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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/11/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice, dott.ssa AR GI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.2840 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
C.F. 1 nato a [...] l'[...], Parte 1 (cf: rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Francesco Di Napoli, presso il cui studio, sito a Palermo in via Francesco Crispi n. 119, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
CP 1 (p. iva: P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Vincenzo Sarcì, presso il cui studio, sito a Palermo in via Maggiore Toselli n. 26, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 157/2019 del Giudice di Pace di Termini Imerese, che ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 232/2017, col quale il Giudice di pace di Termini Imerese lo aveva condannato al pagamento della somma di € 3.123,70, oltre interessi e spese, in favore della ditta CP 1 quale saldo debitore della fattura n. 22 del 7.12.2016, relativa alla realizzazione di lavori edili
(rifacimento di uno spazio in calcestruzzo armato) - oggetto di un contratto verbalmente stipulato tra le parti in causa -, eseguiti presso la residenza dell'appellante, sita a
Castelbuono c.da. Mandrazze. A fondamento del gravame, l'appellante rilevava preliminarmente la contraddittorietà dell'operato del Giudice di prime cure il quale, in spregio alla pregiudizialità della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente – avente ad oggetto la risoluzione del
-
contratto per inadempimento e il risarcimento del danno -, pur avendo dichiarato la propria incompetenza per valore rispetto alla stessa, non aveva disposto la sospensione del giudizio di opposizione, in violazione del combinato disposto degli art. 34 e 295 cpc, in attesa della definizione del giudizio riassunto dinanzi al Tribunale di Termini Imerese e avente ad oggetto la questione pregiudiziale.
Deduceva, altresì, la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc, nella parte in cui il Giudice di primo grado, a fronte della declaratoria di incompetenza per valore, aveva comunque statuito sulla domanda riconvenzionale (ultrapetita), non limitando l'accertamento ai requisiti di validità del decreto opposto.
Contestava, nello specifico, il passaggio della decisione nel quale, sulla base delle conclusioni rassegnate dal ctu nominato, veniva escluso che l'intera esecuzione dell'opera
(realizzata da CP 1 fosse inadatta alla sua destinazione (nonostante la presenza di errori tecnici), pertanto, l'opponente non avrebbe potuto chiedere la risoluzione del contratto, bensì la riduzione del prezzo o l'eliminazione dei vizi.
Affermava, inoltre, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di CP_1 che non aveva prodotto alcun valido documento a corredo della fattura azionata in sede monitoria - inidonea a fornire la prova della pretesa creditoria -, né provato per tabulas e/o per testimoni l'esatto ammontare del credito, rideterminato in sede di opposizione in base ai valori indicati nel computo metrico estimativo elaborato dall'ausiliario (e dunque nel prezzario regionale), utilizzabili, ai sensi dell'art. 2225 c.c., solo in assenza di una convenzione tra le parti, che, nel caso di specie, avevano invece pattuito un corrispettivo.
Si doleva, poi, della parte della decisione in cui veniva affermata l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, nonostante i rilevanti errori tecnici riscontrati dal ctu, senza dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento.
Domandava, dunque, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento,
l'annullamento della sentenza nella parte in cui aveva affermato che l'intera esecuzione dell'opera non era inadatta alla sua destinazione, l'annullamento del decreto monitorio e, in accoglimento dell'appello, di dichiarare risolto il contratto concluso tra le parti.
Regolarmente costituitasi nel presente giudizio, CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, contestava le deduzioni avversarie, domando il rigetto del gravame sul presupposto della correttezza della sentenza di prime cure.
Escludeva, in primo luogo, la necessità di sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello concernente le questioni pregiudiziali, essendosi l'odierno appellante limitato a contestare, oltre alla non congruità del prezzo pattuito, la realizzazione dei lavori non a regola d'arte, ma non la loro effettiva esecuzione.
Contestava, per altro verso, sia la prospettata violazione dell'art. 112 cpc sia la mancanza di prova del credito, deducendo di aver prodotto, oltre alla fattura commerciale, l'estratto autentico delle scritture contabili "da cui risultava registrata la fattura in questione".
Infine, a sostegno della propria tesi difensiva, rimarcava la fondatezza della pretesa creditoria azionata – affermata peraltro dal Giudice di pace sulla scorta delle conclusioni
-
rassegnate dall'ausiliario -, non avendo la controparte mai contestato la sussistenza di un rapporto contrattuale con la ditta CP 1
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza dell'4.6.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
**********
Così prospettate le posizioni delle parti, deve, innanzitutto, ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - quale è quello per cui è causa
-
l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte “raggiunta" dal decreto ingiuntivo, sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr.
Cass. n. 77/1969; Cass. n. 18453/2007; Cass., n. 6091/2021; Cass., n. 10263/2021).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi € 3.123,70 (oltre interessi e accessori), si fonda sulla fattura commerciale n. 22 del 7.12.2016 relativa a lavori di rifacimento eseguiti dalla ditta CP 1 presso l'immobile di sito a Castelbuono in c/da Mandrazze snc, in virtù di un Parte 1 '
contratto oralmente stipulato tra le parti, contratto che nella sentenza di primo grado è stato qualificato come contratto d'appalto - che, salvi i casi espressamente previsi dalla legge, non è soggetto a vincoli formali (Cass., n. 22616/2009) -, non avendo le parti formulato specifici rilievi a tale riguardo (cfr. Cass., n. 27258/2017 sulla distinzione dal contratto d'opera). Parte 1 avverso laOra, soffermandosi adesso sui motivi di gravame proposti da sentenza n. 1512/2017 - che, nel rigettare l'opposizione proposta dall'odierno appellante sul presupposto della non insanabilità dei vizi dell'opera (accertata dal ctu nominato), ha definitivamente dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 232/2017 – va in primo luogo osservato che non coglie nel segno la chiesta sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello relativo alla domanda riconvenzionale proposta dall'appellante dinanzi al Giudice di pace dichiaratosi incompetente con conseguente riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese -, priva di attualità essendo stata già depositata la sentenza definitoria del medesimo.
Per altro verso, non essendo in contestazione l'an debeatur, immune da censure è l'operato del primo decidente nella parte in cui, dopo aver ribadito l'insufficienza della documentazione contabile nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha affermato che punto controverso non era "l'incarico conferito alla CP 1 ma [...] la regolarità dei lavori eseguiti in quanto [… ] non [...] eseguiti a regola d'arte".
L'appellante, invero, ha circoscritto le proprie contestazioni alla qualità dei lavori, non eseguiti a regola d'arte (come d'altronde accertato con sentenza n. 857/2021), oltre che all'eccessiva onerosità del prezzo richiesto, non conforme a quello originariamente pattuito, senza tuttavia negare il conferimento dei lavori alla ditta, né l'esecuzione degli stessi.
Sul punto, in ogni caso, assume rilevanza dirimente la sorte dell'eccezione di inadempimento proposta da Parte_1 dinanzi al Giudice di pace su cui si è pronunciato il Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 857/2021, in parte riformata dalla Corte d'appello di Palermo con la sentenza n. 999/2024 –.
Tali pronunce hanno affermato la parziale fondatezza dell'eccezione di inadempimento svolta dall'odierno appellante affermando la "inidoneità parziale delle opere ad assolvere alla funzione cui sono state destinate", non tale da determinare la risoluzione del contratto con conseguente rigetto della relativa domanda e ordinando a CP 1 "l'esecuzione, a regola d'arte ed a sue spese, delle opere mai completate ex art. 1668 c.c., secondo le indicazioni del CTU", condannandola al pagamento del risarcimento equitativamente determinato in € 5.000,00, somma ridotta ad € 1.500,00 dalla Corte d'appello di Palermo.
Tale accertamento, benché non rientrante nella cognizione di questo Giudice, vertendo il presente giudizio sul corrispettivo dei lavori oggetto del contratto di appalto, può per certi versi avere dei riflessi - quanto meno sul piano logico-giuridico - nel caso di specie, nei limiti di cui si dirà appresso.
Il dato certo è che sia la ctu svolta dinanzi al Giudice di pace (riguardante essenzialmente in quantum debeatur e l'esecuzione a regola d'arte) che quella svolta dinanzi al Tribunale (il cui quesito era volto ad indagare la qualità e quantità dell'opera e la idoneità alla funzione) - hanno dato conto della presenza di vizi e difformità, non tali da inficiare la prestazione nel suo complesso, della quale la Corte d'appello ha in ogni caso affermato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la necessità di completamento.
Ebbene, ad avviso di chi giudica, la condanna della società appaltatrice al rifacimento/completamento delle opere, oltre che al risarcimento del danno, non può tradursi nel venir meno del diritto della stessa al pagamento del compenso per le opere eseguite, in relazione alle quali il Giudice di pace ha affermato la congruità del corrispettivo pattuito rispetto alle lavorazioni svolte. Corretta è quindi la sentenza nella parte in cui, a fronte di un rapporto negoziale e di lavori eseguiti, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, decisione che va confermata anche in questa sede atteso che, pur nella consapevolezza della natura pregiudiziale della sentenza che ha deciso sull'eccezione di inadempimento proposta dall'odierno appellante – che ha di fatto condannato la ditta CP 1 al completamento dell'opera e al pagamento di un risarcimento del danno pari ad € 1.500,00 −, non può tenersi conto di siffatte statuizioni sia in considerazione del tempo trascorso dalla data della sentenza di gravame (più di un anno) - che potrebbe già essere stata eseguita (profilo su cui nulla hanno dedotto le parti) – sia in considerazione del diverso titolo delle poste di dare e avere (aventi l'una natura di corrispettivo e l'altra natura risarcitoria), senza considerare che come affermato dal Giudice di pace, non ha chiesto la Parte 1
riduzione del prezzo.
Né a differenti conclusioni può pervenirsi in base ai rilievi svolti dall'appellante sulla ctu disposta nel giudizio di primo grado, frutto di un percorso argomentativo lineare, immune da vizi logici e sorretta dai necessari rilievi di competenza specifica, avendone correttamente il Giudice di pace condiviso le risultanze.
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, l'appello è privo di fondamento e va rigettato.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014), dando atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa: rigetta l'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza n. 157/2019 del Giudice di pace di Termini Imerese;
condanna l'appellante a rifondere a CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite e le liquida in € 1.280,00, oltre iva (se dovuta), cpa e rimborso forfettario, come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Termini Imerese, 20 novembre 2025
Il Giudice
AR GI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice, dott.ssa AR GI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.2840 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
C.F. 1 nato a [...] l'[...], Parte 1 (cf: rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Francesco Di Napoli, presso il cui studio, sito a Palermo in via Francesco Crispi n. 119, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
CP 1 (p. iva: P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Vincenzo Sarcì, presso il cui studio, sito a Palermo in via Maggiore Toselli n. 26, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 157/2019 del Giudice di Pace di Termini Imerese, che ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 232/2017, col quale il Giudice di pace di Termini Imerese lo aveva condannato al pagamento della somma di € 3.123,70, oltre interessi e spese, in favore della ditta CP 1 quale saldo debitore della fattura n. 22 del 7.12.2016, relativa alla realizzazione di lavori edili
(rifacimento di uno spazio in calcestruzzo armato) - oggetto di un contratto verbalmente stipulato tra le parti in causa -, eseguiti presso la residenza dell'appellante, sita a
Castelbuono c.da. Mandrazze. A fondamento del gravame, l'appellante rilevava preliminarmente la contraddittorietà dell'operato del Giudice di prime cure il quale, in spregio alla pregiudizialità della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente – avente ad oggetto la risoluzione del
-
contratto per inadempimento e il risarcimento del danno -, pur avendo dichiarato la propria incompetenza per valore rispetto alla stessa, non aveva disposto la sospensione del giudizio di opposizione, in violazione del combinato disposto degli art. 34 e 295 cpc, in attesa della definizione del giudizio riassunto dinanzi al Tribunale di Termini Imerese e avente ad oggetto la questione pregiudiziale.
Deduceva, altresì, la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc, nella parte in cui il Giudice di primo grado, a fronte della declaratoria di incompetenza per valore, aveva comunque statuito sulla domanda riconvenzionale (ultrapetita), non limitando l'accertamento ai requisiti di validità del decreto opposto.
Contestava, nello specifico, il passaggio della decisione nel quale, sulla base delle conclusioni rassegnate dal ctu nominato, veniva escluso che l'intera esecuzione dell'opera
(realizzata da CP 1 fosse inadatta alla sua destinazione (nonostante la presenza di errori tecnici), pertanto, l'opponente non avrebbe potuto chiedere la risoluzione del contratto, bensì la riduzione del prezzo o l'eliminazione dei vizi.
Affermava, inoltre, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di CP_1 che non aveva prodotto alcun valido documento a corredo della fattura azionata in sede monitoria - inidonea a fornire la prova della pretesa creditoria -, né provato per tabulas e/o per testimoni l'esatto ammontare del credito, rideterminato in sede di opposizione in base ai valori indicati nel computo metrico estimativo elaborato dall'ausiliario (e dunque nel prezzario regionale), utilizzabili, ai sensi dell'art. 2225 c.c., solo in assenza di una convenzione tra le parti, che, nel caso di specie, avevano invece pattuito un corrispettivo.
Si doleva, poi, della parte della decisione in cui veniva affermata l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, nonostante i rilevanti errori tecnici riscontrati dal ctu, senza dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento.
Domandava, dunque, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento,
l'annullamento della sentenza nella parte in cui aveva affermato che l'intera esecuzione dell'opera non era inadatta alla sua destinazione, l'annullamento del decreto monitorio e, in accoglimento dell'appello, di dichiarare risolto il contratto concluso tra le parti.
Regolarmente costituitasi nel presente giudizio, CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, contestava le deduzioni avversarie, domando il rigetto del gravame sul presupposto della correttezza della sentenza di prime cure.
Escludeva, in primo luogo, la necessità di sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello concernente le questioni pregiudiziali, essendosi l'odierno appellante limitato a contestare, oltre alla non congruità del prezzo pattuito, la realizzazione dei lavori non a regola d'arte, ma non la loro effettiva esecuzione.
Contestava, per altro verso, sia la prospettata violazione dell'art. 112 cpc sia la mancanza di prova del credito, deducendo di aver prodotto, oltre alla fattura commerciale, l'estratto autentico delle scritture contabili "da cui risultava registrata la fattura in questione".
Infine, a sostegno della propria tesi difensiva, rimarcava la fondatezza della pretesa creditoria azionata – affermata peraltro dal Giudice di pace sulla scorta delle conclusioni
-
rassegnate dall'ausiliario -, non avendo la controparte mai contestato la sussistenza di un rapporto contrattuale con la ditta CP 1
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza dell'4.6.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
**********
Così prospettate le posizioni delle parti, deve, innanzitutto, ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - quale è quello per cui è causa
-
l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte “raggiunta" dal decreto ingiuntivo, sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr.
Cass. n. 77/1969; Cass. n. 18453/2007; Cass., n. 6091/2021; Cass., n. 10263/2021).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi € 3.123,70 (oltre interessi e accessori), si fonda sulla fattura commerciale n. 22 del 7.12.2016 relativa a lavori di rifacimento eseguiti dalla ditta CP 1 presso l'immobile di sito a Castelbuono in c/da Mandrazze snc, in virtù di un Parte 1 '
contratto oralmente stipulato tra le parti, contratto che nella sentenza di primo grado è stato qualificato come contratto d'appalto - che, salvi i casi espressamente previsi dalla legge, non è soggetto a vincoli formali (Cass., n. 22616/2009) -, non avendo le parti formulato specifici rilievi a tale riguardo (cfr. Cass., n. 27258/2017 sulla distinzione dal contratto d'opera). Parte 1 avverso laOra, soffermandosi adesso sui motivi di gravame proposti da sentenza n. 1512/2017 - che, nel rigettare l'opposizione proposta dall'odierno appellante sul presupposto della non insanabilità dei vizi dell'opera (accertata dal ctu nominato), ha definitivamente dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 232/2017 – va in primo luogo osservato che non coglie nel segno la chiesta sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello relativo alla domanda riconvenzionale proposta dall'appellante dinanzi al Giudice di pace dichiaratosi incompetente con conseguente riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese -, priva di attualità essendo stata già depositata la sentenza definitoria del medesimo.
Per altro verso, non essendo in contestazione l'an debeatur, immune da censure è l'operato del primo decidente nella parte in cui, dopo aver ribadito l'insufficienza della documentazione contabile nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha affermato che punto controverso non era "l'incarico conferito alla CP 1 ma [...] la regolarità dei lavori eseguiti in quanto [… ] non [...] eseguiti a regola d'arte".
L'appellante, invero, ha circoscritto le proprie contestazioni alla qualità dei lavori, non eseguiti a regola d'arte (come d'altronde accertato con sentenza n. 857/2021), oltre che all'eccessiva onerosità del prezzo richiesto, non conforme a quello originariamente pattuito, senza tuttavia negare il conferimento dei lavori alla ditta, né l'esecuzione degli stessi.
Sul punto, in ogni caso, assume rilevanza dirimente la sorte dell'eccezione di inadempimento proposta da Parte_1 dinanzi al Giudice di pace su cui si è pronunciato il Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 857/2021, in parte riformata dalla Corte d'appello di Palermo con la sentenza n. 999/2024 –.
Tali pronunce hanno affermato la parziale fondatezza dell'eccezione di inadempimento svolta dall'odierno appellante affermando la "inidoneità parziale delle opere ad assolvere alla funzione cui sono state destinate", non tale da determinare la risoluzione del contratto con conseguente rigetto della relativa domanda e ordinando a CP 1 "l'esecuzione, a regola d'arte ed a sue spese, delle opere mai completate ex art. 1668 c.c., secondo le indicazioni del CTU", condannandola al pagamento del risarcimento equitativamente determinato in € 5.000,00, somma ridotta ad € 1.500,00 dalla Corte d'appello di Palermo.
Tale accertamento, benché non rientrante nella cognizione di questo Giudice, vertendo il presente giudizio sul corrispettivo dei lavori oggetto del contratto di appalto, può per certi versi avere dei riflessi - quanto meno sul piano logico-giuridico - nel caso di specie, nei limiti di cui si dirà appresso.
Il dato certo è che sia la ctu svolta dinanzi al Giudice di pace (riguardante essenzialmente in quantum debeatur e l'esecuzione a regola d'arte) che quella svolta dinanzi al Tribunale (il cui quesito era volto ad indagare la qualità e quantità dell'opera e la idoneità alla funzione) - hanno dato conto della presenza di vizi e difformità, non tali da inficiare la prestazione nel suo complesso, della quale la Corte d'appello ha in ogni caso affermato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la necessità di completamento.
Ebbene, ad avviso di chi giudica, la condanna della società appaltatrice al rifacimento/completamento delle opere, oltre che al risarcimento del danno, non può tradursi nel venir meno del diritto della stessa al pagamento del compenso per le opere eseguite, in relazione alle quali il Giudice di pace ha affermato la congruità del corrispettivo pattuito rispetto alle lavorazioni svolte. Corretta è quindi la sentenza nella parte in cui, a fronte di un rapporto negoziale e di lavori eseguiti, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, decisione che va confermata anche in questa sede atteso che, pur nella consapevolezza della natura pregiudiziale della sentenza che ha deciso sull'eccezione di inadempimento proposta dall'odierno appellante – che ha di fatto condannato la ditta CP 1 al completamento dell'opera e al pagamento di un risarcimento del danno pari ad € 1.500,00 −, non può tenersi conto di siffatte statuizioni sia in considerazione del tempo trascorso dalla data della sentenza di gravame (più di un anno) - che potrebbe già essere stata eseguita (profilo su cui nulla hanno dedotto le parti) – sia in considerazione del diverso titolo delle poste di dare e avere (aventi l'una natura di corrispettivo e l'altra natura risarcitoria), senza considerare che come affermato dal Giudice di pace, non ha chiesto la Parte 1
riduzione del prezzo.
Né a differenti conclusioni può pervenirsi in base ai rilievi svolti dall'appellante sulla ctu disposta nel giudizio di primo grado, frutto di un percorso argomentativo lineare, immune da vizi logici e sorretta dai necessari rilievi di competenza specifica, avendone correttamente il Giudice di pace condiviso le risultanze.
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, l'appello è privo di fondamento e va rigettato.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014), dando atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa: rigetta l'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza n. 157/2019 del Giudice di pace di Termini Imerese;
condanna l'appellante a rifondere a CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite e le liquida in € 1.280,00, oltre iva (se dovuta), cpa e rimborso forfettario, come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Termini Imerese, 20 novembre 2025
Il Giudice
AR GI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.