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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/03/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5102/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 11.12.2024, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(P. VA ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Gianvittorio
Marsocci (c.f. ) che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._1
APPELLANTE -
E
(già ) (c.f. Controparte_1 Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Christian
Sorrenti (c.f. ) che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLATA-
Oggetto: appello di nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Controparte_2
Frosinone, n° 362/2020, pubblicata in data 19.05.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 2304/2018 promosso da nei Parte_1
confronti di - oggetto: risarcimento del danno da occupazione Controparte_2
senza titolo -
IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 1 Con ricorso introdotto il 24.07.2018, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza,
[...]
conviene in giudizio la rassegnando Parte_1 Controparte_2
le seguenti conclusioni:
“(…) attesa l'occupazione senza titolo del distributore di carburante di proprietà della ricorrente, perpetrata dalla per il periodo compreso Controparte_2 tra l'11 aprile 2016 ed il 3 febbraio 2018, in ragione delle argomentazioni rassegnate in narrativa, condannasse quest'ultima al pagamento, in favore della proprietaria, di una indennità pari ad € 93.938.14,28, tale essendo la acclarata produttività del bene illegittimamente occupato e dunque l'utilità che da esso avrebbero potuto ricavare le legittime proprietarie nel periodo in cui esso è stato detenuto senza titolo dalla resistente;
salva e riservata ogni diversa quantificazione che dovesse risultare all'esito del giudizio sulla scorta delle certificazioni che saranno depositate in dimostrazione della continuità degli introiti registrati dal distributore di carburante de quo e dunque della normale produttività del medesimo. Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto anticipatario”.
La s.n.c., a sostegno delle riportate conclusioni, allega:
- Di essere proprietaria dell'impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione in San Vittore del Lazio, alla via Casilina KM 148,300, oggetto del contratto di fitto di ramo d'azienda in data 12.08.2015, registrato il 26.08.2015, sottoscritto con Controparte_2
- Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., iscritto a ruolo il 09.11.2016, di aver adito il
Tribunale di Frosinone affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., accertasse e dichiarasse l'intervenuta risoluzione di diritto del predetto contratto, per l'omesso pagamento dei canoni di locazione mensili e della seconda tranche delle anticipazioni contrattualmente convenute con riferimento ai futuri canoni di affitto in spregio degli artt. 4 e 5.1 del citato accordo, avendo, la concessionaria, ingiustificatamente chiuso, al pubblico, l'impianto tra febbraio e luglio 2016 e rincarato sensibilmente il costo al litro del carburante rispetto alle imprese concorrenti, determinando il dirottamento della clientela. Il giudizio, iscritto al n. R.G. 3735/2016, è stato definito con la sentenza n. 1368/17 che, dichiarato risolto di diritto il contratto di fitto di azienda a far data dall'11.04.2016, ha ordinato, a l'immediato rilascio Controparte_2
r.g. n. 2 dell'impianto di distribuzione, intervenuto il 03.02.2018 (come da verbale di riconsegna)
- Di aver diritto alla liquidazione dell'indennità per la occupazione illegittima del proprio bene protrattasi dall'11.04.2016 (data di risoluzione del contratto) al
03.02.2018 (data di rilascio dell'azienda).
La s.r.l. convenuta si costituisce il 02.11.2018; resiste alla domanda e oppone:
A) la inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc “per evidente e manifesta mancanza dei presupposti di legge”;
B) la inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio ex art. 702 bis cpc, dovendo applicarsi il rito speciale ex art. 447 bis cpc;
C) in subordine, la inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc per la ritenuta manifesta mancanza dei presupposti di legge e/o mancato assolvimento dell'onere probatorio a suo carico;
la resistente sostiene che il giudizio avrebbe richiesto un'istruttoria complessa e articolata, con la conseguente necessaria conversione del giudizio nelle forme del rito ordinario;
D) nel merito, sul preteso danno per il mancato godimento del bene, la non configurabilità di un danno “in re ipsa” e il mancato adempimento, da parte della concedente, all'onere di circostanziare e provare il lamentato pregiudizio.
Con ordinanza riservata in data 13.11.2018, è disposto, ai sensi dell'art. 702-ter, comma
3 c.p.c., il mutamento del rito, da sommario ad ordinario, e assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.
Espletata la CTU, la sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<<
1. ACCOGLIE la domanda come proposta dalla
Parte_1 nei confronti di , e, per l'effetto,
[...] Controparte_2 condanna quest'ultima a corrispondere, in favore della prima, a titolo di risarcimento del danno, per la causale di cui in motivazione, la somma omnicomprensiva di €
95.000,00, espressa in valuta attuale e comprensiva di ogni accessorio;
2. DICHIARA la improponibilità delle domande riconvenzionali della convenuta
[...]
, in conseguenza dell'effetto preclusivo prodotto dal giudicato, giusta CP_2
Sentenza nr. 1368/2017 dell'intestato Tribunale;
3. CONDANNA la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione CP_2
delle spese di lite, in favore della Parte_1 liquidandole in complessivi € 13.430,00, oltre € 406,50 per esborsi, ed oltre accessori di legge (spese generali al 15%, c.p.a. ed IVA come per legge), e con distrazione in
r.g. n. 3 favore dell'Avv. Gianvittorio Marsocci, per dichiarato anticipo;
4. PONE definitivamente a carico della parte convenuta, per intero, le spese di CTU, come già ritualmente liquidate con separato decreto>>.
A sostegno della decisione e per quanto di rilievo ai fini della valutazione delle censure in esame, le seguenti motivazioni.
- La eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc per “evidente e manifesta mancanza dei presupposti di legge” e la eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc, vertendosi in materia soggetta al rito speciale ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. non hanno pregio.
- Oggetto della decisione odierna è la domanda della locatrice per la condanna della ex conduttrice al pagamento dell'indennità dovuta per l'occupazione senza titolo del distributore di carburante di proprietà della resistente, perpetrata dalla er il periodo compreso tra il giorno 11 Controparte_2
aprile 2016 e il 3 febbraio 2018, pari ad euro 93.938.14,28.
- “Il contratto di affitto di azienda, come stipulato dalle parti, si è risolto ipso jure in data 11.04.2016. A decorrere dalla data testé indicata, la detenzione dei beni
(mobili ed immobili) aziendali da parte della resistente risulta essere sine titulo.
L'occupazione illegittima di un bene costituisce un illecito di carattere permanente che cessa nel momento in cui l'immobile viene rimesso nella disponibilità del legittimo proprietario.
- Si ritiene (presuntivamente) provata la sussistenza di un danno in capo alla parte ricorrente: si può ragionevolmente ritenere che la ricorrente, se avesse recuperato la disponibilità del compendio aziendale per cui è causa sin dall'11.04.2016, come era suo diritto, lo avrebbe sicuramente impiegato per finalità produttive, oppure locandolo a terzi, così come in passato aveva fatto con la resistente stessa.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/14 (e s. m.) con riferimento al decisum.
- Le spese di CTU seguono la soccombenza
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti Parte_1
conclusioni.
<< (…) riformare la gravata sentenza nella parte in cui irragionevolmente, e senza motivazione, riduce il danno risarcibile in favore delle appellanti in € 95.000,00 a fronte della maggior somma di € 170.746,36 accertata in seno al giudizio di primo
r.g. n. 4 grado; Voglia, per l'effetto, riconoscere in capo alle appellanti il diritto al risarcimento di detta intera somma legittimandole ad agire per la differenza rispetto alla minor somma sino ad oggi conseguita. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto anticipatario>>.
L'appellata si costituisce in data 08.03.2021; resiste all'impugnazione e rassegna le seguenti conclusioni: << (…) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla società
[...]
avverso la sentenza n. 362/2020 del Tribunale di Parte_1
Frosinone. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva
e cpa.>>. propone due motivi di appello. Parte_1
1) Rubricato: “Sulla omessa motivazione in ordine al discostamento dall'esito della ctu”. L'appellante lamenta la omessa motivazione della decisione di discostarsi dalle risultanze del c.t.u., nonostante la esplicitata condivisione dell'operato del tecnico d'ufficio. L'appellante, posto di non aver limitato ad una somma precisa la propria domanda, chiedendo la liquidazione del danno rispondente all'esito della istruttoria, il primo giudice, liquidando la minor somma di euro 95.000,00
a titolo di indennità per l'indebita occupazione della società convenuta, disattende anche i quesiti posti al consulente, nonché le risultanze della istruttoria che dimostrano danno di euro 130.194,10, a tener conto del probabile canone ritraibile per impianti del medesimo tipo e ubicazione, e in euro
170.746,36, il danno ragguagliato al profitto ritraibile dalla gestione diretta dell'impianto. A ciò consegue che l'importo liquidato, pur superiore all'importo indicativamente richiesto in citazione, risulta avulso dalle risultanze istruttorie.
2) Rubricato: “Sul potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno”.
Lamenta la mancanza dei presupposti per una liquidazione equitativa del danno e la omessa motivazione della liquidazione equitativa adottata.
I motivi attengono entrambi alla liquidazione del danno, unico punto di decisione che la s.n.c. censura;
vengono valutati congiuntamente e non hanno pregio, se non con riferimento all'unico profilo, non rilevante, della mancata esplicitazione delle ragioni per le quali il primo giudice si discosta, di fatto, dai criteri di liquidazione del danno indicati in c.t.u., pur richiamata.
r.g. n. 5 In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente, che presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta ( direttamente o a mezzo terzi), diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, può essere liquidato equitativamente (facendo ricorso a criteri quali il valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione o altri).
Per altro, e in ciò disattendendosi la censura dell'appellante sul punto, in sentenza sono adeguatamente esplicitate le ragioni del ricorso alla liquidazione equitativa del danno. Tali ragioni sono indicate nell'art, 5 del contratto di cessione di azienda che per la determinazione del canone di locazione rimanda a criteri che presuppongono il funzionamento dell'impianto ( il canone di locazione, in contratto, è determinato, in ragione percentuale e in base alla quantità di benzina e gasolio consegnata all'impianto; registrata sul registro di carico e scarico UTF) e nella ulteriore circostanza, pacifica tra le parti, che l'impianto, pochi mesi dopo la cessione di azienda, avvenuta per contratto del
12.08.2015, è stato tenuto chiuso dalla affittuaria per circa sei mesi ( tra febbraio e luglio 2016), quindi riaperto alla utenza con applicazione di costi alla distribuzione ben superiori a quelli praticati dagli altri gestori ( tanto da determinare uno sviamento di clientela). A ciò consegue la necessità, per la determinazione del danno, di ricorrere a parametri di equità.
Neppure si ravvisa un vizio della decisione impugnata nella parte in cui prima recepisce la consulenza e poi la disattende in punto di quantificazione, sostanzialmente recependo il calcolo prospettato dalla s.n.c. in atto introduttivo del primo grado di giudizio e disattendendo i criteri di liquidazione assegnati al c.t.u. con la formulazione dei quesiti.
Giova precisare che la decisione di espletare una c.t.u., in quanto mezzo istruttorio, ben può essere revocata, anche con la sentenza che definisce il giudizio.
Nel concreto, poi, e rispondendo alla censura in punto di obbligo di motivazione della scelta di disattendere la consulenza sulla liquidazione dei danni, si rileva che il consulente non si è attenuto ai quesiti affidati dal giudice, dato che nel rispondere ai quesito, anziché fare riferimento a dati di impianti con le stesse r.g. n. 6 caratteristiche di quello oggetto di causa per il periodo in questione, ha ritenuto di tener conto dei dati rilevabili dai registri vidimati dall' Controparte_3
Frosinone riferiti alle vendite effettuate dalla gestione della stessa s.n.c. per un periodo successivo ( e dunque diverso) a quello dei fatti di causa, il periodo che va dal 04.02.2018 al 30.06.2019, in ciò disattendendo il quesito assegnatogli.
La scelta del c.t.u. di adottare tale parametro di liquidazione, diverso da quello indicato con i quesiti posti, in ciò integrandosi in questa sede la motivazione della sentenza di primo grado, impone la rideterminazione equitativa, e in basso, degli importi indicati conclusivamente dallo stesso consulente.
Secondo la stessa prospettazione della s.n.c. nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, infatti, la locatrice, riacquistato il possesso e la disponibilità della propria azienda, ha adottato strategie imprenditoriali, seppure al dichiarato fine di superare il grave deficit cagionato “dalla sterile e disastrosa gestione
, strategie consistite nella riduzione temporanea dei “guadagni a cui CP_2 avrebbe avuto diritto secondo le regole del mercato”, con la finalità di aumentare l'affluenza all'impianto di distribuzione, con conseguente alterazione del flusso di clientela e della quantità di benzina e gasolio consegnata in tale periodo nonché incongruità del parametro adottato.
Tra i due criteri di calcolo indicati nei quesiti affidati al c.t.u., quello maggiormente conforme alla fattispecie concreta, dato che la s.n.c. aveva effettuato la scelta di godere dei frutti della propria azienda mediante la concessione in affitto a terzi, è il primo.
In ogni caso, giova precisare che le considerazioni che seguono valgono anche per la risposta del c.t.u. rassegnata con riferimento al secondo criterio di calcolo indicato nei quesiti, anche rispondendo a tale ulteriore quesito, infatti, il c.t.u. tiene conto della quantità di carburante rilevata dai registri dell'impianto nel periodo successivo al rilascio dello stesso.
Il primo criterio di liquidazione fa ricorso, per la quantificazione del danno, ai criteri di determinazione del canone pattuiti, tra le parti, con il contratto di affitto di azienda.
Nel contratto, ripetesi, le parti concordano di parametrare il canone di fitto alla quantità di benzina e gasolio consegnata all'impianto.
La strategia di abbassamento dei prezzi di vendita del carburante con riduzione anomala dei guadagni (come da prospettazione della stessa s.n.c.), finalizzata ad r.g. n. 7 un rilancio dell'area di distribuzione, inficia il calcolo del c.t.u., in quanto situazione peculiare e non sussumibile a parametro di liquidazione.
Ciò detto, posto che le censure dell'appellante sono dirette esclusivamente all'integrale recepimento della c.t.u., appaiono inidonee ad inficiare la decisione, anche tenuto conto del fatto che l'appellante, che in ogni caso si è vista riconoscere integralmente l'importo che essa stessa ha indicato in ricorso, non richiama, a sostegno della propria censura nulla se non l'accertamento del c.t.u., non integralmente recepibile per quanto sopra.
Dunque, in assenza di appello incidentale, la decisione impugnata viene integralmente confermata.
Spese di lite.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo
(valore della causa: da euro 52.001,00 a euro 260.000,00; compensi medi).
Sanzione processuale
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull' appello di Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza, resa tra le
[...] Controparte_2
parti, dal Tribunale Ordinario di Frosinone, n° 362/2020, pubblicata in data 19.05.2020,
a definizione del giudizio recante n° R.G. 2304/2018 promosso da Parte_1
nei confronti di ogni diversa conclusione
[...] Controparte_2
disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna a rifondere, a Parte_1 Controparte_2
le spese di lite che liquida, in euro 9.991,00 per compensi oltre a rimborso
[...]
forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
r.g. n. 8 Roma, 26.02.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 9