CASS
Sentenza 30 agosto 2022
Sentenza 30 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/08/2022, n. 31907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31907 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GR ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
sentite le conclusioni del P.G. STEFANO TOCCI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore: l'avvocato Stefano RAMETTA, difensore fiducia di GR ON, insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 1 Num. 31907 Anno 2022 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 03/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'Il novembre 2021, il Tribunale di Catania, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di CO IO, confermava il provvedimento del 25.10.2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, previa convalida del decreto di fermo emesso, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. pen. il 21.10.2021, aveva applicato nei confronti di CO IO la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di tentato omicidio, commesso in concorso con BI OR e AN ES, ai danni di VA RC, disponendola, altresì, anche in relazione ai reati di detenzione e porto dell'arma clandestina utilizzata nell'occasione e di ricettazione della stessa. Secondo il Tribunale, plurimi erano gli elementi indizianti a carico del CO, risultanti dall'intero compendio investigativo (contenuto dei filmati e dei fotogrammi ritraenti i luoghi in cui si erano verificati fatti e alcune fasi salienti della vicenda;
esiti del sopralluogo, nel corso del quale era stato repertato e sequestra:o del materiale balistico;
dichiarazioni della persona offesa e delle altre persone informate dei fatti;
accertamenti sugli spostamenti degli indagati dopo l'attentato armato al VA, tratti dalle captazioni dialogiche intercettate nei giorni seguenti sulle utenze dei vari interessati alla vicenda;
dichiarazioni ammissive rese dagli indagati al momento dell'esecuzione del fermo, successivamente reiterate in sede di interrogatorio di garanzia;
documentazione medica relativa alle lesioni riportate dal VA), che avevano consentito di ricostruire i fatti nei termini seguenti: tre soggetti, poi identificati negli indagati, avevano seguito il VA e lo avevano raggiunto nel vicolo San Martino di Francofonte;
uno di loro aveva sparato ben sette colpi di arma da fuoco ad altezza uomo, come dimostrato dai punti delle vetture in cui le ogive si erano conficcate, e in direzione della vittima, come si evinceva dai bossoli rinvenuti che segnavano il percorso dello sparatore dall'inizio del vicolo verso il punto in cui si trovava la persona offesa, la quale non era stata attinta sol perché si era riparata dietro le auto in sosta;
dopo che l'assalitore aveva esploso tutte le munizioni contenute nel caricatore della pistola, il VA era stato colpito alla nuca anche con l'ausilio di uno strumento contundente, riportando due lunghe ferite lacero contuse al volto. Riportava il Tribunale le dichiarazioni rese dagli indagati, ev denziando che sia AN ES, sia CO IO, sia BI IN, seppure con diverse sfumature ricostruttive, avevano concordato nel sostenere che: la condotta organizzata doveva limitarsi a un'azione meramente punitiva del VA, che da mesi stava tenendo comportamenti molesti e gravemente minacciosi nei confronti dei congiunti del CO (e indirettamente anche del AN e del BI, stante l'esistenza di rapporti di affinità o parentela acquisita tra gli stessi); nessuno degli indagati aveva ipotizzato di uccidere il 2 VA, bensì soltanto di malmenarlo e ciò al fine di farlo desistere dai comportamenti che i parenti del CO e del AN avevano da tempo denunciato alle Forze dell'Ordine e per i quali non avevano intravisto alcuna reazione o forma di tutela da parte delle pubbliche autorità; la pistola era stata effettivamente portata dal AN, che se ne era assunto la proprietà; sia il CO, sia il BI ne erano sostanzialmente consapevoli;
l'uso dell'arma da parte del AN non era stato programmato ma avrebbe rappresentato una reazione dello stesso allorquando il VA aveva fatto un gesto sintomatico della possibilità di essere, a sua volta, armato;
si sarebbe trattato, dunque, secondo gli indagati, di un'azione in un certo senso di difesa preventiva e, comunque, finalizzata solo a intimorire il VA. Riteneva, tuttavia, che le motivazioni per le quali il AN aveva deciso di usare l'arma fossero contraddittorie: da un lato, si era sostenuto che il AN avesse sparato solo perché il VA aveva fatto il gesto di estrarre un'arma (dunque, quale conseguenza improvvisa e non pronosticata, come una sorta di legittima difesa preventiva); dall'altro, si era sostenuto che i colpi erano stati esplosi a scopo intimidatorio, dunque, avallando la tesi di una preventiva e condivisa scelta di minacciare con armi il VA;
mentre gli altri indagati avevano sostenuto, anche loro in maniera contraddittoria, di essere scesi dal furgone soltanto per impartire una "lezione" al VA a mani nude. Osservava, quindi, che: le emergenze investigative (esiti del verbale di sopralluogo;
foto allegate) consentivano di stabilire che l'aggressore armato, risultato essere il coindagato AN, supportato nella fase preparatoria ed esecutiva dall'azione degli altri due correi, appena giunto in prossimità della vittima, all'interno del vicolo San Martino, dal quale il VA si approssimava a uscire, avesse puntato l'arma nella direzione di questi;
evidentemente, la circostanza, per cui a pochi metri in cui si venne a trovare la vittima al momento in cui intravide lo sparatore, posto lateralmente rispetto a lei, si trovassero due auto in sosta, lungo la parte sinistra della sede stradale, ben visibili nelle foto allegate al verbale di sopralluogo, aveva consentito al VA di cercare un immediato riparo;
il AN aveva esploso in rapidissima successione tutti i colpi del caricatore, come risultava anche dalla traccia audio fornita dal sistema di audio - videosorveglianza installato presso l'abitazione di tale Patti;
la rapida esplosione di un così cospicuo numero di colpi era stata dovuta alla necessità dello sparatore di dovere "inquadrare", mediante un'azione di sparo veloce e reiterata, il bersaglio fisico costituito dal VA durante i suoi spostamenti difensivi dietro le auto in sosta;
inoltre, considerati i punti di impatto delle ogive sulle due autovetture, secondo la più plausibile sequenza cronologica degli spari ricostruita sulla base dei dati balistici, era possibile affermare che lo sparatore avesse continuato a puntare l'arma nella direzione della vittima, sparando in pochi attimi, a ripetizione e con traiettorie diverse, nell'intento di colpirla. 3 Così ricostruita la vicenda, riteneva il Tribunale che la qualificazione del fatto nei termini di tentato omicidio fosse logicamente fondata sulla convergenza dimostrativa di diversi elementi logico fattuali: l'agguato era stato logisticamente perpetrato all'interno di un vicolo dove i tre si erano recati a bordo di un furgone partendo quella stessa mattina da Siracusa e da Priolo Gargallo, muniti di una pistola;
l'esplosione di sette colpi rilevava una non equivoca connotazione della volontà in senso omicidiario;
i colpi di pistola erano stati sparati ad altezza d'uomo, in direzione del VA, il quale aveva cercato di sfuggirvi nascondendosi e muovendosi dietro le autovetture parcheggiate;
il mezzo adoperato, la reiterazione dei colpi fino a esaurire il caricatore rilevavano la volontà di colpire la vittima, mentre non appariva distonico il fatto che nessun proiettile avesse attinto il VA, sia perché tale fortunata circostanza poteva essere spiegata con cause indipendenti dalla volontà di chi aveva sparato, sia perché l'ipotesi alternativa di una mera volontà di ferimento o addirittura di sola minaccia appariva smentita dagli opposti rilievi logici. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato Stefano Rametta, deducendo "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità: artt. 64, 197, 197-bis, 210 e 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.; mancanza della motivazione, vizio genetico comportate la nullità del provvedimento impugnato;
violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del delitto contestato al capo A) della rubrica". Secondo la difesa, non sarebbe controverso che la condotta contestata all'indagato e ai suoi correi, AN ES e BI IN, al capo A) della rubrica sia stata posta in essere quale "rappresaglia nei confronti del VA rispetto alle vicende pregresse che avevano coinvolto la compagna di lui, RI TA, e la nipote del primo e la figlia della compagna del BI, nonché ai successivi sviluppi che avrebbero spinto la stessa odierna persona offesa a compiere gravi intimidazioni mediante social nei confronti del contrapposto nucleo familiare" (così, infatti, si era espresso il Tribunale di Catania nell'impugnata decisione); tali vicende pregresse erano chiaramente risultate dalle dichiarazioni rese dal VA il 18 e il 27 ottobre 2021, dalle numerose querele sporte dalla famiglia CO anche specificamente nei confronti di VA RC, dall'avviso di garanzia spedito nei confronti di RI TA per il reato di lesioni personali. Ciò posto, sempre secondo la difesa, il delitto di tentato omicidio oggetto della contestazione di cui al capo A) della rubrica sarebbe stato commesso "in occasione" di altro reato;
tra i fatti posti alla base del presente incidente cautelare e quelli che il medesimo hanno preceduto sarebbe ravvisabile un collegamento occasionale ex art. 371, 4 comma 2, lett. b) cod. proc. pen., non essendo condivisibile l'interpretazione della norma effettuata dal Tribunale, sia perché la connessione c.d. occasionale non richiede l'identità soggettiva, cioè la riferibilità alla stessa persona dei reati collegati, sia perché non è richiesto che i fatti debbano essere commessi in un unico contesto spazio temporale;
conseguentemente, le dichiarazioni rese dal VA e dalla RI sarebbero inutilizzabili, in quanto raccolte in violazione degli artt. 64, 197, 197 -bis e 210 cod. proc. pen.; la inutilizzabilità delle dichiarazioni del VA avrebbe avuto una incidenza decisiva sulla tenuta logica della motivazione, in quanto il Tribunale di Catania aveva ritenuto raggiunta la soglia della gravità indiziaria essenzialmente sulla base di dette dichiarazioni, alle quali aveva coordinato gli altri elementi di valore evidentemente recessivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Manifestamente infondata è la questione relativa alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese da VA RC e dalla di lui compagna, RI TA. Il Tribunale di Catania ha ritenuto che, in tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio previsto dall'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., laddove si tratti di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri (nel caso di specie, laddove il riferimento all'alterità doveva appuntarsi alle precedenti condotte del VA o di membri della sua famiglia in danno di appartenenti alla famiglia del CO) / ricorre qualora sussista un nesso obiettivo di carattere temporale tra i due fatti commessi, e cioè qualora essi siano avvenuti contemporaneamente o a breve distanza l'uno dall'altro, sicché quello possa dirsi occasionato da questo, dovendosi precisare che il fatto successivo deve trovare la sua spiegazione, il suo appiglio causale, obiettivamente o soggettivamente, nel fatto precedente, poiché il termine occasione indica pretesto, opportunità, occorrenza. 2. Ebbene detta interpretazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. - che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone prevista dall'art. 197, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen. - ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento" (Cass. Sez. 1, n. 20972 del 09/06/2020, Rv. 279319 - 01; cfr. anche Cass. Sez. 6, n. 58089 del 16/11/2017, Rv. 271955 - 01, che ha affermato che, "il 5 collegamento occasionale che determina l'incompatibilità a testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. b), e 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., sussiste a condizione che ricorra un legame spazio-temporale tra i reati e l'identità soggettiva degli autori degli stessi, essendo altresì necessario che tra più reati commessi nel medesimo contesto l'uno abbia favorito, consentito, propiziato o motivato l'altro"; Cass. Sez. 5, n. 37321 del 08/07/2008, Rv. 241636, che ha statuito che "la connessione probatoria di cui all'art. 371, comma secondq lett. b), cod. proc. pen., tale da determinare l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., deve riferirsi ad elementi oggettivi di modo che l'accertamento di L n reato sia destinato ad influire su quello degli altri;
essa, pertanto, non può discendere dal solo stato d'imputato di un reato in danno della persona nei confronti della quale si procede, essendo ravvisabile soltanto in costanza di un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione e il procedimento in cui il dichiarante è stato o è sottoposto, ossia allorquando il collegamento probatorio tra i procedimenti sia oggettivamente fondato sull'identità del fatto ovvero sull'identità o sulla diretta rilevanza di uno egli elementi di prova dei reati oggetto dei procedimenti stessi"). 3. In ogni caso, il ricorso, deducendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla di lei compagna, difetta della illustra2:ione della c.d. prova di resistenza. Sul punto, vale richiamare il principio per cui «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente .affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416,e molte altre conformi successive;
fra le ultime Cass. Sez. 6, n. 1216 del 12/11/2019, Cocciadiferro, Rv. 278123). In altri termini, «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro t espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, R. 269218). 4. Ebbene, come è stato riportato nella prima parte del a presente sentenza, il ricorrente si è limitato ad affermare che la inutilizzabilità delle dichiarazioni del VA avrebbe avuto una incidenza decisiva sulla tenuta logica della motivazione, in quanto il Tribunale di Catania aveva ritenuto raggiunta la soglia della gravità indiziaria 6 essenzialmente sulla base di dette dichiarazioni, alle quali aveva coordinato gli altri elementi di valore evidentemente recessivo. Trattasi, però, di censura assolutamente generica che, peraltro, non si confronta con la complessiva motivazione dell'ordinanza impugnata, dalla quale emerge chiaramente come a tutte le altre emergenze investigative, tratte dalla visione dei filmati e dei fotogrammi ritraenti i luoghi in cui si verificarono i fatti, dagli esiti del sopralluogo nel corso del quale era nD stato repertato e sequestrato il materiale balistico e dalle stesse dichiarazioni ammissive provenienti dagli indagati, sia stata attribuita una autonoma potenzialità rappresentativa degli accadimenti di elevato valore indiziario. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentite le conclusioni del P.G. STEFANO TOCCI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore: l'avvocato Stefano RAMETTA, difensore fiducia di GR ON, insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 1 Num. 31907 Anno 2022 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 03/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'Il novembre 2021, il Tribunale di Catania, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di CO IO, confermava il provvedimento del 25.10.2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, previa convalida del decreto di fermo emesso, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. pen. il 21.10.2021, aveva applicato nei confronti di CO IO la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di tentato omicidio, commesso in concorso con BI OR e AN ES, ai danni di VA RC, disponendola, altresì, anche in relazione ai reati di detenzione e porto dell'arma clandestina utilizzata nell'occasione e di ricettazione della stessa. Secondo il Tribunale, plurimi erano gli elementi indizianti a carico del CO, risultanti dall'intero compendio investigativo (contenuto dei filmati e dei fotogrammi ritraenti i luoghi in cui si erano verificati fatti e alcune fasi salienti della vicenda;
esiti del sopralluogo, nel corso del quale era stato repertato e sequestra:o del materiale balistico;
dichiarazioni della persona offesa e delle altre persone informate dei fatti;
accertamenti sugli spostamenti degli indagati dopo l'attentato armato al VA, tratti dalle captazioni dialogiche intercettate nei giorni seguenti sulle utenze dei vari interessati alla vicenda;
dichiarazioni ammissive rese dagli indagati al momento dell'esecuzione del fermo, successivamente reiterate in sede di interrogatorio di garanzia;
documentazione medica relativa alle lesioni riportate dal VA), che avevano consentito di ricostruire i fatti nei termini seguenti: tre soggetti, poi identificati negli indagati, avevano seguito il VA e lo avevano raggiunto nel vicolo San Martino di Francofonte;
uno di loro aveva sparato ben sette colpi di arma da fuoco ad altezza uomo, come dimostrato dai punti delle vetture in cui le ogive si erano conficcate, e in direzione della vittima, come si evinceva dai bossoli rinvenuti che segnavano il percorso dello sparatore dall'inizio del vicolo verso il punto in cui si trovava la persona offesa, la quale non era stata attinta sol perché si era riparata dietro le auto in sosta;
dopo che l'assalitore aveva esploso tutte le munizioni contenute nel caricatore della pistola, il VA era stato colpito alla nuca anche con l'ausilio di uno strumento contundente, riportando due lunghe ferite lacero contuse al volto. Riportava il Tribunale le dichiarazioni rese dagli indagati, ev denziando che sia AN ES, sia CO IO, sia BI IN, seppure con diverse sfumature ricostruttive, avevano concordato nel sostenere che: la condotta organizzata doveva limitarsi a un'azione meramente punitiva del VA, che da mesi stava tenendo comportamenti molesti e gravemente minacciosi nei confronti dei congiunti del CO (e indirettamente anche del AN e del BI, stante l'esistenza di rapporti di affinità o parentela acquisita tra gli stessi); nessuno degli indagati aveva ipotizzato di uccidere il 2 VA, bensì soltanto di malmenarlo e ciò al fine di farlo desistere dai comportamenti che i parenti del CO e del AN avevano da tempo denunciato alle Forze dell'Ordine e per i quali non avevano intravisto alcuna reazione o forma di tutela da parte delle pubbliche autorità; la pistola era stata effettivamente portata dal AN, che se ne era assunto la proprietà; sia il CO, sia il BI ne erano sostanzialmente consapevoli;
l'uso dell'arma da parte del AN non era stato programmato ma avrebbe rappresentato una reazione dello stesso allorquando il VA aveva fatto un gesto sintomatico della possibilità di essere, a sua volta, armato;
si sarebbe trattato, dunque, secondo gli indagati, di un'azione in un certo senso di difesa preventiva e, comunque, finalizzata solo a intimorire il VA. Riteneva, tuttavia, che le motivazioni per le quali il AN aveva deciso di usare l'arma fossero contraddittorie: da un lato, si era sostenuto che il AN avesse sparato solo perché il VA aveva fatto il gesto di estrarre un'arma (dunque, quale conseguenza improvvisa e non pronosticata, come una sorta di legittima difesa preventiva); dall'altro, si era sostenuto che i colpi erano stati esplosi a scopo intimidatorio, dunque, avallando la tesi di una preventiva e condivisa scelta di minacciare con armi il VA;
mentre gli altri indagati avevano sostenuto, anche loro in maniera contraddittoria, di essere scesi dal furgone soltanto per impartire una "lezione" al VA a mani nude. Osservava, quindi, che: le emergenze investigative (esiti del verbale di sopralluogo;
foto allegate) consentivano di stabilire che l'aggressore armato, risultato essere il coindagato AN, supportato nella fase preparatoria ed esecutiva dall'azione degli altri due correi, appena giunto in prossimità della vittima, all'interno del vicolo San Martino, dal quale il VA si approssimava a uscire, avesse puntato l'arma nella direzione di questi;
evidentemente, la circostanza, per cui a pochi metri in cui si venne a trovare la vittima al momento in cui intravide lo sparatore, posto lateralmente rispetto a lei, si trovassero due auto in sosta, lungo la parte sinistra della sede stradale, ben visibili nelle foto allegate al verbale di sopralluogo, aveva consentito al VA di cercare un immediato riparo;
il AN aveva esploso in rapidissima successione tutti i colpi del caricatore, come risultava anche dalla traccia audio fornita dal sistema di audio - videosorveglianza installato presso l'abitazione di tale Patti;
la rapida esplosione di un così cospicuo numero di colpi era stata dovuta alla necessità dello sparatore di dovere "inquadrare", mediante un'azione di sparo veloce e reiterata, il bersaglio fisico costituito dal VA durante i suoi spostamenti difensivi dietro le auto in sosta;
inoltre, considerati i punti di impatto delle ogive sulle due autovetture, secondo la più plausibile sequenza cronologica degli spari ricostruita sulla base dei dati balistici, era possibile affermare che lo sparatore avesse continuato a puntare l'arma nella direzione della vittima, sparando in pochi attimi, a ripetizione e con traiettorie diverse, nell'intento di colpirla. 3 Così ricostruita la vicenda, riteneva il Tribunale che la qualificazione del fatto nei termini di tentato omicidio fosse logicamente fondata sulla convergenza dimostrativa di diversi elementi logico fattuali: l'agguato era stato logisticamente perpetrato all'interno di un vicolo dove i tre si erano recati a bordo di un furgone partendo quella stessa mattina da Siracusa e da Priolo Gargallo, muniti di una pistola;
l'esplosione di sette colpi rilevava una non equivoca connotazione della volontà in senso omicidiario;
i colpi di pistola erano stati sparati ad altezza d'uomo, in direzione del VA, il quale aveva cercato di sfuggirvi nascondendosi e muovendosi dietro le autovetture parcheggiate;
il mezzo adoperato, la reiterazione dei colpi fino a esaurire il caricatore rilevavano la volontà di colpire la vittima, mentre non appariva distonico il fatto che nessun proiettile avesse attinto il VA, sia perché tale fortunata circostanza poteva essere spiegata con cause indipendenti dalla volontà di chi aveva sparato, sia perché l'ipotesi alternativa di una mera volontà di ferimento o addirittura di sola minaccia appariva smentita dagli opposti rilievi logici. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato Stefano Rametta, deducendo "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità: artt. 64, 197, 197-bis, 210 e 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.; mancanza della motivazione, vizio genetico comportate la nullità del provvedimento impugnato;
violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del delitto contestato al capo A) della rubrica". Secondo la difesa, non sarebbe controverso che la condotta contestata all'indagato e ai suoi correi, AN ES e BI IN, al capo A) della rubrica sia stata posta in essere quale "rappresaglia nei confronti del VA rispetto alle vicende pregresse che avevano coinvolto la compagna di lui, RI TA, e la nipote del primo e la figlia della compagna del BI, nonché ai successivi sviluppi che avrebbero spinto la stessa odierna persona offesa a compiere gravi intimidazioni mediante social nei confronti del contrapposto nucleo familiare" (così, infatti, si era espresso il Tribunale di Catania nell'impugnata decisione); tali vicende pregresse erano chiaramente risultate dalle dichiarazioni rese dal VA il 18 e il 27 ottobre 2021, dalle numerose querele sporte dalla famiglia CO anche specificamente nei confronti di VA RC, dall'avviso di garanzia spedito nei confronti di RI TA per il reato di lesioni personali. Ciò posto, sempre secondo la difesa, il delitto di tentato omicidio oggetto della contestazione di cui al capo A) della rubrica sarebbe stato commesso "in occasione" di altro reato;
tra i fatti posti alla base del presente incidente cautelare e quelli che il medesimo hanno preceduto sarebbe ravvisabile un collegamento occasionale ex art. 371, 4 comma 2, lett. b) cod. proc. pen., non essendo condivisibile l'interpretazione della norma effettuata dal Tribunale, sia perché la connessione c.d. occasionale non richiede l'identità soggettiva, cioè la riferibilità alla stessa persona dei reati collegati, sia perché non è richiesto che i fatti debbano essere commessi in un unico contesto spazio temporale;
conseguentemente, le dichiarazioni rese dal VA e dalla RI sarebbero inutilizzabili, in quanto raccolte in violazione degli artt. 64, 197, 197 -bis e 210 cod. proc. pen.; la inutilizzabilità delle dichiarazioni del VA avrebbe avuto una incidenza decisiva sulla tenuta logica della motivazione, in quanto il Tribunale di Catania aveva ritenuto raggiunta la soglia della gravità indiziaria essenzialmente sulla base di dette dichiarazioni, alle quali aveva coordinato gli altri elementi di valore evidentemente recessivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Manifestamente infondata è la questione relativa alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese da VA RC e dalla di lui compagna, RI TA. Il Tribunale di Catania ha ritenuto che, in tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio previsto dall'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., laddove si tratti di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri (nel caso di specie, laddove il riferimento all'alterità doveva appuntarsi alle precedenti condotte del VA o di membri della sua famiglia in danno di appartenenti alla famiglia del CO) / ricorre qualora sussista un nesso obiettivo di carattere temporale tra i due fatti commessi, e cioè qualora essi siano avvenuti contemporaneamente o a breve distanza l'uno dall'altro, sicché quello possa dirsi occasionato da questo, dovendosi precisare che il fatto successivo deve trovare la sua spiegazione, il suo appiglio causale, obiettivamente o soggettivamente, nel fatto precedente, poiché il termine occasione indica pretesto, opportunità, occorrenza. 2. Ebbene detta interpretazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. - che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone prevista dall'art. 197, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen. - ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento" (Cass. Sez. 1, n. 20972 del 09/06/2020, Rv. 279319 - 01; cfr. anche Cass. Sez. 6, n. 58089 del 16/11/2017, Rv. 271955 - 01, che ha affermato che, "il 5 collegamento occasionale che determina l'incompatibilità a testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. b), e 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., sussiste a condizione che ricorra un legame spazio-temporale tra i reati e l'identità soggettiva degli autori degli stessi, essendo altresì necessario che tra più reati commessi nel medesimo contesto l'uno abbia favorito, consentito, propiziato o motivato l'altro"; Cass. Sez. 5, n. 37321 del 08/07/2008, Rv. 241636, che ha statuito che "la connessione probatoria di cui all'art. 371, comma secondq lett. b), cod. proc. pen., tale da determinare l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., deve riferirsi ad elementi oggettivi di modo che l'accertamento di L n reato sia destinato ad influire su quello degli altri;
essa, pertanto, non può discendere dal solo stato d'imputato di un reato in danno della persona nei confronti della quale si procede, essendo ravvisabile soltanto in costanza di un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione e il procedimento in cui il dichiarante è stato o è sottoposto, ossia allorquando il collegamento probatorio tra i procedimenti sia oggettivamente fondato sull'identità del fatto ovvero sull'identità o sulla diretta rilevanza di uno egli elementi di prova dei reati oggetto dei procedimenti stessi"). 3. In ogni caso, il ricorso, deducendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla di lei compagna, difetta della illustra2:ione della c.d. prova di resistenza. Sul punto, vale richiamare il principio per cui «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente .affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416,e molte altre conformi successive;
fra le ultime Cass. Sez. 6, n. 1216 del 12/11/2019, Cocciadiferro, Rv. 278123). In altri termini, «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro t espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, R. 269218). 4. Ebbene, come è stato riportato nella prima parte del a presente sentenza, il ricorrente si è limitato ad affermare che la inutilizzabilità delle dichiarazioni del VA avrebbe avuto una incidenza decisiva sulla tenuta logica della motivazione, in quanto il Tribunale di Catania aveva ritenuto raggiunta la soglia della gravità indiziaria 6 essenzialmente sulla base di dette dichiarazioni, alle quali aveva coordinato gli altri elementi di valore evidentemente recessivo. Trattasi, però, di censura assolutamente generica che, peraltro, non si confronta con la complessiva motivazione dell'ordinanza impugnata, dalla quale emerge chiaramente come a tutte le altre emergenze investigative, tratte dalla visione dei filmati e dei fotogrammi ritraenti i luoghi in cui si verificarono i fatti, dagli esiti del sopralluogo nel corso del quale era nD stato repertato e sequestrato il materiale balistico e dalle stesse dichiarazioni ammissive provenienti dagli indagati, sia stata attribuita una autonoma potenzialità rappresentativa degli accadimenti di elevato valore indiziario. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente