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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3570/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3570/2023
Il Gop Dott.ssa Monica Santa Kumbasar, a seguito dell'udienza del 5/3/2025 fissata con le modalità della trattazione scritta, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data
28/2/2025 e contenenti la precisazione delle conclusioni, ha emesso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Santa Kumbasar ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3570/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PONNO Parte_1 C.F._1
ETTORE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PONNO
ETTORE
ATTORE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
C.F. CP_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONIDI PARTE ATTRICE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento dei convenuti alle obbligazioni di cui al contratto di compravendita immobiliare del 27/07/2023 di cui al rogito (doc. 3 in atti)
Repertorio 3747 – Raccolta 2961 del 29/07/2023 a ministero del Notaio di Persona_1
Casalgrande (RE), registrato in Reggio Emilia il 02/08/2023 al n. 12110 serie 1T, intervenuto tra le parti di causa, di cui alla narrativa del presente atto, per il mancato pagamento del prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto stesso e, per l'effetto, dichiararne la risoluzione giudiziale con sentenza costitutiva ex art. 2908 cod. civ.; pagina 2 di 6 -conseguentemente, condannare i convenuti alla restituzione dell'immobile de quo sopra meglio indicato, disponendone il rilascio in favore attore con apposito provvedimento costitutivo ex art. 2908 cod. civ idoneo al ritrasferimento del bene stesso nella piena proprietà del medesimo attore, ordinando di conseguenza le relative trascrizioni all'Ufficio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari ex Agenzia del
Territorio) di Reggio Emilia e provincia competente per territorio;
per conseguenza
- dirsi tenuti, i convenuti, a rifondere in favore dell'attore, tutte le spese professionali da questi sostenute al fine di concludere la compravendita del 27/07/2023 sopra citata, come
1sopra indicate in narrativa, ed ammontanti ad € 10.510,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- in via subordinata e solo in ipotesi di perimento del bene, e/o comunque in qualsiasi caso di oggettiva sopravvenuta impossibilità di una sua restituzione all'attore per qualsivoglia motivo, prevedere condanna dei convenuti a rifondere al medesimo attore la somma di €
390.000,00 (trecentonovantamila//00) oltre interessi legali e rivalutazione dal 27/07/2023 sino all'effettivo soddisfo, oltre tutte le spese professionali da questi sostenute al fine di concludere la compravendita, come indicate al punto precedente;
- condannare comunque i convenuti alla rifusione degli utili che l'attore avrebbe potuto ricavare dalla legittima disponibilità dell'immobile a far data dal 27/07/2023 sino alla sua restituzione, secondo una valutazione indennitaria che si lascia comunque alla discrezionale valutazione del Giudice quale lucro cessante, con equo apprezzamento delle circostanze del caso ex art. 2056 c.c., si precisa, in ogni caso per valore ricompreso nello scaglione di riferimento del contributo unificato come appresso specificato per la domanda complessiva;
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
Oggetto: risoluzione contrattuale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.La seguente sentenza viene emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate da parte attrice, come da note di udienza depositate in data 28/2/2025.
Con atto di citazione regolarmente notificato il geom. conveniva in giudizio i Parte_1 signori e per sentire accertare il loro grave inadempimento alle CP_1 CP_2
pagina 3 di 6 obbligazioni di cui al contratto di compravendita immobiliare stipulato il 27/07/2023, per il mancato pagamento del prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto stesso chiedendo, per l'effetto, di dichiararne la risoluzione giudiziale con richiesta di provvedimento che ordini la restituzione del bene al venditore, con sentenza costitutiva ex art. 2908 cod. civ.. e delle spese sostenute per la compravendita.
In particolare parte attrice ha esposto di avere venduto ai convenuti con atto a rogito Notaio
in data 27/07/2023 la piena proprietà di un compendio immobiliare Persona_1
(fabbricato e terreni) sito in Casalgrande (RE), al prezzo di euro 390.000,00.
Benché con la sottoscrizione dell'atto di compravendita egli avesse rilasciato espressa quietanza in relazione al versamento dell'intero prezzo, avvenuto tramite semplice bonifico bancario, il ricorrente ha riferito di non avere mai ricevuto l'effettivo accredito della somma e di essersi solo successivamente avveduto dell'erroneità del codice IBAN risultante dalla distinta bancaria consegnata al Notaio dai sig.ri CP_1 CP_2
Nonostante i numerosi solleciti verbali indirizzati ai compratori odierni resistenti e le continue rassicurazioni di questi ultimi in ordine alla volontà di provvedere al pagamento, il ricorrente ha poi esposto di non avere mai ricevuto l'accredito promesso (nonostante l'invio da parte dei resistenti di ulteriori due distinte di bonifico in date 02 e 24/08/2023) e di avere quindi presentato, in relazione a tali fatti, denuncia-querela avanti alla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale in data 30/08/2023 (doc. n. 12); di avere quindi promosso procedimento cautelare (R.G. 3403/2023 Tribunale di Reggio Emilia) all'esito del quale veniva concesso sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili dei convenuti o delle somme o cose a loro dovute sino alla concorrenza della somma di € 390.000,00 (doc. 14 in atti).I convenuti, nonostante la regolare notifica della citazione non si sono costituiti nel presente giudizio.
La causa è stata istruita con le prove testimoniali indotte da parte attrice, all'esito delle quali è stata fissata udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni e discussione orale-
II. Ve preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti che, seppure regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti.
La domanda di risoluzione è fondata e pertanto merita accoglimento.
La presente causa, avendo a oggetto un'ipotesi di responsabilità contrattuale, soggiace al principio per cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del pagina 4 di 6 fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 13533/2001).
Ebbene, il ricorrente ha dato prova del titolo, producendo la proposta di acquisto (cfr. doc. 1),
l'atto di rogito in data 27/7/2023 (cfr doc. 3), screenshot di messaggistica istantanea da cui si desume ulteriormente l'esistenza del rapporto contrattuale in questione (cfr. doc. 9).
I fatti di causa hanno poi trovato conferma nell'istruttoria orale.
Ed invero i testi (agente della che aveva svolto Testimone_1 Controparte_3 funzione di intermediario nella negoziazione, presente al rogito del 27/07/2023) e il Notaio rogante Dott. , hanno riconosciuto nel doc. 7 in atti la copia della distinta di Persona_1 bonifico – poi rivelatasi falsa – esibita e consegnata dai coniugi Sig.ri e in CP_2 CP_1 sede di stipula ed hanno confermato che successivamente al rogito hanno provato a contattare i convenuti per chiedere spiegazioni in ordine al mancato pagamento, sia a mezzo telefono che via mail senza un concreto esito.
Sarebbe stato pertanto onere dei convenuti offrire prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi scaturenti dal contratto (vale a dire di aver pagato il prezzo nei termini stabiliti).
Gli stessi non si sono, tuttavia, costituiti, sicché tale onere è rimasto inevaso.
La domanda di risoluzione del contratto e restituzione dell'immobile può, quindi, essere accolta, anche in considerazione del fatto che l'attuale effettiva disponibilità dell'immobile in capo ai resistenti è desumibile dalle visure catastali del 4/9/2023 (cfr. doc. 13)
II 1.Va altresì accolta la domanda attorea di pagamento delle spese professionali sostenuto dall'attore per la compravendita a titolo di parcella per l'attività del Notaio, di provvigione per l'attività dell'agenzia immobiliare e a titolo di compenso professionale APE come documentate in atti (doc.ti 2, 5, 6).
II. 2 Non sono meritevoli di accoglimento le ulteriori domande di condanna dei convenuti: a) per l'ipotesi di perimento del bene ovvero di oggettiva impossibilità sopravvenuta di una sua restituzione per qualsivoglia motivo, al pagamento a favore dell'attore della somma di €
390.000,00, che non è allo stato esperibile atteso che, trattandosi di domanda di risarcimento del danno va provata nell'an e nel quantum;
b) alla rifusione degli utili ricavati dalla disponibilità dell'immobile a far data dal 27/7/2023 sino alla sua restituzione, in quanto parte attrice non ha fornito alcuna prova dei suddetti utili, né ha fornito dettaglio circa il danno patito, che viene esclusivamente identificato, nelle conclusioni, con “la rifusione degli utili ricavati dalla disponibilità dell'immobile a far data dal 27/7/2023 sino alla sua restituzione”, senza aver offerto alcun altro elemento o formulato altre precisazioni rispetto ad eventuali danni patiti, il che rende impossibile anche procedere a una liquidazione equitativa.
pagina 5 di 6 Le ulteriori domande dell'attore vanno quindi rigettate.
III. Quanto alle spese di lite, a fronte del parziale accoglimento delle domande attoree sono poste a carico dei convenuti seppure compensate nella misura di un terzo, e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE in parte la domanda del ricorrente e, accertata la risoluzione del contratto stipulato tra le parti il 27/7/2023, condanna i convenuti al rilascio immediato dell'immobile sito in Comune di Casalgrande (RE), via Alessandro Volta n.36 accatastato al FG. 25, particella 348 sub. 6,5,2, 3, 4; Fg 25, particella 345; FG 25 particella 349 meglio descritto in atto di citazione;
- CONDANNA i convenuti in solido tra loro al pagamento a favore dell'attore della somma di
€ 10.510,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- CONDANNA i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.241,00 per spese, € 22.457,00, per onorari, più spese generali, IVA e CPA, compensandole nella misura di un terzo.
- RIGETTATA ogni altra istanza, eccezione e domanda;
Reggio Emilia, il 24 marzo 2025
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3570/2023
Il Gop Dott.ssa Monica Santa Kumbasar, a seguito dell'udienza del 5/3/2025 fissata con le modalità della trattazione scritta, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data
28/2/2025 e contenenti la precisazione delle conclusioni, ha emesso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Santa Kumbasar ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3570/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PONNO Parte_1 C.F._1
ETTORE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PONNO
ETTORE
ATTORE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
C.F. CP_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONIDI PARTE ATTRICE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento dei convenuti alle obbligazioni di cui al contratto di compravendita immobiliare del 27/07/2023 di cui al rogito (doc. 3 in atti)
Repertorio 3747 – Raccolta 2961 del 29/07/2023 a ministero del Notaio di Persona_1
Casalgrande (RE), registrato in Reggio Emilia il 02/08/2023 al n. 12110 serie 1T, intervenuto tra le parti di causa, di cui alla narrativa del presente atto, per il mancato pagamento del prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto stesso e, per l'effetto, dichiararne la risoluzione giudiziale con sentenza costitutiva ex art. 2908 cod. civ.; pagina 2 di 6 -conseguentemente, condannare i convenuti alla restituzione dell'immobile de quo sopra meglio indicato, disponendone il rilascio in favore attore con apposito provvedimento costitutivo ex art. 2908 cod. civ idoneo al ritrasferimento del bene stesso nella piena proprietà del medesimo attore, ordinando di conseguenza le relative trascrizioni all'Ufficio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari ex Agenzia del
Territorio) di Reggio Emilia e provincia competente per territorio;
per conseguenza
- dirsi tenuti, i convenuti, a rifondere in favore dell'attore, tutte le spese professionali da questi sostenute al fine di concludere la compravendita del 27/07/2023 sopra citata, come
1sopra indicate in narrativa, ed ammontanti ad € 10.510,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- in via subordinata e solo in ipotesi di perimento del bene, e/o comunque in qualsiasi caso di oggettiva sopravvenuta impossibilità di una sua restituzione all'attore per qualsivoglia motivo, prevedere condanna dei convenuti a rifondere al medesimo attore la somma di €
390.000,00 (trecentonovantamila//00) oltre interessi legali e rivalutazione dal 27/07/2023 sino all'effettivo soddisfo, oltre tutte le spese professionali da questi sostenute al fine di concludere la compravendita, come indicate al punto precedente;
- condannare comunque i convenuti alla rifusione degli utili che l'attore avrebbe potuto ricavare dalla legittima disponibilità dell'immobile a far data dal 27/07/2023 sino alla sua restituzione, secondo una valutazione indennitaria che si lascia comunque alla discrezionale valutazione del Giudice quale lucro cessante, con equo apprezzamento delle circostanze del caso ex art. 2056 c.c., si precisa, in ogni caso per valore ricompreso nello scaglione di riferimento del contributo unificato come appresso specificato per la domanda complessiva;
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
Oggetto: risoluzione contrattuale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.La seguente sentenza viene emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate da parte attrice, come da note di udienza depositate in data 28/2/2025.
Con atto di citazione regolarmente notificato il geom. conveniva in giudizio i Parte_1 signori e per sentire accertare il loro grave inadempimento alle CP_1 CP_2
pagina 3 di 6 obbligazioni di cui al contratto di compravendita immobiliare stipulato il 27/07/2023, per il mancato pagamento del prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto stesso chiedendo, per l'effetto, di dichiararne la risoluzione giudiziale con richiesta di provvedimento che ordini la restituzione del bene al venditore, con sentenza costitutiva ex art. 2908 cod. civ.. e delle spese sostenute per la compravendita.
In particolare parte attrice ha esposto di avere venduto ai convenuti con atto a rogito Notaio
in data 27/07/2023 la piena proprietà di un compendio immobiliare Persona_1
(fabbricato e terreni) sito in Casalgrande (RE), al prezzo di euro 390.000,00.
Benché con la sottoscrizione dell'atto di compravendita egli avesse rilasciato espressa quietanza in relazione al versamento dell'intero prezzo, avvenuto tramite semplice bonifico bancario, il ricorrente ha riferito di non avere mai ricevuto l'effettivo accredito della somma e di essersi solo successivamente avveduto dell'erroneità del codice IBAN risultante dalla distinta bancaria consegnata al Notaio dai sig.ri CP_1 CP_2
Nonostante i numerosi solleciti verbali indirizzati ai compratori odierni resistenti e le continue rassicurazioni di questi ultimi in ordine alla volontà di provvedere al pagamento, il ricorrente ha poi esposto di non avere mai ricevuto l'accredito promesso (nonostante l'invio da parte dei resistenti di ulteriori due distinte di bonifico in date 02 e 24/08/2023) e di avere quindi presentato, in relazione a tali fatti, denuncia-querela avanti alla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale in data 30/08/2023 (doc. n. 12); di avere quindi promosso procedimento cautelare (R.G. 3403/2023 Tribunale di Reggio Emilia) all'esito del quale veniva concesso sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili dei convenuti o delle somme o cose a loro dovute sino alla concorrenza della somma di € 390.000,00 (doc. 14 in atti).I convenuti, nonostante la regolare notifica della citazione non si sono costituiti nel presente giudizio.
La causa è stata istruita con le prove testimoniali indotte da parte attrice, all'esito delle quali è stata fissata udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni e discussione orale-
II. Ve preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti che, seppure regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti.
La domanda di risoluzione è fondata e pertanto merita accoglimento.
La presente causa, avendo a oggetto un'ipotesi di responsabilità contrattuale, soggiace al principio per cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del pagina 4 di 6 fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 13533/2001).
Ebbene, il ricorrente ha dato prova del titolo, producendo la proposta di acquisto (cfr. doc. 1),
l'atto di rogito in data 27/7/2023 (cfr doc. 3), screenshot di messaggistica istantanea da cui si desume ulteriormente l'esistenza del rapporto contrattuale in questione (cfr. doc. 9).
I fatti di causa hanno poi trovato conferma nell'istruttoria orale.
Ed invero i testi (agente della che aveva svolto Testimone_1 Controparte_3 funzione di intermediario nella negoziazione, presente al rogito del 27/07/2023) e il Notaio rogante Dott. , hanno riconosciuto nel doc. 7 in atti la copia della distinta di Persona_1 bonifico – poi rivelatasi falsa – esibita e consegnata dai coniugi Sig.ri e in CP_2 CP_1 sede di stipula ed hanno confermato che successivamente al rogito hanno provato a contattare i convenuti per chiedere spiegazioni in ordine al mancato pagamento, sia a mezzo telefono che via mail senza un concreto esito.
Sarebbe stato pertanto onere dei convenuti offrire prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi scaturenti dal contratto (vale a dire di aver pagato il prezzo nei termini stabiliti).
Gli stessi non si sono, tuttavia, costituiti, sicché tale onere è rimasto inevaso.
La domanda di risoluzione del contratto e restituzione dell'immobile può, quindi, essere accolta, anche in considerazione del fatto che l'attuale effettiva disponibilità dell'immobile in capo ai resistenti è desumibile dalle visure catastali del 4/9/2023 (cfr. doc. 13)
II 1.Va altresì accolta la domanda attorea di pagamento delle spese professionali sostenuto dall'attore per la compravendita a titolo di parcella per l'attività del Notaio, di provvigione per l'attività dell'agenzia immobiliare e a titolo di compenso professionale APE come documentate in atti (doc.ti 2, 5, 6).
II. 2 Non sono meritevoli di accoglimento le ulteriori domande di condanna dei convenuti: a) per l'ipotesi di perimento del bene ovvero di oggettiva impossibilità sopravvenuta di una sua restituzione per qualsivoglia motivo, al pagamento a favore dell'attore della somma di €
390.000,00, che non è allo stato esperibile atteso che, trattandosi di domanda di risarcimento del danno va provata nell'an e nel quantum;
b) alla rifusione degli utili ricavati dalla disponibilità dell'immobile a far data dal 27/7/2023 sino alla sua restituzione, in quanto parte attrice non ha fornito alcuna prova dei suddetti utili, né ha fornito dettaglio circa il danno patito, che viene esclusivamente identificato, nelle conclusioni, con “la rifusione degli utili ricavati dalla disponibilità dell'immobile a far data dal 27/7/2023 sino alla sua restituzione”, senza aver offerto alcun altro elemento o formulato altre precisazioni rispetto ad eventuali danni patiti, il che rende impossibile anche procedere a una liquidazione equitativa.
pagina 5 di 6 Le ulteriori domande dell'attore vanno quindi rigettate.
III. Quanto alle spese di lite, a fronte del parziale accoglimento delle domande attoree sono poste a carico dei convenuti seppure compensate nella misura di un terzo, e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE in parte la domanda del ricorrente e, accertata la risoluzione del contratto stipulato tra le parti il 27/7/2023, condanna i convenuti al rilascio immediato dell'immobile sito in Comune di Casalgrande (RE), via Alessandro Volta n.36 accatastato al FG. 25, particella 348 sub. 6,5,2, 3, 4; Fg 25, particella 345; FG 25 particella 349 meglio descritto in atto di citazione;
- CONDANNA i convenuti in solido tra loro al pagamento a favore dell'attore della somma di
€ 10.510,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- CONDANNA i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.241,00 per spese, € 22.457,00, per onorari, più spese generali, IVA e CPA, compensandole nella misura di un terzo.
- RIGETTATA ogni altra istanza, eccezione e domanda;
Reggio Emilia, il 24 marzo 2025
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
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