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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/10/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 1244 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DELL'8.10.2025
Il Giudice dott.ssa ON D'AN, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona della dott.ssa ON D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1244/2025 R.G.
Oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra c.f. , rappresentata e difeso dagli Avv. Parte_1 C.F._1
NT LE
- ricorrente -
e
, domiciliato in VIA Controparte_1
SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. NT Rizzo
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.4.2025 il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l' chiedendo dichiararsi l'illegittimità della nota del 18.9.2024 CP_1
con la quale è stato comunicato un indebito di € 5.360,02, relativo alla pensione sociale n. 02037096, per il periodo dal 01/01/2007 al 31/05/2009, per le seguenti motivazioni:
“rideterminazione importo pensione;
e' stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.” Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento ex art 52 delle legge 88/1989 e art. 13 co. 2 l. 412/91.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha chiesto, pertanto, sulla base di varie CP_1
argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, la causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Dev'essere preliminarmente chiarito che l'indebito per cui è causa ha natura previdenziale, atteso che la maggiorazione sociale indebitamente corrisposta costituisce integrazione della pensione sociale ovvero quota pensionistica che va ad integrare tale pensione.
Trovano dunque applicazione le norme che disciplinano la ripetibilità dell'indebito previdenziale.
La Suprema Corte nel ribadire che, in tema di indebito previdenziale, il pensionato che agisce per l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, ha chiarito, altresì, che in tal caso l'obbligo dell' ex art. 13, comma 2, legge n.412 del 1991 di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, e provvedere al recupero entro l'anno successivo delle somme eventualmente corrisposte in eccesso, opera solo a condizione che siano preventivamente segnalati, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n.
412 del 1991, i relativi fatti da parte dell'interessato (cfr. Cass. n.1228/2011 e
26231/2018).
L'art 52 L 88/89 prevede:
“1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”
L'art 13 L 412/91 interpreta autenticamente l'art 52 sopra citato e dispone :
“1 . Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.
88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2 . L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”
L'applicazione della sanatoria deve essere esclusa nel caso in esame, in quanto non risulta un provvedimento definitivo viziato da errore imputabile all' essendo CP_1
l'indebito maturato nel corso degli anni a causa dei redditi annuali percepiti dall'interessato.
In particolare, infatti, l'indebito per essere ripetibile deve essere imputabile ad un errore dell'ente oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati noti.
Ora secondo la Suprema Corte all'art 13 c 1 “si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l' «procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». In proposito si è affermato il principio per cui «l'obbligo del/'I. di procedere CP_2
annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551, su cui poi anche infra).
Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo CP_1
invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co. 2.” (Cass 3802/19).
Ciò in quanto tra la percezione di una prestazione legata al reddito e la verifica sul mantenersi dei redditi al di sotto del limite legale che condiziona la stessa prestazione nell'an e nel quantum, vi è una sfasatura temporale.
Quanto poi alla decadenza, come sopra indicato, il termine annuale oltre a quanto affermato sopra secondo cui il termine non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo, va precisato che “per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass, 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha possesso di dati reddituali certi (Cass, 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire "entro un anno" dalla verifica, ma "entro l'anno successivo", ove l'aggiunta di un aggettivo ("successivo") risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
Pertanto l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.”(Cass 3802/19).
Nel caso de quo non risulta provato che la ricorrente, titolare della pensione sociale abbia provveduto a comunicare i redditi all' e dunque di non avere superato i limiti CP_1
di reddito per avere diritto alla prestazione nella misura corrisposta.
La ricorrente, infatti, non ha dimostrato, né ancor prima allegato, di avere adempiuto a tale onere, ma si è limitato a dedurre di avere presentato la dichiarazione dei redditi alla Agenzia delle Entrate e, in conseguenza, ha invocato la tardività, ai sensi dell'art. 13 L. 412/1991, dell'azione di recupero intrapresa dall' CP_1
Sul punto si richiama quanto evidenziato anche dalla giurisprudenza di merito
(C.A. Palermo 593/2025) secondo la quale “solo dal 2010 il quadro normativo di riferimento consente di esonerare i titolari di prestazioni collegate al reddito dall'obbligo di inviare il modello Red all' qualora siano tenuti a comunicare la situazione reddituale all'amministrazione Controparte_3
finanziaria (Mod.730 o UNICO) (art.13 c.6 lett. c D.L n.78/2010 conv. in L.n.122/2010); in tal caso, infatti, per effetto della comunicabilità delle banche dati nella disponibilità dell'Agenzia delle
Entra-te, l' ha la conoscibilità dei dati reddituali dichiarati dai titolari delle prestazioni CP_1
previdenziali”.
In conclusione, l'omessa comunicazione all' da parte del ricorrente della CP_1
propria situazione reddituale integra una fattispecie di “condotta dolosa nella sua forma omissiva” che ha reso inoperante il termine di verifica annuale con riferimento alle annualità dell'indebito contestato. Tale termine inizia, dunque, a decorrere dalla effettiva conoscibilità dei dati reddituali che l' ha avuto solo nell'anno 2010, grazie all'accesso alle banche dati CP_1
nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, sicchè il “recupero” intrapreso con l'avviso bonario di pagamento del medesimo anno non può essere considerato tardivo.
Non essendovi prova positiva delle comunicazioni dei redditi da parte del ricorrente, l'indebito è considerato ripetibile, essendo scaturito da dolo dello stesso.
Per le superiori ragioni, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso va rigettato e le spese di lite dichiarate irripetibili vista la dichiarazione di valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Marsala 09.10.2025 il Giudice
ON D'AN
SEZIONE LAVORO
RG. 1244 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DELL'8.10.2025
Il Giudice dott.ssa ON D'AN, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona della dott.ssa ON D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1244/2025 R.G.
Oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra c.f. , rappresentata e difeso dagli Avv. Parte_1 C.F._1
NT LE
- ricorrente -
e
, domiciliato in VIA Controparte_1
SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. NT Rizzo
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.4.2025 il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l' chiedendo dichiararsi l'illegittimità della nota del 18.9.2024 CP_1
con la quale è stato comunicato un indebito di € 5.360,02, relativo alla pensione sociale n. 02037096, per il periodo dal 01/01/2007 al 31/05/2009, per le seguenti motivazioni:
“rideterminazione importo pensione;
e' stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.” Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento ex art 52 delle legge 88/1989 e art. 13 co. 2 l. 412/91.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha chiesto, pertanto, sulla base di varie CP_1
argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, la causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Dev'essere preliminarmente chiarito che l'indebito per cui è causa ha natura previdenziale, atteso che la maggiorazione sociale indebitamente corrisposta costituisce integrazione della pensione sociale ovvero quota pensionistica che va ad integrare tale pensione.
Trovano dunque applicazione le norme che disciplinano la ripetibilità dell'indebito previdenziale.
La Suprema Corte nel ribadire che, in tema di indebito previdenziale, il pensionato che agisce per l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, ha chiarito, altresì, che in tal caso l'obbligo dell' ex art. 13, comma 2, legge n.412 del 1991 di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, e provvedere al recupero entro l'anno successivo delle somme eventualmente corrisposte in eccesso, opera solo a condizione che siano preventivamente segnalati, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n.
412 del 1991, i relativi fatti da parte dell'interessato (cfr. Cass. n.1228/2011 e
26231/2018).
L'art 52 L 88/89 prevede:
“1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”
L'art 13 L 412/91 interpreta autenticamente l'art 52 sopra citato e dispone :
“1 . Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.
88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2 . L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”
L'applicazione della sanatoria deve essere esclusa nel caso in esame, in quanto non risulta un provvedimento definitivo viziato da errore imputabile all' essendo CP_1
l'indebito maturato nel corso degli anni a causa dei redditi annuali percepiti dall'interessato.
In particolare, infatti, l'indebito per essere ripetibile deve essere imputabile ad un errore dell'ente oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati noti.
Ora secondo la Suprema Corte all'art 13 c 1 “si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l' «procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». In proposito si è affermato il principio per cui «l'obbligo del/'I. di procedere CP_2
annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551, su cui poi anche infra).
Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo CP_1
invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co. 2.” (Cass 3802/19).
Ciò in quanto tra la percezione di una prestazione legata al reddito e la verifica sul mantenersi dei redditi al di sotto del limite legale che condiziona la stessa prestazione nell'an e nel quantum, vi è una sfasatura temporale.
Quanto poi alla decadenza, come sopra indicato, il termine annuale oltre a quanto affermato sopra secondo cui il termine non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo, va precisato che “per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass, 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha possesso di dati reddituali certi (Cass, 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire "entro un anno" dalla verifica, ma "entro l'anno successivo", ove l'aggiunta di un aggettivo ("successivo") risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
Pertanto l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.”(Cass 3802/19).
Nel caso de quo non risulta provato che la ricorrente, titolare della pensione sociale abbia provveduto a comunicare i redditi all' e dunque di non avere superato i limiti CP_1
di reddito per avere diritto alla prestazione nella misura corrisposta.
La ricorrente, infatti, non ha dimostrato, né ancor prima allegato, di avere adempiuto a tale onere, ma si è limitato a dedurre di avere presentato la dichiarazione dei redditi alla Agenzia delle Entrate e, in conseguenza, ha invocato la tardività, ai sensi dell'art. 13 L. 412/1991, dell'azione di recupero intrapresa dall' CP_1
Sul punto si richiama quanto evidenziato anche dalla giurisprudenza di merito
(C.A. Palermo 593/2025) secondo la quale “solo dal 2010 il quadro normativo di riferimento consente di esonerare i titolari di prestazioni collegate al reddito dall'obbligo di inviare il modello Red all' qualora siano tenuti a comunicare la situazione reddituale all'amministrazione Controparte_3
finanziaria (Mod.730 o UNICO) (art.13 c.6 lett. c D.L n.78/2010 conv. in L.n.122/2010); in tal caso, infatti, per effetto della comunicabilità delle banche dati nella disponibilità dell'Agenzia delle
Entra-te, l' ha la conoscibilità dei dati reddituali dichiarati dai titolari delle prestazioni CP_1
previdenziali”.
In conclusione, l'omessa comunicazione all' da parte del ricorrente della CP_1
propria situazione reddituale integra una fattispecie di “condotta dolosa nella sua forma omissiva” che ha reso inoperante il termine di verifica annuale con riferimento alle annualità dell'indebito contestato. Tale termine inizia, dunque, a decorrere dalla effettiva conoscibilità dei dati reddituali che l' ha avuto solo nell'anno 2010, grazie all'accesso alle banche dati CP_1
nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, sicchè il “recupero” intrapreso con l'avviso bonario di pagamento del medesimo anno non può essere considerato tardivo.
Non essendovi prova positiva delle comunicazioni dei redditi da parte del ricorrente, l'indebito è considerato ripetibile, essendo scaturito da dolo dello stesso.
Per le superiori ragioni, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso va rigettato e le spese di lite dichiarate irripetibili vista la dichiarazione di valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Marsala 09.10.2025 il Giudice
ON D'AN