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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori
Magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3279 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(cf: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Allegra, in forza di procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Campofelice di Roccella, viale della Provincia n. 9, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Dispensa, in forza di procura alle liti in atti, presso il cui studio sito a Collesano, viale Vincenzo Florio n. 16, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione giudiziale;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.10.2018, premettendo di avere Parte_1 contratto il 19.7.2006 a Cefalù matrimonio concordatario con – trascritto Controparte_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 69, parte II, serie A dell'anno 2006 – e che dalla loro unione erano nati due figli ( , il Persona_1
13.2.2010 e , il 4.11.2011), chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione Per_2 personale, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale in proprio favore, regolamentando il diritto di visita del padre e prevendo l'obbligo a carico del medesimo di versarle € 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei minori (€ 400,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché € 250,00 mensili a titolo di mantenimento del coniuge;
domandava, inoltre, di porre integralmente a carico del marito il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile da adibire a casa coniugale, sito a Caltavuturo, via Manzoni n. 37.
A fondamento del ricorso, deduceva che il rapporto coniugale era stato sin da subito caratterizzato da frequenti contrasti, insorti soprattutto a causa del comportamento anaffettivo del marito, che non aveva raccolto l'invito della moglie di intraprendere un percorso di coppia;
lamentava, inoltre, atteggiamenti aggressivi del resistente, fisici e verbali, posti in essere anche alla presenza dei figli, oltre che di estranei.
Aggiungeva che, a seguito dell'ennesimo litigio, nel mese di settembre 2018, il marito, dopo averle proposto di vivere entrambi presso la casa coniugale essendo di fatto separati
– situazione inaccettabile per la ricorrente –, si era trasferito a vivere con la madre.
Sotto il profilo economico, deduceva che i coniugi avevano sempre condotto una vita autonoma, avendo entrambi un impiego – il marito quale dipendente dell'Anas e lei quale insegnante, che usufruiva allo stato del congedo parentale per assistere i figli e la madre ammalata –, chiedendo, d'altra parte, la corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili in considerazione della sperequazione reddituale esistente tra le parti, atteso che il marito era anche proprietario di diversi beni immobili.
Nella comparsa di costituzione depositata in data 13.3.2019, si associava Controparte_1 alla domanda di separazione personale e di affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno, dichiarandosi disponibile a versare l'importo mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 250,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Contestava per il resto le deduzioni avversarie, propugnando l'indipendenza economica della moglie, in forza della quale domandava il rigetto della domanda di mantenimento dalla stessa avanzata.
Riconduceva, d'altra parte, la crisi coniugale alla mancata accettazione, da parte di
[...]
della patologia da cui era affetta, ipoacusia bilaterale, e che aveva alterato Parte_1
l'equilibrio familiare, che il resistente invece aveva cercato di salvaguardare in ogni modo, perfino facendosi distaccare dal proprio datore di lavoro a Torino, dove la moglie aveva ottenuto la cattedra quale insegnante di ruolo, trasferendosi lì con l'intera famiglia.
Manifestava, infine, la disponibilità a sostenere l'esborso per i canoni di locazione e gli oneri condominiali relativi all'immobile adibito a casa coniugale, in vista del trasferimento del coniuge e dei figli presso quello sito a Caltavuturo, via Manzoni, i cui lavori di ristrutturazione sarebbero terminati a breve;
domandava, per converso, che il pagamento delle rate del mutuo fosse posto a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Con ordinanza del 3.4.2019, il Presidente del Tribunale, in considerazione dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto, disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre e diritto del padre di tenerli con sé almeno per due giorni alla settimana, secondo quanto liberamente concordato dai coniugi, tenendo conto delle esigenze dei minori;
poneva a carico del resistente l'obbligo di versare a un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli (€ 250,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento del coniuge.
Con ordinanza del 25.7.2024, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa, istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale della ricorrente e audizione dei figli minori, è stata assunta in decisione assegnando alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
*****
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi
Le risultanze processuali hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, ricorrendo dunque le condizioni per la pronuncia di separazione.
Sulla domanda di affidamento e collocazione dei figli e sulla regolamentazione del diritto di visita
Nella vicenda in esame, il Tribunale ritiene che la soluzione dell'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori – con tutte le conseguenze Persona_1 Per_2 che ne discendono in punto di esercizio della responsabilità genitoriale e dunque di adozione delle scelte inerenti ai minori –, con domicilio prevalente presso la madre, risulta pienamente confacente al loro interesse.
Del resto, l'attuale contesto normativo di riferimento impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, considerandolo quale soluzione prioritaria in assenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore, invero non sussistenti nel caso si specie (Cass., n. 19393/2020: “in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale,[…] è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, […] il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.” (cfr. Cass. ordinanza n. 14728/2016). “La regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777), la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I, 29/03/2012, n.
5108), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (Cass., Sez. I, 17/01/2017, n. 977)”.
Anche sotto il profilo della collocazione il giudice deve decidere secondo il prevalente interesse del minore e pertanto la regolamentazione dei rapporti con entrambi “deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo" (Cass., Sez. I, 13/02/2020, n. 3652).
Ebbene, a tale riguardo, non sono stati dedotti né sono emersi fatti sopravvenuti tali da far ritenere necessaria una modifica di quanto disposto nell'ordinanza presidenziale, dovendosi dunque confermare la collocazione dei minori presso il domicilio materno.
Ciò chiarito, nella regolamentazione del diritto di visita del resistente, oltre che dell'età dei minori, ormai adolescenti, dovrà tenersi conto degli impegni scolastici nonché della volontà manifestata a tale riguardo dagli stessi all'udienza del 27.10.2021 (cfr. verbale).
I minori hanno, invero, espresso le rispettive esigenze in ordine al diritto di visita paterno, entrambi essenzialmente domandando la riduzione, da tre a due, degli incontri infrasettimanali, e chiedendo di trascorrere col padre soltanto un week end al Per_2 mese in luogo di due.
Ora, in assenza di differenti accordi tra le parti nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, potrà incontrare i figli minori Controparte_1 Per_1
e secondo il seguente regime:
[...] Per_2
- per due pomeriggi alla settimana (lunedì e giovedì, ovvero venerdì, ovvero altri compatibili con gli impegni pomeridiani dei minori e anche diversi tra gli stessi, ove necessario, su accordo dei genitori) dall'uscita della scuola a dopo cena;
- per due fine settimana al mese, dalla sera del venerdì alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno, facendoli comunicare con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- durante le vacanze di Natale, per 7 giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 24 dicembre e dal 31 dicembre, facendoli comunicare con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- durante le vacanze di Pasqua, i figli trascorreranno alternativamente con ciascun genitore la domenica di Pasqua e il lunedì dell'angelo;
- per 15 giorni (anche non consecutivi) nel corso del periodo estivo, da concordare preventivamente tra i genitori, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno, facendoli comunicare con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono e comunicando a quest'ultimo il luogo di dimora dei figli.
È opportuno precisare che il regime di incontri appena delineato potrà essere rivisto, su accordo delle parti, in ragione delle esigenze di studio e di svago dei minori, nonché lavorative del padre, senza che ciò si traduca nella compressione del diritto alla bigenitorialità.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Tenuto conto della collocazione dei figli minori presso il domicilio materno, va assegnata alla ricorrente la casa coniugale sita a Caltavuturo, via Manzoni n. 37, presso la quale abita insieme ai figli. Parte_1
Sulla domanda di mantenimento in favore del coniuge
A fondamento della domanda proposta nel ricorso introduttivo – dove ha chiesto un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili – ha invocato la Parte_1 disparità economica tra le parti, rimarcando che , oltre ad essere Controparte_1 percettore di reddito da lavoro dipendente, è proprietario di beni immobili.
Nei successivi atti difensivi depositati la ricorrente – dipendente del con un incarico CP_2 di docente a tempo determinato presso I.C. “Alvaro – Gobetti” di Torino – ha dato conto di aver percepito l'ultimo stipendio a dicembre 2018, essendo in aspettativa non retribuita in attesa di concessione di trasferimento dalla sede di Torino ad altra sede in territorio siciliano (cfr. memoria integrativa), per poi domandare la somma di € 300,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, in considerazione del licenziamento disciplinare intervenuto nel 2021 a causa all'assenza ingiustificata sul posto di lavoro a Torino (cfr. documentazione allegata alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc;
cfr. memoria integrativa e memoria ex art. 183, co.
6, n. 2 cpc). ha ricondotto l'impossibilità di ottenere un trasferimento o delle Parte_1 assegnazioni provvisorie in Sicilia alla necessità di occuparsi dei figli, soprattutto dopo la separazione dal marito, essendo di fatto stata costretta a non presentarsi presso l'istituto scolastico di Torino, affermando che il contributo al mantenimento versato dal marito e i piccoli aiuti sporadici del padre costituiscono le uniche fonti di sostentamento a sua disposizione.
Sul punto deve osservarsi che l'assegno di mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione può riconoscersi ove si configuri l'indisponibilità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che “le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione”; diritto che “in relazione alla sua funzione solidaristica e riequilibratrice dei rapporti economici fra i coniugi separati, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, presuppone che fra di essi vi sia una disparità economica”
(Cass., n. 23071/2005).
Ed infatti, «la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio»
(Cass., n. 975/2021).
Va, poi, rilevato che, in ogni caso, «la dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede l'assegno e
l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d'età e di salute» (Cass., n. 25781/2017).
Il relativo apprezzamento va compiuto prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto altresì delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Ebbene, si precisa che “il giudice del merito, chiamato ad esprimere il giudizio che a lui compete in materia di valutazione delle ricorrenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno di separazione, nonché per la quantificazione dello stesso, non ha l'onere di accertare necessariamente i redditi delle parti nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass., n. 16190/2017).
Ora, nel caso sub iudice, non può mettersi in dubbio la sussistenza di una sperequazione economica tra le parti.
Infatti, dalla documentazione offerta emerge che, mentre la ricorrente è allo stato priva di occupazione, percepisce uno stipendio mensile netto di € 3.000,00- Controparte_1
3.500,00, risultando anche buste paga di importi notevolmente superiori (cfr. documentazione depositata il 24.11.2022) ed essendo peraltro proprietario – pur se pro quota – di immobili diversi rispetto alla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi che, indipendentemente dall'essere o meno messi a reddito cespiti patrimoniali economicamente valutabili, pur se improduttivi di reddito immediato (Cass., n.
16809/2019).
Degno di nota, inoltre, è il contributo che ha dato mediante il proprio Pt_1 Parte_1 reddito da lavoro alla costituzione del patrimonio familiare – acquisto dell'immobile adibito a casa familiare sito in via – nonché alle ordinarie spese di gestione del nucleo familiare (cfr. documentazione allegata al ricorso) che, indipendentemente dalla misura degli esborsi e pur tenendo conto delle contestazioni sul punto, vanno valutate unitamente al contributo fornito dalla ricorrente al menage familiare e alla cura e crescita dei figli – per i quali ha anche sacrificato il proprio lavoro –.
Né a conclusioni differenti può pervenirsi valorizzando il licenziamento disciplinare da parte del che, in assenza di elementi univoci in tal senso, non può agevolmente CP_2 ricondursi alla mera volontà di non prestare la propria attività lavorativa – anche mediante supplenze e sostituzioni in Sicilia –, atteso che la notevole lontananza tra il luogo della residenza familiare e l'istituto scolastico presso cui la ricorrente era titolare di cattedra a tempo determinato hanno di certo inciso sulle difficoltà organizzative, senza considerare che, in ogni caso, la sperequazione patrimoniale sussisteva anche in epoca anteriore. Sulla scorta delle argomentazioni svolte, ad avviso del Tribunale, va posto a carico di l'obbligo di versare in favore di , entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, la somma di € 150,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di assegno di mantenimento.
Sul mantenimento dei figli
A tale riguardo, va richiamato l'art. 337 ter, co. 4, c.c., che pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito.
Ebbene, atteso che il figli minori convivono con la madre, considerata la loro età e tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e, nello specifico, della situazione reddituale del resistente – che, come si è appena visto percepisce uno stipendio mensile netto pari ad
€ 3.000,00-3.500,00 –, va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere a
[...] la somma mensile di € 800,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento dei figli e (€ Persona_1 Per_2
400,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie (come individuate analiticamente nel Protocollo tra il Tribunale di Termini Imerese e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese, cui si rinvia).
Sulla domanda di pagamento del mutuo per l'acquisto dalla casa coniugale
A tale riguardo, deve rilevarsi che “va esclusa la possibilità del simultaneus processus dell'azione di separazione o divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme ed, in termini generali, con le azioni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cfr., ex multis, Cass.
n. 6660/2001 e, da ultimo, Cass. n. 18870/2014).
Si tratta, dunque, di domanda non ammissibile in questa sede.
Sulle spese di lite
L'accoglimento parziale delle domande e la natura del procedimento depongono nel senso della compensazione delle spese di lite nella misura della metà, ponendo la restante parte a carico del convenuto, in ossequio alla regola della soccombenza, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
- dispone l'affidamento condiviso dei minori (nato a Persona_3
Palermo il 13.2.2010) e (nata a [...] il [...]) ad entrambi i Persona_4 genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno;
- dispone che il diritto di visita del padre sia regolamentato secondo quanto previsto in parte motiva;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita a Caltavuturo in via Manzoni n. 37, alla ricorrente;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 800,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori (€400,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 150,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di assegno di mantenimento;
- dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto il pagamento delle rate del mutuo;
- dispone la compensazione delle spese di lite nella misura della metà e condanna, per la restante parte, il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite e le liquida in €
3.850,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
- dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.