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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/07/2025, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2497/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati: Marianna Galioto Presidente Serena Baccolini Consigliere rel. Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2497/2023 R.G. promossa
DA
“SCIUME' E ASSOCIATI STUDIO LEGALE E Parte_1
TRIBUTARIO IN LIQUIDAZIONE” (P.I.: ) in persona del liquidatore P.IVA_1
Avv. rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. Giacoma CP_1
Taccia PEC e dall'avv. Enrico Cassì Email_1
PEC , giusta delega allegata in atti, ed elettivamente Email_2 domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore avv. Enrico Cassì APPELLANTE
CONTRO (C.F. ), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
[...]
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE' CONTRO in qualità di cessionaria del credito di Controparte_4 Controparte_2
rappresentata dal suo procuratore , in persona del procuratore
[...] CP_5
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Tomirotti ed elettivamente CP_6
pagina 1 di 11 domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Viale di Porta Vercellina 7/9 nonché presso la sua casella PEC Email_3
INTERVENUTA ex art. 111 cpc
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 5749/2023 emessa dal Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante Studio legale associato “ e Associati studio legale e CP_1 tributario in liquidazione” “respinta ogni avversa eccezione e difesa piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere il gravame e per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza n.5749/2023 emessa dal Tribunale di Milano sezione sesta civile, Giudice dott.ssa Ada Favarolo nel giudizio N.R.G.21844/2021 (pubblicata il 10 luglio 2023):
• previa conferma della revoca già disposta in primo grado del Decreto Ingiuntivo n.4788/2021 del 14.5.2021 a suo tempo emesso dal Tribunale di Milano in favore di
(oggi incorporata in ) ed iscritto al n.8022/21/R.G., CP_7 Controparte_2 ritenere e dichiarare insussistente e comunque radicalmente nulla, inammissibile, illegittima, non provata, e non dovuta ogni pretesa creditizia reclamata per i fatti di lite dalla contumace e dalla intervenuta nei confronti Controparte_2 Controparte_4 del concludente . Fatto salvo il diritto di introitare separata Parte_2 azione per il recupero delle somme ad oggi rimaste credito di quest'ultimo per la vicenda bancaria in contenzioso;
• conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate in primo grado dalla appellata contumace dinanzi il Tribunale di Milano, nonchè Controparte_2 dalla società intervenuta in questo secondo grado del giudizio. CP_4
Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi del giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. In senso coerente per le spese di CTU, da porre anch'esse a peso delle dette controparti.”
per l'intervenuta “Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma così Controparte_4 giudicare: PRELIMINARMENTE: dato atto della legittimazione della società Controparte_4 ad intervenire nel presente giudizio, disporre l'estromissione di Controparte_2
[...]
NEL MERITO Rigettare la proposta impugnazione in quanto infondata ed in parte inammissibile, con conferma della sentenza n.5749/2023 pubblicata il 10/07/2023 del Tribunale di Milano.”
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società , nella qualità di successore della società Controparte_8 incorporata chiedeva e otteneva dal Tribunale di Milano il Controparte_9 decreto ingiuntivo n. 4788/2021 nei confronti dello Studio legale e Associati – CP_1
Studio legale e tributario (di seguito, semplicemente, “ ”) per la Controparte_10 somma capitale di € 539.907,75 oltre interessi, a titolo di saldo del conto corrente di corrispondenza n. 57020, stipulato in data 9/4/2013 ed estinto in data 27/7/2020. A fondamento della pretesa monitoria, la ricorrente deduceva che il minor importo ingiunto, rispetto al saldo del conto corrente (pari ad € 994.198,55), fosse dovuto in ragione del preventivo scorporo degli interessi anatocistici, degli oneri e delle spese applicati sin dall'apertura del rapporto, nonché dalla rideterminazione degli interessi al tasso legale pro tempore vigente. Nell'elenco dei documenti posti a sostegno del ricorso ex art. 633 cpc era indicato come documento n. 3 il sopracitato contratto di conto corrente e quale documento n. 4 un contratto di apertura di credito, non meglio identificato.
Avverso il decreto ingiuntivo, proponeva opposizione lo Controparte_10 chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato ad estendere il contraddittorio nei confronti di tutti i professionisti associati dello studio (tenuti solidalmente all'assolvimento delle obbligazioni sociali) ed eccependo, per quello che in questa sede ancora interessa:
− che il contratto di conto corrente n. 57020 era stato stipulato in continuità ad altro precedente contratto di conto corrente (aperto in data 23/1/2007 presso il Banco di Brescia AN PA CAB PA e identificato con il n. 34551), come confermato dalla circostanza che il primo movimento registrato sul conto n. 57020 fosse costituito da un addebito, effettuato in data 2/5/2013, di € 825.000,00 recante causale “giro per cambio c.c.”;
− che la banca non aveva fornito alcuna prova in ordine alla debenza di tale rilevante somma, con conseguente illegittimità dell'addebito e la necessità di ricalcolare il saldo considerando quello iniziale pari a zero.
Si costituiva , quale avente causa dell'incorporata Controparte_2 CP_7 rivendicando il proprio diritto al pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione. In relazione alla eccepita carenza di prova del credito azionato, e in particolare della debenza data dall'annotazione negativa della prima operazione, la banca produceva:
- quale doc. n. 8 centinaia di file riferiti agli estratti del conto corrente n. 57020, limitandosi a concludere che “trattandosi di appostazione contabile, in mancanza di contestazione della correttezza dell'addebito effettuata nel termine di 60 giorni dal ricevimento del relativo estratto conto, l'appostazione si ritiene accettata e pagina 3 di 11 conseguentemente intangibile. Ne deriva che il credito è da ritenersi provato ed ormai incontestabile”;
- quale doc. n. 4 un contratto di apertura credito riferito al conto corrente n. 57020 sottoscritto in data 11/3/2016;
- quale documento n. 9 estratto conto al 30/5/2013 del conto corrente n. 34551;
- quale doc. n. 10 contratto del conto corrente n. 34551 sottoscritto in data 23/1/2007. Rigettata l'istanza avanzata dall'opponente di chiamata in causa dei terzi e disposto l'avvio della procedura di mediazione, il Giudice di primo grado, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, disponeva l'espletamento di CTU contabile. Il CTU, ai fini della ricostruzione del conto corrente n. 57020, elaborava due ipotesi:
- con la prima (considerando tutte le movimentazioni del conto corrente, inclusa l'operazione di addebito di € 825.000 del 2/5/2013 ) ricalcolava il saldo finale in € 515.001,81 a favore della banca;
- con la seconda (ovvero senza considerare la operazione di addebito di € 825.000,00 del 2/5/2013) azzerava ogni linea creditizia di TE AN PA PA e accertava un saldo positivo a favore dello studio correntista pari a € 372.239,19.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano revocava il provvedimento monitorio opposto e, in parziale accoglimento della domanda avanzata da , Controparte_2 condannava lo studio e al pagamento della minor somma pari a € CP_1 Parte_1
515.001,81 oltre interessi, spese di lite e dell'espletata CTU. Il Giudice di primo grado condivideva l'assunto della banca, escludendo un collegamento tra i due conti correnti, e affermava: “Quindi, diversamente da quanto prospettato dalla difesa di parte opponente, dall'esame dei documenti prodotti dall'opposta - contratti ed estratti - si evince come nel corso del mese di aprile 2013 lo abbia stipulato un nuovo contratto di conto corrente (c.c. n. 57020) a Parte_2 seguito della modifica della filiale (dalla filiale di Milano n. 0342 in via Saffi alla filiale di Milano n. 0151 in via S. Pellico 10) e successivamente, nel mese di maggio 2013, abbia deciso di estinguere il precedente contratto (n. 34551). Una volta esclusa la continuità tra i due contratti di conto corrente, non può conseguentemente applicarsi il principio del cd. saldo zero invocato dalla difesa di parte opponente al fine di non considerare, nella ricostruzione del saldo del c.c. n. 57020, l'addebito di euro 825.000,00 del 2 maggio 2023.” In relazione alla quantificazione del credito, il Tribunale di Milano riteneva meritevoli di accoglimento alcune delle contestazioni avanzate dall'opponente e recepiva la ricostruzione del conto corrente n. 57020, alla data di estinzione, sulla base della prima ipotesi formulata dal CTU. La documentazione disponibile all'atto dell'espletamento delle indagini peritali è stata indicata nella relazione peritale nel contratto di conto corrente n. 57020 acceso il 9/4/2013 presso il e negli estratti conto, corredati da riassunti scalari Controparte_9
pagina 4 di 11 ed elementi per il calcolo delle competenze, sempre relativi a tale conto corrente dal mese di maggio 2013 (data di apertura ) al 24/7/2020 (data di estinzione del conto per giroconto a sofferenze).
Avverso tale decisione ha proposto appello lo Studio Legale CP_1
L'appello è stato affidato a nove motivi, sintetizzati nei seguenti termini: 1. “Violazione di norme di legge in relazione degli artt. 633 e 641 c.p.c. in punto di rigetto della eccepita nullità del decreto ingiuntivo per la mancata indicazione in ricorso della esatta fonte contrattuale del diritto di credito fatto valere, e per la connessa violazione dell'art.112 cpc.”.
2. “Violazione dei principi di diritto in punto di natura e scopi dei differenti contratti bancari di conto corrente di corrispondenza e di apertura di credito – Insussistenza del preteso legame di accessorietà del secondo al primo, in presenza di uno specifico contratto di apertura di credito.”.
3. “Violazione di norme di legge in relazione agli artt. 1382 c.c. e 1842 c.c. in ordine all'errato cumulo indefinito delle pattuizioni, delle obbligazioni e degli effetti economici dei due differenti contratti di conto corrente e di apertura di credito”.
4. “Errata ricostruzione dei fatti in ordine alla distorta descrizione e qualificazione della annotazione bancaria dell'addebito di € 825.000,00, contestualmente registrata il 2/5/13, in addebito sul c/c 57020 ed in accredito sul c/c 34551.”
5. “Errata ricostruzione dei fatti per avere escluso la unitarietà del rapporto bancario di c/c e la prosecuzione senza soluzione di continuità che sussisteva tra il vecchio c/c 34551 che esisteva presso la vecchia filiale e l'analogo c/c 57020 aperto nel 2013 presso la nuova.”
6. “Violazione di legge e principi di diritto per non avere tenuto in conto nella esclusione della unitarietà del rapporto e della prosecuzione senza soluzione di continuità, che la novazione di ogni obbligazione contrattuale presuppone la sussistenza del corrispondente “animus novandi” comune ai contraenti, da provare in concreto.”
7. “Violazione di norme di legge e principi di diritto con riferimento agli art.115, 116 e 167 c.p.c. per non avere tenuto in conto della tardiva contestazione della in punto di unitarietà del rapporto di conto corrente che era intercorso tra CP_7 le parti e della prosecuzione senza soluzione di continuità che v'era stata tra il primo contratto n. 34551 ed il secondo n. 57020.” 8. “Violazione di legge e principi di diritto in relazione all'art.2697 c.c. e dei principi di diritto in subjecta materia in punto di errata valutazione degli oneri probatori gravanti sulle parti”
pagina 5 di 11 9. “Violazione di norme di legge e principi di diritto per l'errata applicazione dell'art.2697 c.c. e l'erroneo diniego della applicazione del principio del c.d.
“saldo zero” nel computo del dovuto – Errata lettura degli esiti della Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile”
Si è costituita in giudizio resasi cessionaria del credito vantato da CP_4 nei confronti dello studio legale appellante a seguito di Controparte_2 un'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1990, pubblicata in G.U. n. 148 del 1412/2021. La cessionaria del credito contestava l'ammissibilità e la fondatezza dell'impugnazione avversaria, di cui ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 17/1/2014 il Consigliere istruttore, rilevata la regolarità della notifica dell'atto di appello nei confronti di , ne dichiarava la contumacia e Controparte_2 riservava al Collegio la decisione sull'istanza di sospensione ex art. 283 cpc. Rigettata la richiesta inibitoria, veniva fissata udienza ex art. 352 cpc, con assegnazione del termini per il deposito delle note e degli scritti conclusivi. La causa è stata decisa dal Collegio nella composizione in epigrafe riportata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preliminarmente, osserva che pur non essendovi contestazioni in ordine alla titolarità del credito da parte della cessionaria intervenuta in Controparte_4 qualità di cessionaria del credito di ed in ordine Controparte_2 all'ammissibilità del suo intervento, l'appellante Studio legale ha dichiarato di CP_1 non prestare il consenso alla richiesta estromissione della banca cedente, rimasto contumace. Il mancato consenso esclude ai sensi dell'art. 111, comma 3, cpc l'accoglimento della richiesta estromissione dell'istituto di credito cedente formulata da parte intervenuta. L'assenza di contestazioni circa le intervenute fusioni tra istituti di credito e la cessione del credito in contestazione in favore dell'intervenuta Controparte_4 rappresentata dal suo procuratore , esime la Corte da ogni valutazione. CP_5
Con la comparsa di costituzione l'intervenuta cessionaria ha prodotto quale documento n. 7 il “Contratto di apertura di credito del 2.5.2013”. L'appellante ne ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 cpc per tardiva produzione. L'eccezione è fondata. Nel ricorso ex art. 633 cpc la banca cedente non ha fatto riferimento a contratti di apertura di credito e ha genericamente indicato, in calce all'atto, la produzione di un contratto di apertura di credito, senza identificarlo. pagina 6 di 11 Nel fascicolo monitorio prodotto nel giudizio ex art. 645 cpc non vi è traccia di tale contratto talché lo stesso CTU non lo ha indicato come documento utilizzato per le indagini peritali. Era onere della parte creditrice, nel rispetto delle scansioni processuali, fornire una precisa e tempestiva produzione documentale, che consentisse la ricostruzione dei movimenti di dare/avere nei diversi rapporti bancari, che lo studio correntista ha intrattenuto, affermandone, quale tema centrale del contenzioso, una conseguenzialità senza soluzione di continuità. Il contratto di apertura di credito sottoscritto in data 2/5/2013 era pacificamente nella disponibilità della creditrice e la tardiva produzione non può che essere dichiarata inammissibile.
La Corte rileva, nel merito, come i primi tre motivi di appello - tutti incentrati sull'inclusione nel credito azionato delle somme provenienti dal conto corrente n. 34551
- si prestino ad una trattazione congiunta. Con il primo motivo di appello, lo studio appellante ha reiterato le proprie doglianze in merito al difetto di causa petendi del ricorso monitorio e ha contestato l'erroneo computo, nella somma ingiunta, degli importi portati dal contratto di apertura di credito, in tesi, rimasti indeterminati. Lo studio appellante, inoltre, ha contestato, nell'ambito del secondo e del terzo motivo, la decisione del Tribunale di Milano nella parte in cui ha riconosciuto la natura accessoria del contratto di apertura di credito rispetto al rapporto di conto corrente, sì da ricomprendere nella somma ingiunta anche gli importi derivanti dall'utilizzo della linea di credito. I motivi di censura sono infondati, in quanto si limitano a ribadire quanto affermato in primo grado. La Corte, in relazione alla natura accessoria, reputa sufficiente rinviare all'art. 1842 cod. civ.. L'apertura di credito è un contratto bancario con il quale l'istituto di credito si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Se non è convenuto diversamente, il cliente affidato potrà utilizzare in più volte il credito, secondo le forme d'uso, ripristinando in un secondo momento, con successivi versamenti, la sua disponibilità (art. 1843 cod. civ.). Le ulteriori questioni dedotte devono ritenersi assorbite e superate dall'accoglimento dei motivi che seguono, ugualmente meritevoli di trattazione unitaria poiché fra loro connessi.
pagina 7 di 11 Con il quarto motivo, lo Studio legale ha censurato la sentenza impugnata CP_1 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha escluso il collegamento tra il rapporto di conto corrente n. 34551 e il successivo rapporto di conto corrente n. 57020. In tesi, il Giudice di primo grado avrebbe travisato la natura dell'operazione contabile (addebito di € 825.000,00) annotata in data 2/5/2013 ed erroneamente qualificata come una mera disposizione di bonifico effettuata dallo studio correntista. Sul punto, nell'ambito del quinto motivo, l'appellante ha sottolineato come la natura di appostazione contabile dell'addebito, in realtà, oltre ad essere stata riconosciuta dalla stessa banca con il primo atto difensivo, ben avrebbe potuto desumersi dalla documentazione prodotta in primo grado. Con il sesto motivo, l'appellante ha eccepito che l'aver escluso il collegamento tra i due rapporti di conto corrente avrebbe dovuto condurre il Giudice di primo grado ad affermare una vera e propria novazione del primo rapporto (n. 34551), con conseguente onere della banca di fornire la prova del comune animus novandi delle parti contraenti e l'intervenuta modifica delle condizioni. I documenti prodotti dalla banca, in tesi, attestavano la volontà dei contraenti di proseguire nel medesimo rapporto bancario e che l'apertura del nuovo conto corrente era stata resa necessaria dal cambio di filiale voluto dallo studio correntista. Con il settimo motivo, l'appellante ha eccepito la tardività (solo con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc) con cui la banca aveva contestato la ricostruzione in continuità dei due rapporti bancari e, dunque, l'erroneità della negata applicazione del principio del c.d. “saldo zero” nel computo del dovuto. In tesi, la banca, essendosi limitata a produrre un unico estratto del conto corrente più risalente, non aveva assolto all'onere della prova, sulla stessa incombente, della legittimità dell'addebito riportato nel primo estratto del secondo conto corrente. L'appellante, infine, ha evidenziato, con il nono motivo, come la sentenza impugnata sul punto non poteva essere condivisa neppure laddove si volesse escludere il rapporto di continuità tra due conti correnti.
Le censure mosse dall'appellante Studio legale a giudizio della Corte, sono CP_1 fondate nei limiti che seguono. La Corte rileva, innanzitutto, come non appaia dirimente, ai fini dell'esclusione di un rapporto di continuità tra i conti correnti, la circostanza della coesistenza tra i due rapporti bancari soprattutto laddove si consideri che tale coesistenza si è protratta per un breve periodo di tempo e più precisamente dal 9/4/2013 (data di apertura del conto corrente n. 57020) al 29/5/2013 (data di chiusura del conto corrente n. 34551 su ordine del cliente). Richiede, invece, una più attenta valutazione la circostanza che, nel breve periodo di coesistenza, sull' estratto in data 30/4/2013 del conto corrente antecedente (n. 34551 filiale di via Saffi) sia riportata un'operazione in data 2/5/2013 “movimento avere ”, pagina 8 di 11 con causale giroconto per cambio di conto corrente, dell'importo di € 825.000,00 e che analogo importo, in pari data e con analoga causale, sia annotato come spostamento patrimoniale “movimento dare” sull'estratto del secondo conto corrente (n. 57020 filiale di via Pellico)1. Gli identificativi riportati sugli estratti conto attestano la consequenzialità tra l'operazione in dare (nel conto corrente n. 57020 – rif. Operazione 0151Z00035) e l'operazione in avere (nel conto corrente n. 34551 - Operazione 0151Z00036). A tali elementi deve aggiungersi la circostanza che il saldo residuo pari ad € 34.904,35, al momento della chiusura del conto corrente n. 34551, veniva contabilizzato sul conto corrente n. 57020. La continuità dei due rapporti di conto corrente imponevano alla banca creditrice di produrre tutta la documentazione necessaria per ricostruire i movimenti che avevano caratterizzato l'andamento del conto corrente n. 34551, non potendosi certo ritenere sufficiente la produzione del relativo contratto e di un unico estratto conto (alla data del 30/4/2013), relativo alle sole operazioni contabili dell'ultimo mese antecedente alla sua estinzione. Tale estratto conto attestava, oltre alla discussa operazione sopra menzionata, un saldo di apertura negativo pari € 824.123,21, che l'appellante ha sempre contestato poiché ritenuto non provato. La banca creditrice, del resto, nel costituirsi in giudizio avanti al Tribunale di Milano, non aveva messo in discussione l'unitarietà dei due rapporti di conto corrente e, rispetto alla tesi della controparte, aveva accettato il contraddittorio, replicando che si trattava di una operazione contabile (giroconto) non contestata dallo studio correntista ai sensi dell'art. 1832 cod. civ. L'eccezione di decadenza, a giudizio della Corte, non assume rilevanza. Le contestazioni dello studio appellante sono state rivolte non alla conformità dell'annotazione ai rapporti obbligatori in essere, ma alla legittimità dell'addebito ritenuto non provato.
Infine, anche a voler dare ingresso alla tesi della discontinuità dei due rapporti di conto corrente, la Corte osserva che l'accoglimento dell'appello non può essere messo in discussione poiché la banca cedente non ha fornito adeguate allegazioni, ancor prima che provato, le movimentazioni contabili del rapporto bancario n. 57020, gravato della sofferenza azionata, riportate nell'estratto conto datato 31/5/2013 e che, come prima operazione contabile, aveva registrato il rilevante addebito. La tardività con cui è stato prodotto il contratto di apertura di credito, sottoscritto in data 2/5/2013, non consente alla Corte ulteriori valutazioni. 1 Cfr. p. 1, doc.
8.1 e doc. 9 dell'appellata. pagina 9 di 11 A fronte della mancata prova circa la corretta determinazione dell'addebito in contestazione la Corte, discostandosi da quanto affermato dal Giudice di primo grado, ritiene di recepire la seconda ipotesi (ipotesi B) di calcolo prospettata dal CTU, che ha eliminato la prima operazione di addebito di € 825.000, con valuta 2/5/2013. Anche in tale ipotesi il CTU per tutto il rapporto nel campo denominato “Saldo CTU”, ha effettuato i ricalcoli richiesti Tribunale di Milano, ovvero espungendo dal conteggio
“spese, oneri e commissioni” e ha poi calcolato i numeri debitori/creditori, effettuando ricalcolo degli interessi passivi/attivi, sempre nell'ambito della delega conferita2. Il saldo finale del conto corrente n. 57020 è risulto positivo per lo studio correntista per l'importo di € 372.239,19 (importo comprensivo degli interessi attivi e passivi ricalcolati), sulla base di calcoli che la banca, neppure con le note conclusive depositate in appello, ha contestato.
Conclusivamente la Corte, conferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche se ragioni diverse da quelle riportate nella sentenza impugnata, che riforma rigettando sia la domanda di condanna formulata dall'intervenuta cessionaria in CP_4 adesione alle conclusioni rassegnate dalla banca cedente in primo grado, sia le ulteriori istanze/eccezioni proposte dalle parti.
L'esito complessivo della lite comporta la condanna, in solido, dell'appellata TE AN PA PA e della cessionaria intervenuta rappresentata dal suo CP_4 procuratore , al pagamento in favore dell'appellante CP_5 Controparte_10 ex art. 91 cpc. Le spese sono liquidate sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia nei termini accertati, all'attività istruttoria effettivamente svolta, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata, per tutte le fasi, con esclusione, per il presente grado, di quella istruttoria non tenutasi. Pone definitivamente a carico di TE AN PA PA e dell'intervenuta CP_4 rappresentata dal suo procuratore , nella misura del 50% per ciascuna parte, CP_5 le spese della CTU, come liquidate dal Tribunale di Milano con decreto del 14/3/2023.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_3
avverso la sentenza n. 5749/2023 del Tribunale di Milano,
[...] pubblicata il 10 luglio 2023, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e/o assorbita, così dispone: 2 Pag. 8 e ss della relazione peritale. pagina 10 di 11 a. accoglie l'appello proposto da Parte_3
e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma la revoca del
[...] decreto ingiuntivo n. 4788/2021, rigetta ogni ulteriore domanda svolta dalle parti;
b. condanna, in via solidale, l'appellata TE AN PA PA e l'intervenuta
[...]
rappresentata dal suo procuratore , al pagamento delle spese CP_4 CP_5 di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, in favore di Parte_3
Studio Legale e Tributario, in complessivi € 36.696,00 per compensi (di cui € 22.457,00 per il primo grado di giudizio e € 14.239,00 per il grado di appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori di legge;
c. pone definitivamente a carico di TE AN PA PA e dell'intervenuta CP_4
rappresentata dal suo procuratore , nella misura del 50% per
[...] CP_5 ciascuna parte, le spese della CTU, come liquidate dal Tribunale di Milano con decreto del 14/3/2023.
Così deciso in Milano, il 4 giugno 2025.
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Marianna Galioto
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati: Marianna Galioto Presidente Serena Baccolini Consigliere rel. Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2497/2023 R.G. promossa
DA
“SCIUME' E ASSOCIATI STUDIO LEGALE E Parte_1
TRIBUTARIO IN LIQUIDAZIONE” (P.I.: ) in persona del liquidatore P.IVA_1
Avv. rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. Giacoma CP_1
Taccia PEC e dall'avv. Enrico Cassì Email_1
PEC , giusta delega allegata in atti, ed elettivamente Email_2 domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore avv. Enrico Cassì APPELLANTE
CONTRO (C.F. ), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
[...]
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE' CONTRO in qualità di cessionaria del credito di Controparte_4 Controparte_2
rappresentata dal suo procuratore , in persona del procuratore
[...] CP_5
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Tomirotti ed elettivamente CP_6
pagina 1 di 11 domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Viale di Porta Vercellina 7/9 nonché presso la sua casella PEC Email_3
INTERVENUTA ex art. 111 cpc
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 5749/2023 emessa dal Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante Studio legale associato “ e Associati studio legale e CP_1 tributario in liquidazione” “respinta ogni avversa eccezione e difesa piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere il gravame e per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza n.5749/2023 emessa dal Tribunale di Milano sezione sesta civile, Giudice dott.ssa Ada Favarolo nel giudizio N.R.G.21844/2021 (pubblicata il 10 luglio 2023):
• previa conferma della revoca già disposta in primo grado del Decreto Ingiuntivo n.4788/2021 del 14.5.2021 a suo tempo emesso dal Tribunale di Milano in favore di
(oggi incorporata in ) ed iscritto al n.8022/21/R.G., CP_7 Controparte_2 ritenere e dichiarare insussistente e comunque radicalmente nulla, inammissibile, illegittima, non provata, e non dovuta ogni pretesa creditizia reclamata per i fatti di lite dalla contumace e dalla intervenuta nei confronti Controparte_2 Controparte_4 del concludente . Fatto salvo il diritto di introitare separata Parte_2 azione per il recupero delle somme ad oggi rimaste credito di quest'ultimo per la vicenda bancaria in contenzioso;
• conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate in primo grado dalla appellata contumace dinanzi il Tribunale di Milano, nonchè Controparte_2 dalla società intervenuta in questo secondo grado del giudizio. CP_4
Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi del giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. In senso coerente per le spese di CTU, da porre anch'esse a peso delle dette controparti.”
per l'intervenuta “Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma così Controparte_4 giudicare: PRELIMINARMENTE: dato atto della legittimazione della società Controparte_4 ad intervenire nel presente giudizio, disporre l'estromissione di Controparte_2
[...]
NEL MERITO Rigettare la proposta impugnazione in quanto infondata ed in parte inammissibile, con conferma della sentenza n.5749/2023 pubblicata il 10/07/2023 del Tribunale di Milano.”
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società , nella qualità di successore della società Controparte_8 incorporata chiedeva e otteneva dal Tribunale di Milano il Controparte_9 decreto ingiuntivo n. 4788/2021 nei confronti dello Studio legale e Associati – CP_1
Studio legale e tributario (di seguito, semplicemente, “ ”) per la Controparte_10 somma capitale di € 539.907,75 oltre interessi, a titolo di saldo del conto corrente di corrispondenza n. 57020, stipulato in data 9/4/2013 ed estinto in data 27/7/2020. A fondamento della pretesa monitoria, la ricorrente deduceva che il minor importo ingiunto, rispetto al saldo del conto corrente (pari ad € 994.198,55), fosse dovuto in ragione del preventivo scorporo degli interessi anatocistici, degli oneri e delle spese applicati sin dall'apertura del rapporto, nonché dalla rideterminazione degli interessi al tasso legale pro tempore vigente. Nell'elenco dei documenti posti a sostegno del ricorso ex art. 633 cpc era indicato come documento n. 3 il sopracitato contratto di conto corrente e quale documento n. 4 un contratto di apertura di credito, non meglio identificato.
Avverso il decreto ingiuntivo, proponeva opposizione lo Controparte_10 chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato ad estendere il contraddittorio nei confronti di tutti i professionisti associati dello studio (tenuti solidalmente all'assolvimento delle obbligazioni sociali) ed eccependo, per quello che in questa sede ancora interessa:
− che il contratto di conto corrente n. 57020 era stato stipulato in continuità ad altro precedente contratto di conto corrente (aperto in data 23/1/2007 presso il Banco di Brescia AN PA CAB PA e identificato con il n. 34551), come confermato dalla circostanza che il primo movimento registrato sul conto n. 57020 fosse costituito da un addebito, effettuato in data 2/5/2013, di € 825.000,00 recante causale “giro per cambio c.c.”;
− che la banca non aveva fornito alcuna prova in ordine alla debenza di tale rilevante somma, con conseguente illegittimità dell'addebito e la necessità di ricalcolare il saldo considerando quello iniziale pari a zero.
Si costituiva , quale avente causa dell'incorporata Controparte_2 CP_7 rivendicando il proprio diritto al pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione. In relazione alla eccepita carenza di prova del credito azionato, e in particolare della debenza data dall'annotazione negativa della prima operazione, la banca produceva:
- quale doc. n. 8 centinaia di file riferiti agli estratti del conto corrente n. 57020, limitandosi a concludere che “trattandosi di appostazione contabile, in mancanza di contestazione della correttezza dell'addebito effettuata nel termine di 60 giorni dal ricevimento del relativo estratto conto, l'appostazione si ritiene accettata e pagina 3 di 11 conseguentemente intangibile. Ne deriva che il credito è da ritenersi provato ed ormai incontestabile”;
- quale doc. n. 4 un contratto di apertura credito riferito al conto corrente n. 57020 sottoscritto in data 11/3/2016;
- quale documento n. 9 estratto conto al 30/5/2013 del conto corrente n. 34551;
- quale doc. n. 10 contratto del conto corrente n. 34551 sottoscritto in data 23/1/2007. Rigettata l'istanza avanzata dall'opponente di chiamata in causa dei terzi e disposto l'avvio della procedura di mediazione, il Giudice di primo grado, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, disponeva l'espletamento di CTU contabile. Il CTU, ai fini della ricostruzione del conto corrente n. 57020, elaborava due ipotesi:
- con la prima (considerando tutte le movimentazioni del conto corrente, inclusa l'operazione di addebito di € 825.000 del 2/5/2013 ) ricalcolava il saldo finale in € 515.001,81 a favore della banca;
- con la seconda (ovvero senza considerare la operazione di addebito di € 825.000,00 del 2/5/2013) azzerava ogni linea creditizia di TE AN PA PA e accertava un saldo positivo a favore dello studio correntista pari a € 372.239,19.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano revocava il provvedimento monitorio opposto e, in parziale accoglimento della domanda avanzata da , Controparte_2 condannava lo studio e al pagamento della minor somma pari a € CP_1 Parte_1
515.001,81 oltre interessi, spese di lite e dell'espletata CTU. Il Giudice di primo grado condivideva l'assunto della banca, escludendo un collegamento tra i due conti correnti, e affermava: “Quindi, diversamente da quanto prospettato dalla difesa di parte opponente, dall'esame dei documenti prodotti dall'opposta - contratti ed estratti - si evince come nel corso del mese di aprile 2013 lo abbia stipulato un nuovo contratto di conto corrente (c.c. n. 57020) a Parte_2 seguito della modifica della filiale (dalla filiale di Milano n. 0342 in via Saffi alla filiale di Milano n. 0151 in via S. Pellico 10) e successivamente, nel mese di maggio 2013, abbia deciso di estinguere il precedente contratto (n. 34551). Una volta esclusa la continuità tra i due contratti di conto corrente, non può conseguentemente applicarsi il principio del cd. saldo zero invocato dalla difesa di parte opponente al fine di non considerare, nella ricostruzione del saldo del c.c. n. 57020, l'addebito di euro 825.000,00 del 2 maggio 2023.” In relazione alla quantificazione del credito, il Tribunale di Milano riteneva meritevoli di accoglimento alcune delle contestazioni avanzate dall'opponente e recepiva la ricostruzione del conto corrente n. 57020, alla data di estinzione, sulla base della prima ipotesi formulata dal CTU. La documentazione disponibile all'atto dell'espletamento delle indagini peritali è stata indicata nella relazione peritale nel contratto di conto corrente n. 57020 acceso il 9/4/2013 presso il e negli estratti conto, corredati da riassunti scalari Controparte_9
pagina 4 di 11 ed elementi per il calcolo delle competenze, sempre relativi a tale conto corrente dal mese di maggio 2013 (data di apertura ) al 24/7/2020 (data di estinzione del conto per giroconto a sofferenze).
Avverso tale decisione ha proposto appello lo Studio Legale CP_1
L'appello è stato affidato a nove motivi, sintetizzati nei seguenti termini: 1. “Violazione di norme di legge in relazione degli artt. 633 e 641 c.p.c. in punto di rigetto della eccepita nullità del decreto ingiuntivo per la mancata indicazione in ricorso della esatta fonte contrattuale del diritto di credito fatto valere, e per la connessa violazione dell'art.112 cpc.”.
2. “Violazione dei principi di diritto in punto di natura e scopi dei differenti contratti bancari di conto corrente di corrispondenza e di apertura di credito – Insussistenza del preteso legame di accessorietà del secondo al primo, in presenza di uno specifico contratto di apertura di credito.”.
3. “Violazione di norme di legge in relazione agli artt. 1382 c.c. e 1842 c.c. in ordine all'errato cumulo indefinito delle pattuizioni, delle obbligazioni e degli effetti economici dei due differenti contratti di conto corrente e di apertura di credito”.
4. “Errata ricostruzione dei fatti in ordine alla distorta descrizione e qualificazione della annotazione bancaria dell'addebito di € 825.000,00, contestualmente registrata il 2/5/13, in addebito sul c/c 57020 ed in accredito sul c/c 34551.”
5. “Errata ricostruzione dei fatti per avere escluso la unitarietà del rapporto bancario di c/c e la prosecuzione senza soluzione di continuità che sussisteva tra il vecchio c/c 34551 che esisteva presso la vecchia filiale e l'analogo c/c 57020 aperto nel 2013 presso la nuova.”
6. “Violazione di legge e principi di diritto per non avere tenuto in conto nella esclusione della unitarietà del rapporto e della prosecuzione senza soluzione di continuità, che la novazione di ogni obbligazione contrattuale presuppone la sussistenza del corrispondente “animus novandi” comune ai contraenti, da provare in concreto.”
7. “Violazione di norme di legge e principi di diritto con riferimento agli art.115, 116 e 167 c.p.c. per non avere tenuto in conto della tardiva contestazione della in punto di unitarietà del rapporto di conto corrente che era intercorso tra CP_7 le parti e della prosecuzione senza soluzione di continuità che v'era stata tra il primo contratto n. 34551 ed il secondo n. 57020.” 8. “Violazione di legge e principi di diritto in relazione all'art.2697 c.c. e dei principi di diritto in subjecta materia in punto di errata valutazione degli oneri probatori gravanti sulle parti”
pagina 5 di 11 9. “Violazione di norme di legge e principi di diritto per l'errata applicazione dell'art.2697 c.c. e l'erroneo diniego della applicazione del principio del c.d.
“saldo zero” nel computo del dovuto – Errata lettura degli esiti della Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile”
Si è costituita in giudizio resasi cessionaria del credito vantato da CP_4 nei confronti dello studio legale appellante a seguito di Controparte_2 un'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1990, pubblicata in G.U. n. 148 del 1412/2021. La cessionaria del credito contestava l'ammissibilità e la fondatezza dell'impugnazione avversaria, di cui ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 17/1/2014 il Consigliere istruttore, rilevata la regolarità della notifica dell'atto di appello nei confronti di , ne dichiarava la contumacia e Controparte_2 riservava al Collegio la decisione sull'istanza di sospensione ex art. 283 cpc. Rigettata la richiesta inibitoria, veniva fissata udienza ex art. 352 cpc, con assegnazione del termini per il deposito delle note e degli scritti conclusivi. La causa è stata decisa dal Collegio nella composizione in epigrafe riportata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preliminarmente, osserva che pur non essendovi contestazioni in ordine alla titolarità del credito da parte della cessionaria intervenuta in Controparte_4 qualità di cessionaria del credito di ed in ordine Controparte_2 all'ammissibilità del suo intervento, l'appellante Studio legale ha dichiarato di CP_1 non prestare il consenso alla richiesta estromissione della banca cedente, rimasto contumace. Il mancato consenso esclude ai sensi dell'art. 111, comma 3, cpc l'accoglimento della richiesta estromissione dell'istituto di credito cedente formulata da parte intervenuta. L'assenza di contestazioni circa le intervenute fusioni tra istituti di credito e la cessione del credito in contestazione in favore dell'intervenuta Controparte_4 rappresentata dal suo procuratore , esime la Corte da ogni valutazione. CP_5
Con la comparsa di costituzione l'intervenuta cessionaria ha prodotto quale documento n. 7 il “Contratto di apertura di credito del 2.5.2013”. L'appellante ne ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 cpc per tardiva produzione. L'eccezione è fondata. Nel ricorso ex art. 633 cpc la banca cedente non ha fatto riferimento a contratti di apertura di credito e ha genericamente indicato, in calce all'atto, la produzione di un contratto di apertura di credito, senza identificarlo. pagina 6 di 11 Nel fascicolo monitorio prodotto nel giudizio ex art. 645 cpc non vi è traccia di tale contratto talché lo stesso CTU non lo ha indicato come documento utilizzato per le indagini peritali. Era onere della parte creditrice, nel rispetto delle scansioni processuali, fornire una precisa e tempestiva produzione documentale, che consentisse la ricostruzione dei movimenti di dare/avere nei diversi rapporti bancari, che lo studio correntista ha intrattenuto, affermandone, quale tema centrale del contenzioso, una conseguenzialità senza soluzione di continuità. Il contratto di apertura di credito sottoscritto in data 2/5/2013 era pacificamente nella disponibilità della creditrice e la tardiva produzione non può che essere dichiarata inammissibile.
La Corte rileva, nel merito, come i primi tre motivi di appello - tutti incentrati sull'inclusione nel credito azionato delle somme provenienti dal conto corrente n. 34551
- si prestino ad una trattazione congiunta. Con il primo motivo di appello, lo studio appellante ha reiterato le proprie doglianze in merito al difetto di causa petendi del ricorso monitorio e ha contestato l'erroneo computo, nella somma ingiunta, degli importi portati dal contratto di apertura di credito, in tesi, rimasti indeterminati. Lo studio appellante, inoltre, ha contestato, nell'ambito del secondo e del terzo motivo, la decisione del Tribunale di Milano nella parte in cui ha riconosciuto la natura accessoria del contratto di apertura di credito rispetto al rapporto di conto corrente, sì da ricomprendere nella somma ingiunta anche gli importi derivanti dall'utilizzo della linea di credito. I motivi di censura sono infondati, in quanto si limitano a ribadire quanto affermato in primo grado. La Corte, in relazione alla natura accessoria, reputa sufficiente rinviare all'art. 1842 cod. civ.. L'apertura di credito è un contratto bancario con il quale l'istituto di credito si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Se non è convenuto diversamente, il cliente affidato potrà utilizzare in più volte il credito, secondo le forme d'uso, ripristinando in un secondo momento, con successivi versamenti, la sua disponibilità (art. 1843 cod. civ.). Le ulteriori questioni dedotte devono ritenersi assorbite e superate dall'accoglimento dei motivi che seguono, ugualmente meritevoli di trattazione unitaria poiché fra loro connessi.
pagina 7 di 11 Con il quarto motivo, lo Studio legale ha censurato la sentenza impugnata CP_1 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha escluso il collegamento tra il rapporto di conto corrente n. 34551 e il successivo rapporto di conto corrente n. 57020. In tesi, il Giudice di primo grado avrebbe travisato la natura dell'operazione contabile (addebito di € 825.000,00) annotata in data 2/5/2013 ed erroneamente qualificata come una mera disposizione di bonifico effettuata dallo studio correntista. Sul punto, nell'ambito del quinto motivo, l'appellante ha sottolineato come la natura di appostazione contabile dell'addebito, in realtà, oltre ad essere stata riconosciuta dalla stessa banca con il primo atto difensivo, ben avrebbe potuto desumersi dalla documentazione prodotta in primo grado. Con il sesto motivo, l'appellante ha eccepito che l'aver escluso il collegamento tra i due rapporti di conto corrente avrebbe dovuto condurre il Giudice di primo grado ad affermare una vera e propria novazione del primo rapporto (n. 34551), con conseguente onere della banca di fornire la prova del comune animus novandi delle parti contraenti e l'intervenuta modifica delle condizioni. I documenti prodotti dalla banca, in tesi, attestavano la volontà dei contraenti di proseguire nel medesimo rapporto bancario e che l'apertura del nuovo conto corrente era stata resa necessaria dal cambio di filiale voluto dallo studio correntista. Con il settimo motivo, l'appellante ha eccepito la tardività (solo con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc) con cui la banca aveva contestato la ricostruzione in continuità dei due rapporti bancari e, dunque, l'erroneità della negata applicazione del principio del c.d. “saldo zero” nel computo del dovuto. In tesi, la banca, essendosi limitata a produrre un unico estratto del conto corrente più risalente, non aveva assolto all'onere della prova, sulla stessa incombente, della legittimità dell'addebito riportato nel primo estratto del secondo conto corrente. L'appellante, infine, ha evidenziato, con il nono motivo, come la sentenza impugnata sul punto non poteva essere condivisa neppure laddove si volesse escludere il rapporto di continuità tra due conti correnti.
Le censure mosse dall'appellante Studio legale a giudizio della Corte, sono CP_1 fondate nei limiti che seguono. La Corte rileva, innanzitutto, come non appaia dirimente, ai fini dell'esclusione di un rapporto di continuità tra i conti correnti, la circostanza della coesistenza tra i due rapporti bancari soprattutto laddove si consideri che tale coesistenza si è protratta per un breve periodo di tempo e più precisamente dal 9/4/2013 (data di apertura del conto corrente n. 57020) al 29/5/2013 (data di chiusura del conto corrente n. 34551 su ordine del cliente). Richiede, invece, una più attenta valutazione la circostanza che, nel breve periodo di coesistenza, sull' estratto in data 30/4/2013 del conto corrente antecedente (n. 34551 filiale di via Saffi) sia riportata un'operazione in data 2/5/2013 “movimento avere ”, pagina 8 di 11 con causale giroconto per cambio di conto corrente, dell'importo di € 825.000,00 e che analogo importo, in pari data e con analoga causale, sia annotato come spostamento patrimoniale “movimento dare” sull'estratto del secondo conto corrente (n. 57020 filiale di via Pellico)1. Gli identificativi riportati sugli estratti conto attestano la consequenzialità tra l'operazione in dare (nel conto corrente n. 57020 – rif. Operazione 0151Z00035) e l'operazione in avere (nel conto corrente n. 34551 - Operazione 0151Z00036). A tali elementi deve aggiungersi la circostanza che il saldo residuo pari ad € 34.904,35, al momento della chiusura del conto corrente n. 34551, veniva contabilizzato sul conto corrente n. 57020. La continuità dei due rapporti di conto corrente imponevano alla banca creditrice di produrre tutta la documentazione necessaria per ricostruire i movimenti che avevano caratterizzato l'andamento del conto corrente n. 34551, non potendosi certo ritenere sufficiente la produzione del relativo contratto e di un unico estratto conto (alla data del 30/4/2013), relativo alle sole operazioni contabili dell'ultimo mese antecedente alla sua estinzione. Tale estratto conto attestava, oltre alla discussa operazione sopra menzionata, un saldo di apertura negativo pari € 824.123,21, che l'appellante ha sempre contestato poiché ritenuto non provato. La banca creditrice, del resto, nel costituirsi in giudizio avanti al Tribunale di Milano, non aveva messo in discussione l'unitarietà dei due rapporti di conto corrente e, rispetto alla tesi della controparte, aveva accettato il contraddittorio, replicando che si trattava di una operazione contabile (giroconto) non contestata dallo studio correntista ai sensi dell'art. 1832 cod. civ. L'eccezione di decadenza, a giudizio della Corte, non assume rilevanza. Le contestazioni dello studio appellante sono state rivolte non alla conformità dell'annotazione ai rapporti obbligatori in essere, ma alla legittimità dell'addebito ritenuto non provato.
Infine, anche a voler dare ingresso alla tesi della discontinuità dei due rapporti di conto corrente, la Corte osserva che l'accoglimento dell'appello non può essere messo in discussione poiché la banca cedente non ha fornito adeguate allegazioni, ancor prima che provato, le movimentazioni contabili del rapporto bancario n. 57020, gravato della sofferenza azionata, riportate nell'estratto conto datato 31/5/2013 e che, come prima operazione contabile, aveva registrato il rilevante addebito. La tardività con cui è stato prodotto il contratto di apertura di credito, sottoscritto in data 2/5/2013, non consente alla Corte ulteriori valutazioni. 1 Cfr. p. 1, doc.
8.1 e doc. 9 dell'appellata. pagina 9 di 11 A fronte della mancata prova circa la corretta determinazione dell'addebito in contestazione la Corte, discostandosi da quanto affermato dal Giudice di primo grado, ritiene di recepire la seconda ipotesi (ipotesi B) di calcolo prospettata dal CTU, che ha eliminato la prima operazione di addebito di € 825.000, con valuta 2/5/2013. Anche in tale ipotesi il CTU per tutto il rapporto nel campo denominato “Saldo CTU”, ha effettuato i ricalcoli richiesti Tribunale di Milano, ovvero espungendo dal conteggio
“spese, oneri e commissioni” e ha poi calcolato i numeri debitori/creditori, effettuando ricalcolo degli interessi passivi/attivi, sempre nell'ambito della delega conferita2. Il saldo finale del conto corrente n. 57020 è risulto positivo per lo studio correntista per l'importo di € 372.239,19 (importo comprensivo degli interessi attivi e passivi ricalcolati), sulla base di calcoli che la banca, neppure con le note conclusive depositate in appello, ha contestato.
Conclusivamente la Corte, conferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche se ragioni diverse da quelle riportate nella sentenza impugnata, che riforma rigettando sia la domanda di condanna formulata dall'intervenuta cessionaria in CP_4 adesione alle conclusioni rassegnate dalla banca cedente in primo grado, sia le ulteriori istanze/eccezioni proposte dalle parti.
L'esito complessivo della lite comporta la condanna, in solido, dell'appellata TE AN PA PA e della cessionaria intervenuta rappresentata dal suo CP_4 procuratore , al pagamento in favore dell'appellante CP_5 Controparte_10 ex art. 91 cpc. Le spese sono liquidate sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia nei termini accertati, all'attività istruttoria effettivamente svolta, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata, per tutte le fasi, con esclusione, per il presente grado, di quella istruttoria non tenutasi. Pone definitivamente a carico di TE AN PA PA e dell'intervenuta CP_4 rappresentata dal suo procuratore , nella misura del 50% per ciascuna parte, CP_5 le spese della CTU, come liquidate dal Tribunale di Milano con decreto del 14/3/2023.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_3
avverso la sentenza n. 5749/2023 del Tribunale di Milano,
[...] pubblicata il 10 luglio 2023, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e/o assorbita, così dispone: 2 Pag. 8 e ss della relazione peritale. pagina 10 di 11 a. accoglie l'appello proposto da Parte_3
e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma la revoca del
[...] decreto ingiuntivo n. 4788/2021, rigetta ogni ulteriore domanda svolta dalle parti;
b. condanna, in via solidale, l'appellata TE AN PA PA e l'intervenuta
[...]
rappresentata dal suo procuratore , al pagamento delle spese CP_4 CP_5 di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, in favore di Parte_3
Studio Legale e Tributario, in complessivi € 36.696,00 per compensi (di cui € 22.457,00 per il primo grado di giudizio e € 14.239,00 per il grado di appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori di legge;
c. pone definitivamente a carico di TE AN PA PA e dell'intervenuta CP_4
rappresentata dal suo procuratore , nella misura del 50% per
[...] CP_5 ciascuna parte, le spese della CTU, come liquidate dal Tribunale di Milano con decreto del 14/3/2023.
Così deciso in Milano, il 4 giugno 2025.
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Marianna Galioto
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