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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/12/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 2897 dell'anno 2025 TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Di Parte_1 Pierro, Michele Di Pierro e Roberto Di Pierro, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente – CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
In data 15.12.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 02.04.2025 il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ed ottenere il contrassegno di cui alla l. 381, co. 2, d.p.r. n. 495/1992, nonché ex art. 4, co. 2, d.l. n. 5/2012. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda del ricorrente è fondata e va accolta nei termini di seguito esposti. L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate. Per quanto riguarda il contrassegno disabili, l'art. 381, co. 2, d.p.r. n. 495/1992 dispone che: “Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita,
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o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.
4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli”. La sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del contrassegno deve essere indicata dalle commissioni mediche all'interno del verbale sanitario. Tanto è previsto dall'art. 4, co. 1, d.l. n. 5/2012. La stessa norma prevede inoltre che il verbale della commissione medica sostituisce le attestazioni medico legali richieste per l'accesso al beneficio in questione. Dopodiché, sulla scorta dell'art. 4, co. 2, d.l. n. 5/2012, “ Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato”. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che il ricorrente, a causa delle patologie sofferte, sia totalmente e permanentemente invalido al 100% a partire dalla data della domanda amministrativa, ma necessiti di assistenza continua da settembre 2025, data della prescrizione del deambulatore (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia e che le parti non hanno specificamente contestato). Al contempo, sulla base delle risultanze della visita peritale, ha ritenuto sussistenti in capo al ricorrente i requisiti sanitari necessari per beneficiare del contrassegno disabili a far data dalla domanda amministrativa dell'08.04.2024 (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia e che le parti non hanno specificamente contestato). Alla luce della CTU espletata, la domanda proposta dal ricorrente dev'essere accolta e, per l'effetto, deve dichiararsi che lo stesso possiede il requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento da settembre 2025 e il contrassegno disabili a dall'08.04.2024. Va detto che parte ricorrente ha chiesto il rinvio della causa per la decisione, ma, essendo la causa già matura per la decisione, in assenza di specifiche contestazioni alla CTU e considerata la completezza dello stesso elaborato peritale, la controversia è stata decisa all'odierna udienza. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nella misura CP_1 liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 02.04.2025 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) dichiara che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per vedersi riconosciuto il contrassegno disabili di cui agli artt. 381, co. 2, d.p.r. 495/1992 e 4 d.l. 5/2012 dalla domanda amministrativa dell'08.04.2024;
2) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento a far data da settembre 2025;
3) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in favore dei CP_1 procuratori dichiaratisi antistatari in complessivi € 3.867,00 per compensi ai difensori (nulla per esborsi), oltre RGS CAP e IVA come per legge;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani il 15.12.2025. Il Giudice Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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