Ordinanza cautelare 15 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 17 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/03/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02031/2025REG.PROV.COLL.
N. 00599/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Ludogoroff, Vilma Aliberti e Alberto Ferrero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di NE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Occhiena, Fabrizio Fracchia e Lucia Carrozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sportello Unico per le Attività Produttive presso l’Unione Montana Valle Susa, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di NE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Francesco Cocomile;
Per le parti nessun difensore è presente;
Viste le istanze di passaggio in decisione dei difensori di -OMISSIS- e del Comune di NE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La società -OMISSIS- è titolare di un esercizio pubblico nel Comune di NE.
In data 19 agosto 2016 otteneva l’autorizzazione per l’allestimento di un “ dehors continuativo ” su proprietà privata, unitamente ad autorizzazione paesaggistica, per la durata di cinque anni; successivamente prorogata al 29 giugno 2022 ai sensi dell’art. 103 del decreto legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020.
Dietro presentazione di CIL n. 8/2022 la società -OMISSIS- posizionava altresì, sempre su area privata, un chiosco a servizio del bar/ristorante.
Nel corso del sopralluogo del 2 novembre 2022 (verbale protocollato al n. 22051 dell’1° dicembre 2022) veniva accertato il mantenimento in sito delle opere nonostante l’intervenuta cessazione dell’efficacia dei titoli abilitativi e si contestavano abusi “… non sanabili sotto l’aspetto edilizio e paesaggistico, stante la realizzazione di volumetrie non compatibili con i limiti previsti nella zona urbanistica (PRGC vigente) e con riferimento agli incrementi per adeguamento igienico funzionali già concessi. Trattasi inoltre di interventi non compatibili con le condizioni previste all’art. 167 c. 4 del D.Lgs. 42/2004. ” (cfr. pag. 3 della “ Relazione tecnica accertamenti edilizio-paesaggistici relativamente allo stato in essere del fabbricato sito in Reg. -OMISSIS- (dehor continuativo) e chiosco temporaneo ”).
Con l’impugnata ordinanza del 1° dicembre 2022, n. 79 il Comune di NE, richiamando il verbale di sopralluogo, ordinava la demolizione dei manufatti e il ripristino dello stato dei luoghi, con la motivazione che “… il mantenimento delle suddette opere […] oltre i termini di scadenza, costituisce complessivamente attività edilizia di nuova costruzione in assenza di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nonché in assenza/difformità di titolo paesaggistico ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004 ”.
In merito al dehors era altresì contestata l’omessa denuncia ai sensi degli artt. 65 e 93 del d.P.R. n. 380/2001 in quanto opera con struttura metallica e in zona sismica.
2. - Con ricorso notificato in data 27 gennaio 2023 e depositato il 2 febbraio 2023 la società -OMISSIS- impugnava dinanzi al T.a.r. Piemonte la predetta ordinanza n. 79/2022, insieme all’art. 17 del “ Regolamento per l’allestimento dei dehors - Variante 1 del Comune di NE ”, chiedendone la caducazione in base a cinque motivi di diritto:
« In ordine al Regolamento.
I) Violazione del principio del legittimo affidamento e dell’art. 11 delle preleggi. Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità e carenza assoluta di motivazione. Disparità di trattamento .
In ordine all’ordinanza di demolizione.
I) Violazione ed errata applicazione degli artt. 3, 6 bis, 10, 22, 27 e 31 del D.P.R. n. 380/01. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento ed errore essenziale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
II) Violazione ed errata applicazione degli artt. 2 del D.P.R. n. 31/2017 e 146 del D. Lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per difetto dei presupposti.
III) Violazione ed errata applicazione degli artt. 65, 72, 93 e 95 del d.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e contraddittorietà manifesta.
IV) In via subordinata. Violazione ed errata applicazione degli artt. 31, 32 e 34 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 6 della L.R. n. 19/1999. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. » .
3. - Si costituiva il Comune di NE che, con documenti e memorie, contestava nel merito il ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
4. - Nelle more l’Amministrazione, su richiesta di -OMISSIS-, differiva il termine di esecuzione dell’ordinanza di demolizione e la società ricorrente presentava istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, nonché istanza di variante urbanistica ai sensi dell’art. 17 bis della legge regionale n. 56/1977.
Con il censurato provvedimento n. 13374 del 18 luglio 2023 il Comune denegava il richiesto permesso di costruire in sanatoria per incompatibilità con lo strumento urbanistico (stante il contestuale diniego alla richiesta di variante al PRG), nonché in conseguenza dell’intervenuta scadenza degli originari titoli abilitativo e paesaggistico, del superamento dei limiti volumetrici stabiliti dalle Norme Tecniche Attuative e del difetto di compatibilità paesaggistica.
5. - Con atto notificato e depositato il 1° settembre 2023 la società proponeva, quindi, motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del citato provvedimento reiettivo per i tre seguenti motivi:
« I) Violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
II) Violazione ed errata applicazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per travisamento ed errore essenziale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione ed errata applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto dei presupposti.
III) Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento ed errore essenziale. Violazione ed errata applicazione degli artt. 36 del D.P.R. n. 380/2001, 2 del D.P.R. n. 31/2017 e 146 del D. Lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per difetto dei presupposti.».
6. - L’adito T.a.r., nella resistenza dell’intimata Amministrazione, con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure sollevate.
7. - Con rituale atto di appello la ditta -OMISSIS- chiedeva la riforma della predetta sentenza, riproponendo in sostanza le doglianze di cui al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti.
8. - Resisteva al gravame il Comune di NE, chiedendone il rigetto.
9. - All’udienza pubblica del 4 febbraio 2025 la causa passava in decisione.
10. - L’appello è infondato secondo quanto di seguito osservato.
10.1. - Con il primo motivo di appello la società -OMISSIS- censura la statuizione del T.a.r. Piemonte che ha ritenuto legittima la disciplina di cui all’art. 17 del Regolamento del Comune di NE per l’allestimento dei dehors . Secondo la prospettazione della società il contestato art. 17 inciderebbe sull’assetto autorizzatorio delle opere per cui è causa in violazione dei principi di irretroattività e di affidamento.
Il motivo va disatteso.
Va in primis evidenziata l’impossibilità per la ditta -OMISSIS- di ottenere la proroga dell’originaria autorizzazione al mantenimento dei manufatti in parola, proroga che invece era prevista dalla disciplina previgente.
Invero, la preclusione della possibilità di chiedere la proroga è maturata per inerzia della ditta -OMISSIS- allo spirare del quinquennio.
Tenuto conto che l’autorizzazione originaria è stata rilasciata in data 19 agosto 2016, in forza delle disposizioni emanate nel periodo emergenziale Covid-19 (cfr. art. 103 del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 secondo cui: “ Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ”), il termine quinquennale dell’autorizzazione del dehors oggetto di causa è scaduto il 29 giungo 2022 (lo stato di emergenza è cessato il 31 marzo 2022 ex art. 1 del decreto legge n. 221/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 11/2022).
Prima dello spirare dell’efficacia dell’autorizzazione del 2016 l’appellante non ha mai chiesto la proroga.
Pertanto, scaduto il termine del 29 giungo 2022, era definitivamente tramontata per l’interessata la possibilità di giovarsi della proroga dell’autorizzazione poiché mai tempestivamente richiesta.
Con il motivo di appello in esame la società sostiene che il menzionato art. 17 del Regolamento dehors avrebbe introdotto una disciplina retroattiva.
Tuttavia, rileva questo Collegio che il Giudice di primo grado ha correttamente interpretato il dato testuale dell’art. 17 che perimetra l’efficacia della prescrizione con riferimento “ alla scadenza delle autorizzazioni rilasciate ” ed ha, conseguentemente, deciso che la disposizione disciplina esclusivamente per il futuro.
A nulla rileva che la previsione regolamentare in esame incida pro futuro su di una possibilità in precedenza prevista, come sostiene la ditta ricorrente.
La variazione regolamentare di cui all’art. 17 incide su situazioni pregresse alla stessa stregua di quanto accade nella fisiologica successione di norme nel tempo che, per loro natura, modificano il quadro giuridico, adeguandolo a nuove esigenze o diverse sensibilità.
Diversamente ragionando, si finirebbe con il prospettare una inammissibile cristallizzazione del tessuto giuridico.
La ditta -OMISSIS- asserisce, inoltre, che sarebbe stato violato il principio di legittimo affidamento.
Tuttavia, deve rimarcarsi che nessun vantaggio poteva dirsi acquisito in presenza di una disciplina che imponeva il rilascio di una proroga espressa (mai richiesta per tempo da -OMISSIS-) e certamente non automatica.
Poiché, anche alla luce del quadro regolamentare originario, la proroga era ab origine eventuale, la semplice previsione che la consentiva non poteva consolidare alcun affidamento.
Peraltro, non si può affermare l’esistenza di un “ diritto alla proroga ” (cfr. T.a.r. Puglia, Lecce, Sez. I, 2 febbraio 2023, n. 173 con argomentazioni condivise da questo Collegio, sentenza confermata da Cons. Stato, Sez. II, 15 maggio 2023, n. 4846).
Né si può ipotizzare che un operatore del settore come -OMISSIS- possa avere interpretato in modo differente sia l’originaria disposizione regolamentare, sia le univoche prescrizioni contenute nel titolo originario.
All’opposto, nella relazione illustrativa depositata in occasione della richiesta di autorizzazione, la società aveva chiarito di chiedere “ di poter realizzare un dehors temporaneo, da allestire per un periodo non superiore ai 5 anni ” (cfr. doc. 8 - pag. 4 del documento, sub “ Descrizione degli interventi ” del fascicolo di primo grado depositato dalla difesa comunale).
Pertanto, nessun affidamento può predicarsi a fronte della chiara consapevolezza della limitazione temporale dell’allestimento richiesto.
In ogni caso la proroga (distinta dal rinnovo) è indicata dall’autorizzazione n. 10/2016 come mera possibilità (“ può essere prorogata ”: doc. 12 del fascicolo di primo grado depositato dalla difesa comunale) e comunque esclusivamente in caso di “ autorizzazione e eventuale relativa concessione di occupazione di suolo pubblico o gravato da servitù di uso pubblico con dehor stagionale ”. Il titolo abilitativo in esame è stato espressamente rilasciato in via “ precaria e temporanea … per una durata di anni 5 ”, con la prescrizione per cui il “… manufatto dovrà essere rimosso entro la data di scadenza del periodo di allestimento sopraindicata … ”.
Inoltre, l’autorizzazione de quo precisa che “ Sono fatte salve le altre sanzioni previste dall’ordinamento vigente, con particolare riferimento alle sanzioni causa assenza o mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs 42/2004 e L.R. 20/89 ”.
La lettura combinata dei due titoli abilitativi ( i.e. autorizzazione paesaggistica del 18 agosto 2016 n. 73 anch’essa di durata quinquennale e autorizzazione del 19 agosto 2016 n. 10) non lascia dubbi: in assenza, come nella fattispecie di autorizzazione paesaggistica (o della sua proroga), l’installazione viola l’ordinamento giuridico.
Ne consegue che una situazione contra legem non può fondare alcun affidamento.
Né il chiaro tenore letterale della menzionata autorizzazione paesaggistica del 18 agosto 2016, n. 73 poteva generare fraintendimenti di sorta.
Infatti, in tale ultimo atto si legge chiaramente che “ Ai sensi dell’art. 10 comma 4 della L.R. 20/89 e dell’art. 146 comma 4 del D. Lgs. 42/04, la presente autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l’esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione, fatto salvo il caso in cui i lavori siano iniziati nel corso del quinquennio di efficacia, nel qual caso i suddetti lavori possono comunque essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo ”.
Si tratta, da un lato, di una previsione meramente ripetitiva della indicazione normativa contenuta nell’art. 146, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 e pure facilmente coordinabile in chiave sistematica con la disciplina regolamentare sui dehors del Comune di NE, che consentiva la proroga unicamente per i manufatti non sottoposti ad autorizzazione paesaggistica.
Pertanto, in assenza di un meccanismo di proroga, alla scadenza del periodo di cinque anni e senza nuova autorizzazione paesaggistica l’occupazione va qualificata come situazione di fatto non sorretta da adeguato titolo giuridico.
Né sussiste la contestata disparità di trattamento (asseritamente derivante dalla nuova previsione regolamentare di cui all’art. 17) tra operatori che hanno costruito su spazi pubblici e altri che hanno costruito su spazi privati (cfr. pag. 9 dell’atto di appello).
Trattandosi di situazioni differenti, non può evidentemente dirsi sussistente il vizio funzionale lamentato dalla -OMISSIS-.
In ogni caso, l’asserita disparità di trattamento era già cristallizzata nell’originario provvedimento autorizzativo del 2016, che - come detto - specificava espressamente la durata quinquennale del titolo.
Infine, la nuova disciplina regolamentare impone anche agli operatori economici titolari di dehors che insistono su “ suolo pubblico o privato di uso pubblico ” di ottenere i necessari titoli abilitativi per adeguarsi alla normativa sopravvenuta (cfr. art. 17, comma 1).
La comune ratio di fondo è evidente: imporre che i dehors siano sempre compatibili con la disciplina edilizia, presupposto per ottenere il relativo titolo.
In conclusione, si può affermare la correttezza della statuizione del Giudice di primo grado.
10.2. - Con il secondo motivo di appello (cfr. pagg. 9-17) la società -OMISSIS- censura il capo della sentenza in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto legittima l’impugnata ordinanza di demolizione n. 79/2022 assunta ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, laddove rinvia per relationem al verbale del sopralluogo del 2 novembre 2022 e qualifica il dehors e il chiosco (quest’ultimo rimosso) quali interventi di “ nuova costruzione ”.
L’appellante sostiene che la motivazione sarebbe insufficiente e che l’intervento non richiederebbe il permesso di costruire, prospettando alternativamente la qualificazione del dehors come “ pertinenza ” o la riconducibilità dell’intervento alla categoria del “ restauro e risanamento conservativo ” (cfr. pag. 10 dell’atto di appello).
La doglianza non è meritevole di positivo apprezzamento.
In primo luogo va rimarcato che, come correttamente rilevato dal T.a.r. Piemonte nella “ Relazione illustrativa con variante urbanistica e N.T.A. ai sensi art. 17 bis comma 4 L.R. 56/77 ”, la società attesta espressamente quanto segue: “ Gli interventi non conformi all’attuale PRGC, per cui si richiede una variante ai sensi del coma 4 dell’art. 17 bis della legge regionale n. 56/77, prevedono la realizzazione di un ampliamento in pianta del solo piano terreno. In questo modo la superficie coperta dell’edificio risulta essere esterna alla sagoma limite di fabbricazione fuori terra introdotta nella Variante contestuale al Piano Particolareggiato di -OMISSIS- e parzialmente esterna anche alla zona Ics. Inoltre, nel Piano Particolareggiato non sono ammessi incrementi di volumetria rispetto all’edifico esistente ” (cfr. doc. 42 del fascicolo di primo grado della difesa comunale).
Ciò dimostra che l’impedimento urbanistico derivante dalla disciplina di PRGC e opposto dal Comune era noto alla ricorrente, che dunque non può certamente addurre di non avere compreso le ragioni del decidere amministrativo per asserito vizio della motivazione.
Analogamente la richiesta di accertamento di conformità presentata dalla ditta -OMISSIS- presuppone la consapevolezza della sussistenza di una nuova costruzione.
Anche analizzando i più recenti sviluppi della vicenda, avendo -OMISSIS- rimosso il chiosco in ottemperanza all’ordinanza n. 79/2022, è agevole inferire che anche il dehors costituisce a maggior ragione una nuova costruzione.
In ogni caso, quanto alla motivazione, la censurata ordinanza n. 79/2022 e il verbale di sopraluogo chiariscono in modo inequivocabile le ragioni per cui, trattandosi di “ intervento di nuova costruzione ”, fosse necessario il permesso di costruire:
«… Dato atto che a seguito del suddetto avvio del procedimento, il giorno 02/11/2022 è stato effettuato sopralluogo presso le aree interessate dagli interventi, alla presenza dell’Arch. -OMISSIS-e Geom. -OMISSIS- istruttori dell’Area Tecnica, -OMISSIS- Comandante della Polizia Locale e dell’ing. -OMISSIS- nella qualità di progettista e direttore lavori;
Visto il verbale di sopralluogo protocollato al n. 22051 del 01/12/2022, corredato da verbale fotografico protocollato al n. 22052 il 01/12/2022;
Vista la Relazione di accertamento prot. 22053 del 1.12.2022, agli atti dell’area tecnica;
Dato atto che, a seguito del sopralluogo, sono state constatate le seguenti irregolarità:
- a. Realizzazione di dehor, chiuso, costituito da due blocchi collegati tra loro in struttura in acciaio rivestita in legno di larice e serramenti in alluminio e vetro, avente una superficie complessiva di 193,78 mq data dalla somma di 135,00 mq. e 58,78 mq.) oggetto di P.I.T. 09/2016, autorizzazione comunale n. 10/2016, Autorizzazione Paesaggistica n. 73/2016 e Provvedimento Autorizzativo Unico n. 350/2016 del 6.09.2016. Le suddette autorizzazioni a carattere temporaneo risultano scadute: termine originale scadenza del 6.09.2021 prorogata in forza delle disposizioni conseguenti all’emergenza covid-19 al 30.06.2022;
- b. chiosco a servizio del bar ristorante Harald’s, oggetto di C.I.L. 08/2022 per opere temporanee ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e-bis (cfr verbale fotografico), con termine allestimento scaduto 25.09.2022.
Considerato pertanto che, in forza dell’avvenuta scadenza delle autorizzazioni temporanee succitate, le opere di cui ai precedenti punti “a” e “b” sono da considerarsi realizzate in assenza di permesso di costruire ed in difformità / assenza dall’autorizzazione paesaggistica;
Rilevato infatti che l’autorizzazione paesaggistica rilasciata al n. 73/2016 relativa al dehor temporaneo, faceva riferimento alla relativa istanza e documentazione progettuale riferite ad una struttura temporanea con durata di anni 5;
Dato atto quindi che il mantenimento delle suddette opere di cui punti “a” e “b”, oltre i termini di scadenza, costituisce complessivamente attività edilizia di nuova costruzione in assenza di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nonché in assenza/difformità di titolo paesaggistico ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs, 42/2004. …».
Inoltre, nella relazione illustrativa a suo tempo depositata in occasione della richiesta di autorizzazione, la -OMISSIS- aveva individuato con precisione le caratteristiche dell’intervento e chiarito che “ Il dehor al piano terra avrà struttura portante in acciaio rivestita in legno di larice. I serramenti saranno in alluminio grigio scuro e vetro ” (cfr. doc. 8 - pag. 6 del fascicolo di primo grado della difesa comunale).
La situazione fattuale trova piana conferma nella “ Relazione tecnica accertamenti edilizio-paesaggistici relativamente allo stato in essere del fabbricato sito in Reg. -OMISSIS- (dehor continuativo) e chiosco temporaneo ” del Comune di NE che ha fatto seguito al sopralluogo. In essa si accerta la “ Presenza in loco di dehor, chiuso, costituito da due blocchi collegati tra loro in struttura in acciaio rivestita in legno di larice e serramenti in alluminio e vetro, avente una superficie complessiva di 193,78 mq data dalla somma di 135,00 mq. e 58,78 mq. ” (cfr. doc. 17 del fascicolo di primo grado della difesa comunale; si veda altresì il corrispondente verbale fotografico nel doc. 19 del fascicolo di primo grado della difesa comunale).
Tutto ciò è confluito nell’impugnata ordinanza di demolizione n. 79/2022, che descrive esattamente negli stessi termini - come detto - il dehors e le sue rilevanti dimensioni, pienamente giustificando il tipo di misura adottato e motivando in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti.
Non si può, pertanto, affermare che i manufatti de quibus avessero carattere temporaneo (cfr. pag. 11 dell’atto di appello). Le caratteristiche del dehors per cui è causa inducono inequivocabilmente a qualificarlo come “ nuova costruzione ” (si vedano le fotografie da 1 a 5 nel doc. 19 del fascicolo di primo grado della difesa comunale).
Al riguardo, è sufficiente richiamare il chiaro disposto dell’art. 3, comma 1, lett. e.5) ed e.6), del d.P.R. n. 380/2001 secondo cui:
«… Ai fini del presente testo unico si intendono per:
e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale ; …».
Inoltre, l’art. 6, comma 1, lett. e- bis ), del d.P.R. n. 380/2001 prevede che “ Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: … e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale ; …».
Sul punto Cons. Stato, Sez. II, 13 febbraio 2023, n. 1489 ha evidenziato:
«… Sotto il profilo edilizio, i dehors, che di fatto assumono una consistenza che varia dalla semplice tenda, o ombrellone ad ampie falde, al box munito di infissi chiusi tipo veranda, possono essere installati liberamente ove rispondano alle caratteristiche di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis), del d.P.R. n. 380 del 2001. La disposizione si riferisce a «opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale».
Dalla lettura della norma emergono due elementi connotanti le strutture de quibus:
- uno funzionale, consistente cioè nella finalizzazione alle esigenze dell’attività, che devono tuttavia essere «contingenti e temporanee», intendendosi per tali quelle che, in senso obiettivo, assumono un carattere onotologicamente temporaneo, quanto alla loro durata, e contingente, quanto alla ragione che ne determina la realizzazione, e che in ogni caso (cioè quale che ne sia la “contingenza” determinante), non superano comunque i centottanta giorni (termine che, è bene ribadirlo, deve comprendere anche i tempi di allestimento e smontaggio, riducendosi in tal modo l’uso effettivo ad un periodo inferiore ai predetti 180 giorni);
- l’altro strutturale, ovvero l’avvenuta realizzazione con materiali e modalità tali da consentirne la rapida rimozione una volta venuta meno l’esigenza funzionale (e quindi al più tardi nel termine di centottanta giorni dal giorno di avvio dell’istallazione, coincidente con quello di comunicazione all’amministrazione competente) . …».
Va aggiunto che il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018 (recante “ Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera ”) fornisce l’indicazione secondo cui le opere, comunque denominate, per potersi definire “ libere ”, devono poter essere rimosse entro un termine non superiore a novanta giorni.
Inoltre, sempre Cons. Stato, Sez. II, 13 febbraio 2023, n. 1489 così conclude:
«… Il venir meno di tale precarietà, intesa in un’accezione che è nel contempo temporale, funzionale e costruttiva, travalica nell’abuso edilizio dell’avvenuta realizzazione di una nuova costruzione sine titulo. Il riscontro negativo, cioè, circa la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis), presuntivamente riconducibile anche al superamento della predeterminata stagionalità (180 giorni di permanenza, comprensivi di montaggio e smontaggio, a fini edilizi, a fronte dei 90, a fini paesaggistici) implica una sicura trasformazione del territorio con aumento del carico urbanistico. …».
La consistenza e le caratteristiche strutturali del dehors oggetto di causa sono attestate anche dalle richieste di proroga del termine di smantellamento presentate dalla società il 23 e il 28 febbraio 2023, in cui si fa riferimento alla “ complessità dell’operazione di smontaggio ” e alla “ necessità di un congruo tempo per le operazioni necessarie con suolo asciutto per la stabilità dei mezzi di sollevamento ” (cfr. doc. 21 e 22 del fascicolo di primo grado della difesa comunale).
Una tale difficoltà tecnico-operativa a rimuovere il manufatto ne smentisce ex se l’asserito carattere pertinenziale.
A tal riguardo si è così pronunciato Cons. Stato, Sez. II, 27 luglio 2023, n. 7385:
«… L’intervento edilizio - consistente in un “manufatto in struttura metallica e pannelli coibentati adibito a magazzino di mq. 132 circa, alto da mt. 2,60 a mt. 3,00 circa, in ampliamento ad un capannone preesistente adibito a lavanderia oggetto di P.d.C. in sanatoria” - è stato invece sanzionato perché realizzato in difetto di permesso di costruire, in area con destinazione “E” agricola e quindi non edificabile e in zona sismica di 2° livello e pertanto soggetta ad autorizzazione del competente Genio Civile.
7. - Per un’opera tale resta esclusa la possibilità di discorrere di mera pertinenza edilizia, che per sua natura è caratterizzata dalle dimensioni ridotte e modeste del manufatto rispetto alla cosa cui esso inerisce, per cui non può essere considerata tale, e quindi è sottoposta al regime del permesso di costruire, la realizzazione di un’opera di rilevanti dimensioni - come nel caso di specie - che modifichi l’assetto del territorio e che occupi aree e volumi diversi rispetto alla res principalis, indipendentemente dal vincolo di servizio o d’ornamento nei riguardi di essa (C.d.S., sez. II, 20 luglio 2022, n. 6371; sez. VI, 9 febbraio 2021, n. 1207; sez. II, 24 dicembre 2020, n. 8332) . …».
Ancora, Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2014, n. 2842 ha affermato che “… la ‘precarietà’ dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalità la quale non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo (in tal senso: Cons. Stato, IV, 22 dicembre 2007, n. 6615) . …”.
Infine, Cons. Stato, Sez. VI, 16 giugno 2016, n. 2658 a proposito della nozione di pertinenza edilizia ha osservato che “… Per principio consolidato, infatti, la pertinenza può essere riconosciuta, ai fini edilizi, se vi è un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale, cioè un nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso pertinenziale durevole, e (soprattutto) se l’opera pertinenziale ha una dimensione ridotta e modesta rispetto alla cosa cui esso inerisce (Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615), tale da rendere l’opera priva di un autonomo valore di mercato e non comportante un carico urbanistico o una alterazione significativa dell’assetto del territorio (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 406 del 29 gennaio 2015, cit.). Non può quindi ritenersi meramente pertinenziale, ai fini del possesso dei necessari titoli abilitativi edilizi (e paesaggistici), un’opera quando determina, come nella fattispecie, un nuovo volume di consistenti dimensioni su un’area diversa e ulteriore rispetto a quella già occupata dal preesistente edificio principale (in termini, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4290 del 26 agosto 2014) . …”.
Nel caso di specie, a differenza di quanto dedotto dalla -OMISSIS- a pag. 12 dell’atto di appello, l’incremento di SPL (superficie lorda di pavimento) e di volume è significativo.
Nella “ Relazione tecnica accertamenti edilizio-paesaggistici ” del Comune che ha fatto seguito al sopralluogo si accerta - come visto in precedenza - la “ Presenza in loco di dehor, chiuso, costituito da due blocchi collegati tra loro in struttura in acciaio rivestita in legno di larice e serramenti in alluminio e vetro, avente una superficie complessiva di 193,78 mq data dalla somma di 135,00 mq. e 58,78 mq. ”.
Non è, pertanto, condivisibile l’argomentazione di parte ricorrente a pag. 12 dell’atto di appello secondo cui “… tutti i dehors implicano un aumento di superficie utile e di volume …”.
In realtà unicamente i dehors - come appunto quello oggetto del presente giudizio - che integrano “ nuove costruzioni ” sono caratterizzati da incrementi così rilevanti.
La ditta -OMISSIS- pretende di contestare l’affermazione secondo cui la richiesta di differimento dei termini per l’ingiunta demolizione è certamente indicativa del carattere non temporaneo dell’intervento posto che è stata motivata invocando la “ complessità delle operazioni di smontaggio dei due fabbricati ” (cfr. pag. 12 dell’atto di appello).
Sul punto va ribadito che la motivazione addotta a sostegno della richiesta di differimento della demolizione è incompatibile con la tesi prospettata dalla società secondo cui si sarebbe al cospetto di un’agile struttura di carattere meramente temporaneo. Se lo fosse stato, le normali condizioni climatiche invernali di NE non avrebbero certamente potuto impedire lo smontaggio del dehors .
Anche l’istanza di accertamento di conformità - come visto in precedenza - ha quale inequivocabile presupposto la qualificazione dell’intervento come “ nuova costruzione ”, così come eguale presupposto ha la richiesta di variante.
Le statuizioni del T.a.r. Piemonte sono dunque esenti da qualsivoglia censura.
Infine, diversamente da quanto sostenuto dalla società -OMISSIS- a pag. 15 dell’atto di appello, l’intervento de quo non può essere ricondotto alla categoria del restauro e risanamento conservativo.
In primo luogo, va evidenziato che la censura si pone in contrasto con quella subito prima articolata dalla ricorrente: se, infatti, si tratta di pertinenza non è restauro; se è restauro non è pertinenza.
In secondo luogo, come attestato dalle evidenze fotografiche (cfr. doc. 19 del fascicolo di primo grado della difesa comunale), non si è al cospetto di una situazione riconducibile all’inserimento di banali e secondari elementi accessori nella trama edilizia del fabbricato preesistente.
Come statuito da T.a.r. Campania, Napoli, Sez. VI, 18 aprile 2023, n. 2377 con argomentazioni cui questo Collegio ritiene di aderire “… i manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti, devono essere considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, non rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie; ciò in quanto il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è utilizzato per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo reiterato nel tempo, in quanto opere realizzate per attività stagionali. Deve pertanto rilevarsi come, ai fini dell’esonero dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, l’opera precaria deve essere destinata ad un uso temporalmente limitato del bene, mentre la stagionalità dell’uso non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze permanenti nel tempo (T.A.R. Lecce n. 666/2019) . …”.
Più in generale, nel concetto di “ restauro e risanamento conservativo ” Cass. pen., Sez. III, 18 settembre 2019, n. 38611 ha rimarcato:
«… la finalità degli interventi di restauro e risanamento conservativo è quella di rinnovare l’organismo edilizio in modo sistematico e globale, ma pur sempre nel rispetto dei suoi elementi essenziali "tipologici, formali e strutturali". In proposito la Suprema Corte (cfr. Sez. 3, n. 16048 del 21/04/2006 Rv. 234265 - 01 D’Antoni) ha chiarito che il rispetto degli elementi essenziali “tipologici, formali e strutturali” impone che non possono essere mutati:
- la "qualificazione tipologica" del manufatto preesistente, cioè i caratteri architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie;
- gli "elementi formali (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurando l’immagine caratteristica di esso;
- gli "elementi strutturali", cioè quelli che materialmente compongono la struttura dell’organismo edilizio . …».
In conclusione il motivo di appello va respinto.
10.3. - Il terzo motivo di appello (cfr. pag. 17 e ss.) investe il capo della sentenza (par. C) con cui il T.a.r. ha statuito che le opere sarebbero comunque soggette alla disciplina sull’autorizzazione paesaggistica (art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004).
Sul punto va rammentato che per gli stessi interventi quell’autorizzazione era stata a suo tempo richiesta e rilasciata (cfr. autorizzazione paesaggistica del 18 agosto 2016 n. 73 di durata quinquennale).
Scaduta l’efficacia di quel titolo, i manufatti devono necessariamente qualificarsi come mantenuti “ in assenza dell’autorizzazione paesaggistica ” ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.
Anche l’attenta analisi della disciplina invocata dalla ditta appellante conduce a risultati opposti a quelli che la stessa tenta di sostenere con il motivo di appello in esame.
Invero, l’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017 (cui rinvia l’art. 2 del citato d.P.R.) prevede chiaramente che l’autorizzazione non è necessaria unicamente nei casi di “ elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo ” (punto A.17).
Come già evidenziato, per stessa ammissione della -OMISSIS- i manufatti non sono facilmente amovibili (cfr. doc. 21 e 22 del fascicolo di primo grado della difesa comunale) e certamente non sono assimilabili alle tipologie sopra menzionate.
Per di più, la loro permanenza da molti anni vale a escluderne il carattere provvisorio.
Il criterio interpretativo delle disposizioni in commento poste a tutela del paesaggio non può che essere in linea con la ratio della disciplina, volta a stabilire una soglia elevata di tutela del paesaggio, e con i principi ambientali di prevenzione, precauzione e sviluppo sostenibile (cfr. artt. 3- ter e 3- quater del decreto legislativo n. 152/2006 e art. 9 della Costituzione come novellato dall’art. 1 della legge costituzionale n. 1/2022).
Pertanto, ove gli interventi - come nel caso in esame - abbiano impatto sul paesaggio (il che è dimostrato ictu oculi dalle fotografie di cui ai doc. 19 e 32 del fascicolo di primo grado della difesa comunale) non può ammettersi la deroga al regime autorizzatorio.
La precedente statuizione è d’altronde coerente: - con l’art. 149 del decreto legislativo n. 42/2004 in tema di “ Interventi non soggetti ad autorizzazione ” (in forza del quale “ non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta … per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici ”); - con l’art. 167, comma 4, lett. a), del decreto legislativo n. 42/2004 (che, disciplinando gli spazi di operatività dell’accertamento di conformità paesaggistica, si riferisce a “ lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati ”).
Sulla base di dette disposizioni è agevole individuare il limite superato il quale l’autorizzazione paesaggistica è necessaria e, addirittura, non è possibile alcuna sanatoria: vale a dire l’alterazione dell’aspetto esteriore e la realizzazione di superfici o volumi. Il che evidentemente è quanto verificatosi nel caso di specie.
Ne consegue la reiezione del motivo di appello.
10.4. - Con il quarto motivo di appello la -OMISSIS- censura la sentenza (capo sub D) nella parte in cui ha rigettato il motivo che asseriva l’illegittimità dell’ingiunzione n. 79/2022 sul presupposto della non necessità della denuncia strutturale ai sensi degli artt. 65 e 93 del d.P.R. n. 380/2001 (cfr. pag. 19 e ss. dell’atto di appello).
Il motivo va respinto, essendo corretta la valutazione del primo Giudice.
In primis si ribadisce che nel caso in esame viene in rilievo una nuova costruzione.
In ogni caso il campo di applicazione della disciplina di cui agli artt. 65 e 93 del d.P.R. n. 380/2001 non è limitato alle nuove costruzioni o alle sole sopraelevazioni, posto che gli artt. 64 e 65 fanno più ampio riferimento alla “ realizzazione delle opere ” e che l’art. 93 menziona anche “ costruzioni, riparazioni ”.
Sotto altro profilo va rilevato che la finalità delle disposizioni da ultimo richiamate ( i.e. tutela della incolumità pubblica) impedisce di introdurre indebite restrizioni del suo ambito applicativo.
È, pertanto, corretta la statuizione del Giudice di primo grado secondo cui “… Le violazioni in materia antisismica hanno natura permanente, la cui consumazione si protrae sin quando il responsabile non presenti la relativa denuncia. Tenuto conto, inoltre, che la repressione degli abusi edilizi è attività vincolata e che le misure nelle quali si concreta hanno carattere reale, in quanto volte a ripristinare l’assetto urbanistico violato, il relativo potere dell’amministrazione non è confinato entro limiti temporali. Di conseguenza non è prospettabile alcun legittimo affidamento per il solo tempo intercorso tra la realizzazione dell’opera e il provvedimento gravato . …”.
10.5. - Con il quinto motivo di appello (cfr. pag. 20) la ditta -OMISSIS- investe il capo E della pronuncia del T.a.r. che ha rigettato il motivo di ricorso con cui la stessa società lamentava l’erroneità della contestazione di difetto assoluto del titolo, anziché di variazioni non essenziali.
Anche detto motivo non può essere accolto.
Invero, come esattamente statuito dal Giudice di primo grado, l’art. 6, comma 3, della legge regionale n. 19/1999, dispone che “ Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo edilizio abilitativo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali. ”.
D’altronde, come riconosce la stessa appellante, il motivo si basa sul presupposto, non condivisibile per quanto sopra esposto, che l’intervento non costituirebbe una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
10.6. - Con il sesto motivo di appello (pagg. 20-22) la -OMISSIS- critica il capo di sentenza sub F, laddove il T.a.r. ha rigettato il primo motivo aggiunto nella parte in cui, lamentando il difetto d’istruttoria, insorgeva contro il diniego di sanatoria prot. n. 0013374/2023.
Sul punto è sufficiente riportare il testo del censurato provvedimento di diniego:
«… L’ampliamento proposto in sanatoria va ad occupare una zona del P.R.G.C. vigente originariamente definita come area Z.I.S.T. ex art. 25 delle N.t.A. del PRGC, tuttavia attuata con l’approvazione del Piano Particolareggiato dell’U.I. n. 11 di PRGC la cui efficacia risulta ad oggi scaduta (ultima variante al Piano approvata con DCC n. 7 del 28.03.2001).
Il piano particolareggiato, che produsse anche variante al PRGC vigente, ridefinì, nell’area interessata dall’ampliamento proposto, una zona di verde attrezzato ed una zona di impianti ad uso pubblico (piste da sci).
La sanatoria presentata ha come oggetto il mantenimento di un manufatto (dehors) in precedenza autorizzato come struttura precaria e temporanea (5 anni) ai sensi del regolamento comunale dehors a suo tempo vigente, autorizzazione che risulta tuttavia ormai scaduta (Aut. Dehor n. 10 del 19/08/2016).
Si dà atto infatti che in data 1.12.2022 al n. 79 è stata emessa ordinanza di demolizione dei manufatti e rimessione in pristino delle aree.
Trattandosi inoltre di un aumento di cubatura proposto di 533 m³ circa su totali circa 2926 m³, pari al 18% di aumento, si rileva che l’immobile in questione ha già fruito, con la Pratica Edilizia 64/2026 (P.d.C. 24 del 19.08.2016), della possibilità di incremento volumetrico una tantum previsto all’art. 5 c.4.p.to 4 delle NTA del PRGC vigente (che, peraltro, prevede comunque un aumento massimo non superiore a 150 m³) e che ha portato un incremento di 137 m³ circa rispetto la volumetria esistente alla data di presentazione della pratica.
Anche l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004, necessario in considerazione della natura degli interventi, non risulta accoglibile, trattandosi di un aumento della volumetria e della superficie utile del fabbricato e pertanto in contrasto con le limitazioni imposte dal comma 4 del suddetto articolo.
Per le motivazioni dianzi addotte, si rileva pertanto che il manufatto non risulta sanabile ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001, mancando dei requisiti con conformità con il P.R.G.C. vigente e non potendo essere oggetto di alcun provvedimento di compatibilità paesaggistica venendo meno le condizioni previste all’art. 167 c.4 del D.Lgs. 42/2004 per l’accoglimento dell’istanza.
Vengono pertanto meno anche i presupposti per la verifica ed analisi della documentazione tecnica prevista dall’ordinamento vigente relativamente agli altri aspetti tecnici quali le verifiche in campo energetico, accessibilità dei locali, strutturali, impiantistiche ecc.), rilevandone comunque la mancanza nell’ambito della pratica presentata.
Si riscontrano inoltre contraddizioni ed errori nell’asseverazione presentata dal progettista con particolare riferimento ai punti 18 (si assevera l’assenza di alterazione paesaggistica concernente l’intervento e si prevede la presentazione della pratica strutturale - punto 12 - prima dell’inizio lavori, pur essendo la pratica in questione una sanatoria di opere già realizzate) . …».
Nella motivazione del provvedimento viene esplicitato e chiarito il percorso logico seguito dall’Amministrazione e risultano indicate le ragioni di diritto e di fatto che hanno imposto (trattandosi di provvedimento vincolato) l’adozione dell’atto di diniego.
È, infatti, immediatamente percepibile il contrasto con il quadro regolatorio del manufatto di cui vengono dettagliatamente definiti e descritti i caratteri.
Premesso che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2023, n. 5345) non può essere annullato un provvedimento amministrativo plurimotivato e che si fonda su presupposti autonomi allorquando almeno uno di tali presupposti resista alle censure formulate in ricorso, è evidente dalla lettura della motivazione sopra riportata come il Comune di NE abbia spiegato chiaramente le distinte ragioni che supportano il diniego facendo riferimento ai seguenti profili:
- il PRGC vigente non consente quel tipo di intervento;
- l’immobile di proprietà della ricorrente ha già fruito di un incremento di volume e, comunque, il dehors eccede l’incremento volumetrico autorizzabile ai sensi del PRGC;
- la compatibilità paesaggistica ex art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004 è ex se insussistente, “ trattandosi di un aumento della volumetria e della superficie utile del fabbricato e pertanto in contrasto con le limitazioni imposte dal comma 4 del suddetto articolo ”.
Su detti profili si osserva quanto segue.
Come riportato nei provvedimenti impugnati, l’ampliamento proposto dalla ditta ricorrente riguarda una zona integrata di sviluppo turistico (Z.I.S.T.) attuata con il piano particolareggiato dell’unità di intervento n. 11 di -OMISSIS- (si veda l’art. 25, comma 12, delle NTA al PRGC).
Le NTA del menzionato piano particolareggiato comportarono anche variante al PRGC, ridefinendo nell’area interessata una zona di verde attrezzato e una zona di impianti a uso pubblico (piste da sci), evidentemente non compatibili con la presenza del manufatto oggetto di istanza di sanatoria (si veda il doc. 45 del fascicolo di primo grado della difesa comunale).
A tal riguardo, rileva questo Giudice che la società -OMISSIS- non può affermare di non conoscere il suddetto divieto o di non averne compreso la ragione siccome esplicitata solo nel provvedimento oggetto dei motivi aggiunti proposti in primo grado.
Ciò perché la stessa società ha presentato in data 27 aprile 2023 al SUAP delle Valli la richiesta di variante semplificata ex art. 17 bis della legge regionale n. 56/1977 per l’ampliamento proprio del fabbricato cui è collegato il dehors (cfr. docc. 41 e 42 del fascicolo di primo grado della difesa comunale), qualificando gli interventi come “ non conformi all’attuale PRGC ”.
L’impedimento urbanistico derivante dalla disciplina di PRGC e opposto dal Comune era quindi noto alla -OMISSIS-.
Anche la ragione di diniego relativa alla volumetria del manufatto è del tutto fondata, chiaramente esposta e comunque facilmente comprensibile per l’appellante che doveva necessariamente conoscere la storia del fabbricato di proprietà.
Invero, il dehors per cui è causa costituisce senza dubbio aumento di cubatura, nella misura riportata nel diniego impugnato (533 m³ su 2926 m³ del fabbricato principale, pari al 18% di aumento).
A tal proposito va rammentato che, in sede di ristrutturazione dell’edificio di -OMISSIS- per cui è causa, con permesso di costruire del 19 agosto 2016, n. 24 (doc. 46 del fascicolo di primo grado della difesa comunale) venne già assentito alla -OMISSIS- l’ampliamento una tantum previsto dall’art. 5, comma 4, n. 4), delle NTA al PRGC, come risulta chiaramente dalla tavola di progetto (si veda la “ descrizione ampliamenti ” evidenziata con riquadro rosso di cui al doc. 47 del fascicolo di primo grado della difesa comunale).
Inoltre, il dehors comporta un aumento di cubatura certamente superiore ai 150 m³ previsti dalla suddetta norma urbanistica.
Da quanto rilevato si ricava allora che la motivazione relativa alla volumetria è pienamente esaustiva e rispondente al canone richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/1990.
Pertanto, la società, era perfettamente consapevole di avere già usufruito in passato della cd. “ una tantum ” e, comunque, di avere proposto la sanatoria di un manufatto la cui volumetria (533 m³ ) eccede di quasi quattro volte quella massima consentita dal piano regolatore (150 m³ ).
10.7. - Con il settimo motivo l’appellante critica il capo della sentenza sub G che ha respinto il secondo motivo aggiunto concernente, ancora una volta, l’asserita non configurabilità di un intervento di “nuova costruzione” (cfr. pag. 22 e ss. dell’atto di appello).
Sul punto si rinvia al par. 10.2.
10.8. - Con l’ultimo motivo di appello (cfr. pag. 23) la ditta -OMISSIS- insorge contro il capo della sentenza sub H che ha rigettato il terzo motivo aggiunto in forza del quale l’intervento per cui è causa non avrebbe necessitato di autorizzazione paesaggistica.
Anche in tal caso si richiama il par. 10.3.
Va comunque evidenziato che comunque l’appellante non censura la sentenza nella parte in cui, chiarendo in modo condivisibile i rapporti tra i due titoli, statuisce che “… l’art. 36 TUE è circoscritto alle sole violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia, il suo effetto di regolarizzazione non può estendersi ad ambiti e profili diversi; con la conseguenza che - a dispetto della conclusione cui la stessa perviene - l’accertamento di conformità non può mai essere assentito qualora l’intervento, incidente su area gravata da vincolo paesaggistico, sia privo dell’autorizzazione di cui all’art. 146 D.Lgs. 42/2004 (Cons. Stato, sez. VI, 18/10/2022, n. 8859). …”.
Pertanto, poiché l’autorizzazione paesaggistica era necessaria, del tutto legittimamente l’Amministrazione ha opposto un diniego all’accertamento di conformità sul piano urbanistico.
11. - In conclusione, dalle argomentazioni in precedenza espresse discende che l’appello è infondato e va perciò respinto.
12. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante -OMISSIS- al pagamento in favore del Comune di NE delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.