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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/03/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.3.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10608/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Masha Merotta Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dai funzionari di CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai sensi dell'art. 445bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato il 28.11.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale di
Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essersi sottoposta, in data 28.05.2024, a visita di revisione presso la Commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile, all'esito della quale le veniva riconosciuta un'invalidità pari al 50%, con revoca del precedente beneficio.
La ricorrente ha dunque chiesto la nomina di un CTU per l'accertamento del requisito sanitario connesso al riconoscimento dei benefici contributivi ex art. 80 comma 3 legge 388/2000 e l'esenzione dal ticket sanitario, non riconosciuti dall' . CP_1
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, relativamente CP_1
alla richiesta del beneficio della contribuzione figurativa ex art 80 comma 3 legge 388/2000, essendo la ricorrente dipendente pubblica, e, quanto all'esenzione dalla spesa sanitaria, la improponibilità della domanda per mancata proposizione di apposita istanza all'Azienda Sanitaria Locale.
Con note di trattazione scritta dell'11.03.2025, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda per il riconoscimento dei benefici contributivi ex art 80 comma 3 legge 388/2000, insistendo per il conferimento dell'incarico al CTU per l'esenzione dal ticket sanitario.
pagina 1 di 2 La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il riconoscimento di una invalidità pari al 67% garantisce il diritto all'esenzione per alcune o tutte le prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.
In tale ipotesi, prima dell'istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., è necessario proporre apposita domanda all'Azienda Sanitaria Locale competente, a seconda della residenza.
Difatti, secondo l'orientamento dei giudici di legittimità “Il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per gli invalidi civili presuppone che l'interessato presenti, oltre alla domanda amministrativa, anche apposita istanza, ai sensi dell'art. 12 della legge 26 aprile 1982,
n. 181, all'azienda sanitaria locale, dovendo l'amministrazione competente ad erogare il beneficio verificare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge. Ne consegue che - in assenza di diversa disposizione che ancori l'attribuzione del beneficio alla data di presentazione della sola domanda amministrativa - solo da tale ultima istanza decorre il diritto alla prestazione” (cfr., in termini, Cass. n. 13854/2014).
Nel caso di specie, l'istanza amministrativa è stata presentata in data 28.11.2024, data in cui è stato depositato il presente ricorso, pertanto, senza aver consentito all'Azienda Sanitaria Locale di esaminare la domanda e, dunque, aver potuto scrutinare se a parte ricorrente spetti l'eventuale diritto all'esenzione del ticket.
In definitiva allo stato non appare sussistere un concreto interesse ad agire di parte ricorrente ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (contenuta nel ricorso e nella procura).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.3.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.3.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10608/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Masha Merotta Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dai funzionari di CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai sensi dell'art. 445bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato il 28.11.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale di
Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essersi sottoposta, in data 28.05.2024, a visita di revisione presso la Commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile, all'esito della quale le veniva riconosciuta un'invalidità pari al 50%, con revoca del precedente beneficio.
La ricorrente ha dunque chiesto la nomina di un CTU per l'accertamento del requisito sanitario connesso al riconoscimento dei benefici contributivi ex art. 80 comma 3 legge 388/2000 e l'esenzione dal ticket sanitario, non riconosciuti dall' . CP_1
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, relativamente CP_1
alla richiesta del beneficio della contribuzione figurativa ex art 80 comma 3 legge 388/2000, essendo la ricorrente dipendente pubblica, e, quanto all'esenzione dalla spesa sanitaria, la improponibilità della domanda per mancata proposizione di apposita istanza all'Azienda Sanitaria Locale.
Con note di trattazione scritta dell'11.03.2025, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda per il riconoscimento dei benefici contributivi ex art 80 comma 3 legge 388/2000, insistendo per il conferimento dell'incarico al CTU per l'esenzione dal ticket sanitario.
pagina 1 di 2 La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il riconoscimento di una invalidità pari al 67% garantisce il diritto all'esenzione per alcune o tutte le prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.
In tale ipotesi, prima dell'istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., è necessario proporre apposita domanda all'Azienda Sanitaria Locale competente, a seconda della residenza.
Difatti, secondo l'orientamento dei giudici di legittimità “Il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per gli invalidi civili presuppone che l'interessato presenti, oltre alla domanda amministrativa, anche apposita istanza, ai sensi dell'art. 12 della legge 26 aprile 1982,
n. 181, all'azienda sanitaria locale, dovendo l'amministrazione competente ad erogare il beneficio verificare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge. Ne consegue che - in assenza di diversa disposizione che ancori l'attribuzione del beneficio alla data di presentazione della sola domanda amministrativa - solo da tale ultima istanza decorre il diritto alla prestazione” (cfr., in termini, Cass. n. 13854/2014).
Nel caso di specie, l'istanza amministrativa è stata presentata in data 28.11.2024, data in cui è stato depositato il presente ricorso, pertanto, senza aver consentito all'Azienda Sanitaria Locale di esaminare la domanda e, dunque, aver potuto scrutinare se a parte ricorrente spetti l'eventuale diritto all'esenzione del ticket.
In definitiva allo stato non appare sussistere un concreto interesse ad agire di parte ricorrente ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (contenuta nel ricorso e nella procura).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.3.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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