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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/09/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4872/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14.7.2025, assunto in decisione in data 15.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con gli Parte_1 C.F._1 avvocati Livio Mercatante e Carmen Saccà ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna, via Dè Griffoni, n.5;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_2 C.F._2
Paolo Rugolo ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo pec Email_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
A) Affido del figlio minore , ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione attuale della madre sita in Sesto San Giovanni (MI), Via Giovanni Boccaccio n. 236. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
B)Il IG. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, potrà tenere il figlio con sé – nelle Pt_2 settimana in cui non gli spetterà nel weekend – i giorni di mercoledì e giovedì (mercoledì lo andrà a prendere all'uscita di scuola o lo riaccompagnerà venerdì mattina direttamente a scuola), mentre quando il minore resterà con il padre nel weekend, questi potrà te - nere il figlio solo nella giornata di mercoledì
(giorno in cui lo andrà a prendere finita la scuola e lo riaccompagnerà giovedì mattina direttamente a scuola).
In particolare – di comune accordo – i genitori hanno stabilito che i weekend vengano suddivisi in parti uguali ed alternati e per i due weekend mensili, il padre potrà tenere con sé il minore dal venerdì dopo scuola e riportarlo direttamente a scuola il lunedì mattina successivo, mentre l'altro weekend spettante al padre, questi prenderà con sé il figlio minore il sabato mattina alle ore 10 e lo riaccompagnerà il lunedì a scuola.
Segnatamente, andrà a prendere il bambino da scuola tutti i mercoledì di ogni settimana, il giovedì nella settimana in cui lo tiene per due giorni ed il venerdì della settimana in cui ha il week-end che gli spetta da tale giorno.
Il padre accompagnerà il bambino a scuola tutte le mattine prelevandolo da casa della madre, salvo i casi un cui sarà impossibilitato per sopravvenuti impegni lavorativi, ragioni di salute, assistenza genitoriale e/o parentale;
C)Per quanto concerne le FESTIVITÀ NATALIZIE i genitori hanno stabilito che esse verranno suddivise in tal senso: anni dispari con la madre dal 23 dicembre al 30 dicembre compreso;
mentre dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre. Per quanto riguarda gli anni pari il figlio starà con il padre dal 23 dicembre al 30 dicembre compreso mentre dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso starà con la madre;
D) Per quanto riguarda il periodo delle VACANZE PASQUALI , come definito dal calendario scolastico vigente, sarà suddiviso equamente tra i genitori. Negli anni pari, il figlio trascorrerà con il padre la prima metà del periodo (dalla fine delle lezioni fino al giorno di Pasqua incluso) e con la madre la seconda metà
(dal Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa delle lezioni).
Negli anni dispari, l'ordine sarà invertito;
E) Per quanto riguarda le FERIE ESTIVE , i genitori dovranno concordarle entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, in modo tale da consentire una adeguata programmazione e garantire al minore di trascorrere almeno 15 giorni continuativi con ciascun genitore;
solo per l'anno 2025 le ferie estive, di comune accordo, saranno così suddivise: dal 27 luglio 2025 sera al 10 agosto 2025 sera il minore resterà con il padre e l'11 agosto mattina il minore sarà accompagnato dal padre da Bari a Taranto nel luogo di villeggiatura stabilito dalla madre ove si tratterrà per quindici giorni consecutivi e comunque con l'impegno di rientrare presso il luogo di residenza entro e non oltre il 30 agosto 2025. Resta inteso che se il minore manifesterà il bisogno di ritornare dalla madre, il papà non ostacolerà il rientro anticipato
(principio, questo, da applicare a prescindere dalle vacanze, ma nella vita di tutti i giorni ed anche nell'ipotesi in cui sia il minore a manifestare alla madre la volontà di stare con il padre);
F) Compleanni, comunione, cresima ed è eventi straordinari saranno condivisi e concordati unitamente dai genitori in modo da garantire la presenza di entrambi in tali ricorrenze, come dicasi per le telefonate e/o video chiamate, le stesse potranno essere effettuate rispettando la volontà del minore;
G)Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, con almeno 7 giorni di anticipo, il luogo di soggiorno dei figli durante il periodo di competenza, fornendo indirizzo e recapiti telefonici;
H)Per quanto riguarda le spese di mantenimento i genitori stabiliscono che l'Assegno unico pari al 100% spetterà alla madre nonché il versamento da parte del sig. dell'assegno mensile dell'importo pari Pt_2 ad Euro 200,00 ( duecento//00) relativo agli alimenti al minore;
I) Con riferimento a tutte le spese relative alla cura ed agli alimenti del cane il sig. si Per_3 Parte_3 impegna a corrispondere, per la durata della vita dell'animale domestico, l'importo di mensile di euro
30,00 (trenta/00), in aggiunta all'importo mensile di mantenimento, per le spese sia ordinarie che straordinarie necessarie per gli alimenti e la cura dello stesso;
J) I succitati importi dovranno essere corrisposti in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della IG.ra oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/ o postale intestato alla Pt_1 stessa, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese solare;
K) Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese Pt_2 Pt_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , inclusa la retta scolastica, dietro Per_1 semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
Allo stesso modo nel caso in cui sia il sig. a sostenere delle spese straordinarie per il minore la Pt_2 signora provvederà al rimborso del 50% dietro presentazione del documento fiscale comprovante Pt_1 la spesa;
L) In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa;
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
M) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio Pt_2 fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
N) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
O) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
P) Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
Q) Le parti convengono che le spese legali del presente procedimento siano integralmente compensate,
e che ciascun genitore che provvederà a corrispondere il compenso al proprio difensore, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della controparte;
R) Sottoscrivono altresì i difensori per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.F. Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nato Parte_1 Parte_2
in data 14.1.2020. Persona_4
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 14.1.2020) e, per le restanti pattuizioni, tali da Persona_4 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 14.7.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.9.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14.7.2025, assunto in decisione in data 15.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con gli Parte_1 C.F._1 avvocati Livio Mercatante e Carmen Saccà ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna, via Dè Griffoni, n.5;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_2 C.F._2
Paolo Rugolo ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo pec Email_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
A) Affido del figlio minore , ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione attuale della madre sita in Sesto San Giovanni (MI), Via Giovanni Boccaccio n. 236. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
B)Il IG. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, potrà tenere il figlio con sé – nelle Pt_2 settimana in cui non gli spetterà nel weekend – i giorni di mercoledì e giovedì (mercoledì lo andrà a prendere all'uscita di scuola o lo riaccompagnerà venerdì mattina direttamente a scuola), mentre quando il minore resterà con il padre nel weekend, questi potrà te - nere il figlio solo nella giornata di mercoledì
(giorno in cui lo andrà a prendere finita la scuola e lo riaccompagnerà giovedì mattina direttamente a scuola).
In particolare – di comune accordo – i genitori hanno stabilito che i weekend vengano suddivisi in parti uguali ed alternati e per i due weekend mensili, il padre potrà tenere con sé il minore dal venerdì dopo scuola e riportarlo direttamente a scuola il lunedì mattina successivo, mentre l'altro weekend spettante al padre, questi prenderà con sé il figlio minore il sabato mattina alle ore 10 e lo riaccompagnerà il lunedì a scuola.
Segnatamente, andrà a prendere il bambino da scuola tutti i mercoledì di ogni settimana, il giovedì nella settimana in cui lo tiene per due giorni ed il venerdì della settimana in cui ha il week-end che gli spetta da tale giorno.
Il padre accompagnerà il bambino a scuola tutte le mattine prelevandolo da casa della madre, salvo i casi un cui sarà impossibilitato per sopravvenuti impegni lavorativi, ragioni di salute, assistenza genitoriale e/o parentale;
C)Per quanto concerne le FESTIVITÀ NATALIZIE i genitori hanno stabilito che esse verranno suddivise in tal senso: anni dispari con la madre dal 23 dicembre al 30 dicembre compreso;
mentre dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre. Per quanto riguarda gli anni pari il figlio starà con il padre dal 23 dicembre al 30 dicembre compreso mentre dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso starà con la madre;
D) Per quanto riguarda il periodo delle VACANZE PASQUALI , come definito dal calendario scolastico vigente, sarà suddiviso equamente tra i genitori. Negli anni pari, il figlio trascorrerà con il padre la prima metà del periodo (dalla fine delle lezioni fino al giorno di Pasqua incluso) e con la madre la seconda metà
(dal Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa delle lezioni).
Negli anni dispari, l'ordine sarà invertito;
E) Per quanto riguarda le FERIE ESTIVE , i genitori dovranno concordarle entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, in modo tale da consentire una adeguata programmazione e garantire al minore di trascorrere almeno 15 giorni continuativi con ciascun genitore;
solo per l'anno 2025 le ferie estive, di comune accordo, saranno così suddivise: dal 27 luglio 2025 sera al 10 agosto 2025 sera il minore resterà con il padre e l'11 agosto mattina il minore sarà accompagnato dal padre da Bari a Taranto nel luogo di villeggiatura stabilito dalla madre ove si tratterrà per quindici giorni consecutivi e comunque con l'impegno di rientrare presso il luogo di residenza entro e non oltre il 30 agosto 2025. Resta inteso che se il minore manifesterà il bisogno di ritornare dalla madre, il papà non ostacolerà il rientro anticipato
(principio, questo, da applicare a prescindere dalle vacanze, ma nella vita di tutti i giorni ed anche nell'ipotesi in cui sia il minore a manifestare alla madre la volontà di stare con il padre);
F) Compleanni, comunione, cresima ed è eventi straordinari saranno condivisi e concordati unitamente dai genitori in modo da garantire la presenza di entrambi in tali ricorrenze, come dicasi per le telefonate e/o video chiamate, le stesse potranno essere effettuate rispettando la volontà del minore;
G)Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, con almeno 7 giorni di anticipo, il luogo di soggiorno dei figli durante il periodo di competenza, fornendo indirizzo e recapiti telefonici;
H)Per quanto riguarda le spese di mantenimento i genitori stabiliscono che l'Assegno unico pari al 100% spetterà alla madre nonché il versamento da parte del sig. dell'assegno mensile dell'importo pari Pt_2 ad Euro 200,00 ( duecento//00) relativo agli alimenti al minore;
I) Con riferimento a tutte le spese relative alla cura ed agli alimenti del cane il sig. si Per_3 Parte_3 impegna a corrispondere, per la durata della vita dell'animale domestico, l'importo di mensile di euro
30,00 (trenta/00), in aggiunta all'importo mensile di mantenimento, per le spese sia ordinarie che straordinarie necessarie per gli alimenti e la cura dello stesso;
J) I succitati importi dovranno essere corrisposti in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della IG.ra oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/ o postale intestato alla Pt_1 stessa, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese solare;
K) Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese Pt_2 Pt_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , inclusa la retta scolastica, dietro Per_1 semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
Allo stesso modo nel caso in cui sia il sig. a sostenere delle spese straordinarie per il minore la Pt_2 signora provvederà al rimborso del 50% dietro presentazione del documento fiscale comprovante Pt_1 la spesa;
L) In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa;
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
M) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio Pt_2 fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
N) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
O) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
P) Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
Q) Le parti convengono che le spese legali del presente procedimento siano integralmente compensate,
e che ciascun genitore che provvederà a corrispondere il compenso al proprio difensore, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della controparte;
R) Sottoscrivono altresì i difensori per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.F. Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nato Parte_1 Parte_2
in data 14.1.2020. Persona_4
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 14.1.2020) e, per le restanti pattuizioni, tali da Persona_4 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 14.7.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.9.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi