Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/04/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2625 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Serena Chimichi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. MARIANI ALESSANDRO;
matrimonio celebrato in CESENA il 08/12/1998 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA 1
1) I coniugi vivranno separati senza obblighi di contributi di mantenimento reciproci ai quali espressamente rinunciano e potranno fissare la propria abitazione dove vorranno: attualmente la moglie continuerà a risiedere presso la casa coniugale, sita in Cesena (FC), Piazza Pier Paolo Pasolini n. 160, mentre il marito alla sottoscrizione del presente atto si è già trasferito presso l'abitazione sita in Cesenatico (FC), Viale Mosca n. 41.
2) I figli sono maggiorenni. Il figlio maggiore sta terminando gli studi universitari e non è economicamente autosufficiente mentre la figlia minore lavora e percepisce uno stipendio che la rende autosufficiente. Entrambi hanno riferito che continueranno ad abitare con la madre fino a quando non diverranno interamente autonomi.
3) A decorrere dal deposito del presente ricorso, il padre corrisponderà quale contributo di mantenimento per il figlio non economicamente autosufficiente, la somma mensile di Euro 500,00, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT del costo della vita, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. CP_1
4) I coniugi si impegnano a far fronte alle spese straordinarie a lui afferenti nella misura del 50% ciascuno, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo del Tribunale di Forlì al quale integralmente si rimanda.
5) I coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale e nell'esercizio del potere di autonomia contrattuale ex art. 1322 e segg. c.c., convengono che, anche quando entrambe i figli diverranno economicamente autosufficienti, il padre continuerà a contribuire alle spese sostenute dalla madre per la loro permanenza presso l'abitazione familiare. In particolare, il padre si impegna a corrispondere alla moglie la somma mensile di Euro 500,00 a titolo di contributo per le spese connesse alla convivenza dei figli con la madre, anche una volta che entrambi i figli avranno raggiunto l'indipendenza economica. Il versamento di tale somma, che non si somma al contributo al mantenimento del figlio non autosufficiente ma è ad essa alternativa e successiva, avverrà con le stesse modalità indicate all'articolo 3, ovvero mediante bonifico bancario da eseguire entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal momento in cui entrambi i figli saranno economicamente autosufficienti. Tale somma non sarà soggetta a rivalutazione. Nel caso in cui uno dei figli trasferisca la propria residenza o domicilio altrove, il contributo mensile sarà automaticamente ridotto a Euro 250,00, in considerazione delle spese connesse alla permanenza presso l'abitazione familiare del solo figlio ancora residente o domiciliato. Anche qualora i figli continuino a risiedere o essere domiciliati presso la madre, il contributo cesserà
2 completamente nel momento in cui entrambi trasferiranno la loro residenza o domicilio altrove e, in ogni caso, non potrà essere richiesto oltre la data del 31 dicembre 2027, purché i figli in tale periodo abbiano un'occupazione effettiva che li renda autonomi.
6) allo scopo di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di separazione tra coniugi, la quota di proprietà della Sig.ra CP_1 dell'immobile sito in Cesenatico (FC), viale Mosca n. 41, Piano 2, distinta al N.C.E.U. di detto comune al foglio 1, Particella 336, subaltero 7, Categoria A/3, Classe 4, cons. 4,5 vani (rendita 371,85), attualmente in comproprietà tra i ricorrenti verrà attribuita al Sig. con tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti;
Parte_1
7) Il mutuo cointestato ad entrambe i coniugi, acceso presso il Credito Cooperativo Romagnolo per far fronte al pagamento dell'immobile suindicato non verrà estinto ma l'importo delle rate residue (circa 50) sarà ad esclusivo carico del Sig. Pt_1
[...]
8) Nuovamente allo scopo di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di separazione personale tra coniugi, l'immobile di proprietà del Sig.
costituente la casa coniugale sita in Cesena (FC) Piazza Pier Paolo Parte_1
Pasolini n. 160, Piano 3-4, nonché piano T, distinta al N.C.E.U. di detto comune al foglio n. 123, Particella 1866, sub. 10, rendita €. 604,25, Categoria A/3, Classe 4, consistenza 6 vani;
nonché foglio n. 123, Particella 1866, sub. 16, rendita €. 92,96, Categoria C/6, Classe 3, consistenza 18 mq, verrà attribuito alla Sig.ra CP_1
con tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti.
[...]
9) I suindicati trasferimenti di proprietà degli immobili avverranno pertanto nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di separazione, con atto notarile che sarà mera esecuzione di quanto precedentemente concordato tra i coniugi con il presente accordo di separazione, debitamente omologato dalla Competente Autorità Giudiziaria. Le parti chiedono sin d'ora che agli effetti fiscali la cessione della quota di proprietà degli immobili siano esenti da imposta di bollo, registro e da ogni altra tassa, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 numero 74 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 1999, essendo l'adempimento dei suddetti obblighi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
10) I coniugi dichiarano altresì che ciascuno di essi rimarrà esclusivo proprietario della vettura rispettivamente intestata ed acquistata in costanza di matrimonio: IA AN (Tg. GP464JM) per;
OR OS (Tg. FC941KJ) per CP_1 [...]
Pt_1
10) Le spese legali della presente procedura saranno divise equamente tra le parti.
ORDINA
3 che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENA (anno 1998, Atto n. 275, Parte II, Serie A).
Forlì, 10/04/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
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