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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3091 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 1493/2022 del 22.4.2022, emessa dal Tribunale di Napoli, iscritto al n.2250/2022 del ruolo generale degli affari civili
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 04.2.2025 e pendente
TRA
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Parte_1 P.IVA_1
sentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Giu-
seppe Diego Sasso (C.F. ), indirizzo p.e.c. C.F._1 Email_1
[...]
-APPELLANTE-
E
, C.F. , in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentante pro tempore di C.F. , rappre- Controparte_2 P.IVA_2
sentato e difeso, giusta procura in calce su foglio separato, allegata alla comparsa di REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
intervento volontario in primo grado, dall'avv. Mattia Niki Corso, C.F. C.F._3
– p.e.c. ,
[...] Email_2
-APPELLATI -
E
Controparte_3
-APPELLATO CONTUMACE -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. con citazione notificata il 23.5.22 appellava la sentenza indicata Parte_1
in epigrafe di rigetto della domanda attorea. L'attuale appellante promuoveva il giudi-
zio di primo grado nei confronti del di Mugnano di Na- Controparte_4
poli, asserendo di essere creditore dell'importo dovuto a seguito della realizzazione di lavori affidati dal in appalto e finalizzati alla manutenzione CP_3
dell'impermeabilizzazione del terrazzo – lastrico solare dello stabile . Il CP_5
si costituiva nel grado eccependo l'infondatezza della pretesa attorea e CP_3
proponendo domanda riconvenzionale, anche questa rigettata con l'impugnata sen-
tenza, in conseguenza della non corretta esecuzione dei lavori e dei danni arrecati.
Nel giudizio intervenivano volontariamente e Controparte_2 CP_6
[
, proprietari di unità immobiliari facenti parte del condominio convenuto, formulando autonoma domanda risarcitoria nei confronti della società attrice, proposta a seguito dei danni asseritamente subiti a causa dei lavori eseguiti dalla Parte_1
Il Condominio eccepiva alla prima udienza il mancato previo esperimento della nego-
ziazione assistita ed il giudice rinviava l'udienza per consentire all'incombente. Suc-
cessivamente chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di Pt_1 [...]
quale contraente della polizza fidejussoria del contratto di Controparte_7
appalto e di assicuratrice per la responsabilità nei confronti Controparte_8
di terzi. Il giudice non autorizzava la chiamata ritenendola tardiva.
Rg 2250/22 est. Sandro Figliozzi
Pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
La sentenza di primo grado rigettava la domanda proposta da Controparte_2
all'esito della CTU redatta dall'ing. che accertava come i lavori ese- Persona_1
guiti fossero caratterizzati dalla mancanza di continuità di posa della guaina,
l'assenza di sormonti con numerosi rappezzi di guaina bituminosa e zone di ristagno di acque meteoriche sul lastrico solare di copertura degli immobili della Benny Immo-
biliare, cassa scale e sul terrazzo di copertura, con mancanza di pendenza e danni alle proprietà esclusive, oltre a non essere completati.
relazionava il consulente, eseguiva a regola d'arte soltanto una parte Parte_1
dei lavori, quelli relativi alla rimozione e trasporto a rifiuto dei materiali preesistenti sui terrazzi, senza tuttavia dimostrare l'effettivo e corretto smaltimento dei materiali e quindi, ne traeva il giudice, senza fornire riscontro dell'adempimento. Il giudice ritene-
va esaustiva del dovuto la somma corrisposta per euro 5.000,00 dal , ac- CP_3
coglieva l'eccezione di inadempimento formulata dal convenuto e dai condomini, riget-
tava la domanda riconvenzionale per mancata prova dei danni asseritamente subiti.
Accoglieva la domanda proposta dall'intervenuto perché i danni, Controparte_2
stimati dal CTU e riferiti agli appartamenti di proprietà esclusiva, ammontavano ad €.
68.034,54, limitati ad €. 65.155,42 risultando tale somma il limite massimo della do-
manda proposta.
2. proponeva appello sottoponendo all'attenzione della Corte i se- Parte_1
guenti motivi:
a) Erroneo rigetto della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo in manleva perché l'istanza era proposta all'udienza cartolare del 16.7.2020, dopo il rinvio accordato dal giudice per consentire il completamento della procedura di media-
zione. Il 16.7.2020 la causa si trovava ancora in fase di prima udienza ed era sorto l'interesse alla chiamata in causa all'esito della infruttuosa conclusione del procedi-
mento di negoziazione assistita.
Rg 2250/22 est. Sandro Figliozzi
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Nona Sezione Civile
b) Erroneo rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria for-
mulata dagli interventori, non oggetto di tentativo di negoziazione o di mediazione e per mancanza di previa richiesta risarcitoria in via stragiudiziale.
c) Erronea valutazione delle risultanze istruttorie, per non essere state conside-
rate le notevoli difficoltà nella realizzazione del nuovo massetto delle pendenze sul terrazzo di proprietà della , a causa della presenza di un nuovo cor- Controparte_2
po di fabbrica che determinava alcuni vincoli a cui attenersi ed in mancanza di indica-
zioni tecniche da parte del Direttore dei Lavori.
Concludeva per sentir: “dichiarare la sentenza n. 1493/2022 del Tribunale di Napoli
Nord Dott. g. 10520/2019 depositata il 22.04.2022 e notificata il 29.04.2022 per Per_2
la decorrenza del termine breve nulla, per carenza di elementi di diritto ed insufficiente
motivazione;
- preliminarmente, autorizzare la chiamata in causa e/o in garanzia della CP_9
con cui la ditta stipulava polizza fidejussoria sul contratto di appalto sottoscritto
[...]
tra l'attrice e la parte convenuta, nonché la che garantiva la Ditta per i CP_10
danni a terzi;
- quindi sempre in riforma della impugnata sentenza voglia accertare e dichiarare la
convenuta appellata, è tenuta al pagamento della somma di Euro 29.564,08 oltre iva
in favore della oltre interessi e rivalutazione monetaria;
CP_11
- accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda risarcitoria a qual-
siasi titolo avanzata dagli interventori per omesso invito a negoziazione assistita e per
non essere la stessa stata preceduta da formale richiesta risarcitoria, in ogni caso ri-
gettarla nel merito in quanto infondata e non provata;
- con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al
sottoscritto procuratore per averne fatta anticipazione”
3. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore del- Controparte_1
la eccepiva l'inammissibilità per violazione del disposto Controparte_2
Rg 2250/22 est. Sandro Figliozzi
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dell'art. 342 c.p.c. e l'infondatezza nel merito. Il termine concesso dal codice di rito per la chiamata in causa da parte dell'attore e coincidente con la prima udienza era decor-
so anche qualificando la prima udienza indicata nell'art. 269, 3° comma, c.p.c., in sen-
so sostanziale. In precedenza, difatti, non era intervenuto un mero rinvio perché la causa era stata trattata con la discussione di questioni preliminari e l'invito del giudice alle parti ad attivare la procedura di negoziazione assistita alla quale il terzo, ove chiamato, avrebbe dovuto partecipare. L'eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria formulata dagli interventori era mal posta dall'appellante perché, per essere ammissibile, andava in primo grado sollevata, a pena di decadenza, entro e non oltre la prima difesa utile, come già rilevato in sentenza e, oltretutto, sarebbe stata comun-
que rigettata perché il procedimento di negoziazione assistita è obbligatorio soltanto per le richieste di pagamento, a qualsiasi titolo, contenute nei limiti di € 50.000,00 (art. 3, comma 1, D.L. 132/2014), mentre la domanda proposta da Controparte_2
era superiore, pari ad €. 65.000,00. L'ordinamento non prevede la promozione di più
procedimenti di negoziazione assistita nell'ambito dello stesso processo. La contesta-
zione della mancata previa richiesta di pagamento stragiudiziale da parte del terzo, in-
fine, era errata ed irrilevante e la CTU correttamente aveva riscontrato l'inadempimento contrattuale dell'appaltatore.
Concludeva per il rigetto dell'appello con il favore delle spese.
4. La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 04.2.2025, tenuta a trattazione scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese fina-
li.
Motivi della decisione
5. La Corte dichiara la contumacia nel grado del Controparte_12
non costituitosi in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di
[...]
citazione in appello.
6. Rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello perché infondata, alla luce del
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disposto della Sentenza 16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di af-
fermazione dell'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugna-
zione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle que-
stioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do-
glianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sa-
cramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instan-
tiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazio-
ni a critica vincolata. Le questioni poste, nella fattispecie in esame, sono del tutto evi-
denti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione.
7. L'appello è infondato e la sentenza di primo grado è confermata.
Agli effetti della chiamata in causa del terzo, il riferimento alla prima udienza di cui all'art. 269, comma terzo, c.p.c. deve essere inteso in senso non meramente cronolo-
gico, ma sostanziale, così da teoricamente rendere l'istanza proponibile anche a se-
guito di mero rinvio in prosecuzione della prima udienza. Nella fattispecie in esame,
tuttavia, l'udienza successiva a quella del 16.12.19 non era qualificabile come frutto di “mero rinvio”, non era quindi ancora qualificabile come “prima udienza”, posto che sin dal 16.12.2019 le parti avevano proceduto alla effettiva trattazione, proponendo va-
rie eccezioni preliminari ivi compresa quella del mancato esperimento del tentativo di negoziazione tanto che il giudice, così verbalizzava, prendendo atto che la causa
“rientra tra quelle per le quali ex art. 3 D.L. 132/14 è obbligatorio il preventivo esperi-
mento del procedimento di negoziazione assistita;
letto l'art. 3 D.L. 132/14 comma 2,
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assegna alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito alle con-
troparti e, al fine di verificare l'eventuale conclusione di un accordo di negoziazione,
rinvia all'udienza del 17.2.2020 ore 9.45 …”, senza neppure qualificare il rinvio in pro-
secuzione prima udienza, come affermato nell'atto di citazione in appello. Tra l'altro,
neppure all'udienza del 17.2.2020 era formulata l'istanza che era proposta ancora do-
po, all'udienza successiva alla conclusione della negoziazione assistita. L'attore avrebbe dovuto formulare l'istanza all'udienza del 16.12.2019 ed il giudice, in caso di accoglimento, avrebbe autorizzato la chiamata contestualmente rinviando per esperire la negoziazione. Il menzionato sopravvenuto interesse alla chiamata in causa, per l'esito negativo della negoziazione, allegata dall'attore-appellante come giustificativo della proponibilità successiva dell'istanza, è fatto del tutto irrilevante in giudizio, non previsto dal codice di rito in deroga al termine perentorio previsto dall'art. 269, terzo comma c.p.c.
8. Altrettando infondata, se non inammissibile, è la doglianza relativa al mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria formulata da-
gli interventori perché non oggetto di tentativo di negoziazione o di mediazione e per mancanza di previa richiesta risarcitoria. Il giudice specificava il duplice motivo fonda-
tivo del rigetto dell'eccezione, costituito dal decorso della prima udienza, l'ultima utile per sollevarla e dal superamento dell'importo limite della domanda, €. 50.000,00,
nell'ambito della quale sussisteva l'onere che l'attore assumeva non essere stato ri-
spettato. Sulla prima questione l'appellante opponeva l'errore del giudice perché
l'eccezione era stata proposta tempestivamente. In merito al superamento del valore della domanda e quindi del venir meno della necessità di esperire la negoziazio-
ne/mediazione, nulla, di contro, l'appellante esponeva così comunque rendendo non riformabile la statuizione di cui alla sentenza ed inutile la valutazione della fondatezza
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della doglianza sulla prima questione. Irrilevante è poi la circostanza dell'esistenza o meno di una previa richiesta stragiudiziale di risarcimento danni da parte dell'intervenuto in corso di causa.
9. Le doglianze sulle particolari difficoltà dei lavori, indicate nel gravame, infine, di certo non mutano il giudizio in virtù del quale l'attore era inadempiente, non costituen-
do giustificazione alla mancata realizzazione dei lavori secondo le regole dell'arte.
L'eventuale coinvolgimento nelle responsabilità del Direttore dei Lavori, in via solidale,
CP_ per nulla inciderebbe su quella della nei riguardi dei danneggiati. Quanto al man-
cato completamento dell'opera l'appellante non dimostrava l'assenza di responsabilità,
genericamente allegata attribuendola a non meglio specificati “problemi di natura economico-amministrativa del ”. A fronte del pacifico inadempimento, con- CP_3
seguenza del mancato completamento, e della responsabilità anche per aver comun-
que lasciato l'opera nelle condizioni di recare danno alla proprietà esclusiva dell'intervenuto, l'appellante non invoca alcuna valida scriminante.
In merito alla quantificazione della somma accordata in favore di , Controparte_2
infine, il CTU documentava i danni subiti da tutte le unità immobiliari, anche quelli di proprietà di terzi, poi soffermandosi e quantificando i danni subiti dall'intervenuto, do-
cumentati dall'allegato B della relazione, e precisando come fosse necessario, per il ripristino degli appartamenti di proprietà siti al piano terzo del Con- Controparte_2
dominio, un esborso pari ad € 68.034,54 oltre IVA. A fronte di tale relazione e della documentazione analitica di supporto alla quantificazione dei danni, risultava di contro del tutto generica l'allegazione dell'appellante secondo la quale si tratterebbe di lavori da eseguirsi da parte del e quindi da riconoscersi a soggetto diverso. CP_3
Anche la circostanza secondo la quale gli immobili versavano già prima dei lavori in pessime condizioni emerge come priva di riscontro.
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10. La Corte, infine, constata come sia intervenuto nel giudizio, Controparte_1
oltre che come rappresentante legale della anche in proprio Controparte_2
quale proprietario di un locale sito nello stesso condominio. Il giudice in primo grado non si pronunciava sulla domanda proposta “ in proprio” che non era oggetto neppure dell'appello nel quale comunque si costituiva ancora una volta in pro- Controparte_1
prio senza promuovere appello incidentale. Per tale parte, quindi, non coinvolta dalle domande proposte all'attenzione della Corte, nessuna statuizione sulle spese può es-
sere pronunciata in mancanza di potenziale soccombenza.
11. Al rigetto dell'appello, consegue la condanna dell'appellante al pagamento del-
le spese di lite con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del contenzioso,
ed applicazione dei minimi tariffari, stante la natura delle questioni poste,stante la con-
tenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
12. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabi-
le ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avve-
nuta in data 1.1.2013), per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulterio-
re importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sen- Parte_1
tenza pronunziata n.1493/2022 del 22.4.2022, emessa dal Tribunale di Napoli, così
provvede:
A) Rigetta l'appello.
B) Condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_2
spese di lite del grado liquidate in €.7.160,00 oltre spese generali, iva e cpa come per
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legge, che distrae in favore dell'avv. Mattia Niki Corso.
C) Nulla dispone per le spese di lite del grado di . Controparte_1
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ap-
pellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel- Parte_1
lo dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 6.06.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
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Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 1493/2022 del 22.4.2022, emessa dal Tribunale di Napoli, iscritto al n.2250/2022 del ruolo generale degli affari civili
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 04.2.2025 e pendente
TRA
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Parte_1 P.IVA_1
sentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Giu-
seppe Diego Sasso (C.F. ), indirizzo p.e.c. C.F._1 Email_1
[...]
-APPELLANTE-
E
, C.F. , in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentante pro tempore di C.F. , rappre- Controparte_2 P.IVA_2
sentato e difeso, giusta procura in calce su foglio separato, allegata alla comparsa di REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
intervento volontario in primo grado, dall'avv. Mattia Niki Corso, C.F. C.F._3
– p.e.c. ,
[...] Email_2
-APPELLATI -
E
Controparte_3
-APPELLATO CONTUMACE -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. con citazione notificata il 23.5.22 appellava la sentenza indicata Parte_1
in epigrafe di rigetto della domanda attorea. L'attuale appellante promuoveva il giudi-
zio di primo grado nei confronti del di Mugnano di Na- Controparte_4
poli, asserendo di essere creditore dell'importo dovuto a seguito della realizzazione di lavori affidati dal in appalto e finalizzati alla manutenzione CP_3
dell'impermeabilizzazione del terrazzo – lastrico solare dello stabile . Il CP_5
si costituiva nel grado eccependo l'infondatezza della pretesa attorea e CP_3
proponendo domanda riconvenzionale, anche questa rigettata con l'impugnata sen-
tenza, in conseguenza della non corretta esecuzione dei lavori e dei danni arrecati.
Nel giudizio intervenivano volontariamente e Controparte_2 CP_6
[
, proprietari di unità immobiliari facenti parte del condominio convenuto, formulando autonoma domanda risarcitoria nei confronti della società attrice, proposta a seguito dei danni asseritamente subiti a causa dei lavori eseguiti dalla Parte_1
Il Condominio eccepiva alla prima udienza il mancato previo esperimento della nego-
ziazione assistita ed il giudice rinviava l'udienza per consentire all'incombente. Suc-
cessivamente chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di Pt_1 [...]
quale contraente della polizza fidejussoria del contratto di Controparte_7
appalto e di assicuratrice per la responsabilità nei confronti Controparte_8
di terzi. Il giudice non autorizzava la chiamata ritenendola tardiva.
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La sentenza di primo grado rigettava la domanda proposta da Controparte_2
all'esito della CTU redatta dall'ing. che accertava come i lavori ese- Persona_1
guiti fossero caratterizzati dalla mancanza di continuità di posa della guaina,
l'assenza di sormonti con numerosi rappezzi di guaina bituminosa e zone di ristagno di acque meteoriche sul lastrico solare di copertura degli immobili della Benny Immo-
biliare, cassa scale e sul terrazzo di copertura, con mancanza di pendenza e danni alle proprietà esclusive, oltre a non essere completati.
relazionava il consulente, eseguiva a regola d'arte soltanto una parte Parte_1
dei lavori, quelli relativi alla rimozione e trasporto a rifiuto dei materiali preesistenti sui terrazzi, senza tuttavia dimostrare l'effettivo e corretto smaltimento dei materiali e quindi, ne traeva il giudice, senza fornire riscontro dell'adempimento. Il giudice ritene-
va esaustiva del dovuto la somma corrisposta per euro 5.000,00 dal , ac- CP_3
coglieva l'eccezione di inadempimento formulata dal convenuto e dai condomini, riget-
tava la domanda riconvenzionale per mancata prova dei danni asseritamente subiti.
Accoglieva la domanda proposta dall'intervenuto perché i danni, Controparte_2
stimati dal CTU e riferiti agli appartamenti di proprietà esclusiva, ammontavano ad €.
68.034,54, limitati ad €. 65.155,42 risultando tale somma il limite massimo della do-
manda proposta.
2. proponeva appello sottoponendo all'attenzione della Corte i se- Parte_1
guenti motivi:
a) Erroneo rigetto della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo in manleva perché l'istanza era proposta all'udienza cartolare del 16.7.2020, dopo il rinvio accordato dal giudice per consentire il completamento della procedura di media-
zione. Il 16.7.2020 la causa si trovava ancora in fase di prima udienza ed era sorto l'interesse alla chiamata in causa all'esito della infruttuosa conclusione del procedi-
mento di negoziazione assistita.
Rg 2250/22 est. Sandro Figliozzi
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
b) Erroneo rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria for-
mulata dagli interventori, non oggetto di tentativo di negoziazione o di mediazione e per mancanza di previa richiesta risarcitoria in via stragiudiziale.
c) Erronea valutazione delle risultanze istruttorie, per non essere state conside-
rate le notevoli difficoltà nella realizzazione del nuovo massetto delle pendenze sul terrazzo di proprietà della , a causa della presenza di un nuovo cor- Controparte_2
po di fabbrica che determinava alcuni vincoli a cui attenersi ed in mancanza di indica-
zioni tecniche da parte del Direttore dei Lavori.
Concludeva per sentir: “dichiarare la sentenza n. 1493/2022 del Tribunale di Napoli
Nord Dott. g. 10520/2019 depositata il 22.04.2022 e notificata il 29.04.2022 per Per_2
la decorrenza del termine breve nulla, per carenza di elementi di diritto ed insufficiente
motivazione;
- preliminarmente, autorizzare la chiamata in causa e/o in garanzia della CP_9
con cui la ditta stipulava polizza fidejussoria sul contratto di appalto sottoscritto
[...]
tra l'attrice e la parte convenuta, nonché la che garantiva la Ditta per i CP_10
danni a terzi;
- quindi sempre in riforma della impugnata sentenza voglia accertare e dichiarare la
convenuta appellata, è tenuta al pagamento della somma di Euro 29.564,08 oltre iva
in favore della oltre interessi e rivalutazione monetaria;
CP_11
- accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda risarcitoria a qual-
siasi titolo avanzata dagli interventori per omesso invito a negoziazione assistita e per
non essere la stessa stata preceduta da formale richiesta risarcitoria, in ogni caso ri-
gettarla nel merito in quanto infondata e non provata;
- con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al
sottoscritto procuratore per averne fatta anticipazione”
3. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore del- Controparte_1
la eccepiva l'inammissibilità per violazione del disposto Controparte_2
Rg 2250/22 est. Sandro Figliozzi
Pagina 4 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
dell'art. 342 c.p.c. e l'infondatezza nel merito. Il termine concesso dal codice di rito per la chiamata in causa da parte dell'attore e coincidente con la prima udienza era decor-
so anche qualificando la prima udienza indicata nell'art. 269, 3° comma, c.p.c., in sen-
so sostanziale. In precedenza, difatti, non era intervenuto un mero rinvio perché la causa era stata trattata con la discussione di questioni preliminari e l'invito del giudice alle parti ad attivare la procedura di negoziazione assistita alla quale il terzo, ove chiamato, avrebbe dovuto partecipare. L'eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria formulata dagli interventori era mal posta dall'appellante perché, per essere ammissibile, andava in primo grado sollevata, a pena di decadenza, entro e non oltre la prima difesa utile, come già rilevato in sentenza e, oltretutto, sarebbe stata comun-
que rigettata perché il procedimento di negoziazione assistita è obbligatorio soltanto per le richieste di pagamento, a qualsiasi titolo, contenute nei limiti di € 50.000,00 (art. 3, comma 1, D.L. 132/2014), mentre la domanda proposta da Controparte_2
era superiore, pari ad €. 65.000,00. L'ordinamento non prevede la promozione di più
procedimenti di negoziazione assistita nell'ambito dello stesso processo. La contesta-
zione della mancata previa richiesta di pagamento stragiudiziale da parte del terzo, in-
fine, era errata ed irrilevante e la CTU correttamente aveva riscontrato l'inadempimento contrattuale dell'appaltatore.
Concludeva per il rigetto dell'appello con il favore delle spese.
4. La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 04.2.2025, tenuta a trattazione scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese fina-
li.
Motivi della decisione
5. La Corte dichiara la contumacia nel grado del Controparte_12
non costituitosi in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di
[...]
citazione in appello.
6. Rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello perché infondata, alla luce del
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disposto della Sentenza 16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di af-
fermazione dell'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugna-
zione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle que-
stioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do-
glianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sa-
cramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instan-
tiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazio-
ni a critica vincolata. Le questioni poste, nella fattispecie in esame, sono del tutto evi-
denti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione.
7. L'appello è infondato e la sentenza di primo grado è confermata.
Agli effetti della chiamata in causa del terzo, il riferimento alla prima udienza di cui all'art. 269, comma terzo, c.p.c. deve essere inteso in senso non meramente cronolo-
gico, ma sostanziale, così da teoricamente rendere l'istanza proponibile anche a se-
guito di mero rinvio in prosecuzione della prima udienza. Nella fattispecie in esame,
tuttavia, l'udienza successiva a quella del 16.12.19 non era qualificabile come frutto di “mero rinvio”, non era quindi ancora qualificabile come “prima udienza”, posto che sin dal 16.12.2019 le parti avevano proceduto alla effettiva trattazione, proponendo va-
rie eccezioni preliminari ivi compresa quella del mancato esperimento del tentativo di negoziazione tanto che il giudice, così verbalizzava, prendendo atto che la causa
“rientra tra quelle per le quali ex art. 3 D.L. 132/14 è obbligatorio il preventivo esperi-
mento del procedimento di negoziazione assistita;
letto l'art. 3 D.L. 132/14 comma 2,
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assegna alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito alle con-
troparti e, al fine di verificare l'eventuale conclusione di un accordo di negoziazione,
rinvia all'udienza del 17.2.2020 ore 9.45 …”, senza neppure qualificare il rinvio in pro-
secuzione prima udienza, come affermato nell'atto di citazione in appello. Tra l'altro,
neppure all'udienza del 17.2.2020 era formulata l'istanza che era proposta ancora do-
po, all'udienza successiva alla conclusione della negoziazione assistita. L'attore avrebbe dovuto formulare l'istanza all'udienza del 16.12.2019 ed il giudice, in caso di accoglimento, avrebbe autorizzato la chiamata contestualmente rinviando per esperire la negoziazione. Il menzionato sopravvenuto interesse alla chiamata in causa, per l'esito negativo della negoziazione, allegata dall'attore-appellante come giustificativo della proponibilità successiva dell'istanza, è fatto del tutto irrilevante in giudizio, non previsto dal codice di rito in deroga al termine perentorio previsto dall'art. 269, terzo comma c.p.c.
8. Altrettando infondata, se non inammissibile, è la doglianza relativa al mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria formulata da-
gli interventori perché non oggetto di tentativo di negoziazione o di mediazione e per mancanza di previa richiesta risarcitoria. Il giudice specificava il duplice motivo fonda-
tivo del rigetto dell'eccezione, costituito dal decorso della prima udienza, l'ultima utile per sollevarla e dal superamento dell'importo limite della domanda, €. 50.000,00,
nell'ambito della quale sussisteva l'onere che l'attore assumeva non essere stato ri-
spettato. Sulla prima questione l'appellante opponeva l'errore del giudice perché
l'eccezione era stata proposta tempestivamente. In merito al superamento del valore della domanda e quindi del venir meno della necessità di esperire la negoziazio-
ne/mediazione, nulla, di contro, l'appellante esponeva così comunque rendendo non riformabile la statuizione di cui alla sentenza ed inutile la valutazione della fondatezza
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della doglianza sulla prima questione. Irrilevante è poi la circostanza dell'esistenza o meno di una previa richiesta stragiudiziale di risarcimento danni da parte dell'intervenuto in corso di causa.
9. Le doglianze sulle particolari difficoltà dei lavori, indicate nel gravame, infine, di certo non mutano il giudizio in virtù del quale l'attore era inadempiente, non costituen-
do giustificazione alla mancata realizzazione dei lavori secondo le regole dell'arte.
L'eventuale coinvolgimento nelle responsabilità del Direttore dei Lavori, in via solidale,
CP_ per nulla inciderebbe su quella della nei riguardi dei danneggiati. Quanto al man-
cato completamento dell'opera l'appellante non dimostrava l'assenza di responsabilità,
genericamente allegata attribuendola a non meglio specificati “problemi di natura economico-amministrativa del ”. A fronte del pacifico inadempimento, con- CP_3
seguenza del mancato completamento, e della responsabilità anche per aver comun-
que lasciato l'opera nelle condizioni di recare danno alla proprietà esclusiva dell'intervenuto, l'appellante non invoca alcuna valida scriminante.
In merito alla quantificazione della somma accordata in favore di , Controparte_2
infine, il CTU documentava i danni subiti da tutte le unità immobiliari, anche quelli di proprietà di terzi, poi soffermandosi e quantificando i danni subiti dall'intervenuto, do-
cumentati dall'allegato B della relazione, e precisando come fosse necessario, per il ripristino degli appartamenti di proprietà siti al piano terzo del Con- Controparte_2
dominio, un esborso pari ad € 68.034,54 oltre IVA. A fronte di tale relazione e della documentazione analitica di supporto alla quantificazione dei danni, risultava di contro del tutto generica l'allegazione dell'appellante secondo la quale si tratterebbe di lavori da eseguirsi da parte del e quindi da riconoscersi a soggetto diverso. CP_3
Anche la circostanza secondo la quale gli immobili versavano già prima dei lavori in pessime condizioni emerge come priva di riscontro.
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10. La Corte, infine, constata come sia intervenuto nel giudizio, Controparte_1
oltre che come rappresentante legale della anche in proprio Controparte_2
quale proprietario di un locale sito nello stesso condominio. Il giudice in primo grado non si pronunciava sulla domanda proposta “ in proprio” che non era oggetto neppure dell'appello nel quale comunque si costituiva ancora una volta in pro- Controparte_1
prio senza promuovere appello incidentale. Per tale parte, quindi, non coinvolta dalle domande proposte all'attenzione della Corte, nessuna statuizione sulle spese può es-
sere pronunciata in mancanza di potenziale soccombenza.
11. Al rigetto dell'appello, consegue la condanna dell'appellante al pagamento del-
le spese di lite con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del contenzioso,
ed applicazione dei minimi tariffari, stante la natura delle questioni poste,stante la con-
tenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
12. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabi-
le ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avve-
nuta in data 1.1.2013), per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulterio-
re importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sen- Parte_1
tenza pronunziata n.1493/2022 del 22.4.2022, emessa dal Tribunale di Napoli, così
provvede:
A) Rigetta l'appello.
B) Condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_2
spese di lite del grado liquidate in €.7.160,00 oltre spese generali, iva e cpa come per
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legge, che distrae in favore dell'avv. Mattia Niki Corso.
C) Nulla dispone per le spese di lite del grado di . Controparte_1
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ap-
pellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel- Parte_1
lo dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 6.06.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
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