Sentenza 25 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2022
N. 00836/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01596/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IO RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Margherita Giannone, con domicilio eletto presso lo studio IO LL in Lecce, via F. Filzi, 22;
contro
Comune di Sannicola, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di sanatoria ed accertamento di conformità avanzata in data 13 giugno 2016, ai sensi dell'art. 13 L.47/1985 ora trasfuso nell'art. 36 del D.P.R. n. 380
del 2001 e della L.R. 14/2009, diretta ad ottenere il rilascio della concessione e/o autorizzazione in sanatoria per l'intervento, nonché di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali;
quanto ai motivi aggiunti:
del provvedimento del Comune di Sannicola Prot. Gen. n. 7206 del 13.06.2016, pratica n. 47/2016, del 20 ottobre 2016, notificato il 24 ottobre 2016- prot. n. 12741/16, a seguito dell’istanza di sanatoria ed accertamento di conformità avanzata in data 13 giugno 2016, ai sensi dell’art. 13 L. 47/1985 ora trasfuso nell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e della L.R. 14/2009, diretta ad ottenere il rilascio della concessione e/o autorizzazione in sanatoria per l’intervento, nonché di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso originario il ricorrente ha impugnato il provvedimento tacito di rigetto formatosi sull’istanza di sanatoria da lui presentata ex art. 36 d.P.R. n. 380/01 (TUE), in relazione a taluni manufatti da lui realizzati sul fabbricato di sua proprietà sito in Sannicola, Via della Conciliazione n. 9/C.
Con successivi aggiunti depositati in data 30.12.2016 il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’Amministrazione ha formalmente rigettato l’istanza ex art. 36 TUE da lui proposta.
A sostegno del ricorso e dei motivi aggiunti, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) Violazione dell'art. 3, comma 1, lett. A) della L.R. 14/2009, nonché dell'art. 36 TUE; 2) eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per l’Amministrazione intimata.
All’udienza pubblica del 19.5.2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Va anzitutto dichiarata l’improcedibilità del ricorso originario, essendo il provvedimento tacito per silentium stato sostituito dal provvedimento espresso di rigetto dell’istanza di sanatoria proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 36 TUE.
3. Venendo ora all’esame dei motivi aggiunti, il ricorrente si duole dell’erronea applicazione della L.R. n. 14/09, nella parte relativa al calcolo dei volumi computabili ai fini degli interventi di ampliamento.
Le censure sono infondate.
3.1. Come è noto, ai fini del rilascio del titolo in sanatoria, è necessario il requisito della c.d. doppia conformità, da ritenersi sussistente nel caso in cui gli interventi realizzati siano conformi alla normativa vigente sia al momento della realizzazione, sia a quella della presentazione della domanda di sanatoria.
3.2. Orbene, ai sensi dell’art. 3 co. 1 L.R. n. 14/09: “ Possono essere ampliati per una sola volta, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 300 m3, gli edifici residenziali, nonché gli edifici non residenziali o miste … con le modalità seguenti:
a) sono computabili solo i volumi legittimamente realizzati. Le volumetrie per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 …, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 … e al decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269 … sono computate ai fini della determinazione della volumetria complessiva esistente ”.
3.3. Ciò chiarito, e venendo ora al caso in esame, i manufatti realizzati dal ricorrente si sostanziano in un ampliamento a piano terrazza, consistente in: vano soggiorno, cucina e bagno con annessa centralina termica, oltre ad altre modifiche interne.
3.4. In relazione ad essi, si legge nell’impugnato provvedimento di rigetto che: “ la pratica edilizia in argomento ha, per oggetto, oltre alla sanatoria di modifiche interne e di prospetto, queste ammissibili, anche l'accertamento di conformità urbanistica, ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, dell'alloggio realizzato, sine titulo, a piano secondo, sulla copertura dell'edificio, facendo ricorso, per la legittimazione di quest'ultimo, all'art. 3 della L.R. n. 14 del 30 luglio 2009, … che consente l'ampliamento volumetrico pari al 20% della volumetria complessiva; e, tuttavia, il ricorso alla L.R. n. 14/2009, nel caso in esame, è improprio perché questa … non prevede, esplicitamente, che l'ampliamento del 20% della volumetria, possa essere autorizzato per edifici privi dei requisiti di conformità urbanistica al momento della istanza, atteso che la legge parla sempre di volumetrie esistenti e legittimamente assentite; quindi, ne deriva, dalla lettura del disposto normativo, che la facoltà dell'ampliamento del 20% di cui all'art. 3 della citata legge regionale non può concessa a titolo di sanatoria per ampliamenti già realizzati, abusivamente, come quello in esame ”.
3.5. Tale essendo il percorso motivazionale posto a base dell’atto impugnato, reputa il Collegio che lo stesso debba dirsi immune dalle lamentate censure.
Invero, trattandosi di legge speciale, la quale deroga alla normativa generale in tema di criteri per il rilascio del titolo edilizio, essa non può costituire oggetto di interpretazione estensiva.
Ebbene, nel caso di specie, costituisce circostanza pacifica l’edificazione di manufatti in assenza di titolo edilizio. Per tali ragioni, il ricorrente non può invocare a suo favore la previsione (derogatoria) di cui al citato art. 3 L.R. n. 14/09, in quanto tale norma stabilisce che: “ sono computabili solo i volumi legittimamente realizzati ”. Situazione, quest’ultima, pacificamente insussistente nel caso di specie.
4. Alla luce di tali considerazioni, i motivi aggiunti sono infondati.
Ne consegue il loro rigetto.
5. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, così provvede:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso originario;
- rigetta i motivi aggiunti.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO