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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/07/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1792 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 09/07/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...] int. 2, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc. ) C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. Fisc.
) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. ) C.F._3 C.F._4 ed elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Torre Bruciata n. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori;
; si indicano di seguito il numero di telefax e gli indirizzi di posta pec presso cui i procuratori intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: P.IVA_1 Email_1 Email_2
Email_3
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Cod. Fisc. e P. I. CP_1
con sede legale in London W1H6LA Portman Square 2, Gran Bretagna P.IVA_2
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “1. Condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di € 17.002,87 di cui € 3.364,91 a titolo di TFR o quella diversa ritenuta più conforme a giustizia.
2. Condannare la società convenuta al pagamento di interessi e rivalutazione.
3. Ordinare alla convenuta la regolarizzazione contributiva mediante versamento all' CP_2 delle quote dovute.
4. Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 24.10.2022 ha Parte_1 agito in giudizio dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, al fine di ottenere la condanna del proprio datore di lavoro, , al pagamento della somma CP_1 complessiva di € 17.002,87, a titolo di mensilità retributive non corrisposte, ferie e festività non godute, festività in domenica, ROL, 13° mensilità e TFR.
A sostegno del ricorso ha dedotto di essere assunto dalla società , CP_1 impresa operante nel settore della produzione di mobili per arredi, con contratto di lavoro stipulato subordinato a tempo pieno, in data 1° Aprile 2009, con compiti di operaio e con inquadramento nella categoria AE1 (rectius: AS1) di cui alla classificazione del personale del
CCNL Legno e arredamento piccola industria e di aver lavorato, senza soluzione di continuità, fino alla data del 7.2.2020, a seguito del recesso operato dal dipendente per giusta causa, costituita dal mancato pagamento di plurime retribuzioni mensili.
Assumeva di non era aver ricevuto le retribuzioni maturate nei ai mesi di Dicembre 2019, di quelle maturate nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2020 (limitatamente alle giornate lavorate), nonché delle indennità di 13^ mensilità relative agli anni 2019, 2020 e 2021, di ferie non godute (anno 2021), di TFR.
1.2. La parte resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, a seguito di plurimi tentativi di notifica, non si è costituita e all'udienza del 25.90.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, effettuati diversi rinvii al fine di perfezionare correttamente il processo notificatorio, a causa di mutamenti continui della società resistente, la causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e produzione documentale (con richiesta di deposito di nuovo conteggio alternativo) ed è stata rinviata all'udienza del
9.7.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
2 A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, parte ricorrente ha depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.
Il ricorrente agisce in giudizio chiedendo il pagamento in proprio favore della somma complessiva di € € 17.002,87 per differenze retributive maturate e non percepite a titolo di retribuzione ordinaria, 13° mensilità, festività e ferie non godute nell'anno 2021, ROL e TFR.
In diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod. Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Applicando tali principi al caso di specie, risulta per tabulas che il ricorrente è stato assunto dalla società , con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1 indeterminato a partire dal 1.4.2019 (cfr. contratto di assunzione), con qualifica di operaio esecutivo addetto alla produzione, reparto falegnameria, con inquadramento alla categoria
AE1 del CCNL Legno e arredamento piccola industria.
3 In base alle previsioni del contratto di assunzione a tempo indeterminato, l'orario di lavoro era dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì e dunque con orario di lavoro a tempo pieno.
Dalle buste paga prodotte, ed anche dal modulo di recesso, emerge, invece, come data di inizio del rapporto di lavoro quella del 16.4.2018, presumibilmente frutto di un pregresso contratto a termine.
Risulta altresì documentalmente che in data 6.2.2020 il ricorrente rassegnava dimissioni per giusta causa con efficacia dal 7.2.2020.
I testi escussi hanno confermato il rapporto di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente.
Il rapporto di lavoro oggetto di causa si è, dunque, esteso dal 16.4.2018 al 7.2.2020, e non dal 1.4.2009, come indicato nel ricorso. Nel conteggio prodotto a corredo del ricorso viene, invece, indicata come data di cessazione quella del 31.8.2021, quando, in realtà, il rapporto di lavoro è cessato in data 7.2.2020.
Nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente sostiene di non aver ricevuto le mensilità di dicembre 2019, Gennaio, Febbraio e Marzo 2020 (limitatamente alle giornate lavorate), nonché delle indennità di 13^ mensilità relative agli anni 2019, 2020 e 2021, di ferie non godute (anno 2021), di TFR.
Risultando la prova del rapporto di lavoro, per il periodo dal 16.4.2018 al 7.2.2020, la domanda relativa alla mensilità di marzo 2020 va rigettata, essendo il rapporto già cessato in tale periodo, così come va rigettata la pretesa afferente gli emolumenti asseritamente maturati nell'anno 2021.
Va, invece, certamente accolta la domanda in relazione alle retribuzioni maturate nei mesi di dicembre 2019, gennaio, febbraio 2020, nonché in relazione alla 13° mensilità maturata nel medesimo periodo lavorativo, oltre alle spettanze di fine rapporto ed il TFR.
In particolare spetta certamente la 13° mensilità che secondo giurisprudenza ormai pacifica fa parte della retribuzione base minima. E l'indennità per festività in domenica.
Va, ancora, riconosciuto il trattamento di fine rapporto.
Il trattamento di fine rapporto, previsto dall'art. 2120 c.c., costituisce, infatti, un diritto del prestatore d'opera collegato alla cessazione del rapporto di lavoro e proporzionale, sotto il profilo quantitativo, alla anzianità del servizio prestato.
Il T.F.R. è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito ad un momento successivo rispetto a quello di prestazione dell'attività lavorativa. Esso è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione rivalutata periodicamente e si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all'importo della retribuzione
4 dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. In caso di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, la quota della retribuzione da accantonare deve essere proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno, computando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Spettano, infine, le ferie ed i permessi non goduti, avendo i testi escussi affermato che nell'ultimo anno il ricorrente non ha goduto delle ferie.
Per le poste economiche riconosciute, in ordine al quantum debeatur, in ragione della discrasia del conteggio prodotto con il ricorso con le risultanze documentali, il lavoratore è stato invitato a depositare un conteggio alternativo che tenesse in considerazione la reale durata del rapporto di lavoro.
Stante la precisione del conteggio, redatto in maniera analitica, è possibile farvi riferimento con riconoscimento di un credito a favore del lavoratore di € 11.350,03 di cui € 2.363,52 a titolo di TFR.
Al riguardo, il contegno processuale della parte resistente, che ha deciso di rimanere contumace - oltre a rivelare una significativa indifferenza della stessa per la vicenda - non ha consentito al presente giudicante di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria;
l'allegazione della parte ricorrente di non essere stata pagata delle poste economiche riconosciute, non ha, quindi, trovato alcuna prova contraria, della quale era la debitrice ed essere onerata.
Ma anzi, dalla relazione giurata del 10.2.2021 redatta in occasione del conferimento di ramo di azienda dalla società resistente alla società LITA srl, emerge espressamente un credito a favore del ricorrente di € 10.824,03, sicchè è indubbio il riconoscimento del credito quantomeno per tale importo.
In definitiva sintesi, il ricorso può essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati, con condanna della parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 11.350,03 di cui € 2.363,52 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022, nei valori medi anche considerando la complessità della fase preliminare di notifica del ricorso, più volte tentata senza esito positivo.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1792/2022 contrariis reiectis, così provvede:
• Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 11.350,03 di cui € 2.363,52 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
• Condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 5.388,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da corrispondere ai procuratori antistatari.
Teramo, 9.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 09/07/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...] int. 2, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc. ) C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. Fisc.
) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. ) C.F._3 C.F._4 ed elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Torre Bruciata n. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori;
; si indicano di seguito il numero di telefax e gli indirizzi di posta pec presso cui i procuratori intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: P.IVA_1 Email_1 Email_2
Email_3
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Cod. Fisc. e P. I. CP_1
con sede legale in London W1H6LA Portman Square 2, Gran Bretagna P.IVA_2
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “1. Condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di € 17.002,87 di cui € 3.364,91 a titolo di TFR o quella diversa ritenuta più conforme a giustizia.
2. Condannare la società convenuta al pagamento di interessi e rivalutazione.
3. Ordinare alla convenuta la regolarizzazione contributiva mediante versamento all' CP_2 delle quote dovute.
4. Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 24.10.2022 ha Parte_1 agito in giudizio dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, al fine di ottenere la condanna del proprio datore di lavoro, , al pagamento della somma CP_1 complessiva di € 17.002,87, a titolo di mensilità retributive non corrisposte, ferie e festività non godute, festività in domenica, ROL, 13° mensilità e TFR.
A sostegno del ricorso ha dedotto di essere assunto dalla società , CP_1 impresa operante nel settore della produzione di mobili per arredi, con contratto di lavoro stipulato subordinato a tempo pieno, in data 1° Aprile 2009, con compiti di operaio e con inquadramento nella categoria AE1 (rectius: AS1) di cui alla classificazione del personale del
CCNL Legno e arredamento piccola industria e di aver lavorato, senza soluzione di continuità, fino alla data del 7.2.2020, a seguito del recesso operato dal dipendente per giusta causa, costituita dal mancato pagamento di plurime retribuzioni mensili.
Assumeva di non era aver ricevuto le retribuzioni maturate nei ai mesi di Dicembre 2019, di quelle maturate nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2020 (limitatamente alle giornate lavorate), nonché delle indennità di 13^ mensilità relative agli anni 2019, 2020 e 2021, di ferie non godute (anno 2021), di TFR.
1.2. La parte resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, a seguito di plurimi tentativi di notifica, non si è costituita e all'udienza del 25.90.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, effettuati diversi rinvii al fine di perfezionare correttamente il processo notificatorio, a causa di mutamenti continui della società resistente, la causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e produzione documentale (con richiesta di deposito di nuovo conteggio alternativo) ed è stata rinviata all'udienza del
9.7.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
2 A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, parte ricorrente ha depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.
Il ricorrente agisce in giudizio chiedendo il pagamento in proprio favore della somma complessiva di € € 17.002,87 per differenze retributive maturate e non percepite a titolo di retribuzione ordinaria, 13° mensilità, festività e ferie non godute nell'anno 2021, ROL e TFR.
In diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod. Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Applicando tali principi al caso di specie, risulta per tabulas che il ricorrente è stato assunto dalla società , con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1 indeterminato a partire dal 1.4.2019 (cfr. contratto di assunzione), con qualifica di operaio esecutivo addetto alla produzione, reparto falegnameria, con inquadramento alla categoria
AE1 del CCNL Legno e arredamento piccola industria.
3 In base alle previsioni del contratto di assunzione a tempo indeterminato, l'orario di lavoro era dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì e dunque con orario di lavoro a tempo pieno.
Dalle buste paga prodotte, ed anche dal modulo di recesso, emerge, invece, come data di inizio del rapporto di lavoro quella del 16.4.2018, presumibilmente frutto di un pregresso contratto a termine.
Risulta altresì documentalmente che in data 6.2.2020 il ricorrente rassegnava dimissioni per giusta causa con efficacia dal 7.2.2020.
I testi escussi hanno confermato il rapporto di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente.
Il rapporto di lavoro oggetto di causa si è, dunque, esteso dal 16.4.2018 al 7.2.2020, e non dal 1.4.2009, come indicato nel ricorso. Nel conteggio prodotto a corredo del ricorso viene, invece, indicata come data di cessazione quella del 31.8.2021, quando, in realtà, il rapporto di lavoro è cessato in data 7.2.2020.
Nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente sostiene di non aver ricevuto le mensilità di dicembre 2019, Gennaio, Febbraio e Marzo 2020 (limitatamente alle giornate lavorate), nonché delle indennità di 13^ mensilità relative agli anni 2019, 2020 e 2021, di ferie non godute (anno 2021), di TFR.
Risultando la prova del rapporto di lavoro, per il periodo dal 16.4.2018 al 7.2.2020, la domanda relativa alla mensilità di marzo 2020 va rigettata, essendo il rapporto già cessato in tale periodo, così come va rigettata la pretesa afferente gli emolumenti asseritamente maturati nell'anno 2021.
Va, invece, certamente accolta la domanda in relazione alle retribuzioni maturate nei mesi di dicembre 2019, gennaio, febbraio 2020, nonché in relazione alla 13° mensilità maturata nel medesimo periodo lavorativo, oltre alle spettanze di fine rapporto ed il TFR.
In particolare spetta certamente la 13° mensilità che secondo giurisprudenza ormai pacifica fa parte della retribuzione base minima. E l'indennità per festività in domenica.
Va, ancora, riconosciuto il trattamento di fine rapporto.
Il trattamento di fine rapporto, previsto dall'art. 2120 c.c., costituisce, infatti, un diritto del prestatore d'opera collegato alla cessazione del rapporto di lavoro e proporzionale, sotto il profilo quantitativo, alla anzianità del servizio prestato.
Il T.F.R. è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito ad un momento successivo rispetto a quello di prestazione dell'attività lavorativa. Esso è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione rivalutata periodicamente e si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all'importo della retribuzione
4 dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. In caso di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, la quota della retribuzione da accantonare deve essere proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno, computando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Spettano, infine, le ferie ed i permessi non goduti, avendo i testi escussi affermato che nell'ultimo anno il ricorrente non ha goduto delle ferie.
Per le poste economiche riconosciute, in ordine al quantum debeatur, in ragione della discrasia del conteggio prodotto con il ricorso con le risultanze documentali, il lavoratore è stato invitato a depositare un conteggio alternativo che tenesse in considerazione la reale durata del rapporto di lavoro.
Stante la precisione del conteggio, redatto in maniera analitica, è possibile farvi riferimento con riconoscimento di un credito a favore del lavoratore di € 11.350,03 di cui € 2.363,52 a titolo di TFR.
Al riguardo, il contegno processuale della parte resistente, che ha deciso di rimanere contumace - oltre a rivelare una significativa indifferenza della stessa per la vicenda - non ha consentito al presente giudicante di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria;
l'allegazione della parte ricorrente di non essere stata pagata delle poste economiche riconosciute, non ha, quindi, trovato alcuna prova contraria, della quale era la debitrice ed essere onerata.
Ma anzi, dalla relazione giurata del 10.2.2021 redatta in occasione del conferimento di ramo di azienda dalla società resistente alla società LITA srl, emerge espressamente un credito a favore del ricorrente di € 10.824,03, sicchè è indubbio il riconoscimento del credito quantomeno per tale importo.
In definitiva sintesi, il ricorso può essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati, con condanna della parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 11.350,03 di cui € 2.363,52 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022, nei valori medi anche considerando la complessità della fase preliminare di notifica del ricorso, più volte tentata senza esito positivo.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1792/2022 contrariis reiectis, così provvede:
• Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 11.350,03 di cui € 2.363,52 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
• Condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 5.388,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da corrispondere ai procuratori antistatari.
Teramo, 9.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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