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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8635 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. XVII Civile
Il tribunale, in persona del Giudice Dott. Vittorio Carlomagno, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al N. 52464 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, a scioglimento della riserva presa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.05.25, al termine della discussione orale, tra
(P.I. , C.F. ), con sede Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale in Via Nomentana n. 1018 a Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Lorenzo,
Appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dell'avv. Controparte_1 C.F._1
Pio Corti,
Appellata
Oggetto: locazione di immobili, appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Roma del 25.1.2022 n. 1974/2022 conclusioni per parte attrice:
▪ IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'ammissibilità del presente appello per manifesta fondatezza e per evidente sussistenza del fumus boni iuris;
▪ IN VIA PRINCIPALE: accogliere integralmente il presente gravame e, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare la Sig.ra alla rifusione di spese e compensi professionali del primo Controparte_1 grado di giudizio in favore della con liquidazione Parte_1 secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. e maggiorazione del 33% per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa ex art. 4 co. 8 del predetto decreto ministeriale, oltre IVA, CPA e spese generali, o nell'eventuale diversa misura, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Carmelo Lorenzo Mazzeo, dichiaratosi antistatario;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
conclusioni per parte convenuta: respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto da Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre ammennicoli come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L ha proposto appello avverso la sentenza n. 1974/2022 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 25.1.2022 chiedendo unicamente la riforma della decisione sulle spese di lite.
La sentenza ha rigettato la domanda proposta dalla attrice contro la CP_1 convenuta compensando integralmente le spese di lite nei Parte_1 confronti della convenuta vittoriosa.
L'appellante ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente in violazione degli artt. 111 Cost., 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp att. c.p.c. e 156 c.p.c nonché l'illegittimità e contraddittorietà della compensazione in assenza dei presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. e la violazione dei principi ex art. 91 c.p.c.
L'appellata si è costituita in giudizio eccedendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 339, comma 3, c.p.c. e 113, comma 2, c.p.c.
________________
Secondo l'art. 339 comma 3 c.p.c., le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Nel caso specifico l'appello verte esclusivamente sulla disciplina delle spese, la quale trattandosi di causa decisa secondo equità ex art. 113 comma 2 c.p.c., è anch'essa rimessa al giudizio di equità, giacché sarebbe incongruo ritenere che il giudice di pace debba decidere secondo equità la controversia giudiziale e non possa, poi, regolarsi secondo equità anche nella disciplina delle spese relative allo stesso processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1517 del 15/01/2024; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 13219 del 31/05/2010).
La compensazione delle spese quindi non è soggetta alle condizioni indicate nel testo vigente dell'art. 92 comma 2 c.p.c., introdotto dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, né alle gravi ed eccezionali ragioni cui si riferisce la sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77, ma le sue ragioni giustificative vanno poste in relazione con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali;
sicché il riesame della pronuncia sulle spese implicherebbe un riesame della fattispecie sostanziale e dello svolgimento del giudizio che va al di là dei limiti segnati all'ammissibilità dell'impugnazione.
L'appello pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello; condanna parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, che liquida in € 400,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Roma, 10.06.25 Il Giudice
Dott. Vittorio Carlomagno
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. XVII Civile
Il tribunale, in persona del Giudice Dott. Vittorio Carlomagno, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al N. 52464 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, a scioglimento della riserva presa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.05.25, al termine della discussione orale, tra
(P.I. , C.F. ), con sede Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale in Via Nomentana n. 1018 a Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Lorenzo,
Appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dell'avv. Controparte_1 C.F._1
Pio Corti,
Appellata
Oggetto: locazione di immobili, appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Roma del 25.1.2022 n. 1974/2022 conclusioni per parte attrice:
▪ IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'ammissibilità del presente appello per manifesta fondatezza e per evidente sussistenza del fumus boni iuris;
▪ IN VIA PRINCIPALE: accogliere integralmente il presente gravame e, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare la Sig.ra alla rifusione di spese e compensi professionali del primo Controparte_1 grado di giudizio in favore della con liquidazione Parte_1 secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. e maggiorazione del 33% per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa ex art. 4 co. 8 del predetto decreto ministeriale, oltre IVA, CPA e spese generali, o nell'eventuale diversa misura, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Carmelo Lorenzo Mazzeo, dichiaratosi antistatario;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
conclusioni per parte convenuta: respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto da Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre ammennicoli come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L ha proposto appello avverso la sentenza n. 1974/2022 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 25.1.2022 chiedendo unicamente la riforma della decisione sulle spese di lite.
La sentenza ha rigettato la domanda proposta dalla attrice contro la CP_1 convenuta compensando integralmente le spese di lite nei Parte_1 confronti della convenuta vittoriosa.
L'appellante ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente in violazione degli artt. 111 Cost., 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp att. c.p.c. e 156 c.p.c nonché l'illegittimità e contraddittorietà della compensazione in assenza dei presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. e la violazione dei principi ex art. 91 c.p.c.
L'appellata si è costituita in giudizio eccedendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 339, comma 3, c.p.c. e 113, comma 2, c.p.c.
________________
Secondo l'art. 339 comma 3 c.p.c., le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Nel caso specifico l'appello verte esclusivamente sulla disciplina delle spese, la quale trattandosi di causa decisa secondo equità ex art. 113 comma 2 c.p.c., è anch'essa rimessa al giudizio di equità, giacché sarebbe incongruo ritenere che il giudice di pace debba decidere secondo equità la controversia giudiziale e non possa, poi, regolarsi secondo equità anche nella disciplina delle spese relative allo stesso processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1517 del 15/01/2024; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 13219 del 31/05/2010).
La compensazione delle spese quindi non è soggetta alle condizioni indicate nel testo vigente dell'art. 92 comma 2 c.p.c., introdotto dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, né alle gravi ed eccezionali ragioni cui si riferisce la sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77, ma le sue ragioni giustificative vanno poste in relazione con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali;
sicché il riesame della pronuncia sulle spese implicherebbe un riesame della fattispecie sostanziale e dello svolgimento del giudizio che va al di là dei limiti segnati all'ammissibilità dell'impugnazione.
L'appello pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello; condanna parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, che liquida in € 400,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Roma, 10.06.25 Il Giudice
Dott. Vittorio Carlomagno