Sentenza 25 ottobre 2023
Decreto collegiale 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 25/10/2023, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2023
N. 00966/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01120/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Pianigiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato in data 7.7.2022, con il quale viene respinta l’istanza di cambiamento di nome e cognome del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il dott. Marcello Faviere e udita la difesa di parte resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente formulava istanza, in data 28.10.2021, alla Prefettura di Grosseto per ottenere il cambio del proprio nome e del proprio cognome.
L’interessato ha ottenuto, con provvedimento del 7.03.2019, il riconoscimento della protezione internazionale e dello status di rifugiato (con rilascio di permesso di soggiorno per asilo politico).
L’istanza veniva motivata con riferimento ad una dedotta attività persecutoria, nei propri confronti, da parte delle autorità governative del paese di provenienza.
La Prefettura di Grosseto, a valle di regolare contraddittorio procedimentale e di approfondita istruttoria, ha rigettato l’istanza con decreto del 4.07.2022 (prot. -OMISSIS-).
2. Avverso il citato provvedimento è insorto l’interessato con ricorso (notificato il 29.09.2022), ritualmente depositato avanti questo Tribunale, in cui lamenta, con un unico motivo, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Interno (il 10.10.2022), che ha depositato una relazione amministrativa e relativa documentazione (il 18.10.2022). Il ricorrente ha depositato memoria (il 20.07.2023) con la quale chiede altresì il riesame della istanza di ammissione al patrocinio legale a spese dello stato, precedentemente rigettata con provvedimento n.-OMISSIS- dalla competente Commissione istituita presso questo Tribunale.
Alla udienza pubblica del 21.09.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato.
4. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 89 e 94 del DPR n. 396/2000, nonché dell’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU).
In sostanza il ricorrente sostiene che il provvedimento prefettizio non recherebbe sufficienti motivazioni di interesse pubblico per negare tutela alle ragioni espresse nell’istanza di cambio delle generalità e che le motivazioni addotte nel provvedimento non risulterebbero ragionevoli ed in linea con il disposto delle norme richiamate.
La doglianza merita condivisione.
Il provvedimento impugnato motiva il rigetto dell’istanza sulla base di tre ordini di ragioni così sintetizzabili: a) il riconoscimento dello status di rifugiato non configura alcun automatismo rispetto al cambio di generalità (aggiungendo peraltro che in sede di audizione per l’ottenimento della protezione internazionale tale volontà non era stata manifestata); b) dalle risultanze istruttorie fornite dalla Questura di Grosseto emerge che non risulta corrispondenza, ordinaria o classificata, che confermi quanto asserito dal richiedente (in ordine ai pericoli di ritorsioni da parte dei servizi governativi del paese di provenienza); c) che il cambio delle generalità non si configurerebbe come idoneo strumento a tutela della incolumità personale del richiedente, sia con riferimento al nome e cognome scelti (giacché gli stessi sarebbero stati utilizzati dal ricorrente durante un soggiorno negli altro paese straniero all’epoca di quanto era studente) sia perché il procedimento prevede una fase di affissione pubblica (che vanificherebbe le esigenze di riservatezza perseguite).
Nel provvedimento si fa altresì cenno al fatto che il richiedente era sottoposto, all’epoca dei fatti, a procedimento penale, per il reato di cui all’art. 337 c.p..
Come è noto l’art. 89 del D.P.R. n. 396/2000 prevede che “ chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. 2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. 3. In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza ”.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza “ in materia di cambiamento delle generalità la disciplina vigente di cui al citato D.P.R. n. 396 del 2000 postula un ampio riconoscimento della facoltà di cambiare il proprio cognome, a fronte del quale la sfera di discrezionalità riservata alla pubblica amministrazione è circoscritta all'individuazione di puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell'interesse privato dell’istante (Cons. Stato sez. IV, 26 aprile 2006 n. 2320) ” (TAR Lombardia, Milano, 4/05/2023, sent. n. 1052, conforme T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, 30/09/2022, n. 12438).
È stato altresì precisato che “in materia di stato civile l'istanza per il cambiamento del nome e del cognome, ex art. 89 del D.P.R. n. 396 del 2000, è rimessa ad una valutazione discrezionale del Prefetto, che deve porre a raffronto le ragioni poste a fondamento della richiesta alla luce dell'interesse pubblico alla tutela della funzione identificativa del nome e, allo stesso tempo, tenendo conto del fatto che il nome (come il cognome) è oggetto di un importante diritto della personalità ” (T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 01/07/2022, n. 8964).
È peraltro stato evidenziato, da questo stesso Tribunale che “ il nome ed il cognome sono elementi fondanti l'identità personale, ne consegue che il cambiamento o la modificazione del nome e del cognome rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti supportate da adeguata e pregnante documentazione e da significative motivazioni” (T.A.R. NA Firenze Sez. II, 20/06/2020, n. 778).
Ne consegue che al di fuori dei casi espressamente tipizzati dalla norma (nomi ridicoli, vergognosi, o rivelatori dell'origine naturale) il cambio del nome e del cognome è ammesso solo sulla base di una valutazione caso per caso, che compari l’interesse del singolo con l’interesse pubblico. Come evidenziato dalla giurisprudenza “ l’interesse pubblico consiste essenzialmente nella stabilità dell’identificazione e della riconoscibilità sociale dell’individuo. Si può poi individuare un ulteriore profilo di interesse pubblico, implicito nella norma, che non riguarda la modifica per sé, ma il risultato della stessa. In effetti, non potrebbero essere adottati nomi o cognomi che eccedano la funzione di identificazione dell’individuo, oppure siano inidonei a tale funzione, creando confusione. Un caso particolare è codificato nel comma 3 dell’art. 89 del DPR 396/2000, che vieta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie illustri” (T.A.R. Lombardia, Brescia, 2/05/2022, sent. n. 430).
Nell’esame delle istanze l’amministrazione non può interferire nelle scelte individuali e deve invece limitarsi a valutare se il nuovo nome o il nuovo cognome, liberamente scelti, svolgano una funzione di identificazione e riconoscibilità sociale equivalente a quella di qualsiasi altro nome o cognome.
La citata stabilità deve essere riferita al probabile uso nel tempo delle nuove generalità. Ciò garantisce la certezza e la facilità di gestione dei rapporti giuridici e sociali “ in quanto alla collettività viene chiesto di adattarsi a un solo cambiamento, o a pochi cambiamenti, in relazione a un singolo individuo. Dal lato amministrativo, la tracciabilità è garantita dall’aggiornamento dei registri e delle banche dati, ed è semplificata dalla digitalizzazione” (T.A.R. Lombardia, Brescia, 2/05/2022, sent. n. 430).
Orbene nel caso di specie la decisione amministrativa non si sofferma sulla analisi del rapporto tra la necessità manifestata dal ricorrente e l’interesse pubblico alla stabilità delle generalità dello stesso.
Il ricorrente fonda la propria richiesta su rischi dedotti sulla base di documentazione reperita in modo casuale (come la nota governativa che lo vedrebbe annoverato tra i giornalisti perseguitati dal governo del paese di provenienza, cfr. doc. n. 8 allegato al ricorso) nonché di alcuni articoli di stampa relativi alle modalità di repressione e persecuzione degli oppositori da parte dello stato di appartenenza (cfr. doc. n. 9 – 12, 14 e 15 allegati al ricorso). Occorre evidenziare che in tali circostanze appare credibile la posizione di parte ricorrente secondo cui, in circostanze come quelle di cui si controverte, elementi di prova maggiormente certi non sono agevolmente reperibili, laddove esistenti.
La Prefettura, come sopra riportato, motiva il diniego innanzitutto sulla base della acclarata assenza di oggettivi riscontri, da parte delle forze di polizia, delle circostanze o dei pericoli lamentati dall’istante. Nulla dice in ordine alla affidabilità o meno di quanto dedotto dal ricorrente.
Sul punto insiste la difesa erariale la quale riporta altresì valutazioni in ordine alla necessità della stabilità delle generalità del richiedente, evidenziando che oltre al procedimento penale indicato nel provvedimento impugnato, la Questura di Grosseto in sede istruttoria ha fatto riferimento anche ad altri procedimenti cui sarebbe sottoposto il ricorrente (cfr. doc. all. n. 1 di parte resistente).
Occorre però evidenziare che dagli atti di causa risulta che la medesima Questura, in una precedente comunicazione del 2.02.2022, non escludeva la sussistenza dei motivi correlati alla richiesta di cambio generalità e tale circostanza non viene contraddetta dalla successiva comunicazione.
Risulta del pari agli atti che la pratica di cui si controverte è stata esaminata in sede di riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia (svoltasi in data 18.05.2022). In tale sede sia il Questore che il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri anticipavano parere contrario all'istanza di cui oggi si controverte. Tale parere non è mai pervenuto, risultando solo la trasmissione delle succitate note che informano della sussistenza dei procedimenti penali in corso in capo al richiedente.
Le altre motivazioni su cui la Prefettura si sofferma riguardano:
- la non contestualità della istanza di cambio generalità rispetto alla richiesta di protezione internazionale, ma tale requisito non è contemplato dalla norma e al più può fungere da elemento a supporto della serietà della richiesta e delle relative motivazioni ma con il solo scopo di rinforzare l’istruttoria sulla comparazione tra l’interesse del richiedente e quello pubblico alla stabilità di cui sopra;
- l’inadeguatezza del cambio generalità al raggiungimento degli scopi di riservatezza manifestati dal richiedente. Tali profili attinenti la tipologia del nome e lo scopo del cambio, una volta che si acclari che le generalità siano idonee alla identificazione dell’individuo ed a non generare confusione, non rientrano nella valutazione discrezionale rimessa all’amministrazione. Tali profili ben potrebbero fungere da elementi di valutazione sulla serietà e la stabilità pro futuro dell’uso delle nuove generalità. Ma tale profilo istruttorio non è presente nel caso di specie.
Il Collegio evidenzia, anche ai fini conformativi della riedizione del potere amministrativo, che il provvedimento impugnato risulta illegittimo poiché la valutazione circa la insussistenza delle ragioni di pericolo di atti persecutori è basata solo sulla dichiarata assenza di evidenze oggettive (corrispondenza esplicita o classificata) e non sulla analisi complessiva del rischio paventato nella istanza. Il resto della motivazione, inoltre, consiste in valutazioni di esito e di merito sulle scelte del ricorrente non inserite in un percorso comparativo tra l’interesse del ricorrente al cambio generalità e gli interessi pubblici presi in considerazione dalla norma.
Per tali ragioni il motivo è fondato.
5. Il ricorso, nel suo complesso, è fondato e pertanto deve essere accolto. Per l’effetto il provvedimento impugnato è annullato.
6. Il ricorrente ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, con decreto n.-OMISSIS-, la competente Commissione ha respinto.
Con memoria depositata il 20.07.2023 il ricorrente ha reiterato la richiesta.
Il Collegio, stante l’esito del ricorso ed esaminata la documentazione prodotta e riqualificando l’ultima istanza citata quale reclamo, ritiene sussistano i presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 74, 76 e 122 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, considerato altresì che l’Ordine degli Avvocati di Grosseto non ha istituito gli elenchi dei patrocinanti specializzati nell’ambito amministrativo.
Gli onorari spettanti alla difesa di parte ricorrente, pertanto, sono riconosciuti in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali (pari al 15%) ed oneri di legge.
Il compenso sarà liquidato con separato decreto previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati.
7. Tenuto conto dell’andamento complessivo della controversia e della novità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato agli scopi di cui in motivazione.
Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e per l’effetto, determina come da motivazione l’onorario dell’avv. Alessandro Pianigiani rinviandone la liquidazione ad un successivo decreto.
Spese compensate nel presente giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Marcello Faviere, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Faviere | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.