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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13388 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MANZI MASSIMO Parte_1
presso il quale elettivamente domicilia
E rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MANZI MASSIMO CP_1
presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso: rilevato che non vi sono figli minori d'età e che la domanda formulata dalle parti relativa allo status possa essere accolta chiede che il Tribunale accolga il ricorso pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/07/2024 , premettendo Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio in Portici il 29/06/1981 e che dall'unione era nata il [...], Per_1
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 16.12.22, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. cron. 9172 del
30.12.22, reso nel procedimento RG n. 22908/2022, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Con decreto di fissazione il Giudice relatore fissava l'udienza di comparizione e onerava le parti al deposito dei certificati di residenza.
Per l'udienza del 12.12.24 pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti, con allegati certificati di residenza, con cui i ricorrenti si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando i patti tutti di cui al ricorso introduttivo e alla separazione. Raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come da ultimo confermate nelle note sottoscritte per l'udienza del 12.12.24:
Nel ricorso introduttivo, le parti chiedevano:
2 In sede di separazione, le cui condizioni sono state richiamate dalle parti in sede di note per l'udienza del 12.12.2024, come da decreto di omologa, i ricorrenti avevano pattuito le seguenti condizioni:
3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a IC
(NA) il 29/06/1981 (atto n. 136, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1981);
• omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
• prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IC (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/12/2024
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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