Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019
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Art. 107
(Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso)
1. Salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell'articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non e' stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla ((conoscenza della)) cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d'udienza in prosecuzione.
2. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
3. E' fatta salva l'autorizzazione da parte del giudice del compimento di atti urgenti e la proposizione di domande cautelari.
4. La sospensione del giudizio interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di fissazione udienza di cui al comma 1.
Commentari • 56
- 1. Soggetti operanti nel settore finanziariohttps://www.brocardi.it/ · 1
[1. I soggetti che esercitano le attività previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106. 4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, …
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Giurisprudenza • 149
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 13/12/2019, n. 472Provvedimento: […] Su istanza del Procuratore regionale depositata il 14 febbraio 2018, il processo contabile veniva riassunto, e nel costituirsi in giudizio, con memoria del 21 giugno 2018, il sig. CI eccepiva l'inammissibilità dell'atto di riassunzione, in quanto depositato oltre il termine perentorio previsto dall'art. 107 del codice di giustizia contabile.Leggi di più...
- prescrizione reati·
- termine perentorio·
- danno erariale·
- conoscenza cessazione causa sospensione·
- riassunzione giudizio sospeso·
- art. 88 c.g.c.·
- processo contabile·
- art. 297 c.p.c.·
- proscioglimento penale·
- art. 3 e 24 Costituzione·
- notificazione decreto fissazione udienza·
- art. 107 c.g.c.