Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/05/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7267/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, assistita e difesa dall'Avv. Barbara PAGANO, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;
e
), assistito e difeso dall'Avv. Giuseppina MARONGIU, Parte_2 C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica dei provvedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: congiuntamente, come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno congiuntamente richiesto la parziale modifica delle condizioni assunte dal Tribunale per i Minorenni di Brescia con decreto definitivo n. cron. 3249/2016 del 18 ottobre 2016, alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto possa trovare integrale accoglimento, non presentandoo profili di contrarietà all'ordine pubblico e risultando adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti, tenuto conto del tempo decorso dalla liberalizzazione delle visite tra padre e figlio e dell'assenza di elementi di pregiudizio, non riscontrati dai servizi che, con la relazione richiesta, hanno chiesto una proroga senza nulla evidenziare sul punto.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni assunte dal Tribunale per i Minorenni di Brescia con decreto definitivo n. cron. 3249/2016 del 18 ottobre 2016, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti riportato nel ricorso congiunto e di seguito trascritto:
1) Il figlio minore rimane affidato alla madre con affido super-esclusivo, con Persona_1
collocamento presso la sua residenza in Bergamo, Via Promessi Sposi n. 21; la madre, unico genitore che esercita la responsabilità genitoriale, adotterà in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano il figlio minore, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute.
2) Le parti convengono che il signor possa vedere e tenere con sé il figlio minore Pt_2
secondo le seguenti modalità:
- il padre potrà vedere e tenere con sé presso la sua abitazione ove vive con la Per_1
compagna, signora , una volta al mese, tenendo conto degli impegni del Controparte_1
minore, dal sabato mattina, indicativamente dalle ore 10,00, fino alla domenica pomeriggio, quando il padre lo riaccompagnerà entro le ore 18,00.
I genitori, tenuto conto della distanza fra le due abitazioni, si troveranno (come già di fatto avviene) a metà strada (40 minuti circa per ciascuno) nel Comune di Lecco. Il padre, avrà cura di avvisare la madre, con messaggio, dell'arrivo presso la propria abitazione o luogo ove diretto con il figlio, al ritiro di quest'ultimo. Qualora il padre, nel fine settimana di sua spettanza , si recasse con il figlio in qualsiasi altra località che dovesse prevedere il relativo pernottamento, lo stesso avviserà tempestivamente la madre dandole indicazioni precise del luogo prescelto. Il padre potrà telefonare al figlio - anche in video chiamata – una volta a settimana.
La madre si renderà disponibile a che il signor possa chiamare il figlio nelle giornate Pt_2
programmate; qualora volesse sentire il padre anche in altri giorni, la madre si Per_1
renderà disponibile a mettere in contatto padre e figlio al telefono o in video chiamata. Tali modalità sono indicative e possono essere variate in accordo fra i genitori previa comunicazione scritta reciproca.
3) Durante il periodo estivo, dalla fine della scuola e solo qualora presti il proprio Per_1
consenso, lo stesso potrà stare dal padre a Dubino, presso il padre, a fine settimana alternati dal sabato mattina – ore 10,00 - alla domenica alle ore 18.00 e ciò almeno per il primo anno, potendo prevedere dal successivo anno che possa trascorrere anche una settimana Per_1
continuativa dal padre da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno e fruibile nei mesi di giugno luglio o agosto, oltre alla normale turnazione del fine settimana.
Durante le feste natalizie il minore potrà trascorrere il giorno di Natale o il 26 Dicembre con il padre (ad anni alterni) o in alternativa il giorno di Capodanno o 1°dell'Anno (sempre ad anni alterni). Il giorno di Pasqua o Pasquetta (in alternanza di anno in anno con il giorno di
Natale o del Capodanno). Verranno mantenute le stesse modalità di prelievo e rientro a metà strada fra i genitori, i quali si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali cambiamenti di date nel suddetto calendario di visite con anticipo di almeno 48 ore.
4) Il signor contribuirà al mantenimento di con il versamento mensile della Pt_2 Per_1
somma di Euro 300,00 entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora l'importo sarà soggetto a rivalutazione Istat come per legge;
oltre al 50% delle spese Pt_1
mediche e scolastiche di cui al Protocollo applicato dal Tribunale di Bergamo e di seguito riportato:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
5) La signora si impegna a comunicare al padre, via mail, i preventivi delle spese di Pt_1
maggior interesse da dover sostenere per il minore (come per esempio spese ortodontiche, oculistiche e per occhiali ecc. ecc. come previste nel suddetto protocollo) così da consentire al signor di poter eventualmente sottoporre alla madre preventivi di specialisti da lui Pt_2
individuati ovvero contattare le strutture scelte da quest'ultima per valutare i termini e le modalità di pagamento della propria quota. Per tali voci di spesa la signora attenderà benestare scritto del padre prima di sostenerle, compatibilmente con l'urgenza della prestazione a tutela della salute del minore;
2. conferma per il resto;
3. nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria affinché il presente provvedimento venga comunicato per opportuna conoscenza ai servizi sociali incaricati.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo