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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 23 maggio 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1919/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gurnari Giovanni e Gangemi Francesca, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Montevergine, n. 13, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Amalia Manuela Nucera, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al Corso Garibaldi, n. 365, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Rosano, con cui elettivamente domicilia in Vibo Valentia, al viale Giacomo Matteotti, n. 55, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.04.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239001974041000, notificata da in Controparte_3 data 13.04.2023, con particolare riferimento alle cartelle di pagamento n. 09420120025052305000, n. 09420140001727863000, n. 09420140018456543000, n. 09420150010821125000, n. 09420150022293176000 e n. 09420160019323025000, afferenti all'omesso versamento dei contributi per gli anni 2011-2016, per l'importo CP_1 complessivo di €. 140.911,04. Nello specifico, deduceva la prescrizione quinquennale del credito maturata (anche) dalla data di (presunta) notifica delle cartelle di pagamento in oggetto, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' , e l CP_1 Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accolga l'eccezione preliminare ed annulli e/o dichiari illegittimi e privi di efficacia gli atti impugnati in quanto le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione con ogni conseguente e ritenuta statuizione come per legge.”; vinte le distraende spese di lite. Si costituiva in giudizio l' rilevando, preliminarmente, che la CP_1 debenza dei crediti contributivi di cui alle cartelle di pagamento n. 09420120025052305 e n. 09420140001727863 fosse già stata dichiarata dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 1212/2023 del 20.06.2023. Con riferimento alle restanti cartelle di pagamento deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la sussistenza di numerosi atti interruttivi nonché della sospensione dei termini di decorrenza dettata dalla normativa emergenziale Covid-19. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna per lite temeraria. Parimenti costituitasi la resistente Controparte_4 eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva nonché l'infondatezza del ricorso evidenziando la sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla normativa emergenziale e la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dalla resistente CP_5
A tal uopo, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). In tale quadro, l'opposizione risulta tempestiva allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
2. Nel merito, parte ricorrente deduce la prescrizione del credito in questa sede impugnato stante l'assenza di atti interruttivi della stessa. Il motivo è infondato. Va, innanzitutto, evidenziato che, come correttamente rilevato dalla resistente , le cartelle di pagamento n. 09420120025052305 e n. CP_1
09420140001727863 sono state già oggetto di accertamento giudiziale conclusosi con sentenza n. 1212/2023 emessa da questo Tribunale in data 20.06.2023 che ha dichiarato la debenza dei crediti contributivi ivi riportati (cfr prod.ne documentale ). CP_1
D'altra parte, con riferimento ai restanti crediti contributivi, risulta documentalmente provato che l'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa sia stata preceduta dalla regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione in questa sede impugnata (cfr. prod.ne AdER). Inoltre, parte resistente ha Controparte_4 documentalmente provato l'avvenuta notifica di atti antecedenti all'opposta intimazione ed interruttivi del termine di prescrizione quinquennale della pretesa. Invero, risulta per tabulas che dalla data di notifica – da ultimo- dell'intimazione di pagamento n. 09420189003837568000 (17.05.2018), contenente tutte le cartelle di pagamento oggetto dell'odierna impugnativa, a quella dell'intimazione di pagamento opposta (13.04.2023), non fosse ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti. A tal proposito, non merita accoglimento l'eccezione di parte ricorrente afferente alla inesistenza della notifica effettuata a mezzo pec non presente nei pubblici registri. Sul punto, l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. A sua volta tale ultima norma, integrata dall'art. 7 quater, comma 6, D.L. 1983/2016, convertito in L. 1 dicembre 2016, n.225, prescrive che “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. Appare, dunque, evidente come l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevedendo, da un lato, la provenienza dal registro INI PEC dell'indirizzo del destinatario o che comunque sia indicato dal destinatario stesso nel caso non sussista un obbligo di munirsi di un indirizzo PEC da inserire nel registro INI- PEC, dall'altro non dispone alcunché circa l'indirizzo PEC del mittente.
Sulla base di quanto sinora esposto, il ricorso non merita accoglimento. 3. Quanto alle spese di lite, in primo luogo, evidenzia il giudicante come non sia ravvisabile l'elemento soggettivo qualificato per la statuizione ex art. 96 c.p.c. invocata da parte resistente . CP_1
In proposito, la giurisprudenza ha precisato che ricorre responsabilità aggravata tutte le volte in cui la parte omette di osservare la minima diligenza nella preliminare verifica dei necessari presupposti per la proposizione della domanda giudiziale in modo da avvedersi dell'infondatezza della propria pretesa e/o della propria linea difensiva. (così Cass., ord. 3003/2014 e 21570/2012); che l'accertamento della temerarietà della lite implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato, si osserva che, ai fini della sussistenza dei relativi presupposti, non è sufficiente la mera opinabilità della pretesa azionata, ma occorre la coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero la mancata adozione della normale diligenza per l'acquisizione della predetta consapevolezza (così Cass. n. 3464/2017). 3.1 Tanto premesso, le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di ognuno dei resistenti, ed , liquidate Controparte_4 CP_1 nella somma di € 4.201,00 oltre IVA e CPA come per legge. Reggio Calabria, 23 maggio 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano