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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/05/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1182/2024, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
entrambi congiuntamente rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanna Macrì; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – premesso di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio in data 13.05.2006 in RF (trascritto nei registri dello Stato Civile di tale
Comune al n. 1 – parte I – – 2006), dal quale non sono nati figli;
che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del Tribunale di Crotone del 19.05.2021, e che dal momento della separazione non si sono più riconciliati – hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (da intendersi come pronuncia di scioglimento, trattandosi di matrimonio civile e non concordatario), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970. Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del Tribunale di
Crotone del 19.05.2021.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia di scioglimento del matrimonio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
data 13.05.2006 in RF (trascritto nei registri dello Stato Civile di tale Comune al n. 1 – parte I
– – 2006), alle condizioni indicate in ricorso;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1182/2024, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
entrambi congiuntamente rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanna Macrì; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – premesso di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio in data 13.05.2006 in RF (trascritto nei registri dello Stato Civile di tale
Comune al n. 1 – parte I – – 2006), dal quale non sono nati figli;
che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del Tribunale di Crotone del 19.05.2021, e che dal momento della separazione non si sono più riconciliati – hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (da intendersi come pronuncia di scioglimento, trattandosi di matrimonio civile e non concordatario), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970. Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del Tribunale di
Crotone del 19.05.2021.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia di scioglimento del matrimonio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
data 13.05.2006 in RF (trascritto nei registri dello Stato Civile di tale Comune al n. 1 – parte I
– – 2006), alle condizioni indicate in ricorso;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli