Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/05/2025, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1774/2021, assunta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. giusta ordinanza pubblicata il 24 gennaio 2025
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Stellato c.f. , nel cui CodiceFiscale_2
studio in Marigliano (NA), al Corso Umberto I, n. 715/C, elettivamente domicilia, procura in calce alla citazione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
p.i. , in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura per notar del 5 giugno 2020, rep. n. 83120, CP_2 Per_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Ernesto Sparano c.f. , nel cui CodiceFiscale_3 studio in Napoli, alla via Chiatamone n. 6 elettivamente domicilia, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_2
APPELLATA
NONCHÉ
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 386/2021 del 18 febbraio
2021, pubblicata in data 26 febbraio 2021 e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare in data 19 marzo 2021, in materia di risarcimento danni da lesione personale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 15 aprile 2021 e iscritta a ruolo il 20 aprile 2021,
[...]
ha impugnato la sentenza n. 386/2021, pubblicata il 26 febbraio 2021 e notificata Parte_1
il successivo 19 marzo 2021, con cui il Tribunale di Nola ha rigettato la domanda da lui spiegata nei confronti della e della per essere ristorato Controparte_1 CP_3
del danno da lesioni personali occorsegli in seguito al sinistro verificatosi il 29 marzo 2012 alle ore 09:30 circa con la contestata motivazione della sua infondatezza per assenza della prova e della misura del risarcimento, richiesto in misura elevata, con compensazione delle spese del giudizio.
1.1. Con i motivi di appello ha confutato la decisione secondo cui egli Parte_1
non avrebbe assolto l'onere della prova e omesso di dimostrare l'esistenza del danno differenziale, con l'argomento che l'istante avrebbe ottenuto, con l'importo riconosciutogli dall'INAIL a titolo di indennizzo, totale ristoro dei pregiudizi patiti. Nello specifico,
l'appellante ha deplorato l'omesso calcolo da parte del giudice di prime cure della somma chiesta quale differenza tra il danno non patrimoniale e quello assistenziale dell'INAIL. Ha contestato il mancato riconoscimento della personalizzazione e delle sofferenze non comprese nei parametri standardizzati. Ha impugnato l'affermazione del C.T.U. – condivisa dal Tribunale – secondo la quale sarebbe avvenuta la stabilizzazione del danno biologico, sostenendone invece il continuo peggioramento. Ha anche confutato la conclusione per cui egli non sarebbe affatto inabile al lavoro e l'omesso riconoscimento del danno patrimoniale per un difetto di prova dell'an e del quantum. Ha stigmatizzato il fatto che il tipo di lesioni patite non siano compatibili con alcuna nuova occupazione lavorativa. Ha infine contestato la mancata ammissione di una consulenza contabile, reiterandone la richiesta in grado d'appello.
1.2. All'esito dei superiori motivi di impugnazione, meglio trattati oltre, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via istruttoria: richiede di nominare C.T.U. contabile per la
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quantificazione del danno economico derivante dalla perdita della capacità lavorativa sulla scorta sia della limitazione funzionale riconosciuta dalla certificazione medica in atti sia tenendo presente il lucro cessante con riferimento ai parametri retributivi e previdenziali;
2) nel merito … dichiarare unico responsabile del sinistro per cui è causa il conducente il veicolo VE GI targato EH
945ZL e per l'effetto condannare la compagnia in solido Parte_2 con la società al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, descritti in premessa, CP_4 patrimoniali e non, da vita di relazione, esistenziale, biologico e morale, danno estetico, nulla escluso
e/o eccettuato in ordine a tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo previsto dalla legge, ivi compreso per I.T.T. e I.T.P., spese sanitarie, viaggi …, danno differenziale in quell'importo complessivo di €
1.458.490,50 come sopra calcolato, ovvero in quello che l'adito giudice riterrà dovuto, anche in sua giustizia ed equità, sempre con riferimento ai valori correnti al tempo della emanando sentenza, oltre interessi dal sorgere del credito al soddisfo, al tasso bancario corrente e d'uso ed indennizzo anche in via risarcitoria, per maggior danno, ritardo nel pagamento, svalutazione monetaria e perdita della redditività del denaro, nonché interessi anche per tali importi dal sorgere del credito al saldo, ed interessi sulle somme dovute a titolo di interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
con espressa riserva di eventualmente integrare il contributo unificato;
B) condannare i convenuti, sempre in solido … al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per espressa dichiarazione di averne fatto anticipo”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 22 settembre
2021 si è costituita in giudizio chiedendo alla Corte di dichiarare Controparte_1
inammissibili le domande nuove rispetto al giudizio di primo grado proposte dall'appellante e di stralciare ovvero tenere in nulla considerazione i nuovi documenti da lui prodotti. Nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame con l'integrale conferma della sentenza n. 386/2021 resa dal Tribunale bruniano, con conseguente condanna alle spese del presente grado di giudizio di controparte.
Non è stato proposto appello incidentale.
3. La già contumace nel giudizio di primo grado, non si è costituita neppure in CP_3 appello, pur avendo ricevuto regolarmente notificato l'atto di citazione in rinnovazione, ordinata con provvedimento del 20 settembre 2023, dopo un tentativo fallito di reperirla presso la sede legale e la notifica motu proprio dell'appello a una società diversa -
[...]
- divenuta cessionaria dell'azienda con atto del 29 maggio 2018. La citazione in CP_5
rinnovazione è stata curata nel termine che la Corte ha assegnato con la prefata ordinanza a
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda mezzo p.e.c. nell'indirizzo, risultato dal registro INI-PEC (di cui è stato prodotto l'estratto)
in data 5 ottobre 2023. Email_3
4. In grado d'appello non è stata svolta ulteriore attività istruttoria ed è stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 22 gennaio 2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Per la migliore comprensione delle questioni tuttora controverse è opportuno riferire brevemente i fatti di causa e le vicende occorse nel primo grado del giudizio.
5.1. Con citazione notificata l'8 marzo 2017 ha convenuto dinanzi al Parte_1
Tribunale di Nola la la compagnia per la r.c.a. del suo mezzo: CP_4 Controparte_1
riferendo d'essere stato vittima il giorno 29 marzo 2012 di un grave sinistro. Ha allegato che alle ore 09:30 circa dell'indicato giorno, in Palma Campania, alla via San Nicola n. 163, il conducente dell'autocarro VE GI tg. EH945ZL, nell'eseguire una manovra di retromarcia ripartendo dalla sosta in una zona declive, ha fatto imprudentemente scendere in avanti il mezzo che, a causa della pendenza, ha schiacciato la sua mano destra mentre era intento a togliere il cuneo di bloccaggio dalle ruote posteriori. Ha aggiunto che per le gravi lesioni alla mano destra, esitate successivamente nell'amputazione del II dito e in un deficit sensoriale nel territorio di innervazione del nervo ulnare, è stato immediatamente condotto al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Clinica Santa Lucia S.r.l.” di San Giuseppe Vesuviano e quindi ricoverato presso l'Ospedale Pellegrini – unità operativa chirurgia della mano – di
Napoli dove i sanitari hanno refertato un “trauma lacero – contuso mano destra con frattura del
II, III, e IV MC e sindrome compartimentale”, sottoponendolo ad intervento chirurgico. Ha riferito che da quest'episodio, a seguito del quale il datore di lavoro è stato condannato in sede penale, ha patito gravissime lesioni con postumi di natura invalidante per i quali ha indicato una percentuale di danno biologico del 48/50% come da relazione medica allegata agli atti a firma del dott. , con analoga incidenza sulla capacità Persona_2
lavorativa, tale riconosciuta - in sede di rivalutazione - anche dall'INAIL che l'ha aggravata dal 44% al 50%.
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Più precisamente ha riferito che l'INAIL ha riconosciuto in suo favore una rendita vitalizia complessiva di € 287.285,57 così composta: € 131.372,58 per danno biologico al 44% oltre ad
€ 128.971,92 per danno patrimoniale e € 26.941,07 per indennità temporanea, acconti e ratei già corrisposti, ma che rispetto a tale rendita, ambendo ad una percentuale di danno biologico superiore e indicata nel 50%, cui aggiungere la personalizzazione in misura del
25%, il danno non patrimoniale a lui spettante dovrebbe assurgere ad € 534.453,98.
Ha poi richiesto il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità di guadagno, essendo stato licenziato a seguito dei gravi postumi, nell'indicare il quale ha richiamato il calcolo eseguito dal suo consulente del lavoro dott. che, Persona_3
considerata quale base di calcolo la retribuzione lorda percepita prima del licenziamento e prevedendola fino al compimento del 65° anno d'età, l'ha stimato in € 730.045,32 oltre ad €
695.343,01 per la perdita della pensione, per un complessivo credito risarcitorio di €
1.959.842,20 per cui, detratta la somma ottenuta da INAIL, ha chiesto la condanna dei suoi avversari al residuo di € 1.672.556,70 di danno differenziale.
Tanto premesso, ha agito in giudizio contro quale compagnia Controparte_1
assicurativa dell'autocarro VE GI tg. EH945ZL e la per sentirne CP_3 dichiarare l'esclusiva responsabile e quindi pronunciare la condanna solidale al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, incluso il danno differenziale, nella misura che ha indicato in € 1.672.556,70, il tutto con il favorevole regolamento delle spese da attribuire al difensore antistatario.
5.2. costituendosi con comparsa del 6 giugno 2017, ha contestato Controparte_1
la fondatezza della domanda avversaria, dubitando del coinvolgimento dell'autocarro VE
GI tg. EH945ZL nella determinazione delle lesioni lamentate dall'attore. Ha quindi osservato trattarsi di infortunio sul lavoro che ha visto coinvolto quale Parte_1 dipendente della come indicato dallo stesso attore con il riferimento alla pratica CP_4
d'infortunio presso l'INAIL e al riconoscimento ottenuto in qualità di lavoratore infortunato di una rendita vitalizia di € 287.285,57 in base all'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000.
In ultimo ha contestato la quantificazione dei danni chiesti dall'attore richiamando la perizia del suo fiduciario, dott. , per il quale i postumi invalidanti a carico Persona_4
dell'attore sarebbero del 28% d'invalidità permanente, opponendosi fermamente alla richiesta di personalizzazione, per altro indicata in percentuale (25%) a suo parere eccessiva.
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Quanto al danno patrimoniale, nel ribadire che l' ha già usufruito della Parte_1
copertura assicurativa obbligatoria dall'INAIL determinato applicando i criteri legali, ha negato ne sia possibile una diversa valutazione.
5.3. Nella contumacia di la causa è stata istruita con l'espletamento della CP_4
consulenza medico-legale affidata dal dott. e la prova per testi (sono stati Persona_5
escussi sulla dinamica del sinistro e sulle conseguenze di quanto occorso Persona_6
e , entrambi escussi all'udienza del 27 settembre 2018).
[...] Persona_7
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione il Tribunale ha respinto la domanda e compensato le spese.
6.1. Il sinistro è stato così ricostruito dal Tribunale sulla base dei documenti versati in atti, dell'esito della prova e della stessa condotta processuale della convenuta che non ha contestato trattarsi di infortunio sul lavoro: in data 29 marzo 2012 alle ore 09:30 circa in
Palma Campania, all'esito di una errata manovra di retromarcia dal conducente dell'VE
GI tg. EH945ZL, è stato investito dall'autocarro, assicurato con Parte_1
riportando lo schiacciamento della mano destra. Conferma dell'evento Controparte_1 nei riferiti termini è stata tratta dalla consulenza medico-legale sull'attore a carico del quale l'ausiliare ha rilevato postumi dello schiacciamento della mano destra, clinicamente stabilizzati e non suscettibili d'evoluzione né migliorativa né peggiorativa, quantificati nella misura del 44% di danno biologico, con 30 giorni di I.T.T., 90 giorni di I.T.P. al 50% e 60 giorni di I.T.P. al 25%.
6.2. Il Tribunale ha aggiunto che l'attore è stato indennizzato dall'INAIL con la costituzione in suo favore di una rendita vitalizia che lo stesso attore in citazione ha indicato di €
287.285,57, di cui € 131.372,58 per danno biologico, € 128.971,92 per danno patrimoniale e €
26.941,07 per indennità temporanea, con acconti e ratei già riscossi, successivamente elevata ad € 517.746,23, a seguito della rivalutazione del danno al 50%.
Dalla documentazione INAIL del 30 settembre 2020 il Tribunale ha verificato che l'indennità temporanea è stata quantificata in € 12.304,32; il danno biologico in € 316.274,95 (di cui €
96.337,63 già corrisposti ed € 219.937,32 corrispondenti alla rendita vitalizia); il rateo mensile in € 1.163,70.
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6.3. Pur aderendo alla giurisprudenza in tema di danno differenziale che spetta al lavoratore vittima di un sinistro della strada che dimostri di avere patito un pregiudizio maggiore di quello indennizzato dall'ente di previdenza (con richiami a Cassazione civile, 4 novembre
2020, n. 24474), dopo avere qualificato la domanda come volta ad ottenerlo sul presupposto di un patimento superiore, il Tribunale ha escluso che l'attore, su cui ha ricordato gravare il relativo onere, ne abbia dato la prova, tanto per il biologico, tanto per altri nocumenti di tipo patrimoniale. Al contrario, ha valutato totalmente satisfattiva la cifra riconosciuta all'attore dall'INAIL, ancorché l'indennizzo non corrisponda al risarcimento del danno aquiliano e nonostante l'art. 13 del d.lgs. 38/2000, pur facendo riferimento alla menomazione dell'integrità psico-fisica, non lo liquidi allo stesso modo, per la natura assistenziale della misura. Con il conforto dei principi nomofilattici sul modus procedendi nel calcolo del danno differenziale (liquidazione del danno civilistico;
comparazione tra questo e l'indennizzo erogato dall'ente previdenziale per “poste omogenee”; eccettuazione di tutti i pregiudizi diversi dal biologico permanente che non sono indennizzati dall'INAIL) ha concluso per il fallimento dell'onere probatorio dell'attore. Ha in primo luogo richiamato le considerazioni del suo ausiliare medico-legale quanto al fatto che le lesioni siano ormai stabilizzate e che la cifra riconosciuta per esse, in ragione dell'età del danneggiato, coincide con quella prevista dalle tabelle in uso, senza possibilità d'alcuna personalizzazione dei parametri risarcitori, richiesta nell'elevata misura del 25% per patimenti ulteriori neanche allegati e meno che meno provati, neppure a livello indiziario. A parere del primo giudice la domanda attorea, oltre che carente della prova a suo fondamento, conterrebbe anche richieste sproporzionate.
Dopo avere appreso dalla consulenza svolta la compatibilità tra il danno patito dall'attore e l'evento che l'ha generato, il primo giudice ha condiviso il suo consulente circa l'esaustività dell'indennizzo dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 che regola gli infortuni verificatisi dopo il 9 agosto 2000 includendo nella copertura assicurativa il danno biologico comprensivo di tutte le menomazioni dell'integrità psico-fisica globalmente intesa. Ne ha tratto la conclusione che alcuna voce riparatoria esuli al danneggiato.
6.4. Nell'escludere la personalizzazione rispetto i valori tabellari, non avendo l'attore provato pregiudizi non coperti dai parametri standard, il Tribunale ha osservato come le ripercussioni della malattia sulla vita matrimoniale siano irrilevanti e come del danno patrimoniale futuro non sia stata data la prova. Ha infatti condiviso la difesa
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dell'assicuratrice laddove ha evidenziato come non sia stata documentata la giusta causa di un licenziamento neanche impugnato dall'attore e come questi, al tempo del sinistro qualificato “operaio”, non sia affatto divenuto totalmente inabile al lavoro, vieppiù in ragione della normativa in materia di ricollocamento delle vittime di incidenti durante il suo svolgimento. Ha poi osservato come il conteggio proposto per la liquidazione del danno alla capacità lavorativa, con la moltiplicazione dell'ultimo reddito netto mensile per tutta la vita lavorativa futura, sia del tutto sproporzionato, non ritenendo esistenti gli estremi per una consulenza tecnica che avrebbe carattere esplorativo. Da ultimo il Tribunale ha ritenuto irrilevante il riferimento alla normativa previdenziale della legge n. 145/2018, richiamando giurisprudenza in termini (Cassazione civile, sez. lav., 21 maggio 2019, n. 13645).
6.5. Le spese del giudizio sono state compensate in presenza di gravi motivi per la peculiarità della controversia.
7. L'appello è tempestivo, in quanto proposto nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, intervenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 15 aprile 2021.
8. Con il primo motivo di gravame, ha contestato la conclusione del Parte_1
Tribunale secondo cui non avrebbe fornito la prova del danno differenziale.
9. Nel secondo motivo ha contestato la mancanza di calcoli per verificare la satisfattività o meno della rendita INAIL e la conclusione che l'indennizzo copra totalmente il danno subito.
10. Con il terzo motivo ha deplorato il mancato riconoscimento della personalizzazione dei parametri risarcitori con l'immotivata affermazione che non sarebbero stati provati pregiudizi ulteriori e non coperti dai parametri standard. Ha riportato giurisprudenza di legittimità favorevole al riconoscimento della personalizzazione e richiamato l'esito della prova testimoniale sui capitoli ammessi che a suo parere l'avrebbe dimostrata.
11. Al quarto motivo ha confutato l'affermazione del C.T.U., condivisa dal Tribunale, secondo cui vi sarebbe stata stabilizzazione del danno biologico, sostenendone al contrario il continuo peggioramento.
12. Con il quinto motivo ha deplorato l'errore nell'escludere la sua inabilità al lavoro, ribadendo quanto già espresso nel primo grado di giudizio a proposito della impossibilità
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di rinserimento nell'ambito lavorativo a causa delle lesioni subite, coltivando la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale “futuro”.
13. Nel connesso sesto motivo d'appello, relativo al danno patrimoniale, Parte_1 ha osservato come la prova di questo - nell'an e nel quantum – sia data dalla mancanza di retribuzione in conseguenza del licenziamento e dalla perdita della contribuzione pensionistica. Ha ribadito l'impossibilità di trovare una nuova collocazione lavorativa, aggiungendo di non essere, a causa delle lesioni subite, in grado di svolgere altre attività lavorative, essendosi le sue attitudini e capacità del tutto annullate. Ha anche osservato come la rendita disposta dall'INAIL non copra la retribuzione che riceveva al tempo del sinistro e da allora non più percepita. Ha quindi insistito nell'ammissione di una consulenza contabile, già invano richiesta al Tribunale, per determinare il suo danno patrimoniale.
Nel successivo motivo ha nuovamente contestato la decisione di non dare ingresso alla consulenza contabile, rinnovandone la richiesta alla Corte per determinare con precisione gli ammanchi retributivi e pensionistici dopo il licenziamento e per stimare il danno economico da perdita della capacità lavorativa.
14. Le doglianze che precedono, esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione in fatto e diritto, sono solo parzialmente fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
I motivi complessivamente considerati hanno devoluto alla Corte distrettuale la questione dell'esistenza di un danno - sia patrimoniale sia non patrimoniale - ulteriore rispetto a quello indennizzato e riguardano ogni componente e voce di danno originariamente richiesta.
Deve premettersi che la qualificazione della domanda - intesa ad ottenere il danno differenziale - non è stata fatto oggetto di contestazione da alcuna parte e che neanche merita di essere rivisitata la conclusione, coerente con le allegazioni di ambo i contendenti, che quello che ha interessato l'attore, odierno appellante, sia qualificabile come sinistro sul lavoro.
La sua ricostruzione dinamica è divenuta superflua in quanto l'obiezione della
[...]
nel primo grado del giudizio (a dire della quale sarebbe stato dubbio il CP_1 coinvolgimento del mezzo da essa assicurato nella determinazione delle lesioni) e l'assenza di corresponsabilità del medesimo danneggiato non è stata contestata nel presente grado di giudizio, essendo la lite attualmente limitata alla qualificazione e successiva quantificazione del danno esulato all'indennizzo che ha erogato INAIL.
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Non è infatti discutibile – e neanche lo è stato – la premessa del ragionamento che ha Contr giustificato la chiamata in giudizio della proprietaria del veicolo investitore e della sua compagnia assicuratrice: il fatto che dal punto di vista civilistico l'investimento dell' sia ricompreso nella categoria dei sinistri stradali, come inducono a ritenere Parte_1
le disposizioni del codice della strada (in argomento, Cassazione SS.UU. 30 luglio 2021 n.
21983).
Ebbene, la Corte distrettuale, come già è avvenuto per il Tribunale, è quindi chiamata a applicare la disciplina della responsabilità extracontrattuale da circolazione dei veicoli che, in caso di investimento di un pedone, sia o meno costui anche un lavoratore intento a rendere la sua prestazione, è recata dal primo comma dell'art. 2054 c.c., oltre che dall'art. 141 del codice della strada secondo cui il conducente del mezzo senza guida di rotaie deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (in tema, Cassazione penale, sez. V, 6 febbraio 2024 n. 7417;
Cassazione civile, sez. III, 13 luglio 2023 n. 20140).
Nulla questio sul fatto che le lesioni occorse all' siano conseguenza Parte_1 dell'investimento e dallo schiacciamento della mano dell'attore, odierno appellante, dall'autocarro VE GI tg. EH945ZL in partenza da una sosta il cui conducente non ha adoperato tutte le cautele necessarie ad evitare conseguenze al pedone, intento a rimuovere dalle ruote posteriori del mezzo i sistemi per arrestarne scivolamenti durante l'arresto.
La compatibilità dei postumi con l'evento lesivo finora descritto è stata accertata anche dall'ausiliare tecnico cui ha fatto ricorso il Tribunale e la cui ampia relazione peritale è contenuta in atti.
Una volta esonerato – per la modalità dell'evento – lo stesso danneggiato da ogni profilo colposo, anche in termini squisitamente concorsuali, appare francamente superflua la rivisitazione delle prove testimoniali raccolte di cui il Tribunale ha fatto valido e incontestato scrutinio.
15. Acclarata la responsabilità “esclusiva” del danneggiante nella causazione del sinistro, lo
è altrettanto il fatto che, data la sua genesi nel corso dell'attività lavorativa, in favore dell'appellante sia stato riconosciuto l'indennizzo dall'INAIL.
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La sua misura – più elevata rispetto a quella che l'attore ha indicato nella citazione che ha introdotto la lite in primo grado – è ferma, per quanto documentato in atti, alla somma rideterminata di € 517.746,23. Della realtà di detta cifra come riferita all'evento de qua vertitur
è parso alfine persuaso lo stesso appellante che nei suoi scritti finali vi ha fatto riferimento, pur leggendone in maniera parzialmente diversa i dati ivi contenuti.
Per verificare se le conseguenze lesive abbiano ricevuto un completo ristoro o se al favore del danneggiato residui un danno da risarcire è necessario, secondo il ragionamento che lo stesso Tribunale ha indicato in sentenza, provvedere alla rideterminazione dei danni richiesti dall'appellante.
L'appellante ha infatti stigmatizzato – dolendosene – che le conclusioni del primo giudice non abbiano ricevuto una motivata verifica della satisfattività di quanto indennizzato a titolo di danno biologico non essendo riportato in sentenza alcun conteggio.
Le richieste attoree, coltivate in appello, hanno riguardato l'invalidità totale, l'invalidità parziale, i postumi invalidanti, dunque il danno biologico differenziale, il danno morale, le spese di cure mediche e riabilitanti, gli interessi e la svalutazione monetaria dall'evento al soddisfo.
Di questi va immediatamente osservato che l'appellante non ha offerto a sua volta una dettagliata quantificazione, se non in conclusionale, essendosi limitato ad insistere su alcune voci (danno esistenziale, personalizzazione, danno alla capacità lavorativa specifica come perdita degli stipendi per l'intera vita lavorativa) per la cui determinazione ha sia invocato l'equità giudiziale, sia – per il danno c.d. patrimoniale – insistito nell'ammissione di una consulenza contabile che non ha trovato ingresso in primo grado.
La complessità della materia rende opportuna un sintetico richiamo alla normativa in tema di danno differenziale ed alla necessità che l'ordinamento ha avvertito di evitare ingiuste locupletazioni in favore del danneggiato che possa accedere ad un duplice ristoro dello stesso danno. Con tale intenzione già l'art. 10 T.U. 1124/1965 in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, da cui giova prendere le mosse, ha disposto che l'infortunato possa richiedere al responsabile civile soltanto la parte di danno che eccede le indennità già liquidate in suo favore in base al medesimo d.P.R..
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ne consegue che nel determinare le eventuali somme ulteriormente spettanti all' vadano scorporate quelle già percepite da costui a titolo di ristoro ricevuto Parte_1
dall'INAIL, riconoscendo in suo favore, ove dovuto, soltanto il danno differenziale.
Il criterio di calcolo da seguire, di cui esistono plurime applicazioni in giurisprudenza, può ritenersi definitivamente tracciato dalla massima che segue: “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione INAIL ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'INAIL secondo il criterio delle «poste omogenee», tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota INAIL rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita INAIL destinata a ristorare il danno biologico permanente” (Cassazione civile, sez. III, 23.06.2021, n. 17967; in termini è anche l'ordinanza richiamata dal Tribunale in sentenza della III sezione civile n. 24474 del 4 novembre 2020).
Ciò significa, quindi, che il criterio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non consiste nel sottrarre per l'intero l'indennizzo INAIL dal credito risarcitorio calcolato a monte, ma nel sottrarre l'indennizzo INAIL dal credito risarcitorio secondo il criterio delle c.d. “poste omogenee”.
Non può omettersi di ribadire che l'indennizzo, seppur in misura generalmente più contenuta, ha lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (così Cassazione civile, SS.UU. 22 maggio 2018, n. 12566) per cui i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale INAIL riducono il credito risarcitorio della vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, sicché quando l'assicuratore sociale paga l'indennizzo, il credito risarcitorio si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore. In altre parole, a seguito del pagamento dell'indennizzo, il danneggiato
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda perde la titolarità attiva dell'obbligazione per la parte già indennizzata ed il credito risarcitorio residuo che il danneggiato (creditore) vanta nei confronti del responsabile è soltanto il danno differenziale che va calcolato per voci o poste di danno. Le Sezioni Unite nel precedente citato (n.
In sintesi, le somme per inabilità permanente corrisposte dall'INAIL per l'infortunio occorso al lavoratore vanno detratte dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto esse soddisfano, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato che è proprio l'azione odiernamente esperita
(Cassazione SS.UU. n. 12566/2018 citata ma anche Cassazione civile, 20.06.2019 n. 16580;
Cassazione civile, 05.12.2014 n. 25733).
Va anche riferito che l'INAIL esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali:
a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (art. 13
d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16% escluso, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16% incluso, e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (art. 13, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 38/2000); tale maggiorazione
è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al D.M. 12 luglio 2000;
c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 d.P.R. n. 1124 del 1965);
d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 d.P.R. n.
1124 del 1965).
Si comprende immediatamente da quanto detto che l'INAIL non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna “personalizzazione” dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali).
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
16. Per verificare se il Tribunale abbia ben applicato il superiore principio, correttamente enunciato nella sentenza impugnata, la Corte distrettuale ritiene utile eseguire il conteggio che il primo giudice non ha dettagliato e indi verificare se la conclusione che null'altro spetti all' sia da condividere o meno e se e quali emende vadano ad essa apportate. Parte_1
Occorre dunque accedere alla liquidazione del danno, per verificare se una parte di esso sia tuttora spettante all'attore – appellante o se al contrario, come sostenuto dal Tribunale,
l'Annunziata sia stato interamente ristorato dall'INAIL (cui, sia detto incidentalmente, il giudizio non è stato esteso nulla conoscendosi dell'eventuale surroga).
16.1 Tanto premesso, applicando per la liquidazione le tabelle di LA (verosimilmente gli standard in uso cui il Tribunale si è riferito in sentenza) nell'ultima versione edita, per un soggetto di 27 anni (tale l'età dell'appellante all'epoca dei fatti) e con postumi permanenti riconosciuti dal consulente tecnico designato dal Tribunale – le cui conclusioni non meritano rivisitazione, essendo state licenziate all'esito di un'accurata valutazione - del 44% parimenti incidente sulla capacità lavorativa generica a con una I.T.T. di 30 giorni, una I.T.P. al 50% di 90 giorni e una I.T.P. al 25% di ulteriori 60 giorni, si raggiunge il risultato di un danno non patrimoniale risarcibile pari ad € 266.190,00 liquidato all'attualità (di cui €
10.350,00 per invalidità temporanea: 3.450,00 + 5.175,00 + 1.725,00).
Detta somma, devalutata alla data del sinistro del 29 marzo 2012, risulta pari ad € 215.364,00.
Si tratta all'evidenza di una somma inferiore di quella che ha già riconosciuto l'INAIL per la medesima causale che, giova precisarlo, per il solo danno biologico è stata indicata dall'assicurazione con il conforto della documentazione in atti di € 316.274,95 (di cui €
96.337,63 già corrisposti ed € 219.937,32 corrispondenti alla rendita vitalizia) e che si evince dal conteggio del 30 settembre 2020 prodotto e di certa provenienza dall'INAIL (questione mai dubitata).
Si tratterebbe comunque di importo pienamente satisfattivo anche nel caso in cui si segua nel ragionamento l'impostazione difensiva dell'appellante che ha osservato come dalla rendita complessiva solo il 54% sia da ascrivere al danno biologico (invero, seguendo il criterio opzionato, dal globale importo dopo la revisione almeno € 279.582,96 avrebbero questa indicazione). La stessa difesa dell'appellante ha riconosciuto che la somma deputata all'indennizzo del danno biologico sia quella - appena di poco inferiore – di € 271.959,64 di
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda cui € 52.022,32 per ratei già corrisposti, anch'essa inferiore all'indennizzo per l'omogenea posta.
16.2. Per quanto riguarda invece il danno da invalidità temporanea, esso – in base ai riferimenti normativi riportati al § 15 e alla giurisprudenza già menzionata - esorbita dalle voci su cui interviene l'INAIL per cui l'esito della decisione del Tribunale che di fatto lo ha incluso nella somma indennizzata non trova concorde la Corte distrettuale che ritiene dunque che esso sia realmente riconoscibile quale danno differenziale. Tale voce di danno va calcolata in base a quanto ha accertato dal C.T.U. (30 giorni di I.T.T., 90 giorni di I.T.P. al
50%, 60 giorni di I.T.P al 25% che on si discosta dalle altre valutazioni medico legali dei rispettivi periti di parte). Essa assurge complessivamente ad € 10.350,00 (30 giorni di invalidità temporanea totale € 3.450,00; 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% €
5.175,00; 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00).
16.2. Quanto al danno morale - inteso notoriamente come “dolore dell'animo”, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione - che non ha base organica ed è estraneo alla determinazione medico-legale, deve rilevarsene invece l'impossibilità del suo riconoscimento “automatico” in favore del danneggiato, difettando la prova che, a seguito del sinistro, costui abbia subito una sofferenza psicologica, emotiva o psichica non tabellata.
A fronte di una prova orale insufficiente e di una allegazione generica, nel senso contrario al suo riconoscimento depone anche l'esito della C.T.U. nella quale il suo autore, andando oltre la diagnosi strettamente clinica, ma restituendo l'impressione avuta dalla accurata visita del periziato, ha stigmatizzato il fatto che nulla indica che l' abbia Parte_1
conseguito un livello di sofferenza morale autonomamente valutabile perché significativa.
A prescindere dall'opinione del dott. (significativo quanto da lui scritto Testimone_1
alla pagina 9 della sua relazione a proposito del tono dell'umore alquanto ridotto e della polarizzazione delle idee sull'evento traumatico a suo parere compatibili anche con un umano tentativo di portare l'attenzione su di sé), i testi sul punto pochissimo hanno riferito, ancorché chiamati a farlo con la risposta ai generici capi di prova da 11 a seguire nella memoria istruttoria dell'attore, se non ricordare un'abitudine al pianto neanche circostanziata nel tempo e nella frequenza. Il consulente medico-legale invece ha riscontrato uno stato psico-fisico del periziato “nella norma”, senza alcuna inflessione particolare del tono dell'umore.
15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Neppure l'indicazione che il matrimonio dell' sia entrato in crisi dopo l'evento, Parte_1
di cui ha riferito il teste , senza specificarne tuttavia le motivazioni (essendosi Per_7
limitato a riferire “preciso che si sono separati proprio per tutte le complicazioni conseguenti all'incidente”, non offrendo altri particolari da cui comprendere a quali complicazioni sia ascrivibile la causa del fallimento del progetto di vita di coppia), non è sintomatico di un aggravamento delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento di danno in termini di sofferenza aggiuntiva.
Con l'occasione è utile un sintetico richiamo alle posizioni della giurisprudenza di legittimità sulla vexata questio delle componenti personologiche del danno che esulano dal biologico “puro”.
La Corte di Cassazione, con l'importante sentenza n. 25164/2020 depositata il 10 novembre
2020, occupandosi del solo danno morale, ha chiarito trattarsi di autonomo pregiudizio non patrimoniale non avente fondamento medico legale, perciò distinto dal danno alla salute e dal relativo sistema di personalizzazione, in quanto sofferenza interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo rispetto a quello tabellare, al di là anche della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (con riferimenti a
Cassazione civile, III sez. 17.01.2018, n. 910; Cassazione civile, sez. III, 27.03.2018, n. 7513;
Cassazione civile, III sez., 11.11.2019, n. 28989), occorrendo tuttavia l'allegazione e la prova, anche presuntiva, di fatti da cui desumere che il danneggiato abbia in concreto subito tale danno. Si legge nella prefata decisione che “questa Corte ha costantemente affermato - per tutte,
Cass., SS.UU. n. 26972/2008 - che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato
l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)”.
Con la richiamata pronuncia, la Corte regolatrice ha ammonito il giudice del merito che nel liquidare il danno alla salute 1) accerti l'esistenza, in concreto, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento della ricorrenza di quest'ultimo, determini il quantum risarcitorio applicando integralmente le
16 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda tabelle di LA, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, consideri la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, proceda all'aumento fino al trenta per cento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'art. 138 comma 3 cod. assicurazioni private.
In considerazione di tale orientamento, a partire dal 2021, il Tribunale di LA ha rivisitato la tabella del danno non patrimoniale, separando il danno biologico dal cosiddetto incremento per sofferenza (o danno morale).
L'esigenza della separazione del danno morale e di accedere al suo riconoscimento solo quanto sia stata offerta idonea dimostrazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, ancorché non clinicamente valutabile dal medico legale in ragione del suo carattere strettamente personale, è stata recepita da tutta la giurisprudenza successiva, con cui questo
Collegio concorda.
Nella specie nessuna indicazione di tale componente di danno è stata riferita e anche l'appello ripropone le scarne deposizioni dei testi – segnatamente – sul fatto Persona_6
che per l'emenda delle gravi lesioni alla mano l' ha patito lunghe degenze e Parte_1
diversi interventi chirurgici e le criticità legate all'apparecchio neurostimolatore – di cui ha sinteticamente riferito il teste – che correttamente sono state valutate Persona_7
inidonee a renderne la prova.
16.3. A maggior ragione è carente la prova della personalizzazione del danno non patrimoniale, il cui onere grava sul danneggiato e deve riguardare la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze “comuni” del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento
17 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda del risarcimento (Cassazione civile, 31.05.2019 n. 15084: “Questa Corte ha ripetutamente affermato che la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la legge n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt.
138 e 139 codice delle assicurazioni private - discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali. Questi ultimi devono consistere … in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno”; nello stesso senso Cassazione civile, III sez.
n. 7513/2018 già citata;
Cassazione civile, sez. VI – 3, 07.05.2018, n. 10912; Cassazione civile,
28.09.2018, n. 23469; Cassazione civile, sez. III, n. 28988/2019 citata e più recentemente
Cassazione civile, sez. III, 07.02.2025 , n. 3114 nella cui massima si legge che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento”).
Nella specie, non risulta dedotta, né provata, alcuna specifica ed eccezionale circostanza che giustifichi una variazione in aumento, a titolo di personalizzazione, del risarcimento tabellare standard. I generici riferimenti di parte attrice non inducono ad apportare la chiesta personalizzazione, in quanto già rientrano nella liquidazione tabellare base del danno biologico permanente o temporaneo.
16.4. La riduzione della capacità di guadagno - liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico – è stata indennizzata dall'INAIL.
, non ritenendosi soddisfatto, ha agito riferendo di avere patito come Parte_1
conseguenza della lesione fisica un danno cinestetico che attiene all'inabilità permanente in futuro a qualsiasi tipo di attività lavorativa. Ha infatti inverato la sua domanda conteggiando il suo ultimo stipendio per tutto il residuo periodo della sua vita lavorativa
Si tratta di una componente di danno ulteriore e futuro per accedere al quale la parte che lo invoca deve dimostrare l'esistenza di una effettiva ed integrale perdita del reddito
18 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda lavorativo quale conseguenza immediata e diretta degli esiti invalidanti sofferti dal medesimo.
Il Tribunale, dalla documentazione in atti e dalle prove acquisite, senza ritenere necessario officiare un consulente contabile (al quale potrebbe al più rimettersi una valutazione del quantum ma non anche la verifica dell'an), ha escluso che sia stata data simile prova.
Si tratta di conclusione che il Collegio condivide e fa propria.
Nel senso indicato converge sia la liquidazione dell'INAIL che ha negato l'assegno di incollocabilità, diversamente riconoscibile, sia le conclusioni del consulente medico legale dott. che ha riconosciuto a carico dell'attore postumi comportanti una Testimone_1
riduzione della capacità lavorativa soltanto generica, precisata nella grave limitazione per l'inutilizzabilità della mano destra. Si tratta del danno che, secondo indiscutibili criteri di legge, ha già soddisfatto l'INAIL.
La compromessa capacità di lavoro e di guadagno infatti che ha erogato l'ente previdenziale tramite l'incremento della rendita remunera proprio questo genere di danno e prescinde dall'accertamento concreto circa l'esistenza di un danno patrimoniale che, nell'ottica compensativa tipica dell'assicurazione sociale, la legge presume esistente iuris et de iure quando l'invalidità permanente sia superiore al 16%.
Ciò posto, per il riconoscimento di un pregiudizio maggiore e le cui conseguenze si potrebbero risentire solo nel futuro l'appellante avrebbe dovuto dimostrare, in modo circostanziato, la sua reale, effettiva ed integrale perdita del reddito lavorativo per tutti gli anni a venire, quale conseguenza degli esiti invalidanti sofferti dal medesimo, laddove si è limitato a allegare il suo stato di disoccupazione a seguito di Parte_1 licenziamento dalla CMR presso cui svolgeva mansioni di operaio al momento del fatto. Si tratta tuttavia di una indicazione in sé poco significativo per la multifattorialità delle cause che possano aver indotto alla disoccupazione che di per sé non dimostra un danno
“civilistico” alla capacità di lavoro.
Né giova all'attore l'avere addotto – ma non anche provato documentalmente, come pure sarebbe stato possibile fare - il licenziamento per una “giusta causa” (che tuttavia è rimasta inespressa, per cui nulla permette di verificarla, neppure incidentalmente) che lo avrebbe definitivamente sottratto al mondo lavorativo.
19 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Sennonché dalla conclusione di un rapporto di lavoro non scaturisce la perdita d'ogni possibile occupazione futura, anche con mansioni diverse e meglio confacenti ad una perdona che, pur avendo perso l'uso della mano destra, ha conservato integre le diverse abilità.
Correttamente il Tribunale ha in proposito osservato come, nulla conoscendosene, non è eseguibile alcun giudizio prognostico sull'esito di una eventuale impugnazione dinanzi al giudice del lavoro. Si aggiunga che anche i testimoni che hanno riferito la cosa non hanno potuto dire altro che l' non lavora più con la CMR, dimostrando di non sapere Parte_1 neppure se ciò sia stato a seguito di licenziamento od altro.
È neanche, come già anticipato, una consulenza contabile potrebbe sopperire alla lacuna probatoria stigmatizzata dalla sentenza in quanto da essa non sarebbe mai possibile stabilire che il soggetto che al momento del sinistro esercitava un'attività produttiva di reddito, dopo l'evento infausto non ha più conservato alcuna capacità di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini personali.
È noto – e lo è stato per il Tribunale che si è determinato di conseguenza nel non darvi ingresso – che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (nel senso tralaticio nella giurisprudenza sia di legittimità sia di merito, per ultima in senso temporale
Cassazione civile, sez. III, 31.03.2025, n. 8498).
Mancando la prova dell'an che l' non ha neanche addotto, essendosi limitato a Parte_1
mere affermazioni che non assurgono neanche a presunzioni ancorché semplici, non è possibile per il giudice civile accedere alla liquidazione equitativa che può al più sopperire alla difficoltà di provare l'ammontare di un danno sicuramente verificato (Cassazione civile,
27 marzo 2018, n. 7534; Cassazione civile, 10 settembre 2018 n. 21961).
Infine, l'obiezione alla sentenza che, con il conforto della consulenza medica in atti, ha ritenuto i postumi a carico dell' ormai stabilizzati non è superata idoneamente Parte_1
20 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dal richiamo ad altri interventi chirurgici cui questi si sarebbe o potrà sottoporsi in quanto si tratta di tentativi di emenda del danno ormai completamente manifestatosi in tutta la sua gravità al momento della visita peritale.
Tutte le superiori riflessioni inducono a concludere che non esulano altri danni risarcibili oltre quello da invalidità temporanea di cui si è detto.
17. Alla luce delle considerazioni che precedono, i responsabili civili del danno – la società proprietaria del veicolo investitore e la sua compagnia assicuratrice – vanno condannati al pagamento della somma di € 10.350,00 senza che possa trovare accoglimento ogni diversa ed ulteriore pretesa. Su detto importo devalutato alla data del sinistro sono dovuti gli interessi legali per montanti inflattivi annualmente rivalutati fino alla odierna decisione e gli ulteriori interessi semplici fino al saldo.
18. Alla riforma della sentenza nei superiori limitati termini consegue una nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio che, tenuto conto del marginale risultato conseguito rispetto al petitum per il quale l'appellante già attore è totalmente soccombente, meritano d'essere confermate per ¾ e poste a carico degli appellati nella misura residua. La liquidazione secondo il III scaglione è eseguita ai sensi del D.M. 13 agosto 2022 n. 147. Va disposta la distrazione in favore dell'Avvocato Giuseppe Stellato che se ne è dichiarato antistatario.
Alle parti in misura uguale vanno poste a carico le spese di consulenza, utile a dirimere le questioni controverse con l'esito di cui sopra.
P.Q.M
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n.
386/2021 del 18 febbraio 2021, pubblicata in data 26 febbraio 2021 e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare in data 19 marzo 2021, condanna CP_3
e in solido al risarcimento del danno da invalidità temporanea Controparte_1 in favore di nella complessiva misura di € 10.350,00 su cui calcolare Parte_1
gli interessi al tasso legale prima devalutandola alla data dell'evento lesivo (marzo 2012) indi rivalutandola di anno in anno fino alla presente statuizione, con gli ulteriori interessi al tasso legale fino al soddisfo, rigettandolo nel resto;
21 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
⎯ compensa tra le parti i ¾ delle spese del doppio grado del giudizio e condanna
[...]
e in solido al restante quarto che liquida, così già CP_3 Controparte_1
graduato, in € 421,50 per spese ed € 1.261,00 per compensi del primo grado e in € 632,25 per spese ed € 991,50 per compensi del grado d'appello, in entrambi i casi oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avvocato
Giuseppe Stellato che se ne è dichiarato antistatario;
⎯ pone a carico delle parti in uguale misura le spese della consulenza medico-legale già liquidata dal Tribunale.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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