Art. 1.
In deroga al termine di cui ai regi decreti 14 marzo 1938, n. 829 e 14 settembre 1941, n. 1059, il Ministro per la pubblica istruzione procedera', entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge, alla nomina dei vincitori del concorso per titoli e del concorso per titoli e per esami indetti per alcune categorie di perseguitati politici e razziali con decreti Ministeriali 28 luglio 1948, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 del 12 ottobre 1948.
In deroga al termine di cui ai regi decreti 14 marzo 1938, n. 829 e 14 settembre 1941, n. 1059, il Ministro per la pubblica istruzione procedera', entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge, alla nomina dei vincitori del concorso per titoli e del concorso per titoli e per esami indetti per alcune categorie di perseguitati politici e razziali con decreti Ministeriali 28 luglio 1948, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 del 12 ottobre 1948.