Articolo 1 della Legge 10 agosto 1950, n. 806
Articolo 2
Versione
15 ottobre 1950
Art. 1.
In deroga al termine di cui ai regi decreti 14 marzo 1938, n. 829 e 14 settembre 1941, n. 1059, il Ministro per la pubblica istruzione procedera', entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge, alla nomina dei vincitori del concorso per titoli e del concorso per titoli e per esami indetti per alcune categorie di perseguitati politici e razziali con decreti Ministeriali 28 luglio 1948, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 del 12 ottobre 1948.
Entrata in vigore il 15 ottobre 1950