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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/06/2025, n. 5094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5094 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21391/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del Giudice dott.ssa Michela Guantario ha messo la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 21391/2023 degli affari contenziosi dell'anno 2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione il giorno
28.05.2025 vertente
TRA
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) elettivamente domiciliati in Bergamo, Via dei C.F._2
Carrozzai n.4/C presso lo studio dell'avv. Luca Boriero che li rappresenta e difende per delega in atti
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale, giusta procura speciale in autentica Controparte_2 del Notaio Notaio in Pordenone in data 02.11.2018 al Persona_1
Rep. n. 53366 e n. 39537 Fasc., in questa sede rappresentata da in forza di procura speciale in Controparte_3 autentica del Notaio Dott. del 09.05.2019 (rep. Persona_2
140483, racc. 35371) in persona del procuratore speciale Dott.
[...]
su procura conferita dal Dott. nella sua CP_4 Persona_3 qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della
[...]
in forza dei poteri attribuitigli con Controparte_3 delibera assunta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del pagina 1 di 8 29.01.2020, con sottoscrizione autenticata il 22.12.2020 dalla dott.ssa notaio in Milano rep. n. 42147/racc. n. Persona_4
16918, registrata a Milano DP II il
30.12.2020, al n. 108448, serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv.
Matteo Rignanese con studio in Foggia alla via A Salandra n. 1, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti.
CONCLUSIONI PER GLI OPPONENTI
In via preliminare. Accertare e dichiarare, anche in via incidentale, la nullità totale o parziale delle fideiussioni sottoscritte dai
Sig.ri e a favore della Parte_1 Parte_2 riportanti la data certa del Controparte_5
15.05.2009. In via principale e di merito. 1) Revocare, dichiarare inefficace, nullo e/o illegittimo, il decreto ingiuntivo N.4395/2023, pronunciato dal Tribunale di Milano, nei confronti della dei Sig.ri e in quanto infondato, Parte_1 Parte_2 in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa. 2)
In ogni caso, respingere le domande proposte dalla parte ingiungente nei confronti dei Sig.ri e Parte_1 Parte_2
in quanto infondate, in fatto e diritto, per tutti i
[...] motivi esposti in narrativa.
In via subordinata ed istruttoria. Ordinare, ex art.210 c.p.c.,
l'esibizione dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascun istituto di credito nel mese di maggio 2009, data di sottoscrizione delle garanzie dei Sig.ri alle seguenti Parte_1 banche:
1. Intesa Sanpaolo, 2. Unicredit, 3. Banco Bpm, 4.
[...]
5. 6. Banca Controparte_6 Controparte_7
Nazionale del Lavoro, 7. 8. Credito Controparte_8
Emiliano, 9. Banca Sella, 10. Banco di Sardegna, 11. Controparte_9
e 12. o di altre e diverse che il
[...] Parte_3
Giudice riterrà utili ed opportune. In ogni caso.
Con rifusione delle spese e dei compensi professionali di causa. Con ogni più ampia riserva.
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI PER L'OPPOSTA
Voglia l'On.le Tribunale adito a) rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo ex adverso opposto;
b) in via gradata, condannare gli opponenti al pagamento della somma di euro 85.000,00 ciascuno, ovvero di quelle altre minori o maggiori somme che dovessero risultare di ragione, oltre interessi come da domanda, per i titoli e le causali di cui in atti.
Con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da e Parte_1 Parte_2
per opporsi al decreto ingiuntivo n. 4395/2023, emesso dal
[...]
Tribunale di Milano, con cui intimava agli opponenti Controparte_1 il pagamento di euro 85.000,00 oltre interessi e spese.
In particolare, l'opposta in via monitoria aveva affermato di agire per il recupero del credito di cui era divenuta titolare a seguito di cessione dalla vantato in forza Controparte_5 di un contratto anticipo fatture del 2008, di un contratto di mutuo ipotecario fondiario per euro 320.000,00 del 2010 e di un contratto del 2011 di mutuo fondiario per euro 35.000,00 stipulati tra la CP_5
e la Serbelloni Costruzioni S.r.l., allegando che gli opponenti avevano rilasciato fideiussioni omnibus in data 15.05.2009, per la somma di euro 85.000,00 ciascuno.
A sostegno dell'opposizione, i sig.ri deducevano: che non Parte_1 vi era prova dell'esistenza di valida procura da a Controparte_1
e da quest'ultima a Controparte_2 [...]
; che non aveva provato la titolarità Controparte_3 Controparte_1 del credito ingiunto;
che il credito si era comunque prescritto, in quanto le fideiussioni risalivano al 15.05.2009 e i mutui al 2010 e
2011 e da quelle date né i signori né la debitrice Parte_1 principale avevano ricevuto alcun tipo di richiesta;
che neppure era provato il debito in capo a Serbelloni Costruzioni S.r.l.; che le fideiussioni rilasciate dagli opponenti erano nulle in quanto pagina 3 di 8 conformi allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8 dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005. costituendosi chiedeva la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto. Ribadita la propria legittimazione processuale e la titolarità del credito, deduceva in particolare di avere costituito in mora i fideiussori e il debitore principale con raccomandata del 29.4.2013 e di avere presentato istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare della Serbelloni
Costruzioni s.r.l., interrompendo la prescrizione e sospendendone il decorso sino alla chiusura della procedura fallimentare. L'opposta affermava inoltre di avere provato il credito mediante la produzione
Part dei due contratti di mutuo e degli estratti 50 anche del c.c.
Infine, deduceva che le fideiussioni prestate dai signori Parte_1 non erano riconducibili al provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005.
Tanto premesso l'opposizione è infondata.
In primo luogo, a fronte del rilevo formulato da parte opponente l'opposta produceva, così da superare qualsivoglia contestazione in punto di capacità processuale, oltre ai documenti già prodotti in sede di ricorso anche: copia conforme a originale analogico firmato digitalmente della procura speciale, già prodotta in sede di ricorso, conferita da a in Controparte_1 Controparte_2 autentica del Notaio Notaio in Pordenone in data Persona_1
02.11.2018 al Rep. n. 53366 e n. 39537 Fasc., registrata in Pordenone il 02.11.2018 al n. 14928 serie 1T (doc. 1 deposito 5.05.2025); copia conforme a originale analogico firmato digitalmente della procura al
Dott. conferita dal Dott. nella sua CP_4 Persona_3 qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
[...]
dott.ssa notaio in Milano Controparte_3 Persona_4 rep. n. 42147/racc. n. 16918, registrata a Milano DP II il
30.12.2020, al n. 108448, serie 1T (doc. 3 deposito 5.05.2025).
Deve poi deve ritenersi provata in capo a la Controparte_1
pagina 4 di 8 titolarità del credito oggetto di ingiunzione.
Pur aderendosi, infatti, all'orientamento per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 cc (cfr. Cass. Civ. n. 5617/2020;
22151/2019), spettando pertanto al cessionario dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, quest'ultimo può avvalersi allo scopo anche di elementi indiziari, poiché la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma.
Nel caso di specie, l'opposta produceva l'avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale G.U. del 3.11.18 (Doc. 10 monitorio) con il quale la società comunicava che, nell'ambito di Controparte_1 un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Cassa di Risparmio di Bra Controparte_10
S.p.A. e Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 24 ottobre 2018 aveva acquistato i crediti con le caratteristiche ivi indicate, precisando che tutti i rapporti ceduti erano visionabili, ai sensi dell'art.
7.1 della L.
130, sul sito https//istituzionale.bper.it/.
L'opposta depositava poi la dichiarazione proveniente da , ove la CP_10 stessa confermava di aver ceduto il credito per cui è causa mediante il contratto di cessione di cui al menzionato Avviso.
L'insieme di tali produzioni, unitamente alla disponibilità dell'opposta di tutta la documentazione relativa al credito, consente di ritenere provata la titolarità dello stesso in capo a CP_1
[...]
Quest'ultima, poi, provava adeguatamente il credito nei confronti della debitrice principale, mediante la produzione: dell'atto notaio del 28 luglio 2010 rep. 23173 racc. 17108 con il Persona_5 quale la concedeva alla Controparte_11
Serbelloni Costruzioni s.r.l., un mutuo ipotecario fondiario pagina 5 di 8 dell'importo di euro 320.000,00 da restituire in 120 mesi (doc. 5 fascicolo monitorio); dell'atto notaio in data Persona_5
15.12.2011 con il quale la Controparte_12 concedeva alla Serbelloni Costruzioni s.r.l. un mutuo fondiario dell'importo di euro 35.000,00 da restituire in 180 rate mensili
(doc. 6 fascicolo monitorio ) e dell'estratto conto integrale del conto corrente 1829123 dal 31.12.2013 al 31.05.2013 (docc. 8 – 8.4).
Il credito maturato dall'opposta a fronte dell'inadempimento, non contestato dagli opponenti, della società Serbelloni Costruzioni
s.r.l., non può dirsi prescritto, considerato che i rapporti venivano risolti in data 29.04.2013 (doc 9 parte opposta) e il decreto ingiuntivo notificato il 25.03.2023. Inoltre, con raccomandata in data 25/10/2021 (doc. 12 fascicolo monitorio) inviava Controparte_1 nuova intimazione, ricevuta dal sig. con Parte_2 effetti interruttivi della prescrizione anche nei confronti di ex art. 1310 c.c Parte_1
Infine, l'eccezione di nullità delle fideiussioni sottoscritte in data 15.5.2009 dai signori per violazione dell'art. 2 comma Parte_1
2 lettera a) L. n. 287/1990, in quanto conformi allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8 dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005, è infondata per quanto segue.
In primo luogo, come noto la conformità al modello ABI potrebbe al più comportare la nullità parziale delle fideiussioni in quanto “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.» (Sentenza n.
pagina 6 di 8 41994/2021).
Inoltre, tale nullità non può discendere del mero riscontro testuale della coincidenza tra le clausole convenute contrattualmente e quelle oggetto dell'intesa restrittiva, spettando all'attore provare che la fideiussione, specie laddove sottoscritta, come nel caso di specie, a distanza di anni dall'accertamento della Banca di Italia, sia un'estrinsecazione dell'accordo censurato.
Nel provvedimento di Banca d'Italia citato, infatti, non veniva evidenziato alcun disvalore in sé delle clausole di cui sopra, che piuttosto erano negativamente valutate in quanto “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
L'applicazione uniforme delle clausole contestate, in epoca coeva alla sottoscrizione della fideiussione, si pone pertanto come elemento costitutivo della pretesa attorea di declaratoria di nullità, (in tal senso Cass. 30818 /2018) e soggiace dunque ai principi generali in materia di onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie parte attrice non allegava né provava in alcun modo, ad esempio mediante la produzione del modulo standard utilizzato per le fideiussioni omnibus da altre banche in quel periodo, la perdurante esistenza dell'intesa illecita all'epoca della fideiussione sottoscritta nel 2009 limitandosi sul punto ad avanzare una richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., inammissibile in quanto, considerato il supporto probatorio fornito, esplorativa.
Inoltre, parte opponente, comunque, non allegava le conseguenze della nullità parziale della fideiussione per cui è causa. Infatti, solo in sede di atti conclusivi e dunque tardivamente, l'opponente, invocava l'applicazione dell'art. 1957 c.c. stante la nullità della deroga pattuita per i motivi sopra espressi, sostenendo che la Banca cedente non aveva agito tempestivamente nei confronti del debitore garantito.
pagina 7 di 8 Per tutte le ragioni di cui sopra il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri disposti dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa: rigetta le domande avanzate dall'opponente; conferma il decreto ingiuntivo n. 4395/2023 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna ( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) alla rifusione delle spese di lite in
[...] C.F._2 favore di che liquida in complessivi euro 11.268,00 Controparte_1 per compenso professionale oltre rimb forf I.V.A. e C.A.P. come per legge;
Cosi deciso in Milano 21.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del Giudice dott.ssa Michela Guantario ha messo la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 21391/2023 degli affari contenziosi dell'anno 2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione il giorno
28.05.2025 vertente
TRA
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) elettivamente domiciliati in Bergamo, Via dei C.F._2
Carrozzai n.4/C presso lo studio dell'avv. Luca Boriero che li rappresenta e difende per delega in atti
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale, giusta procura speciale in autentica Controparte_2 del Notaio Notaio in Pordenone in data 02.11.2018 al Persona_1
Rep. n. 53366 e n. 39537 Fasc., in questa sede rappresentata da in forza di procura speciale in Controparte_3 autentica del Notaio Dott. del 09.05.2019 (rep. Persona_2
140483, racc. 35371) in persona del procuratore speciale Dott.
[...]
su procura conferita dal Dott. nella sua CP_4 Persona_3 qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della
[...]
in forza dei poteri attribuitigli con Controparte_3 delibera assunta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del pagina 1 di 8 29.01.2020, con sottoscrizione autenticata il 22.12.2020 dalla dott.ssa notaio in Milano rep. n. 42147/racc. n. Persona_4
16918, registrata a Milano DP II il
30.12.2020, al n. 108448, serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv.
Matteo Rignanese con studio in Foggia alla via A Salandra n. 1, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti.
CONCLUSIONI PER GLI OPPONENTI
In via preliminare. Accertare e dichiarare, anche in via incidentale, la nullità totale o parziale delle fideiussioni sottoscritte dai
Sig.ri e a favore della Parte_1 Parte_2 riportanti la data certa del Controparte_5
15.05.2009. In via principale e di merito. 1) Revocare, dichiarare inefficace, nullo e/o illegittimo, il decreto ingiuntivo N.4395/2023, pronunciato dal Tribunale di Milano, nei confronti della dei Sig.ri e in quanto infondato, Parte_1 Parte_2 in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa. 2)
In ogni caso, respingere le domande proposte dalla parte ingiungente nei confronti dei Sig.ri e Parte_1 Parte_2
in quanto infondate, in fatto e diritto, per tutti i
[...] motivi esposti in narrativa.
In via subordinata ed istruttoria. Ordinare, ex art.210 c.p.c.,
l'esibizione dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascun istituto di credito nel mese di maggio 2009, data di sottoscrizione delle garanzie dei Sig.ri alle seguenti Parte_1 banche:
1. Intesa Sanpaolo, 2. Unicredit, 3. Banco Bpm, 4.
[...]
5. 6. Banca Controparte_6 Controparte_7
Nazionale del Lavoro, 7. 8. Credito Controparte_8
Emiliano, 9. Banca Sella, 10. Banco di Sardegna, 11. Controparte_9
e 12. o di altre e diverse che il
[...] Parte_3
Giudice riterrà utili ed opportune. In ogni caso.
Con rifusione delle spese e dei compensi professionali di causa. Con ogni più ampia riserva.
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI PER L'OPPOSTA
Voglia l'On.le Tribunale adito a) rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo ex adverso opposto;
b) in via gradata, condannare gli opponenti al pagamento della somma di euro 85.000,00 ciascuno, ovvero di quelle altre minori o maggiori somme che dovessero risultare di ragione, oltre interessi come da domanda, per i titoli e le causali di cui in atti.
Con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da e Parte_1 Parte_2
per opporsi al decreto ingiuntivo n. 4395/2023, emesso dal
[...]
Tribunale di Milano, con cui intimava agli opponenti Controparte_1 il pagamento di euro 85.000,00 oltre interessi e spese.
In particolare, l'opposta in via monitoria aveva affermato di agire per il recupero del credito di cui era divenuta titolare a seguito di cessione dalla vantato in forza Controparte_5 di un contratto anticipo fatture del 2008, di un contratto di mutuo ipotecario fondiario per euro 320.000,00 del 2010 e di un contratto del 2011 di mutuo fondiario per euro 35.000,00 stipulati tra la CP_5
e la Serbelloni Costruzioni S.r.l., allegando che gli opponenti avevano rilasciato fideiussioni omnibus in data 15.05.2009, per la somma di euro 85.000,00 ciascuno.
A sostegno dell'opposizione, i sig.ri deducevano: che non Parte_1 vi era prova dell'esistenza di valida procura da a Controparte_1
e da quest'ultima a Controparte_2 [...]
; che non aveva provato la titolarità Controparte_3 Controparte_1 del credito ingiunto;
che il credito si era comunque prescritto, in quanto le fideiussioni risalivano al 15.05.2009 e i mutui al 2010 e
2011 e da quelle date né i signori né la debitrice Parte_1 principale avevano ricevuto alcun tipo di richiesta;
che neppure era provato il debito in capo a Serbelloni Costruzioni S.r.l.; che le fideiussioni rilasciate dagli opponenti erano nulle in quanto pagina 3 di 8 conformi allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8 dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005. costituendosi chiedeva la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto. Ribadita la propria legittimazione processuale e la titolarità del credito, deduceva in particolare di avere costituito in mora i fideiussori e il debitore principale con raccomandata del 29.4.2013 e di avere presentato istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare della Serbelloni
Costruzioni s.r.l., interrompendo la prescrizione e sospendendone il decorso sino alla chiusura della procedura fallimentare. L'opposta affermava inoltre di avere provato il credito mediante la produzione
Part dei due contratti di mutuo e degli estratti 50 anche del c.c.
Infine, deduceva che le fideiussioni prestate dai signori Parte_1 non erano riconducibili al provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005.
Tanto premesso l'opposizione è infondata.
In primo luogo, a fronte del rilevo formulato da parte opponente l'opposta produceva, così da superare qualsivoglia contestazione in punto di capacità processuale, oltre ai documenti già prodotti in sede di ricorso anche: copia conforme a originale analogico firmato digitalmente della procura speciale, già prodotta in sede di ricorso, conferita da a in Controparte_1 Controparte_2 autentica del Notaio Notaio in Pordenone in data Persona_1
02.11.2018 al Rep. n. 53366 e n. 39537 Fasc., registrata in Pordenone il 02.11.2018 al n. 14928 serie 1T (doc. 1 deposito 5.05.2025); copia conforme a originale analogico firmato digitalmente della procura al
Dott. conferita dal Dott. nella sua CP_4 Persona_3 qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
[...]
dott.ssa notaio in Milano Controparte_3 Persona_4 rep. n. 42147/racc. n. 16918, registrata a Milano DP II il
30.12.2020, al n. 108448, serie 1T (doc. 3 deposito 5.05.2025).
Deve poi deve ritenersi provata in capo a la Controparte_1
pagina 4 di 8 titolarità del credito oggetto di ingiunzione.
Pur aderendosi, infatti, all'orientamento per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 cc (cfr. Cass. Civ. n. 5617/2020;
22151/2019), spettando pertanto al cessionario dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, quest'ultimo può avvalersi allo scopo anche di elementi indiziari, poiché la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma.
Nel caso di specie, l'opposta produceva l'avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale G.U. del 3.11.18 (Doc. 10 monitorio) con il quale la società comunicava che, nell'ambito di Controparte_1 un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Cassa di Risparmio di Bra Controparte_10
S.p.A. e Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 24 ottobre 2018 aveva acquistato i crediti con le caratteristiche ivi indicate, precisando che tutti i rapporti ceduti erano visionabili, ai sensi dell'art.
7.1 della L.
130, sul sito https//istituzionale.bper.it/.
L'opposta depositava poi la dichiarazione proveniente da , ove la CP_10 stessa confermava di aver ceduto il credito per cui è causa mediante il contratto di cessione di cui al menzionato Avviso.
L'insieme di tali produzioni, unitamente alla disponibilità dell'opposta di tutta la documentazione relativa al credito, consente di ritenere provata la titolarità dello stesso in capo a CP_1
[...]
Quest'ultima, poi, provava adeguatamente il credito nei confronti della debitrice principale, mediante la produzione: dell'atto notaio del 28 luglio 2010 rep. 23173 racc. 17108 con il Persona_5 quale la concedeva alla Controparte_11
Serbelloni Costruzioni s.r.l., un mutuo ipotecario fondiario pagina 5 di 8 dell'importo di euro 320.000,00 da restituire in 120 mesi (doc. 5 fascicolo monitorio); dell'atto notaio in data Persona_5
15.12.2011 con il quale la Controparte_12 concedeva alla Serbelloni Costruzioni s.r.l. un mutuo fondiario dell'importo di euro 35.000,00 da restituire in 180 rate mensili
(doc. 6 fascicolo monitorio ) e dell'estratto conto integrale del conto corrente 1829123 dal 31.12.2013 al 31.05.2013 (docc. 8 – 8.4).
Il credito maturato dall'opposta a fronte dell'inadempimento, non contestato dagli opponenti, della società Serbelloni Costruzioni
s.r.l., non può dirsi prescritto, considerato che i rapporti venivano risolti in data 29.04.2013 (doc 9 parte opposta) e il decreto ingiuntivo notificato il 25.03.2023. Inoltre, con raccomandata in data 25/10/2021 (doc. 12 fascicolo monitorio) inviava Controparte_1 nuova intimazione, ricevuta dal sig. con Parte_2 effetti interruttivi della prescrizione anche nei confronti di ex art. 1310 c.c Parte_1
Infine, l'eccezione di nullità delle fideiussioni sottoscritte in data 15.5.2009 dai signori per violazione dell'art. 2 comma Parte_1
2 lettera a) L. n. 287/1990, in quanto conformi allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8 dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005, è infondata per quanto segue.
In primo luogo, come noto la conformità al modello ABI potrebbe al più comportare la nullità parziale delle fideiussioni in quanto “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.» (Sentenza n.
pagina 6 di 8 41994/2021).
Inoltre, tale nullità non può discendere del mero riscontro testuale della coincidenza tra le clausole convenute contrattualmente e quelle oggetto dell'intesa restrittiva, spettando all'attore provare che la fideiussione, specie laddove sottoscritta, come nel caso di specie, a distanza di anni dall'accertamento della Banca di Italia, sia un'estrinsecazione dell'accordo censurato.
Nel provvedimento di Banca d'Italia citato, infatti, non veniva evidenziato alcun disvalore in sé delle clausole di cui sopra, che piuttosto erano negativamente valutate in quanto “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
L'applicazione uniforme delle clausole contestate, in epoca coeva alla sottoscrizione della fideiussione, si pone pertanto come elemento costitutivo della pretesa attorea di declaratoria di nullità, (in tal senso Cass. 30818 /2018) e soggiace dunque ai principi generali in materia di onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie parte attrice non allegava né provava in alcun modo, ad esempio mediante la produzione del modulo standard utilizzato per le fideiussioni omnibus da altre banche in quel periodo, la perdurante esistenza dell'intesa illecita all'epoca della fideiussione sottoscritta nel 2009 limitandosi sul punto ad avanzare una richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., inammissibile in quanto, considerato il supporto probatorio fornito, esplorativa.
Inoltre, parte opponente, comunque, non allegava le conseguenze della nullità parziale della fideiussione per cui è causa. Infatti, solo in sede di atti conclusivi e dunque tardivamente, l'opponente, invocava l'applicazione dell'art. 1957 c.c. stante la nullità della deroga pattuita per i motivi sopra espressi, sostenendo che la Banca cedente non aveva agito tempestivamente nei confronti del debitore garantito.
pagina 7 di 8 Per tutte le ragioni di cui sopra il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri disposti dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa: rigetta le domande avanzate dall'opponente; conferma il decreto ingiuntivo n. 4395/2023 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna ( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) alla rifusione delle spese di lite in
[...] C.F._2 favore di che liquida in complessivi euro 11.268,00 Controparte_1 per compenso professionale oltre rimb forf I.V.A. e C.A.P. come per legge;
Cosi deciso in Milano 21.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
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