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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/06/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 4983/2024 R.G.
Tra
[...]
[...]
Parte_1
All'udienza del 06/06/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Gabriele Pasqua in sostituzione dell'avv. SOLLENA
GASPARE e per l'avv. Leone Silvia in sostituzione dell'avv. VIGILANTI LUCIO CP_1
CORNELIO
Le parti discutono la causa e, tenuto conto che con la costituzione l' ha depositato CP_1
documento comprovante la disposizione n° 760000-25-0036 del 27/02/2025 con la quale in relazione all'Ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio l' ha disposto Pt_1
l'annullamento in autotutela della stessa, per le motivazioni ivi indicate, chiedono congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere. Con riguardo alle spese di lite l'avv. Pasqua chiede a condanna di per il principio della soccombenza virtuale, l'avv. CP_1
Leone si oppone e chiede la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:30 rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 06/06/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 4983/2024 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sollena Gaspare, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (codice fiscale ) in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vigilanti Lucio
Cornelio, giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22/12/2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002841843 a titolo di mancato pagamento di ritenute CP_ previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore, notificata dall' il 26.11.2024.
A sostegno della opposizione eccepiva la mancata notifica dell'atto di accertamento,
l'estinzione della sanzione amministrativa ex art. 14 legge n. 689/1981, la mancata indicazione dei criteri di calcolo della sanzione.
Si costituiva l' in data 27/05/2025 deducendo che l'Istituto ha annullato l'ordinanza CP_1
ingiunzione impugnata, con disposizione di annullamento in autotutela che allegava, e chiedendo dichiararsi cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese tenuto conto che solo recentemente si è formata una prima giurisprudenza della
Cassazione in tema di applicabilità alla fattispecie dell'art. 14, L. n. 689\1981 e in considerazione della mancata resistenza in questo giudizio.
2 All'udienza di discussione odierna il ricorrente, preso atto dell'annullamento dell'ordinanza opposta ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna di controparte CP_ alle spese di lite. Il procuratore dell' ha concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. La causa all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Alla luce della richiesta delle parti e della documentazione depositata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere come concordemente richiesto dalle parti e va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla richiesta del ricorrente di condanna di controparte alle spese di lite per il principio della soccombenza virtuale, nel caso in esame, è pacifico che l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso ed altresì anche alla notifica dello stesso. Rileva, tuttavia, il giudicante come il corretto comportamento processuale dell'istituto che ricevuto il ricorso ed esaminata la documentazione allegata ha prontamente provveduto ad annullare in autotutela l'Ordinanza
Ingiunzione con riconoscimento pieno delle ragioni del ricorrente prima della prima udienza di discussione nel merito, evitando inutili lungaggini del giudizio, induca a compensare le spese di lite. Pertanto, le spese di lite del presente grado vanno dichiarate integralmente compensate, tenuto conto del comportamento processuale dell' e del complessivo esito CP_1
del giudizio conclusosi alla prima udienza senza alcuna attività istruttoria e di trattazione
(cfr. Cass. ordinanza n. 5497 del 3.03.2017; Cass. ordinanza 06.04.2018 n. 8566; Cass. Sent.
10198 del 27 aprile 2018) e tenuto conto che soltanto di recente si è consolidato l'orientamento che ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 14 della legge 689/1981 (cfr.
Cass. sentenze nn. 7641, 7768 e 7845 del 24\25 marzo 2025)
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata,
- Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 06/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
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