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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/06/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6845 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppa Abate, per procura in atti
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Saccà, per procura P.IVA_1 in atti
- CONVENUTA -
E
, (C.F. ) Controparte_2 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE-
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv. Maurizio Cacace, per procura in atti
- TERZO CHIAMATO -
pagina 1 di 17 OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, la chiedendone la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro occorsogli in data
21/08/2014 alle ore 21 circa, mentre si trovava come trasportato sull'autoveicolo Fiat Punto, tg BB733YF, che percorreva,, in direzione monte-mare, la strada di penetrazione agricola
Saponarà-Amendolara del , sprovvista di illuminazione e, dopo CP_3 Controparte_3 avere superato una curva a visuale non libera, improvvisamente finiva in un tratto di strada franata.
Deduceva che in conseguenza del sinistro, aveva riportato gravi lesioni personali, per le quali era stato portato presso il Policlinico Universitario di Messina, dove era stato ricoverato dal 21/08/2014 al 09/09/2014; che aveva dovuto sostenere spese mediche ed effettuare trattamenti di fisiokinesiterapia e che le lesioni avevano determinato postumi di invalidità permanente nella misura del 15%, inabilità temporanea assoluta di giorni 90 e parziale di giorni
40. Chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 52.142,50, comprensivi di danno non patrimoniale e danno morale, oltre € 3.019,00 per spese mediche o la diversa somma accertata in corso di causa.
Si costituiva in giudizio la la quale, preliminarmente, Controparte_1 eccepiva l'improcedibilità delle domande svolte da parte attrice per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Nel merito, escludeva qualsiasi responsabilità a proprio carico, deducendo che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del proprietario e custode della Controparte_3 strada pericolosa, che aveva causato l'uscita di strada del veicolo. Ne chiedeva, pertanto, la chiamata in causa, al fine di accertarne la responsabilità ovvero, in subordine, di manlevarla in ipotesi di condanna nei confronti dell'attore.
pagina 2 di 17 Con decreto del 7/06/2016 veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo e la causa veniva rinviata all'udienza dell'1/12/2016.
Con comparsa dell'11/11/2016 si costituiva in giudizio anche il Controparte_3
che eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della
[...] negoziazione assistita;
rilevava, inoltre, il difetto di integrità del contraddittorio, in ragione della mancata citazione del responsabile civile, litisconsorte necessario nell'azione ex art. 141
Cod. ass. e deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, escludeva di essere responsabile del sinistro ai sensi dell'art. 2051 c.c., allegando di avere emesso le ordinanze sindacali nn. 48 del 10/10/2005 e 44 del 27/12/2007, che sancivano il divieto di transito sul tratto di strada Saponarà-Amendolara, che veniva, tuttavia, utilizzato impropriamente dai cittadini per recarsi presso un agriturismo locale;
che, in ogni caso, il pericolo era visibile per via del restringimento della strada a 2,5 m a causa della presenza di una frana di circa sette anni prima del sinistro, che la frana era recintata e le condizioni atmosferiche alla data del sinistro erano serene, come risulta dal verbale di Polizia
Municipale; che il conducente e i trasportati del veicolo coinvolti nel sinistro conoscevano lo stato dei luoghi, sia in quanto residenti a [...]e a , sia in quanto fruitori del Controparte_3 locale agriturismo.
All'udienza dell'1/12/2016 venivano concessi termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 27/10/2017 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Controparte_2
Quindi, instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante l'assunzione della prova orale richiesta dalle parti e l'espletamento della CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 22/02/2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 6/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 3 di 17 Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di che, pur ritualmente Controparte_2 evocato in giudizio, non si è costituito.
L'eccezione di improponibilità dell'azione formulata dalla è Controparte_1 priva di fondamento e va rigettata. Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che Parte_1 ha promosso la procedura di negoziazione assistita nei confronti della convenuta assicurazione, non rilevando la data della relativa notifica ai fini della procedibilità dell'azione, in virtù del fatto che la mancata proposizione prima che il giudizio venga incoato, rilevata entro la prima udienza dal giudice d'ufficio ovvero con il primo scritto difensivo dal convenuto, dà luogo alla possibilità di rimettere l'attore in termini per il relativo espletamento.
La medesima eccezione formulata dal terzo chiamato è inammissibile, in quanto l'art. 3,
D.L. n. 132/2014 conv. in L. n. 162/2014 prevede che “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza”, sicché va esclusa la proponibilità da parte del terzo chiamato.
Quanto alle eccezioni attinenti alla legittimazione passiva, va rilevato che la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione della domanda offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso;
essa deve essere oggetto di verifica- preliminare al merito -, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia e riguarda la fondatezza della domanda e, quindi, la verifica che il diritto azionato appartenga effettivamente a chi assume di esserne titolare.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della stessa da parte del convenuto (Cass., SS. UU. n. 2951/2016).
pagina 4 di 17 Nella specie, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
è priva di fondamento alla luce della prospettazione del fatto svolta dall'attore.
[...]
Per le stesse ragioni, anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dal
è destituita di fondamento e va rigettata. Controparte_3
Nel merito, la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della CP_1
Assicurazioni e di va più correttamente qualificata ai sensi dell'art. 144 CP_1 Controparte_2
Cod. ass., in quanto non vi è stato scontro tra due veicoli. Infatti, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 35318/2022 “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante
l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (Cass. civ., SS.UU. n. 35318 del 30/11/2022), la quale “consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito” (Cass. civ., sent. n. 17963/2021; più recentemente, cfr. nello stesso senso, Cass. civ.,
Sez. III, ord. del 10/01/2024, n. 1044).
La domanda dell'attore è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La dinamica del sinistro può essere ricostruita alla luce della prova testimoniale espletata e della documentazione in atti.
pagina 5 di 17 Il teste , comandante della Polizia Municipale di all'epoca dei Tes_1 Controparte_3 fatti, ha dichiarato di essere arrivato sul luogo del sinistro dopo il suo accadimento, in quanto chiamato dal maresciallo Bonelli dei Carabinieri;
che “il veicolo scendeva da Amendolara verso il torrente Saponara”. Ha confermato la circostanza lett. B della memoria ex art. 183/6/2 c.p.c. della (cioè che “dopo aver superato una curva a visuale non libera, Controparte_1 improvvisamente detto veicolo finiva, anche per la presenza di terra e pietrisco, in un tratto di strada franata”), precisando che “la curva non aveva visuale libera perché circa cinque anni prima era stata oggetto di frana che ne aveva ristretto l'ampiezza e che 4-5 mesi prima dell'evento vi era stata un'altra frana che aveva ulteriormente ristretto la carreggiata”; “la strada era certamente priva di illuminazione;
per quanto, invece, riguarda la segnaletica, so che 4 o 5 anni prima del sinistro, quando c'era stata la frana di cui ho detto sopra, il sindaco aveva emesso un'ordinanza di divieto di transito in quella strada poiché pericolosa. Ma i contadini del luogo per fare prima la utilizzavano ugualmente”. Ha pure affermato che: “a seguito della seconda frana, avvenuta 4-5 mesi prima del sinistro per cui è causa, ci eravamo recati sui luoghi unitamente ai tecnici del i quali riscontrando che la carreggiata si era ulteriormente ristretta avevano segnalato questa CP_3 situazione di pericolo al sindaco, avvisandolo che a parere dei tecnici era necessario transennare la strada, per impedire il transito ai mezzi. Ma non so se tale provvedimento sia stato effettivamente preso”. Non ha potuto riferire se vi fossero transenne o segnaletica, in quanto intervenuto di notte, ma ha confermato che la situazione di pericolo era stata più volte segnalata dalla Polizia Municipale al sindaco.
abitante della zona del sinistro, ha dichiarato di non avervi assistito, ma Testimone_2 di avere saputo che “l'attore si trovava ancora all'interno della macchina nella scarpata” e di avere tentato di avvicinarsi, scorgendo sul luogo un gruppo di persone e i carabinieri, ma di non essere riuscito a vedere alcunché. Ha confermato che “era buio e che la strada dove è avvenuto
l'incidente era aperta al transito, una parte in terra battuta e una parte in asfalto”; ha aggiunto che il luogo del sinistro è “una parte franata” e che lui riusciva a transitare con la sua moto ape “e passavano anche le macchine. La strada non è illuminata” e “non vi era… alcuna segnaletica di divieto di transito, né di frana”. Ha confermato che, in conseguenza del sinistro, è stato ricoverato” Parte_1
pagina 6 di 17 ed era ancora a letto qualche mese dopo e ha riferito che, a seguito dell'incidente, per un po'
l'attore non ha potuto svolgere il suo lavoro di muratore.
funzionario dipendente dell'Ufficio tecnico del Testimone_3 Controparte_3
ha dichiarato di essere informato del sinistro in quanto cugino del signor
[...] CP_2
il teste, tuttavia, non ha saputo indicare se la strada del sinistro fosse chiusa al
[...] traffico in conseguenza delle ordinanze nn. 48/2005 e 44/2007, ma ha dichiarato: “nello specifico ricordo che mi è stato detto di mandare due operai per disporre sul luogo dell'incidente delle transenne. Ma non ricordo se questo avvenne prima o dopo il suddetto incidente”; lo stesso non ha neppure ricordato se la pericolosità del tratto stradale fosse un fatto notorio, ammettendo solo che “noi dipendenti del
Comune ne eravamo a conoscenza”. Ha ricordato che “quando la strada era percorribile vi salivano anche le autovetture”, che “i proprietari dei terreni limitrofi la utilizzavano per raggiungere i propri poderi” e che “vi sono due strade, una percorribile – via Contrada Amendolara – e l'altra non percorribile – . Per_1
ha dichiarato di non essere presente al momento del sinistro, ma di Controparte_4 averne sentito parlare. Ha confermato che “quasi tutti i giorni” percorreva la strada di penetrazione agricola Saponarà-Amendolara del Comune di Scaletta Zanclea (ME), aggiungendo che “non si trattava di strada chiusa e l'illuminazione era inesistente”, “vi era più di una frana, ma comunque si riusciva a passare lo stesso”; “la strada era al 75/80% asfaltata e poi vi era un torrente il cui letto era in terra battuta”. Ha, infine, confermato che il , Controparte_3 nonostante fosse a conoscenza dello stato dei luoghi, non aveva provveduto ad apporre la relativa segnaletica.
maresciallo dei Carabinieri, non ha potuto riferire circa l'andatura di Testimone_4 marcia del veicolo Fiat Punto tg. BB733YF; ha confermato la circostanza di cui alla lettera C della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della (cioè che “la Controparte_1 strada di penetrazione agricola Saponara Amendolara del Comune di , percorsa dalla Fiat Controparte_3
Punto, era priva di illuminazione e di segnaletica;
in particolare, non vi era alcun segnale di divieto di transito, di pericolo e/o alcuna chiusura”), dichiarando che era una circostanza a lui nota, trattandosi di un tratto di strada che percorreva spesso;
precisava che “si tratta di una strada ripida e pericolosa” e che “certamente nel 2014 … era priva di illuminazione, mentre non ricordo se vi fossero segnali di pericolo e
pagina 7 di 17 di chiusura”, aggiungendo di non ricordare se nell'anno 2014 quella strada fosse chiusa o aperta al transito.
Le dichiarazioni del testimone – sulla cui attendibilità non vi è motivo di Tes_1 dubitare – appaiono credibili e ben circostanziate e permettono di ritenere provato il sinistro, secondo la dinamica descritta dall'attore. Mentre le ulteriori testimonianze, pur non chiarendo alcunché con riferimento al sinistro, permettono di accertare le condizioni della strada in cui si
è verificato il sinistro.
Inoltre, il verbale di intervento della Polizia Municipale ha confermato che il sinistro si è verificato per come dichiarato dall'attore, il quale era trasportato sul sedile anteriore destro della Fiat Punto coinvolta e che, in conseguenza della caduta nella scarpata, aveva riportato lesioni personali per le quali era stato condotto all'ospedale Policlinico di Messina.
Diversamente, dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti non è emerso che il conducente della Fiat Punto abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenendo una condotta di guida diligente: infatti, le convergenti dichiarazioni dei testimoni hanno dimostrato che, per quanto la carreggiata fosse stata ristretta dalle frane verificatesi nel corso del tempo, essa, tuttavia, aveva un'ampiezza di 2,50, misura idonea a garantire il normale transito dei autoveicoli.
Alla luce di ciò, e la vanno condannati in Controparte_2 Controparte_1 solido a risarcire il danno prodotto a ai sensi del combinato disposto Parte_1 dell'art. 144 Cod. ass. e dell'art. 2054, comma 1, c.c..
Passando alla valutazione del quantum debeatur, il CTU nominato, dott. Per_2 ha constatato che a seguito ed in conseguenza del sinistro
[...] Parte_1 ha riportato: “Frattura biossea esposta pluriframmentaria terzo medio-prossimale tibia e perone a destra.
Trauma cranico non commotivo con duplice ferita lacero-contusa alla regione frontale di sinistra. Plurime ferite escoriate alla gamba sinistra”, comportanti una compromissione della integrità psicofisica stimata nella misura del 9%.
Il consulente ha, altresì, riconosciuto all'attore una inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, nonché 100 giorni di inabilità temporanea parziale, di cui giorni 30 al 75%, giorni 30 al pagina 8 di 17 50% e 40 al 25%. Il CTU ha, altresì, ritenuto congrue le spese mediche documentate pari a €
2.619,00.
L'attore ha, altresì, depositato la fattura per C.T.P. di euro 400,00,importo di cui ha chiesto il rimborso.
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e del periziando e ben motivate, anche in risposta alle osservazioni formulate dal consulente di parte attrice.
Il danno subito da deve essere liquidato, con un'attenta valutazione Parte_1 della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico (i.e. danno dinamico-relazionale) (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente pagina 9 di 17 sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore, va risarcito ai sensi dell'art. 139 cod. ass., rubricato “danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità”, sulla base delle relative tabelle aggiornate all'anno 2024.
Conseguentemente, il danno non patrimoniale può essere complessivamente determinato in € 18.693,80 all'attualità, di cui € 14.412,70 a titolo di danno biologico (importo ottenuto riconoscendo il 9% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 63 al momento del sinistro) ed € 4.281,10 per inabilità temporanea (di cui € 1.657,20 per inabilità assoluta, €
1.242,90 per 30 giorni al 75%; € 828,60 per 30 giorni al 50% ed € 552,40 per 40 giorni al 25%), senza operare alcuna personalizzazione, in assenza di specifiche tempestive allegazioni sul punto.
Va pure disattesa la domanda di risarcimento del danno per l'impossibilità di espletare la mansione di muratore, in quanto l'attore non ha assolto all'onere probatorio di siffatta perdita reddituale.
All'importo determinato per il danno non patrimoniale, vanno aggiunte le spese mediche e di c.t.p. documentate per complessivi € 3.019,00, rivalutate all'attualità in € 3.662,00, così ottenendo un risarcimento di complessivi € 22.355,80.
Deve essere riconosciuto all'attore anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito l'attore alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056
c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e Cass.
Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad pagina 10 di 17 una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (21/08/2014), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo da liquidare in favore di ammonta ad Parte_1
€ 24.902,89, pari alla somma dell'importo devalutato all'epoca del sinistro (€ 18.521,79), maggiorato della rivalutazione monetaria (€ 3.834,01) e degli interessi legali (€ 2.547,09).
Su detta somma, dopo la pubblicazione della sentenza, saranno dovuti solo gli interessi legali dalla pubblicazione fino all'effettivo soddisfo.
A questo punto devono essere vagliate le domande della nei Controparte_1 confronti del Controparte_3
Non merita accoglimento la domanda di condanna diretta del per il Controparte_3 sinistro occorso a , che non ha esteso le proprie domande nei confronti della terza Parte_1 chiamata.
Per converso, va parzialmente accolta la domanda di manleva proposta dalla compagnia assicurativa nei confronti dell'ente locale, volta ad ottenere il rimborso delle somme pagate in favore di sulla scorta della responsabilità ex art. 2051 c.c. del in Parte_1 CP_3 qualità di custode della strada in cui è avvenuto il sinistro, per il danno patito dall'attore.
È noto che l'art. 2051 c.c. disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità oggettiva del custode del bene, che risponde del danno, a meno che non provi il caso fortuito: in ordine al riparto dell'onere probatorio, il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (ex plurimis, C. Cass., Sez. III, n. 15389/2011; C. Cass., Sez. II, n. 25243/2006).
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode, occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate pagina 11 di 17 dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C. Cass., Sez. III, n. 4495/2011).
In ogni caso tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C. Cass., Sez. III, n. 6306/2017).
La Corte di legittimità, peraltro, ha affermato che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada [pubblica] è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente- danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (C.
Cass., ord. 2480/2018; C. Cass., Sez. III, n. 287/2015).
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dei testimoni assunti, è emerso che il sinistro si è verificato il 21/08/2014 verso le ore 21, lungo la ripida strada di penetrazione agricola Saponarà Amendolara del Comune di , in Controparte_3 direzione monte-mare, laddove la strada aveva l'andamento di una curva senza visuale e presentava un restringimento (da m 5 a m 2,5) a causa di più frane che si erano succedute nel tempo;
che il era informato della situazione dei luoghi, tanto che Controparte_3 nel 2005 e nel 2007 aveva emanato ordinanze di chiusura del tratto stradale che,
pagina 12 di 17 cionondimeno, veniva regolarmente percorso e, quindi, era sostanzialmente aperto al transito veicolare.
Il verbale di accertamento del sinistro stradale della Polizia Municipale ha chiarito che il sinistro è avvenuto in Contrada Amendolara-Saponarà su strada “a due sensi priva di segni sulla carreggiata – strada di penetrazione agricola – bitumata” “con elevata presenza di terra e pietrisco senza particolare organizzazione”, con “forte pendenza” e un “ampio restringimento della carreggiata causa frana”.
Nella descrizione del fatto la Polizia Municipale ha verbalizzato che “la velocità del veicolo A si presume bassa – non si rilevano tracce di frenatura attribuibili con certezza al veicolo A. la direzione di marcia del veicolo A era monte-mare. Nel veicolo erano presenti n. 3 persone. Presunte cause dell'incidente: il veicolo A transitava in una strada di penetrazione agricola priva di illuminazione e nel tratto dell'incidente è presente una frana che riduce la carreggiata;
infatti, la larghezza media di metri 5,00 della sede stradale si riduce, a causa della frana, a metri 2,50 per una lunghezza di metri 13,00 – in tale tratto la strada era delimitata con rete di cantiere in plastica fissata all'asfalto con tondini di ferro. La strada interessata con ordinanza sindacale
n. 44 del 2007 è stata interdetta al transito veicolare, ma ad oggi non esiste alcuna segnaletica stradale che avverta del pericolo né tanto meno alcun segnale di divieto di transito. Tale situazione è già stata segnalata più volte da questo ufficio a chi di competenza. Pertanto, a parere degli scriventi la causa principale dell'incidente è dovuta allo stato dei luoghi”.
La circostanza che la strada fosse sprovvista di alcun segnale di pericolo, di illuminazione e di segnaletica è emersa anche dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali.
Peraltro, la prova orale ha permesso di accertare la verificazione di un'ulteriore frana pochi mesi prima del sinistro – come dichiarato dal teste (“
4-5 mesi prima dell'evento vi era Tes_1 stata un'altra frana che aveva ulteriormente ristretto la carreggiata”) – e che l'amministrazione non ha assunto alcun provvedimento di chiusura del tratto stradale o di apposizione di transenne, illuminazione o segnaletica volte a impedire concretamente il transito, in quanto l'unica testimonianza assunta sul punto, resa da , non permette di affermare che il Testimone_3 abbia agito in via preventiva. CP_3
pagina 13 di 17 L'esito dell'istruttoria orale e documentale consente, indi, di affermare la sussistenza del nesso di causalità tra le condizioni della strada e l'incidente occorso all'attore.
Né il ha provato la ricorrenza del caso fortuito, ovvero che Controparte_3
l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (C. Cass., n. 16295/2017).
Al riguardo, si evidenzia che proprio le condizioni della strada, per come emergono dagli atti di causa e dalle testimonianze assunte, permettono di escludere che l'assenza di illuminazione e di segnaletica non fossero superabili con la predisposizione dei dovuti interventi manutentivi.
Nella specie, anzi, proprio la circostanza che la situazione dei luoghi fosse cristallizzata almeno dal 2005 e che, nonostante l'aggravamento della condizione dei luoghi,
l'amministrazione non abbia in alcun modo provveduto a metterli in sicurezza o a inibire in modo serio e concreto la circolazione (dopo il 2007), ne acclara la negligenza e la responsabilità nella causazione del sinistro e nelle relative conseguenze dannose.
Ciò posto, occorre comunque verificare se la condotta di guida di possa Controparte_2 avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere, o quantomeno ridurre, i danni lamentati (cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n.
20619/2014).
Come argomentato sopra, non è emerso che il conducente della Fiat Punto abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenendo una condotta diligente.
I testimoni, infatti, hanno dichiarato che la carreggiata, pur ristretta a 2,50 metri, consentiva il transito di autoveicoli. Risulta, inoltre, acclarato che la strada, nel tratto di percorrenza della Fiat Punto, era sprovvista di illuminazione, in forte pendenza e caratterizzata da un tratto curvilineo senza visuale, proprio a causa dell'esistenza di una frana sulla carreggiata.
pagina 14 di 17 Ebbene, le condizioni della strada avrebbero dovuto indurre il conducente, CP_2
a tenere una condotta di guida particolarmente cauta: segnatamente, se lo stesso
[...] avesse tenuto la destra e una velocità di guida adeguata allo stato dei luoghi (art. 141 C.d.S.), in considerazione del tipo di automobile condotta (una Fiat Punto, avente quindi dimensioni medie) e delle condizioni e dimensioni della strada (ampia 2,50 m, delimitata da rete di cantiere, prevalentemente asfaltata, ma in parte in terra battuta e completamente sprovvista di illuminazione e segnaletica) avrebbe potuto, se non evitare il sinistro, quantomeno limitarne le conseguenze.
Del resto, l'ordinaria diligenza esigibile dagli utenti costituisce applicazione del generale principio di affidamento, specificazione del dovere di buona fede e, in particolare, dell'art. 1227, c. 1, c.c..
Peraltro, l'art. 141 cod. strada prevede che “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”. “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Nel caso di specie, certamente risulta ravvisabile la condotta negligente di che è tale CP_2 da incidere eziologicamente nella misura del 40% nella verificazione dell'incidente.
Non si ritiene, tuttavia, che la sua condotta abbia interrotto il nesso di causalità.
Pertanto, il va condannato a manlevare la delle CP_3 Controparte_1 conseguenze del sinistro e del relativo risarcimento del danno subito dall'attore nella misura del 60%, per complessivi € 14.941,73, oltre interessi dalla pronuncia della sentenza al soddisfo.
Le spese di lite tra l'attore - ammesso al patrocinio a spese dello Stato – la
[...]
e seguono la soccombenza e sono poste a carico dei Controparte_1 Controparte_2 convenuti in solido, che dovranno provvedere al relativo pagamento in favore dell'Erario.
pagina 15 di 17 I convenuti dovranno anche pagare all'Erario le somme iscritte a debito per l'iscrizione a ruolo della causa, per bolli e notifiche e le altre somme previste dalla legge.
Le spese di lite tra la e il sono poste Controparte_1 Controparte_3 per il 60% a carico del Controparte_3
Le spese, liquidate applicando il d.m. n. 55/2015, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, in relazione al decisum (scaglione fino a €
26.000,00, applicando i valori medi) vanno determinate nel seguente modo: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 5.077,00.
Il dovrà pagare alla € 3.046,20 per Controparte_3 Controparte_1 compensi ed € 316,97 per spese di contributo unificato e notifica (importi già ridotti del 40%).
Le spese di CTU sono poste definitivamente per il 40% a carico della
[...]
e di in solido e per il 60% a carico del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6845/2015 r.g., vertente tra
(attore), in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, (convenuta), (convenuto contumace) e Controparte_2 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, (terzo chiamato) disattesa e respinta ogni Controparte_3 diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna in solido la
[...]
e al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 della somma di € 24.902,89 all'attualità, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
3. condanna il a manlevare la Controparte_3 Controparte_1 dalla somma pagata a nei limiti dell'importo di € 14.941,73; Parte_1
pagina 16 di 17 4. condanna la e , in solido, al pagamento, Controparte_1 Controparte_2
in favore dell'Erario, delle spese di lite che liquida in € 5.077,00, oltre spese prenotate a debito e quant'altro previsto dalla legge;
5. condanna il al pagamento, in favore della Controparte_3 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 3.046,20 per compensi ed € Controparte_1
316,97 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
6. pone le spese di CTU definitivamente per il 40% a carico solidale della
[...]
e di e per il 60% a carico del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
Così deciso in Messina il 22 giugno 2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6845 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppa Abate, per procura in atti
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Saccà, per procura P.IVA_1 in atti
- CONVENUTA -
E
, (C.F. ) Controparte_2 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE-
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv. Maurizio Cacace, per procura in atti
- TERZO CHIAMATO -
pagina 1 di 17 OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, la chiedendone la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro occorsogli in data
21/08/2014 alle ore 21 circa, mentre si trovava come trasportato sull'autoveicolo Fiat Punto, tg BB733YF, che percorreva,, in direzione monte-mare, la strada di penetrazione agricola
Saponarà-Amendolara del , sprovvista di illuminazione e, dopo CP_3 Controparte_3 avere superato una curva a visuale non libera, improvvisamente finiva in un tratto di strada franata.
Deduceva che in conseguenza del sinistro, aveva riportato gravi lesioni personali, per le quali era stato portato presso il Policlinico Universitario di Messina, dove era stato ricoverato dal 21/08/2014 al 09/09/2014; che aveva dovuto sostenere spese mediche ed effettuare trattamenti di fisiokinesiterapia e che le lesioni avevano determinato postumi di invalidità permanente nella misura del 15%, inabilità temporanea assoluta di giorni 90 e parziale di giorni
40. Chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 52.142,50, comprensivi di danno non patrimoniale e danno morale, oltre € 3.019,00 per spese mediche o la diversa somma accertata in corso di causa.
Si costituiva in giudizio la la quale, preliminarmente, Controparte_1 eccepiva l'improcedibilità delle domande svolte da parte attrice per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Nel merito, escludeva qualsiasi responsabilità a proprio carico, deducendo che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del proprietario e custode della Controparte_3 strada pericolosa, che aveva causato l'uscita di strada del veicolo. Ne chiedeva, pertanto, la chiamata in causa, al fine di accertarne la responsabilità ovvero, in subordine, di manlevarla in ipotesi di condanna nei confronti dell'attore.
pagina 2 di 17 Con decreto del 7/06/2016 veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo e la causa veniva rinviata all'udienza dell'1/12/2016.
Con comparsa dell'11/11/2016 si costituiva in giudizio anche il Controparte_3
che eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della
[...] negoziazione assistita;
rilevava, inoltre, il difetto di integrità del contraddittorio, in ragione della mancata citazione del responsabile civile, litisconsorte necessario nell'azione ex art. 141
Cod. ass. e deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, escludeva di essere responsabile del sinistro ai sensi dell'art. 2051 c.c., allegando di avere emesso le ordinanze sindacali nn. 48 del 10/10/2005 e 44 del 27/12/2007, che sancivano il divieto di transito sul tratto di strada Saponarà-Amendolara, che veniva, tuttavia, utilizzato impropriamente dai cittadini per recarsi presso un agriturismo locale;
che, in ogni caso, il pericolo era visibile per via del restringimento della strada a 2,5 m a causa della presenza di una frana di circa sette anni prima del sinistro, che la frana era recintata e le condizioni atmosferiche alla data del sinistro erano serene, come risulta dal verbale di Polizia
Municipale; che il conducente e i trasportati del veicolo coinvolti nel sinistro conoscevano lo stato dei luoghi, sia in quanto residenti a [...]e a , sia in quanto fruitori del Controparte_3 locale agriturismo.
All'udienza dell'1/12/2016 venivano concessi termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 27/10/2017 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Controparte_2
Quindi, instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante l'assunzione della prova orale richiesta dalle parti e l'espletamento della CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 22/02/2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 6/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 3 di 17 Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di che, pur ritualmente Controparte_2 evocato in giudizio, non si è costituito.
L'eccezione di improponibilità dell'azione formulata dalla è Controparte_1 priva di fondamento e va rigettata. Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che Parte_1 ha promosso la procedura di negoziazione assistita nei confronti della convenuta assicurazione, non rilevando la data della relativa notifica ai fini della procedibilità dell'azione, in virtù del fatto che la mancata proposizione prima che il giudizio venga incoato, rilevata entro la prima udienza dal giudice d'ufficio ovvero con il primo scritto difensivo dal convenuto, dà luogo alla possibilità di rimettere l'attore in termini per il relativo espletamento.
La medesima eccezione formulata dal terzo chiamato è inammissibile, in quanto l'art. 3,
D.L. n. 132/2014 conv. in L. n. 162/2014 prevede che “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza”, sicché va esclusa la proponibilità da parte del terzo chiamato.
Quanto alle eccezioni attinenti alla legittimazione passiva, va rilevato che la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione della domanda offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso;
essa deve essere oggetto di verifica- preliminare al merito -, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia e riguarda la fondatezza della domanda e, quindi, la verifica che il diritto azionato appartenga effettivamente a chi assume di esserne titolare.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della stessa da parte del convenuto (Cass., SS. UU. n. 2951/2016).
pagina 4 di 17 Nella specie, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
è priva di fondamento alla luce della prospettazione del fatto svolta dall'attore.
[...]
Per le stesse ragioni, anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dal
è destituita di fondamento e va rigettata. Controparte_3
Nel merito, la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della CP_1
Assicurazioni e di va più correttamente qualificata ai sensi dell'art. 144 CP_1 Controparte_2
Cod. ass., in quanto non vi è stato scontro tra due veicoli. Infatti, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 35318/2022 “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante
l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (Cass. civ., SS.UU. n. 35318 del 30/11/2022), la quale “consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito” (Cass. civ., sent. n. 17963/2021; più recentemente, cfr. nello stesso senso, Cass. civ.,
Sez. III, ord. del 10/01/2024, n. 1044).
La domanda dell'attore è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La dinamica del sinistro può essere ricostruita alla luce della prova testimoniale espletata e della documentazione in atti.
pagina 5 di 17 Il teste , comandante della Polizia Municipale di all'epoca dei Tes_1 Controparte_3 fatti, ha dichiarato di essere arrivato sul luogo del sinistro dopo il suo accadimento, in quanto chiamato dal maresciallo Bonelli dei Carabinieri;
che “il veicolo scendeva da Amendolara verso il torrente Saponara”. Ha confermato la circostanza lett. B della memoria ex art. 183/6/2 c.p.c. della (cioè che “dopo aver superato una curva a visuale non libera, Controparte_1 improvvisamente detto veicolo finiva, anche per la presenza di terra e pietrisco, in un tratto di strada franata”), precisando che “la curva non aveva visuale libera perché circa cinque anni prima era stata oggetto di frana che ne aveva ristretto l'ampiezza e che 4-5 mesi prima dell'evento vi era stata un'altra frana che aveva ulteriormente ristretto la carreggiata”; “la strada era certamente priva di illuminazione;
per quanto, invece, riguarda la segnaletica, so che 4 o 5 anni prima del sinistro, quando c'era stata la frana di cui ho detto sopra, il sindaco aveva emesso un'ordinanza di divieto di transito in quella strada poiché pericolosa. Ma i contadini del luogo per fare prima la utilizzavano ugualmente”. Ha pure affermato che: “a seguito della seconda frana, avvenuta 4-5 mesi prima del sinistro per cui è causa, ci eravamo recati sui luoghi unitamente ai tecnici del i quali riscontrando che la carreggiata si era ulteriormente ristretta avevano segnalato questa CP_3 situazione di pericolo al sindaco, avvisandolo che a parere dei tecnici era necessario transennare la strada, per impedire il transito ai mezzi. Ma non so se tale provvedimento sia stato effettivamente preso”. Non ha potuto riferire se vi fossero transenne o segnaletica, in quanto intervenuto di notte, ma ha confermato che la situazione di pericolo era stata più volte segnalata dalla Polizia Municipale al sindaco.
abitante della zona del sinistro, ha dichiarato di non avervi assistito, ma Testimone_2 di avere saputo che “l'attore si trovava ancora all'interno della macchina nella scarpata” e di avere tentato di avvicinarsi, scorgendo sul luogo un gruppo di persone e i carabinieri, ma di non essere riuscito a vedere alcunché. Ha confermato che “era buio e che la strada dove è avvenuto
l'incidente era aperta al transito, una parte in terra battuta e una parte in asfalto”; ha aggiunto che il luogo del sinistro è “una parte franata” e che lui riusciva a transitare con la sua moto ape “e passavano anche le macchine. La strada non è illuminata” e “non vi era… alcuna segnaletica di divieto di transito, né di frana”. Ha confermato che, in conseguenza del sinistro, è stato ricoverato” Parte_1
pagina 6 di 17 ed era ancora a letto qualche mese dopo e ha riferito che, a seguito dell'incidente, per un po'
l'attore non ha potuto svolgere il suo lavoro di muratore.
funzionario dipendente dell'Ufficio tecnico del Testimone_3 Controparte_3
ha dichiarato di essere informato del sinistro in quanto cugino del signor
[...] CP_2
il teste, tuttavia, non ha saputo indicare se la strada del sinistro fosse chiusa al
[...] traffico in conseguenza delle ordinanze nn. 48/2005 e 44/2007, ma ha dichiarato: “nello specifico ricordo che mi è stato detto di mandare due operai per disporre sul luogo dell'incidente delle transenne. Ma non ricordo se questo avvenne prima o dopo il suddetto incidente”; lo stesso non ha neppure ricordato se la pericolosità del tratto stradale fosse un fatto notorio, ammettendo solo che “noi dipendenti del
Comune ne eravamo a conoscenza”. Ha ricordato che “quando la strada era percorribile vi salivano anche le autovetture”, che “i proprietari dei terreni limitrofi la utilizzavano per raggiungere i propri poderi” e che “vi sono due strade, una percorribile – via Contrada Amendolara – e l'altra non percorribile – . Per_1
ha dichiarato di non essere presente al momento del sinistro, ma di Controparte_4 averne sentito parlare. Ha confermato che “quasi tutti i giorni” percorreva la strada di penetrazione agricola Saponarà-Amendolara del Comune di Scaletta Zanclea (ME), aggiungendo che “non si trattava di strada chiusa e l'illuminazione era inesistente”, “vi era più di una frana, ma comunque si riusciva a passare lo stesso”; “la strada era al 75/80% asfaltata e poi vi era un torrente il cui letto era in terra battuta”. Ha, infine, confermato che il , Controparte_3 nonostante fosse a conoscenza dello stato dei luoghi, non aveva provveduto ad apporre la relativa segnaletica.
maresciallo dei Carabinieri, non ha potuto riferire circa l'andatura di Testimone_4 marcia del veicolo Fiat Punto tg. BB733YF; ha confermato la circostanza di cui alla lettera C della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della (cioè che “la Controparte_1 strada di penetrazione agricola Saponara Amendolara del Comune di , percorsa dalla Fiat Controparte_3
Punto, era priva di illuminazione e di segnaletica;
in particolare, non vi era alcun segnale di divieto di transito, di pericolo e/o alcuna chiusura”), dichiarando che era una circostanza a lui nota, trattandosi di un tratto di strada che percorreva spesso;
precisava che “si tratta di una strada ripida e pericolosa” e che “certamente nel 2014 … era priva di illuminazione, mentre non ricordo se vi fossero segnali di pericolo e
pagina 7 di 17 di chiusura”, aggiungendo di non ricordare se nell'anno 2014 quella strada fosse chiusa o aperta al transito.
Le dichiarazioni del testimone – sulla cui attendibilità non vi è motivo di Tes_1 dubitare – appaiono credibili e ben circostanziate e permettono di ritenere provato il sinistro, secondo la dinamica descritta dall'attore. Mentre le ulteriori testimonianze, pur non chiarendo alcunché con riferimento al sinistro, permettono di accertare le condizioni della strada in cui si
è verificato il sinistro.
Inoltre, il verbale di intervento della Polizia Municipale ha confermato che il sinistro si è verificato per come dichiarato dall'attore, il quale era trasportato sul sedile anteriore destro della Fiat Punto coinvolta e che, in conseguenza della caduta nella scarpata, aveva riportato lesioni personali per le quali era stato condotto all'ospedale Policlinico di Messina.
Diversamente, dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti non è emerso che il conducente della Fiat Punto abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenendo una condotta di guida diligente: infatti, le convergenti dichiarazioni dei testimoni hanno dimostrato che, per quanto la carreggiata fosse stata ristretta dalle frane verificatesi nel corso del tempo, essa, tuttavia, aveva un'ampiezza di 2,50, misura idonea a garantire il normale transito dei autoveicoli.
Alla luce di ciò, e la vanno condannati in Controparte_2 Controparte_1 solido a risarcire il danno prodotto a ai sensi del combinato disposto Parte_1 dell'art. 144 Cod. ass. e dell'art. 2054, comma 1, c.c..
Passando alla valutazione del quantum debeatur, il CTU nominato, dott. Per_2 ha constatato che a seguito ed in conseguenza del sinistro
[...] Parte_1 ha riportato: “Frattura biossea esposta pluriframmentaria terzo medio-prossimale tibia e perone a destra.
Trauma cranico non commotivo con duplice ferita lacero-contusa alla regione frontale di sinistra. Plurime ferite escoriate alla gamba sinistra”, comportanti una compromissione della integrità psicofisica stimata nella misura del 9%.
Il consulente ha, altresì, riconosciuto all'attore una inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, nonché 100 giorni di inabilità temporanea parziale, di cui giorni 30 al 75%, giorni 30 al pagina 8 di 17 50% e 40 al 25%. Il CTU ha, altresì, ritenuto congrue le spese mediche documentate pari a €
2.619,00.
L'attore ha, altresì, depositato la fattura per C.T.P. di euro 400,00,importo di cui ha chiesto il rimborso.
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e del periziando e ben motivate, anche in risposta alle osservazioni formulate dal consulente di parte attrice.
Il danno subito da deve essere liquidato, con un'attenta valutazione Parte_1 della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico (i.e. danno dinamico-relazionale) (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente pagina 9 di 17 sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore, va risarcito ai sensi dell'art. 139 cod. ass., rubricato “danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità”, sulla base delle relative tabelle aggiornate all'anno 2024.
Conseguentemente, il danno non patrimoniale può essere complessivamente determinato in € 18.693,80 all'attualità, di cui € 14.412,70 a titolo di danno biologico (importo ottenuto riconoscendo il 9% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 63 al momento del sinistro) ed € 4.281,10 per inabilità temporanea (di cui € 1.657,20 per inabilità assoluta, €
1.242,90 per 30 giorni al 75%; € 828,60 per 30 giorni al 50% ed € 552,40 per 40 giorni al 25%), senza operare alcuna personalizzazione, in assenza di specifiche tempestive allegazioni sul punto.
Va pure disattesa la domanda di risarcimento del danno per l'impossibilità di espletare la mansione di muratore, in quanto l'attore non ha assolto all'onere probatorio di siffatta perdita reddituale.
All'importo determinato per il danno non patrimoniale, vanno aggiunte le spese mediche e di c.t.p. documentate per complessivi € 3.019,00, rivalutate all'attualità in € 3.662,00, così ottenendo un risarcimento di complessivi € 22.355,80.
Deve essere riconosciuto all'attore anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito l'attore alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056
c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e Cass.
Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad pagina 10 di 17 una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (21/08/2014), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo da liquidare in favore di ammonta ad Parte_1
€ 24.902,89, pari alla somma dell'importo devalutato all'epoca del sinistro (€ 18.521,79), maggiorato della rivalutazione monetaria (€ 3.834,01) e degli interessi legali (€ 2.547,09).
Su detta somma, dopo la pubblicazione della sentenza, saranno dovuti solo gli interessi legali dalla pubblicazione fino all'effettivo soddisfo.
A questo punto devono essere vagliate le domande della nei Controparte_1 confronti del Controparte_3
Non merita accoglimento la domanda di condanna diretta del per il Controparte_3 sinistro occorso a , che non ha esteso le proprie domande nei confronti della terza Parte_1 chiamata.
Per converso, va parzialmente accolta la domanda di manleva proposta dalla compagnia assicurativa nei confronti dell'ente locale, volta ad ottenere il rimborso delle somme pagate in favore di sulla scorta della responsabilità ex art. 2051 c.c. del in Parte_1 CP_3 qualità di custode della strada in cui è avvenuto il sinistro, per il danno patito dall'attore.
È noto che l'art. 2051 c.c. disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità oggettiva del custode del bene, che risponde del danno, a meno che non provi il caso fortuito: in ordine al riparto dell'onere probatorio, il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (ex plurimis, C. Cass., Sez. III, n. 15389/2011; C. Cass., Sez. II, n. 25243/2006).
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode, occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate pagina 11 di 17 dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C. Cass., Sez. III, n. 4495/2011).
In ogni caso tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C. Cass., Sez. III, n. 6306/2017).
La Corte di legittimità, peraltro, ha affermato che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada [pubblica] è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente- danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (C.
Cass., ord. 2480/2018; C. Cass., Sez. III, n. 287/2015).
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dei testimoni assunti, è emerso che il sinistro si è verificato il 21/08/2014 verso le ore 21, lungo la ripida strada di penetrazione agricola Saponarà Amendolara del Comune di , in Controparte_3 direzione monte-mare, laddove la strada aveva l'andamento di una curva senza visuale e presentava un restringimento (da m 5 a m 2,5) a causa di più frane che si erano succedute nel tempo;
che il era informato della situazione dei luoghi, tanto che Controparte_3 nel 2005 e nel 2007 aveva emanato ordinanze di chiusura del tratto stradale che,
pagina 12 di 17 cionondimeno, veniva regolarmente percorso e, quindi, era sostanzialmente aperto al transito veicolare.
Il verbale di accertamento del sinistro stradale della Polizia Municipale ha chiarito che il sinistro è avvenuto in Contrada Amendolara-Saponarà su strada “a due sensi priva di segni sulla carreggiata – strada di penetrazione agricola – bitumata” “con elevata presenza di terra e pietrisco senza particolare organizzazione”, con “forte pendenza” e un “ampio restringimento della carreggiata causa frana”.
Nella descrizione del fatto la Polizia Municipale ha verbalizzato che “la velocità del veicolo A si presume bassa – non si rilevano tracce di frenatura attribuibili con certezza al veicolo A. la direzione di marcia del veicolo A era monte-mare. Nel veicolo erano presenti n. 3 persone. Presunte cause dell'incidente: il veicolo A transitava in una strada di penetrazione agricola priva di illuminazione e nel tratto dell'incidente è presente una frana che riduce la carreggiata;
infatti, la larghezza media di metri 5,00 della sede stradale si riduce, a causa della frana, a metri 2,50 per una lunghezza di metri 13,00 – in tale tratto la strada era delimitata con rete di cantiere in plastica fissata all'asfalto con tondini di ferro. La strada interessata con ordinanza sindacale
n. 44 del 2007 è stata interdetta al transito veicolare, ma ad oggi non esiste alcuna segnaletica stradale che avverta del pericolo né tanto meno alcun segnale di divieto di transito. Tale situazione è già stata segnalata più volte da questo ufficio a chi di competenza. Pertanto, a parere degli scriventi la causa principale dell'incidente è dovuta allo stato dei luoghi”.
La circostanza che la strada fosse sprovvista di alcun segnale di pericolo, di illuminazione e di segnaletica è emersa anche dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali.
Peraltro, la prova orale ha permesso di accertare la verificazione di un'ulteriore frana pochi mesi prima del sinistro – come dichiarato dal teste (“
4-5 mesi prima dell'evento vi era Tes_1 stata un'altra frana che aveva ulteriormente ristretto la carreggiata”) – e che l'amministrazione non ha assunto alcun provvedimento di chiusura del tratto stradale o di apposizione di transenne, illuminazione o segnaletica volte a impedire concretamente il transito, in quanto l'unica testimonianza assunta sul punto, resa da , non permette di affermare che il Testimone_3 abbia agito in via preventiva. CP_3
pagina 13 di 17 L'esito dell'istruttoria orale e documentale consente, indi, di affermare la sussistenza del nesso di causalità tra le condizioni della strada e l'incidente occorso all'attore.
Né il ha provato la ricorrenza del caso fortuito, ovvero che Controparte_3
l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (C. Cass., n. 16295/2017).
Al riguardo, si evidenzia che proprio le condizioni della strada, per come emergono dagli atti di causa e dalle testimonianze assunte, permettono di escludere che l'assenza di illuminazione e di segnaletica non fossero superabili con la predisposizione dei dovuti interventi manutentivi.
Nella specie, anzi, proprio la circostanza che la situazione dei luoghi fosse cristallizzata almeno dal 2005 e che, nonostante l'aggravamento della condizione dei luoghi,
l'amministrazione non abbia in alcun modo provveduto a metterli in sicurezza o a inibire in modo serio e concreto la circolazione (dopo il 2007), ne acclara la negligenza e la responsabilità nella causazione del sinistro e nelle relative conseguenze dannose.
Ciò posto, occorre comunque verificare se la condotta di guida di possa Controparte_2 avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere, o quantomeno ridurre, i danni lamentati (cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n.
20619/2014).
Come argomentato sopra, non è emerso che il conducente della Fiat Punto abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenendo una condotta diligente.
I testimoni, infatti, hanno dichiarato che la carreggiata, pur ristretta a 2,50 metri, consentiva il transito di autoveicoli. Risulta, inoltre, acclarato che la strada, nel tratto di percorrenza della Fiat Punto, era sprovvista di illuminazione, in forte pendenza e caratterizzata da un tratto curvilineo senza visuale, proprio a causa dell'esistenza di una frana sulla carreggiata.
pagina 14 di 17 Ebbene, le condizioni della strada avrebbero dovuto indurre il conducente, CP_2
a tenere una condotta di guida particolarmente cauta: segnatamente, se lo stesso
[...] avesse tenuto la destra e una velocità di guida adeguata allo stato dei luoghi (art. 141 C.d.S.), in considerazione del tipo di automobile condotta (una Fiat Punto, avente quindi dimensioni medie) e delle condizioni e dimensioni della strada (ampia 2,50 m, delimitata da rete di cantiere, prevalentemente asfaltata, ma in parte in terra battuta e completamente sprovvista di illuminazione e segnaletica) avrebbe potuto, se non evitare il sinistro, quantomeno limitarne le conseguenze.
Del resto, l'ordinaria diligenza esigibile dagli utenti costituisce applicazione del generale principio di affidamento, specificazione del dovere di buona fede e, in particolare, dell'art. 1227, c. 1, c.c..
Peraltro, l'art. 141 cod. strada prevede che “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”. “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Nel caso di specie, certamente risulta ravvisabile la condotta negligente di che è tale CP_2 da incidere eziologicamente nella misura del 40% nella verificazione dell'incidente.
Non si ritiene, tuttavia, che la sua condotta abbia interrotto il nesso di causalità.
Pertanto, il va condannato a manlevare la delle CP_3 Controparte_1 conseguenze del sinistro e del relativo risarcimento del danno subito dall'attore nella misura del 60%, per complessivi € 14.941,73, oltre interessi dalla pronuncia della sentenza al soddisfo.
Le spese di lite tra l'attore - ammesso al patrocinio a spese dello Stato – la
[...]
e seguono la soccombenza e sono poste a carico dei Controparte_1 Controparte_2 convenuti in solido, che dovranno provvedere al relativo pagamento in favore dell'Erario.
pagina 15 di 17 I convenuti dovranno anche pagare all'Erario le somme iscritte a debito per l'iscrizione a ruolo della causa, per bolli e notifiche e le altre somme previste dalla legge.
Le spese di lite tra la e il sono poste Controparte_1 Controparte_3 per il 60% a carico del Controparte_3
Le spese, liquidate applicando il d.m. n. 55/2015, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, in relazione al decisum (scaglione fino a €
26.000,00, applicando i valori medi) vanno determinate nel seguente modo: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 5.077,00.
Il dovrà pagare alla € 3.046,20 per Controparte_3 Controparte_1 compensi ed € 316,97 per spese di contributo unificato e notifica (importi già ridotti del 40%).
Le spese di CTU sono poste definitivamente per il 40% a carico della
[...]
e di in solido e per il 60% a carico del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6845/2015 r.g., vertente tra
(attore), in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, (convenuta), (convenuto contumace) e Controparte_2 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, (terzo chiamato) disattesa e respinta ogni Controparte_3 diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna in solido la
[...]
e al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 della somma di € 24.902,89 all'attualità, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
3. condanna il a manlevare la Controparte_3 Controparte_1 dalla somma pagata a nei limiti dell'importo di € 14.941,73; Parte_1
pagina 16 di 17 4. condanna la e , in solido, al pagamento, Controparte_1 Controparte_2
in favore dell'Erario, delle spese di lite che liquida in € 5.077,00, oltre spese prenotate a debito e quant'altro previsto dalla legge;
5. condanna il al pagamento, in favore della Controparte_3 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 3.046,20 per compensi ed € Controparte_1
316,97 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
6. pone le spese di CTU definitivamente per il 40% a carico solidale della
[...]
e di e per il 60% a carico del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
Così deciso in Messina il 22 giugno 2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
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