TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/05/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Tribunale in persona del Giudice, Calogero D. Cammarata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 718/2024 R.G.A.C. promosso da , Parte_1
nato in [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Carmelina Cavaleri , presso il cui studio in Agrigento via Manzoni n. 175, è elettivamente domiciliato giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
( C.F. in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta , nei cui uffici, siti in Caltanissetta Via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliata.
Convenuto
Oggetto: ricorso avvero il decreto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dal Questore di Caltanissetta e notificato l'11/4/2024.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4/12/2024, svoltasi mediante trattazione scritta il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso le cui conclusioni qui si riportano: “nel merito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso per motivi familiari. In via subordinata: dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale art. 18, 18 bis, art. 19 TUI e art. 8 CEDU”. Il , che non depositava note scritte, nella propria comparsa di risposta Controparte_1
concludeva chiedendo: “- rigettare il ricorso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, o con qualsivoglia altra statuizione, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/4/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, Cat. A. 12/2022 –
Imm. emesso dal Questore della Provincia di Caltanissetta il 30.03.2022 e notificato in data
11.04.2024. Il ricorrente ha esposto di essere giunto in Italia nel 2020 proveniente dalla
SI , di aver poi intrattenuto una relazione sentimentale con la sig.ra con Parte_2
la quale si sposava il 9/12/2021 fissando la sua dimora a Caltanissetta per poi trasferirsi a
Canicattì. Aggiungeva la parte istante che il matrimonio proseguiva , sia pure tra alti e bassi,
per due anni ma a causa delle divergenze insorte con la moglie presentava ricorso per separazione giudiziale poi trasformato nel corso del giudizio, in consensuale e che il
Tribunale omologava nel 2024. Con riferimento al provvedimento impugnato ne deduceva la illegittimità in quanto fondato su un presupposto, ossia l'accertamento della convivenza,
non necessario e comunque non accertato dalla Polizia in quanto nessuna verifica era stata effettuata a Canicattì ove la coppia si era trasferita. Ulteriormente il ricorrente lamentava di non essere stato messo in condizione di accedere alla conversione della domanda di permesso per motivi familiari in altro tipo di permesso di soggiorno di cui, invece,
sussistevano i presupposti attesa la sua piena integrazione sociale e lavorativa.
Si costituiva in giudizio il il quale nel ricostruire le vicende del Controparte_1
ricorrente evidenziava come lo stesso, una volta giunto in Italia nel 2020, durante l'emergenza epidemiologica da covid-19, si era allontanato arbitrariamente dal Centro di
Accoglienza in cui si trovava in isolamento sanitario facendo perdere le sue tracce. Il
successivo dicembre del 2021 presentava istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari dopo aver contratto matrimonio con la cittadina italiana Parte_2
dichiarando che la loro abitazione era sita in Caltanissetta nella via Saccarella n. 65 presso la quale, tuttavia, la Polizia Municipale, dopo i controlli effettuati, non riscontrava la presenza né del ricorrente né della moglie. La difesa del proseguiva Controparte_1
evidenziando come la Questura di Caltanissetta avesse avviato ai sensi dell'art. 10 bis della
L. 241/90 il procedimento per il rifiuto del permesso di soggiorno notificato al ricorrente il quale, tuttavia, non faceva pervenire alcuna memoria né depositava alcuna documentazione e, pertanto, stante la mancanza della convivenza, veniva adottato il provvedimento poi impugnato.
Con ordinanza del 7/6/2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato mentre la causa è stata istruita con prove documentali.
Preliminarmente deve dichiararsi la inammissibilità della documentazione depositata dal ricorrente il 24/9/2024 ed il successivo 2/10/2024 in quanto tale deposito è stato effettuato senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del Tribunale ed in violazione dei termini e modalità di allegazione dei documenti di cui agli artt. 281 decies e 281 duodecies c.p.c.
Così brevemente riassunta la vicenda processuale si osserva che il diniego del permesso di soggiorno per motivi di famiglia è stato motivato dal Questore della Provincia di
Caltanissetta con la mancata prova del requisito della convivenza successivamente alla celebrazione del matrimonio, come si evince dal tenore del preavviso di rigetto e dallo stesso provvedimenti di respingimento (cfr. doc. n. 5 e doc. n. 6 allegati al fascicolo del
[...]
). Con l'impugnazione del suddetto provvedimento era pertanto onere del CP_1
ricorrente, il quale al momento della presentazione dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, il 21/12/2021, era privo di altro permesso di soggiorno e dunque irregolare sul territorio dello Stato, provare che al matrimonio aveva poi fatto seguito la convivenza tra i coniugi e dimostrare pertanto l'effettività del matrimonio e l'instaurata comunione tra i coniugi. In tal senso depone il tenore dell'art. 30, comma 1 lett.
b del D. Lgs 286/98 in combinato disposto con il comma 1 bis del medesimo articolo secondo cui il permesso di soggiorno è immediatamente revocato se sia accertato che al matrimonio non è seguita la convivenza nonché dal tenore dell'art. 28 del D.P.R. 394/1999 secondo cui il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato allo straniero che si trova nelle
“documentate circostanze “ di cui all'art.19, comma 2 lett. C. del D. Lgs 286/98. Tale ultima previsione normativa sancisce il divieto di espulsione dello straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana e rappresenta il referente normativo per la valutazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari dell'odierno ricorrente.
A tal riguardo deve richiamarsi il principio di recente ribadito dalla Corte Regolatrice secondo cui: “Secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide (tra le
altre Cass. 6747/2021), in materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno
per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato
dal D.Lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il
pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del
D.Lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza”
(cfr, Cass. Civ. 2024 n. 13189) ed è indubbio che uno degli indici sintomatici del fittizietà
del matrimonio è proprio rappresentato dalla mancata convivenza dopo il matrimonio ( cfr.
parte motiva della citata sentenza). Ancora più pertinente è il principio affermato sempre dalla stessa Corte Regolatrice secondo cui: “In tema di domanda di permesso di soggiorno
per motivi familiari del cittadino straniero convivente con parenti entro il secondo grado o
con coniuge di nazionalità italiana, il giudice di merito è tenuto ad accertare solo l'effettività
della convivenza, intesa quale stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di
vita, secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari, non essendo consentita
un'esegesi che introduca connotazioni ulteriori non previste dal legislatore, come è quella
della disponibilità titolata di un alloggio, in contrasto con la ratio del regime di favore dettato dalle norme” (cfr. Cass. Civ. 2023 n. 3279).
Peraltro il requisito della convivenza è richiamato anche dall'art. 19 del D. Lgs 286/98 per escludere la espellibilità dello straniero che risulti convivente con il coniuge di nazionalità
italiana. Se, dunque la celebrazione del matrimonio era possibile per lo straniero, sebbene fosse privo di permesso di soggiorno, circostanza invero emersa in maniera del tutto pacifica nel corso del giudizio, è indubbio, ad avviso di questo Tribunale, che dovesse provarsi, a seguito dei rilievi della Questura di Caltanissetta, la effettività della convivenza presupposto,
invero , indefettibile per fondare il diritto del richiedente al rilascio del permesso di soggiorno richiesto e posto a tutela dello stato di famiglia e dell'unità familiare. Tale prova, tuttavia, non è stata fornita nel presente giudizio in quanto il ricorrente si è
limitato a labiali affermazioni senza, tuttavia, alcun riscontro documentale e probatorio tanto più che al matrimonio da lui contratto il 9/12/2021, con la cittadina italiana , Parte_2
è seguita la loro separazione pronunciata in sede giudiziale a seguito di ricorso proposto nel
2023 . A tal proposito si osserva che parte ricorrente non ha depositato tra i documenti allegati al ricorso né il ricorso per separazione giudiziale né il provvedimento del Tribunale
con cui detta separazione è stata pronunciata. Il contegno del ricorrente nel presente giudizio
, invero, segue quello da lui stesso assunto nella corso del procedimento amministrativo che ha poi condotto al diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari atteso che successivamente alla notifica del preavviso di rigetto non ha fatto pervenire all'amministrazione alcuna documentazione o nota difensiva volta a provare la effettività del matrimonio e , in particolare, la convivenza con la moglie.
Quel che emerge dalla documentazione allegata dal Ministero dell'Interno è che presso il domicilio dichiarato dal ricorrente al momento della presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ossia a Caltanissetta in via Saccarella, la
Polizia Municipale, in sede di accertamenti, già nel febbraio del 2022, e dunque a distanza di appena tre mesi dalla celebrazione del matrimonio, non abitavano né il ricorrente né la moglie mentre da informazioni acquisite in loco dai vigili questi riferivano che la sig.ra insieme alla madre si erano trasferite a Canicattì (cfr. doc. 4 allegato alla Parte_2
comparsa di risposta del ). Controparte_1
Non può infine mancare di rimarcarsi come nel ricorso introduttivo il ricorrente non abbia neppure indicato il domicilio a Canicattì ove si sarebbe trasferito con la moglie e dove si sarebbe instaurata la loro convivenza.
In ragione di quanto sin qui brevemente esposto e ribadita la necessità nella fattispecie in esame, riguardante uno straniero privo di titolo di soggiorno al momento della celebrazione del matrimonio ed a fronte dei rilievi motivati della Questura nel preavviso di diniego, di provare il requisito della convivenza dei coniugi, deve concludersi nel senso della infondatezza del ricorso stante la carenza della prova della effettività del matrimonio e della convivenza tra i coniugi. Il ricorrente ha chiesto in via subordinata il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D. Lgs 286/98 in combinato disposto con l'art. 8 della CEDU in ragione della sua avvenuta integrazione sociale e lavorativa.
Si osserva a tal riguardo che il ricorso all'autorità giudiziaria per il riconoscimento del diritto al rilascio di tale permesso di soggiorno è configurato dal legislatore come rimedio impugnatorio avverso il provvedimento del Questore che tale permesso abbia rigettato come si desume dal tenore dell'art. 3, comma 1 , lett. d bis) e dal tenore dell'art. 20 del D. Lgs.
150/2011 che individua il tribunale competente con quello del luogo in cui ha sede l'autorità
che ha adottato il provvedimento impugnato.
Una tale istanza di riconoscimento dei presupposti per il rilascio del diverso permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 del D. Lgs 286/98 non è stata tuttavia, mai proposta e presentata al Questore della Provincia di Caltanissetta dall'odierno ricorrente che non l'ha formulata né al momento della presentazione della sua istanza né successivamente,
dopo la notifica del preavviso di rigetto quando ben avrebbe potuto allegare e documentare le circostanza e fatti da cui desumere la sua integrazione sociale e lavorativa consentendo in tal modo all'autorità di verificare la ricorrenza dei presupposti di altro permesso di soggiorno come previsto dall'art. 5 , comma 9, del D. Lgs 286/98. E del resto non si comprende come possa essere rilasciato un permesso di soggiorno a diverso titolo rispetto a quello richiesto laddove lo straniero non abbia quanto meno allegato e documentato le circostanze e fatti che ne giustifichino il rilascio e che proprio perché poste a tutela del diritto all'integrità della vita privata e familiare del richiedente ( art 8 della CEDU) rientrano entro la sua sfera di controllo e disponibilità e non sono certo a conoscenza immediata e diretta dell'autorità
amministrativa.
Deve, pertanto, ritenersi che in difetto della preventiva istanza di riconoscimento di tale diversa forma di protezione, che invero il ricorrente può tutt'ora richiedere, e di un provvedimento in tal senso reso dall'autorità amministrativa preposta sia inammissibile l'istanza per la prima volta proposta in questo giudizio dal ricorrente. Al rigetto del ricorso consegue l'onere per il ricorrente soccombente di sopportare l'onere del pagamento delle spese di lite in favore della parte vittoriosa e liquidate come in dispositivo tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 718/2024 R.G.A.C.
rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2905,00
oltre spese forfettarie e accessori ove dovuti come per legge.
Caltanissetta 22 maggio 2025
Il Giudice
Calogero D. Cammarata