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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/09/2025, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8422/2018 a cui è riunita la n. 8581/2018 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8422/2018 r.g. a cui è riunita la n. 8581/2018 r.g. proposta da rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Parte_1
D'Amato, domiciliatario, giusta procura in atti;
rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Sanseverino, Parte_2 domiciliataria, in virtù di mandato in atti;
-opponente- contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alberigo Panini
e dall'Avv. Paolo Maria Tosi, domiciliatari, in virtù di procura in atti
-opposta-
in persona del legale rappresentante p.t., P_ rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Maria Panini, domiciliata in Bari presso lo studio dell'Avv. Davide D'Ippolito;
in persona del legale rappresentante p.t., e per Controparte_3 essa, quale procuratrice speciale, la Parte_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Padovani e Gianluca
[...] pagina 1 di 14 Massimei, quest'ultimo domiciliatario, giusta procura in atti;
- interventrici-
Oggetto: opposizione ex art. 645, co. I, c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1594/2018 emesso dal Tribunale di Bari in data
10/4/2018 – contratti bancari
Conclusioni come formalizzate nel verbale dell'odierna udienza del
28/5/2025 che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione ex art. 645, co. I, c.p.c., notificato in data 29/5/2018, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1594/2018 emesso dal
Tribunale di Bari in data 10/4/2018, on il quale, ad istanza della gli è stato ingiunto il Controparte_1 pagamento del complessivo importo di €27.758,21, oltre accessori e spese della procedura, di cui €18.667,49 quale saldo debitore, alla data del 21.6.2013, del c/c n. 109/4147701/1, stipulato in data
13.7.2006 presso la filiale di Bari, come risultante dall'estratto conto certificato ex art. 50 tub ed €8.872,27, quale saldo debitore, alla data del 21.6.2013, del contratto di prestito del 12.10.2009 ed, infine, di €218,45 quale saldo debitore, alla data del 21/6/2013, del contratto di prestito del 13.7.2006. Ha contestato, in primo luogo, la nullità del ricorso monitorio perché privo dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c., non essendo state analiticamente indicate le singole voci di calcolo (sorte capitale, interessi convenzionalmente pattuiti e di mora, costi accessori, ecc.), la data di decorrenza del debito, degli interessi e le more maturate sulla sorte capitale, bensì avendo la creditrice opposta allegato il saldo negativo di pagina 2 di 14 conto corrente e l'elenco delle rate scadute del prestito;
in secondo luogo, ha eccepito, quanto al conto corrente bancario n.
109/4147701/01, la non debenza del saggio di interessi trimestrale capitalizzato in concomitanza con la chiusura periodica del conto, di fatto applicato, nonostante la contraria pattuizione prevista dalla stessa clausola negoziale sub 9; ed ancora la nullità della clausola di cui all'art. 9, co. 2, del documento di sintesi del contratto, nella parte in cui pur prevedendo genericamente che gli interessi dovuti dal correntista producano “interessi nella misura pattuita” non specifica compiutamente il saggio di interessi, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 117, co. 6, tub;
nonché, l'illegittimità della commissione di massimo scoperto per mancata pattuizione e per omessa indicazione del tasso applicato, dei criteri di calcolo e della loro periodicità. Con riguardo, invece, ai contratti di finanziamento del 13/7/2006 e del 12/10/2009, l'opponente ha eccepito la “nullità delle clausole dei contratti di finanziamento di cui alle lettere d), g), h) ed i) in quanto prevedono interessi oltre la soglia legale, interessi moratori in caso di inadempimento, sanzioni, spese, penale in caso di estinzione anticipata e decadenza del beneficio del termine che non risultano pattuiti”.
Ha, quindi, insistito per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata per l'accertamento del debito residuo previo espletamento di consulenza tecnica giudiziale;
spiegando, altresì, in riconvenzionale, domanda di condanna della banca opposta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e riscosse;
il tutto con vittoria di spese di lite.
I.2.- Costituendosi in giudizio, la Controparte_1 ha insistito per il rigetto dell'avversa
[...] opposizione per infondatezza, avendo l'istituto di credito prodotto in atti la documentazione contrattuale e gli estratti conto necessari all'esatta ricostruzione della pretesa creditoria, peraltro, sufficientemente specificata nel ricorso monitorio. Ha evidenziato la pagina 3 di 14 genericità del disconoscimento di siffatta documentazione contrattuale operato dall'opponente; al pari delle ulteriori contestazioni relative ai presunti oneri non pattuiti, non avendo in alcun modo corroborato, sul piano probatorio, neppure l'assunto dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale nonostante la mancata previsione negoziale;
sottolineando come il documento di sintesi allegato al contratto di contro corrente offriva una puntuale individuazione del saggio di interesse e, dunque, l'inoperatività, nella specie, dell'art. 117, co. 6, tub. Infine, ha reiterato le medesime contestazioni in ordine alla genericità delle eccezioni sollevate dall'opponente in relazione ai due contratti di finanziamento, completi, anche nel relativo documento di sintesi, del riferimento compiuto a tutte le condizioni economiche applicate ai rapporti.
I.3.- Con atto di citazione notificato il 2.6.2018,
[...]
ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il Pt_2 medesimo titolo monitorio, sollevando motivi di doglianza identici a quelli dell'altro fideiussore.
I.4.- Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. si è costituita la cessionaria del credito di P_ [...] in virtù di Controparte_4 contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del TUB
(il “Contratto di Cessione”) tra la e la P_ [...]
oggetto di pubblica notizia mediante Controparte_1 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, foglio inserzioni n. 140, pag.
15 del 01.12.2018. Con successiva comparsa di costituzione è intervenuta anche la cessionaria del credito Controparte_3 ingiunto da parte di P_
.- Con ordinanza del 6.12.2021 è stata disposta la riunione
[...] del giudizio iscritto al n. 8422/2018 r.g. a quello già pendente al n. 8421/2018 r.g.
I.6.- Disattese ben due proposte conciliative ex art. 185 bis
pagina 4 di 14 c.p.c., istruita, oltre che sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, previo espletamento della consulenza tecnica d'ufficio (si veda elaborato a firma della dott. ssa Persona_1
depositata l'8/10/2023), la causa è pervenuta all'udienza del
[...]
28/5/2025 in cui, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stato riservato il deposito della sentenza, contenente una sintetica motivazione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione, nei successivi trenta giorni.
II.- Preliminarmente si coglie l'infondatezza delle doglianze di asserita indeterminatezza del petitum e della causa petendi della domanda monitoria, atteso che il ricorso reca nel dettaglio:
a) le parti debitrici nella persona, tra le altre, dei signori
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), fideiussori della C.F._2 [...]
(c.f. ; Parte_4 P.IVA_1
b) il titolo contrattuale e le somme per le quali si procede:
€27.758,21 di cui €18.667,49 quale saldo debitore, alla data del
21.06.2013, del c/c n. 109/4147701/1, stipulato in data 13.7.2006 presso la filiale di Bari;
di cui €8.872,27 quale saldo debitore, alla data del 21.06.2013, del contratto di prestito del 12.10.2009 e di cui €218,45 quale saldo debitore, alla data del 21.06.2013, del contratto di prestito del 13.7.2006; analogamente al profilo inerente l'incompletezza della documentazione probatoria atteso che l'istituto di credito opposto ha corroborato l'esistenza e la consistenza del credito azionato in via monitoria avendo provveduto a depositare:
1) contratto di c/c n. 109/4147701/1 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio);
2) estratto trimestrale certificato si sensi dell'art. 50 TUB
(cfr. doc. 2 fascicolo monitorio);
3) contratto di prestito del 12.10.09 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio);
4) estratto trimestrale certificato si sensi dell'art. 50 TUB
(cfr. doc. 4 fascicolo monitorio);
pagina 5 di 14 5) contratto di prestito del 13.7.06 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio);
6) estratto trimestrale certificato ai sensi dell'art. 50 TUB
(cfr. doc. 6 fascicolo monitorio);
7) fideiussione del 30.9.03 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio);
8) elevazione del 13.7.06 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio).
Passando ad esaminare gli ulteriori motivi di opposizione nel merito, si è assunto come fosse stata illegittimamente applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi nonostante l'assenza di una specifica pattuizione.
Orbene, al riguardo, puntualmente la creditrice opposta ha osservato come l'art. 9 delle condizioni generali del contratto di conto corrente del 13/7/2006, in tema di “chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese”, prevedesse che “i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore
o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta data di regolamento dell'operazione gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolata produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita: su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Orbene, il contratto è stato stipulato in epoca successiva alla entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Dunque, la previsione pattizia non solo non vieta la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ma espressamente la disciplina (si veda pag. 2 del documento di sintesi, in cui si specifica che la frequenza della capitalizzazione è trimestrale a tasso nominale).
Il CTU, nell'illustrare il modus procedendi seguito, ha rilevato che la documentazione bancaria disponibile in atti, per il conto ordinario n. 109 4147701-1, si articola nel seguente modo:
- Estratti conto nonché relativi riassunti scalare a partire dal pagina 6 di 14 01/01/2003 e fino al 30/06/2003, con saldo iniziale a debito della correntista pari ad -€12.073,92, e dal 01/04/2005 con saldo -
€10.232,42, alla data di “azzeramento per estinzione” del 21/06/2013 di -€18.667,49;
- contratto di apertura del conto corrente datato 13/7/2006 ovvero tre anni dopo il primo estratto conto disponibile.
Correttamente, dunque, il CTU ha provveduto a ricalcolare l'intero conto corrente applicando la capitalizzazione semplice, in quanto per la prima parte del rapporto contrattuale come documentato, ossia sino al 13/7/2006, non risulterebbe alcuna pattuizione di reciprocità, pur nella vigenza della delibera CICR del 9/2/2020.
In modo analogo, la CTU quanto agli interessi ultralegali, non avendo riscontrato alcuna specifica pattuizione ante il 13/7/2006, ha dato applicazione al criterio suppletivo legale previsto dall'art. 117, co. 7, tub, ossia facendo riferimento ai tassi massimi Bot per i saldi a credito per la correntista e a quelli minimi per i saldi a debito. Di contro, per il periodo successivo all'approvazione del contratto si è dato applicazione agli interessi così come concordati.
Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto, alcun profilo di indeterminatezza censurato dall'opponente si è apprezzato.
Come osserva anche la CTU, “dall'analisi del contratto di apertura del conto corrente emerge che oltre all'aliquota da applicarsi è stata indicata la periodicità (trimestrale) e la base di calcolo (il saldo più alto debitore)”.
Dal riconteggio del CTU sono state, altresì, espunte le spese e le commissioni non pattuite.
Poiché gli estratti conto in atti sono risultati incompleti per il periodo tra il 30/06/2003 e il 01/04/2005, la CTU ha proceduto ad effettuare il ricalcolo del c/c dividendo il conto corrente in due periodi distinti:
a) periodo dal 01/01/2003 al 30/06/2003:
- capitalizzazione semplice delle competenze;
- applicazione dei tassi Bot per assenza di pattuizione;
pagina 7 di 14 - non applicazione della c.m.s. per mancanza di pattuizione;
- eliminazione di spese e commissioni poiché non pattuite;
- applicazione delle date contabili;
b) periodo dal 01/04/2005 al 21/06/2013:
- capitalizzazione semplice delle competenze per indicazione in contratto del tasso creditore nominale ed effettivo dello stesso importo (così Cass. ordinanza n. 18664 del 03 luglio
2023);
- applicazione dei tassi Bot per assenza di pattuizione fino alla data di sottoscrizione del contratto e quelli Banca successivamente;
- applicazione della c.m.s. per l'appurata presenza dell'indicazione del criterio di calcolo e del criterio di capitalizzazione nel contratto sottoscritto solo a partire dalla pattuizione;
- applicazione delle spese/commissioni a partire dal
13/07/2006 ed eliminazione delle stesse per il periodo precedente poiché non pattuite;
- applicazione delle date contabili sino alla pattuizione e quelle valute successivamente.
Sennonché, con riguardo al primo periodo, dal 01/01/2003 al
30/06/2003, il nuovo saldo debitore per la società correntista risulterebbe essere pari ad € 7.537,68, a fronte di un saldo debitore originario di €8.238,40 con una differenza a favore del correntista di € 700,72.
Quanto al secondo periodo, dal 01/04/2005 al 21/06/2013, il nuovo saldo debitore per la correntista deve considerarsi pari ad - €
5.866,48 a fronte di un saldo debitore originario di -€ 18.667,49 con un minor debito del correntista di € 12.801,01.
La dott. ssa , per vero, in risposta alle osservazioni Per_1 dei tecnici di parte, ha elaborato anche un prospetto di ricalcolo alternativo (pagg. 12 relazione di CTU), nel quale ha azzerato il saldo iniziale del secondo periodo, con variazione del solo saldo pagina 8 di 14 riferito al periodo dal 1°/4/2005 al 21/6/2013, che risulterebbe a favore del correntista per l'importo di €10.040,58.
Diventa, quindi, dirimente il principio di diritto, in tema di riparto degli oneri probatori nell'ipotesi di indisponibilità degli estratti conto intermedi, così come di recente illustrato da Cass. n.
14543/2019: “nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale
a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio.
Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con
l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta”, Ed ancora: “ove sia la ad agire in CP_1 giudizio e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a debito del cliente, è consentito scrutinare tutte le prove idonee a fornire indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto, potendo prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che, pur non fornendo indicazioni precise idonee a ricostruire tutto il percorso del dare avere del rapporto negoziale, consentono quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti sono mancanti, abbia
pagina 9 di 14 maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca, con la conseguenza che, per quanto sopra indicato, in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero. Ed invero, in mancanza di elementi, nei due sensi sopra indicati, la domanda dovrà essere respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio (sempre, Cass. n. 11543 del 02/05/2019, cit. supra)”. Non da ultimo, al medesima decisone argomenta sottolineando come “ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo (cfr. sempre Cass. n. 11543 del 02/05/2019, cit. supra)”, con l'ulteriore precisazione che “ove la banca è attrice – essa deve fornire una base certa per la rielaborazione del conto e tale base non è offerta se la medesima non riesca ad eliminare l'incertezza quanto al fatto che al momento iniziale del periodo rendicontato il correntista potesse essere creditore di un importo di indeterminato ammontare;
e - ove la banca assume la veste di convenuta - è il correntista a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore.
pagina 10 di 14 (cfr. Cass. n. 11543 del 02/05/2019, cit. supra).
In proposito, non si apprezza alcuna incertezza in merito alla circostanza che alla data iniziale del secondo periodo di riferimento, coincidente peraltro con quello rientrante nell'ambito della copertura contrattuale, che il correntista fosse creditore di una somma di denaro.
Da un lato, l'inerzia del correntista si è protratta nonostante i plurimi solleciti del difensore dell'opponente, dall'altro, non vi
è stata alcuna produzione documentale o di altra natura successiva da cui desumere l'esistenza di qualsivoglia forma di rivendicazione di un saldo creditore da parte del correntista;
infatti, le contestazioni sono sorte esclusivamente a seguito della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Si reputa, pertanto, correttamente rideterminato il saldo debitore in favore dell'istituto di credito opposto nel complessivo importo di €13.404,16 (di cui €7.537,68, per il periodo dal 1^/1/2003 al 30/6/2003, ed €5.866,48, per il periodo dal 1^/4/2005 al
21/6/2013).
Del tutto generiche ed indeterminate, invece, risultano le censure sollevate in sede di opposizione avverso i contratti di finanziamento del 13/7/2006 e del 12/10/2009, dovendosi, dunque, confermare gli importi ingiunti, ossia €8.872,27 quale saldo debitore, al 21/6/2013, del prestito del 2009 ed €218,45 in relazione al finanziamento del 2006.
A fronte della rideterminazione parziale dell'ammontare del credito ingiunto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato. Gli opponenti, tuttavia, devono essere condannati al pagamento in favore dell'odierna cessionaria Controparte_3 cessionaria del credito giudizialmente contestato dell'importo di
€22.494,88, oltre agli interessi convenzionali a decorrere dal
22.6.2013.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti opponenti ai sensi dell'art. 91 c.p.c. in solido tra loro.
pagina 11 di 14 Com'è noto, in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (cfr. ex multis, Cass. n.
18125/2017).
Alla liquidazione dei compensi si provvede secondo i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, che ha modificato il D.M. 55/2014, ratione temporis applicabile ai giudizi conclusi in epoca successiva alla sua entrata in vigore.
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i parametri medi individuati con riferimento allo scaglione da €5.200,00 ad €26.000,00, dovendosi avere riguardo al valore del credito come definitivamente accertato:
Scaglione: da €5.200,00 ad €26.000,00 VALORE MEDIO AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO Pt_5 LIQUIDATO Studio 919,00 // 919,00 Introduttiva 777,00 // 777,00 Istruttoria 1.680,00 // 1.680,00 Decisoria 1.701,00 // 1.701,00 TOTALE 5.077,00
Va, altresì, considerato, vista l'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato, quanto di recente riconosciuto dalla
Suprema Corte di Cassazione: “Nel processo in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari del
c.t.u. sono direttamente anticipati dallo Stato, stante la
pagina 12 di 14 declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3,
d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile anche ai processi in corso alla data della sua pronuncia, con la conseguenza che il consulente non può più agire in giudizio per il loro recupero nei confronti della parte gravata delle spese processuali o della parte ammessa, ove non sia disposta la revoca del beneficio, perché, venuta meno la precedente disciplina della prenotazione a debito, non è più configurabile l'interesse ad agire” (cfr. Cass. Sez. 2, 10/09/2024,
n. 24331, Rv. 672366 - 01).
Si reputa opportuno riconoscere le spese della fase di studio, introduttiva e istruttoria in favore della Banca creditrice ingiunta;
nonché, visti i tempi e le caratteristiche dell'intervento, solo la fase conclusiva e decisoria in favore della cessionaria attuale titolare del credito.
Le spese nei riguardi della cessionaria intermedia, P_
, possono essere interamente compensate ai sensi dell'art. 92
[...]
c.p.c., atteso il carattere estremamente circoscritto e modesto dell'attività difensiva svolta nel presente giudizio.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con separati atti di citazione Parte_1 Parte_2 notificati rispettivamente in data 29/5/2018 e 2.6.2018 nei confronti di nonché delle cessionarie Controparte_6 P_
e , così provvede:
[...] Controparte_3
a) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1594/2018 emesso dal Tribunale di Bari in data
10/4/2018;
b) CONDANNA gli opponenti al pagamento in favore di CP_3
della complessiva somma di €22.494,88, oltre agli interessi
[...] convenzionali a decorrere dal 22.6.2013 per le causali di cui in pagina 13 di 14 motivazione;
c) CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano per l'importo di €3,376,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge, in favore di nonché Controparte_1
per l'importo di €1.701,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge, in favore di Controparte_3
d) Spese compensate interamente tra gli opponenti e l' P_
Si comunichi.
Bari, 25.9.2025
Il Giudice – Valentina D'Aprile
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8422/2018 r.g. a cui è riunita la n. 8581/2018 r.g. proposta da rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Parte_1
D'Amato, domiciliatario, giusta procura in atti;
rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Sanseverino, Parte_2 domiciliataria, in virtù di mandato in atti;
-opponente- contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alberigo Panini
e dall'Avv. Paolo Maria Tosi, domiciliatari, in virtù di procura in atti
-opposta-
in persona del legale rappresentante p.t., P_ rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Maria Panini, domiciliata in Bari presso lo studio dell'Avv. Davide D'Ippolito;
in persona del legale rappresentante p.t., e per Controparte_3 essa, quale procuratrice speciale, la Parte_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Padovani e Gianluca
[...] pagina 1 di 14 Massimei, quest'ultimo domiciliatario, giusta procura in atti;
- interventrici-
Oggetto: opposizione ex art. 645, co. I, c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1594/2018 emesso dal Tribunale di Bari in data
10/4/2018 – contratti bancari
Conclusioni come formalizzate nel verbale dell'odierna udienza del
28/5/2025 che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione ex art. 645, co. I, c.p.c., notificato in data 29/5/2018, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1594/2018 emesso dal
Tribunale di Bari in data 10/4/2018, on il quale, ad istanza della gli è stato ingiunto il Controparte_1 pagamento del complessivo importo di €27.758,21, oltre accessori e spese della procedura, di cui €18.667,49 quale saldo debitore, alla data del 21.6.2013, del c/c n. 109/4147701/1, stipulato in data
13.7.2006 presso la filiale di Bari, come risultante dall'estratto conto certificato ex art. 50 tub ed €8.872,27, quale saldo debitore, alla data del 21.6.2013, del contratto di prestito del 12.10.2009 ed, infine, di €218,45 quale saldo debitore, alla data del 21/6/2013, del contratto di prestito del 13.7.2006. Ha contestato, in primo luogo, la nullità del ricorso monitorio perché privo dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c., non essendo state analiticamente indicate le singole voci di calcolo (sorte capitale, interessi convenzionalmente pattuiti e di mora, costi accessori, ecc.), la data di decorrenza del debito, degli interessi e le more maturate sulla sorte capitale, bensì avendo la creditrice opposta allegato il saldo negativo di pagina 2 di 14 conto corrente e l'elenco delle rate scadute del prestito;
in secondo luogo, ha eccepito, quanto al conto corrente bancario n.
109/4147701/01, la non debenza del saggio di interessi trimestrale capitalizzato in concomitanza con la chiusura periodica del conto, di fatto applicato, nonostante la contraria pattuizione prevista dalla stessa clausola negoziale sub 9; ed ancora la nullità della clausola di cui all'art. 9, co. 2, del documento di sintesi del contratto, nella parte in cui pur prevedendo genericamente che gli interessi dovuti dal correntista producano “interessi nella misura pattuita” non specifica compiutamente il saggio di interessi, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 117, co. 6, tub;
nonché, l'illegittimità della commissione di massimo scoperto per mancata pattuizione e per omessa indicazione del tasso applicato, dei criteri di calcolo e della loro periodicità. Con riguardo, invece, ai contratti di finanziamento del 13/7/2006 e del 12/10/2009, l'opponente ha eccepito la “nullità delle clausole dei contratti di finanziamento di cui alle lettere d), g), h) ed i) in quanto prevedono interessi oltre la soglia legale, interessi moratori in caso di inadempimento, sanzioni, spese, penale in caso di estinzione anticipata e decadenza del beneficio del termine che non risultano pattuiti”.
Ha, quindi, insistito per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata per l'accertamento del debito residuo previo espletamento di consulenza tecnica giudiziale;
spiegando, altresì, in riconvenzionale, domanda di condanna della banca opposta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e riscosse;
il tutto con vittoria di spese di lite.
I.2.- Costituendosi in giudizio, la Controparte_1 ha insistito per il rigetto dell'avversa
[...] opposizione per infondatezza, avendo l'istituto di credito prodotto in atti la documentazione contrattuale e gli estratti conto necessari all'esatta ricostruzione della pretesa creditoria, peraltro, sufficientemente specificata nel ricorso monitorio. Ha evidenziato la pagina 3 di 14 genericità del disconoscimento di siffatta documentazione contrattuale operato dall'opponente; al pari delle ulteriori contestazioni relative ai presunti oneri non pattuiti, non avendo in alcun modo corroborato, sul piano probatorio, neppure l'assunto dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale nonostante la mancata previsione negoziale;
sottolineando come il documento di sintesi allegato al contratto di contro corrente offriva una puntuale individuazione del saggio di interesse e, dunque, l'inoperatività, nella specie, dell'art. 117, co. 6, tub. Infine, ha reiterato le medesime contestazioni in ordine alla genericità delle eccezioni sollevate dall'opponente in relazione ai due contratti di finanziamento, completi, anche nel relativo documento di sintesi, del riferimento compiuto a tutte le condizioni economiche applicate ai rapporti.
I.3.- Con atto di citazione notificato il 2.6.2018,
[...]
ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il Pt_2 medesimo titolo monitorio, sollevando motivi di doglianza identici a quelli dell'altro fideiussore.
I.4.- Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. si è costituita la cessionaria del credito di P_ [...] in virtù di Controparte_4 contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del TUB
(il “Contratto di Cessione”) tra la e la P_ [...]
oggetto di pubblica notizia mediante Controparte_1 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, foglio inserzioni n. 140, pag.
15 del 01.12.2018. Con successiva comparsa di costituzione è intervenuta anche la cessionaria del credito Controparte_3 ingiunto da parte di P_
.- Con ordinanza del 6.12.2021 è stata disposta la riunione
[...] del giudizio iscritto al n. 8422/2018 r.g. a quello già pendente al n. 8421/2018 r.g.
I.6.- Disattese ben due proposte conciliative ex art. 185 bis
pagina 4 di 14 c.p.c., istruita, oltre che sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, previo espletamento della consulenza tecnica d'ufficio (si veda elaborato a firma della dott. ssa Persona_1
depositata l'8/10/2023), la causa è pervenuta all'udienza del
[...]
28/5/2025 in cui, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stato riservato il deposito della sentenza, contenente una sintetica motivazione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione, nei successivi trenta giorni.
II.- Preliminarmente si coglie l'infondatezza delle doglianze di asserita indeterminatezza del petitum e della causa petendi della domanda monitoria, atteso che il ricorso reca nel dettaglio:
a) le parti debitrici nella persona, tra le altre, dei signori
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), fideiussori della C.F._2 [...]
(c.f. ; Parte_4 P.IVA_1
b) il titolo contrattuale e le somme per le quali si procede:
€27.758,21 di cui €18.667,49 quale saldo debitore, alla data del
21.06.2013, del c/c n. 109/4147701/1, stipulato in data 13.7.2006 presso la filiale di Bari;
di cui €8.872,27 quale saldo debitore, alla data del 21.06.2013, del contratto di prestito del 12.10.2009 e di cui €218,45 quale saldo debitore, alla data del 21.06.2013, del contratto di prestito del 13.7.2006; analogamente al profilo inerente l'incompletezza della documentazione probatoria atteso che l'istituto di credito opposto ha corroborato l'esistenza e la consistenza del credito azionato in via monitoria avendo provveduto a depositare:
1) contratto di c/c n. 109/4147701/1 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio);
2) estratto trimestrale certificato si sensi dell'art. 50 TUB
(cfr. doc. 2 fascicolo monitorio);
3) contratto di prestito del 12.10.09 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio);
4) estratto trimestrale certificato si sensi dell'art. 50 TUB
(cfr. doc. 4 fascicolo monitorio);
pagina 5 di 14 5) contratto di prestito del 13.7.06 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio);
6) estratto trimestrale certificato ai sensi dell'art. 50 TUB
(cfr. doc. 6 fascicolo monitorio);
7) fideiussione del 30.9.03 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio);
8) elevazione del 13.7.06 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio).
Passando ad esaminare gli ulteriori motivi di opposizione nel merito, si è assunto come fosse stata illegittimamente applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi nonostante l'assenza di una specifica pattuizione.
Orbene, al riguardo, puntualmente la creditrice opposta ha osservato come l'art. 9 delle condizioni generali del contratto di conto corrente del 13/7/2006, in tema di “chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese”, prevedesse che “i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore
o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta data di regolamento dell'operazione gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolata produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita: su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Orbene, il contratto è stato stipulato in epoca successiva alla entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Dunque, la previsione pattizia non solo non vieta la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ma espressamente la disciplina (si veda pag. 2 del documento di sintesi, in cui si specifica che la frequenza della capitalizzazione è trimestrale a tasso nominale).
Il CTU, nell'illustrare il modus procedendi seguito, ha rilevato che la documentazione bancaria disponibile in atti, per il conto ordinario n. 109 4147701-1, si articola nel seguente modo:
- Estratti conto nonché relativi riassunti scalare a partire dal pagina 6 di 14 01/01/2003 e fino al 30/06/2003, con saldo iniziale a debito della correntista pari ad -€12.073,92, e dal 01/04/2005 con saldo -
€10.232,42, alla data di “azzeramento per estinzione” del 21/06/2013 di -€18.667,49;
- contratto di apertura del conto corrente datato 13/7/2006 ovvero tre anni dopo il primo estratto conto disponibile.
Correttamente, dunque, il CTU ha provveduto a ricalcolare l'intero conto corrente applicando la capitalizzazione semplice, in quanto per la prima parte del rapporto contrattuale come documentato, ossia sino al 13/7/2006, non risulterebbe alcuna pattuizione di reciprocità, pur nella vigenza della delibera CICR del 9/2/2020.
In modo analogo, la CTU quanto agli interessi ultralegali, non avendo riscontrato alcuna specifica pattuizione ante il 13/7/2006, ha dato applicazione al criterio suppletivo legale previsto dall'art. 117, co. 7, tub, ossia facendo riferimento ai tassi massimi Bot per i saldi a credito per la correntista e a quelli minimi per i saldi a debito. Di contro, per il periodo successivo all'approvazione del contratto si è dato applicazione agli interessi così come concordati.
Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto, alcun profilo di indeterminatezza censurato dall'opponente si è apprezzato.
Come osserva anche la CTU, “dall'analisi del contratto di apertura del conto corrente emerge che oltre all'aliquota da applicarsi è stata indicata la periodicità (trimestrale) e la base di calcolo (il saldo più alto debitore)”.
Dal riconteggio del CTU sono state, altresì, espunte le spese e le commissioni non pattuite.
Poiché gli estratti conto in atti sono risultati incompleti per il periodo tra il 30/06/2003 e il 01/04/2005, la CTU ha proceduto ad effettuare il ricalcolo del c/c dividendo il conto corrente in due periodi distinti:
a) periodo dal 01/01/2003 al 30/06/2003:
- capitalizzazione semplice delle competenze;
- applicazione dei tassi Bot per assenza di pattuizione;
pagina 7 di 14 - non applicazione della c.m.s. per mancanza di pattuizione;
- eliminazione di spese e commissioni poiché non pattuite;
- applicazione delle date contabili;
b) periodo dal 01/04/2005 al 21/06/2013:
- capitalizzazione semplice delle competenze per indicazione in contratto del tasso creditore nominale ed effettivo dello stesso importo (così Cass. ordinanza n. 18664 del 03 luglio
2023);
- applicazione dei tassi Bot per assenza di pattuizione fino alla data di sottoscrizione del contratto e quelli Banca successivamente;
- applicazione della c.m.s. per l'appurata presenza dell'indicazione del criterio di calcolo e del criterio di capitalizzazione nel contratto sottoscritto solo a partire dalla pattuizione;
- applicazione delle spese/commissioni a partire dal
13/07/2006 ed eliminazione delle stesse per il periodo precedente poiché non pattuite;
- applicazione delle date contabili sino alla pattuizione e quelle valute successivamente.
Sennonché, con riguardo al primo periodo, dal 01/01/2003 al
30/06/2003, il nuovo saldo debitore per la società correntista risulterebbe essere pari ad € 7.537,68, a fronte di un saldo debitore originario di €8.238,40 con una differenza a favore del correntista di € 700,72.
Quanto al secondo periodo, dal 01/04/2005 al 21/06/2013, il nuovo saldo debitore per la correntista deve considerarsi pari ad - €
5.866,48 a fronte di un saldo debitore originario di -€ 18.667,49 con un minor debito del correntista di € 12.801,01.
La dott. ssa , per vero, in risposta alle osservazioni Per_1 dei tecnici di parte, ha elaborato anche un prospetto di ricalcolo alternativo (pagg. 12 relazione di CTU), nel quale ha azzerato il saldo iniziale del secondo periodo, con variazione del solo saldo pagina 8 di 14 riferito al periodo dal 1°/4/2005 al 21/6/2013, che risulterebbe a favore del correntista per l'importo di €10.040,58.
Diventa, quindi, dirimente il principio di diritto, in tema di riparto degli oneri probatori nell'ipotesi di indisponibilità degli estratti conto intermedi, così come di recente illustrato da Cass. n.
14543/2019: “nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale
a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio.
Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con
l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta”, Ed ancora: “ove sia la ad agire in CP_1 giudizio e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a debito del cliente, è consentito scrutinare tutte le prove idonee a fornire indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto, potendo prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che, pur non fornendo indicazioni precise idonee a ricostruire tutto il percorso del dare avere del rapporto negoziale, consentono quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti sono mancanti, abbia
pagina 9 di 14 maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca, con la conseguenza che, per quanto sopra indicato, in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero. Ed invero, in mancanza di elementi, nei due sensi sopra indicati, la domanda dovrà essere respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio (sempre, Cass. n. 11543 del 02/05/2019, cit. supra)”. Non da ultimo, al medesima decisone argomenta sottolineando come “ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo (cfr. sempre Cass. n. 11543 del 02/05/2019, cit. supra)”, con l'ulteriore precisazione che “ove la banca è attrice – essa deve fornire una base certa per la rielaborazione del conto e tale base non è offerta se la medesima non riesca ad eliminare l'incertezza quanto al fatto che al momento iniziale del periodo rendicontato il correntista potesse essere creditore di un importo di indeterminato ammontare;
e - ove la banca assume la veste di convenuta - è il correntista a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore.
pagina 10 di 14 (cfr. Cass. n. 11543 del 02/05/2019, cit. supra).
In proposito, non si apprezza alcuna incertezza in merito alla circostanza che alla data iniziale del secondo periodo di riferimento, coincidente peraltro con quello rientrante nell'ambito della copertura contrattuale, che il correntista fosse creditore di una somma di denaro.
Da un lato, l'inerzia del correntista si è protratta nonostante i plurimi solleciti del difensore dell'opponente, dall'altro, non vi
è stata alcuna produzione documentale o di altra natura successiva da cui desumere l'esistenza di qualsivoglia forma di rivendicazione di un saldo creditore da parte del correntista;
infatti, le contestazioni sono sorte esclusivamente a seguito della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Si reputa, pertanto, correttamente rideterminato il saldo debitore in favore dell'istituto di credito opposto nel complessivo importo di €13.404,16 (di cui €7.537,68, per il periodo dal 1^/1/2003 al 30/6/2003, ed €5.866,48, per il periodo dal 1^/4/2005 al
21/6/2013).
Del tutto generiche ed indeterminate, invece, risultano le censure sollevate in sede di opposizione avverso i contratti di finanziamento del 13/7/2006 e del 12/10/2009, dovendosi, dunque, confermare gli importi ingiunti, ossia €8.872,27 quale saldo debitore, al 21/6/2013, del prestito del 2009 ed €218,45 in relazione al finanziamento del 2006.
A fronte della rideterminazione parziale dell'ammontare del credito ingiunto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato. Gli opponenti, tuttavia, devono essere condannati al pagamento in favore dell'odierna cessionaria Controparte_3 cessionaria del credito giudizialmente contestato dell'importo di
€22.494,88, oltre agli interessi convenzionali a decorrere dal
22.6.2013.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti opponenti ai sensi dell'art. 91 c.p.c. in solido tra loro.
pagina 11 di 14 Com'è noto, in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (cfr. ex multis, Cass. n.
18125/2017).
Alla liquidazione dei compensi si provvede secondo i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, che ha modificato il D.M. 55/2014, ratione temporis applicabile ai giudizi conclusi in epoca successiva alla sua entrata in vigore.
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i parametri medi individuati con riferimento allo scaglione da €5.200,00 ad €26.000,00, dovendosi avere riguardo al valore del credito come definitivamente accertato:
Scaglione: da €5.200,00 ad €26.000,00 VALORE MEDIO AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO Pt_5 LIQUIDATO Studio 919,00 // 919,00 Introduttiva 777,00 // 777,00 Istruttoria 1.680,00 // 1.680,00 Decisoria 1.701,00 // 1.701,00 TOTALE 5.077,00
Va, altresì, considerato, vista l'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato, quanto di recente riconosciuto dalla
Suprema Corte di Cassazione: “Nel processo in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari del
c.t.u. sono direttamente anticipati dallo Stato, stante la
pagina 12 di 14 declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3,
d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile anche ai processi in corso alla data della sua pronuncia, con la conseguenza che il consulente non può più agire in giudizio per il loro recupero nei confronti della parte gravata delle spese processuali o della parte ammessa, ove non sia disposta la revoca del beneficio, perché, venuta meno la precedente disciplina della prenotazione a debito, non è più configurabile l'interesse ad agire” (cfr. Cass. Sez. 2, 10/09/2024,
n. 24331, Rv. 672366 - 01).
Si reputa opportuno riconoscere le spese della fase di studio, introduttiva e istruttoria in favore della Banca creditrice ingiunta;
nonché, visti i tempi e le caratteristiche dell'intervento, solo la fase conclusiva e decisoria in favore della cessionaria attuale titolare del credito.
Le spese nei riguardi della cessionaria intermedia, P_
, possono essere interamente compensate ai sensi dell'art. 92
[...]
c.p.c., atteso il carattere estremamente circoscritto e modesto dell'attività difensiva svolta nel presente giudizio.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con separati atti di citazione Parte_1 Parte_2 notificati rispettivamente in data 29/5/2018 e 2.6.2018 nei confronti di nonché delle cessionarie Controparte_6 P_
e , così provvede:
[...] Controparte_3
a) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1594/2018 emesso dal Tribunale di Bari in data
10/4/2018;
b) CONDANNA gli opponenti al pagamento in favore di CP_3
della complessiva somma di €22.494,88, oltre agli interessi
[...] convenzionali a decorrere dal 22.6.2013 per le causali di cui in pagina 13 di 14 motivazione;
c) CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano per l'importo di €3,376,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge, in favore di nonché Controparte_1
per l'importo di €1.701,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge, in favore di Controparte_3
d) Spese compensate interamente tra gli opponenti e l' P_
Si comunichi.
Bari, 25.9.2025
Il Giudice – Valentina D'Aprile
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