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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/11/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2573 /2025 V.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
, nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Parte_2
a Pontecorvo (FR) il 4.6.1980, entrambi elettivamente domiciliati in Cassino (FR) alla via E. De
Nicola n. 201, presso lo studio dell'Avv. Lanni Michele che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 12.11.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 20.11.2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 12.4.2001 a Roccasecca (FR) e che dall'unione sono nati i figli (nato il Per_1
17.4.2004) e (nato il [...]), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei Per_2 coniugi e successivamente, previa rimessione sul ruolo, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
Con sentenza non definitiva del 26.3.2025, è stata dichiarata la separazione tra i coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per la decisione della domanda di divorzio. All'udienza del 12 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di volersi riconciliare e di aver ripreso la convivenza, rinunciando alla domanda di divorzio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Il Tribunale prende atto dell'intervenuta riconciliazione tra i coniugi, come dagli stessi dichiarato con le note sostitutive dell'udienza del 12 novembre 2025.
La dichiarata avvenuta riconciliazione tra i coniugi comporta la cessazione della materia del contendere sulla domanda di divorzio proposta.
Infine, va disposta la comunicazione all'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 69 primo comma del D.P.R. 396/2000 per le relative annotazioni.
3. Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto dalla parti indicate in epigrafe, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccasecca (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) compensa interamente le spese di lite.
Cassino, 13.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2573 /2025 V.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
, nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Parte_2
a Pontecorvo (FR) il 4.6.1980, entrambi elettivamente domiciliati in Cassino (FR) alla via E. De
Nicola n. 201, presso lo studio dell'Avv. Lanni Michele che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 12.11.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 20.11.2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 12.4.2001 a Roccasecca (FR) e che dall'unione sono nati i figli (nato il Per_1
17.4.2004) e (nato il [...]), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei Per_2 coniugi e successivamente, previa rimessione sul ruolo, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
Con sentenza non definitiva del 26.3.2025, è stata dichiarata la separazione tra i coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per la decisione della domanda di divorzio. All'udienza del 12 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di volersi riconciliare e di aver ripreso la convivenza, rinunciando alla domanda di divorzio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Il Tribunale prende atto dell'intervenuta riconciliazione tra i coniugi, come dagli stessi dichiarato con le note sostitutive dell'udienza del 12 novembre 2025.
La dichiarata avvenuta riconciliazione tra i coniugi comporta la cessazione della materia del contendere sulla domanda di divorzio proposta.
Infine, va disposta la comunicazione all'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 69 primo comma del D.P.R. 396/2000 per le relative annotazioni.
3. Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto dalla parti indicate in epigrafe, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccasecca (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) compensa interamente le spese di lite.
Cassino, 13.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi