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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4251/2023 depositato il 25/09/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso domicilio dif
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2198/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 24/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219001020303000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219001020303000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219001020303000 REC.CREDITO.IMP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100009381616000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100009381616000 REC.CREDITO.IMP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120014486971000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Resistente_1 Resistente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Intimazione di pagamento n. 29820219001020303000 (notificata il 29/09/2022) riguardante le sottostanti cartelle di pagamento n. 29820100009381616000 (omesso versamento IVA anno 2006 - importo
€ 13.566,47) e n. 29820120014486971000 (notificata il 06/11/2012 - omesso pagamento tassa auto
2007 - importo € 251,82).
Deduceva l'illegittimità dell'Intimazione conseguente alla mancata notifica delle sottostanti cartelle (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate riscossione si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice - con sentenza n. 2198/2023 – ha accolto il ricorso (cfr. sentenza di I gado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
La contribuente appellata non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è parzialmente fondato come meglio di seguito si dirà.
1.- L'intimazione qui in contestazione ha ad oggetto le due Cartelle di pagamento prima meglio indicate.
La Cartella di pagamento n. 2982010000938161600 è stata notificata il 23/06/2010 (a familiare: “suocera”).
La giurisprudenza ha chiarito che “ … la consegna dell'atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “a persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo …” (Cassazione, sez. tributaria,
Ordinanza 5729/2012).
In difetto di tale “prova contraria”, la notifica nelle mani del “familiare” qualificatosi come “convivente” deve ritenersi valida.
2.- L'art. 68 DL n. 18/2020 ha disposto (in breve) la “sospensione” dei termini per i versamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Le disposizioni in materia di “sospensione” dei termini di versamento hanno comportano - per un corrispondente periodo di tempo - anche la sospensione dei termini per gli adempimenti nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
3.- La Cartella di pagamento n. 29820120014486971000 (omesso versamento tassa auto anno 2007 di
€ 251,82) – invece - è stata notificata in data 06/11/2012: deve ritenersi, quindi, l' intervenuta prescrizione
(triennale): non sono stati offerti in giudizio elementi di prova circa l'interruzione della relativa prescrizione.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è parzialmente fondato limitatamente alla cartella n.
2982010000938161600.
Va rigettato per il resto.
Dal parziale accoglimento consegue la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello limitatamente alla pretesa di cui alla cartella n. 2982010000938161600.
Rigetta per il resto.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA NA SA PI
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4251/2023 depositato il 25/09/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso domicilio dif
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2198/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 24/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219001020303000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219001020303000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219001020303000 REC.CREDITO.IMP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100009381616000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100009381616000 REC.CREDITO.IMP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120014486971000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Resistente_1 Resistente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Intimazione di pagamento n. 29820219001020303000 (notificata il 29/09/2022) riguardante le sottostanti cartelle di pagamento n. 29820100009381616000 (omesso versamento IVA anno 2006 - importo
€ 13.566,47) e n. 29820120014486971000 (notificata il 06/11/2012 - omesso pagamento tassa auto
2007 - importo € 251,82).
Deduceva l'illegittimità dell'Intimazione conseguente alla mancata notifica delle sottostanti cartelle (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate riscossione si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice - con sentenza n. 2198/2023 – ha accolto il ricorso (cfr. sentenza di I gado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
La contribuente appellata non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è parzialmente fondato come meglio di seguito si dirà.
1.- L'intimazione qui in contestazione ha ad oggetto le due Cartelle di pagamento prima meglio indicate.
La Cartella di pagamento n. 2982010000938161600 è stata notificata il 23/06/2010 (a familiare: “suocera”).
La giurisprudenza ha chiarito che “ … la consegna dell'atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “a persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo …” (Cassazione, sez. tributaria,
Ordinanza 5729/2012).
In difetto di tale “prova contraria”, la notifica nelle mani del “familiare” qualificatosi come “convivente” deve ritenersi valida.
2.- L'art. 68 DL n. 18/2020 ha disposto (in breve) la “sospensione” dei termini per i versamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Le disposizioni in materia di “sospensione” dei termini di versamento hanno comportano - per un corrispondente periodo di tempo - anche la sospensione dei termini per gli adempimenti nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
3.- La Cartella di pagamento n. 29820120014486971000 (omesso versamento tassa auto anno 2007 di
€ 251,82) – invece - è stata notificata in data 06/11/2012: deve ritenersi, quindi, l' intervenuta prescrizione
(triennale): non sono stati offerti in giudizio elementi di prova circa l'interruzione della relativa prescrizione.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è parzialmente fondato limitatamente alla cartella n.
2982010000938161600.
Va rigettato per il resto.
Dal parziale accoglimento consegue la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello limitatamente alla pretesa di cui alla cartella n. 2982010000938161600.
Rigetta per il resto.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA NA SA PI