Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza del 25.02.2025, tenuta in trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 361/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA in persona del legale rappresentante, nella Parte_1
qualità di institore ex art. 2203 c.c., , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Angelo Pandolfo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Riccardo
Raimondi in Napoli alla via Antonio Gramsci 17/B;
appellante
E
, , , in proprio e nella CP_1 CP_2 Controparte_3
qualità di eredi di rappresentate e difese dall'avv. Massimo De Persona_1
Martino, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla via Luigi
Volpicella n. 372; appellate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.02.2021, la parte appellante impugnava la sentenza n. 34 del 2021 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva così statuito: “in parziale accoglimento del ricorso, condanna la
[...]
[...
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Controparte_4
delle ricorrenti, pro quota, del danno terminale quantificato in € 104.794,00; nonchè del danno da perdita del rapporto parentale quantificato in € 239.736,00 per CP_1
, in € 214.050,00 per ed in € 222.616,00 per ,
[...] Controparte_3 CP_2 all'attualità, oltre interessi legali dalla presente sentenza e fino al soddisfo;
compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna la Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte liquidata in €
11.710,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, ed € 569,25 di contributo unificato, con attribuzione;
pone le spese della c.t.u. a carico della
[...]
. Parte_1
In particolare, sosteneva, con diffuse argomentazioni, l'erroneità della sentenza di primo grado:
-nella parte in cui aveva ritenuto provata l'esposizione del ad amianto per le CP_2
mansioni svolte presso la società, tenuto conto che tutti i testi avevano riferito dell'attività svolta dal 1970, come capo personale viaggiante, per la quale, non essendoci contatto con i vagoni ferroviari, non vi era una esposizione professionale ad amianto, mentre per il periodo precedente la prova era stata generica. Aggiungeva che il documento Centrale dell'INAIL del 2006 considerava per il personale Per_2
viaggiante la possibilità di un'esposizione a valori paragonabili a quelli riscontrabili nell'ambiente generale di vita;
-per aver ritenuto esistente, a seguito della CTU espletata, il nesso causale tra la patologia contratta dal e l'attività lavorativa svolta, senza valorizzare sia altri CP_2
fattori, tra cui il servizio prestato presso altri datori nel periodo compreso tra il 1952 ed il 1960, come risultava dal libretto di lavoro, sia che anche esposizioni ad amianto molto contenute e più remote nel tempo potessero comportare lo sviluppo di un mesotelioma;
-che aveva considerato provata la responsabilità del datore di lavoro, anche se fino a tempi recenti la conoscenza della pericolosità dell'amianto non era ancora patrimonio comune delle imprese che lo utilizzavano e la legge consentiva soglie elevate di concentrazione delle fibre di asbesto;
aggiungeva che le prime norme che ne avevano
2 regolamentato l'uso risalissero al 1986, con l'ordinanza del Ministero della Sanità del
26.06.86 che, in recepimento della direttiva europea 83/478, aveva limitato l'immissione sul mercato e l'uso della;
dunque, solo dopo la metà degli Parte_3 anni '80 l'amianto era stato considerato pericoloso in caso di costante e rilevante esposizione al rischio di inalazione delle fibre e le si erano attivate per la CP_5
rimozione di quello presente sul proprio parco rotabile;
-nella parte relativa alla liquidazione del danno iure proprio ai congiunti, avendo il
Tribunale operato una quantificazione sulla base delle tabelle di Roma laddove in relazione al danno iure hereditatis si era avvalso delle tabelle milanesi, che pure si occupavano della liquidazione del danno non patrimoniale per la morte del congiunto.
Evidenziava, inoltre, che dovesse escludersi ogni automatismo derivante dal mero rapporto parentale, in assenza di alcuna vera effettiva lesione e/o sconvolgimento prodottisi nella sfera giuridica del parente della vittima e che, nel caso di specie, le testimonianze nulla avessero riferito sulle posizioni personali dei singoli richiedenti, su eventuali pregiudizi patiti, su disordini della loro sfera emotiva, su mutamenti radicali delle abitudini di vita e di quotidianità, anche considerato che la misura di personalizzazione prevista in tabella presupponeva allegazioni e prove per verificare lo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale.
Si costituivano in giudizio gli odierni appellati che chiedevano il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
L'appello è infondato e va, pertanto, disatteso.
Sono circostanze pacifiche che : Persona_1
-avesse lavorato: dall'1.03 all'1.05.52 presso la Microvolt;
dal 7.05.52 al 13.10.56 presso CEI – Compagnia Elettrotecnica Italiana s.p.a. di Milano;
dal 15.10.56 al
20.11.57 presso Electron di Casoria;
dal 21.11.57 al 3.06.60 presso Rhodiatoce di
Casoria; dall' 1.06.1960 per (già Controparte_6
), a cui subentrava espletando Controparte_7 Parte_1
mansioni di conduttore, poi di capo treno (dall'1.06.1963 al 31.08.1970), indi di capo
3 personale viaggiante di Roma, di capo personale viaggiante superiore (dal 5.07.1978), di capo personale viaggiante sovrintendente (dall'1.12.1991), cessando dal servizio in data 2.05.1993;
-ricevesse nel maggio 2008 diagnosi di mesotelioma pleurico, che fosse iscritto nel
Registro Mesoteliomi della Campania al n. 788 del 2009 per “mesotelioma pleurico istologicamente accertato in soggetto con esposizione professionale certa ad amianto”, che decedesse in data 9.02.2010.
I primi due motivi di gravame, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, afferendo alla prova delle mansioni svolte e del nesso causale tra le stesse e la patologia riscontrata, anche tenuto conto delle precedenti lavorazioni del de cuius.
Innanzitutto, per il descritto percorso lavorativo, senz'altro il , nel primo CP_2
decennio di attività presso l'odierna appellante - come conduttore e capo treno - era costantemente sulle vetture, presenza che poi si era diradata, divenuto capo del personale viaggiante, effettuando solo viaggi periodici per il controllo delle risorse.
E', inoltre, emerso che i vagoni dei treni fossero coibentati con amianto, che spesso vi fossero delle rotture nei pannelli e che non sempre andassero immediatamente in riparazione;
del resto, come rilevato dagli odierni appellati, il richiamato studio dell'INAIL del 2006, faceva riferimento agli accertamenti eseguiti nel Per_2
lasso temporale 1995/2004 in cui le vetture coibentate con l'amianto, su cui aveva lavorato tra il 1960 e il 1970 il , erano state ormai dismesse o bonificate. CP_2
Sul punto, i testi riferivano:
collega e consuocero: “Sui treni all'epoca era presente amianto. Testimone_1
I vagoni infatti erano tutti coibentati in amianto. Gli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria erano a contatto con l'amianto. Le particelle si disperdevano allorquando i pannelli dell'aria condizionata venivano divelti anche per atti di vandalismo, fatto molto ricorrente. Oltre alle griglie dell'aria condizionata spesso erano divelti anche i pannelli di rivestimento interno del vagone. Il pannello era sfondato e si poteva vedere all'interno se la rottura era profonda Di solito i treni
4 solo a fine corsa venivano riparati. Tanto non avveniva sempre, dipendeva ad eventuali iniziative prese nella stazione di arrivo e prima che il treno intraprendesse un altro viaggio. Ho visto molte volte treni viaggiare con pannelli divelti. … I vagoni in ragione della presenza di amianto sono stati nel tempo tutti smantellati da ditte specializzate. Se ricordo bene negli anni 80. Molte vetture erano in disuso in stazione in attesa di essere smantellate. Tanto so anche perché all'epoca ero sindacalista e raccoglievo le proteste dei Lavoratori. Verso gli anni 75/80 si cominciò a profilare il problema dell'amianto e molti dipendenti iniziarono a lamentare problemi fisici correlati …. La questione della presenza dell'amianto fu anche sottoposta all'attenzione del datore di lavoro tramite sindacati.”;
, dipendente in servizio dal 12.07.1984. che non aveva conosciuto il Tes_2 Tes_3
de cuius: “quando sono stato assunto lavoravo su treni coibentati con amianto, treni in seguito bonificati agli inizi degli anni novanta. L'amianto era isolato, non avevamo alcun contatto. Non ricordo di treni con pannelli divelti. Quando iniziavo il turno lavorativo dovevo controllare lo stato del treno. Non ho mai trovato treni con pannelli divelti …. In inverno c'era un sistema di riscaldamento e solo quando non funzionava aprivamo un pannello dove si trovava un interruttore da azionare per riavviare l'impianto. Aperto il pannello non avevamo contatti con la coibentazione perché all'interno il vano era isolato. Non ricordo se all'epoca il datore di lavoro, resa nota la dannosità amianto, abbia formato i lavoratori. Ricordo che i treni furono smantellati.”;
collega: “Sui treni negli anni 70 c'era amianto. I vagoni infatti erano Testimone_4
tutti coibentati in amianto. Gli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria erano coibentati con l'amianto. Negli anni 80 tutte le vetture furono ritirate e bonificate. Non conoscendo la nocività dell'amianto le vetture erano tutte coibentate con amianto e rispetto alla scocca esterna l'amianto era chiuso con dei rivestimenti in lamiera che rivestivano gli interni delle vetture. Tuttavia sui pannelli interni erano collocati degli sportelli che creavano delle piccole aperture per accedere ai comandi delle luci e del riscaldamento (servizi) che dovevano essere azionati manualmente da personale viaggiante che aveva in dotazione un'apposita chiave triangolare. Aperto
5 lo sportello lateralmente a tutti i comandi si vedeva questa sostanza tipo lana di vetro che era appunto l'amianto. L'amianto si poteva poi vedere se i pannelli venivano divelti /sfondati, cosa che accadeva di sovente. I treni solo fino a fine corsa venivano riparati, ad inizio corse i treni teoricamente dovevano essere integri, in ogni caso se la rottura avveniva nel corso del viaggio la riparazione avveniva a fine corsa. ... Fino al 1993, data in cui il ricorrente è andato in pensione, il datore di lavoro non ci ha mai dato direttive per adottare cautele a protezione dall'amianto”;
, dipendente, riferiva: “ho iniziato l'attività lavorativa il 16/6/1969 Testimone_5
… Quando sono stato assunto lavoravo in treni che erano coibentati con amianto, treni in seguito bonificati, agli inizi degli 90. L'amianto era isolato non avevamo alcun contatto neppure quando aprivano gli sportelli che custodivano gli interruttori di servizi. Aperto lo sportello non si vedeva l'amianto, ma una parete liscia. Poteva capitare che pannelli venissero divelti, cosa che capitava sovente, però il treno arrivato nella stazione, anche di transito, veniva eliminato, nel senso che il vagone andava immediatamente in riparazione o isolato e messo fuori servizio. Sono stato capo personale viaggiante dal 1.6.81 al 31.3.2001 … Se durante il viaggio di controllo trovavo un treno con un pannello divelto comandavo un sottoposto o personalmente restavo sul posto inibendo materialmente l'accesso alla zona. Il treno camminava comunque. Stessa cosa se si riscontrava il danno all'inizio della corsa, in tal caso poteva anche capitare che il treno venisse riparato in stazione anche con eventuale ritardo per la partenza, caso piuttosto raro”.
Il CTU, nell'elaborato peritale, riferiva che non fossero emerse “condizioni predisponenti capaci di assumere valore di significativa causalità nel determinismo della stessa neoplasia”, che fosse risultata “negativa … la ricerca di altre evenienze extralavorative eventualmente capaci di interagire con la noxa patogena lavorativa con effetto sinergico con le esposizioni professionali potenziandone l'azione cancerogena” e che non fosse affiorata “alcuna indicazione per la ricerca di rischi individuali ed una sostanziale salubrità dell'ambiente di vita extralavorativo”.
Aggiungeva che “almeno su un criterio probabilistico, elevata è apparsa la nocività dell'ambiente di lavoro.”, attesa “una sicura correlazione tra esposizione a fibre di
6 amianto e la insorgenza di tumori maligni a carico della pleura. E ciò indipendentemente da un eventuale basso livello delle fibre cui si è venuto in contatto.
Per concorde indirizzo epidemiologico, è infatti da riferire che lunghissima è la latenza della insorgenza di una patologia asbestosica polmonare: mai inferiore ai 20 anni e spesso tale limite si protrae sin oltre i 40 anni.”
Pertanto, riteneva secondo “la teoria del “più probabile che non” che possa essere ammessa la riconducibilità causale della patologia neoplastica pleurica alla certificata esposizione ad amianto del signor . A questo proposito, di Persona_1 notevole ausilio risulta l'ultima valutazione IARC del 2012 che conferma come l'amianto vada considerato come unico fattore di rischio certo per il mesotelioma.”
Dunque, l'aver lavorato in un ambiente in cui vi erano strutture in amianto, per una decina d'anni in via continuativa (1960 - 1970) e poi in maniera più saltuaria (come capo del personale viaggiante), l'eziologia della patologia riscontrata, i tempi di insorgenza della stessa rappresentavano tutti elementi idonei per ritenere esistente il nesso causale tra l'attività svolta presso la società appellata e lo sviluppo del mesotelioma.
Del resto, si evidenzia che “In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni”
(Cfr. Cass. n. 38123 del 2021), ipotesi non riscontrata nel caso in esame, tenuto conto della carenza di specifiche e dettagliate allegazioni e prove sul lavoro svolto in concreto presso gli altri datori di lavoro e sull'ambiente ivi esistente e dell'inidoneità, per i fini sopra detti, del solo articolo del 7.12.2013 sul caso Rhodiatoce.
Quanto al ruolo del datore di lavoro, poi, è stato precisato che “La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod.civ., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole
7 tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili ex art. 2087 cod.civ. le per non aver predisposto, Controparte_6
negli anni '60, le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto).” (Cfr. Cass. n. 644 del 2005).
E in motivazione, poi, si chiariva che “da tempo la Cassazione ha affermato che l'art. 2087, prescrivendo agli imprenditori di adottare "le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", ha stabilito un obbligo che si riferisce al modo di organizzare l'impresa apprestando attrezzature e servizi idonei allo scopo. In particolare, l'art. 2087 "non contiene soltanto l'enunciazione di un dovere imposto nell'interesse generale, ma sancisce una vera e propria obbligazione, imponendo all'imprenditore una serie di misure che si risolvono in una prestazione, che egli è tenuto ad adempiere e che il lavoratore ha diritto di pretendere". (v. Cass.
18 novembre 1976, n. 4318). Orbene, in relazione al tempo della prestazione lavorativa (anni dal '59 al '71), le , com'è noto, costituite con una Controparte_6
speciale autonomia nell'ambito del Ministero dei trasporti (e dell'aviazione civile), erano strutturate, al di là degli Uffici direzionali propri di una Azienda autonoma., in
Servizi, uno dei quali, non ultimo per importanza, era rappresentato dal Servizio sanitario che si avvaleva di medici, non solo di ruolo ma in relazione alle singole specialità professionali, di un elenco "Organico" di medici c.d. fiduciari, tra cui rivestivano una significativa rilevanza i "consulenti" (che la dottrina riferisce espressi da docenti universitari), sia addetti alla sede centrale, sia ai distretti periferici della rete ferroviaria (v. r. d. 8 gennaio 1925, n. 34 recante "modificazioni all'art. 82 della
1. 7 luglio 1907, n. 429 circa il servizio sanitario delle ", nonché Controparte_6
DM 8 aprile 1968, n. 3685 e D.M. 19 giugno1974, senza n°). Non si tratta, cioè, in
8 questa fattispecie, di una piccola impresa … ma di una grande realtà aziendale,
"parallela", per i servizi sanitari, allo Stato e diffusa su tutto il territorio nazionale, dotata di un organismo ad hoc, assistito da competenze scientifiche certamente non border line, deputate, in primo luogo, ad assicurare e garantire la salute dei ferrovieri.
Orbene … sul piano della prevenzione e tutela della salute, si è dimostrata inadeguata e/o difettosa … nel rilevare e segnalare tempestivamente al vertice gestionale il serio e non ipotetico pericolo incombente, costituito dalle fibre d'amianto diffuse nel materiale rotabile, suggerendo rimedi che la comunità scientifica internazionale aveva ormai allo studio. In particolare, la pericolosità dell'amianto, conclamata … da
… diffusi allarmi manifestati, sin da prima del periodo qui in evidenza, dalla scienza medica sui perversi effetti incidenti sul bene primario della salute (che la Costituzione
e il codice garantiscono) in caso di situazioni non occasionate da congiunture sporadiche o transitorie, ma avvalorate da attività permanenti, contigue alle fonti di diffusione delle particelle d'asbesto, riconosciute evidenti attraverso il dibattito giudiziario e la consulenza medico legale, azzera il tentativo, espresso dal ricorso, di escludere la responsabilità contrattuale dell'Ente nei confronti dei suoi dipendenti, impedendo l'accoglimento del ricorso. Infatti, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087, cod.civ., non è limitata alla violazione di norme d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, invece, nell'attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del lavoratore attraverso l'adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d'impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l'id quod plerumque accidit, a tutelare l'integrità psicofisica di colui che mette a disposizione della controparte la propria energia vitale. (v. ad es. Ca.ss. 23 maggio 2003, n. 8204; 29 dicembre 1998, n. 12863; 8 aprile 1995, n. 4078).”
Pertanto, correttamente il primo giudice sosteneva che fosse “emersa la totale omissione da parte del datore di lavoro di ogni minima misura e/o mezzo di cautela al fine di preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore, nonostante la (già all'epoca) ben nota pericolosità della predetta sostanza”.
9 Con riferimento, poi, alla doglianza sul danno iure hereditario, la Corte condivide che
“In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione.” (Cfr. Cass. n. 25541 del 2022).
Nel caso in esame, nel ricorso introduttivo si evidenziava la sofferenza patita dal de cuius e il correlato pregiudizio per le istanti alla loro integrità morale e alla vita di relazione, e dagli atti di causa non affioravano elementi per ritenere inesistente un legame con il congiunto, tali da escludere il danno per la perdita di una figura di riferimento, quale il marito e il genitore.
Per il parametro del calcolo, poi, va, innanzitutto, evidenziato che “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto” (Cfr. Cass. n. 33005 del 2021, Cass. n. 20292 del 2022).
Quanto, invece, alla liquidazione, “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata
10 motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. Le tabelle milanesi non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita di rapporto parentale, come rilevato dalla stessa Cass. n. 10579 del 2021” (Cfr. Cass. n. 20292 del 2022, cit.).
Pertanto, ben poteva il primo giudice seguire le tabelle elaborate dal Tribunale di
Roma, che meglio integravano i requisiti per la situazione concreta;
non risultano, per il resto, specifiche censure alle quantificazioni operate nel provvedimento impugnato, con riferimento ai valori liquidati e alle due tabelle sopra richiamate.
Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata va confermata e l'appello va rigettato.
L'integrazione motivazionale e il riferimento a giurisprudenza anche successiva al deposito del ricorso di primo grado consentono di compensare per metà le spese di lite di questo grado, che seguono la soccombenza per la residua metà, nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa per metà le spese del grado e condanna l'appellante al pagamento della residua metà che liquida in € 7.500,00 oltre spese generali, IVA e
CPA, come per legge, con attribuzione.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R.
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 25.02.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
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