Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 30/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 30.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 490/2024 R.G., vertente
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Marco Gerelli, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata;
ricorrente
E
in persona dell'amministratore di sostegno;
Controparte_1 Controparte_2
convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.7.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di avere lavorato, continuativamente e senza regolare contratto di lavoro, dal mese di ottobre 2022 al mese di marzo 2023 come badante non convivente alle dipendenze della convenuta, ha lamentato di non avere percepito la retribuzione per le 1.416 ore di lavoro svolte, la tredicesima mensilità,
l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute e il TFR al momento della cessazione del rapporto lavorativo.
Ha aggiunto che la convenuta ometteva di versare i contributi previdenziali e assistenziali per tutta la durata della relazione lavorativa.
somma complessiva di euro 1.585,92; spese vinte.
Nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, la convenuta non si è costituita in giudizio e, pertanto, è stata dichiarata contumace.
Dopo l'ordine di integrazione del contraddittorio del giudice (vd. ordinanza del 21.1.2025), parte ricorrente per << “imprescindibili eIGenze economiche”, ha deciso di rinunciare alla domanda di regolarizzazione contributiva nell'ambito della causa del lavoro, con riserva di separata azione amministrativa, allo scopo di ottenere la sentenza, che accerti l'ammontare delle somme dovute per le ore prestate come badante, senza contratto, con richiesta di anticipazione dell'udienza e della decisione>> (vd. nota di deposito del 24.1.2025).
All'odierna udienza di discussione la ricorrente ha ribadito “di volere abbandonare in questo giudizio la domanda di pagamento dei contributi all' con riserva di separata azione CP_3 amministrativa per l'ottenimento dei contributi” (vd. verbale di udienza del 30.1.2025).
************
La causa è stata istruita oralmente mediante l'esame del testimone Testimone_1
all'udienza del 21.1.2025. Sono state pure raccolte le dichiarazioni di
[...] CP_2
– dal 21.2.2019 amministratore di sostegno della convenuta con poteri, tra gli altri, di
[...]
rappresentanza nella gestione del patrimonio della medesima (vd. doc. 1 fasc. ric.) – comparso spontaneamente all'udienza del 21.1.2025 e liberamente interrogato dal giudice (per le dichiarazioni del testimone e dell'amministratore di sostegno si veda il verbale di udienza del 21.1.2025).
Le dichiarazioni del testimone , ex dipendente della convenuta con Testimone_1
mansioni di badante dal mese di dicembre del 2019 al 15 marzo del 2023, hanno confermato le allegazioni della ricorrente circa:
- L'esistenza della relazione lavorativa della ricorrente nel periodo compreso tra il 1° ottobre
2022 e il 15 marzo 2023, quando il rapporto di lavoro cessava a motivo dell'inserimento permanente della convenuta in casa di riposo;
- Le mansioni di badante non convivente espletate dalla ricorrente dalle ore 20.00 alle ore
8.00 del giorno successivo, subentrando all'altra badante nel servizio giornaliero di assistenza della convenuta (ossia il testimone;
Testimone_1 - Le ore di lavoro complessivamente svolte dalla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro,
così come quantificate nel prospetto riepilogativo redatto dalla ricorrente (vd. doc. 4 fasc. ric.).
Il contenuto della testimonianza si riporta in nota per comodità espositiva1.
Le dichiarazioni dell'amministratore di sostegno della convenuta hanno riscontrato le circostanze riferite dal testimone sulla durata della relazione lavorativa, sulle mansioni attribuite alla ricorrente, sull'orario di lavoro da ella osservato e sulle ore di lavoro complessivamente effettuate dalla ricorrente nei mesi di servizio, quantificate dalla lavoratrice (nel prospetto di cui al doc. 4 cit.) e controllate dall'amministratore di sostegno stesso.
In particolare, ha riferito: Controparte_2
“conosco la ricorrente in quanto è venuta a servizio da mia zia, come badante, in sostituzione dell'altra ragazza la IG.ra . Confermo che la ricorrente ha lavorato da ottobre del 2022 a Tes_1
marzo del 2023. ADR: ricordo che la ricorrente in un primo periodo, nel corso del quale è venuta tutti i giorni, ha sostituito la IG.ra , che era in ferie, poi ha continuato a venire da mia zia Tes_1 per la notte. Esibito alla parte il doc. 4 fasc. ric., dichiara: “riconosco questo documento, nel quale sono indicate le ore di lavoro (n.
1.416 ore) svolte dalla ricorrente nel periodo di cui ho detto.
Questo prospetto è stato redatto dalla ricorrente e da me controllato. ADR: ho pagato delle spettanze alla ricorrente, ma, se ben ricordo, si tratta di spettanze del 2021, ossia del periodo del
2021 in cui la IG.ra era in ferie e quindi era sostituita dalla ricorrente. ADR: la ricorrente Tes_1
non ha mai fruito di ferie e non ha ricevuto il TFR. ADR: la ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino”.
L'amministratore di sostegno ha pure riconosciuto che la ricorrente non ha ricevuto spettanze retributive differenti da quelle relative ai quindici giorni di lavoro del 2021 (e quindi che ella non ha ricevuto la retribuzione delle 1.416 ore di lavoro compiute dal mese di ottobre 2022 al mese di marzo 2023 e la tredicesima mensilità), non ha percepito il TFR e non ha mai fruito di ferie in pendenza della relazione lavorativa. Se questi sono i fatti emersi dall'istruttoria documentale e orale di causa, allora la domanda della ricorrente di pagamento della retribuzione, della tredicesima, della indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nonché del TFR non può che essere accolta.
La ricorrente infatti ha assolto al proprio onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dimostrando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c. con le mansioni, gli orari e la durata dedotti in ricorso.
A fronte della prova, fornita dalla lavoratrice, dell'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, incombeva sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova della corresponsione delle somme richieste (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 13533 del 30/10/2001).
La convenuta, tuttavia, nel restare contumace si è sottratta dall'offrire prova liberatoria in suo favore ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.
E infatti, se è vero che la contumacia non equivale alla non contestazione delle pretese attoree, è altrettanto vero che la convenuta, sottraendosi al processo, ha rinunciato alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal rapporto di lavoro, di cui era onerata, oltre che di contestare, eventualmente, i documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente.
A ciò si aggiunga un ulteriore decisivo rilievo.
L'amministratore di sostegno della convenuta ha espressamente riconosciuto l'esistenza delle pretese creditorie rivendicate dalla ricorrente.
Acclarata l'esistenza del rapporto di lavoro e del diritto della ricorrente a ottenere la retribuzione per la prestazione di lavoro eseguita in favore della convenuta, occorre evidenziare come, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, al fine di determinare la retribuzione proporzionata e sufficiente a norma dell'art. 36 Cost. sia consentito fare riferimento al contratto collettivo di settore assumendo i minimi retributivi da esso previsti quale utile parametro di quantificazione della retribuzione, ma non sia, per contro, consentito fare integrale e automatica applicazione di ogni previsione contrattuale collettiva avente un contenuto di natura economica
(vedi, per tutte, Cass. 10465/2000). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha incluso nella nozione di retribuzione garantita a norma dell'art. 36 Cost. la tredicesima mensilità e il TFR (ciò in virtù del carattere generalizzato di tali istituti), la retribuzione del lavoro straordinario, il riposo settimanale retribuito e le ferie annuali retribuite (vedi, per tutte, Cass. 10465/2000 cit.2); ha, invece, escluso da tale nozione la quattordicesima mensilità (vedi, tra le altre, Cass. 12520/2004 e Cass.
5519/2004), gli scatti di anzianità e i premi di produzione (vedi, tra le altre, Cass. 17274/2004).
Ne deriva che possono trovare accoglimento le domande della ricorrente dirette a ottenere il pagamento della retribuzione di n.
1.416 ore di lavoro, della tredicesima mensilità, della indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute e del TFR.
Alla luce dei conteggi formulati dalla ricorrente (vd. doc. 7 fasc. ric.) – in base alla retribuzione minima prevista dal CCNL Colf - Badanti (all.to in stralcio ai conteggi) per i dipendenti con mansioni di badante non convivente per persone non autosufficienti (cfr. decreto di apertura di amministrazione di sostegno), alle disposizioni di cui agli artt. 2120 c.c. e 36 Cost. – dei documenti prodotti e delle allegazioni effettuate, competono alla ricorrente le seguenti somme:
- Euro 10.515,84 a titolo di retribuzione di n.
1.416 ore di lavoro3;
- Euro 872,83 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute4;
- Euro 875,96 a titolo di tredicesima mensilità5;
- Euro 908,43 a titolo di TFR;
Il totale dei crediti maturati dalla ricorrente è, dunque, pari a euro 13.173,06 lordi.
La convenuta viene, pertanto, condannata a pagare alla ricorrente la somma di euro 13.173,06 lordi, di cui euro 908,43 a titolo di TFR, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati dal
15.3.2023 fino al saldo (art. 429, u.c., c.p.c.).
Quanto alla domanda di condanna della convenuta a regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente e, quindi, a versare a i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il CP_3 lavoro prestato dalla ricorrente nel periodo dall'1.10.2022 al 15.3.2023, va rilevato che parte ricorrente ha rinunciato ad ottenere una pronuncia su questa domanda nel presente giudizio (vd. nota di deposito del 24.1.2025 e dichiarazioni della ricorrente all'udienza del 30.1.2025).
Ne discende che alcuna pronuncia deve essere assunta sul punto.
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo – tenuto conto del valore della controversia, dell'attività effettivamente svolta, della scarsa complessità della questione oggetto di causa e della condotta collaborativa della convenuta, che non ha aggravato l'attività processuale
settimanale e ferie annuali retribuiti, tredicesima mensilità (da considerare per la sua generale applicazione come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionale al lavoro prestato)”. 3 Per l'anno 2022, euro 7,13 (paga oraria per livello CS) x 780 ore (la somma delle ore indicate nel doc. 4 per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022) = 5.561,40.
Per l'anno 2023, euro 7,79 (paga oraria per livello CS) x 636 ore (la somma delle ore indicate nel doc. 4 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023) = 4.954,44. 4 Per l'anno 2022, euro 7,13 (paga oraria per livello CS) x 58,50 ore (26 giorni da CCNL:12 x 3 mesi = 6,5 giorni x 9 ore al giorno = 58,50) = 417,11. Per l'anno 2023, euro 7,79 (paga oraria per livello CS) x 58,50 ore (26 giorni da CCNL:12 x 3 mesi = 6,5 giorni x 9 ore al giorno = 58,50) = 455,72. 5 Per l'anno 2022, euro 5.561,40 (retribuzione globale annua) : 12 = 463,26. Per l'anno 2023, euro 4.954,44 (retribuzione globale annua) : 12 = 412,70. tenendo una condotta estremamente collaborativa (vd. dichiarazioni del IG. – seguono la CP_2
soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) condanna la convenuta a pagare alla ricorrente la somma lorda di euro 13.173,06, di cui euro
908,43 a titolo di TFR – per i titoli di cui in parte motiva – oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati dal 15.3.2023 fino al saldo;
2) condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2.695,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Marco Gerelli, dichiaratosi anticipatario.
Cremona, 30.1.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1“ADR: ho lavorato per la IG.ra dal mese di dicembre del 2019 al 15 marzo del 2023. ADR: ero la badante
CP_1 della IGnora. All'inizio lavoravo solo di sabato e domenica, in quanto la IGnora frequentava il centro diurno;
poi con la pandemia ho iniziato a lavorare tutti giorni. Il mio orario di lavoro è mutato nel corso del tempo in base alle necessità della IGnora. ADR: la ricorrente ha lavorato quindici giorni nell'anno 2021, quando io ero in ferie e poi dal 1° ottobre del 2022 al 15 marzo del 2023 continuativamente dalle ore 8.00 della sera alle ore 8.00 del mattino successivo. ADR: il 15 marzo 2023 la IG.ra è stata portata in casa di riposo. ADR: anche la ricorrente, come
CP_1 me, svolgeva le mansioni di badante della IG.ra ADR: io e la ricorrente viviamo nella stessa casa e
CP_1 abitavamo insieme anche in pendenza dei nostri rapporti di lavoro. La nostra abitazione si trova al piano secondo, ossia al piano sottostante rispetto a quello in cui si trova l'abitazione nella quale viveva la IG.ra prima del
CP_1 ricovero in casa di riposo. Esibito il doc. 4 fasc. ric., il testimone dichiara: riconosco questo foglio nel quale sono indicate le ore di lavoro svolte dalla ricorrente”. 2 1 “Nell'individuare la retribuzione applicabile al lavoratore ai sensi dell'art. 36 cost., il giudice, pur potendo utilizzare come parametro di raffronto la retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro del settore applicabile, non può tuttavia attribuire il trattamento normativo ed economico previsto dai tipici istituti della contrattazione collettiva o individuale, dovendo fare riferimento soltanto ai seguenti elementi: quantità e qualità del lavoro prestato, sufficienza e proporzionalità della retribuzione al fine di assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera
e dignitosa, durata massima della giornata lavorativa come stabilita dalla legge con conseguente determinazione dello straordinario maggiorato con la percentuale di legge e quantificato in riferimento alla durata dell'orario legale, riposo