Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/06/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1722/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo Nota
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come innanzi, promossa
Da
in persona del legale rappresentante, con sede in ed Parte_1 Pt_1 elettivamente domiciliata in Firenze al Viale dei Mille n.30 presso lo studio dell'avv.
Stefano Fucile, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante
Contro
, avente causa di , nata in [...] il [...], ivi Controparte_1 Persona_1 residente ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Trevisani n.36 (studio avv. Paolo
Tangari), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Fabio Filograsso e
Michele Guerrieri pagina 1 di 17
Nonché
, nata a [...] il [...], ivi residente ed elettivamente domiciliata CP_2 come innanzi e come innanzi rappresentata e difesa
appellata
^^^
Oggetto: appelli principale ed incidentale avverso la sentenza n.1898/2021, resa dal
Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 26/7/2021, pubblicata in data
27/7/2021, a definizione dei giudizi riuniti presso il Tribunale di Foggia aventi RG
6325/2014, il primo, proposto dal , avente causa dell'odierna appellata Persona_1 ed appellante incidentale, in danno di Controparte_3 in persona del legale rappresentante ed avente oggetto un intercorso rapporto di mutuo e RG 1989/2016, il secondo, proposto da e in danno della Persona_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante ed avente ad Controparte_4 oggetto una proposta opposizione a precetto ex art.615 c.p.c..
Conclusioni: così rassegnate dalle parti in previsione dell'udienza cartolare di p.c. dell'1/3/2024: per la società appellante “ Voglia, in via principale, la Corte di Appello di
Bari, ogni contraria istanza respinta e disattesa e con il favore delle spese del primo e secondo grado di giudizio, in accoglimento dello spiegato appello principale ed in riforma parziale della gravata sentenza, previo accoglimento di tutte le eccezioni, domande e conclusioni, anche istruttorie, pienamente ammissibili e rilevanti, formulate in primo grado e richiamate in sede di p.c. ed in accoglimento degli spiegati motivi di appello, riformare la predetta sentenza nella parte in cui ha accolto l'opposizione al precetto spiegata con il giudizio R.G. 1989/2016 da e , rigettando Persona_1 CP_2 ogni domanda dei predetti attori-opponenti e condannando i difensori antistatari degli stessi a retrocedere a parte appellante quanto dalla stessa corrisposto in forza della sentenza di primo grado;
vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio”; per le appellate:”1)dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'avverso gravame principale per tutti i motivi descritti in narrativa;
2)rigettare, nel merito, il gravame in quanto infondato in fatto e diritto;
3)in ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i
pagina 2 di 17 gradi di giudizio; per la sola , quale appellante incidentale: Controparte_1 preliminarmente disporre CTU contabile al fine di accertare le nullità invocate nell'atto per indeterminatezza dei tassi, generata dall'utilizzo del regime di capitalizzazione composta
e per usura originaria e determinare, di conseguenza l'esatto dare-avere tra le parti e quindi: 4)accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, ex artt.1283 e 1284 c.c., nonché per violazione dell'art.117 TUB, delle condizioni generali del contratto di mutuo per cui è causa, relativamente alla capitalizzazione d'interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto a carico del correntista;
5)per l'effetto, dichiarare
l'inefficacia della capitalizzazione d'interessi al rapporto in esame e condannare la convenuta Banca, per quanto di competenza, all'accertamento negativo del debito riferito al richiamato rapporto di mutuo e alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e maggior danno (derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito), in favore dell'odierna istante, dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del mutuatario la capitalizzazione annuale: 6)Accertare e dichiarare, per
l'ulteriore effetto, l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale d'interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
7)Accertare e dichiarare l'applicazione da parte della Banca convenuta di tassi extra soglia ministeriale, originaria e/o sopravvenuta, ai sensi della L.108/1996 e di cui all'art.1815 c.c. e, per l'effetto, condannare la mutuante, per quanto di sua competenza, allo scorporo totale degli interessi, obbligando la parte mutuataria al ristoro dell'esclusiva sorte capitale concessa in finanziamento o con eliminazione dei soli interessi moratori;
8)Condannare in ogni caso l'odierna appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Svolgimento del processo
Il primo dei due giudizi riuniti, definito con la sentenza oggetto del presente gravame, aveva origine da un intercorso rapporto di mutuo agrario stipulato, il 7/12/2005, tra il
, coltivatore diretto e titolare dell'omonima azienda agricola individuale, Persona_1 con un ramo della banca , addetta specificamente ai rapporti di Controparte_4
pagina 3 di 17 finanziamenti alle imprese, , per un importo Controparte_3 complessivo di €1.200.000,00 con previsto piano di ammortamento (c.d. alla francese) in n.40 rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, con tasso fisso iniziale convenuto per il primo anno e successivi tassi nominali Euribor, aumentati in percentuale per gli anni successivi, con previsto tasso di mora ivi convenuto.
Con successiva citazione del 15/7/14, innanzi l'adito Tribunale foggiano, introduttiva del giudizio innanzi rubricato, il contestava la nullità parziale del ridetto Persona_1 contratto e, con contestuale domanda di accertamento negativo del saldo finale, rivendicava il proprio credito ripetitorio dell'indebito pagamento a norma dell'art.2033
c.c.., convenendo il predetto Istituto mutuante.
In particolare, contestava i numerosi addebiti di competenze effettuati oltre che del piano di ammortamento applicato e le conseguenze della capitalizzazione composta degli interessi debitori (piano di ammortamento c.d. alla francese), il superamento del tasso soglia sopravvenuto e l'applicazione di interessi ultralegali non previamente pattuiti, determinando, quale petitum ripetitorio, la somma di €253.732,22 quale usura originaria per le rate già versate e quella di €495.754,59 e per effetto della mutazione del finanziamento da oneroso a gratuito per le future rate da corrispondere.
Si costituiva la convenuta , eccependo preliminarmente il difetto di CP_3 legittimazione attiva dell'attore in relazione ad ogni domanda di nullità della fideiussione prestata dalla , contestando, nel merito, le addotte censure al finanziamento CP_2 in oggetto.
In particolare, confermava la concessione del mutuo del 7/12/05 al coltivatore Per_1 diretto, per l'importo di €1.200.000,00, quale finanziamento agrario da utilizzarsi esclusivamente per la realizzazione di un capannone ed acquisto di macchinari agricoli, garantito da ipoteca volontaria e fideiussione prestata da , con previsto CP_2 rimborso ventennale con rate semestrali posticipate e con i convenuti tassi in una misura fissa per il primo anno ed in una successiva variabile “Euribor” a sei mesi per le rate successive.
Incardinatosi in tali termini il giudizio, all'esito della prima udienza di comparizione del
26/2/2015, espletata, con esito negativo, la disposta procedura di mediazione e riservato pagina 4 di 17 all'esito dell'udienza del 17/11/2016, con successivo provvedimento del 27/2/2017 veniva disposta la riunione allo stesso del successivo giudizio, rubricato al n.1989/2016, introdotto dinanzi il medesimo Tribunale foggiano ad istanza del e della Persona_1
(quale terza datrice d'ipoteca) in opposizione ad un precetto di pagamento CP_2
Contr intimato dalla sulla scorta del titolo contrattuale predetto.
Il suddetto giudizio, proposto con citazione dell'11/5/2016, aveva ad oggetto l'opposizione al precetto di pagamento intimato dalla banca erogatrice del finanziamento agrario di cui innanzi, per il complessivo importo di €1.224.135,69 ed era dagli opponenti supportato, in primo luogo, dalla ribadita richiesta di moratoria delle rate del finanziamento, conseguentemente allo stato di calamità naturale che aveva colpito la Puglia durante tutta l'estate del 2012 e concretizzatosi nei noti eventi siccitosi di tale rilevanza da provocare un intervento governativo con un DM del 4/1/2013, in virtù del quale risultavano attivabili alcune provvidenze previste dal d.lgs. 29/3/2004 n.102.
In pratica, le aziende agricole rientranti nell'ambito territoriale del decreto di delimitazione della siccità, avrebbero potuto ottenere dagli istituti bancari verso cui erano in debito per scadenze rate di credito agrario, per una sola volta, la proroga delle scadenze contrattuali per non più di 24 mesi.
Sulla scorta di quanto innanzi, nel caso in esame, tra la data di scadenza della rata di mutuo oggetto di proroga biennale del 30/4/2013 e quella successiva di risoluzione del contratto operata dalla Banca dell'8/1/2015, non erano trascorsi i due anni per cui era stata concessa la moratoria da parte degli Enti proposti, con conseguente illecita risoluzione contrattuale e successiva intimazione di pagamento precettata.
In secondo luogo, avallava la proposta opposizione la reiterata contestazione circa la illegittimità del contratto di mutuo per le medesime ragioni già esposte nella precedente domanda di accertamento negativo del saldo finale.
Si costituiva, anche in questo giudizio, la Banca convenuta opposta, prospettando una diversa versione fattuale della vicenda ed in pratica, addebitando al mutuatario un'omessa produzione documentale a supporto dell'istanza di moratoria.
In ogni caso, avvenuta, come innanzi evidenziato, la disposta riunione dei due giudizi per la ritenuta connessione degli stessi, con successivo provvedimento del 27/2/2017
pagina 5 di 17 l'assegnatario del giudizio più remoto, ovvero quello relativo alla contestazione di nullità parziale del contratto di mutuo, disponeva la riunione allo stesso del successivo giudizio avente ad oggetto la suddetta opposizione a precetto, sospendendo, nelle more, l'efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto notificato il 26/2/2016, disattendendo ogni richiesta istruttoria e rinviando per il prosieguo dei due giudizi riuniti a successiva udienza dell'1/6/2017, all'esito della quale, disattesa una richiesta di revoca della precedente ordinanza nel punto in cui aveva denegato una richiesta ctu contabile, onde verificare la correttezza del saldo finale a debito del mutuo di cui innanzi, rinviava la causa per la p.c. all'udienza del 28/2/2019, differita, per carico del ruolo per alcune udienze, fino a pervenire a quella del 18/3/2021, nel corso della quale veniva riservata in decisione ex art.190 c.p.c.
Con successiva sentenza del 27/7/21, oggetto della duplice impugnativa di cui appresso,
l'adito Tribunale foggiano, in composizione monocratica, definiva la controversia rigettando la domanda articolata dal nel giudizio n.6325/2014, condannando lo Per_1 stesso alla refusione delle spese della convenuta e della terza intervenuta sua CP_3 cessionaria (odierna appellante) nei termini ivi liquidati;
accogliendo, viceversa,
l'opposizione al precetto articolata nel giudizio n.1989/2016 e, per l'effetto, dichiarando l'inesistenza, in capo alla banca opposta, del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del e della in forza del contratto di mutuo Persona_1 CP_2 agrario del 7/12/2005, condannando la banca opposta e l'interveniente sua cessionaria alla refusione delle spese in favore degli opponenti nei termini ivi liquidati.
Con articolata motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto delle due soluzioni decisorie adottate, procedendo formalmente ad una distinta trattazione dei due giudizi.
In particolare, con riferimento a quello di accertamento negativo del saldo finale del mutuo, come innanzi evidenziato, rigettava la domanda del di nullità negoziale e Per_1 di accertamento negativo del credito.
Riteneva, in primo luogo, priva di fondamento la dedotta illegittima applicazione di interessi anatocistici.
pagina 6 di 17 Il invero, allegava la pattuizione di un ammortamento alla francese, e Per_1 conseguentemente, l'invalidità del mutuo in ragione dell'effetto anatocistico connesso all'interesse composto di cui al predetto piano di ammortamento, richiamando, a supporto, una minoritaria giurisprudenza di merito sugli interessi composti, per la quale il costo effettivo del prestito sarebbe risultato maggiore del tasso contrattuale.
A tale riguardo, rilevava il primo giudice, doveva ritenersi fondato l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza, secondo il quale l'ammortamento alla francese non determinava alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, in quanto la quota d'interessi di ciascuna rata veniva calcolata sul debito residuo del periodo precedente, senza che gli interessi passivi già corrisposti costituissero base di calcolo nelle rate successive, come da giurisprudenza richiamata.
Nel caso di specie, ribadiva il Tribunale, come si evinceva dal prodotto piano di ammortamento, la applicava nei confronti del mutuatario, il tasso d'interesse CP_3 variabile previsto dal contratto, non già nella quota di capitale residuo sommata agli interessi già scaduti ma del solo capitale da restituire, dovendosi, quindi, escludere che, nella fattispecie in esame, la convenuta abbia applicato l'interesse c.d. composto, come tale idoneo a generare il fenomeno anatocistico lamentato, avendo la stessa, nella specie, applicato un interesse c.d. semplice.
Sotto diverso profilo, riteneva il giudice a quo non doversi ritenere indeterminato il tasso d'interesse corrispettivo, con conseguente nullità della correlativa clausola negoziale
(ulteriore motivo di contestazione del , atteso che, dalla clausola sub 4, si evinceva Per_1 con chiarezza la previsione di un tasso fisso del 4,9% applicabile alla sola prima rata di rimborso, mentre, per le altre successive, sarebbe stato pari al tasso Euribor a sei mesi, aumentato di una componente fissa di 2,35 punti percentuali.
Quindi, anche la contestata asserita indeterminatezza del tasso d'interesse doveva disattendersi in quanto infondata.
Parimenti infondata riteneva il primo giudice la sollevata eccezione di un uso negoziale per asserita pattuizione di interessi, corrispettivi e moratori, usurai.
A tale riguardo, invero, premessa l'irrilevanza della usura sopravvenuta (come evidenziato dalla rilevante pronuncia delle Sezioni Unite), l'usura originaria doveva ritenersi pagina 7 di 17 sussistente solo qualora, all'atto della stipula del negozio, il tasso d'interesse corrispettivo e moratorio (considerati singolarmente e non cumulabili) risultasse superiore al tasso soglia vigente, rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre della stipula negoziale.
Parte attrice non aveva allegato e specificato l'ammontare del tasso soglia previsto per il trimestre di competenza e né indicato i semestri in cui la banca avrebbe applicato il lamentato tasso usuraio, prospettando, quindi, una contestazione generica e, in quanto tale, da disattendersi.
Infondata, infine, doveva considerarsi la contestata segnalazione al CRIF, invero, solo eventuale e non effettiva, così come inaccoglibile si configurava la proposta eccezione di nullità della fideiussione della , conseguendone l'integrale infondatezza della CP_2 domanda di accertamento negativo del credito.
Passando, quindi, alla disamina dell'opposizione al precetto di cui al giudizio riunito n.1989/2016, proposta dal e dalla , come innanzi detto, il Tribunale Per_1 CP_2 riteneva la stessa fondata ed accoglibile.
Meritevole di accoglimento era, infatti ritenuto, il primo motivo di opposizione, ovvero quello finalizzato ad evidenziare una denegata moratoria da parte della delle rate CP_3 di finanziamento scadute, malgrado una specifica disposizione legislativa volta a beneficiare le aziende agricole che avessero subito danni rilevanti dal fenomeno di siccità avvenuto nella torrida estate del 2012.
A tale riguardo, invero, emergeva l'illegittimità della risoluzione negoziale operata dall'opposta, propedeutica all'intimato precetto di pagamento.
Nella fattispecie in esame, il aveva la qualificazione soggettiva ed oggettiva Per_1 prevista dal d,.lgs 102/2004 e delibera di Giunta regionale n.2276/2012 per beneficiare delle provvidenze pubbliche connesse a fenomeni di particolare siccità, verificatisi nell'estate del 2012.
La Banca opposta contestava tale circostanza solo in sede di memoria conclusionale, dunque tardivamente, evidenziando, quindi, un operato recesso contrattuale in violazione del predetto provvedimento legislativo del 2004 e quindi della proroga biennale da concedersi per il pagamento delle rate proveniente da un concesso credito agrario, espressamente previsto anche dall'art. 7 del ridetto decreto legislativo. pagina 8 di 17 Dalla documentazione prodotta, rilevava il Tribunale, si evinceva che, pur avendo il Per_1 ottenuto dagli enti preposti la proroga biennale per il pagamento delle rate in scadenza il
31/12/12 ed il 30/4/13, la banca opposta, stante il perdurante inadempimento del mutuatario, in data 8/1/15 provvedeva alla risoluzione di diritto del contratto di mutuo, comunicando al l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine. Per_1
Tale risoluzione era, tuttavia, da considerarsi illegittima, non avendo la atteso, CP_3 prima di procedere alla risoluzione, il decorso del termine biennale di proroga concesso al mutuatario.
A tale riguardo, evidenziava il Tribunale, destituita di pregio si configurava l'obiezione sollevata dall'opposta, secondo cui la stessa avrebbe negato la proroga richiesta alla luce della mancata documentazione, da parte del di aver fatto istanza del prestito ad Per_1 ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio ex art.5 L.102/2002.
Motivava, invero, il primo giudice, il rilievo, sulla scorta della corretta interpretazione dell'art.7 citato allorché lo stesso individuava l'erogazione delle provvidenze pubbliche non già come condizione per l'accesso all'autonomo beneficio della proroga delle scadenze, bensì alla stregua di eventuale termine finale della proroga ottenuta rispetto a quella di due anni, conseguendone, quindi, l'illegittimità dell'operato recesso contrattuale e della successiva risoluzione , determinante la precettazione di un credito privo dei requisiti di esigibilità, con doveroso accoglimento dell'opposizione al precetto, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
In definitiva, quindi, il Tribunale, mentre rigettava la domanda del di accertamento Per_1 negativo del credito, accoglieva quella attinente la illegittimità dell'opposto precetto di pagamento intimato dalla con reciproche statuizioni condannatorie in punto di CP_3 regolamentazione delle spese dei due giudizi riuniti.
La predetta statuizione, stante le due contrapposte soluzioni decisorie, non soddisfaceva le parti, reciprocamente soccombenti, determinando la proposizione di un gravame principale da parte dell'avente causa della Banca, quale sua cessionaria, Parte_1
cui si contrapponeva un gravame incidentale da parte dell'avente causa, quale unica
[...] erede legittima del , nelle more deceduto, della figlia . Persona_1 Controparte_1
pagina 9 di 17 In particolare, a supporto del gravame principale, la cessionaria della , articolava CP_3 tre specifiche censure.
Con un primo motivo, censurava un prospettato vizio di ultrapetizione atto ad inficiare la gravata sentenza laddove con la stessa, in mancanza di un'espressa richiesta da parte attorea, aveva dichiarato l'illegittimità della disposta risoluzione del mutuo;
con un secondo motivo, si doleva per aver il primo giudice accolto l'opposizione ad un precetto già perento ed improduttivo di effetti, con conseguente sopravvenuto difetto d'interesse; con un terzo ed ultimo motivo, attinente al merito del giudizio, per l'aver ritenuto l'opponente in possesso dei presupposti di legge onde beneficiare della moratoria biennale circa le rate in scadenza del credito agrario.
Si costituiva per la parte appellata, la , quale erede legittima del Controparte_1 Per_1
, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e, a sua volta, proponendone
[...] uno incidentale avverso la parte della sentenza che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo del credito proposta dal suo avente causa, mentre l'altra appellata,
, pur costituendosi con il medesimo atto difensivo si limitava a concludere CP_2 per il rigetto dell'avverso gravame principale.
Così incardinatosi il presente giudizio, all'esito dell'udienza di prima comparizione dle
25/3/2022, lo stesso veniva rinviato per la p.c. alla successiva udienza cartolare del
17/11/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella, pure cartolare, di cui in epigrafe dell'1/3/2024 all'esito della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservato in decisione con concessione alle parti dei termini di rito ex art.190 c.p.c..
Motivazione della decisione
Seguendo l'ordine logico e giuridico del giudizio in esame, deve scrutinarsi prioritariamente il proposto appello principale da parte della articolato Parte_1 come innanzi.
A tale riguardo, reputa il Collegio non condivisibile la prima doglianza di natura eminentemente processuale, supportata da un asserito vizio di ultrapetizione, con prospettata violazione dell'art.112 c.p.c., configuratosi, in tesi appellante, con una declaratoria d'illegittimità della risoluzione contrattuale operata dalla banca mutuante,
pagina 10 di 17 con conseguente carenza del titolo posto a base dell'intimato ed opposto precetto, in assenza di una specifica richiesta in tal senso da parte degli opponenti.
La censura, invero, deve ritenersi infondata, alla luce del chiaro supporto argomentativo e difensivo svolto dagli opponenti con il primo motivo di opposizione al precetto, ovvero delle prospettate “condizioni per la sospensione dei pagamenti da parte della ditta Per_1
” che, dal punto di vista logico e giuridico, era finalizzato a suffragare la
[...] conclusione preliminare finalizzata ad una invocata (e concessa) inibitoria dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto opposto.
Con la censura in esame, invero, gli opponenti deducevano, in punto di fatto, le condizioni soggettive ed oggettive, atte a suffragare la concessione ex lege da parte della banca opposta di un differimento biennale in ordine alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in oggetto (nella specie quella del 30/4/2013), lamentando un ingiustificato recesso contrattuale con risoluzione del contratto in piena vigenza della suddetta proroga biennale ovvero, nella specie, di aver risolto il contratto con comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, in data 8/1/15 a fronte di una scadenza prorogata della rata al
30/4/2015.
La inequivoca allegazione difensiva, integrata dalla predetta rassegnata richiesta cautelare, non solo destituisce di fondamento la doglianza in esame, risultando evidente l'inclusione della questione circa la mancata proroga biennale nell'ambito del giudizio di opposizione al precetto, ma vincolando il giudice dell'opposizione a delibare la fondatezza della stessa, come poi avvenuto, sulla scorta dei rilievi di cui appresso.
Per consolidato orientamento di legittimità, cui questo Collegio ha da sempre aderito, ricorre il vizio di ultrapetizione allorché il giudice, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte falere dai contraddittori (cfr. ex multis, Cass. 11/4/2018 n.9002; Cass.
23/10/2020 n.23229; Cass. 6/5/2021 n.11984).
pagina 11 di 17 Nel caso di specie, a fronte delle inequivoche deduzioni difensive svolte dagli opponenti e della richiesta cautelare dagli stessi invocata, risulta palese la insussistenza di alcuna extrapetizione ascrivibile al Tribunale, con doveroso rigetto della censura.
Parimenti destituita di fondamento è poi la seconda doglianza con la quale si prospetta un'eccezione processuale per difetto d'interesse che, in tesi appellante, avrebbe dovuto delegittimare gli opponenti dal dolersi per un precetto oramai perento ed inefficace a seguito della successiva estinzione dell'esecuzione immobiliare
La censura è, in primo luogo, infondata nei fatti, atteso che, l'evento estintivo suddetto si verificava solamente con provvedimento del 5/12/19, a fronte della notifica dell'opposizione introduttiva del giudizio in data 11/3/2016, in piena vigenza della intrapresa esecuzione immobiliare nei termini di rito, con conseguente pieno interesse degli opponenti a sentire dichiarare l'illegittima proposizione dell'azione esecutiva nelle more intrapresa dalla banca precettante a seguito della carenza del titolo contrattuale posto a base della stessa.
D'altronde la stessa pendenza di un'esecuzione immobiliare promossa all'esito del precetto opposto, attesta, evidentemente, sia la mancata perenzione dello stesso atto e sia, conseguentemente, il rilevante interesse degli opponenti finalizzato alla richiesta di nullità dell'atto per carenza di titolo, conseguendone il rigetto della doglianza in esame.
Con la terza ed ultima censura, contestava la società appellante la correttezza della motivazione con cui il Tribunale aveva riconosciuto la legittima aspettativa del ad Per_1 ottenere la moratoria di legge per il pagamento della rata in scadenza del 30/4/2013 almeno fino al 30/4/2015 (a fronte di una risoluzione contrattuale unilateralmente dichiarata dalla banca l'8/1/2015, ovvero alcuni mesi precedenti la scadenza della proroga di legge).
Anche tale ultima censura non milita nel campo della fondatezza, ostandovi la correttezza della motivazione condivisibilmente addotta dal primo giudice, laddove lo stesso, correttamente interpretando il contesto legislativo applicabile alla fattispecie, escludeva qualsiasi obbligo preliminare del a documentare una pregiudiziale richiesta di Per_1 finanziamento agevolato presso gli Enti preposti, inteso dalla legge non come condizione pagina 12 di 17 per il beneficio della proroga biennale da parte delle banche erogatrici il credito agrario de quo ma quale semplice termine finale per inoltrare la relativa istanza.
Nella specie, la motivazione suddetta veniva dal Tribunale supportata da una corretta interpretazione dell'art.7, comma 1° del d.lgs.n.102/2004, ovvero della fonte legislativa primaria del diritto alla proroga biennale di cui innanzi.
La detta norma, infatti, disponeva la possibilità di richiedere la proroga biennale delle operazioni del credito agrario, previste dal precedente art.5 “fino alla erogazione degli interventi di cui all'art.5 comma 2 lett.b” (ovvero delle provvidenze regionali e dei prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di servizio dell'anno in cui si era verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo) e non, come, infondatamente dedotto dalla convenuta opposta, a condizione che tale erogazione fosse stata richiesta, ancorando, impropriamente, la mancata concessione integrale della proroga biennale alla mancata documentazione, ascrivibile al della documentazione attestante l'avvenuta Per_1 erogazione di cui innanzi.
Nella parte motivazionale della questione, ribadiva il Tribunale gli esiti del suddetto corretto riscontro esegetico della predetta disposizione, nel senso predetto, non potendosi accogliere la ventilata giustificazione da parte della banca al mancato rispetto della proroga biennale di legge, sulla scorta del mancato verificarsi di una condizione inesistente e da intendersi solamente alla stregua di termine finale onde attivarsi con la banca per la richiesta moratoria biennale.
Ritenendo corretta l'interpretazione suddetta ne deriva l'inaccoglibilità della censura in esame, con la quale la società appellante reitera di fatto una pretesa causa esimente per la denegata moratoria, impropriamente individuando la stessa in un mancato supporto documentale circa la richiesta del prestito pubblico ad ammortamento quinquennale, conseguendone, in definitiva, l'integrale rigetto del gravame principale.
Venendo, quindi, all'appello incidentale proposto solamente dalla Controparte_1
(dovendosi ritenere distinta la posizione processuale della limitatasi alla richiesta CP_2 di rigetto dell'avverso gravame principale), lo stesso deve scrutinarsi sulla scorta delle motivazioni con cui il primo giudice assumeva la infondatezza delle contestazioni di parziale nullità del mutuo addotte dal con riferimento all'applicazione degli Per_1
pagina 13 di 17 interessi composti, in tesi conseguenziale all'adozione di un ammortamento alla francese, evidenziando lo stesso un illecito fenomeno anatocistico, nonché con riguardo ad una eccepita nullità del mutuo per asserita indeterminabilità del tasso allo stesso applicato ed infine in riscontro ad un'asserita gratuità del prestito quale conseguenza della prospettata usurarietà degli interessi (corrispettivi e moratori) in effetti applicata.
A tale riguardo, ritiene il Collegio di poter condividere integralmente l'articolata motivazione addotta dal Tribunale, configurandosi la stessa supportata ed avallata da maggioritari orientamenti di legittimità e da corretti riscontri documentali.
In primo luogo, deve confermarsi, anche in questa sede, la ritenuta liceità dell'ammortamento c.d. alla francese adottato nella specie, ritenendo insussistente l'asserito e conseguenziale fenomeno anatocistico con la previsione di un interesse composto.
La vexata quaestio circa la liceità o meno del suddetto piano di ammortamento può dirsi finalmente conclusa e definita con la recente rilevante pronuncia, in chiave nomofilattica del 29/5/2024 a seguito di rinvio pregiudiziale disposto, ex art.363 bis c.p.c., dal Tribunale di Salerno con decreto del 19/7/2023.
La questione di diritto sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite era infatti se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento “alla francese” allegato al contratto, lo stesso dovesse contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento.
In particolare le Sezioni Unite sono state chiamate a valutare se, in mancanza di detta indicazione, il contratto sia affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali.
La sentenza richiamata (SS.UU. 29/5/2024 n.15130) illustra esaurientemente le caratteristiche del piano di ammortamento “alla francese” in forza del quale “ il mutuatario si obbliga a pagare rate d'importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale pagina 14 di 17 quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota d'interessi”.
Un piano così conformato prevede, dunque, un pagamento del debito a rate “costanti” comprensive di una quota capitale crescente e di una quota d'interessi decrescente, escludendo quindi qualsiasi fenomeno anatocistico, rilevando, nel solco delle osservazioni proposte dalla Procura Generale che “l'ammortamento alla francese prevede che
l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile” ma, allo stesso tempo prevede che
“la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non su altri interessi ma sul capitale residuo, né destinati a generare , a loro volta, ulteriori interessi nel periodo successivo” (v. in tali termini, Cass. n.13144/2023).
Devesi, pertanto, integralmente condividersi la corretta motivazione addotta in parte qua dal Tribunale, confortata dalla rilevante e maggioritaria giurisprudenza di merito ivi richiamata, reiterando in questa fase di riesame il condivisibile rilievo di fatto che il piano di ammortamento adottato applicava, nei confronti del mutuatario, un tasso d'interesse variabile, contrattualmente previsto, non già sulla quota di capitale residuo sommata agli interessi già scaduti, ma sul solo capitale da restituire, concludendosi per l'applicazione di un interesse c.d. semplice e giammai composto.
Sotto diverso profilo della censura, reitera l'appellante incidentale l'eccezione di contestato superamento del tasso soglia, senza tuttavia, precisare e specificare il paventato vizio motivazionale ascrivibile al Tribunale nel punto in cui disattendeva il rilievo sulla scorta di una evidente genericità dello stesso, limitato peraltro, alla sola usura originaria, incontestata, ormai, palesandosi l'irrilevanza di una usura successiva verificatasi nel corso del rapporto (cfr. SS.UU. 19/10/2017 n.24675).
A tale riguardo, dovendosi far riferimento al tasso “variabile” indicato all'atto di stipula del contratto (v. art.4) era preciso onere del mutuatario specificare, a supporto dell'eccezione, in quali termini la dedotta percentuale variabile contrattualmente pattuita avesse di fatto superato il tasso soglia vigente nel trimestre di competenza (ultimo trimestre del 2005), limitando il raffronto al solo tasso corrispettivo, come innanzi determinato che non poteva in alcun modo sommarsi al distinto tasso moratorio (cfr. ex multis, Cass. 29/5/2024 n.15007; Cass. 28/6/2019 n.17447). pagina 15 di 17 In definitiva, anche il gravame incidentale si configura destituito di fondamento, dovendosi apprezzare le motivazioni addotte dal primo giudice a supporto della rigettata domanda di accertamento negativo del credito, proposta dal in primo grado. Per_1
Il rigetto di entrambi gli appelli induce chiaramente a configurare una palese ipotesi di reciproca soccombenza tra la società appellante principale e la , Controparte_1 appellante incidentale, dovendosi regolamentare le spese del grado solo con riferimento all'altra appellata, , limitandosi la stessa a resistere al gravame principale CP_2 del quale richiedeva il rigetto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n.1898/2021, resa
[...] dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 26/7/2021, pubblicata il successivo 27/7/2021, nonché sull'appello incidentale, proposto avverso la medesima sentenza dalla , così provvede: Controparte_1
1)Rigetta entrambi gli appelli
2)Compensa le spese del grado tra l'appellante principale e quella incidentale;
3)Condanna la società appellante principale, in persona del legale rappresentante, alla refusione delle competenze difensive del grado in favore dell'appellata , CP_2 liquidate le stesse in complessivi € 8.960, 00 oltre accessori di legge e che distrae in favore degli avv.ti Fabio Filograsso e Michele Guerrieri per loro dichiarata anticipazione;
4)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare in Parte_1 persona del legale rappresentante e , a pagare, in favore dell'Erario Controparte_1 una somma pari all'importo dei rispettivi contributi unificati già versati all'atto d'iscrizione dei rispettivi gravami.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 27/5/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore pagina 16 di 17 (avv. Leonardo Nota)
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