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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/10/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 46/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 23.10.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. TRESCA Matteo, Via Firenze 291 - Pescara
CONTRO
Controparte_1
[...] avv. ROSSI Maria Cristina, C.so Garibaldi 96 - Ancona
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 10.1.2025 Parte_1 proponeva opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. avverso u c.p.c. (n.263/2023) emesso da questo Ufficio in funzione di magistratura del lavoro, recante l'ingiunzione del pagamento in favore di
[...] della Controparte_1 complessiva somma di €101.318,17 per omesso versamento dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità e sanzioni ed interessi in relazione alle annualità contributive dall'anno 2006 all'anno 2021 (oltre oneri accessori).
L'opponente deducendo di essere residente (e di dimorare effettivamente) in Montesilvano (Pe) alla Via Alberto D'Andrea n.5 a far data fin dal 20.7.2006, come da certificato storico di residenza che produceva, eccepiva:
• la nullità della notifica del d.i. opposto (oltre che delle precedenti diffide) in quanto effettuata ad un indirizzo errato ossia in Spoltore (Pe) alla Via Michetti 8 (“non avendo mantenuto alcun contatto con i componenti della propria famiglia di origine, composta dalla mamma e dalla sorella, ai quali il decreto monitorio, come anche i successivi atti, risulterebbero esser stati notificati”);
pertanto deduceva l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. “in ragione della nullità della notificazione e della intervenuta conoscenza del titolo esecutivo solo a seguito della fortuita conoscenza delle iniziative recuperatorie poste in essere dall'ente opposto”;
• nel merito eccepiva la prescrizione e comunque l'insussistenza del credito, rappresentando di aver cessato la propria attività libero professionale con relativa cancellazione della partita Iva a far data dal 31.12.2018, come risultante dal certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate che produceva.
La Controparte_1 si costituiva in giudizio insistendo per la conferma del d.i.
[...] opposto e contestando le eccezioni avversarie;
in particolare evidenziava che la notificazione del d.i. (come degli atti della procedura esecutiva conseguentemente iniziata e rinunciata solo cautelativamente in considerazione della introduzione della presente opposizione) era stata effettuata all'indirizzo fornito dalla stessa Geometra opponente al momento dell'iscrizione alla (cui non aveva fatto CP_1 seguito nessuna successiva comunicazione di variazione); evidenziava altresì che il difensore dell'opponente era stato autorizzato alla consultazione del fascicolo monitorio (R.G.1281/2023) in data 10.10.2024, a seguito di istanza di visibilità.
In via subordinata, per il caso di revoca del d.i. opposto, domandava la condanna della parte opponente condannarla al pagamento della medesima somma ingiunta di €101.318,17.
2 Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve premettersi che nel caso di specie potrebbe prospettarsi una ipotesi di nullità, e non già di inesistenza della notifica del d.i. opposto, considerati i principi affermati in materia:
• “La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicchè quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione” (Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4529 del 15/02/2019, Rv. 652987 - 01);
• “L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.” (Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01).
***
La proposta opposizione ex art.650 c.p.c. è inammissibile per essere stata introdotta oltre il termine di 40 giorni dalla conoscenza dell'ingiunzione di pagamento.
L'art.650 (Opposizione tardiva) c.p.c. dispone infatti che “1. L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
2. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.
3. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”; la Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 1976, n. 120, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.
3 Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di opposizione ex art.650 c.p.c. deve reputarsi rilevante, per la decorrenza del termine di 40 giorni di cui all'art.641 c.p.c., il momento della conoscenza, comunque avuta dell'ingiunzione di pagamento (successivamente alla notifica invalida della medesima):
• “Il termine ordinario, ai sensi dell'art. 650, comma 1, c.p.c., per proporre l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta da parte del soggetto legittimato ad avanzare l'opposizione, degli elementi essenziali del provvedimento monitorio e, cioè, dall'acquisita consapevolezza dei nominativi di creditore e debitore e del credito indicati nell'ingiunzione di pagamento, nonché della sua avvenuta emissione, mentre la mera notizia di quest'ultima non è sufficiente ad individuare il "dies a quo" del predetto termine” (Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15221 del 07/06/2025, Rv. 675337 - 02);
• “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto, fermo restando che, indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del terzo comma dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, proposta nei dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione, ma oltre quaranta giorni dalla notificazione, ritualmente eseguita, del precetto)” (Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7560 del 08/03/2022, Rv. 664561 - 01).
***
L'opposizione proposta è dunque inammissibile, in quanto, anche a voler considerare la notificazione del primo atto di esecuzione (di cui al comma 3) come affetta dal medesimo vizio di notifica del d.i. opposto comportante il dedotto difetto di conoscenza (cfr. Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2864 del 09/02/2006, Rv. 586253 - 01), comunque, il termine di 40 giorni (di cui al comma 1) è ampiamente decorso dalla data 11.10.2024 di concessione alla parte ingiunta dell'accesso al fascicolo monitorio (a seguito di presentazione istanza di visibilità in data 10.10.2024), fino alla proposizione dell'opposizione in data 10.1.2025.
Infatti, alla data di concessione della visibilità, la parte, tramite il suo procuratore, era ormai venuta a completa conoscenza dell'ingiunzione (ed anche del ricorso e della documentazione allo stesso allegata, avendo avuto accesso all'intero fascicolo processuale monitorio).
Ciò peraltro proprio a mezzo di un procuratore qualificato da una conoscenza professionale del diritto, che ha dunque potuto compiutamente riferire alla parte opponente, finanche nella medesima giornata, oltre che dell'esistenza dell'ingiunzione di pagamento, anche in ordine alle implicazioni giuridiche della mancata opposizione nel termine di 40 giorni.
***
È stato ad ogni modo affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un
4 collegamento con il destinatario della stessa, sicchè quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione” (Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4529 del 15/02/2019, Rv. 652987 - 01).
***
Nel merito la pretesa contributiva della comunque fondata. CP_1
L'iscrizione della ricorrente alla convenuta consegue infatti alla iscrizione
CP_1 della stessa all'Albo dei Geometri, in applicazione dell'art.5 (Iscritti) dello Statuto della che prevede che “5.1 Sono obbligatoriamente iscritti alla i
CP_1 CP_1 geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509. Possono essere iscritti alla i
CP_1 geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti a norma dell'art. 2 della legge n. 75/85 Il OM praticante ha facoltà di essere iscritto alla per il
CP_1 periodo effettivo del tirocinio, per una durata massima di 24 mesi. I r tra la e gli iscritti agli albi dei geometri sono regolamentati dalla normativa vigente CP_1
appositi Regolamenti”.
La Corte di Cassazione ha ritenuto la legittimità di tali previsioni regolamentari, affermando i seguenti consolidati principi:
• “In tema di ai fini dell'obbligatorietà Controparte_1 dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le CP_1 condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731 - 01,
che in motivazione ha spiegato che “(…) Invero, premesso che dopo la c.d. legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr. art. 2, c. 25, l. 335/1995) si è affermato il principio generale -opposto rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22, L.773/1982- secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi (specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria. L'iscrizione del contribuente alla
[...] è dunque legittima, e la relativa pretesa contributiva non viola, invero, il divieto CP_1 di doppia contribuzione poiché, pur essendo il OM già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione. Dall'obbligo di iscrizione alla -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, CP_1
5 legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, CP_1 solo nei limiti delle condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i CP_1 CP_1 controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della , prevedevano l'obbligo di presentare CP_1 l'autocertificazione ove il OM dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di OM (…)”);
• “In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla
[...] e del pagamento della contribuzione minima, è condizione Controparte_1 sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta l'iscrizione all'albo professionale - CP_1 essendo irrilevante la natura occasionale dell'eser ella professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 - 01).
Risulta in definitiva irrilevante, ai fini del decidere, la sola cancellazione della partita IVA, in quanto, in difetto di prova specifica contraria, l'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti.
Né può decorrere la prescrizione, in difetto di trasmissione alla della CP_1 dichiarazione di cui all'art.17 L.773/1982, come riconosciuto da consolidato orientamento della S.C.:
• “(…) Col secondo motivo si deduce violazione della L. n. 773 del 1982, artt. 17 e 18, nonchè art. 2941 c.c. e art. 33 regolamento della , per avere la Corte territoriale trascurato CP_1 l'impossibilità pratica di accertamento del or reddito prodotto dal professionista. Anche tale motivo va disatteso. Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014, Rv. 630395 - 01) che, in materia contributiva previdenziale, la L. 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione la L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 19, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte CP_1 dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima Legge. Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 - 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 - 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla la prescrizione dei contributi Controparte_1 decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale. Nè una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici CP_1 i dati definitivi da comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione CP_1
6 della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF. Infine, non può trovare applicazione alla specie neppure l'invocato art.2941 c.c., n. 8, posto che la causa di sospensione della prescrizione ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito, come nella specie, ove la , pur non CP_1 avendo poteri assimilabili a quelli dell'INPS, ha egualmente il diritto L. n. 773 del 1982, ex art. 17 comma 13, di ottenere dai competenti uffici informazioni concernenti gli iscritti. (…)” (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 11/05/2023) 06-06-2023, n. 15787, in motivazione);
• “In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione della CP_1 dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge.” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014, Rv. 630395).
***
L'opposizione dev'essere pertanto rigettata ed il d.i. opposto va confermato.
Le spese seguono la soccombenza della parte opponente.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto (n.263/2023) e per l'effetto lo dichiara esecutivo;
- condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese del giudizio di Controparte_1 opposizione che liquida in complessivi €5.000,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pescara in data 23.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 23.10.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. TRESCA Matteo, Via Firenze 291 - Pescara
CONTRO
Controparte_1
[...] avv. ROSSI Maria Cristina, C.so Garibaldi 96 - Ancona
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 10.1.2025 Parte_1 proponeva opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. avverso u c.p.c. (n.263/2023) emesso da questo Ufficio in funzione di magistratura del lavoro, recante l'ingiunzione del pagamento in favore di
[...] della Controparte_1 complessiva somma di €101.318,17 per omesso versamento dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità e sanzioni ed interessi in relazione alle annualità contributive dall'anno 2006 all'anno 2021 (oltre oneri accessori).
L'opponente deducendo di essere residente (e di dimorare effettivamente) in Montesilvano (Pe) alla Via Alberto D'Andrea n.5 a far data fin dal 20.7.2006, come da certificato storico di residenza che produceva, eccepiva:
• la nullità della notifica del d.i. opposto (oltre che delle precedenti diffide) in quanto effettuata ad un indirizzo errato ossia in Spoltore (Pe) alla Via Michetti 8 (“non avendo mantenuto alcun contatto con i componenti della propria famiglia di origine, composta dalla mamma e dalla sorella, ai quali il decreto monitorio, come anche i successivi atti, risulterebbero esser stati notificati”);
pertanto deduceva l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. “in ragione della nullità della notificazione e della intervenuta conoscenza del titolo esecutivo solo a seguito della fortuita conoscenza delle iniziative recuperatorie poste in essere dall'ente opposto”;
• nel merito eccepiva la prescrizione e comunque l'insussistenza del credito, rappresentando di aver cessato la propria attività libero professionale con relativa cancellazione della partita Iva a far data dal 31.12.2018, come risultante dal certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate che produceva.
La Controparte_1 si costituiva in giudizio insistendo per la conferma del d.i.
[...] opposto e contestando le eccezioni avversarie;
in particolare evidenziava che la notificazione del d.i. (come degli atti della procedura esecutiva conseguentemente iniziata e rinunciata solo cautelativamente in considerazione della introduzione della presente opposizione) era stata effettuata all'indirizzo fornito dalla stessa Geometra opponente al momento dell'iscrizione alla (cui non aveva fatto CP_1 seguito nessuna successiva comunicazione di variazione); evidenziava altresì che il difensore dell'opponente era stato autorizzato alla consultazione del fascicolo monitorio (R.G.1281/2023) in data 10.10.2024, a seguito di istanza di visibilità.
In via subordinata, per il caso di revoca del d.i. opposto, domandava la condanna della parte opponente condannarla al pagamento della medesima somma ingiunta di €101.318,17.
2 Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
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Deve premettersi che nel caso di specie potrebbe prospettarsi una ipotesi di nullità, e non già di inesistenza della notifica del d.i. opposto, considerati i principi affermati in materia:
• “La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicchè quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione” (Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4529 del 15/02/2019, Rv. 652987 - 01);
• “L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.” (Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01).
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La proposta opposizione ex art.650 c.p.c. è inammissibile per essere stata introdotta oltre il termine di 40 giorni dalla conoscenza dell'ingiunzione di pagamento.
L'art.650 (Opposizione tardiva) c.p.c. dispone infatti che “1. L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
2. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.
3. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”; la Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 1976, n. 120, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.
3 Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di opposizione ex art.650 c.p.c. deve reputarsi rilevante, per la decorrenza del termine di 40 giorni di cui all'art.641 c.p.c., il momento della conoscenza, comunque avuta dell'ingiunzione di pagamento (successivamente alla notifica invalida della medesima):
• “Il termine ordinario, ai sensi dell'art. 650, comma 1, c.p.c., per proporre l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta da parte del soggetto legittimato ad avanzare l'opposizione, degli elementi essenziali del provvedimento monitorio e, cioè, dall'acquisita consapevolezza dei nominativi di creditore e debitore e del credito indicati nell'ingiunzione di pagamento, nonché della sua avvenuta emissione, mentre la mera notizia di quest'ultima non è sufficiente ad individuare il "dies a quo" del predetto termine” (Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15221 del 07/06/2025, Rv. 675337 - 02);
• “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto, fermo restando che, indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del terzo comma dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, proposta nei dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione, ma oltre quaranta giorni dalla notificazione, ritualmente eseguita, del precetto)” (Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7560 del 08/03/2022, Rv. 664561 - 01).
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L'opposizione proposta è dunque inammissibile, in quanto, anche a voler considerare la notificazione del primo atto di esecuzione (di cui al comma 3) come affetta dal medesimo vizio di notifica del d.i. opposto comportante il dedotto difetto di conoscenza (cfr. Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2864 del 09/02/2006, Rv. 586253 - 01), comunque, il termine di 40 giorni (di cui al comma 1) è ampiamente decorso dalla data 11.10.2024 di concessione alla parte ingiunta dell'accesso al fascicolo monitorio (a seguito di presentazione istanza di visibilità in data 10.10.2024), fino alla proposizione dell'opposizione in data 10.1.2025.
Infatti, alla data di concessione della visibilità, la parte, tramite il suo procuratore, era ormai venuta a completa conoscenza dell'ingiunzione (ed anche del ricorso e della documentazione allo stesso allegata, avendo avuto accesso all'intero fascicolo processuale monitorio).
Ciò peraltro proprio a mezzo di un procuratore qualificato da una conoscenza professionale del diritto, che ha dunque potuto compiutamente riferire alla parte opponente, finanche nella medesima giornata, oltre che dell'esistenza dell'ingiunzione di pagamento, anche in ordine alle implicazioni giuridiche della mancata opposizione nel termine di 40 giorni.
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È stato ad ogni modo affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un
4 collegamento con il destinatario della stessa, sicchè quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione” (Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4529 del 15/02/2019, Rv. 652987 - 01).
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Nel merito la pretesa contributiva della comunque fondata. CP_1
L'iscrizione della ricorrente alla convenuta consegue infatti alla iscrizione
CP_1 della stessa all'Albo dei Geometri, in applicazione dell'art.5 (Iscritti) dello Statuto della che prevede che “5.1 Sono obbligatoriamente iscritti alla i
CP_1 CP_1 geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509. Possono essere iscritti alla i
CP_1 geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti a norma dell'art. 2 della legge n. 75/85 Il OM praticante ha facoltà di essere iscritto alla per il
CP_1 periodo effettivo del tirocinio, per una durata massima di 24 mesi. I r tra la e gli iscritti agli albi dei geometri sono regolamentati dalla normativa vigente CP_1
appositi Regolamenti”.
La Corte di Cassazione ha ritenuto la legittimità di tali previsioni regolamentari, affermando i seguenti consolidati principi:
• “In tema di ai fini dell'obbligatorietà Controparte_1 dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le CP_1 condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731 - 01,
che in motivazione ha spiegato che “(…) Invero, premesso che dopo la c.d. legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr. art. 2, c. 25, l. 335/1995) si è affermato il principio generale -opposto rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22, L.773/1982- secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi (specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria. L'iscrizione del contribuente alla
[...] è dunque legittima, e la relativa pretesa contributiva non viola, invero, il divieto CP_1 di doppia contribuzione poiché, pur essendo il OM già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione. Dall'obbligo di iscrizione alla -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, CP_1
5 legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, CP_1 solo nei limiti delle condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i CP_1 CP_1 controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della , prevedevano l'obbligo di presentare CP_1 l'autocertificazione ove il OM dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di OM (…)”);
• “In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla
[...] e del pagamento della contribuzione minima, è condizione Controparte_1 sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta l'iscrizione all'albo professionale - CP_1 essendo irrilevante la natura occasionale dell'eser ella professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 - 01).
Risulta in definitiva irrilevante, ai fini del decidere, la sola cancellazione della partita IVA, in quanto, in difetto di prova specifica contraria, l'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti.
Né può decorrere la prescrizione, in difetto di trasmissione alla della CP_1 dichiarazione di cui all'art.17 L.773/1982, come riconosciuto da consolidato orientamento della S.C.:
• “(…) Col secondo motivo si deduce violazione della L. n. 773 del 1982, artt. 17 e 18, nonchè art. 2941 c.c. e art. 33 regolamento della , per avere la Corte territoriale trascurato CP_1 l'impossibilità pratica di accertamento del or reddito prodotto dal professionista. Anche tale motivo va disatteso. Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014, Rv. 630395 - 01) che, in materia contributiva previdenziale, la L. 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione la L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 19, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte CP_1 dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima Legge. Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 - 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 - 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla la prescrizione dei contributi Controparte_1 decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale. Nè una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici CP_1 i dati definitivi da comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione CP_1
6 della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF. Infine, non può trovare applicazione alla specie neppure l'invocato art.2941 c.c., n. 8, posto che la causa di sospensione della prescrizione ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito, come nella specie, ove la , pur non CP_1 avendo poteri assimilabili a quelli dell'INPS, ha egualmente il diritto L. n. 773 del 1982, ex art. 17 comma 13, di ottenere dai competenti uffici informazioni concernenti gli iscritti. (…)” (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 11/05/2023) 06-06-2023, n. 15787, in motivazione);
• “In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione della CP_1 dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge.” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014, Rv. 630395).
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L'opposizione dev'essere pertanto rigettata ed il d.i. opposto va confermato.
Le spese seguono la soccombenza della parte opponente.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto (n.263/2023) e per l'effetto lo dichiara esecutivo;
- condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese del giudizio di Controparte_1 opposizione che liquida in complessivi €5.000,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pescara in data 23.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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