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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/07/2025, n. 2996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2996 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
n. 8245/2022 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8245/2022 R.G., avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 (violazione del codice della strada)/appello avverso sentenza del Giudice di Pace di RI n.
906/2022, depositata il 28.04.2022, e notificata a mezzo PEC in data 19.05.2022, vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
Frosinone, al Viale G. Verdi n. 185, presso lo studio dell'Avv. Ernesta Paniccia del Foro di Frosinone, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello notificato a mezzo PEC il
20.06.2022,
- APPELLANTE -
contro
, elettivamente domiciliata in RI, alla C.so A. De Gasperi n. 417/A, presso lo studio dell'Avv. CP_1
Gaetano A. Rutigliano, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado del 22.02.2022,
- APPELLATO -
nonché contro
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2
- APPELLATO Contumace - CP_3
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.03.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1,
c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. del 22.02.2022, depositato in Cancelleria il successivo 23.02.2022, proponeva innanzi al Giudice di Pace di RI (n. R.G. 1686/2022) opposizione avverso CP_1
l'ingiunzione fiscale di cui alla cartella esattoriale recante n. 20210305400001536 del 23.11.2021, notificata in data 14.02.2022, per un importo pari ad €. 556,38, ivi comprese le spese di notifica e oneri di riscossione,
1 Dott. Luca Sforza
n. 8245/2022 R.G. emessa dal Concessionaria del servizio riscossione dei tributi, in conseguenza della Parte_1 sanzione amministrativa irrogata dagli agenti della Polizia municipale del Comune di di cui al verbale CP_2
n. 7197C/2017 del 13.09.2017, elevato per la violazione del Codice della Strada e notificato in data 5.10.2017.
In particolare, l'attore contestava;
1) la nullità dell'ingiunzione opposta per inapplicabilità della maggiorazione di cui all'art. 27, L. 689/1981; 2) mancata notificazione del verbale di accertamento presupposto e la conseguente mancata formazione di un titolo esecutivo sotteso all'adozione della cartella di pagamento impugnata;
3) nonché la violazione del termine decadenziale biennale di iscrizione a ruolo del tributo/sanzione amministrativa per violazione al C.d.S. di cui all'art. 1, co. 153 della legge n. 244/2017, con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Con atto pervenuto a mezzo posta presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di RI in data
8.04.2022, recante “Comparsa di costituzione e risposta”, si costituiva nel giudizio di primo grado il
, il quale, in rito, eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice di Controparte_2
Pace di RI, per essere competente il Giudice di pace di Rossano (CS), in quanto l'infrazione era stata accertata nel Comune di , e nel merito, riportandosi alle sole doglianze dell'opponente imputabili al medesimo CP_2
Ente impositore, con esclusione delle doglianze afferenti la competenza della società concessionaria della riscossione, sosteneva la validità della notificazione del titolo esecutivo nonché l'inapplicabilità del termine decadenziale previsti per i tributi alla fattispecie in esame soggetta, unicamente, al termine di prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/1981, e chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di giudizio.
Con ulteriore atto depositato alla prima udienza del 14.04.2022 recante “Comparsa di costituzione” si costituiva a mezzo di proprio funzionario nel giudizio di prime cure anche la società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Parte_1 dell'opposizione per essere stata proposta nelle forme dell'atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. e non già nelle forme del ricorso ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, nonché eccepiva, sempre in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del giudice di pace adito in favore del giudice di pace di Rossano (CS), e chiedeva l'estromissione della concessionaria rispetto alle doglianze afferenti la notifica del titolo e del verbale di accertamento presupposto, contestando, nel merito, le doglianze sull'asserita illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art 27 della legge n. 689/1981, nonché l'inapplicabilità di termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, con vittoria delle spese di giudizio.
All'esito dell'istruttoria, consistita nella sola valutazione della produzione documentale di parte attrice, il giudice di pace, con la sentenza n. 906/2022, depositata il 28.04.2022, e notificata a mezzo PEC in data
19.05.2022, dichiarava la nullità della irrituale costituzione in giudizio degli Enti convenuti, non tenendo conto della documentazione allegata ai predetti atti, e, per l'effetto, accoglieva l'opposizione e annullava la cartella di pagamento n. 20210305400001536 del 23.11.2021, con condanna di entrambe le parti convenute al pagamento delle spese del giudizio e con distrazione dei compensi in favore del difensore anticipatario.
Avverso detta sentenza proponeva impugnazione con atto di citazione in appello Parte_1 del 20.06.2022, ritualmente notificato a mezzo PEC in pari data, chiedendone la riforma, deducendo la errata dichiarazione di contumacia del e la mancata valutazione della documentazione ad essa Controparte_2 allegata, nonché eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione e l'incompetenza del giudice di pace adito;
2 Dott. Luca Sforza
n. 8245/2022 R.G. riportandosi, in ogni caso, alle eccezioni e contestazioni dedotte in primo grado, ivi comprese quelle inerenti la regolarità della notifica del verbale di accertamento presupposto nonché della correttezza dell'applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 27, L. 689/1981 e della assenza di termini decadenziale per l'iscrizione a ruolo dei crediti rinvenienti da violazione delle norme del C.d.S., instando, dunque, per l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con successiva comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 20.10.2022, si costituiva nel presente giudizio anche l'appellato il quale, preliminarmente, eccepiva CP_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per tardività della impugnazione, essendo stata notificata la sentenza impugnata in data 19.05.2022, mentre l'atto di citazione appello risultava notificato in data
20.06.2022 e, dunque, oltre il termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.; nel merito, instava per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese del grado di appello da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, dopo una serie di rinvii disposti anche in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente introita in decisione da questo Giudice, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.03.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in presenza in aula di udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1 c.p.c..
Preliminarmente, e in mero rito, deve essere dichiarata la contumacia del il quale Controparte_2 benché ritualmente evocato, giusta notifica dell'atto di citazione in appello eseguita a mezzo PEC in data
20.06.2022, non si è ritualmente costituito nel presente giudizio, sicché deve essere dichiarata l'inammissibilità della “Comparsa di costituzione e risposta unicamente a comparsa conclusionale” depositata telematicamente in data 25.04.2025 dal predetto essendo principio pacifico e consolidato nella Controparte_2 giurisprudenza di legittimità quello secondo cui dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni non è ammessa alcuna costituzione (neppure in prosecuzione) delle parti, e né tantomeno di ulteriori terzi intervenienti (art. 268 co. 1 c.p.c.), essendo consentita la costituzione in giudizio tardiva “sino all'udienza di precisazione delle conclusioni”, ma non già dopo che si sia esaurita detta udienza, come avvenuto nel caso di specie ove l'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. il
13.03.2025, dovendo rimarcarsi come la comparsa conclusionale sia l'atto difensivo successivo alla costituzione in cui si rassegnano le proprie conclusioni definitive e riassumono le proprie difese in precedenza assunte in sede di costituzione (anche tardiva).
Sempre in via preliminare, e in rito, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello sollevata dalla difesa di parte appellata, atteso che l'atto di appello è tempestivo in quanto correttamente notificato nel rispetto del termine lungo di sei mesi per impugnare ai sensi dell'art. 327 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, mediante deposito in Cancelleria, non potendo ritenersi idonea a far decorrere il termine breve di 30 giorni ex art. 325 c.p.c., la
3 Dott. Luca Sforza
n. 8245/2022 R.G. notifica della sentenza eseguita esclusivamente in forma esecutiva e, dunque, inidonea alla decorrenza del termine breve, poiché volta esclusivamente a dare impulso alla procedura esecutiva.
Sul punto, invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente “la notifica della sentenza in forma esecutiva, indirizzata alla controparte personalmente, è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti sia del destinatario che del notificante, poiché è finalizzata unicamente a dare impulso alla procedura esecutiva e non persegue l'obiettivo di portare la sentenza a conoscenza della controparte per il tramite del suo rappresentante processuale, sicché in tal caso non rileva neppure la circostanza che di fatto la notifica sia stata ricevuta dal difensore, perché domiciliato presso la parte” (cfr.
Cass. civ., sez. 3, ord. 28.02.2020, n. 5552; in senso conforme, già Cass. civ., n. 15389/2007).
A ciò si aggiunga che pur prescindendo da quanto innanzi evidenziato, e pur volendo ritenersi valida la notifica della sentenza in forma esecutiva anche ai fini dell'impugnazione, l'appello risulterebbe comunque tempestivo atteso che risulta ex actis che la sentenza impugnata è stata depositata in data 28.04.2022 (cfr. la copia della sentenza di primo grado allegata al fascicolo di parte appellante, in atti), e notificata a mezzo PEC in data 19.05.2022; a sua volta, l'atto di appello è stato notificato sempre a mezzo PEC in data 20.06.2022, ovverosia nel rispetto del termine breve di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., tenuto conto che il giorno
18.06.2022 era sabato, e il giorno successivo 19.06.2022 era domenica, e ciò in applicazione dell'art. 155, commi 4 (“Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”) e 5 c.p.c. (“La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”).
Ciò posto, sempre in limine litis, e da altro angolo visuale va evidenziato, in termini generali, che, come noto, è possibile esperire l'ordinario rimedio oppositivo avverso la cartella di pagamento, in quanto il destinatario della stessa lamenti di non aver ricevuto mai la notifica del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione, titoli sottesi all'atto impugnato, essendo recuperato, così, l'esercizio dell'ineludibile potere di opposizione in via giurisdizionale attraverso l'impugnazione della conseguente cartella esattoriale.
Il termine che dovrà essere osservato è quello previsto, in linea generale, dall'art. 22 della L.689/81 (ed oggi previsto dall'art. 6, comma 6 del d.lgs. n. 150/2011), per il caso di omessa o assolutamente invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione presupposta, e dall'art. 7, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 150/2011, per il caso di omessa o assolutamente irrituale ed insanabile contestazione o notificazione del verbale di accertamento presupposto, ovverosia il termine di trenta giorni dall'avvenuta notificazione della cartella di pagamento.
Infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta
a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (cfr. Cass. S.U., 22.09.2017, n. 22080; in senso conforme, Cass. civ., sez. 2,
23.10.2018, n. 26843, secondo cui “In materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile
4 Dott. Luca Sforza
n. 8245/2022 R.G. l'opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, qualora l'opponente non deduca, oltre alla mancata notifica, anche vizi propri dell'atto presupposto”).
Ciò premesso, in limine litis, deve essere altresì evidenziato che l'atto di appello è stato proposto nella forma dell'atto di citazione, pur rinvenendo il credito originario da sanzione amministrativa per violazione del
C.d.s. irrogata a carico di , odierno appellato. CP_1
Orbene, poiché il giudizio di opposizione avverso la predetta ingiunzione fiscale n. 20210305400001536 del 23.11.2021, emessa dalla concessionaria è estato instaurato con atto di citazione del Controparte_4
22.02.2022, la forma di introduzione del medesimo giudizio di opposizione appare corretta in relazione a quanto previsto dall'art. 32, d.lgs. 1/09/2011, n. 150, secondo cui “le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione”, con la conseguenza che, avendo il giudice di prime cure trattato la causa secondo le regole proprie del rito ordinario, anche il giudizio di impugnazione è stato correttamente introdotto con atto di citazione in appello, seguendo il rito adottato nel primo grado di giudizio.
Ne consegue che da tale angolo visuale appare infondata l'eccezione di inammissibilità dell'originaria opposizione a ingiunzione fiscale per erroneità dello strumento processuale e del rito adoperato (ovverosia l'atto di citazione con il rito ordinario anziché il ricorso con il rito del lavoro), riproposta dall'odierna appellante con i motivi di impugnazione, considerato che trattandosi di ingiunzione fiscale emessa ai sensi dell'art. 3 del R.D. n. 639/1910, come si evince formalmente dall'intestazione in alto a sinistra della predetta ingiunzione n. 20210305400001536 del 23.11.2021, la stessa opposizione avrebbe dovuto seguire il rito ordinario di cognizione come previsto ex art. 32 del d.lgs. n. 150/2011.
Analogamente, pur volendo ritenere l'erroneità del richiamo al R.D. n. 639/1910, contemplato nella ridetta ingiunzione n. 20210305400001536 del 23.11.2021, stante l'ulteriore previsione della proponibilità dell'opposizione avverso l'ingiunzione “mediante ricorso”, come previsto alla pagina 3 della medesima ingiunzione di pagamento, con la conseguente inapplicabilità del citato art. 32 del d.lgs. n. 150/2011, e applicabilità della disciplina di cui al citato art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata, deve ritenersi, per un verso, comunque infondata l'eccezione di inammissibilità dell'originaria opposizione perché proposta con atto di citazione (e non già nelle forme del ricorso), atteso che la stessa opposizione risulta tempestiva in quanto il predetto atto di citazione del giudizio di primo grado risulta in ogni caso depositato e iscritto a ruolo in data 23.02.2022 (e dunque nel rispetto del termine di 30 giorni per la proposizione dell'opposizione, stante la notifica dell'ingiunzione opposta in data
14.02.2022), e per altro verso, anche l'odierno appello risulterebbe in ogni caso ammissibile e tempestivo in quanto proposto, in forza del principio di ultrattività, nelle forme del rito che erroneamente prescelto in primo grado.
Ed invero, nel caso in esame, trova applicazione il principio di matrice giurisprudenziale della c.d. ultrattività del rito e dell'apparenza, per cui “ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo
5 Dott. Luca Sforza
n. 8245/2022 R.G. grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che (quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice) trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice” [così
Cass. Civ., sez. 3, 11.07.2014, n. 15879, in senso conforme v. Cass. Civ., sez. 6-3, 12.10.2021, n. 27848 per cui “il principio di ultrattività del rito comporta che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un dato rito, anche se errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme e che l'accertamento di quali forme processuali siano state in concreto adottate compete al giudice del merito, condizionando anche la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione (Cass. 28519/2019)”].
Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto, per i motivi di seguito indicati.
Orbene, l'odierno appellante, con il primo motivo di impugnazione, ha denunciato un'errata declaratoria di contumacia del in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, non tenendo conto dei Controparte_2 documenti pur prodotti e allegati dall'Ente impositore (il alla comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta spedita a mezzo posta e pervenuta all'Ufficio del Giudice di Pace di RI in data 8.04.2022.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Deve, infatti, evidenziarsi che si costituiva nel primo giudizio, con atto difensivo Controparte_2 denominato “comparsa di risposta e costituzione”, con allegato il provvedimento impugnato, in uno agli atti relativi all'accertamento, inviati a mezzo posta all'ufficio del giudice di pace di RI (cfr. fascicolo d'ufficio di primo grado).
Orbene, è noto che nel giudizio di opposizione avverso il verbale di accertamento o l'ordinanza ingiunzione per il pagamento di sanzione amministrativa, il semplice invio - in osservanza dell'ordine d'esibizione originariamente previsto nell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, ed oggi prescritto dagli art. 6 e 7 del citato d.lgs. n. 150/2011 - della documentazione relativa al procedimento che vi ha dato luogo non integra una rituale costituzione in giudizio da parte dell'amministrazione opposta, essendo tenuta la parte che intenda costituirsi in giudizio ad osservare le relative modalità attraverso la formazione del proprio fascicolo (cfr. ex multis, Cass. civ., 26.05.2006, n. 12617; in senso conforme, Cass. civ., n. 17022/2016, per la quale, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, “la facoltà, da parte dell'autorità, di stare in giudizio personalmente
o a mezzo di un funzionario appositamente delegato non esclude che dette persone debbano costituirsi in giudizio secondo la normativa generale del codice di rito civile”).
Per dirla con altre parole, la parte che ritenga d'avvalersi delle forme di costituzione proprie del giudizio dinanzi al tribunale (art. 311 c.p.c.) deve osservarne le modalità, procedendo, quindi, alla formazione del proprio fascicolo, nel quale va inserita, oltre alla comparsa ed alle copie per le altre parti, la copia notificata dell'atto di citazione, e al deposito del fascicolo in cancelleria, con la conseguenza che il semplice invio, anche a mezzo posta ordinaria, come nel caso in esame, o anche a mezzo PEC, della documentazione insieme con uno scritto qualificato “comparsa di risposta e costituzione”, non integra una rituale costituzione in giudizio
6 Dott. Luca Sforza
n. 8245/2022 R.G. da parte dell'Amministrazione opposta (cfr. ex plurimis, Cass. civ., n. 10696/2001; in senso conforme, Cass. civ., 21.05.2013, n. 12391; in senso contrario, però, si veda, Cass. S.U. 4.03.2009, n. 5160; con riferimento alla costituzione eseguita mediante invio a mezzo posta, Cass. civ., sez. 2, 24.05.2010, n. 12663; nonché, più recentemente, Cass. civ., n. 29779/2011, secondo cui “la costituzione in giudizio della parte pubblica mediante trasmissione in cancelleria a mezzo posta del relativo plico, comprensivo della memoria difensiva e dei documenti prodotti, è da ritenersi legittima”).
Vale la pena, inoltre, rammentare che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente, “Il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'impugnazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, agli altri documenti depositati dall'Amministrazione” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 13.06.2019, n. 15887; in senso conforme, Cass. civ., sez. 6-2, 9.08.2016, n. 16853; con riferimento all'omologa disposizione relativa ai giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 6 del citato d.lgs. n. 150/2011, v. Cass. civ., sez. 2,
18.04.2018, n. 9545, per la quale “In tema di procedimento di opposizione a sanzione amministrativa (nella specie, per violazione della normativa antiriciclaggio) disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine previsto dal comma 8 del cit. art. 6 per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 150, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione”; nonché, con riferimento alla previgente disciplina, Cass. civ., sez. 6-2, ord. 24.03.2015,
n. 5828, per cui “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il termine assegnato all'amministrazione per depositare i documenti relativi all'infrazione, fissato in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione dall'articolo 23, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, applicabile "ratione temporis", non ha natura perentoria e la sua violazione rappresenta una mera irregolarità, sicché la copia conforme del verbale di contestazione tardivamente prodotta è utilizzabile come prova”).
Ciò posto, e ad ogni buon conto, pur volendo ritenersi l'irritualità della costituzione in giudizio dell'Ente impositore nella fase di prime cure, effettuata mediante invio a mezzo posta ordinaria di atto contenente la denominazione di “comparsa di costituzione e risposta”, in quanto avvenuta senza il rispetto delle forme previste dal codice di rito, deve altresì evidenziarsi che appare comunque condivisibile il principio di diritto da ultimo suindicato in base al quale i documenti relativi all'infrazione, ancorché prodotti successivamente allo spirare del termine di cui al citato art. 7, co. 7 del d.lgs. n. 150/2011, non risultano inammissibili ed inutilizzabili, stante la natura non perentoria del detto termine, sicché ben potevano e possono essere assunti quali prove a fondamento della decisione di merito (cfr. Cass. civ., n. 16772/2023, secondo cui nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa “l'amministrazione opposta non ha l'onere di costituirsi formalmente in giudizio mediante il deposito del proprio fascicolo di parte con indice vistato dal cancelliere”, ben potendo limitarsi alla trasmissione e deposito degli atti e della documentazione relativa all'accertamento).
Ebbene alla luce di quanto innanzi, resta fermo dunque che il deposito in cancelleria, anche a mezzo posta o PEC, del verbale impugnato e degli altri atti relativi all'accertamento, poneva comunque l'obbligo in capo
7 Dott. Luca Sforza
n. 8245/2022 R.G. al primo giudice di valutare i motivi di opposizione anche alla stregua degli atti allegati dalla P.A., come accaduto nel caso di specie.
Da tale angolo visuale appaiono irrilevanti e inconferenti le doglianze di parte appellata con riguardo alla presunta carenza di legittimazione processuale e “di interesse ad agire in ordine alla proposizione di doglianze processuali che riguardano un'altra e diversa parte del processo di primo grado, cioè il ” Controparte_2
(così, testualmente, a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta in appello di ), trattandosi, CP_1 come detto, di doglianza, quella prospettata nel primo motivo di impugnazione, in parte qua fondata relativamente alla omessa valutazione degli elementi probatori documentali pur ritualmente acquisiti al giudizio e trasmessi dall'Ente impositore nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 7 del d.lgs. n. 150/2011
(in disparte ogni ulteriore considerazione circa la carenza di interesse ad impugnare la sentenza nella parte relativa alla declaratoria di contumacia del . Controparte_2
Al contrario, deve ritenersi corretta la statuizione del giudice di pace relativa alla declaratoria di contumacia della convenuta odierna appellante, per essere l'atto recante “comparsa di costituzione” Parte_1 della medesima concessionaria, carente di sottoscrizione da parte del funzionario e legale rappresentante della medesima società, circostanza, quest'ultima, neppure oggetto di specifico motivo di gravame da parte della medesima Parte_1
Ciò posto, dunque, deve certamente ritenersi inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice di pace adito, proposta “per la prima volta” in appello come motivo di impugnazione, atteso che, come detto, l'odierna appellante non poteva e non può ritenersi validamente costituita nel giudizio di prime cure (per la rilevata carenza di sottoscrizione della comparsa di costituzione), né tantomeno l'eccezione può dirsi validamente ri-proposta dal appellato, stante, come innanzi già evidenziato, la sua tardiva e Controparte_2 inammissibile costituzione nel presente giudizio di appello soltanto con la comparsa conclusionale depositata telematicamente in data 25.04.2025, e non già entro l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ciò detto, passando all'esame delle doglianze sollevate dall'opponente in primo grado e riproposte in sede di gravame, deve ritenersi palesemente infondata e priva di fondamento il motivo di opposizione relativo alla presunta nullità della cartella di pagamento per inapplicabilità della maggiorazione di cui all'art. 27, l. 689/81.
Dall'esame della cartella in parola, infatti, si evince la correttezza della maggiorazione come calcolata, e corrispondente al 10% semestrale previsto dal summenzionato art. 27, applicabile, come noto, anche in caso di tardivo pagamento delle sanzioni al codice della strada.
Sul punto, mette conto rilevare che la questione, già oggetto di esame da parte della Cassazione Civile, con sentenza n. 21259/2016, è stata confermata da pronunce successiva (Cass. civ., ord. 3621/2017) e, da ultimo, dalla più recente sentenza della Suprema Corte n. 32301/2023 che, nel ribadire il medesimo principio di diritto, ha precisato che “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, come prevista dall'art. 27 della L. n. 689 del 1981 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché sono legittime l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”.
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n. 8245/2022 R.G. Del resto, la stessa Corte Costituzionale con la nota ordinanza n. 308/1999, dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 del C.d.s. e 27, co. 6, l. 689/81, ha riconosciuto che soltanto le maggiorazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di ritardo nel pagamento presentano una “funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale”.
Anche la doglianza relativa mancata notificazione del titolo esecutivo e del verbale di accertamento presupposto riproposta in questa sede, è infondata e deve essere rigettata in quanto pretestuosa e dilatoria.
Ed infatti, il verbale di accertamento presupposto n. 7197/2017, relativo all'infrazione consumata il
22.08.2017, è stato regolarmente notificato al trasgressore in data 5.10.2017, nel pieno rispetto del termine di
90 giorni previsto dall'art. 201 C.d.S., ed è stato finanche impugnato dallo stesso odierno appellato innanzi al
Prefetto di Cosenza, con procedimento ex art. 204 C.d.S. che si è concluso con ordinanza prefettizia di rigetto n. 5982 del 2.02.2018, successivamente regolarmente notificata in data 26.02.2018, con la conseguenza che non poteva ritenersi prescritto il relativo credito vantato dall'ente impositore.
Sul punto, infatti, vale la pena rammentare che anche la doglianza sollevata dall'opponente in prime cure circa la presunta decadenza dell'iscrizione a ruolo appare destituita di fondamento atteso che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 17, d.p.r. n. 602/1973 (come sostituito dall'art. 6, d.lgs.
n. 46/1999), che, in tema di riscossione delle imposte dirette sul reddito, fissa un termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, non può trovare applicazione nella materia della riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative, rispetto alla quale gli effetti del decorso del tempo sono disciplinati in via generale esclusivamente dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti ad infrazioni stradali, dall'art. 209 del C.d.S., i quali non prevedono alcuna decadenza, ma soltanto la riscossione nel termine prescrizionale di cinque anni (cfr. Cass. civ., sez. 1, 17.03.2005, n. 5828;, in senso conf. Cass. civ., n. 16203/2005; nonché già Cass. civ., sez. 3, 19.04.2000, n. 5071).
In definitiva, dai suesposti principi giuridici discende l'infondatezza dell'originaria opposizione, tenuto conto, peraltro, della omessa specifica riproposizione in questa sede degli altri motivi di opposizione da intendersi, pertanto, rinunciati ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 346 c.p.c.; ne consegue che l'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione, con l'annullamento della sentenza gravata ed il rigetto dell'opposizione e conseguente conferma della cartella di pagamento.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, giova ricordare il principio secondo cui, “il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo di sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione” (cfr. ex multis, Cass. Civ., 14.10.2013, n.23226; in tal senso, anche Cass.
Civ., sez. 5, 07.07.2006, nr. 15557, in punto di nuova regolamentazione delle spese di lite da parte del giudice d'appello anche nei casi di compensazione disposta dal giudice di primo grado;
nonché Cass. civ., sez. 6- 3, ord. 24.01.2017, n.1775, secondo cui “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione,
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n. 8245/2022 R.G. modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese di lite alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art.336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”), deve ritenersi che all'accoglimento dell'appello, consegue la condanna dell'appellato alla rifusione CP_1 delle spese di lite sostenute dall'appellante limitatamente al presente grado di giudizio, Parte_1 nulla dovendo disporsi per le spese del primo grado non potendo ritenersi, per quanto evidenziato in motivazione, validamente costituita la medesima società nel detto grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia, in base ai parametri per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, tabella 1, prima colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 0,01 ed €. 1.100,00), con riduzione del 50% ex art. 4, co. 2 del citato D.M. dei valori medi di liquidazione indicati per ciascuna delle fasi, tenuto conto della ridotta attività espletata (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
Nulla per le spese processuali per entrambi i gradi del giudizio in favore del stante la Controparte_2 sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di RI, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di RI n. 906/2022, Parte_1 depositata il 28.04.2022, e notificata a mezzo PEC in data 19.05.2022, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del Controparte_2
2) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta
l'opposizione e conferma la cartella di pagamento n. 20210305400001536 del 23.11.2021;
3) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da CP_1 Parte_1 per il grado di appello che si liquidano in complessivi €. 422,50 (già decurtati del 50% ex art. 4, co.1 del D.M. n.55/15), di cui €. 91,50 per esborsi, ed €. 331,00 per compensi del grado di appello, oltre rimborso spese forfettarie 15%, C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
4) nulla per le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore del stante Controparte_2 la sua contumacia.
Così deciso in RI, il 29.07.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
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Il Giudice
Dott. Luca Sforza
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