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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 31/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. Michele Campanale - Consigliere
3) Dr. ssa Claudia Calabrese - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 236 del ruolo generale anno
2023, rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc 15.1.2025
tra rappresentato e difeso dall'avv Daniele D'Elia, giusta Parte_1
mandato allegato all'atto di appello Appellante
e e per essa ( già ), rappresentata e CP_1 CP_2 Controparte_3
difesa dall'avv Francesco De Palma, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L' avv. D'Elia ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il finale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal suo assistito, dichiarando nullo ed improduttivo di effetti l'opposto precetto, con vittoria delle spese di lite del doppio grado .
L'avv. De Palma per l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del presente grado . MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione datata 28.6.2023, interponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1222/2023, emessa dal Tribunale di Taranto il 23.5.2023, con cui era stata rigettata con il carico delle spese l'opposizione all'esecuzione proposta avverso l'atto di precetto notificato in data
6.12.2019 per la somma di E 95.458,72 oltre accessori da parte di rappresentata da CP_1
. Controparte_3
In particolare l'appellante sottoponeva a critica la sentenza di primo grado, ribadendo di aver espressamente rinunziato all'eredità dell'originaria debitrice sin dal 15.6.2012, Persona_1
quindi prima ancora di ricevere la notifica dei due ricorsi in monitorio che avevano dato luogo ai
DI nn 43 e 45/2013, successivamente posti a base del contestato precetto;
deduceva quindi la sua carenza di legittimazione passiva e criticava anche la condanna alle spese inflittagli dal primo
Giudice, che invece avrebbe dovuto quanto meno compensarle .
Si costituiva anche in questa fase a mezzo della sua rappresentante CP_1 CP_2
( succeduta ad ), chiedendo il rigetto del gravame con ulteriore vittoria di spese . Controparte_3
All'udienza ex art 352 cpc del 15.1.2025 la causa veniva rimessa alla Corte per la decisione,
avendo le parti depositato scritti conclusivi .
L'impugnazione è infondata e va pertanto rigettata, con integrale conferma dell'appellata sentenza
Il Giudice di prime cure ha infatti correttamente evidenziato che il dopo aver ricevuto Pt_1
la notifica dei due DI nn 43 e 45/2013, li aveva tardivamente opposti deducendo proprio di aver rinunziato in data 15.6.2012 all'eredità dell'originaria debitrice entrambe le Persona_1
opposizioni erano state dichiarate inammissibili con sentenze del Tribunale di Taranto nn.2153 e
2157/2014, rispettivamente confermate dalla CA di Taranto con pronunzie nn 523 e 212/2018.
Si è quindi formato il giudicato sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Pt_1
che non può ovviamente riproporla in sede di opposizione al precetto intimato in forza dei due DI,
titoli giudiziali divenuti ormai incontrovertibili . Al rigetto dell'opposizione all'esecuzione, totalmente infondata, il primo Giudice ha fatto giustamente seguire la condanna alle spese del Centrone ex art 91 cpc, non essendovi alcun giustificato motivo per compensarle, il che costituisce in ogni caso una facoltà e non un obbligo per il Giudicante .
L'appellante, totalmente soccombente anche in questa fase, va del pari condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede :
1. Rigetta l'appello proposto da confermando integralmente Parte_1
l'impugnata sentenza n. 1222/2023 ;
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese della presente fase,
che si liquidano in E 5.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e RSG al 15%
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato .
Così deciso in Taranto in data 22.1.2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte
d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto
Il Presidente estensore – dott. Pietro Genoviva