Versione
14 marzo 1992
14 marzo 1992
Art. 25. 1. Chiunque usa la denominazione di origine controllata per gli oli che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, premettendo le parole "tipo", "gusto", "uso", "sistema" e simili, ovvero impiega maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquantamila per ogni litro o frazione di litro di prodotto.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica altresi' quando le parole o le denominazioni alterate di cui al medesimo comma sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed, in genere, sui mezzi pubblicitari.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica altresi' quando le parole o le denominazioni alterate di cui al medesimo comma sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed, in genere, sui mezzi pubblicitari.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/11/2021, n. 633Provvedimento: N. R.G. 1031/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di PERUGIA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Matteini Presidente dott. Paolo Vadalà Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1031 /2018 promossa da: Parte_1 , nato a [...] il [...] e residente in [...]sul Clitunno (PG), in proprio e quale legale rappresentante del Parte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Letizia Angelini Paroli e Marco Petrini, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via Bartolo 10 presso lo studio Legale Avv. Marta Bocci; …Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
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- inganno consumatore·
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- diritto di difesa