Articolo 25 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169
Articolo 24Articolo 26
Versione
14 marzo 1992
Art. 25. 1. Chiunque usa la denominazione di origine controllata per gli oli che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, premettendo le parole "tipo", "gusto", "uso", "sistema" e simili, ovvero impiega maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquantamila per ogni litro o frazione di litro di prodotto.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica altresi' quando le parole o le denominazioni alterate di cui al medesimo comma sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed, in genere, sui mezzi pubblicitari.
Entrata in vigore il 14 marzo 1992
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