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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo Mele – Presidente
2) Dott. Petrelli Maurizio - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Evangelista - Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 1143 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 promossa da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Della Torre Giuseppe presso il cui studio in Lecce è elettivamente domiciliata
[...]
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Fina, come da mandato in atti;
-APPELLATA-
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte sostitutive della comparizione all'udienza del 05.04.2023, contenenti la precisazione delle conclusioni, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di prime cure ha così ricostruito il processo di primo grado: “Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 18.01.2018, notificato il 22 successivo, la
[...]
in persona del proprio legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 3438/2017 (RG 11659/2017), emesso dal Tribunale Ordinario di Lecce, per il presunto mancato pagamento della fattura n. 18, emessa dalla società in data 23.10.2017, Controparte_2 rilevava l'assoluta mancanza di fondamento delle somme ingiunte, in quanto, le opere da questa commissionate alla non solo non erano state realizzate secondo le regole dell'arte Controparte_2
ma, a causa dell'errata esecuzione, la aveva subito ingenti danni di natura Controparte_3
economica e chiedendo: il rigetto della eventuale richiesta concessione della provvisoria esecuzione;
nel merito, in via principale, la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto;
l'accertamento e la dichiarazione della non corretta esecuzione delle opere da parte della e del danno Parte_1
arrecato per l'importo di €. 12.000,00; in via subordinata, la ridefinizione del quantum della domanda proposta da nei corretti limiti che emergeranno in corso di causa con vittoria di Parte_1
spese e competenze. Con comparsa di costituzione e risposta del 30.04.2018 si costituiva in giudizio la convenuta opposta, impugnando e contestando il contenuto dell'atto di citazione notificato chiedendo, pertanto, l'integrale conferma del decreto ingiuntivo previo il rigetto delle avverse pretese. Il giudizio veniva istruito mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della società Controparte_1
nonchè prova testimoniale ed infine, mediante consulenza tecnica d'ufficio affidata al Geom.
[...] Per_1
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies
[...]
c.p.c., con autorizzazione al deposito di note conclusive.”
2. Con sentenza n.3217/2021, depositata il 25.11.2021, il Tribunale di Lecce, ha accolto l'opposizione, dichiarando nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite liquidate in €1.500,00, oltre accessori come per legge;
il Giudicante di prima istanza, qualificato il rapporto giuridico intercorso tra le due società nella fattispecie dell'appalto, sulla scorta delle risultanze istruttorie, riteneva fondate e giustificate le ragioni alla base dell'inadempimento contrattuale della e privo, dunque, di fondamento fattuale e giuridico il decreto ingiuntivo, CP_2
disponendone la revoca.
3. Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.12.2021, Parte_1
spiegava appello avverso la prefata sentenza, notificata il 26.11.2021, chiedendo alla Corte di: 1) riqualificare l'azione, accertando il contratto di noleggio a caldo tra le parti intervenuto tra le parti, confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di al pagamento della somma di €18.498,13; 2) in subordine, Controparte_1
condannare al pagamento della somma di €16.245,73 oltre interessi dalla CP_1
maturazione al soddisfo;
3) in estremo subordine, accertata l'avvenuta compensazione della fattura n.11 dell'importo di €6.508,70, condannare al pagamento della somma CP_1
di €6.508,70 quale importo non contestato;
con condanna della società convenuta al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3.1 Con comparsa depositata il 22.03.2022, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo: 1) nella via preliminare, l'inammissibilità del gravame per Controparte_1
violazione dell'art.342 c.p.c.; 2) la corretta qualificazione del rapporto intervenuto tra le due società quale contratto di appalto;
3) l'inammissibilità ex art.345 c.p.c. del secondo motivo di appello, in ordine alla “quantificazione dei danni”, avendo la società appellata, in primo grado, circoscritto il petitum dell'opposizione all'accertamento della non debenza delle somme portate dalla fattura prodromica al decreto ingiuntivo opposto, e non anche al risarcimento del danno, che dichiarava esplicitamente rimandare ad altro giudizio.
Instava, quindi, per la conferma della statuizione impugnata, con vittoria di spese di lite del grado di giudizio;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante di ridefinizione delle somme in contestazione, ridefinire il quantum secondo quanto emerso nel corso del giudizio.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte sostitutive della comparizione all'udienza del 05 aprile 2023, contenenti la precisazione delle conclusioni, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In limine, occorre scrutinare l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art.342 c.p.c., sollevata da parte appellata con la comparsa di costituzione, in relazione all' inesatta o incompleta esposizione dei motivi di gravame eccepiti dall'appellante.
1.1. L'eccezione deve essere disattesa, posto che, come ripetutamente affermato dalla
Suprema Corte, l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (sul punto, le
Sezioni Unite hanno precisato che l'art.342 c.p.c. esige “…che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze…”, escludendo
“…che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado.” (Cass., S.U., sent.
N.27199 del 16.11.2017; cfr. anche Cassazione civile sez. VI Civile - 1, 29/01/2020 n.1935;
Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, n.13293; Cassazione civile sez. VI, 30/05/2018,
n.13535). Ciò posto, la Corte osserva che, nella specie, l'appellante ha sufficientemente indicato quali siano, a suo parere, i punti della sentenza emessa in primo grado che intende impugnare, le violazioni di legge ravvisate, che ha esplicitato in argomentate ragioni di impugnazione. L'eccezione deve essere, pertanto, rigettata.
2. Con il primo motivo, rubricato “errata qualificazione del rapporto”, la società appellante lamenta l'error in iudicando della sentenza impugnata per aver il Tribunale di prima istanza qualificato il rapporto intercorso tra le parti quale contratto di appalto e non quale nolo a caldo.
2.1 Il motivo di appello è infondato e va respinto. Ai sensi dell'art.1655 c.c., l'appalto è un contratto consensuale ad effetti obbligatori con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro;
non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, di talché privo di ogni rilevanza giuridica si appalesa il rilievo di parte appallante di inesistenza di un “contratto scritto”, non essendo il requisito richiesto dalla norma in esame.
Correttamente, invece, il Tribunale di prima istanza, sulla scorta delle risultanze dell'attività istruttoria, appurato che la società appellata, attraverso la predisposizione e l'organizzazione di propri mezzi, assumeva l'incarico di realizzare quanto commissionatele da a fronte del corrispettivo pattuito, ha inquadrato la Controparte_1
fattispecie nel contratto di appalto.
I testi escussi, infatti, hanno confermato che la “ on era un noleggiatore” e che “trasportava CP_2
il materiale con mezzi propri e materiale proprio” e che, non ultimo, “ha svolto i lavori sulla base di un computo metrico fornito in fase preventiva, ma (che) le modalità di realizzazione erano di sua competenza”, da quanto appena detto evincendosi, dunque, la predisposizione di mezzi ed organizzazione propri per il compimento dell'opera commissionata.
Anche l'elaborato peritale, a firma del CTU a firma del Geom. ha dato atto Persona_1
che le opere “risultano essere state poste in essere da personale addetto della stessa ditta (ovvero la
ed in maniera continuativa […] dalla documentazione estrapolata dai fascicoli Controparte_2
di parte, è stato infatti possibile risalire sia alla tipologia dei mezzi impiegati, sia alle ore effettive di impiego degli stessi mezzi …”
Quanto rilevato consente di affermare che l'obbligazione giuridica intercorsa tra le parti
è certamente riconducibile allo schema negoziale del contratto di appalto e non a quello di un nolo a caldo, ben potendosi richiamare la linea di demarcazione delineata dal
Supremo Collegio secondo cui “appare rilevante la distinzione tra “nolo a caldo” e contratto di appalto (artt.1655 cod. civ. e segg.): nell'appalto, l'appaltatore si impegna con il committente a compiere un'opera (o un servizio) ed a tal fine deve organizzare autonomamente, ed a proprio rischio, i mezzi di produzione ed il lavoro;
nel “nolo a caldo”, invece, il locatore mette solo a disposizione il macchinario e
l'addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nell'attività produttiva e nell'organizzazione dell'impresa locataria.” (Cassazione Penale, Sez. 4, 21 luglio 2025, n.26595).
Da ciò discende che mentre nel rapporto di “nolo a caldo” il noleggiatore si limita a concedere in locazione un'attrezzatura di lavoro manovrata da un suo addetto, senza ingerirsi in alcun modo nell'attività dell'impresa conduttrice, la quale si avvale dell'attrezzatura in questione per la realizzazione della sua attività produttiva in assoluta autonomia e con piena gestione dei relativi rischi, nel contratto di appalto, come nella fattispecie in esame, l'impresa esecutrice utilizza propri operai, che organizza in maniera autonoma per realizzare l'opera pattuita.
Va conseguentemente rigettato il motivo di appello, con conferma sul punto della statuizione impugnata.
3. Quanto alla ulteriore richiesta avanzata dall'appellante, la quale fa valere, in via subordinata, l'interesse ad una rideterminazione delle somme eventualmente dovute “così come peraltro richiesto dalla stessa società attrice opponente”, è condivisibile il rilievo dell'appellata secondo cui il presente procedimento ha ad oggetto esclusivamente la debenza delle somme portate dalla fattura n. 18 del 23.10.2017 di cui è stato ingiunto il pagamento con il decreto ingiuntivo n. 3438/2017 qui opposto, restando, pertanto, precluso all'appellante ampliare il thema decidendum con riferimento ad importi per cui non risultano essere state avanzate pretese nel presente procedimento. La società opposta, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non ha mai formulato una richiesta risarcitoria di € 12.000,00 (prova ne sia la mancata formulazione della domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione). ha sempre Controparte_1
sostenuto di aver subito numerosi danni, a causa della non corretta esecuzione delle opere
(ad esempio, sarebbe stata costretta a smantellare la pavimentazione in cemento, effettuare nuovi lavori di costipamento del terreno, provvedere a pavimentare nuovamente il tutto, con esborso di notevoli somme di denaro), prudenzialmente quantificati in circa €
12.000,00 e che, previa ulteriore verifica, si è riservata di far eventualmente valere con autonoma e distinta iniziativa processuale, ma non ha formulato alcuna domanda risarcitoria nella presente sede, sicchè alcun ulteriore accertamento va operato, in quanto estraneo al perimetro del thema decidendum ritualmente dedotto .
4. Rigettato l'appello, e assorbita ogni ulteriore questione, s'impone l'integrale conferma della sentenza n.3217/2021 del Tribunale di Lecce.
5. Le spese seguono il criterio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in favore della convenuta applicando i parametri previsti dal Controparte_1
DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022).
6.Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 3217/2021 emessa dal Tribunale di Lecce in data 25.11.2021, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
del grado liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario del 15%;
- dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce, il 18.11.2025.
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo Mele – Presidente
2) Dott. Petrelli Maurizio - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Evangelista - Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 1143 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 promossa da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Della Torre Giuseppe presso il cui studio in Lecce è elettivamente domiciliata
[...]
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Fina, come da mandato in atti;
-APPELLATA-
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte sostitutive della comparizione all'udienza del 05.04.2023, contenenti la precisazione delle conclusioni, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di prime cure ha così ricostruito il processo di primo grado: “Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 18.01.2018, notificato il 22 successivo, la
[...]
in persona del proprio legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 3438/2017 (RG 11659/2017), emesso dal Tribunale Ordinario di Lecce, per il presunto mancato pagamento della fattura n. 18, emessa dalla società in data 23.10.2017, Controparte_2 rilevava l'assoluta mancanza di fondamento delle somme ingiunte, in quanto, le opere da questa commissionate alla non solo non erano state realizzate secondo le regole dell'arte Controparte_2
ma, a causa dell'errata esecuzione, la aveva subito ingenti danni di natura Controparte_3
economica e chiedendo: il rigetto della eventuale richiesta concessione della provvisoria esecuzione;
nel merito, in via principale, la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto;
l'accertamento e la dichiarazione della non corretta esecuzione delle opere da parte della e del danno Parte_1
arrecato per l'importo di €. 12.000,00; in via subordinata, la ridefinizione del quantum della domanda proposta da nei corretti limiti che emergeranno in corso di causa con vittoria di Parte_1
spese e competenze. Con comparsa di costituzione e risposta del 30.04.2018 si costituiva in giudizio la convenuta opposta, impugnando e contestando il contenuto dell'atto di citazione notificato chiedendo, pertanto, l'integrale conferma del decreto ingiuntivo previo il rigetto delle avverse pretese. Il giudizio veniva istruito mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della società Controparte_1
nonchè prova testimoniale ed infine, mediante consulenza tecnica d'ufficio affidata al Geom.
[...] Per_1
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies
[...]
c.p.c., con autorizzazione al deposito di note conclusive.”
2. Con sentenza n.3217/2021, depositata il 25.11.2021, il Tribunale di Lecce, ha accolto l'opposizione, dichiarando nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite liquidate in €1.500,00, oltre accessori come per legge;
il Giudicante di prima istanza, qualificato il rapporto giuridico intercorso tra le due società nella fattispecie dell'appalto, sulla scorta delle risultanze istruttorie, riteneva fondate e giustificate le ragioni alla base dell'inadempimento contrattuale della e privo, dunque, di fondamento fattuale e giuridico il decreto ingiuntivo, CP_2
disponendone la revoca.
3. Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.12.2021, Parte_1
spiegava appello avverso la prefata sentenza, notificata il 26.11.2021, chiedendo alla Corte di: 1) riqualificare l'azione, accertando il contratto di noleggio a caldo tra le parti intervenuto tra le parti, confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di al pagamento della somma di €18.498,13; 2) in subordine, Controparte_1
condannare al pagamento della somma di €16.245,73 oltre interessi dalla CP_1
maturazione al soddisfo;
3) in estremo subordine, accertata l'avvenuta compensazione della fattura n.11 dell'importo di €6.508,70, condannare al pagamento della somma CP_1
di €6.508,70 quale importo non contestato;
con condanna della società convenuta al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3.1 Con comparsa depositata il 22.03.2022, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo: 1) nella via preliminare, l'inammissibilità del gravame per Controparte_1
violazione dell'art.342 c.p.c.; 2) la corretta qualificazione del rapporto intervenuto tra le due società quale contratto di appalto;
3) l'inammissibilità ex art.345 c.p.c. del secondo motivo di appello, in ordine alla “quantificazione dei danni”, avendo la società appellata, in primo grado, circoscritto il petitum dell'opposizione all'accertamento della non debenza delle somme portate dalla fattura prodromica al decreto ingiuntivo opposto, e non anche al risarcimento del danno, che dichiarava esplicitamente rimandare ad altro giudizio.
Instava, quindi, per la conferma della statuizione impugnata, con vittoria di spese di lite del grado di giudizio;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante di ridefinizione delle somme in contestazione, ridefinire il quantum secondo quanto emerso nel corso del giudizio.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte sostitutive della comparizione all'udienza del 05 aprile 2023, contenenti la precisazione delle conclusioni, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In limine, occorre scrutinare l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art.342 c.p.c., sollevata da parte appellata con la comparsa di costituzione, in relazione all' inesatta o incompleta esposizione dei motivi di gravame eccepiti dall'appellante.
1.1. L'eccezione deve essere disattesa, posto che, come ripetutamente affermato dalla
Suprema Corte, l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (sul punto, le
Sezioni Unite hanno precisato che l'art.342 c.p.c. esige “…che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze…”, escludendo
“…che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado.” (Cass., S.U., sent.
N.27199 del 16.11.2017; cfr. anche Cassazione civile sez. VI Civile - 1, 29/01/2020 n.1935;
Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, n.13293; Cassazione civile sez. VI, 30/05/2018,
n.13535). Ciò posto, la Corte osserva che, nella specie, l'appellante ha sufficientemente indicato quali siano, a suo parere, i punti della sentenza emessa in primo grado che intende impugnare, le violazioni di legge ravvisate, che ha esplicitato in argomentate ragioni di impugnazione. L'eccezione deve essere, pertanto, rigettata.
2. Con il primo motivo, rubricato “errata qualificazione del rapporto”, la società appellante lamenta l'error in iudicando della sentenza impugnata per aver il Tribunale di prima istanza qualificato il rapporto intercorso tra le parti quale contratto di appalto e non quale nolo a caldo.
2.1 Il motivo di appello è infondato e va respinto. Ai sensi dell'art.1655 c.c., l'appalto è un contratto consensuale ad effetti obbligatori con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro;
non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, di talché privo di ogni rilevanza giuridica si appalesa il rilievo di parte appallante di inesistenza di un “contratto scritto”, non essendo il requisito richiesto dalla norma in esame.
Correttamente, invece, il Tribunale di prima istanza, sulla scorta delle risultanze dell'attività istruttoria, appurato che la società appellata, attraverso la predisposizione e l'organizzazione di propri mezzi, assumeva l'incarico di realizzare quanto commissionatele da a fronte del corrispettivo pattuito, ha inquadrato la Controparte_1
fattispecie nel contratto di appalto.
I testi escussi, infatti, hanno confermato che la “ on era un noleggiatore” e che “trasportava CP_2
il materiale con mezzi propri e materiale proprio” e che, non ultimo, “ha svolto i lavori sulla base di un computo metrico fornito in fase preventiva, ma (che) le modalità di realizzazione erano di sua competenza”, da quanto appena detto evincendosi, dunque, la predisposizione di mezzi ed organizzazione propri per il compimento dell'opera commissionata.
Anche l'elaborato peritale, a firma del CTU a firma del Geom. ha dato atto Persona_1
che le opere “risultano essere state poste in essere da personale addetto della stessa ditta (ovvero la
ed in maniera continuativa […] dalla documentazione estrapolata dai fascicoli Controparte_2
di parte, è stato infatti possibile risalire sia alla tipologia dei mezzi impiegati, sia alle ore effettive di impiego degli stessi mezzi …”
Quanto rilevato consente di affermare che l'obbligazione giuridica intercorsa tra le parti
è certamente riconducibile allo schema negoziale del contratto di appalto e non a quello di un nolo a caldo, ben potendosi richiamare la linea di demarcazione delineata dal
Supremo Collegio secondo cui “appare rilevante la distinzione tra “nolo a caldo” e contratto di appalto (artt.1655 cod. civ. e segg.): nell'appalto, l'appaltatore si impegna con il committente a compiere un'opera (o un servizio) ed a tal fine deve organizzare autonomamente, ed a proprio rischio, i mezzi di produzione ed il lavoro;
nel “nolo a caldo”, invece, il locatore mette solo a disposizione il macchinario e
l'addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nell'attività produttiva e nell'organizzazione dell'impresa locataria.” (Cassazione Penale, Sez. 4, 21 luglio 2025, n.26595).
Da ciò discende che mentre nel rapporto di “nolo a caldo” il noleggiatore si limita a concedere in locazione un'attrezzatura di lavoro manovrata da un suo addetto, senza ingerirsi in alcun modo nell'attività dell'impresa conduttrice, la quale si avvale dell'attrezzatura in questione per la realizzazione della sua attività produttiva in assoluta autonomia e con piena gestione dei relativi rischi, nel contratto di appalto, come nella fattispecie in esame, l'impresa esecutrice utilizza propri operai, che organizza in maniera autonoma per realizzare l'opera pattuita.
Va conseguentemente rigettato il motivo di appello, con conferma sul punto della statuizione impugnata.
3. Quanto alla ulteriore richiesta avanzata dall'appellante, la quale fa valere, in via subordinata, l'interesse ad una rideterminazione delle somme eventualmente dovute “così come peraltro richiesto dalla stessa società attrice opponente”, è condivisibile il rilievo dell'appellata secondo cui il presente procedimento ha ad oggetto esclusivamente la debenza delle somme portate dalla fattura n. 18 del 23.10.2017 di cui è stato ingiunto il pagamento con il decreto ingiuntivo n. 3438/2017 qui opposto, restando, pertanto, precluso all'appellante ampliare il thema decidendum con riferimento ad importi per cui non risultano essere state avanzate pretese nel presente procedimento. La società opposta, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non ha mai formulato una richiesta risarcitoria di € 12.000,00 (prova ne sia la mancata formulazione della domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione). ha sempre Controparte_1
sostenuto di aver subito numerosi danni, a causa della non corretta esecuzione delle opere
(ad esempio, sarebbe stata costretta a smantellare la pavimentazione in cemento, effettuare nuovi lavori di costipamento del terreno, provvedere a pavimentare nuovamente il tutto, con esborso di notevoli somme di denaro), prudenzialmente quantificati in circa €
12.000,00 e che, previa ulteriore verifica, si è riservata di far eventualmente valere con autonoma e distinta iniziativa processuale, ma non ha formulato alcuna domanda risarcitoria nella presente sede, sicchè alcun ulteriore accertamento va operato, in quanto estraneo al perimetro del thema decidendum ritualmente dedotto .
4. Rigettato l'appello, e assorbita ogni ulteriore questione, s'impone l'integrale conferma della sentenza n.3217/2021 del Tribunale di Lecce.
5. Le spese seguono il criterio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in favore della convenuta applicando i parametri previsti dal Controparte_1
DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022).
6.Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 3217/2021 emessa dal Tribunale di Lecce in data 25.11.2021, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
del grado liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario del 15%;
- dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce, il 18.11.2025.
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele