Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 08/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 145/2025 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.”, promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BRUSCIA GIOVANNI ( ), con domicilio eletto in– CodiceFiscale_2 Via Battesimo n.
2- via 93012 Gela ricorrente contro
(c.f. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli Avv.ti STEFANO DOLCE (c.f. ), e (c.f. C.F._3 Parte_2
, con domicilio eletto ex ura ituto C.F._4 al d'Aosta 14/d
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
«che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi degli artt. 22 segg., l. 689/81, preliminarmente spendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza ingiunzione sussistendone i presupposti;
Previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti, dichiarare nulla e/o inefficacie e/o illegittima la predetta ordinanza-ingiunzione resa CP_ dall di Caltanissetta per i motivi indicati in narrativa, con vittoria di spese competenze ed onorari, come per legge».
Per parte resistente:
«in via preliminare, ritenere e dichiarare la propria incompetenza per territorio rientrando la presente causa nella competenza funzionale e inderogabile del GdL presso il Tribunale di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 6, Decr. Leg.vo 150/11; in subordine, senza recesso, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, confermare in toto – in subordine, senza recesso, soltanto in parte, l'ordinanza ingiunzione CP opposta emessa dall ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/83, conv. con L. 638/83, nel testo sostituito dall'art. CP_ 3, comma 6, D.Lgs. 8/16; per l'effetto, mandare assolto l dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio».
Ragioni della decisione
, con ricorso in riassunzione depositato in data 27/01/2025, ha opposto Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 002539163 emessa dall di Caltanissetta e notificata in data 15 CP_2
1
Con l'ordinanza-ingiunzione opposta è stato contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti in misura inferiore alla somma di € 10.000 per l'anno 2019.
Ha premesso di aver in origine incardinato il procedimento innanzi al tribunale di Gela che con ordinanza del 25 ottobre (doc. 2), notificata al ricorrente in data 28 ottobre 2024 (doc. 3), ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Caltanissetta.
Riassunto il giudizio innanzi al Giudice competente, l'opponente ha rilevato che l'ente previdenziale è decaduto dalla potestà di irrogare la sanzione ex art. 14 l. 689/1981, che comunque la sanzione è stata applicata erroneamente. CP_ Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l che ha resistito rilevando l'infondatezza delle eccezioni preliminari di decadenza perché l'atto di contestazione è stato notificato in data 4.10.2021 mediante racc ar (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione), mentre nel merito ha concluso per l'infondatezza.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce il giudizio dando pubblica lettura della sentenza.
°°°°°
L'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione è fondata, per la ragione, più liquida e comunque assorbente, della intervenuta decadenza di cui all'art. 14 l. n. 689/1981.
Come anticipato l'ordinanza ingiunzione impugnata ha ad oggetto l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, che, nel testo introdotto (per quanto riguarda il co.
1 - bis) dal d.lgs. 15.1.2016, n. 8 concerne l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali nel singolo anno corrispondente ad un importo complessivo pari o inferiore alla somma di euro
10.000,00.
Come pure evidenziato dall nella propria circolare del 5.7.2016, n. 121 CP_2
(“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui deve aversi riguardo all'anno civile ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia. Tale ricostruzione appare coerente alla giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. pen., SS.UU., n. 10424 del
18.1.2018).
Chiariti i termini che qualificano l'illecito amministrativo, si rileva che l'atto di accertamento CP_ CP_ dell con il riepilogo delle inadempienze (documento prodotto dall con la memoria a seguito di riassunzione) fa comprendere che l'importo complessivo contestato deriva dalla sommatoria delle omissioni relative alle mensilità 2018/3 e 2019/1.
L'ultima scadenza, per quanto concerne i pagamenti, è quella relativa ai contributi del mese di
2019/1 dell'anno di riferimento.
2 Per i contributi in agricoltura i pagamenti devono essere effettuati dal datore di lavoro agricolo in quattro rate che hanno le seguenti scadenze: I trimestre - 16 settembre, II trimestre - 16 dicembre, III trimestre - 16 marzo dell'anno successivo, IV trimestre - 16 giugno dell'anno successivo.
Per i restanti contributi, il flusso Uniemes riferito a ciascun mese deve essere inviato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, così, per novembre, entro il 31 dicembre (salvo si tratti di giorno festivo, nel qual caso l'invio deve avvenire entro il primo giorno lavorativo del mese successivo).
Dunque, fin dal 31 dicembre (o, al più, dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio) l CP_2
è in grado, in linea di massima, di verificare se sia intervenuto il corretto pagamento anche degli ultimi contributi riferiti all'anno di competenza e, quindi, la situazione complessiva dei versamenti effettuati/non effettuati (in tutto o in parte) da un determinato soggetto nel corso dell'anno.
All'Istituto fanno capo gli archivi popolati dai flussi informatici delle denunce dei datori di lavoro in merito ai rapporti di lavoro instaurati (Dmag/Unico), nonché dei dati relativi ai pagamenti eseguiti per singole mensilità. Tali archivi costituiscono per l'ente previdenziale uno strumento che permette con modalità telematiche ed informatiche l'immediata consuntivazione dei dati annuali salvo le successive precisazioni. CP_ Infatti dall'accertamento depositato dall si desume che l'avvio del procedimento di contestazione presuppone il semplice consuntivo annuale degli omessi versamenti del soggetto, a fronte di quanto questi avrebbe dovuto versare mensilmente, in corso d'anno, in corrispondenza delle diverse scadenze (l'ultima delle quali prevista per il 16 dicembre per i contributi ordinari ed il 16 giugno dell'anno successivo per i contributi ai lavoratori dipendenti agricoli, data di consumazione dell'illecito amministrativo).
Nel caso in questione può escludersi, inoltre, che detta verifica abbia comportato peculiarità di sorta: tutte le omissioni risultano riferibili alla medesima matricola aziendale (v. prospetto inadempienze, in allegato all'atto di accertamento).
Né emergono elementi di complessità delle indagini oppure esigenze di valutazione di
(ulteriori) specifici aspetti oggettivi o soggettivi dell'infrazione.
Tenuto conto della consistente mole di dati che l deve vagliare in relazione a ciascun CP_2 anno, nonché del termine per l'inoltro dei flussi contributivi, nonché del termine di 90 giorni che viene messo a disposizione del contribuente per la regolarizzazione della propria posizione a seguito della comunicazione dell'illecito, deve ritenersi congruo il periodo di 90 giorni per eseguire gli accertamenti propedeutici alla contestazione dell'illecito amministrativo.
Dispone l'art. 14 cit. che «La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
3 Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento».
Il termine posto dalla norma è pacificamente decadenziale, ma l'univoca giurisprudenza della
Suprema Corte è costante nell'affermare il principio di diritto per cui «In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza della infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.
Compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una siile, completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, l. n. 689 del 1981». (Cass. civile sez. un., 31/10/2019, n.28210)
Ai fini della congruità del tempo impiegato nel caso di specie per elevare la contestazione, e dunque per valutare gli elementi di prova anche a discolpa, si osserva quanto segue:
- Non è stato specificato l'inizio dell'attività ispettiva, ma il verbale unico di accertamento contenente gli estremi delle violazioni è stato notificato in data 4.10.2021;
- il procedimento di accertamento si è concluso con la verifica dell'omissione e la verifica della mancata regolarizzazione la cui percezione ragionevolmente è ascrivibile al termine del 2020.
La sequenza temporale degli atti di indagine compiuti e soprattutto l'attività di riscontro, CP_ portano alla conclusione che l è decaduto.
Infatti, si sono rese necessarie indagini ulteriori alla consultazione degli archivi informatici per la corretta formulazione della contestazione.
Per completezza espositiva si aggiunge che non è condivisibile quanto affermato dalla difesa CP_ dell circa la non applicabilità della disciplina di cui all'art. 14 cit. e quindi la comunicazione degli estremi della violazione sarebbe stata tempestiva.
La particolare disciplina di cui all'attuale art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, secondo cui, appunto, il soggetto inadempiente ha la possibilità di estinguere l'illecito amministrativo mediante versamento delle ritenute entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, non presenta, in effetti, alcuna incompatibilità con la disciplina generale di cui all'art. 14 l. n. 689/1981. Richiama, anzi, il “meccanismo” generale della notificazione degli estremi della violazione, operante in assenza di contestazione immediata;
a tale “meccanismo”, nella specie, è altresì collegata la decorrenza del termine per la regolarizzazione dei versamenti, a fini estintivi dell'illecito.
La conferma dell'applicabilità alle fattispecie in questione del termine di decadenza ex art. 14, co. 2, l. n. 689/1981, si può trarre dal d.l. 4.5.2023, n. 48 (“Misure urgenti per l'inclusione
4 sociale e l'accesso al mondo del lavoro – Decreto lavoro 2023”), il cui art. 23 (“Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), prevede tra l'altro, al co. 2, che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Se ne deduce che, per le violazioni relative ai periodi anteriori, non vi è alcuna deroga e trova applicazione il termine ex art. 14 cit.
Indicazioni in tal senso (cioè nel senso dell'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 14 cit.) possono ricavarsi altresì dalla previsione di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016
(“Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”), che nel dettare la disciplina di diritto transitorio per gli illeciti (commessi anteriormente e frattanto) depenalizzati, prevede che l'Autorità amministrativa (l ), a seguito della trasmissione degli atti da parte dell'Autorità CP_2 giudiziaria, notifichi “… gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
La piena compatibilità tra gli illeciti amministrativi in questione, caratterizzati dalla sopra illustrata “causa di non punibilità”, e quella, generale, di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, fa sì, del resto, che non vi sia motivo di dubitare dell'operatività, anche nei casi in questione, del termine decadenziale. CP_ Per tali ragioni l è decaduto dal potere sanzionatorio e per l'effetto l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014 e successive modifiche per il 3° scaglione, per le fasi dello studio, della proposizione del ricorso e della fase decisoria, con distrazione per il difensore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In accoglimento dell'opposizione annulla l'ordinanza ingiunzione opposta. CP_ Condanna l alla refusione delle spese di lite sostenute da che Parte_1 vengono liquidate nella complessiva somma di € 1800, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per il difensore antistatario.
Caltanissetta, 8 aprile 2025 Il Giudice Angela Latorre
5