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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6213/2019
All'esito della camera di consiglio, tenuto conto delle osservazioni delle parti nella discussione orale, lo scrivente dr Gustavo Danise redige e pubblica la presente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale dell'odierna udienza del 07.05.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero n. 6213/2019 del R.G. dell'anno 2019 all'esito della discussione orale nell'udienza del 08.05.2025, vertente t r a
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in alla Parte_1 Pt_1 via Nizza 146, (C.F. e P. IVA n. , rappresentata e difesa dall'avv Lucia Fiorillo come da P.IVA_1 procura in atti;
- Opponente-
e
- ( , con sede in Eboli (SA), Via E. Mattei N. 14, P.IVA: Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.Carolina Albano P.IVA_2 giusta procura in atti ed elett.te domiciliata presso il difensore.
- Opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1349/2019, notificato in data 03/05/2019.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso ex art 633 cpc presentato dalla il Controparte_1
Tribunale di Salerno ingiungeva all' il pagamento della somma di € 22.782,13 oltre interessi Parte_2 moratori quale acconto (90%) per le prestazioni effettuate nel mese di luglio 2018 (cfr fatture allegate),
pagina 1 di 4 quale struttura convenzionata in virtù di accreditamento con il e di contratto ex d.lgs. 30.12.92 n° CP_3
502 e successive modificazioni e integrazioni. Part Avverso tale decreto la proponeva opposizione, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e nel merito: - l'inesigibilità del credito e la infondatezza della pretesa poiché la branca di macroarea – ossia l'insieme dei Centri Accreditati - aveva superato di € 14.000,00 il tetto di spesa per l'anno
2018; - la inapplicabilità degli interessi moratori ex D Lgs 231/02.
Si costituiva il Centro Diagnostico, contestando puntualmente tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della opposizione.
La causa non veniva istruita, vertendo su questioni di natura giuridica e documentale, e rinviata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
L'eccezione preliminare in rito sollevata da parte convenuta va disattesa: quanto alla carenza di giurisdizione ordinaria, si richiama ex multis la pronuncia resa dalle S.U. della Cassazione con Ordinanza n.
30963 del 20/10/2022 che ha posto una pietra tombale sulla questione affermando il principio di diritto secondo cui “In caso di prestazioni sanitarie effettuate in regime di accreditamento, le controversie relative all'interpretazione Parte e all'esecuzione dell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria, aventi contenuto meramente patrimoniale, sono devolute al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, non venendo in rilievo l'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di poteri autoritativi e discrezionali”.
Per quanto concerne l'altra eccezione preliminare di insussistenza delle condizioni normative per l'emissione di un D.I., richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione a mente del quale “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (ex multis Cass Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011); ciò in quanto “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (ex multis Cass Sentenza n. 2421 Part del 03/02/2006), va rilevato come nel caso di specie, l' non rinnega l'esistenza del rapporto con il
, allegando anzi il contratto con essa stipulato il 26.03.2019 per la erogazione di Controparte_1 prestazioni socio sanitarie in regime di accreditamento per l'anno 2018, né contesta che le prestazioni oggetto della fattura allegata al monitorio siano state effettivamente rese all'utenza, come si evince dalla nota n 130100 del 23.05.19 allegata in atti in cui si relaziona che l'importo dovuto al non è CP_1 stato pagato non perché non dovuto o perché le prestazioni non sono state rese all'utenza, ma perché
pagina 2 di 4 risulta lo sforamento di € 14.000 del tetto di spesa fissato per la branca in cui opera il Centro per l'anno
2018.
L'eccezione non merita accoglimento.
Nel caso di specie, il superamento del tetto di spesa per la branca esercitata dalla ditta opposta è stato Part comunicato al Centro Diagonostico dall' in data 09.08.19, momento in cui erano state già rese le prestazioni oggetto del procedimento monitorio (luglio 2018). Part Peraltro manca agli atti una comunicazione da parte dell alla ditta opposta del superamento del tetto massimo di spesa e della regressione tariffaria da applicare, fermo restando che tale disciplina negoziale veniva stipulato in data 26.03.19, successivamente alla erogazione all'utenza delle prestazioni di cui si è richiesto il pagamento con il procedimento monitorio. Part E che la prova dell'effettivo superamento, anche a consuntivo, dei limiti di spesa gravi sull è conclusione oramai pacifica nella giurisprudenza di legittimità, essendosi sostenuto, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale, che il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice
(struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con Part conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell (Cass. n.
5745/22, n. 10182/21, n. 5661/21, n. 26234/19, n. 23324/18, n. 5095/18, n. 3403/18, n. 17437/16, nonché Cass. S.U. n. 15516/18).
Tale distribuzione del carico probatorio è concretamente in linea con il principio di vicinanza della prova nella fattispecie in esame, atteso che nel regime di accreditamento delle strutture sanitarie che erogano prestazioni nella branca della radiologia non vi è l'assegnazione di un tetto di spesa individuale (o c.d. di struttura). In tale ambito, infatti, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile, ma devono far riferimento al “budget” riconosciuto alla relativa branca della macroarea di riferimento. Una volta (e se) esauritosi il limite, le prestazioni rese verranno ammesse a remunerazione in misura minore ovvero mediante regressione tariffaria (in termini cioè di percentuali) del corrispettivo previsto dal tariffario. Ne discende che la singola struttura non ha alcuna possibilità di conoscere l'evento estintivo, ossia il momento nel quale il tetto di spesa della macroarea di appartenenza Part sarà raggiunto, se non opportunamente edotta dall' (l'unica avente accesso al dato aggregato) nelle modalità contrattualmente regolamentate;
ma, come già evidenziato, non si rileva in atti la comunicazione alla ditta del superamento dei tetti massimi di spesa come convenute in un contratto che veniva stipulato in epoca successiva alla erogazione delle prestazioni;
proprio la sopravvenienza del momento di conoscenza del tetto di spesa ha impedito alla ditta di orientarsi sul momento in cui dovesse cessare dalla esecuzione delle prestazioni all'utenza. pagina 3 di 4 Infondato è anche l'ultimo motivo di opposizione, inerente alla asserita non applicabilità degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02.
Invero, l'applicabilità, nel caso di specie, degli interessi moratori di cui alle transazioni commerciali discende, in primo luogo, dall'ormai consolidato orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private accreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella “transazione commerciale” di cui all'art. 2, co. 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (Cass. n.
17665/19, la quale ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva confuso l'accreditamento ricevuto dalla struttura in data anteriore all'8 agosto 2002, con l'accordo contrattuale in base al quale la struttura si era obbligata, a fronte di un determinato corrispettivo, ad erogare le prestazioni per conto del Servizio
Sanitario Regionale nell'anno 2006; Cass. n. 20391/16).
Tale condizione sussiste nel caso in esame, avendo la società opposta prodotto l'accordo contrattuale stipulato nel mese di marzo del 2019.
In definitiva, la opposizione va rigettata con condanna di parte opponente alle spese di lite ma con applicazione delle tariffe medie tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore della causa a cagione della semplicità e serialità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 1349/2019, dichiarandolo esecutivo;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio a favore di controparte che liquida in € 4.000,00 oltre accessori di legge, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.;
Così deciso in Salerno
08.05.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 4 di 4
All'esito della camera di consiglio, tenuto conto delle osservazioni delle parti nella discussione orale, lo scrivente dr Gustavo Danise redige e pubblica la presente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale dell'odierna udienza del 07.05.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero n. 6213/2019 del R.G. dell'anno 2019 all'esito della discussione orale nell'udienza del 08.05.2025, vertente t r a
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in alla Parte_1 Pt_1 via Nizza 146, (C.F. e P. IVA n. , rappresentata e difesa dall'avv Lucia Fiorillo come da P.IVA_1 procura in atti;
- Opponente-
e
- ( , con sede in Eboli (SA), Via E. Mattei N. 14, P.IVA: Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.Carolina Albano P.IVA_2 giusta procura in atti ed elett.te domiciliata presso il difensore.
- Opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1349/2019, notificato in data 03/05/2019.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso ex art 633 cpc presentato dalla il Controparte_1
Tribunale di Salerno ingiungeva all' il pagamento della somma di € 22.782,13 oltre interessi Parte_2 moratori quale acconto (90%) per le prestazioni effettuate nel mese di luglio 2018 (cfr fatture allegate),
pagina 1 di 4 quale struttura convenzionata in virtù di accreditamento con il e di contratto ex d.lgs. 30.12.92 n° CP_3
502 e successive modificazioni e integrazioni. Part Avverso tale decreto la proponeva opposizione, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e nel merito: - l'inesigibilità del credito e la infondatezza della pretesa poiché la branca di macroarea – ossia l'insieme dei Centri Accreditati - aveva superato di € 14.000,00 il tetto di spesa per l'anno
2018; - la inapplicabilità degli interessi moratori ex D Lgs 231/02.
Si costituiva il Centro Diagnostico, contestando puntualmente tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della opposizione.
La causa non veniva istruita, vertendo su questioni di natura giuridica e documentale, e rinviata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
L'eccezione preliminare in rito sollevata da parte convenuta va disattesa: quanto alla carenza di giurisdizione ordinaria, si richiama ex multis la pronuncia resa dalle S.U. della Cassazione con Ordinanza n.
30963 del 20/10/2022 che ha posto una pietra tombale sulla questione affermando il principio di diritto secondo cui “In caso di prestazioni sanitarie effettuate in regime di accreditamento, le controversie relative all'interpretazione Parte e all'esecuzione dell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria, aventi contenuto meramente patrimoniale, sono devolute al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, non venendo in rilievo l'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di poteri autoritativi e discrezionali”.
Per quanto concerne l'altra eccezione preliminare di insussistenza delle condizioni normative per l'emissione di un D.I., richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione a mente del quale “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (ex multis Cass Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011); ciò in quanto “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (ex multis Cass Sentenza n. 2421 Part del 03/02/2006), va rilevato come nel caso di specie, l' non rinnega l'esistenza del rapporto con il
, allegando anzi il contratto con essa stipulato il 26.03.2019 per la erogazione di Controparte_1 prestazioni socio sanitarie in regime di accreditamento per l'anno 2018, né contesta che le prestazioni oggetto della fattura allegata al monitorio siano state effettivamente rese all'utenza, come si evince dalla nota n 130100 del 23.05.19 allegata in atti in cui si relaziona che l'importo dovuto al non è CP_1 stato pagato non perché non dovuto o perché le prestazioni non sono state rese all'utenza, ma perché
pagina 2 di 4 risulta lo sforamento di € 14.000 del tetto di spesa fissato per la branca in cui opera il Centro per l'anno
2018.
L'eccezione non merita accoglimento.
Nel caso di specie, il superamento del tetto di spesa per la branca esercitata dalla ditta opposta è stato Part comunicato al Centro Diagonostico dall' in data 09.08.19, momento in cui erano state già rese le prestazioni oggetto del procedimento monitorio (luglio 2018). Part Peraltro manca agli atti una comunicazione da parte dell alla ditta opposta del superamento del tetto massimo di spesa e della regressione tariffaria da applicare, fermo restando che tale disciplina negoziale veniva stipulato in data 26.03.19, successivamente alla erogazione all'utenza delle prestazioni di cui si è richiesto il pagamento con il procedimento monitorio. Part E che la prova dell'effettivo superamento, anche a consuntivo, dei limiti di spesa gravi sull è conclusione oramai pacifica nella giurisprudenza di legittimità, essendosi sostenuto, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale, che il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice
(struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con Part conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell (Cass. n.
5745/22, n. 10182/21, n. 5661/21, n. 26234/19, n. 23324/18, n. 5095/18, n. 3403/18, n. 17437/16, nonché Cass. S.U. n. 15516/18).
Tale distribuzione del carico probatorio è concretamente in linea con il principio di vicinanza della prova nella fattispecie in esame, atteso che nel regime di accreditamento delle strutture sanitarie che erogano prestazioni nella branca della radiologia non vi è l'assegnazione di un tetto di spesa individuale (o c.d. di struttura). In tale ambito, infatti, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile, ma devono far riferimento al “budget” riconosciuto alla relativa branca della macroarea di riferimento. Una volta (e se) esauritosi il limite, le prestazioni rese verranno ammesse a remunerazione in misura minore ovvero mediante regressione tariffaria (in termini cioè di percentuali) del corrispettivo previsto dal tariffario. Ne discende che la singola struttura non ha alcuna possibilità di conoscere l'evento estintivo, ossia il momento nel quale il tetto di spesa della macroarea di appartenenza Part sarà raggiunto, se non opportunamente edotta dall' (l'unica avente accesso al dato aggregato) nelle modalità contrattualmente regolamentate;
ma, come già evidenziato, non si rileva in atti la comunicazione alla ditta del superamento dei tetti massimi di spesa come convenute in un contratto che veniva stipulato in epoca successiva alla erogazione delle prestazioni;
proprio la sopravvenienza del momento di conoscenza del tetto di spesa ha impedito alla ditta di orientarsi sul momento in cui dovesse cessare dalla esecuzione delle prestazioni all'utenza. pagina 3 di 4 Infondato è anche l'ultimo motivo di opposizione, inerente alla asserita non applicabilità degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02.
Invero, l'applicabilità, nel caso di specie, degli interessi moratori di cui alle transazioni commerciali discende, in primo luogo, dall'ormai consolidato orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private accreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella “transazione commerciale” di cui all'art. 2, co. 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (Cass. n.
17665/19, la quale ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva confuso l'accreditamento ricevuto dalla struttura in data anteriore all'8 agosto 2002, con l'accordo contrattuale in base al quale la struttura si era obbligata, a fronte di un determinato corrispettivo, ad erogare le prestazioni per conto del Servizio
Sanitario Regionale nell'anno 2006; Cass. n. 20391/16).
Tale condizione sussiste nel caso in esame, avendo la società opposta prodotto l'accordo contrattuale stipulato nel mese di marzo del 2019.
In definitiva, la opposizione va rigettata con condanna di parte opponente alle spese di lite ma con applicazione delle tariffe medie tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore della causa a cagione della semplicità e serialità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 1349/2019, dichiarandolo esecutivo;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio a favore di controparte che liquida in € 4.000,00 oltre accessori di legge, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.;
Così deciso in Salerno
08.05.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 4 di 4