TRIB
Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/07/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 322/2025 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MORGILLO C.F._1
FILOMENA;
RICORRENTE
E
nata il 01/01/1986 in SVIZZERA (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to PISACANE C.F._2
CARMELA;
RESISTENTE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.06.2025 da intendersi qui per richiamato e trascritto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 23.01.2025, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio con celebrato in data Controparte_1
16.09.2007 in Ateleta (AQ), dal quale sono nati i figli (28.09.2007) e (nata il Per_1 Per_2
26.10.2012). Chiedeva di confermare la previsione di affido condiviso dei figli minori, di prevedere incontri liberi con i figli e di ridurre l'importo concordato in sede di separazione per il mantenimento dei minori, tenuto conto dello stato di disoccupazione del ricorrente.
2. Ritualmente citata, si costituiva in giudizio e si associava alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché alla modifica in merito al calendario di visita per i minori. Chiedeva tuttavia di stabilire che il ricorrente fosse tenuto al mantenimento dei figli per la somma di € 600,00, avendo lo stesso rinvenuto un'occupazione.
3. All'udienza del 23.06.2025 le parti, comparse dinanzi al Giudice delegato dal Collegio, rappresentavano di essere addivenute ad un accordo e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in detta sede e in particolare: “a) conferma delle condizioni di separazione con previsione del mantenimento di Euro 450,00 mensili oltre rivalutazione Istat ed il 50% delle spese straordinarie;
b) attribuzione al 100% dell'Assegno Unico alla SI.ra ; c) conferma delle condizioni di separazione in CP_1 merito al diritto di visita padre-figli”. Il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo, riservava la causa al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM in sede.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
2 Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Entrambe le parti hanno, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898 del
1970.
B) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
Dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_2
Giova rammentare che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La bigenitorialità e, in particolare, il regime dell'affido condiviso, in applicazione degli artt. 337bis
e 337ter c.c. (come modificati dalla l. 54/2006), è regola prioritaria e preferenziale nell'ambito dei rapporti dei minori con i genitori, anche nell'ipotesi di crisi della coppia, in quanto maggiormente rispondente all'interesse morale e materiale del minore che ha diritto alla conservazione (o al ripristino) del rapporto con entrambe le figure genitoriali, potendosi derogare al suddetto regime nella sola ipotesi in cui lo stesso risulti pregiudizievole per il minore (ex plurimis, Cass. civ.
27591/2021; Cass. civ., 6535/2019; Cass. civ., n. 5108/2012). Ne consegue che l'affido condiviso 3 implica l'attribuzione a ciascuno dei genitori di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore.
Il Collegio evidenzia che, nel caso di specie, non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo cui è preposto e ad assumere consapevolmente le decisioni inerenti alla cura, all'educazione, all'istruzione e alla crescita del minore.
Pertanto, va confermato, sul punto, il regime di affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre, come già previsto in sede di separazione e come espressamente richiesto da entrambe le parti: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni SInificative relative ai minori.
C) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Le parti hanno espressamente richiesto che vengano riconfermate le condizioni già previste in sede di omologa (cfr. verbale di udienza del 23.06.2025). Pertanto, i tempi di permanenza di e presso il padre verranno definiti di comune accordo. Per_1 Per_2
In mancanza di accordo, il padre avrà diritto di tenere con sé i minori il martedì ed il giovedì dalle
16.00 fino alle 20.00 in periodo scolastico e sino alle 21.00 nel periodo non scolastico e, a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Il Sig. Confessore terrà con sé i figli, a weekend alternati e con pernottamento, dalle ore 14.00 del alle ore 18.00 Pt_2 della Domenica.
Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i minori un periodo pari a 15 giorni consecutivi, che potranno ricadere nel mese di luglio o nel mese di agosto, ovvero potranno essere distribuite in entrambi i mesi, anche a settimane alterne. Tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Durante le festività natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni le vigilie di Natale e
Capodanno con un genitore, ed i giorni di Natale e Capodanno con l'altro genitore, salvo diverso
4 accordo tra le parti, inoltre, ad anni alterni il giorno dell'Epifania dalle ore 12.00 fino alle 20.00.
Inoltre, i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in
Albis con l'altro, previo accordo di entrambi i genitori e comunque con la concorde volontà dei figli. I giorni dei compleanni ed onomastici dei minori saranno trascorsi con i genitori ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti. I minori trascorreranno il giorno del compleanno e dell'onomastico della mamma ed il giorno della mamma con la SI.ra ed il giorno del CP_1 compleanno, dell'onomastico e della Festa del Papà con il Confessore, anche se dette festività dovessero coincidere con i giorni di spettanza dell'altro genitore.
D) MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
Con riferimento alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli minori, risulta opportuno precisare che il contributo al mantenimento va determinato, ai sensi dell'art. 337ter
c.c., considerando le attuali eSIenze dei figli, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Il Collegio ritiene che non vi siano motivi ostativi a recepire l'accordo cui le parti sono addivenute in merito al mantenimento, ossia la conferma delle condizioni di separazione in merito all'obbligo del Confessore di versare alla entro il 5 di ogni mese la somma di € CP_1
450,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, per il mantenimento dei figli nonché la previsione per cui la percepirà l'Assegno Unico al 100%. CP_1
Conferma altresì la previsione per cui ciascun genitore è tenuto al versamento al 100% delle spese straordinarie.
E) SPESE
Tenuto conto della natura necessitata della pronuncia e dell'intervenuto accordo tra le parti, il
Collegio ritiene di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio il 16.09.2007 in Ateleta (AQ), Controparte_1
5 trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune (Atto n. 1 –
Parte 1 – Anno 2007 – Comune di Ateleta (AQ));
b) affida i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione privilegiata presso la madre;
c) i tempi di permanenza di e presso il padre verranno definiti di comune Per_1 Per_2 accordo. In mancanza di accordo, il padre avrà diritto di tenere con sé i minori il martedì ed il giovedì dalle 16.00 fino alle 20.00 in periodo scolastico e sino alle 21.00 nel periodo non scolastico e, a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
Il Sig. Confessore terrà con sé i figli, a weekend alternati e con pernottamento, dalle ore
14.00 del alle ore 18.00 della Domenica. Durante le vacanze estive ciascun Pt_2 genitore trascorrerà con i minori un periodo pari a 15 giorni consecutivi, che potranno ricadere nel mese di luglio o nel mese di agosto, ovvero potranno essere distribuite in entrambi i mesi, anche a settimane alterne. Tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni le vigilie di Natale e Capodanno con un genitore, ed i giorni di Natale e Capodanno con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti, inoltre, ad anni alterni il giorno dell'Epifania dalle ore 12.00 fino alle 20.00. Inoltre, i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in
Albis con l'altro, previo accordo di entrambi i genitori e comunque con la concorde volontà dei figli. I giorni dei compleanni ed onomastici dei minori saranno trascorsi con i genitori ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti. I minori trascorreranno il giorno del compleanno e dell'onomastico della mamma ed il giorno della mamma con la SI.ra ed il giorno del compleanno, dell'onomastico e della Festa del Papà con il CP_1
Confessore, anche se dette festività dovessero coincidere con i giorni di spettanza dell'altro genitore;
d) dispone che verserà a , entro il 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, la somma di € 450,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, a titolo di mantenimento per i figli e Per_1 Per_2
e) prende atto che percepirà il 100% dell'Assegno Unico, in Controparte_1 considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti;
f) dispone che ciascun genitore sia tenuto al pagamento delle spese straordinarie, come individuate in base al Protocollo tra il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ed il
6 Tribunale di Nola, ove documentate, concordate o urgenti;
g) compensa le spese di lite;
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ateleta (AQ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
Così deciso in Nola, nella camera di conSIlio del 01.07.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 322/2025 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MORGILLO C.F._1
FILOMENA;
RICORRENTE
E
nata il 01/01/1986 in SVIZZERA (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to PISACANE C.F._2
CARMELA;
RESISTENTE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.06.2025 da intendersi qui per richiamato e trascritto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 23.01.2025, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio con celebrato in data Controparte_1
16.09.2007 in Ateleta (AQ), dal quale sono nati i figli (28.09.2007) e (nata il Per_1 Per_2
26.10.2012). Chiedeva di confermare la previsione di affido condiviso dei figli minori, di prevedere incontri liberi con i figli e di ridurre l'importo concordato in sede di separazione per il mantenimento dei minori, tenuto conto dello stato di disoccupazione del ricorrente.
2. Ritualmente citata, si costituiva in giudizio e si associava alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché alla modifica in merito al calendario di visita per i minori. Chiedeva tuttavia di stabilire che il ricorrente fosse tenuto al mantenimento dei figli per la somma di € 600,00, avendo lo stesso rinvenuto un'occupazione.
3. All'udienza del 23.06.2025 le parti, comparse dinanzi al Giudice delegato dal Collegio, rappresentavano di essere addivenute ad un accordo e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in detta sede e in particolare: “a) conferma delle condizioni di separazione con previsione del mantenimento di Euro 450,00 mensili oltre rivalutazione Istat ed il 50% delle spese straordinarie;
b) attribuzione al 100% dell'Assegno Unico alla SI.ra ; c) conferma delle condizioni di separazione in CP_1 merito al diritto di visita padre-figli”. Il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo, riservava la causa al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM in sede.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
2 Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Entrambe le parti hanno, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898 del
1970.
B) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
Dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_2
Giova rammentare che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La bigenitorialità e, in particolare, il regime dell'affido condiviso, in applicazione degli artt. 337bis
e 337ter c.c. (come modificati dalla l. 54/2006), è regola prioritaria e preferenziale nell'ambito dei rapporti dei minori con i genitori, anche nell'ipotesi di crisi della coppia, in quanto maggiormente rispondente all'interesse morale e materiale del minore che ha diritto alla conservazione (o al ripristino) del rapporto con entrambe le figure genitoriali, potendosi derogare al suddetto regime nella sola ipotesi in cui lo stesso risulti pregiudizievole per il minore (ex plurimis, Cass. civ.
27591/2021; Cass. civ., 6535/2019; Cass. civ., n. 5108/2012). Ne consegue che l'affido condiviso 3 implica l'attribuzione a ciascuno dei genitori di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore.
Il Collegio evidenzia che, nel caso di specie, non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo cui è preposto e ad assumere consapevolmente le decisioni inerenti alla cura, all'educazione, all'istruzione e alla crescita del minore.
Pertanto, va confermato, sul punto, il regime di affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre, come già previsto in sede di separazione e come espressamente richiesto da entrambe le parti: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni SInificative relative ai minori.
C) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Le parti hanno espressamente richiesto che vengano riconfermate le condizioni già previste in sede di omologa (cfr. verbale di udienza del 23.06.2025). Pertanto, i tempi di permanenza di e presso il padre verranno definiti di comune accordo. Per_1 Per_2
In mancanza di accordo, il padre avrà diritto di tenere con sé i minori il martedì ed il giovedì dalle
16.00 fino alle 20.00 in periodo scolastico e sino alle 21.00 nel periodo non scolastico e, a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Il Sig. Confessore terrà con sé i figli, a weekend alternati e con pernottamento, dalle ore 14.00 del alle ore 18.00 Pt_2 della Domenica.
Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i minori un periodo pari a 15 giorni consecutivi, che potranno ricadere nel mese di luglio o nel mese di agosto, ovvero potranno essere distribuite in entrambi i mesi, anche a settimane alterne. Tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Durante le festività natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni le vigilie di Natale e
Capodanno con un genitore, ed i giorni di Natale e Capodanno con l'altro genitore, salvo diverso
4 accordo tra le parti, inoltre, ad anni alterni il giorno dell'Epifania dalle ore 12.00 fino alle 20.00.
Inoltre, i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in
Albis con l'altro, previo accordo di entrambi i genitori e comunque con la concorde volontà dei figli. I giorni dei compleanni ed onomastici dei minori saranno trascorsi con i genitori ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti. I minori trascorreranno il giorno del compleanno e dell'onomastico della mamma ed il giorno della mamma con la SI.ra ed il giorno del CP_1 compleanno, dell'onomastico e della Festa del Papà con il Confessore, anche se dette festività dovessero coincidere con i giorni di spettanza dell'altro genitore.
D) MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
Con riferimento alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli minori, risulta opportuno precisare che il contributo al mantenimento va determinato, ai sensi dell'art. 337ter
c.c., considerando le attuali eSIenze dei figli, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Il Collegio ritiene che non vi siano motivi ostativi a recepire l'accordo cui le parti sono addivenute in merito al mantenimento, ossia la conferma delle condizioni di separazione in merito all'obbligo del Confessore di versare alla entro il 5 di ogni mese la somma di € CP_1
450,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, per il mantenimento dei figli nonché la previsione per cui la percepirà l'Assegno Unico al 100%. CP_1
Conferma altresì la previsione per cui ciascun genitore è tenuto al versamento al 100% delle spese straordinarie.
E) SPESE
Tenuto conto della natura necessitata della pronuncia e dell'intervenuto accordo tra le parti, il
Collegio ritiene di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio il 16.09.2007 in Ateleta (AQ), Controparte_1
5 trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune (Atto n. 1 –
Parte 1 – Anno 2007 – Comune di Ateleta (AQ));
b) affida i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione privilegiata presso la madre;
c) i tempi di permanenza di e presso il padre verranno definiti di comune Per_1 Per_2 accordo. In mancanza di accordo, il padre avrà diritto di tenere con sé i minori il martedì ed il giovedì dalle 16.00 fino alle 20.00 in periodo scolastico e sino alle 21.00 nel periodo non scolastico e, a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
Il Sig. Confessore terrà con sé i figli, a weekend alternati e con pernottamento, dalle ore
14.00 del alle ore 18.00 della Domenica. Durante le vacanze estive ciascun Pt_2 genitore trascorrerà con i minori un periodo pari a 15 giorni consecutivi, che potranno ricadere nel mese di luglio o nel mese di agosto, ovvero potranno essere distribuite in entrambi i mesi, anche a settimane alterne. Tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni le vigilie di Natale e Capodanno con un genitore, ed i giorni di Natale e Capodanno con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti, inoltre, ad anni alterni il giorno dell'Epifania dalle ore 12.00 fino alle 20.00. Inoltre, i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in
Albis con l'altro, previo accordo di entrambi i genitori e comunque con la concorde volontà dei figli. I giorni dei compleanni ed onomastici dei minori saranno trascorsi con i genitori ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti. I minori trascorreranno il giorno del compleanno e dell'onomastico della mamma ed il giorno della mamma con la SI.ra ed il giorno del compleanno, dell'onomastico e della Festa del Papà con il CP_1
Confessore, anche se dette festività dovessero coincidere con i giorni di spettanza dell'altro genitore;
d) dispone che verserà a , entro il 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, la somma di € 450,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, a titolo di mantenimento per i figli e Per_1 Per_2
e) prende atto che percepirà il 100% dell'Assegno Unico, in Controparte_1 considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti;
f) dispone che ciascun genitore sia tenuto al pagamento delle spese straordinarie, come individuate in base al Protocollo tra il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ed il
6 Tribunale di Nola, ove documentate, concordate o urgenti;
g) compensa le spese di lite;
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ateleta (AQ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
Così deciso in Nola, nella camera di conSIlio del 01.07.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
7