Decreto presidenziale 2 marzo 2024
Decreto presidenziale 20 marzo 2024
Decreto presidenziale 28 marzo 2024
Ordinanza cautelare 17 aprile 2024
Decreto presidenziale 22 maggio 2024
Ordinanza collegiale 27 settembre 2024
Decreto presidenziale 28 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 11 marzo 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 16/06/2025, n. 11715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11715 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11715/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01950/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1950 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
3 IN Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Alberto Romano e Meinhard Durnwalder, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Alberto Romano in Roma, viale XXI Aprile, 11;
contro
Ministero del turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
S.I.T.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Anastasio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gian Giacomo Porro n. 26;
Tames S.A.P.A. di A. Citriniti e P. D'Amico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35b;
Sestrieres S.p.A. A Su, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Savatteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Monterosa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Griselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Monterosa 2000 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LM PP S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Dell'Anno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Provenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Imprese Turistiche Barziesi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Calvetti e Walter Cerviatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Baradello 2000 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Anastasio Pugliese e Roberta Ferrazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Anastasio Pugliese in Roma, via Gian Giacomo Porro n. 26;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Monterosa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Griselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Monterosa 2000 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LM PP S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Dell'Anno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Provenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Imprese Turistiche Barziesi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Calvetti e Walter Cerviatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Baradello 2000 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Anastasio Pugliese e Roberta Ferrazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Anastasio Pugliese in Roma, via Gian Giacomo Porro n. 26;
Sestrieres S.p.A. A S.U., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Savatteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:
- del decreto del 14.12.2023, prot. n. 0033771/23, pubblicato in data 21.12.2023, che approva la graduatoria e finanzia i potenziali beneficiari nei limiti delle risorse disponibili e precisamente le posizioni da 1 - 40 per un ammontare complessivo pari a euro 147.987.525,76 e del suo allegato contenente la graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento (all. 1);
- se ed in quanto necessario del verbale della Commissione di valutazione relativo alla seduta in cui si è discusso il progetto presentato dalla società 3 IN Spa, non conosciuto dalla ricorrente;
- sempre se ed in quanto necessario di ogni altro verbale della Commissione di valutazione;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati, nonché sempre se ed in quanto necessario, dell'avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23, nella parte in cui fissa i criteri di valutazione delle domande (art. 13, co. 4 e 5) (all. 2);
PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA 3 ZINNEN S.P.A. IL 6/3/2024:
previa misura cautelare,
oltre che del decreto del 14.12.2023, prot. n. 0033771/23 e degli altri atti impugnati con il ricorso principale sub R.G. n. 1950/2024, anche dei seguenti atti, già impugnati con il ricorso principale, ma solo adesso conosciuti:
- dei verbali della Commissione per la valutazione delle proposte di progetti per impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, presentate in riferimento all'avviso pubblico sul fondo istituito dall'art. 1, comma 592, della legge n. 197 del 2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, prot. n. 0012223/23 del 27.06.2023, ivi compreso il verbale finale (cfr. all.ti 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14);
- della nota del 05.12.2023 a firma del Presidente della Commissione con la quale il medesimo riassume i lavori svolti e riporta la graduatoria di merito approvata dalla Commissione (cfr. all. 15);
- dell’estratto della suddetta graduatoria di merito (cfr. all. 16);
- dello schema che riassume i criteri di valutazione e premiali citato nel verbale 2 del 05.10.2023, firmato il 16.10.2023, e nel verbale della Commissione n. 3 del 13.10.2023, firmato il 06.11.2023, non conosciuto e non trasmesso dal Ministero del turismo alla parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del turismo, di S.I.T.A. S.p.A., Tames S.A.P.A. di A. Citriniti e P. D'Amico, Sestrieres S.p.A. A Su, Monterosa S.p.A., Monterosa 2000 S.p.A., LM PP S.r.l., AR S.p.A., Imprese Turistiche Barziesi S.p.A. e Baradello S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con avviso pubblico del 27 giugno 2023, approvato con decreto prot. n. 12223/23, il Ministero del turismo ha indetto una “procedura valutativa a graduatoria” per la concessione di aiuti per la “ realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale ”, a valere sul fondo istituito dall’art. 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedendo una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 200.000.000,00.
La Società 3 IN S.p.a. ha partecipato alla procedura presentando, in data 15 settembre 2023, due domande di finanziamento, relative ai progetti di sostituzione dello skilift “Porzen” con un impianto a seggiovia in località sciistica Croda Rossa e installazione di nuovi impianti di innevamento presso la pista Porzen (cfr. all.ti 3 e 4 al ricorso introduttivo).
Con decreto del Segretariato Generale del Ministero del turismo prot. n. 33771/23 del 14 dicembre 2023, pubblicato sul sito istituzionale del medesimo Ministero in data 21 dicembre 2023, è stata approvata la graduatoria di merito delle istanze ammissibili a finanziamento, in cui risultano come potenziali beneficiarie (“ nei limiti delle risorse disponibili ”) le imprese posizionatesi nelle posizioni da 1 a 40, prevedendo un impegno complessivo di spesa pari ad euro 147.987.525,76.
La 3 IN non figurava nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio.
2. Con ricorso notificato in data 12 febbraio 2024 e tempestivamente depositato il 23 febbraio 2024, esperito nei confronti del Ministero del turismo e di due delle Società inserite in graduatoria (segnatamente, S.I.T.A. S.p.a. e Tames S.a.p.a. di A. Citriniti e P. D’amico), evocate nella loro qualità di controinteressate, la 3 IN ha impugnato il prefato decreto, unitamente agli altri atti della procedura selettiva, alcuni dei quali ancora sconosciuti (non essendo stata riscontrata, alla data di instaurazione del gravame, l’istanza di accesso agli atti presentata con pec del 17 gennaio 2024), chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:
I . “ Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti ”.
La ricorrente lamenta che non era stato pubblicato l’elenco dei progetti non idonei al finanziamento né di quelli esclusi, in violazione dell’art. 13 dell’avviso pubblico, ai sensi del quale “ La pubblicazione della graduatoria (…) vale quale pubblicità legale a tutti gli effetti di legge ”, oltre che dei principi di trasparenza, correttezza e ragionevolezza;
II . “ Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 Cost. Violazione dei principi di diritto in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e, in particolare dell’art. 12 legge n. 241 del 1990 ”.
Con tale mezzo viene censurata la mancata predisposizione, a monte, di un’adeguata griglia di valutazione, atteso che la tabella contenuta all’art. 13 dell’avviso, recante i criteri valutativi da applicarsi, risulterebbe estremamente generica, prescrivendo soltanto il punteggio minimo e massimo attribuibile per singolo indicatore ma non precisando i parametri per la gradazione del punteggio numerico;
III . “ Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto, insufficienza e sviata istruttoria e per motivazione omessa/carente e/o insufficiente ”;
IV . “ Violazione di legge. Violazione dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990. Violazione della lex specialis. Violazione dell’art. 13, comma 5 dell’avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23. Illogicità. Manifesta irragionevolezza ”.
Con tali motivi la ricorrente, “ pur non essendo a conoscenza dei verbali della Commissione e delle cause relative alla propria esclusione ”, ha comunque censurato sin da subito la valutazione espletata dalla Commissione in merito ai propri progetti, poiché “ manifestamente illegittima, iniqua e ingiusta ”, avendo meritato “ un punteggio complessivo sufficiente all’ammissione al finanziamento ”.
3. Si sono costituite in giudizio sia le controinteressate Tames, S.I.T.A. e Sestrieres S.p.a. a S.U. (rispettivamente con atti depositati in data 26 e 28 febbraio 2024, nonché 5 marzo 2024), sia il Ministero del turismo, con atto del 29 febbraio 2024.
4. Hanno poi spiegato intervento ad opponendum le seguenti Società, i cui progetti erano stati inclusi nella graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento approvata con il gravato decreto ministeriale: Monterosa S.p.a., Monterosa 2000 S.p.a., LM PP S.r.l., AR S.p.a., Imprese Turistiche Barziesi S.p.a., Baradello 2000 S.p.a. e Sestrieres S.p.a.
5. Con atto notificato il 5 marzo 2024 e depositato il giorno successivo la ricorrente, all’esito dell’esame dei verbali della Commissione di valutazione, che le erano stati medio tempore ostesi in data 16 febbraio 2024, ha esperito ricorso per motivi aggiunti cd “proprio”, con il quale, in primo luogo, ha reiterato e corroborato le doglianze già proposte con il ricorso introduttivo, incentrandosi, con i motivi terzo e quarto, sul punteggio (pari a 2 punti, e dunque insufficiente) conseguito in relazione al criterio di valutazione A “ Copertura finanziaria del programma di investimento ” (quale precisato nel verbale n. 3 del 13 ottobre 2023), deducendo che esso risulterebbe “ incomprensibile ” e in contrasto con i punteggi espressi per i criteri B.1 “ economicità della proposta ” (per il quale le erano stati assegnati 10 punti) e B.2 “ sostenibilità finanziaria dell’iniziativa proposta “ (per il quale aveva conseguito 15 punti), oltre che affetto da travisamento di fatti e carenza di istruttoria, non avendo l’amministrazione tenuto conto della florida situazione economico aziendale dell’interessata e della liquidità (pari ad euro 18.998.495,94) risultante dai bilanci allegati alle domande di finanziamento. La Società, ancora, lamenta che il criterio in esame sarebbe stato fatto oggetto di “alterazione postuma” (alla luce delle precisazioni contenute nel verbale n. 5 del 9 novembre 2023) e che il relativo punteggio sarebbe stato l’unico ad essere stato scritto “a mano”.
In secondo luogo, ha dedotto le seguenti, ulteriori censure:
V . “ Primo motivo aggiunto. Violazione dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990. Violazione della lex specialis. Violazione degli art. 12 e 13 dell’avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23. Violazione dei principi di diritto che regolano gli organi collegiali di valutazione. Eccesso di potere per contraddittorietà. Illogicità. Manifesta irragionevolezza ”.
Dall’analisi dei verbali non risulta che la Commissione abbia valutato i progetti “congiuntamente”, contrariamente a quanto preannunciato con il verbale n. 1 del 28 luglio 2023;
VI. “ Secondo motivo aggiunto. Sotto distinto ed autonomo profilo: Violazione dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990. Violazione della lex specialis. Violazione degli art. 12 e 13 dell’avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23. Violazione dei principi di diritto che regolano gli organi collegiali di valutazione. Eccesso di potere per contraddittorietà. Illogicità. Manifesta irragionevolezza ”.
I lavori della Commissione erano iniziati in data 5 ottobre 2023 (v. verbale n. 2), con l’esame di 3 domande, senza che la stessa avesse previamente condiviso e predeterminato i “criteri di valutazione e premiali”, in quanto solo successivamente il dottor Dicorato (uno dei membri dell’organo valutativo) si era reso disponibile ad elaborare e trasmettere agli altri componenti della Commissione uno schema riassuntivo di detti criteri;
VII . “ Terzo motivo aggiunto. Sotto altro distinto ed autonomo profilo: Violazione dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990. Violazione della lex specialis. Violazione degli art. 12 e 13 dell’avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23. Violazione dei principi di diritto che regolano gli organi collegiali di valutazione. Eccesso di potere per contraddittorietà. Illogicità. Manifesta irragionevolezza ”.
Era stata illegittimamente affiancata alla Commissione, a lavori già iniziati (v. verbale n. 3 del 13 ottobre 2023), una c.d. “Segreteria Tecnica”, nominata con Decreto del Segretario Generale prot. n. 27241 del 23 ottobre 2023, non prevista dall’avviso pubblico, che avrebbe “ svolto in autonomia le funzioni che avrebbe dovuto svolgere la Commissione ” e senza che ne fossero state previamente stabilite con chiarezza la relativa competenza e la sfera di attività;
VIII . “ Quarto motivo aggiunto. Sotto ulteriore distinto ed autonomo profilo: Violazione dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990. Violazione della lex specialis. Violazione degli art. 12 e 13 dell’avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23. Violazione dei principi di diritto che regolano gli organi collegiali di valutazione. Eccesso di potere per contraddittorietà. Illogicità. Manifesta irragionevolezza ”.
La prefata Segreteria Tecnica era partita ad analizzare le domande senza che le fossero state fornite preventive indicazioni (v. verbale n. 4 del 6 novembre 2023) e su richiesta della Commissione avrebbe poi proceduto a “rivedere” i (39) progetti già esaminati e indicati come ammissibili dal RUP, quando ormai erano state analizzate 61 domande sulle 68 complessivamente presentate, in violazione dei principi di trasparenza, correttezza e imparzialità, così modificando le modalità d’azione a valutazione già avviata. Analogo vizio emergerebbe anche dal successivo verbale n. 5 del 9 novembre 2023, da cui risulterebbe che la Commissione avrebbe impartito alla Segreteria tecnica nuove indicazioni sull’analisi delle domande;
IX . “ Quinto motivo aggiunto. Sotto ulteriore distinto ed autonomo profilo: Violazione dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990. Violazione della lex specialis. Violazione degli art. 12 e 13 dell’avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23. Violazione dei principi di diritto che regolano gli organi collegiali di valutazione. Eccesso di potere per contraddittorietà. Illogicità. Manifesta irragionevolezza ”.
I verbali della procedura sarebbero carenti e lacunosi, non recando indicazione né dei progetti volta per volta esaminati, né del lavoro congiunto svolto dalla Commissione in relazione alle domande di finanziamento, né ancora dell’attività svolta dalla Segreteria Tecnica, rendendo così impossibile verificare ab extrinseco se vi era stata l’effettiva osservanza dei criteri di valutazione.
5.1. Nelle conclusioni del ricorso la ricorrente ha formulato istanza istruttoria, finalizzata all’acquisizione dello “ schema che riassume i criteri di valutazione e premiali citato nel verbale 2 del 05.10.2023, firmato il 16.10.2023, e nel verbale della Commissione n. 3 del 13.10.2023, firmato il 06.11.2023, ma non conosciuto e non trasmesso dal Ministero del Turismo ”, oltre a chiedere la concessione di idonea misura cautelare “ anche nella forma della ammissione con riserva ”.
6. A seguito della camera di consiglio del 12 marzo 2024, in occasione della quale il Presidente di Sezione ha dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. dell’esistenza di profili di inammissibilità degli atti di intervento spiegati ad opponendum , hanno proceduto a costituirsi in giudizio con memoria ex art. 46 cod. proc. amm. le Società controinteressate Monterosa 2000, Monterosa, LM PP, AR, Imprese Turistiche Barziesi e Baradello 2000.
7. Con ordinanza n. 1486/2024 del 17 aprile 2024 la Sezione ha accolto la domanda cautelare “ nei termini precisati in sede di ricorso per motivi aggiunti, disponendo conseguentemente l’ammissione con riserva della Società al finanziamento subordinatamente alla prestazione di una cauzione ai sensi dell’art. 55, co. 2 cod. proc. amm. ”.
7.1. In data 10 giugno 2024 la ricorrente ha depositato copia della fideiussione bancaria rilasciata in favore del Ministero del turismo (il 20 dicembre 2024 è stata poi prodotta una “appendice” alla stessa, con proroga del periodo di copertura).
8. La causa è stata discussa nel merito all’udienza pubblica del 23 settembre 2024, in vista della quale le parti hanno depositato memorie illustrative e repliche, e il Collegio, con l’ord. n. 16808/2024 del 27 settembre 2024: i) ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti da considerarsi “controinteressati” ai sensi dell’art. 41, co. 2 cod. proc. amm. ( i.e. , le imprese incluse nella graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento); ii) per ragioni di economia processuale ha sin da subito disposto incombenti istruttori a carico del Ministero del turismo, ordinando di depositare in giudizio “ lo schema che riassume i «criteri di valutazione e premiali» redatto dal dott. Spiridione Dicorato e citato in alcuni dei verbali della Commissione (cfr. segnatamente verbali n. 2 del 5 ottobre 2023 e n. 3 del 13 ottobre 2023), unitamente ad ogni altro documento presente agli atti del medesimo Ministero e che risulti utile a tal fine (v. ad es. documentazione afferente ai lavori condotti dalla Segreteria Tecnica nominata con Decreto del Segretario Generale prot. n. 27241 del 23 ottobre 2023) ”.
8.1. La ricorrente ha provveduto ad integrare il contraddittorio nel rispetto delle modalità e dei termini assegnati dal giudice, come comprovato con deposito documentale del 29 ottobre 2024.
9. In corso di causa sono stati poi adottati e depositati: i) il decreto prot. n. 230539/24 del 1° ottobre 2024, recante l’elenco delle imprese beneficiarie del contributo di cui all’avviso pubblico del 27 giugno 2023 e i relativi importi a ciascuna di esse riconosciuti (cfr. deposito del 13 gennaio 2025); ii) l’avviso pubblico “ Impianti di risalita anno 2024 ”, approvato con decreto prot. n. 17591 del 3 giugno 2024 (v. deposito del 17 gennaio 2025).
10. All’esito della nuova udienza pubblica del 4 marzo 2025, in vista della quale le parti hanno scambiato memorie illustrative e repliche, la Sezione, con ordinanza n. 5102/2025 dell’11 marzo 2025, ha reiterato l’incombente istruttorio impartito con la precedente ordinanza n. 16808/2024, essendo esso rimasto inottemperato, “ con l’espressa avvertenza che dall’eventuale perdurante comportamento inerte della resistente amministrazione il giudice potrà desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm .”.
11. Nelle date 28 marzo 2025 e 4 aprile 2025 il Ministero del turismo ha depositato documentazione.
12. La ricorrente e la controinteressata Imprese Turistiche Barziesi hanno prodotto memorie ex art. 73 cod. proc. amm. (cfr. depositi del 9 e 11 aprile 2025), e le Società S.i.t.a. e Baradello 2000 memoria di replica (in data 18 aprile 2025).
13. All’udienza pubblica del 13 maggio 2025 la causa è stata nuovamente chiamata in discussione e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In limine litis il Collegio dà atto che le Società che erano inizialmente intervenute ad opponendum hanno successivamente proceduto a costituirsi in giudizio nella loro qualità di controinteressate, giusta il disposto dell’art. 46 cod. proc. amm. (cfr. memorie depositate nelle date 14, 18, 19 e 21 marzo 2024, nonché 10 e 12 aprile 2024).
2. Sempre in via preliminare va rilevato che la documentazione depositata dal resistente Ministero in data 4 aprile 2025, nonostante risulti tardiva, in quanto prodotta in violazione del termine a difesa di cui all’art. 73, co. 1, cod. proc. amm., purtuttavia verrà eccezionalmente presa in considerazione ai fini del decidere, in quanto: a) essa è stata presentata in ottemperanza ad un espresso ordine istruttorio impartito dalla Sezione con l’ord. n. 16808/2024 e reiterato con l’ord. n. 5102/2025; b) la ricorrente ha comunque avuto modo di difendersi in relazione alla prefata documentazione, prendendo un’espressa posizione in merito nella propria memoria illustrativa dell’11 aprile 2025 (cfr. in particolare punto 2, pagg. 4 e ss.).
3. In via pregiudiziale occorre scrutinare l’eccezione di tardività del ricorso per motivi aggiunti sollevata da alcune delle Società costituitesi come controinteressate, e segnatamente da: Imprese Turistiche Barziesi, che nella memoria dell’11 aprile 2024, pag. 6, afferma testualmente che “ la prassi del cosiddetto «ricorso al buio» (ricorso originario), pur se largamente ammessa in passato, non appare più ammissibile alla luce dei principi nazionali e comunitari (in tal senso cfr. TAR Liguria, n. 371 del 13/06/2020) ” (l’eccezione è stata riproposta negli stessi termini anche memoria di replica del 19 agosto 2024, pagg. 4 e 5, nonché nelle memorie ex art. 73 cod. proc. amm. del 20 gennaio 2025 e 9 aprile 2025); Monterosa, Monterosa 2000, AR e LM PP, con le memorie – tutte di tenore analogo – depositate in sede cautelare in data 12 aprile 2024, e successive memorie ex art. 73 cod. proc. amm. depositate in data 30 agosto 2024, che fanno leva sulla asserita tardività dell’istanza accesso agli atti, in quanto inoltrata dall’interessata in data 17 gennaio 2024, ossia a distanza di oltre un mese dall’approvazione della graduatoria (risalente al 14 dicembre 2023).
Tali eccezioni sono destituite di fondamento.
Giova rammentare che l’art. 41, co. 2, cod. proc. amm. dispone che il ricorso debba essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di legge “ decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge ”.
Secondo l’interpretazione propugnata da granitica giurisprudenza, il concetto di “piena conoscenza” non deve essere inteso quale “conoscenza piena ed integrale” dei provvedimenti che si intendono impugnare, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale: “Ciò che è, invece, sufficiente ad integrare il concetto di “piena conoscenza” (il verificarsi della quale determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale), è la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da conferire emersione all’attualità dell’interesse ad agire contro di esso” (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2021, n. 8547).
Resta poi salva la facoltà di proporre motivi aggiunti c.d. propri ai sensi dell’art. 43 cod. proc. amm., la cui funzione è, come noto, quella di ampliare la causa petendi (a differenza dei c.d. motivi aggiunti impropri che, invece, interessano il c.d. petitum ) originariamente posta a sostegno del ricorso, proponendo ulteriori censure derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento della proposizione del ricorso, ma ignoti) o dalla conoscenza integrale degli atti (ivi incluso il provvedimento impugnato) prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 07 febbraio 2020, n. 962; CGARS, 28.04.2022, n. 543).
Dal combinato disposto delle richiamate disposizione deriva che vi è l’onere di impugnare tempestivamente il provvedimento lesivo della sfera giuridica del privato, con possibilità di far valere in un momento successivo nuove censure, con lo strumento dei motivi aggiunti (cd propri): trattasi di un meccanismo processuale che contempera i principi generali di stabilità e certezza delle situazioni giuridiche, da un lato, che impone che l’eventuale impugnativa sia proposta entro un termine decadenziale a pena di inoppugnabilità dell’atto, e di tutela giurisdizionale ex art 24 Cost., dall’altro, secondo cui deve comunque essere assicurata all’interessato una difesa in giudizio dei propri interessi piena ed effettiva.
Nel caso di specie, la Società ricorrente ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria delle imprese ammesse a contributo con ricorso notificato il 2 febbraio 2024, entro il termine di legge di 60 giorni dalla relativa pubblicazione (avvenuta in data 21 dicembre 2023), in un momento in cui non aveva conoscenza del contenuto dei verbali e degli ulteriori atti della procedura selettiva, non essendo stata ancora evasa, a quella data, l’istanza di accesso presentata il 17 gennaio 2024. Una volta che il Ministro ha fornito riscontro alla prefata istanza, l’interessata ha proceduto ad integrare e precisare le proprie doglianze con ricorso per motivi aggiunti cd “proprio”, notificato in data 5 marzo 2024.
Tanto opportunamente precisato, ciò che unicamente rileva ai fini della tempestività del suddetto ricorso per motivi aggiunti è la circostanza che esso è stato incardinato nei 60 giorni dall’ostensione della richiesta documentazione (avvenuta il 16 febbraio 2024).
Peraltro, va rilevato che l’istanza di accesso agli atti è stata presentata entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, con il provvedimento conclusivo dell’iter procedimentale, non rilevando la data (precedente) in cui la medesima è stata approvata (come invece messo in rilievo da alcune delle controinteressate).
Non si ravvisano, pertanto, profili di irricevibilità per tardività del ricorso per motivi aggiunti.
4. Prima di procedere alla disamina del merito occorre svolgere alcuni preliminari chiarimenti in ordine alla causa petendi e al petitum del presente giudizio.
Con il ricorso introduttivo e il successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha esperito molteplici censure, con cui sono stati sollevati anche vizi di ordine formale e/o procedurale che si appuntano sulla legittimità del complessivo operato amministrativo ovvero di talune fasi e/o “passaggi” dell’iter procedimentale: i medesimi, se accolti, finirebbero per travolgere l’intera procedura selettiva, con conseguente integrale caducazione del gravato decreto ministeriale (motivo per il quale la Sezione ha ritenuto necessario procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese ammesse a contributo quali soggetti controinteressati: si rinvia sul punto alle argomentazioni spese nell’ord. n. 16808/2024).
In corso di causa, tuttavia, la parte ha precisato di “ avere prevalente interesse al (suo) inserimento in graduatoria (…) e, in subordine, all'annullamento della medesima ” (v. verbale della camera di consiglio del 16 aprile 2024), di talché “ l’auspicato accoglimento di alcuni dei principali e assorbenti motivi di ricorso, quelli incentrati sul bassissimo punteggio illegittimamente attribuito ai progetti della ricorrente per il Criterio A di cui all’Avviso pubblico sul Fondo oggetto del gravame, consentirebbe l’annullamento parziale degli atti impugnati, nei limiti dell’interesse della Società ricorrente, non necessariamente tale da impingere sulla valutazione positiva dei progetti degli altri interessati dichiarati idonei e sovvenzionati ” (cfr. memoria illustrativa dep. in data 18 luglio 2024, pag. 2).
In sostanza, la ricorrente ha gradato i motivi di ricorso, chiedendo che siano previamente scrutinati e accolti quelli (segnatamente, terzo e quarto, come integrati e specificati con ricorso per motivi aggiunti) che si appuntano sul punteggio (pari a 2 punti, e dunque inferiore al minimo predeterminato dall’avviso pubblico) conseguito in relazione del criterio di valutazione “A”, con assorbimento di tutte le restanti censure (le quali tuttavia non sono state fatte oggetto di rinuncia espressa: v. da ultimo anche la memoria dell’11 aprile 2025) e conseguente annullamento del decreto prot. n. 0033771/23 del 14 dicembre 2023 soltanto in parte qua , ossia nella misura in cui esso non contempla, tra le istanze ammissibili a finanziamento, anche quelle presentate dalla medesima 3 IN.
Avuto pertanto riguardo alla gradazione dei motivi di ricorso espressa dalla ricorrente nell’esercizio di una sua facoltà processuale (cfr. Ad. Plen. n. 5/2015), si procederà, in via prioritaria, all’esame di tali doglianze.
5. In via pregiudiziale è destituita di fondamento l’eccezione di inammissibilità del terzo e quarto motivo di ricorso sollevata nelle memorie depositate dalla LM PP (in data 12 aprile 2024 e 27 gennaio 2025), secondo cui “ Il terzo e quarto motivo (da esaminarsi congiuntamente) sono anzitutto inammissibili: non è possibile censurare il merito della valutazione discrezionale della Commissione, sostituendolo con proprie soggettive valutazioni ”.
Invero, anche a voler ammettere, in via ipotetica, che le doglienze impingano nel merito (insindacabile) della valutazione ministeriale (circostanza peraltro non corretta, secondo quanto ora si dirà), le medesime sarebbero semmai da considerarsi infondate, ma non inammissibili, tenuto conto che la declaratoria di inammissibilità si giustifica unicamente in presenza di aspetti che precludono l’esame del merito (es. carenza di interesse).
6. Ciò chiarito, il Collegio ritiene fondate le censure dedotte con i suddetti terzo e quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente, limitatamente alla parte in cui esse paventano l’incomprensibilità del punteggio numerico assegnato ai progetti della ricorrente in relazione al criterio di valutazione previsto dall’art. 13 dell’avviso pubblico e contrassegnato con la lettera A, anche alla luce del contenuto dei verbali della Commissione di valutazione medio tempore ostesi, con l’opportuna precisazione che le stesse si sostanziano nella deduzione di vizi che (diversamente da quanto eccepito da alcune delle controinteressate nei propri scritti difensivi) non attengono direttamente al merito delle valutazioni discrezionali operate dall’amministrazione, disvelando di contro profili di manifesta illegittimità dell’operato amministrativo.
7. In punto di fatto giova puntualizzare quanto segue.
7.1. L’art. 13 dell’avviso pubblico aveva previsto la finanziabilità dei progetti che avessero conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 37/100 “ fermo restando il rispetto delle soglie minime indicate per ciascun criterio di valutazione e per ciascun descrittore. Una valutazione inferiore relativa anche soltanto ad uno dei punteggi minimi attribuiti rend(e) la domanda non finanziabile ” (cfr. comma 2).
Il successivo comma 4 contempla i seguenti tre criteri di valutazione: A. “ Copertura finanziaria del programma di investimento ”; B. “ Sostenibilità del piano economico – finanziario ”, a sua volta articolato nei sotto-criteri B.1. “ economicità della proposta in termini di rapporto tra l’importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi ” e B.2. “ sostenibilità finanziaria dell’iniziativa proposta ”; C. “ Cantierabilità dell’iniziativa e fattibilità tecnica dell’intervento ”.
Per ciascuno di essi viene fornita la relativa descrizione (cd descrittore), l’indicazione del “Punteggio massimo” e della “Soglia minima”, nonché una “Scala di attribuzione del punteggio” finalizzata a ripartire e “dosare” il punteggio tra il limite minimo e quello massimo.
Il comma 5, poi, prevede alcuni “criteri premiali”, cui è assegnato un punteggio fino ad un massimo di 26 punti, precisando che esso non concorre in ogni caso al raggiungimento della soglia minima di 37 punti.
Per quanto qui specificamente rileva, il criterio A della “ Copertura finanziaria del programma di investimento ” è definito dall’avviso in termini di “ capacità del soggetto proponente di far fronte alla copertura finanziaria richiesta per la realizzazione del programma di investimento proposto. Questa è valutata analizzando il PIANO FINANZIARIO PER LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI previsto al punto iv, lettera d) di cui all’Allegato I del presente Avviso ”. È stato poi previsto un punteggio massimo di 20 punti e uno minimo di 10, da graduarsi secondo le seguenti quattro fasce: elevata (punteggio superiore a 18), buona (punteggio ricompreso tra 15 e 18), sufficiente (punteggio ricompreso tra 10 e 15) e non adeguata (punteggio inferiore a 10 punti).
7.2. La ricorrente ha presentato due domande di finanziamento, contrassegnate con prot. nn. 16275 e 17856 (cfr. all.ti 3 e 4 al ricorso introduttivo), le quali prevedevano rispettivamente: i) un investimento di euro 11.076.100,40, da soddisfare tramite “ - contributo calcolato secondo la metodologia funding gap pari ad euro 5.297.846,88. Eventuali scostamenti dal contributo massimo agevolabile verranno supportate attraverso mezzi aziendali; - Finanziamento bancario per euro 5.778.253,52 ” (v. par. 3 “Copertura finanziaria del programma d’investimento” del Modulo A “requisiti scheda progetto”); ii) un investimento di euro 2.901.350,00, da soddisfare attraverso “ - contributo calcolato secondo la metodologia funding gap pari ad euro 1.342.559,15. Eventuali scostamenti dal contributo massimo agevolabile verranno supportate attraverso mezzi aziendali. - Finanziamento bancario o Mezzi propri aziendali per euro 1.558.790,85 ” (v. par. 3 “Copertura finanziaria del programma d’investimento” del Modulo A “requisiti scheda progetto”).
7.3. In corso di giudizio sono stati ostesi e versati in atti i verbali della Commissione di valutazione istituita presso il Ministero del turismo, incaricata di esaminare il merito dei progetti giusta il disposto dell’art. 13, co. 1, dell’avviso pubblico, oltre ad un “estratto” (cfr. doc. 16 depositato in data 16 marzo 2024) da cui risulta che il punteggio assegnato ai due progetto della ricorrente in relazione al criterio A è pari a 2 punti.
In particolare, per quanto qui specificamente rileva:
- il verbale n. 2 del 5 ottobre 2023 precisa che “ Il Presidente si confronta con i componenti della Commissione in merito alla metodologia di lavoro da adottare, ovvero se si ritiene opportuno esprimere una valutazione al termine dell’esame di ciascuna istanza, con l’utilizzo di una eventuale scheda riassuntiva dei criteri di valutazione, oppure al termine dell’analisi di tutte le istanze ammissibili. La Commissione concorda nel procedere all’analisi di tutte le istanze ammissibili. Al termine di tale attività, attribuirà i punteggi ed esprimerà una valutazione definitiva (…) Il Dott. Dicorato (componente della Commissione di provenienza dal Ministero dell’Economia e Finanze, n.d.r.) si rende disponibile ad elaborare e trasmettere ai membri della Commissione uno schema che riassuma i criteri di valutazione e premiali, che possa agevolare i lavori e consentire di individuare degli indicatori di sintesi mirati ad una valutazione il più possibile oggettiva. La Commissione stabilisce che tale documentazione resti agli atti dei lavori come materiale tecnico a supporto delle decisioni che la Commissione dovrà adottare. Il Presidente ringrazia il dott. Dicorato e la Commissione concorda di adottare tale metodologia di lavoro ”;
- il verbale n. 3 del 13 ottobre 2023 dà atto che nella cartella condivisa (a disposizione dei membri della Commissione) era stata caricata “ la scheda elaborata dal Dott. Dicorato a supporto dei lavori della Commissione nella quale sono riassunti i criteri di valutazione e di premialità. Il Dott. Dicorato evidenzia di aver aggiornato la scheda inserendo i seguenti indicatori: 1) Indicatore del criterio A «Copertura finanziaria del programma di investimento»: indice di copertura autonoma degli investimenti (capitale proprio/investimento totale) (…) ”. Viene anche menzionata la prossima costituzione di un “gruppo di lavoro”, da affiancare alla Commissione nell’istruttoria tecnica delle istanze. Con decreto prot. n. 27241 del 23 ottobre 2023 è stata poi effettivamente nominata una Segreteria Tecnica;
- il verbale n. 4 del 6 novembre 2023 dà conto dell’esistenza di “ schema – di livello istruttorio ” predisposto dalla citata Segreteria Tecnica “ nel quale sono riportati i risultati dell’analisi svolta a tutt’oggi su 61 istanze, che può costituire una base di partenza per il successivo approfondimento da parte della Commissione, mirato a valutare la qualità degli interventi proposti ”;
- il verbale n. 5 del 9 novembre 2023 documenta che la Commissione, in relazione al “ lavoro istruttorio rappresentato dalla Segreteria Tecnica (…) in relazione ai criterio A ”, aveva espressamente richiesto che “ il lavoro istruttorio debba meglio evidenziare quanto già condiviso dalla Commissione in relazione a: - parametri che misurano la capacità di autofinanziamento da parte dei singoli soggetti proponenti; - tempistica prevista nel cronoprogramma e alla disponibilità immediata delle autorizzazioni per l’esecuzione degli interventi ”;
- il verbale n. 7 del 1° dicembre 2023, in cui si legge che “ La Commissione, a partire dal lavoro istruttorio di livello tecnico svolto dalla Segreteria Tecnica sulla base delle indicazioni fornite nei precedenti incontri, ha esaminato le domande (…) valutando e pesando per ogni progetto, sulla base della citata istruttoria tecnica svolta dalla Segreteria Tecnica, i parametri A, B1, Be e C ”. Segue l’elenco delle domande presentate (identificate per numero di protocollo) e della graduatoria dei progetti (in totale 40) ritenuti ammissibili a finanziamento.
7.4. Come riportato in narrativa, in corso di giudizio è stata disposta un’istruttoria a carico del Ministero del turismo, finalizzata ad acquisire specificamente “ lo schema che riassume i «criteri di valutazione e premiali» redatto dal dott. Spiridione Dicorato ”, citato nei suddetti verbali n. 2 del 5 ottobre 2023 e n. 3 del 13 ottobre 2023), oltre ad “ ogni altro documento presente agli atti del medesimo Ministero e che risulti utile ”, e segnatamente la “ documentazione afferente ai lavori condotti dalla Segreteria Tecnica ”, in quanto trattasi di documentazione non presente in atti (cfr. ord. n. 16808/2024, rimasta inevasa, e successiva reiterazione dell’ordine istruttorio disposta con l’ord. n. 5102/2025).
In prossimità dell’udienza di discussione del ricorso calendarizzata per il 13 maggio 2025 l’amministrazione si è limitata a produrre una relazione informativa a firma del Dirigente dell’Ufficio I Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il turismo prot. n. 124951 del 3 aprile 2025, cui è allegata una tabella riepilogativa dei punteggi assegnati alle istanze di finanziamento in relazione a ciascuno dei criteri e sotto-criteri – A, B.1., B.2 e C - previsti dall’avviso pubblico (cfr. deposito del 4 aprile 2025). Nella suddetta relazione viene dato atto che “ Tutta la documentazione in fascicolo del Ministero del Turismo è stata mandata dal RUP con nota n°6980/24 e dalla DG Affari Generali e Risorse Umane con nota n°287498/24 del 16/10/2024. Ad esito dell’esame del fascicolo contente i lavori della Commissione, è emerso che l’unica «documentazione» ulteriore rispetto a quanto già prodotto è rappresentata dagli scambi di mail fra i componenti della stessa, con cui sono stati condivisi dei file di lavoro contenenti criteri di valutazione, schemi di prospetti e tabulati da elaborare e compilare in base a dei parametri e degli indicatori per ciascuna delle varie voci (…) In ordine alle modalità di lavoro, risulta che i Progetti vengono visionati per ogni singolo caso e sulla base della documentazione disponibile: - il rappresentante del MEF Dicorato Spiridione ha elaborato una proposta relativamente ai parametri finanziari A, B1, B2 (…) ”.
Ne consegue che non sono stati mai versati agli atti del presente giudizio né lo schema riepilogativo dei “criteri di valutazione e premiali” redato dal dott. Dicorato, espressamente menzionato nei verbali della procedura, né la documentazione relativa all’attività istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica. Sicché non è stato possibile apprezzare in concreto la modalità di applicazione dei criteri di valutazione previsti dalla lex specialis , e in particolare del criterio A “ Copertura finanziaria del programma di investimento ”.
7.5. Ciononostante, dal citato verbale n. 3/2023 emerge che, in sede istruttoria, tale criterio sarebbe stato esplicitato in termini di rapporto tra “capitale proprio” e ammontare totale dell’investimento previsto in progetto. Ed ancora, il verbale n. 5/2023 cita espressamente la “capacità di autofinanziamento” delle imprese proponenti, quale parametro già condiviso dalla Commissione.
Tale circostanza è stata poi confermata dalla difesa erariale con la memoria del 12 aprile 2024, depositata in fase cautelare, in cui si legge che il punteggio di 2 (su un massimo di 20 punti disponibili) assegnato per il criterio A “ é stato attribuito utilizzando un parametro di calcolo, stabilito durante i lavori della Commissione (…), oggettivo: le domande sono infatti state valutate sulla base dell’ «indice di copertura autonoma degli investimenti» espresso come rapporto fra capitale proprio e investimento totale, elementi dichiarati dai proponenti in sede di proposizione delle domande di finanziamento ” (negli stessi termini cfr. pag. 5 della memoria di replica dell’11 febbraio 2025).
Senonché, nella relazione illustrativa ministeriale prot. n. 124951 del 3 aprile 2025 si legge testualmente quanto segue: “ ai fini della valutazione della solvibilità dell’impresa, sono stati valutati positivamente il ricorso al credito (e/o all'indebitamento bancario) e l’eventuale quota di cofinanziamento. Per tutti i Progetti sottoposti all’esame della Commissione, è stato valutato il rapporto tra il ricorso a fonti di finanziamento esterne (bancarie) e l’investimento che per la ricorrente 3 IN SpA ha un valore pari allo 0%, perché quest’ultima aveva dichiarato di finanziare l’investimento esclusivamente mediante il ricorso a capitale proprio; tale circostanza ha motivato l’attribuzione di un punteggio ricadente in fascia bassa e nello specifico pari a 2 (a fronte di una soglia minima di 10 per essere ammesso a finanziamento). In sostanza, la scelta dell’indicatore della Commissione si è risolta a favore delle aziende che hanno fatto ricorso all’indebitamento bancario, per due motivi: • il primo, connesso alla garanzia di solvibilità finanziaria; • il secondo, per ragioni di politica economica per cui aumenta la ricchezza del sistema produttivo inserendo nel circuito il sistema bancario-creditizio ”.
8. Le delucidazioni da ultimo fornite dalla parte resistente, unitamente alla mancata produzione della documentazione richiesta dalla Sezione (circostanza valutabile ai sensi dell’art. 64, co. 4, cod. proc. amm. quale argomento di prova a carico della parte resistente, come espressamente paventato con l’ord. n. 5102/2025), rendono palesi e manifesti i seguenti vizi di legittimità che inficiano la valutazione espressa dall’amministrazione.
8.1. In primo luogo, emerge ictu oculi l’erroneità dell’affermazione secondo cui la ricorrente avrebbe dichiarato di voler ricorrere “esclusivamente” all’impiego di capitale proprio: si rimanda, al riguardo, a quanto chiarito al punto 7.2. della presente pronuncia, in cui è stato riprodotto il contenuto della sezione “Copertura finanziaria del programma d’investimento” delle due domande di finanziamento presentate dalla Società 3 IN, in entrambe della quali è stata dichiarata l’intenzione di utilizzare (anche) il credito bancario.
8.2. In secondo luogo, i chiarimenti resi in sede giudiziale con il rapporto informativo ministeriale risultano del tutto incongruenti, se non in lampante contraddizione, con il contenuto sia dai verbali della Commissione di valutazione, sia degli scritti difensivi depositati dell’Avvocatura dello Stato.
Invero, se nella nota prot. n. 124951 del 3 aprile 2025 l’amministrazione ha da ultimo sottolineato che il criterio A intendeva valorizzare specificatamente il ricorso all’indebitamento bancario, e dunque in sostanza al cd capitale di debito, dagli atti della procedura (v. soprattutto i verbali nn. 3/2023 e 5/2023) sembra trapelare, di contro, l’intenzione della Commissione di privilegiare l’impiego di mezzi propri, e dunque la capacità di autofinanziamento dell’impresa partecipante (e di ciò la difesa erariale ha dato conferma nelle sue memorie).
In altri termini, il materiale di causa non consente di apprezzare come l’amministrazione, in sede istruttoria, abbia effettivamente applicato il parametro valutativo di cui trattasi, e dunque come siano state valutate in concreto le domande di finanziamento della ricorrente, non essendo possibile stabilire, con sufficiente margine di certezza e ragionevolezza, quale sia stato l’indicatore e/o elemento (capitale proprio vs capitale di debito) effettivamente utilizzato al fine di misurare la capacità di reperimento delle risorse necessarie per il finanziamento dell’opera.
8.3. Da quanto osservato deriva anche l’irrilevanza delle argomentazioni sviluppate da alcune delle controinteressate in ordine alla asserita difficoltà, per la ricorrente, di accedere al credito bancario, alla luce dei suoi valori di bilancio (da cui trapela l’esistenza di una notevole esposizione debitoria), e connesse repliche contenute nella memoria della 3 IN del 10 febbraio 2025 sulle rosee prospettive di rendimento: trattasi, infatti, di considerazioni di merito che non è dato sapere se possano o meno avere influenzato, in concreto, il giudizio della Commissione in relazione al criterio A, e ciò proprio alla luce dell’incompletezza e lacunosità del materiale probatorio in atti (vedasi, come sopra rilevato, la mancanza di qualsivoglia documentazione in ordine all’attività istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica, e che, come risulta dai verbali, avrebbe costituito la base della valutazione di merito demandata alla Commissione).
8.4. In terzo luogo, anche a voler ammettere che (come trapelerebbe dai verbali della procedura e confermato dall’Avvocatura nei propri scritti difensivi) la Commissione abbia inteso valorizzare il ricorso al capitale proprio, trattasi comunque di modalità di applicazione del criterio valutativo in esame che non risulta allineata alle previsioni dell’avviso pubblico.
L’art. 13, infatti, si limitava a richiamare, in maniera generica e dunque piuttosto lasca, la “capacità finanziaria” di far fronte alla realizzazione del programma di investimento, senza operare alcuna “selezione” in merito alla provenienza delle risorse da impiegare allo scopo: in altri termini, il descrittore non contiene alcun accenno al fatto che il ricorso al finanziamento di terzi (sulla scorta di scelte strategiche di politica aziendale) potesse essere valutato negativamente dalla Commissione.
Ne deriva che l’interpretazione del parametro in esame come “ indice di copertura autonoma degli investimenti ” espresso dal “ rapporto fra capitale proprio e investimento totale ”, propugnata solo nel corso dei lavori della Commissione di valutazione, in realtà si sostanzia in una modifica del criterio di valutazione che travalica la definizione datane dalla lex specialis , finendo conseguente per determinarne una alterazione postuma, condividendosi sul punto quanto dedotto dalla ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti e meglio precisato al punto 2 della memoria del 18 luglio 2024 (vedasi anche memoria di replica del 2 settembre 2024).
9. Da tutto quanto sin qui rappresentato emerge che il punteggio di 2 assegnato ad entrambi i progetti della ricorrente (inferiore al minimo – di 10 punti – previsto dalla lex specialis ) non è idoneo a disvelare l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione nella valutazione del parametro A della “ copertura finanziaria del programma di investimento ”, non essendo stato possibile appurare come in effetti tale criterio valutativo sia stato concretamente applicato.
Ne consegue che la determinazione di non includere la domanda della ricorrente tra quelle ammissibili a finanziamento risulta inficiata da difetto di motivazione.
10. In conclusione, il ricorso va accolto sulla scorta di quanto sopra argomentato, con assorbimento delle ulteriori doglianze, e, per l’effetto, va disposto l’annullamento parziale del decreto del 14 dicembre 2023, prot. n. 0033771/23, ossia nella sola parte in cui non ha incluso il progetto della ricorrente tra quelli ammissibili al finanziamento, ferma restando, pertanto, la validità della graduatoria ad esso allegata, che non viene incisa dall’effetto caducatorio della presente pronuncia di accoglimento, e fatte salve le conseguenti determinazioni demandate al resistente Ministero.
In particolare, quale effetto conformativo, resta l’obbligo in capo alla resistente amministrazione di rideterminarsi sulle due domande di finanziamento della 3 IN Spa in relazione al criterio di valutazione A “Copertura finanziaria del programma di investimento” previsto dall’avviso pubblico del 27 giugno 2023, a ciò dovendovi provvedere una Commissione in diversa composizione, con conseguente ed eventuale integrazione della sopra citata graduatoria delle istanze ammissibili al beneficio qualora, all’esito della ridetta rivalutazione, i progetti della ricorrente dovessero conseguire il punteggio minimo.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero del turismo nella misura determinata in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per compensarle nei confronti delle Società costituitesi in giudizio in qualità di controinteressate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla in parte qua il decreto del 14.12.2023, prot. n. 0033771/23, ai sensi, nei limiti e con gli effetti precisati in motivazione.
Condanna il Ministero del turismo a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti delle Società controinteressate costituitesi in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Santoro Cayro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO