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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n.330/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Michele Campanale Consigliere
ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 marzo 2025, nella causa avente ad oggetto
“rapporto di lavoro subordinato_ differenze retributive”,
tra
rappr. e dif. da avv. Gaetano Caroli Casavola Parte_1
Appellanti
contro
, Appellata non costituita CP_1
non costituito Controparte_2
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 31 luglio 2020 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 30 giugno 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui, su domanda di differenze retributive avanzata da nei confronti dell' e di CP_1 Pt_1
, escludeva la sussistenza di qualsiasi elemento anche indiziario nei confronti del Controparte_2 e condannava l' al pagamento in favore della della somma di € 17.000,81 CP_2 Pt_1 CP_1
– come da conteggi di parte – oltre accessori di legge. Non risulta notificato ad entrambi gli appellati il ricorso in appello ed il pedissequo decreto di fissazione udienza. La causa, all'udienza del 12 marzo 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---***---***--- L'appello è improcedibile. E' agli atti soltanto il ricorso in appello, non corredato dalla notifica all'appellato
[...]
. CP_3 L'appello è improcedibile, in quanto:
nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in jus, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 421 c.p.c. nell'ipotesi di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile - i tempi del processo, sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata";
in definitiva, ove al deposito dell'atto introduttivo non sia seguita la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, occorre definire il giudizio con una sentenza di mero rito, dichiarando l'improcedibilità del ricorso stesso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita - in ragione del principio costituzionalizzato della "ragionevole durata" del processo - la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c.;
né rileva il carattere ordinatorio del termine di notificazione di cui all'originario decreto di fissazione dell'udienza, atteso che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risiede nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice di disporre la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.), sicchè una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio.
Per tali motivi il ricorso va dichiarato improcedibile. Nulla per le spese di lite, trattandosi di pronuncia in rito. Sussistono le condizioni, come da dispositivo, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato.
p.q.m.
Dichiara l'appello improcedibile Nulla per le spese.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 12 mqrzo 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Michele Campanale Consigliere
ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 marzo 2025, nella causa avente ad oggetto
“rapporto di lavoro subordinato_ differenze retributive”,
tra
rappr. e dif. da avv. Gaetano Caroli Casavola Parte_1
Appellanti
contro
, Appellata non costituita CP_1
non costituito Controparte_2
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 31 luglio 2020 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 30 giugno 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui, su domanda di differenze retributive avanzata da nei confronti dell' e di CP_1 Pt_1
, escludeva la sussistenza di qualsiasi elemento anche indiziario nei confronti del Controparte_2 e condannava l' al pagamento in favore della della somma di € 17.000,81 CP_2 Pt_1 CP_1
– come da conteggi di parte – oltre accessori di legge. Non risulta notificato ad entrambi gli appellati il ricorso in appello ed il pedissequo decreto di fissazione udienza. La causa, all'udienza del 12 marzo 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---***---***--- L'appello è improcedibile. E' agli atti soltanto il ricorso in appello, non corredato dalla notifica all'appellato
[...]
. CP_3 L'appello è improcedibile, in quanto:
nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in jus, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 421 c.p.c. nell'ipotesi di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile - i tempi del processo, sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata";
in definitiva, ove al deposito dell'atto introduttivo non sia seguita la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, occorre definire il giudizio con una sentenza di mero rito, dichiarando l'improcedibilità del ricorso stesso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita - in ragione del principio costituzionalizzato della "ragionevole durata" del processo - la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c.;
né rileva il carattere ordinatorio del termine di notificazione di cui all'originario decreto di fissazione dell'udienza, atteso che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risiede nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice di disporre la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.), sicchè una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio.
Per tali motivi il ricorso va dichiarato improcedibile. Nulla per le spese di lite, trattandosi di pronuncia in rito. Sussistono le condizioni, come da dispositivo, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato.
p.q.m.
Dichiara l'appello improcedibile Nulla per le spese.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 12 mqrzo 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella