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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/09/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3885/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3885/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 2 settembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Laura Casari
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Le parti hanno contratto matrimonio in Murcia (Spagna) in data 27 dicembre 2008
e dalla loro unione è nato in [...] il figlio il 18 marzo Persona_1
2010.
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni di cui al ricorso:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Spagna il 27/12/2008 tra i signori e , Parte_1 Parte_2
2) Confermare le seguenti condizioni:
a) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 dello stesso presso la residenza della madre.
b) Il padre vedrà il figlio secondo il seguente protocollo: a fine settimana alternati con la madre dal venerdì alla domenica sera ed un pomeriggio notte durante la settimana che i genitori concorderanno in anticipo. La settimana che la madre ha il figlio con sè il fine settimana stabilire che possa trascorrere due Per_1 pomeriggi notte con il padre che i genitori stabiliranno in anticipo.
I coniugi concordano che tutte le vacanze scolastiche del figlio saranno divise alla metà, ed il minore starà dal primo giorno di vacanza scolastica natalizia fino al 31 dicembre con un genitore, e dal 1 gennaio fino al rientro a scuola con l'altro genitore, ad anni alterni. Durante le vacanze di Pasqua i genitori si accorderanno di anno in anno in base ai reciproci impegni lavorativi, tenendo fermo che il giorno di Pasqua il minore lo trascorrerà con un genitore, il giorno di Pasquetta lo passerà con l'altro genitore, ad anni alterni. Ogni genitore ha diritto a trascorrere durante l'estate, due settimane con il figlio, anche frazionate, che dovranno essere concordate entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori si impegnano, durante la permanenza con l'altro genitore a garantire il contatto telefonico tra il minore e l'altro genitore.
Nel caso in cui uno dei genitori si trasferisca all'estero, anche per un periodo, i coniugi si impegnano a concordare un altro protocollo di visite affinchè venga mantenuta la relazione padre - figlio. In ogni caso i genitori stabiliscono che il figlio terminerà in Italia gli studi delle scuole superiori. Per_1
2 c) Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed allo svago saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. I genitori dovranno considerare le esigenze del proprio figlio e prendere decisioni conformi anche al suo volere.
d) Assegnare la casa familiare sita a Trento in via Oberziner 10 alla signora
[...]
stabilendo che il signor rilasci Parte_1 Parte_2 suddetto immobile entro e non oltre il 1 settembre 2024, con i propri effetti personali, consegnando alla moglie tutte le chiavi di detto immobile al momento del rilascio dell'abitazione coniugale. La signora subentrerà ex lege nel Pt_1 contratto di locazione predetto, che verrà quindi volturato a suo nome, e dal momento del rilascio da parte del marito sosterrà il canone di locazione e le spese dell'utenze domestiche che dovrà intestare a suo nome.
e) Il padre è obbligato a versare da settembre 2024 un assegno di mantenimento per il figlio nella somma di Euro 300,00 al mese da versarsi entro il 15 di Per_1 ogni mese sul conto corrente bancario della signora le cui coordinate Pt_1 verranno comunicate al signor somma rivalutabile annualmente secondo gli Pt_2 aggiornamenti Istat.
f) Le spese straordinarie del figlio sono al 50% tra i coniugi secondo il Per_1 protocollo redatto dal Tribunale di Milano che viene ivi allegato e che verrà seguito in tutte le sue indicazioni ( individuazione, modalità e pagamento ).
g) L'assegno universale unico verrà percepito interamente dalla madre così come ogni altro eventuale ammortizzatore sociale nazionale, regionale e/o provinciale ed il padre non avanzerà pretese e/o diritti su tali sussidi.
h) Le spese legali della presente procedura saranno divise alla metà tra i coniugi.
3) I signori e Parte_1 Parte_2 rinunciano espressamente a proporre impugnazione avverso l'emananda Sentenza di scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle condizioni esposte nella separata domanda per l'appunto relativa allo scioglimento del matrimonio proposta ai sensi dell'art. 473 -bis.49 C.p.c.;
4) Confermare che le spese di procedura e assistenza legale di cui al ricorso congiunto dei signori e Parte_1 Parte_2
3 per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 -bis.51. c.p.c. con Pt_2 contestuale proposizione di domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 - bis.49 cod. civ. sono a spese compensate”.
Con sentenza di questo Tribunale n. 418/2024 di data 4 dicembre 2024, pubblicata il 9 dicembre 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 25 giugno 2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta in data 25 settembre 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 418/2024 di data 4 dicembre
2024, pubblicata il 9 dicembre 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, Persona_1 in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore
4 ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
(c.f. ) e
[...] C.F._1 Parte_2
(c.f. ) in Murcia (Spagna) in data 27
[...] C.F._2 dicembre 2008, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3885/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 2 settembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Laura Casari
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Le parti hanno contratto matrimonio in Murcia (Spagna) in data 27 dicembre 2008
e dalla loro unione è nato in [...] il figlio il 18 marzo Persona_1
2010.
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni di cui al ricorso:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Spagna il 27/12/2008 tra i signori e , Parte_1 Parte_2
2) Confermare le seguenti condizioni:
a) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 dello stesso presso la residenza della madre.
b) Il padre vedrà il figlio secondo il seguente protocollo: a fine settimana alternati con la madre dal venerdì alla domenica sera ed un pomeriggio notte durante la settimana che i genitori concorderanno in anticipo. La settimana che la madre ha il figlio con sè il fine settimana stabilire che possa trascorrere due Per_1 pomeriggi notte con il padre che i genitori stabiliranno in anticipo.
I coniugi concordano che tutte le vacanze scolastiche del figlio saranno divise alla metà, ed il minore starà dal primo giorno di vacanza scolastica natalizia fino al 31 dicembre con un genitore, e dal 1 gennaio fino al rientro a scuola con l'altro genitore, ad anni alterni. Durante le vacanze di Pasqua i genitori si accorderanno di anno in anno in base ai reciproci impegni lavorativi, tenendo fermo che il giorno di Pasqua il minore lo trascorrerà con un genitore, il giorno di Pasquetta lo passerà con l'altro genitore, ad anni alterni. Ogni genitore ha diritto a trascorrere durante l'estate, due settimane con il figlio, anche frazionate, che dovranno essere concordate entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori si impegnano, durante la permanenza con l'altro genitore a garantire il contatto telefonico tra il minore e l'altro genitore.
Nel caso in cui uno dei genitori si trasferisca all'estero, anche per un periodo, i coniugi si impegnano a concordare un altro protocollo di visite affinchè venga mantenuta la relazione padre - figlio. In ogni caso i genitori stabiliscono che il figlio terminerà in Italia gli studi delle scuole superiori. Per_1
2 c) Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed allo svago saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. I genitori dovranno considerare le esigenze del proprio figlio e prendere decisioni conformi anche al suo volere.
d) Assegnare la casa familiare sita a Trento in via Oberziner 10 alla signora
[...]
stabilendo che il signor rilasci Parte_1 Parte_2 suddetto immobile entro e non oltre il 1 settembre 2024, con i propri effetti personali, consegnando alla moglie tutte le chiavi di detto immobile al momento del rilascio dell'abitazione coniugale. La signora subentrerà ex lege nel Pt_1 contratto di locazione predetto, che verrà quindi volturato a suo nome, e dal momento del rilascio da parte del marito sosterrà il canone di locazione e le spese dell'utenze domestiche che dovrà intestare a suo nome.
e) Il padre è obbligato a versare da settembre 2024 un assegno di mantenimento per il figlio nella somma di Euro 300,00 al mese da versarsi entro il 15 di Per_1 ogni mese sul conto corrente bancario della signora le cui coordinate Pt_1 verranno comunicate al signor somma rivalutabile annualmente secondo gli Pt_2 aggiornamenti Istat.
f) Le spese straordinarie del figlio sono al 50% tra i coniugi secondo il Per_1 protocollo redatto dal Tribunale di Milano che viene ivi allegato e che verrà seguito in tutte le sue indicazioni ( individuazione, modalità e pagamento ).
g) L'assegno universale unico verrà percepito interamente dalla madre così come ogni altro eventuale ammortizzatore sociale nazionale, regionale e/o provinciale ed il padre non avanzerà pretese e/o diritti su tali sussidi.
h) Le spese legali della presente procedura saranno divise alla metà tra i coniugi.
3) I signori e Parte_1 Parte_2 rinunciano espressamente a proporre impugnazione avverso l'emananda Sentenza di scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle condizioni esposte nella separata domanda per l'appunto relativa allo scioglimento del matrimonio proposta ai sensi dell'art. 473 -bis.49 C.p.c.;
4) Confermare che le spese di procedura e assistenza legale di cui al ricorso congiunto dei signori e Parte_1 Parte_2
3 per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 -bis.51. c.p.c. con Pt_2 contestuale proposizione di domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 - bis.49 cod. civ. sono a spese compensate”.
Con sentenza di questo Tribunale n. 418/2024 di data 4 dicembre 2024, pubblicata il 9 dicembre 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 25 giugno 2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta in data 25 settembre 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 418/2024 di data 4 dicembre
2024, pubblicata il 9 dicembre 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, Persona_1 in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore
4 ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
(c.f. ) e
[...] C.F._1 Parte_2
(c.f. ) in Murcia (Spagna) in data 27
[...] C.F._2 dicembre 2008, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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