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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/10/2024, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1195/2021
R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 13.2.2024 e promossa
DA: rappresentata e difesa dall'Avv. Parte 1
De Martini Matteo ed elett.te dom.ta presso lo Studio del medesimo in Bologna.
Appellante
CONTRO
Controparte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ercolani
Luca ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Bologna.
Appellata avverso la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., n. 402/2021 emessa dal
Tribunale di Bologna in data 5.2.2021.
Conclusioni delle parti:
Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
Parte 1 in qualità
-In primo grado, la di proprietaria e di affittuaria di taluni poderi siti in Castel
d'Aiano (BO), Gaggio ON (BO), Montese (MO) e Zocca (MO) adibiti alla coltivazione di patate, orzo, grano, erba medica e prato, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la
Controparte 1 poiché, svolgendo attività agricola in diverse località dell'Appenino bolognese, aveva accertato che, durante la notte tra il 23 e il 24 maggio 2017, gran parte dei terreni era stata danneggiata dal calpestio e dal raspamento di diverse specie di istrici, cinghiali e altri ungulati.
Deduceva di avere formulato una richiesta di risarcimento dei danni alla CP 1 in data 6.6.2017 con la denuncia dell'accaduto anche presso il Comando della Stazione dei Carabinieri di Castel
d'Aiano, reiterata anche nel luglio 2017, aggravatosi il danno, e che tuttavia queste non avevano avuto alcun seguito ad eccezione di una richiesta di precisazione della domanda, e che, peraltro, aveva precedentemente inoltrato anche una richiesta di prevenzione sia alla CP_1 che ad e ad CP_3 nonché alla Città CP_2
Metropolitana di Bologna e alla Provincia di Modena.
La società attrice concludeva chiedendo, in via principale, che fossero accertati i danni causati dalla fauna selvatica nell'annata agraria 2016-2017 alle coltivazioni della società medesima, che fosse accertata e dichiarata la legittimazione passiva della convenuta a ristorare i medesimi danni, che fosse accertata e dichiarata la condotta negligente dell'ente convenuto rispetto agli obblighi prevenzionali previsti per legge, che, vista le S.U. n. 5417/2004 della Cassazione che ha riconosciuto il diritto soggettivo del danneggiato all'integrale risarcimento del danno provocato dalla fauna selvatica, per l'effetto, fosse condannata la Controparte_1 al risarcimento della complessiva somma di €40.339,96, О della diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 6.6.2017 al saldo effettivo;
in subordine, domandava che fosse condannata al pagamento della società attrice della medesima somma di
€40.339,96, о la diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 6.6.2017 al saldo effettivo a titolo di diritto ad una "compensazione dell'interesse leso" sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalle sentenze della
Corte di Cassazione n. 23774 e 2375 del 2016, sulla base della disponibilità del "Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica" al 6.6.2017.
-Si costituiva in giudizio la Controparte_1 contrastando la domanda attorea e, in particolare, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e contestandola, nel merito, per infondatezza diritto, deducendo anchein fatto e in l'inammissibilità ed improponibilità per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, e comunque il difetto di prova.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda.
Esclusa la risarcibilità ex art. 2052 C.C. del danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della 1. n. 968/1977 attiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, il giudice ne affermava l'inquadramento quale ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., precisando che la situazione non era mutata per effetto dell'entrata in vigore della 1. n. 157/1992
e neppure per l'intervento della Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 4 del 2001. Il giudice richiama l'insegnamento della Suprema Corte che postula, in materia di gestione della fauna assegnata alla
CP 1 la necessaria allegazione, О comunque l'indicazione, di una condotta omissiva efficiente sul piano della presumibile riconducibilità al danno ricevuto e, ancora, i principi statuiti dalla Cass. Civ. n. 5722/2019.
Facendo applicazione del principio della cd. ragione più liquida, il primo giudice rilevava la carenza di prova del comportamento colposo ascritto all'ente pubblico convenuto che fosse causalmente efficiente rispetto ai danni lamentati, rilevando quindi la genericità della domanda non solo con riguardo alla condotta dell'ente convenuto ma anche in relazione ai danni, evidenziando altresì la tardività delle specificazioni della condotta contenute nella nota del 29.1.2021 e che l'attore, il quale prospettava danni a terreni e colture a causa di invasione degli ungulati pari ad €40.339,46, non forniva alcuna descrizione, specificazione e individuazione dei danni in concreto subiti, ovvero dei criteri di calcolo adottati ai fini della sua quantificazione e, dunque, concludeva valutando generica ed inutile la domanda attorea.
Il giudice accertava che i danni conseguenza erano stati provati ai fini con una perizia di parte che offriva generici elementi della sola quantificazione del che il CTU danno e nell'espletamento dell'incarico aveva esaminato solo la perizia di parte ed effettuato un sopralluogo e, infine, che anche il fatto materiale, asserita fonte di danno, era stato indicato in modo indeterminato, anche temporalmente, e senza rigore.
-Avverso tale decisione, la Parte 1 propone appello formulando i due seguenti distinti motivi di doglianza. 1) Con il primo motivo, la società appellante lamenta il difetto di valutazione delle prove e dei dati fattuali, l'erronea e contraddittoria valutazione in punto di an e dell'art. 2697 c.c.
Deduce che il dovere di prevenzione è posto in capo alle Regioni dalla 1. n. 157/1992 e dalla 1. Regione n. 8/1994 e CP 1 che non spetti alla difesa dell'agricoltore l'onere di indicare quali siano le misure di prevenzione più adeguate da adottare;
che le normative richiamate pongono a carico della P.A. il compito di eseguire, di propria iniziativa, idonei interventi di prevenzione che minimizzano quantomeno il prodursi di danni alle coltivazioni agricole, precisando altresì che la normativa regionale sopra richiamata attribuisce alle Province ora alla Regione, dopo alla
1. Regione tutti i compiti di gestione CP 1 n. 1/2016 della fauna selvatica. Secondo la società appellante, l'erroneità della decisione del giudice emerge in forza del dato letterale della 1. n. 157/1992, in particolare, agli artt. 9, 10, 14, 19, 26, e in quello della legge CP 1 CP 1 n. 8/1994, con riguardo agli artt. 1,
3, 14, 16, 17, 31. la società appellante che vi Afferma sono accorgimenti precauzionali per il controllo della fauna selvatica e la difesa delle coltivazioni agricole che dimostrano il contrario di ciò che nessuna misura fra quelle statuiva il primo giudice, ma ostacolare l'accesso prescritte, atte ad impedire О almeno ad stata efficacemente degli animali nelle aree coltivate, era attuata nel caso in esame e, dunque, le specifiche omissioni, aggravate dalla richiesta di misure precauzionali avanzata ed ignorata, erano tali da rilevare ai fini di una responsabilità omissiva di cui all'art. 2043 c.c. a carico dell'ente pubblico.
Censura, ancora, con la medesima doglianza la sentenza laddove il giudice si pronunciava quanto alla descrizione del danno, affermando che queste statuizioni sono incompatibili con le risultanze della CTU che è peraltro giunto alla stima del danno nella misura di € 27.948,08, poi ridotto ad €27.810,00 a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni del CTP di parte appellata.
In punto di danno, insiste nell'aver allegato dettagliatamente il danno subito, anche attraverso la produzione di una perizia estimativa con rassegna fotografica raffigurante i poderi danneggiati, analitiche tabelle di calcolo con individuazione delle diminuzioni percentuali del prodotto perduro, suddivise per
Comune, foglio catastale, particelle e tipologia di coltivazione, oltre ad uno stralcio del prezziario della CCIA di Bologna per la determinazione economica del danno.
2) Con il secondo motivo di doglianza, la appellante si duole dell'omessa pronuncia sulla domanda spiegata in via subordinata volta ad ottenere la tutela indennitaria, lamentando la violazione del principio tra chiesto e pronunciato.
-Si costituiva la Controparte 1 contestando l'appello di cui eccepisce l'inammissibilità ex artt. 342 e 348bis C.p.c. e, nel merito, poiché infondato.
Propone altresì appello incidentale chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta dall'appellante per difetto di legittimazione passiva, ovvero per infondatezza in fatto e in diritto, anche circa il profilo dell'ammissibilità e della proponibilità per difetto di giurisdizione, e comunque per difetto di prova.
In particolare, con il primo motivo d'appello incidentale la pone la questione della legittimazione passiva, per il CP_1 caso in cui si ritenesse che il Tribunale, rigettando nel merito la domanda, avesse implicitamente ritenuto che la stessa fosse legittimata passivamente. Con il secondo motivo d'appello incidentale, la CP 1 censura la sentenza Ove il giudice affermava che la medesima era stata convenuta "ai sensi degli artt. 2043 e/o 2052 c.c.", argomentando che la domanda era stata introdotta con riferimento all'art. 17 della 8/1994, riformata dalla 1.1. Controparte_1 n.
n. 172016 e citando l'art. 2043 C.C., ma Controparte 1 senza alcuna indicazione dell'art. 2052 c.c.
-L'appello principale deve essere accolto mentre l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile. A) Per questioni di ordine logico, si prendono in esame dapprima le doglianze proposte incidentale spiegato dalla Controparte_4
[...] , in via autonoma, con cui impugna la decisione in tema di legittimazione passiva e laddove il giudice di prime cure affermava che la medesima appellata era stata convenuta "ai sensi degli artt. 2043 e/o 2052 c.c.".
Le doglianze incidentali si valutano inammissibili per carenza d'interesse. L'interesse ad impugnare, infatti, deve essere apprezzato in considerazione dell'utilità giuridica concreta che può essere tratta dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione stessa, e dunque, non può consistere nella mera aspirazione alla correzione di parte della motivazione o comunque nella sua integrità ove non ne discenda alcun effetto pregiudizievole che sostanzialmente riguardi la posizione di chi proponga la doglianza. Nel caso in esame, quanto alla specifica questione della legittimazione, peraltro, il giudice non formulava alcuna valutazione sul punto, esplicitando di non provvedere ad esaminare la questione per "economia processuale alla stregua del principio della ragione più liquida'".
Diversamente, quanto alla questione relativa alla seconda doglianza formulata in via incidentale per cui il giudice affermava che l'attore avesse agito ai sensi dell'art. 2052 c.c., osservato che questi non provvedeva a formulare alcun addebito va sotto tale profilo, escludendo che potesse rispondere a tale titolo in considerazione dell'insegnamento della Suprema Corte che, con riguardo a questa fattispecie, affermava non fosse compatibile lo stato di custodia con lo stato di libertà proprio della fauna selvatica.
Deve ritenersi che, quindi, la CP 1 non potesse trarre alcuna utilità concreta dalla proposizione di una doglianza incidentale, non essendo, per le questioni di cui si duole, gravata di alcuna condanna e, pertanto, come esposto, deve essere l'appello incidentale dichiarato inammissibile per carenza d'interesse alla proposizione del medesimo. B) Quanto all'appello principale questo deve essere accolto limitatamente alla doglianza con la quale insisteva il per riconoscimento del diritto indennitario in favore della stessa società appellante.
Si deve, infatti, escludere la spettanza di un diritto risarcitorio di natura extracontrattuale. Per un verso, non risulta configurabile, nella fattispecie in esame, una domanda avanzata ai sensi dell'art. 2052 C.C. né per quanto argomentato in atto di citazione in primo grado, né per quanto dedotto con la memoria di cui al primo termine dell'art. 183 CO. 6 c.p.c. ove lo sforzo difensivo è teso ad individuare i profili di contegno colposo ascrivibili all'ente convenuto.
Tale rilievo di carattere assertivo rende infondate le deduzioni insistite da tale angolo prospettico in relazione al diverso posizionamento della giurisprudenza in materia richiamato nella difesa della società appellante, atteso che la difesa mancava di prospettare chiaramente e specificamente gli elementi costitutivi di una simile ipotesi di responsabilità in primo grado entro il termine utile fornito, per la precisazione della domanda, dall'art. 183 co. 6 n.1 c.p.c. ex art. 2043 C.C., va Quanto ad un'eventuale responsabilità osservato che dinanzi a danni cagionati alla produzione agricola e agli allevamenti da parte della fauna selvatica sono proponibili congiuntamente l'azione risarcitoria sull'illecito fondata aquiliano e l'azione indennitaria di cui agli artt. 17 e 18 della
1. CP 1 n. 8/1994 e della 1. n. 157/1992. CP 1
Ora, nel caso di specie, va senz'altro condivisa la decisione del primo giudicante di rilevare la carenza assertiva e dimostrativa che attiene alla domanda per ciò che concerne la condotta colposa ascritta alla e la sua valenza causale rispetto agli CP 1 eventi di danni e ciò basta а pervenire al rigetto di tale pretesa.
Peraltro, quanto invece al motivo d'impugnazione sub. 2) questo deve essere ritenuto fondato.
Va, infatti, accolta la domanda spiegata, in via subordinata, dalla società agricola con la memoria n. 1 di cui all'art. 183 co.
6 c.p.c., di indennizzo dedotto come "diritto ad una compensazione dell'interesse leso"".
Non è in alcun modo condivisibile la censura del primo decidente relativa all'aver l'attrice proposto una domanda "generica" anche in relazione ai danni, priva di "descrizione, specificazione, individuazione dei predetti danni in concreto patiti ovvero dei criteri di calcolo utilizzati per addivenire e computare la somma richiesta". Quanto alla descrizione del danno subito dall'appellante, asseriva il giudice di prime cure che "non è dato sapere se i cinghiali hanno distrutto le piante, in che modo e quali;
se hanno rovinato il terreno e come e per quali porzioni;
se hanno compromesso le colture e quali;
se hanno scavato i fondi danneggiando recinzioni, manufatti, alberi, ecc.", e che anche "il ctu nell'espletamento dell'incarico ha esaminato solo perizia di parte ed effettuato un sopralluogo".
Tali asserzioni sono contradette dal soddisfacimento dell'onere probatorio, proprio attraverso le congrue risultanze della CTU, all'esito delle quali per il CTU è stato possibile pervenire ad una determinazione più che puntuale del danno, stimato addirittura al centesimo in € 27.949,08 e poi ridotto ad € 27.810,00 dopo l'accoglimento di alcune osservazioni del CTP di parte appellata. La SOC. aveva fornito elementi precisi atti a Parte_1 dimostrare il danno subito, producendo una perizia estimativa di parte, corredata da una rassegna fotografica raffigurante i poderi danneggiati, analitiche tabelle di calcolo con individuazione delle diminuzioni percentuali del prodotto perduto, suddivise per
Comune, foglio catastale, particelle e tipologia di coltivazione, nonché uno stralcio del prezziario della CCIA di Bologna per la determinazione economica del danno.
Tutti elementi riscontrati come congrui ed adeguati dal CTU, all'esito del sopralluogo, la cui veridicità non è inficiata dal lungo lasso di tempo trascorso, laddove lo stesso CTU nel proprio elaborato ha avuto modo di dichiarare come "durante il sopralluogo si è potuto appurare l'esattezza dei dati indicati nella perizia del P.A. Per 1 (il CTP dell'odierna appellante), per quanto concerne l'identificazione Catastale e la corrispondenza "fisica" sul posto dei relativi appezzamenti coltivati", nonché "dall'esame documentale e dal sopralluogo del 10 giugno 2020 risulta che la perizia del CTP Per 1 è corretta e chiara nella descrizione e per la metodologia di stima", e ciò a dimostrazione che la domanda della colà attrice era più che precisa nelle sue allegazioni.
Addirittura, in riferimento al quantum debeatur, il CTU arriva a dichiarare che "le produzioni attese per le colture a foraggere e seminativi sono state stimate dal CTP p.a. Per_1 con criterio prudenziale".
Il CTU ha eseguito un unico sopralluogo, evidentemente ritenuto più che sufficiente, ed ha potuto prendere in esame soltanto
l'attività istruttoria di parte appellante in quanto la CP 1 non aveva svolto alcuna attività al riguardo, non riuscendo ad eseguire, benché più volte richiesti, quei sopralluoghi previsti dal modulo predisposto dalla CP 1 stessa, che, nel capitolo intitolato “Informazioni sul presente procedimento" prevede che "il procedimento di valutazione e stima del danno decorre dalla data di ricevimento dell'istanza e si conclude entro 30 giorni con la stesura del verbale di accertamento del danno, previo eventuale sopralluogo da parte dei tecnici incaricati dall'Amministrazione
Regionale".
Pertanto, il danno alle coltivazioni agricole dell'appellante risulta congruamente provato e correttamente quantificato nel suo ammontare. Del resto, la CTU veniva ammessa dallo stesso giudice di prime cure per quantificare un danno ritenuto non adeguatamente provato, ma contraddittoriamente, essendo gli elementi forniti dall'attrice con la CTP funzionali per la quantificazione del danno in relazione all'accoglimento della domanda subordinata spiegata ovvero la tutela in via indennitaria, su cui, tuttavia, il decidente ometteva di pronunciarsi, contrariamente ad un radicato filone decisorio del Tribunale bolognese ricognitivo delle domande avanzate sotto il profilo indennitario.
L'appello pertanto va accolto sotto il profilo subordinato indennitario.
-Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pronunziando, La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente sull'appello, così decide:
l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma
-A) accoglie dell'impugnata sentenza, condanna la Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in somma di € 27.810,00 a favore dell'appellante della complessiva comma 1, L. n. 157/1992 titolo di indennita' di cui all'art. 26,
E.R. n. 8/1994, oltre ed agli artt. 17 e 18 della L. Reg. interessi e rivalutazione monetaria dal 17.04.2018, data della richiesta risarcitoria, al saldo effettivo, sulla base della disponibilità del "Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica" al 17.04.2018, data della domanda risarcitoria;
-B) rigetta l'appello incidentale;
-C) condanna la CP_1 appellata al rimborso delle spese in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo in complessivi € 2.540,00, e per il presente grado in complessivi € 2.906,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge.
Così deciso in Bologna il giorno 15/9/24.
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1195/2021
R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 13.2.2024 e promossa
DA: rappresentata e difesa dall'Avv. Parte 1
De Martini Matteo ed elett.te dom.ta presso lo Studio del medesimo in Bologna.
Appellante
CONTRO
Controparte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ercolani
Luca ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Bologna.
Appellata avverso la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., n. 402/2021 emessa dal
Tribunale di Bologna in data 5.2.2021.
Conclusioni delle parti:
Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
Parte 1 in qualità
-In primo grado, la di proprietaria e di affittuaria di taluni poderi siti in Castel
d'Aiano (BO), Gaggio ON (BO), Montese (MO) e Zocca (MO) adibiti alla coltivazione di patate, orzo, grano, erba medica e prato, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la
Controparte 1 poiché, svolgendo attività agricola in diverse località dell'Appenino bolognese, aveva accertato che, durante la notte tra il 23 e il 24 maggio 2017, gran parte dei terreni era stata danneggiata dal calpestio e dal raspamento di diverse specie di istrici, cinghiali e altri ungulati.
Deduceva di avere formulato una richiesta di risarcimento dei danni alla CP 1 in data 6.6.2017 con la denuncia dell'accaduto anche presso il Comando della Stazione dei Carabinieri di Castel
d'Aiano, reiterata anche nel luglio 2017, aggravatosi il danno, e che tuttavia queste non avevano avuto alcun seguito ad eccezione di una richiesta di precisazione della domanda, e che, peraltro, aveva precedentemente inoltrato anche una richiesta di prevenzione sia alla CP_1 che ad e ad CP_3 nonché alla Città CP_2
Metropolitana di Bologna e alla Provincia di Modena.
La società attrice concludeva chiedendo, in via principale, che fossero accertati i danni causati dalla fauna selvatica nell'annata agraria 2016-2017 alle coltivazioni della società medesima, che fosse accertata e dichiarata la legittimazione passiva della convenuta a ristorare i medesimi danni, che fosse accertata e dichiarata la condotta negligente dell'ente convenuto rispetto agli obblighi prevenzionali previsti per legge, che, vista le S.U. n. 5417/2004 della Cassazione che ha riconosciuto il diritto soggettivo del danneggiato all'integrale risarcimento del danno provocato dalla fauna selvatica, per l'effetto, fosse condannata la Controparte_1 al risarcimento della complessiva somma di €40.339,96, О della diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 6.6.2017 al saldo effettivo;
in subordine, domandava che fosse condannata al pagamento della società attrice della medesima somma di
€40.339,96, о la diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 6.6.2017 al saldo effettivo a titolo di diritto ad una "compensazione dell'interesse leso" sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalle sentenze della
Corte di Cassazione n. 23774 e 2375 del 2016, sulla base della disponibilità del "Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica" al 6.6.2017.
-Si costituiva in giudizio la Controparte_1 contrastando la domanda attorea e, in particolare, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e contestandola, nel merito, per infondatezza diritto, deducendo anchein fatto e in l'inammissibilità ed improponibilità per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, e comunque il difetto di prova.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda.
Esclusa la risarcibilità ex art. 2052 C.C. del danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della 1. n. 968/1977 attiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, il giudice ne affermava l'inquadramento quale ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., precisando che la situazione non era mutata per effetto dell'entrata in vigore della 1. n. 157/1992
e neppure per l'intervento della Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 4 del 2001. Il giudice richiama l'insegnamento della Suprema Corte che postula, in materia di gestione della fauna assegnata alla
CP 1 la necessaria allegazione, О comunque l'indicazione, di una condotta omissiva efficiente sul piano della presumibile riconducibilità al danno ricevuto e, ancora, i principi statuiti dalla Cass. Civ. n. 5722/2019.
Facendo applicazione del principio della cd. ragione più liquida, il primo giudice rilevava la carenza di prova del comportamento colposo ascritto all'ente pubblico convenuto che fosse causalmente efficiente rispetto ai danni lamentati, rilevando quindi la genericità della domanda non solo con riguardo alla condotta dell'ente convenuto ma anche in relazione ai danni, evidenziando altresì la tardività delle specificazioni della condotta contenute nella nota del 29.1.2021 e che l'attore, il quale prospettava danni a terreni e colture a causa di invasione degli ungulati pari ad €40.339,46, non forniva alcuna descrizione, specificazione e individuazione dei danni in concreto subiti, ovvero dei criteri di calcolo adottati ai fini della sua quantificazione e, dunque, concludeva valutando generica ed inutile la domanda attorea.
Il giudice accertava che i danni conseguenza erano stati provati ai fini con una perizia di parte che offriva generici elementi della sola quantificazione del che il CTU danno e nell'espletamento dell'incarico aveva esaminato solo la perizia di parte ed effettuato un sopralluogo e, infine, che anche il fatto materiale, asserita fonte di danno, era stato indicato in modo indeterminato, anche temporalmente, e senza rigore.
-Avverso tale decisione, la Parte 1 propone appello formulando i due seguenti distinti motivi di doglianza. 1) Con il primo motivo, la società appellante lamenta il difetto di valutazione delle prove e dei dati fattuali, l'erronea e contraddittoria valutazione in punto di an e dell'art. 2697 c.c.
Deduce che il dovere di prevenzione è posto in capo alle Regioni dalla 1. n. 157/1992 e dalla 1. Regione n. 8/1994 e CP 1 che non spetti alla difesa dell'agricoltore l'onere di indicare quali siano le misure di prevenzione più adeguate da adottare;
che le normative richiamate pongono a carico della P.A. il compito di eseguire, di propria iniziativa, idonei interventi di prevenzione che minimizzano quantomeno il prodursi di danni alle coltivazioni agricole, precisando altresì che la normativa regionale sopra richiamata attribuisce alle Province ora alla Regione, dopo alla
1. Regione tutti i compiti di gestione CP 1 n. 1/2016 della fauna selvatica. Secondo la società appellante, l'erroneità della decisione del giudice emerge in forza del dato letterale della 1. n. 157/1992, in particolare, agli artt. 9, 10, 14, 19, 26, e in quello della legge CP 1 CP 1 n. 8/1994, con riguardo agli artt. 1,
3, 14, 16, 17, 31. la società appellante che vi Afferma sono accorgimenti precauzionali per il controllo della fauna selvatica e la difesa delle coltivazioni agricole che dimostrano il contrario di ciò che nessuna misura fra quelle statuiva il primo giudice, ma ostacolare l'accesso prescritte, atte ad impedire О almeno ad stata efficacemente degli animali nelle aree coltivate, era attuata nel caso in esame e, dunque, le specifiche omissioni, aggravate dalla richiesta di misure precauzionali avanzata ed ignorata, erano tali da rilevare ai fini di una responsabilità omissiva di cui all'art. 2043 c.c. a carico dell'ente pubblico.
Censura, ancora, con la medesima doglianza la sentenza laddove il giudice si pronunciava quanto alla descrizione del danno, affermando che queste statuizioni sono incompatibili con le risultanze della CTU che è peraltro giunto alla stima del danno nella misura di € 27.948,08, poi ridotto ad €27.810,00 a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni del CTP di parte appellata.
In punto di danno, insiste nell'aver allegato dettagliatamente il danno subito, anche attraverso la produzione di una perizia estimativa con rassegna fotografica raffigurante i poderi danneggiati, analitiche tabelle di calcolo con individuazione delle diminuzioni percentuali del prodotto perduro, suddivise per
Comune, foglio catastale, particelle e tipologia di coltivazione, oltre ad uno stralcio del prezziario della CCIA di Bologna per la determinazione economica del danno.
2) Con il secondo motivo di doglianza, la appellante si duole dell'omessa pronuncia sulla domanda spiegata in via subordinata volta ad ottenere la tutela indennitaria, lamentando la violazione del principio tra chiesto e pronunciato.
-Si costituiva la Controparte 1 contestando l'appello di cui eccepisce l'inammissibilità ex artt. 342 e 348bis C.p.c. e, nel merito, poiché infondato.
Propone altresì appello incidentale chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta dall'appellante per difetto di legittimazione passiva, ovvero per infondatezza in fatto e in diritto, anche circa il profilo dell'ammissibilità e della proponibilità per difetto di giurisdizione, e comunque per difetto di prova.
In particolare, con il primo motivo d'appello incidentale la pone la questione della legittimazione passiva, per il CP_1 caso in cui si ritenesse che il Tribunale, rigettando nel merito la domanda, avesse implicitamente ritenuto che la stessa fosse legittimata passivamente. Con il secondo motivo d'appello incidentale, la CP 1 censura la sentenza Ove il giudice affermava che la medesima era stata convenuta "ai sensi degli artt. 2043 e/o 2052 c.c.", argomentando che la domanda era stata introdotta con riferimento all'art. 17 della 8/1994, riformata dalla 1.1. Controparte_1 n.
n. 172016 e citando l'art. 2043 C.C., ma Controparte 1 senza alcuna indicazione dell'art. 2052 c.c.
-L'appello principale deve essere accolto mentre l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile. A) Per questioni di ordine logico, si prendono in esame dapprima le doglianze proposte incidentale spiegato dalla Controparte_4
[...] , in via autonoma, con cui impugna la decisione in tema di legittimazione passiva e laddove il giudice di prime cure affermava che la medesima appellata era stata convenuta "ai sensi degli artt. 2043 e/o 2052 c.c.".
Le doglianze incidentali si valutano inammissibili per carenza d'interesse. L'interesse ad impugnare, infatti, deve essere apprezzato in considerazione dell'utilità giuridica concreta che può essere tratta dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione stessa, e dunque, non può consistere nella mera aspirazione alla correzione di parte della motivazione o comunque nella sua integrità ove non ne discenda alcun effetto pregiudizievole che sostanzialmente riguardi la posizione di chi proponga la doglianza. Nel caso in esame, quanto alla specifica questione della legittimazione, peraltro, il giudice non formulava alcuna valutazione sul punto, esplicitando di non provvedere ad esaminare la questione per "economia processuale alla stregua del principio della ragione più liquida'".
Diversamente, quanto alla questione relativa alla seconda doglianza formulata in via incidentale per cui il giudice affermava che l'attore avesse agito ai sensi dell'art. 2052 c.c., osservato che questi non provvedeva a formulare alcun addebito va sotto tale profilo, escludendo che potesse rispondere a tale titolo in considerazione dell'insegnamento della Suprema Corte che, con riguardo a questa fattispecie, affermava non fosse compatibile lo stato di custodia con lo stato di libertà proprio della fauna selvatica.
Deve ritenersi che, quindi, la CP 1 non potesse trarre alcuna utilità concreta dalla proposizione di una doglianza incidentale, non essendo, per le questioni di cui si duole, gravata di alcuna condanna e, pertanto, come esposto, deve essere l'appello incidentale dichiarato inammissibile per carenza d'interesse alla proposizione del medesimo. B) Quanto all'appello principale questo deve essere accolto limitatamente alla doglianza con la quale insisteva il per riconoscimento del diritto indennitario in favore della stessa società appellante.
Si deve, infatti, escludere la spettanza di un diritto risarcitorio di natura extracontrattuale. Per un verso, non risulta configurabile, nella fattispecie in esame, una domanda avanzata ai sensi dell'art. 2052 C.C. né per quanto argomentato in atto di citazione in primo grado, né per quanto dedotto con la memoria di cui al primo termine dell'art. 183 CO. 6 c.p.c. ove lo sforzo difensivo è teso ad individuare i profili di contegno colposo ascrivibili all'ente convenuto.
Tale rilievo di carattere assertivo rende infondate le deduzioni insistite da tale angolo prospettico in relazione al diverso posizionamento della giurisprudenza in materia richiamato nella difesa della società appellante, atteso che la difesa mancava di prospettare chiaramente e specificamente gli elementi costitutivi di una simile ipotesi di responsabilità in primo grado entro il termine utile fornito, per la precisazione della domanda, dall'art. 183 co. 6 n.1 c.p.c. ex art. 2043 C.C., va Quanto ad un'eventuale responsabilità osservato che dinanzi a danni cagionati alla produzione agricola e agli allevamenti da parte della fauna selvatica sono proponibili congiuntamente l'azione risarcitoria sull'illecito fondata aquiliano e l'azione indennitaria di cui agli artt. 17 e 18 della
1. CP 1 n. 8/1994 e della 1. n. 157/1992. CP 1
Ora, nel caso di specie, va senz'altro condivisa la decisione del primo giudicante di rilevare la carenza assertiva e dimostrativa che attiene alla domanda per ciò che concerne la condotta colposa ascritta alla e la sua valenza causale rispetto agli CP 1 eventi di danni e ciò basta а pervenire al rigetto di tale pretesa.
Peraltro, quanto invece al motivo d'impugnazione sub. 2) questo deve essere ritenuto fondato.
Va, infatti, accolta la domanda spiegata, in via subordinata, dalla società agricola con la memoria n. 1 di cui all'art. 183 co.
6 c.p.c., di indennizzo dedotto come "diritto ad una compensazione dell'interesse leso"".
Non è in alcun modo condivisibile la censura del primo decidente relativa all'aver l'attrice proposto una domanda "generica" anche in relazione ai danni, priva di "descrizione, specificazione, individuazione dei predetti danni in concreto patiti ovvero dei criteri di calcolo utilizzati per addivenire e computare la somma richiesta". Quanto alla descrizione del danno subito dall'appellante, asseriva il giudice di prime cure che "non è dato sapere se i cinghiali hanno distrutto le piante, in che modo e quali;
se hanno rovinato il terreno e come e per quali porzioni;
se hanno compromesso le colture e quali;
se hanno scavato i fondi danneggiando recinzioni, manufatti, alberi, ecc.", e che anche "il ctu nell'espletamento dell'incarico ha esaminato solo perizia di parte ed effettuato un sopralluogo".
Tali asserzioni sono contradette dal soddisfacimento dell'onere probatorio, proprio attraverso le congrue risultanze della CTU, all'esito delle quali per il CTU è stato possibile pervenire ad una determinazione più che puntuale del danno, stimato addirittura al centesimo in € 27.949,08 e poi ridotto ad € 27.810,00 dopo l'accoglimento di alcune osservazioni del CTP di parte appellata. La SOC. aveva fornito elementi precisi atti a Parte_1 dimostrare il danno subito, producendo una perizia estimativa di parte, corredata da una rassegna fotografica raffigurante i poderi danneggiati, analitiche tabelle di calcolo con individuazione delle diminuzioni percentuali del prodotto perduto, suddivise per
Comune, foglio catastale, particelle e tipologia di coltivazione, nonché uno stralcio del prezziario della CCIA di Bologna per la determinazione economica del danno.
Tutti elementi riscontrati come congrui ed adeguati dal CTU, all'esito del sopralluogo, la cui veridicità non è inficiata dal lungo lasso di tempo trascorso, laddove lo stesso CTU nel proprio elaborato ha avuto modo di dichiarare come "durante il sopralluogo si è potuto appurare l'esattezza dei dati indicati nella perizia del P.A. Per 1 (il CTP dell'odierna appellante), per quanto concerne l'identificazione Catastale e la corrispondenza "fisica" sul posto dei relativi appezzamenti coltivati", nonché "dall'esame documentale e dal sopralluogo del 10 giugno 2020 risulta che la perizia del CTP Per 1 è corretta e chiara nella descrizione e per la metodologia di stima", e ciò a dimostrazione che la domanda della colà attrice era più che precisa nelle sue allegazioni.
Addirittura, in riferimento al quantum debeatur, il CTU arriva a dichiarare che "le produzioni attese per le colture a foraggere e seminativi sono state stimate dal CTP p.a. Per_1 con criterio prudenziale".
Il CTU ha eseguito un unico sopralluogo, evidentemente ritenuto più che sufficiente, ed ha potuto prendere in esame soltanto
l'attività istruttoria di parte appellante in quanto la CP 1 non aveva svolto alcuna attività al riguardo, non riuscendo ad eseguire, benché più volte richiesti, quei sopralluoghi previsti dal modulo predisposto dalla CP 1 stessa, che, nel capitolo intitolato “Informazioni sul presente procedimento" prevede che "il procedimento di valutazione e stima del danno decorre dalla data di ricevimento dell'istanza e si conclude entro 30 giorni con la stesura del verbale di accertamento del danno, previo eventuale sopralluogo da parte dei tecnici incaricati dall'Amministrazione
Regionale".
Pertanto, il danno alle coltivazioni agricole dell'appellante risulta congruamente provato e correttamente quantificato nel suo ammontare. Del resto, la CTU veniva ammessa dallo stesso giudice di prime cure per quantificare un danno ritenuto non adeguatamente provato, ma contraddittoriamente, essendo gli elementi forniti dall'attrice con la CTP funzionali per la quantificazione del danno in relazione all'accoglimento della domanda subordinata spiegata ovvero la tutela in via indennitaria, su cui, tuttavia, il decidente ometteva di pronunciarsi, contrariamente ad un radicato filone decisorio del Tribunale bolognese ricognitivo delle domande avanzate sotto il profilo indennitario.
L'appello pertanto va accolto sotto il profilo subordinato indennitario.
-Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pronunziando, La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente sull'appello, così decide:
l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma
-A) accoglie dell'impugnata sentenza, condanna la Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in somma di € 27.810,00 a favore dell'appellante della complessiva comma 1, L. n. 157/1992 titolo di indennita' di cui all'art. 26,
E.R. n. 8/1994, oltre ed agli artt. 17 e 18 della L. Reg. interessi e rivalutazione monetaria dal 17.04.2018, data della richiesta risarcitoria, al saldo effettivo, sulla base della disponibilità del "Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica" al 17.04.2018, data della domanda risarcitoria;
-B) rigetta l'appello incidentale;
-C) condanna la CP_1 appellata al rimborso delle spese in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo in complessivi € 2.540,00, e per il presente grado in complessivi € 2.906,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge.
Così deciso in Bologna il giorno 15/9/24.
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)