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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 2413/2024 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Parte_1
Gallucci ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Rionero in
Vulture (PZ) alla Piazza Capitano Plastino nr. 33
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Parte_2
Gallucci ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Rionero in
Vulture (PZ) alla Piazza Capitano Plastino nr. 33
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso, e - premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
Atella (PZ) il 26/05/2018 e che dalla loro unione non sono nati figli - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e l'insorgenza di divergenze tali da precludere la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “
1. I coniugi vivranno separati con
l'obbligo del mutuo rispetto.
2. CASA FAMILIARE. PERTINENZE IMMOBILE FAMILIARE ED
UTILIZZO DELLE STESSE. 2.1. Si attribuisce il godimento della casa coniugale - di proprietà esclusiva del - sita in Barile alla via acqua del salice n. 28, contraddistinta in catasto urbano Pt_1
di Barile al foglio 8, particella 1510, sub. 14, cat. A/3 - vani 6 - allo stesso Parte_1
identificata a mezzo atto notarile allegato. L'arredamento che concerne cucina, soggiorno, camera da letto resteranno a disposizione dello stesso all'interno della casa familiare. La IG.ra , Pt_2
all'atto del rilascio dell'immobile familiare porterà con sé gli effetti personali ed i seguenti arredi: cameretta, tapirulan, oltre agli accessori che i coniugi riterranno in accordo tra di loro. Gli arredi restanti, verranno invece assegnati esclusivamente al;
3. UTENZE DOMESTICHE
3.1 In Pt_1
seguito all'assegnazione della casa familiare al IG. , le utenze domestiche saranno poste a Pt_1
carico dello stesso in maniera esclusiva;
4. VERSAMENTO ED ACCOLLO DEL PRESTITO I coniugi hanno stipulato un prestito con ed ammontante ad euro 22.000,00 con scadenza CP_1
alla data 2030. I coniugi espressamente convengono che il provvederà in maniera esclusiva Pt_1
al versamento delle restanti rate del prestito contratto sino alla data di naturale scadenza.
5. BENI
PERSONALI. La SI.ra , all'atto del rilascio dell'immobile familiare, che avverrà alla data Pt_2
del 31.1.2024, porterà con sé tutti i propri effetti personali. Tale data potrà essere modificata in base alla volontà dei coniugi.
6. RAPPORTI ECONOMICI TRA CONIUGI Entrambi i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente (come risulta dalla documentazione depositata in atti), pertanto alcun mantenimento verrà corrisposto l'uno a carico dell'altro.
7. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e quindi, ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo, e pertanto non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. 14. I coniugi si danno reciproco consenso al rinnovo o rilascio dei rispettivi passaporti.”.
2 All'udienza del 20/03/2025, esperito il tentativo di conciliazione, in presenza del difensore, i coniugi hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione e di rinunciare al reciproco mantenimento.
Il Tribunale ha quindi riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Atella (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_1
con rituale ricorso, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Atella (PZ), il 26/05/2018, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Atella dell'anno 2018, Atto nr. 4, Parte II, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Atella (PZ) per gli adempimenti di competenza;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di conIGlio, in Potenza il 20/03/2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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