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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5399 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al n. 1852/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n. 864/2020 del 2.4.2020, avente ad oggetto responsabilità professionale sanitaria e vertente:
TRA
(c.f. n. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Parte_1 C.F._1
UN (c.f. n. ), per mandato in calce all'atto di appello, ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in S. Antimo, alla via Giorgio La
Pira 10, indirizzo PEC;
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APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t. (c.f. n. Controparte_1
, rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, per mandato in calce alla P.IVA_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in questo grado di giudizio, dagli avv.ti Vincenzo
EL (c.f. n. , GI ON (c.f. n. C.F._3 C.F._4
e SE TO (c.f. n. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._5
1 dell'avv. Vincenzo Pennarola, in Napoli, alla via Santacroce 31, indirizzo PEC
; Email_2
APPELLATO
E
in persona del l.r.p.t. (p. IVA n. , quale Controparte_2 P.IVA_2 cessionario del portafoglio assicurativo (cessione segnalata IVASS), Controparte_3 rappresentata e difesa per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in questo grado di giudizio, dall'avv. Gaetano Scuotto (c.f. n. ), ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto procuratore, in Napoli, alla via Piccinni 6, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge e notifiche al numero fax
0812207482 o all'indirizzo pec Email_3
APPELLATO
E
Controparte_4
NELLA QUALITA' DI ENTE PROPRIETARIO
[...] [...] in persona del l.r.p.t. (p. IVA. n. Controparte_5
, rappresentata e difesa per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta P.IVA_3 depositata in questo grado di giudizio, in data 15.10.2020, dagli avv.ti Giovanni Puca (c.f. n.
) e AN IO (c.f. n. ), ed elettivamente C.F._7 C.F._8 domiciliato presso lo studio dei predetti procuratori, in S. Antimo, in via M. Serao, i quali procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di legge e notifiche al numero fax
0818335314, o all'indirizzo pec;
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APPELLATO
E
Controparte_6
, in persona del l.r.p.t. (c.f. n.
[...]
, rappresentato e difeso per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta P.IVA_4 depositata in questo grado di giudizio in data 14.10.2020 dall'avv. Renato Magaldi (c.f. n.
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto procuratore, in C.F._9
Napoli, alla Piazza Carità 32, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di
2 legge e notifiche al numero fax 0814971069 o all'indirizzo pec
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APPELLATO
E
(c.f. n. ), rappresentato e difeso per mandato in Controparte_7 C.F._10 calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in questo grado di giudizio in data
31.10.2020, dagli avv.ti Mario Mascolo (c.f. n. ) ed Ettore Mascolo (c.f. n. C.F._11
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti procuratori, in C.F._12
Napoli, alla via San Giacomo dei Capri 132, i quali procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di legge e notifiche al numero fax 0810133971, o all'indirizzo pec E egalmail. o;
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APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione, notificato il 28.5.2014, conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli Parte_1
Nord, il dott. e il presidio ospedaliero , rappresentando Controparte_7 Controparte_8 quanto segue:
- in data 17.10.2012, il , ricoverato da qualche giorno nella struttura citata per una Pt_1 patologia oculistica all'occhio destro, di “cataratta”, veniva sottoposto, dopo le regolari terapie preoperatorie, ad intervento di “facoemulsificazione con impianto di lente intraoculare (IOL)”, eseguito dal dott. in day surgery, e dimesso lo stesso Controparte_7 giorno;
- il giorno successivo, 18.10.2012, ritornava alla struttura ospedaliera per forti dolori all'occhio destro, e veniva rapidamente visitato dal dott. che lo invitava a Parte_2 tornare il giorno dopo, non potendo eseguire un controllo approfondito, essendo in corso dei controlli nel nosocomio;
- il giorno successivo, 19.10.2012, i medici ripetevano il controllo sotto la benda e lo invitavano per il giorno successivo, in cui veniva sottoposto a nuovo controllo dal dott.
il quale, rilevato un cambiamento nella struttura del vitreo, lo sottoponeva a nuovo CP_7 intervento di vitrectomia;
- il successivo 22.10.2012, avendo riscontrato ad un ulteriore controllo che: “la camera anteriore dell'occhio destro è impegnata completamente da materiali purulenti – visus
3 ridotto”, il medico convenuto lo sottoponeva a nuova vitrectomia totale, necessitata da endoftalmite purulenta, successivamente alla quale, il paziente restava ricoverato, in osservazione, e dimesso il 27.10.2012;
- dopo le dimissioni, il decideva di recarsi all'Ospedale San LO OR, in Pt_1
Roma, per un ulteriore controllo della patologia con altri medici, i quali lo ricoveravano con urgenza, constatata la perdita di visus all'occhio destro, ed eseguivano, il successivo
31.10.2012, altra vitrectomia al solo fine di evitare la degenerazione dell'infezione con pericolo di cecità del paziente, per totale compromissione del visus dell'occhio destro;
- dimesso il 2.11.2012, il successivo 11.4.2013, i medici romani procedevano alla asportazione dell'occhio destro ed applicazione di “occhio finto”.
Da quanto esposto, , ritenendo la responsabilità del personale medico Parte_1 dell in Casoria, per imprudenza ed imperizia nella Parte_3 esecuzione dell'intervento di riduzione della cataratta, proponeva la presente azione. In particolare, riteneva che in conseguenza dei fatti di causa, aveva subito lesioni personali consistenti in perdita totale del visus dell'occhio destro, pari al 30% di danno biologico, oltre danno morale, da personalizzare per l'incidenza sulle abitudini di vita, con aggravio negli spostamenti e nelle attività vitali, con necessità di assistenza specializzata per le cure alla moglie malata di Alzheimer, non potendosene occupare personalmente. Chiedeva, quindi, il risarcimento del danno, previo accertamento delle responsabilità del medico (con conseguente responsabilità extracontrattuale o contrattuale con sorgere del vincolo sulla base del contratto sociale), e della struttura, la cui responsabilità doveva intendersi sicuramente contrattuale.
Sul piano probatorio, rilevava la contrazione della medesima infezione da altri due pazienti, operati nella stessa sala operatoria, lo stesso giorno, dalla medesima equipe. Rappresentava di aver sporto denuncia – querela per i fatti dedotti anche alla competente Procura della
Repubblica, allegando la Consulenza tecnica d'ufficio eseguita in tale sede, a sostegno della sua ricostruzione.
Pertanto chiedeva al Tribunale di Napoli Nord, nei confronti della struttura ospedaliera e del dott. “accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e diritto indicate in narrativa, la CP_7 concorrente e solidale responsabilità di tutti i convenuti, nelle rispettive qualità, nella causazione dell'evento, in relazioni alle lesioni subite dal sig. in diretta conseguenza del Parte_1 loro operato, anche omissivo dettato da colpa grave, per imprudenza, negligenza o imperizia;
per l'effetto, condannare i convenuti, in soldo tra loro, o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni conseguenti alle irreversibili lesioni subite dal sig. in Parte_1
4 favore di quest'ultimo, comprensivi del danno biologico (lesione all'integrità psico – fisica, temporanea e permanente, e conseguente danno alla vita di relazione presente e futura ed alla capacità lavorativa generica), del danno morale, del danno patrimoniale, del danno emergente e di ogni altra voce – nessuna esclusa – quivi non elencata, il tutto nella misura che sarà quantificata in corso di causa, anche all'esito della specifica CTU medico legale che fin d'ora si chiede disporsi, ovvero secondo l'equo e prudente apprezzamento del giudice”, con vittoria di spese del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva tempestivamente il dott. contestando l'avversa domanda, Controparte_7 ritenuta inammissibile ed infondata. Preliminarmente, contestava alcuni fatti descritti da controparte: a seguito della notizia degli altri due contagi per endoftalmite, il 22.20.2012, proprio il dott. notiziava la direzione sanitaria che chiudeva la day surgery e faceva CP_7 eseguire delle analisi esterne, con risultati negativi;
era stato eseguito sul paziente, un unico intervento di vitrectomia, in data 22.10.2012, con successivo protrarsi del ricovero in osservazione fino al 27.10.2012, quando, constatato il mancato acutizzarsi della patologia, veniva dimesso, con prescrizione di visita due giorni dopo. Osservava, ancora che l'ospedale di Roma lo aveva ricoverato con una diagnosi non specificata ed ivi avevano CP_1 praticato ben due interventi: il 27.10.2012 e il 31.10.2012, probabilmente essendo questi stessi trattamenti, causa del riaccendersi dell'infezione. Rappresentava, infine, il positivo decorso degli altri due casi di endoftalmite verificatisi contestualmente all'attore: l'uno, completamente guarito e l'altro, residuando solo una patologia secondaria.
Ciò detto chiedeva di chiamare in causa l' in quanto effettivo Controparte_9 responsabile del danno qui in oggetto. Specificava, peraltro, che gravava sull'attore la prova del nesso eziologico.
Inoltre, chiedeva di essere manlevato dalla , con cui aveva stipulato la Controparte_3 polizza per rischio professionale n. ITOMM11B10080260000 (con scadenza 31.12.2015), con conseguente richiesta di chiamata in causa e differimento dell'udienza.
Si costituiva in giudizio la Controparte_10
, la quale contestava le richieste attoree:
[...] riteneva generico il riferimento all'inadempimento contrattuale della struttura, tanto da non consentire specifiche difese, seppure contestava ogni fondamento;
negava la veridicità degli altri due contagi nella day surgery nella medesima giornata, e gli asseriti conseguenti controlli.
Inoltre, eccepiva l'imputabilità dei danni all'ospedale di cui era divenuto paziente CP_1
5 dal 27.10.2012, esiti evolutisi fino all'asportazione dell'occhio destro, nel mese di aprile 2013, e ciò anche per maggiore prossimità cronologica con le cure impartite da tale seconda struttura.
Rappresentava, comunque, di essere assicurato con la Controparte_11
chiedendone la chiamata in garanzia per ottenere manleva da eventuale condanna.
[...]
Il giudice predisponeva il differimento delle udienze per le diverse chiamate in causa dei garanti e del terzo convenuto, e le parti istanti procedevano ad integrare il contraddittorio.
Si costituiva la , Controparte_6 chiamata a garantire la struttura ospedaliera convenuta, la quale deduceva che la polizza invocata conteneva la clausola “claims made” e dunque copriva solo le richieste di risarcimento avanzate nel periodo di validità del contatto, circostanza che il garantito era chiamato a provare,
e peraltro la copertura, come previsto dal certificato di applicazione prodotto era ridotta dalla franchigia del 20% - ovvero minimo € 50.000,00 e una cd. franchigia aggravata annuale di €
500.000,00, nei cui oltre i cui limiti, la garante sarebbe stata eventualmente tenuta alla garanzia.
Deduceva, ancora, la prevista surroga nei diritti dell'assicurato verso terzi responsabili, tra cui anche i sanitari verso cui si opera la rivalsa e pertanto, richiedendo in caso di condanna,
l'eventuale precisazione delle corresponsabilità e della percentuale delle stesse, (escludendo inoltre il punto 1.7 la copertura di spese per legali o tecnici non concordati con l'assicurazione).
Aderiva alle difese della struttura sulla completa assenza di responsabilità diretta, nonché dei sanitari, contrattuale e/o extracontrattuale.
Si costituiva la , la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva Controparte_3 per inoperatività della polizza siglata con la in cui all'art. 10 il Parte_4 rischio assicurato è così descritto: “nel caso in cui la richiesta di risarcimento sia connessa all'attività professionale svolta dall'assicurato in qualità di dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo al SSN, la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di ogni somma che questo sia tenuto a rimborsare all'Erario, alla struttura, clinica o istituto a cui l' presta la propria opera o al suo assicuratore, nel caso in cui egli sia Parte_5 dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato o comune da parte della autorità giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alla sopera indicata richiesta di risarcimento” e chiedeva perciò l'estromissione. In ogni caso, eccepiva la nullità della domanda attorea per genericità, contraddittorietà e difetto di allegazione, ritenendo, comunque, la non salubrità della sala operatorie direttamente imputabile esclusivamente alla struttura ospedaliera, perché rientrante negli obblighi da questa assunta con
6 il contratto di spedalità; eccepiva l'infondatezza della domanda attorea, anche alla luce dell'applicabilità della Legge Balduzzi, n. 189/2012, riconducente la responsabilità del medico nell'alveo di quella extracontrattuale e la mancanza di prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva l' eccependo che l'atto di chiamata in Controparte_1 causa non conteneva alcuna deduzione di condotta inadempiente della struttura chiamata.
Inoltre, deduceva che all'arrivo del paziente nella struttura romana questi già aveva perso Pt_1 irreversibilimente la funzionalità visiva dell'occhio destro, non percependo luminosità, pur soffrendo ancora della patologia di endoftalmite per cui veniva ricoverato già con tale diagnosi, precisamente “endoftamite acuta in recente intervento di cataratta, nega luce”. Chiedeva, quindi, di accertare l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti.
Nel corso del giudizio seguiva l'espletamento dell'istruttoria con: interrogatorio formale del
, sui capi proposti dal (cfr. udienza del 18.2.2016), e del dott. , Pt_1 CP_7 Controparte_7 come proposta dall'attore (cfr. udienza 18.2.2016), nonché del legale rappresentante della struttura ospedaliera di Casoria, come richiesta dal dott. (cfr. udienza del 20.5.2016). Si CP_7 procedeva con i testi: , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
(cfr. udienza 20.5.2016), (cfr. udienza
[...] Testimone_5 Testimone_6
3.11.2016). seguiva il conferimento dell'incarico peritale ai dott. Banca e Persona_1
, all'udienza del 2.4.2017, con deposito dell'elaborato in esito ad alcune Controparte_12 proroghe e con successiva richiesta di chiarimenti.
Precisate le conclusioni, il giudice assegnava la causa in decisione e pronunciava la sentenza n.
864/2020 pubblicata in data 2.4.2020, con cui così decideva: “rigetta la domanda attrice con assorbimento delle domande di manleva;
dichiara interamente compensate tra tutte le parti, le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU che restano definitivamente a carico della parte istante”.
Il giudice rigettava la domanda ritenendola infondata. Sosteneva in diritto la necessità dell'attore proponente un'azione risarcitoria, fondata sulla responsabilità medica, di dover provare il nesso causale tra la prestazione medica e l'evento dannoso, spettando eventualmente al sanitario convenuto dover dimostrare l'impossibilità di adempiere per evitare la condanna.
In merito al primo elemento probatorio, gravante sull'attore, il giudice invocava il consolidato criterio del “più probabile che non”, da valutare anche con riferimento alla consulenza tecnica
7 percipiente eseguita nel giudizio al fine di comprendere gli aspetti tecnico specialistici della questione.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, riteneva il Tribunale che l'attore non avesse assolto il suo onere probatorio con riferimento al nesso causale, come individuato in citazione, sia con riferimento alla prestazione sanitaria resa dal dott. sia con riferimento alle CP_7 asserite carenze igieniche della struttura sanitaria - in particolare della sala operatoria - e ciò aderendo alle conclusioni della CTU espletata nel giudizio.
In particolare, il giudice riteneva il lavoro peritale pienamente utilizzabile poiché il dott.
, pur essendo direttore della U.O. di medicina pubblica e valutativa e necroscopica CP_12 dell' , non era stato formalmente ricusato, né aveva un conflitto di interessi, Parte_6 avendo dichiarato di non aver mai svolto attività di difesa e/o di controllo della struttura sanitaria convenuta. Nel merito, il giudice riteneva le conclusioni dei periti condivisibili, in quanto esaurienti e non contraddittorie anche in esito ai chiarimenti con cui erano stati fugati i dubbi sulla correttezza delle stesse.
Aderendo alle conclusioni dei consulenti d'ufficio, pertanto, l'attività professionale del dott. non presentava censure né con riferimento alla scelta del trattamento chirurgico, né alla CP_7 sua esecuzione con pieno rispetto delle linee guida nazionali ed internazionali della società di oculistica, a cui peraltro il aveva prestato pieno consenso informato. La complicanza Pt_1 costituita dalla endoftalmite, pertanto non era riconducibile alla prestazione sanitaria del dott. che non presentava alcuna negligenza ed imperizia, né tanto meno, era riferibile alle CP_7 carenze igienico sanitarie della sala operatoria, fatto di cui non era emerso alcun dato sintomatico nell'istruttoria.
Detta complicanza era allora riferibile alla inosservanza delle norme igieniche da parte del paziente nella medicazione domiciliare, come emergeva dal referto della visita del 19.10.2012 in cui il medico dava conto della medicazione eseguita a casa del paziente con una benda di fortuna poco pulita, oppure la patologia indicata poteva essere stata di natura asettica, quale reazione abnorme dell'occhio al materiale della IOL o del lenticolare o al talco dei guanti chirurgici. Con la medesima motivazione, i periti valutavano gli altri due casi verificatisi di endoftalmite, di cui si era fatto riferimento nel giudizio, avendo potuto verificare solo documentazione relativa ad uno dei due. L'assenza di contaminazione batterica dalla sala operatoria era suffragata dall'esito negativo dei controlli eseguiti dal dipartimento di scienze mediche preventive della Federico II nel corso della chiusura prudenziale della day surgery.
8 Tale decisione assorbiva le domande di manleva proposte dai convenuti.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello con citazione notificata il Parte_1
2.6.2020 (tempestivamente, considerando il termine lungo ex art. 327 cpc) e chiedendo a questa
Corte: “nel merito, previo annullamento della consulenza medico – legale redatta nel corso del giudizio di primo grado e contestuale ripetizione della stessa, riformarsi la sentenza n. 864/2020 del Tribunale di Napoli Nord impugnata per i suesposti motivi e, per l'effetto, condannare, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto, indicate in narrativa, la concorrente e solidale responsabilità di tutti i convenuti, nelle rispettive qualità nella causazione dell'evento ed in relazione alle lesioni subite dal sig. in diretta conseguenza del loro operato, anche omissivo, Parte_1 dettato da colpa grave per imprudenza, negligenza o imperizia;
per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni conseguenti alle irreversibili lesioni subite dal sig. in favore di quest'ultimo, Parte_1 comprensivi di danno biologico (lesione all'integrità psico fisica, temporanea e permanente, e conseguente danno alla vita di relazione presente e futura ed alla capacità lavorativa generica), del danno morale, del danno patrimoniale, del danno emergente e di ogni altra voce – nessuna esclusa – quivi non elencata, mediante il pagamento in favore dell'istante della somma di €
200.000,00 o in subordine di quella maggiore o minore ritenuta equa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì all'evento dannoso”, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio, incluse le spese di CTU, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con un unico ed articolato motivo, l'appellante insisteva nella incompatibilità e parzialità del dott. , in quanto direttore di U.O. di medicina pubblica valutativa e necroscopica CP_12 dell' azienda nel cui distretti rientrava anche il presidio ospedaliero di Parte_6
Casoria, ciriticità ritenuta non superata dalla giustificazione resa dal consulente sulla cui base, invece, il giudice aveva invece ritenuto corretto e condivisibile il suo operato. Pertanto pur consapevole della tardività di una richiesta di ricusazione, comunque chiedeva una ripetizione degli accertamenti tecnici in quanto affetti da errori rilevanti: i consulenti non avevano tenuto conto della contestuale verificazione di due contagi nella medesima giornata, nella sala operatoria della day surgery;
avevano scaricato la colpa sullo stesso paziente per l'uso in una medicazione domiciliare di una benda di fortuna e poco pulita, circostanza a ben vedere neanche utilizzata dai convenuti negli atti difensivi e comunque poco verosimile (anche perché a causa dei forti dolori localizzati, il paziente si era recato quotidianamente in ospedale); non avevano considerato che nell'ipotesi di endoftalminte appariva necessario procedere alla vitrectomia in
12 – 24 ore ed erano invece passati 2 o 3 giorni;
non avevano considerato che la presenza di
9 sostanza purulenta escludeva la genesi non infettiva della endoftalmite, la cui presenza era certa
(mentre le cause asettiche indicate assolutamente improbabili, come il talco nei guanti operatori, non più in uso), nonostante l'esito negativo degli esami colturali – dovuta alla terapia antibiotica in atto. Tutto ciò detto, le risposte ai chiesti chiarimenti sia in tema di conflitto di interessi che di nesso causale non avevano consentito di superare i dubbi. Concludeva ritenendo non condivisibile la motivazione del giudice il quale negava che l'attore non avesse provato il nesso eziologico, aderendo alla diversa opinione dei CTU, di autolesione (per inappropriata medicazione domiciliare) o della origine asettica della endoftalmite, rappresentando di aver prodotto la relazione tecnica in sede penale, la quale concludeva per la riconducibilità all'atto chirurgico per la contaminazione della sala operatoria, avvalorata dagli altri contagi avvenuti nel medesimo contesto di luogo e tempo.
Si costituiva in data 12.10.2022, l' Controparte_13 chiedendo al giudice del gravame di: “accertare e dichiarare l'irrevocabilità ex art. 2909 cc del capo della sentenza laddove, respingendo la domanda giudiziale risarcitoria, riteneva assorbita anche la richiesta di manleva” avanzata dal dott. nei confronti del nosocomio Controparte_7 romano, con vittoria del doppio grado di giudizio.
In data 14.10.2022, si costituiva l' , assicuratore del dott. in Controparte_3 CP_7 persona della cessionaria, deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità delle doglianze, nonché infondatezza per mancanza di fondamento tecnico scientifico delle doglianze, tali da rendere la domanda di rinnovo peritale temeraria;
considerato, inoltre, l'avvenuta decadenza ex art. 192 c.p.c. delle doglianze sulla incompatibilità dei periti, peraltro tenendo conto che l'elaborato dei consulenti in primo grado risultava esaustivo, anche in esito alle risposte alle critiche e richieste e di chiarimento, mentre la dedotta CTU in sede penale non risultava ritualmente allegata in atti. In subordine, riproponeva le eccezioni di inoperatività della clausola, difetto di legittimazione passiva per essere responsabile l'azienda ospedaliera di Casoria, e non direttamente il medico garantito, o, in subordine, di essere legittimato passivo solo della quota riferibile a quest'ultimo, ed infine sulla mancata prova dei danni patiti.
In data 14.10.2022, si costituiva la , Controparte_6 deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità delle doglianze, nonché infondatezza per l'assoluta erroneità della dedotta incompatibilità dei consulenti, ricadendo l'azienda ospedaliera assicurata nell' e non , Parte_7 Pt_6
10 azienda dove il consulente esercitava la sua attività dipendente, come indicata e, comunque , per l'assoluta correttezza della consulenza anche considerata le esaustive risposte ai chiarimenti.
Si costituiva il 15.10.2020, la Controparte_14
deducendo preliminarmente
[...]
l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità delle doglianze, nonché infondatezza per l'assoluta erroneità della dedotta incompatibilità dei consulenti, ricadendo l'azienda ospedaliera assicurata nell' e non , azienda dove il consulente esercitava la sua Parte_7 Pt_6 attività dipendente come dedotto, e, comunque , per l'assoluta correttezza della consulenza anche considerata le risposte esaustive alle richieste di chiarimento. Riproponeva comunque la domanda di manleva già proposta in primo grado nei confronti della , evidenziando la CP_6 regolare denuncia del sinistro, la copertura assicurata dalla polizza allegata tempestivamente e la non applicabilità della franchigia aggregata, trattandosi di infortunio retrodatato rispetto alla stipula della polizza, in quanto eventualmente avvenuto nel 2012.
Infine, il 31.10.2020 si costituiva il dott. chiedendo la conferma della Controparte_7 sentenza ed il rigetto del gravame, mancando comunque prova del nesso causale e della sua responsabilità per negligenza, imprudenza o imperizia. In subordine, riproponeva la domanda di manleva nei confronti sia dell' chiedendo di Controparte_15 dichiararne la responsabilità esclusiva o solidale, con conseguente condanna in tutto o in parte al pagamento del risarcimento, nonché della assicurazione, ritenendo esservi la copertura assicurativa del sinistro in oggetto.
Inizialmente assegnato alla ottava sezione di questa Corte di Appello, con ordinanza del
22.4.2022 quel Collegio disponeva la rinnovazione della CTU al fine di approfondire i fatti di causa sui quesiti espressi in detto provvedimento, conferendo incarico al dott. , medico Per_2 legale e dott. oftalmologo. Depositato l'elaborato in data 16.2.2023, la cause veniva Per_3 rinviata per la precisazione delle conclusioni, ma nelle more del rinvio, a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal
Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, in data 24.1.2025, il presente procedimento perveniva alla presente sezione, con assegnazione alla relatrice dott.ssa
Celentano.
Alla udienza del 8.7.2025, tenuta in presenza, le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva assegnata in decisione dal Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni
11 sessanta per le memorie conclusionali (depositate da tutte le parti, tranne il Controparte_14
) e di successivi giorni 20 per repliche ().
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto con totale riforma della sentenza impugnata.
Questa Corte senz'altro riconosce piena ammissibilità del gravame, rigettando le avverse eccezioni di genericità e carenza dei presupposti alla luce del dettato dell'art. 342 c.p.c. avanzate da più di un appellato. Invero, l'atto di impugnazione contiene sia la richiesta di riforma ella pronuncia, sia la parte argomentativa diretta a confutare le specifiche ragioni del primo giudice e il fondamento logico giuridico della pronuncia, soffermandosi sul capo decisorio impugnato e sulle censure e violazioni di legge in cui era incorso il giudicante (cfr. SSUU 27199/2017 e
SSUU 36481/2022).
Va premesso che risulta opportuna la scelta del precedente Collego giudicante di ripetizione degli accertamenti tecnici per la persistenza – anche in esito ai chiarimenti – di dubbi tecnico scientifici specificamente individuati nell'atto di gravame.
L'appellante, infatti, reiterava le precedenti critiche, rimaste senza soddisfacente risposta sulla contestuale verificazione di due contagi nella medesima giornata, nella sala operatoria della day surgery, sulla non probabile individuazione di una autoresponsabilità del paziente nella scarsa igiene della medicazione domiciliare, senza valutare le altre cause di contagio possibili, tra cui l'ambiente operatorio, (anche alla luce dei forti dolori accusati dal paziente, appena dimesso dal primo intervento, e dal quotidiano accesso in ospedale per la risoluzione del sintomo algico e senza tenere conto che la presenza di sostanza purulenta escludeva la genesi asettica della endoftalmite). Così come anche residuavano dubbi sulla tempestività della vitrectomia a fornte della diagnosi di endoftalminte.
A fronte di ciò, opportunamente è stata ripetuta la consulenza con i dott. e , Per_3 Per_2 con risultati condivisi da questo Collegio, e maggiormente preferibili, per coerenza con tutti gli elementi probatori rilevati e ragionamento scientifico esaustivo e logico rispetto alla soluzione tecnica a cui si mera pervenuti nel primo grado.
Va premesso che nell'ambito del compendio probatorio offerto ai giudicanti in ordine all'accertamento della responsabilità, in primo grado e poi, successivamente, nella presente impugnazione, possono rientrare le risposte rese in sede di interrogatorio formale ed esame testimoniali, e le dichiarazioni contenute negli atti difensivi (ai fini della non contestazione ex
12 art. 115 cpc) ed anche, a differenza di quanto dedotto dall'Ospedale di Casoria, la relazione tecnica espletata nel corso delle indagini nel procedimento penale RG 3440/13/21 RGNR dai dott.ri e ed allegata alla tempestiva produzione cartacea dell'attore, in sede di Tes_7 Tes_8 costituzione (doc. 12, indicato nel foliario timbrato dalla cancellaria) in primo grado, relazione avente valore di documento, valutabile, in modo critico, in quanto legittimamente prodotto dalla parte, (ex plurimis Cass. 15714/2010 e Cass. 9843/2014). Va poi tenuto conto della CTU espletata in primo grado e di quella ripetuta in questo grado di giudizio.
Risulta, invece, inammissibile la consulenza tecnica espletata nel diverso giudizio civile intrapreso da (uno degli altri pazienti operati nella medesima sala operatoria il Per_4
17.10.2012), allegate dall' , per la prima volta in questo grado di Controparte_16 giudizio, alle note di udienza depositate il 20.4.2023, ostandovi il dettato dell'art. 345 comma 3
c.p.c. a mente del quale non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo rado. A ben vedere, se è vero che tale perizia veniva depositata agli atti nel diverso procedimento intentato dall'altro danneggiato
(cfr. data elaborata dal deposito telematico e stampigliata sul documento) solo il 6.10.2021, dunque dopo la chiusura del primo grado del presente giudizio, questo non può essere ammesso neanche come documento di formazione successiva al grado di giudizio, in quanto nella presente fase, esso risulta depositato per la prima volta solo con le note del 20.4.2023, dopo lo svolgimento di diverse udienze, tra cui quella di conferimento di incarico peritale e deposito della consulenza e dunque in modo intempestivo.
Per tale via, invece, quale documento di formazione successiva alla chiusura del grado può ritenersi ammissibile la consulenza, prodotta dalla medesima parte nel giudizio intrapreso dall'altro paziente affetto da endoftalmite nella medesima seduta operatoria, in quanto Pt_8 depositata in quel giudizio il 4.11.2019, ed allegata nel presente, con il primo atto utile, ovvero con la comparsa conclusionale del 18.11.2019, sebbene in una fase non deputata alle allegazioni probatorie, nonché immediatamente allegata alla comparsa di costituzione in appello.
Detto materiale probatorio va valutato per la verifica di profili di responsabilità del medico, ed indirettamente della struttura ex art. 1228 cc, o della struttura ospedaliera direttamente per le prestazioni di carattere assistenziale a questa immediatamente riferibili oggetto del cd contratto di spedalità, quali l'igiene e la sicurezza della struttura e, in particolare, della camera operatoria.
Dall'esame complessivo, non può che emergere la responsabilità della struttura ospedaliera per i danni riportati dal , in conseguenza dell'inadempimento alle obbligazioni proprie della Pt_1
13 struttura di igiene e sicurezza dei locali operatori, ritenendo da qualificare la patologia di endoftalmite, degenerata nella perdita dell'occhio destro, come infezione nosocomiale contratta nella sala operatoria di day surgery della struttura di Casoria.
Va pertanto del tutto ribaltato il giudizio del giudice di primo grado, in termini di derivazione della patologia di endoftalmite, come di origine asettica o autoprodotta, accogliendo invece un giudizio di responsabilità della dove era stato eseguito il primo intervento, Controparte_17 ovvero . Controparte_18
Va premesso, in diritto, che questo Collegio condivide la ricostruzione in astratto della fattispecie in oggetto come responsabilità contrattuale del sanitario e della struttura (cfr. pag. 4), in conseguenza della quale sarebbe spetta al danneggiato dimostrare l'evento dannoso – insorgenza od aggravamento della patologia, ed il nesso causale con l'allegato inadempimento del medico e/o della struttura sanitaria, spettando a questi ultimi dimostrare l'impossibilità di adempiere per imprevedibilità o l'inevitabilità del decorso causale, a fronte della corretta pratica medica (cfr. Cass. 18392/2017), valutando la riferibilità eziologica alla luce del criterio del “più probabile che non” (cfr. Cass. 21939/2019).
Vi è da aggiungere, in ordine all'allegazione probatoria del nesso causale tra comportamento dei sanitari e della struttura, ed evento dannoso subito dal paziente, la necessità di fermarsi ad una relazione eziologica, in termini probabilistici e non di assoluta certezza, anche con l'aiuto di presunzioni. I medici e la struttura sanitaria eventualmente potranno liberarsi dalla responsabilità per infezioni nosocomiali, dimostrando, con riferimento a parametri probabilistici, di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle norme e dalle leges artis, nonchè protocolli di prevenzione. Le deduzioni del danneggiato e dei medici e struttura, potranno essere esaminate alla luce del criterio cronologico (tempo trascorso dalla permanenza ospedaliera e l'insorgere della infezione), criterio topografico (insorgenza della malattia nel sito chirurgico, in assenza di patologie preesistenti o di sopravvenienze eziologicamente rilevanti – da valutare secondo la “probabilità prevalente”) ed il criterio clinico, in ragione della specificità della infezione, soprattutto al fine di valutare le cautele necessitate (cfr Cass. 6386/2023, Cass.
16900/2023, Cass,. 5490/2023).
Alla luce dei parametri condivisi e, peraltro, neanche contestati dall'appellante, il ragionamento del primo giudice come esposto in motivazione non può ritenersi congruo.
Come detto, il Tribunale riteneva non provata dal la riconducibilità eziologica della Pt_1 endoftalmite alla condotta del dott. o alla inadeguatezza igienico sanitaria della sala CP_7
14 operatoria, ritenendo più probabile l'incidenza di due diversi fattori estranei (ed alternativi): ovvero l'inosservanza delle norme igieniche da parte del paziente nelle medicazioni domiciliari, emergenti dalla annotazione nella cartella clinica in data 19.10.2012 di medicazione eseguita con “benda di fortuna e poco pulita”; oppure la derivazione asettica della endoftalmite, come
“reazione abnorme dell'occhio al materiale delle IOL, lenticolare o talco dei guanti chirurgici”.
Il giudice aderiva alla suddetta ricostruzione, avendo i consulenti esaminato la cartella sanitaria solo di un altro dei due contagiati, non riuscendo neanche in tale caso a rilevare l'agente infettivo (funghi, batteri, miceti) e propendendo per la endoftalmite asettica anche nell'altro caso.
Il giudice del primo grado aveva recepito in pieno le valutazioni dei consulenti dott.ri CP_12
e CP_19
Tale ricostruzione non appare condivisibile.
Va premesso che dalla verifica della documentazione in atti, ed in particolare della cartella clinica dell'ospedale di Casoria, allegata in atti, relativa all'intervento del Controparte_14
, si legge l'appartenenza della struttura al distretto dell' dato Pt_1 Parte_6 facilmente confermato all'attualità da una verifica on line delle strutture appartenenti alla predetta azienda, in particolare il Distretto 43, relativo al Comune di Casoria, struttura nella quale all'atto della redazione della perizia, il dott. , svolgeva l'incarico Direttore di CP_12
UO di medicina pubblica valutativa e necroscopica, come dallo stesso indicato nella intestazione dei suoi atti e documenti. Sebbene il rilievo, come più volte detto, è avvenuto successivamente alla redazione della perizia, non potendo, quindi, essere avanzata una richiesta di ricusazione, né una nullità dell'atto, ciò senz'altro richiede la valutazione particolarmente scrupolosa delle risultanze peritali e la necessaria ricerca di coerenza con tutti gli altri elementi allegati in giudizio.
Proprio alla luce di tale esigenza, non si può non sottolineare la mancata rilevazione di condotte inadempienti, imprudenti o imperite del dott. non solo nella relazione del primo grado, CP_7 ma anche nella relazione peritale dei dott.ri e eseguita su incarico conferito Tes_7 Tes_8 dalla Procura di Napoli, a seguito della denuncia del depositata in atti in data 7.3.2014, Pt_1 nella quale i consulenti dopo esame particolareggiato delle vicende cliniche dalla profilassi pre
– operatoria, alla gestione delle complicanze operatorie e post operatorie, escludevano in modo netto erronee condotte tecniche del medico. Questa soluzione appare poi confermata dalla relazione svolta nel presente grado di giudizio, dove in esito al dettagliato esame di tutti gli atti
15 compiuti dal dott. dalla fase pre operatoria fino alle dimissioni del 27.10.2012, anche i CP_7 presenti consulenti escludevano “un comportamento colposo del dott. sia nel corso che CP_7 successivamente all'intervento”, (cfr. risposta allo specifico quesito n. 2).
Diversamente questo Collegio non può non rilevare il netto contrasto tra la soluzione dei consulenti – i quali escludevano anche la responsabilità della struttura CP_12 Per_5 ospedaliera, indentificando la genesi della endoftalmite – patologia, poi degenerata nella completa perdita del bulbo oculare, alternativamente o in un contagio autoprodotto per una medicazione sporca nel domicilio, o per una genesi asettica, e le conclusioni sia dei consulenti nominati in sede penale, che quelli del presente grado, entrambi concordi nel riconoscere la genesi batterica della endoftalmite, più probabilmente contratta nella sala operatoria di day surgery.
Per i consulenti – nominati dalla Procura di Napoli, il contraeva una Tes_7 Tes_8 Pt_1 endoftalmite batterica nella sala operatoria, complicanza compatibile con l'intervento ma con bassa frequenza (in genere tra 0,025% a 0,215%) nella forma acuta - ovvero quella qui riscontrata, grave e fulminante in 2 – 4 giorni dall'intervento. Ed infatti, già il giorno successivo all'operazione, il paziente riferiva una sintomatologia dolorosa ed edema corneale, sebbene il tampone colturale sul campione di vitreo fosse negativo. I consulenti citati ritenevano la forma batterica derivante dalla contaminazione della sala operatoria, giudicando meno accreditata la contrazione autoprodotta e ciò anche perché durante l'intervento del OL, una complicanza operatoria, ovvero la rottura della capsula, aveva maggiormente esposto l'occhio all'ambiente operatorio. Concludevano in tal senso: “seppure l'atto chirurgico era indicato, e fu correttamente eseguito così come adeguatamente affrontata un'imprevista evenienza tecnica intraoperatoria, è ragionevole affermare che il descritto evento avverso introperatorio può aver favorito l'invasione oculare da parte di agenti patogeni”, e ciò si verificava nonostante la prescritta terapia antibiotica sia pre - operatoria che post - operatoria. Dunque l'evoluzione della endoftalmite in perdita del visus era riconducibile alla sequela dell'atto chirurgico con verosimiglianza determinata da “contaminazione del campo operatorio”.
Molto simili le conclusioni raggiunte dai consulenti nominati dalla Corte di Appello, dott.ri
– , secondo cui: “la più probabile causa delle lesioni subite dal periziato Per_3 Per_2
(perdita del visus dell'occhio destro e successiva asportazione del medesimo), grave infezione endoculare (endoftalmite) contratta a nostro parere in corso di intervento di cataratta –
(infezione nosocomiale) in quanto molto precoce nel manifestarsi a distanza di 24 – 48 ore dall'intervento e di notevole violenza, tanto da non risolversi con la vitrectomia effettuata il
16 20.10.2012, ma solo il 27.10.2012 con la seconda vitrectomia eseguita presso la U.O. S.
LO OR di Roma. Gli esami microbiologici negativi effettuati su campione di tessuto oculare ampiamente trattati con farmaci antibiotici non portano ad escludere la causa batterica dell'evento, mentre il controllo ambientale effettuato una settimana dopo l'evento, pur essendo negativo non esclude che al momento dell'intervento potesse esserci un inquinamento dei locali operatori. Inoltre il dato che altri pazienti abbiano nel corso della stessa seduta operatoria contratto analoghe infezioni, avvalora tale ipotesi”.
Ritiene questo Collegio che la soluzione a cui pervengono i consulenti della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli e quelli della Corte di Appello, appare di gran lunga preferibile poiché logica e coerente con tutti gli elementi raccolti.
Peraltro i CTU nominati dal tribunale, nella relazione iniziale escludevano la genesi nosocomiale della infezione, in modo apodittico, (riferivano delle bende non pulite e di fortuna, usate dal paziente nel proprio domicilio e dell'ipotizzabile reazione a materiale sanitario usato nell'intervento: IOL, lenticolare o talco dei guanti), e solo in risposta ai successivi chiarimenti motivavano l'opzione per la negatività dell'esame colturale del tessuto oculare e dalla mancata dimostrazione della contaminazione della sala operatoria.
I due collegi peritali a cui questo Giudice aderisce, invece, hanno fornito motivazioni approfondite sulla opzione di infezione nosocomiale.
Ed infatti, entrambi i pareri superano le incongruenze legate all'esito negativo del prelievo oculare effettuato presso l'ospedale di Casoria sul paziente, in quanto dovuto alla somministrazione in corso di terapia antibiotica, e superano altresì, con argomento logico intuitivo, l'esito negativo del controllo della sala operatoria, avvenuto verosimilmente in data
22.10.2012 (dopo la chiusura prudenzialmente richiesta dal dott, , in quanto avvenuta CP_7 cinque giorni dopo il presunto e contagio operatorio, e pertanto elemento neutro, privo di valenza probatoria sia della mancanza precedente dei batteri, sia della loro presenza, ed eliminazione attraverso successive igienizzazioni (la sala operatoria non era stata sequestrata, ma solo chiusa prudenzialmente).
Gli stessi collegi peritali, al contempo, valorizzavano l'elemento del triplice contagio nella medesima giornata. Osserva questa Corte come il suddetto elemento è logicamente molto forte, se si focalizzano i dati correlati a detta giornata in cui, come dice il teste – Tes_2 dipendente del nosocomio di Casoria, venivano eseguite in quella sala operatoria 5 operazioni, in 3 delle quali si manifestava la medesima patologia, quindi oltre il 50%, con il riferimento
17 fatto dai tecnici della endoftalmite come una complicanza normalmente avente incidenza statistica molto più bassa negli interventi di cataratta (dallo 0.0250 % al 0.215 %).
Peraltro è la stessa difesa dell'ospedale di Casoria ad allegare la perizia eseguita su altro paziente, il sig. perizia in cui veniva individuata con forte probabilità l'origine batterica Per_6 dell'endoftalmite di cui restava affetto detto paziente in seguito all'intervento, e in particolare, a pag 4, dove si riferisce di un'analisi del tessuto oculare con esito positivo allo Streptococcus viridens, ed a pag. 6 dove si ribadisce la natura batterica della patologia, come confermato dalle caratteristiche cliniche, dall'epoca dell'insorgenza (nelle 48 ore successive all'operazione) e dalla assenza di altri fattori di rischio.
Alla luce del criterio del più probabile che non, non può non preferirsi la tesi del contagio nell'ambiente operatorio, alla luce della contaminazione di oltre il 50% dei pazienti operati nella giornata nella medesima sala operatoria, con patologia, avente caratteristiche simili per essere acuta e immediata.
A ciò si aggiunga la meno probabile derivazione da autoproduzione batterica, vista la sintomatologia dolorosa, riferibile alla endoftalmite, già successiva all'intervento, a cui seguiva la medicazione domiciliare. Appare logico ritenere che se almeno di altro paziente vi è probabilità di natura batterica in ambiente operatorio, ciò rende ulteriormente probabile la medesima natura del paziente operato nel medesimo luogo, giorno, applicando i criteri presuntivi clinici, cronologici, e topogarfico. Ancora la complicanza dell'intervento del OL può giustificare anche la maggiore e virulenta carica batterica rispetto agli altri due pazienti.
Pertanto in riforma della sentenza di primo grado va riconosciuta la responsabilità diretta del presidio ospedaliero per l'infezione nosocomiale con forte probabilità Controparte_14 contratta nell'ambiente operatorio e dunque per l'inadempimento delle sue proprie obbligazioni legate al rapporto negoziale di spedalità.
Va, invece confermata il rigetto della domanda nei confronti del medico dott. Controparte_7
(e conseguentemente solidale della struttura ex art. 1228 c.c.) in quanto non è emersa dagli accertamenti tecnici e dalla documentazione alcuna condotta dello stesso causante la contrazione dell'infezione, né d'altra parte risultano evidenti mancanze successive nella gestione della patologia, aggravanti la medesima, avendo prescritto cure antibiotiche ed eseguito la vitrectomia.
18 Come conseguenza del rigetto della domanda nei confronti del predetto medico, restano assorbite anche in questo grado di giudizio le domande nei confronti dell'Ospedale San LO
OR, nonché della , assicuratrice dello stesso. Detto assorbimento, Controparte_3 rendendo irrilevante l'esame della domanda, non essendosi verificata la condizione a monte dell'accoglimento della domanda nei confronti del dott. non ha attitudine al giudicato. CP_7
La struttura ospedaliera di Casoria, va dunque condannata, per proprio Controparte_14 inadempimento, al risarcimento del danno conseguente come provato.
Si aderisce alla stima eseguita dai CTU nominati in questo grado, di 31% di danno biologico (e non nella minore percentuale, ritenendo che in esito alla operazione vi sarebbe stata comunque una riduzione del visus, effetto non verificatosi al primo occhio sottoposto all'operazione), oltre a giorni 20 di ITT e giorni 15 di ITP al 50%.
La liquidazione del danno indicato va effettuata con l'applicazione delle Tabelle Milanesi, nella ultima versione elaborata del 2024.
Per mera completezza il Collegio evidenzia l'emissione con il D.P.R. n. 15/2025 della Tabella
Unica del danno non patrimoniale, elaborata secondo i dettami del D.lgs 205/2009, e dunque con riferimento al risarcimento dei danni conseguenti alla circolazione stradale, ed applicabile, per espresso richiamo della e poi della Legge Gelli Bianco, alla responsabilità CP_20 sanitaria. Tuttavia, è proprio il decreto determinativo della Tabella Unica, nella norma transitoria dell'art. 5, a specificare: “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” (ovvero il 5.3.2025).
Pertanto questo collegio ricorre alla Tabella Milanese avente applicazione generale in mancanza di criteri specifici.
Applicando il valore tabellare meneghino, si ottiene: danno permanente del 31 % in un soggetto avente età di anni 69 compiuti, determina un risarcimento per danno biologico dinamico relazionale e sofferenza psichica di € 154.209,00, senza necessità di ulteriore personalizzazione per mancanza di deduzioni ed allegazioni di parte sul punto (sarebbe comunque risultato necessario provvedere anche con personale specializzato all'assistenza per la moglie afflitta dall'Alzheimer). Per la invalidità temporanea: 20 giorni di ITT: 115,00 x 20 = € 2.300,00, per
ITP al 50% per 15 giorni = € 862,00.
19 Gli importi ottenuti, vanno devalutati al momento del sinistro, e rivalutati anno per anno con applicazione degli interessi legali sulle somme via via rivalutate, come uniformemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Cass. 1712/1995.
In conseguenza, invece, della riforma della pronuncia nei confronti dell' Controparte_16
, va esaminata la domanda di manleva nei confronti della .
[...] Controparte_6
Esaminando gli atti, va rilevato che l'assicuratore sollevava tempestivamente le eccezioni di franchigia individuale e la franchigia aggregata annuale, provando con il deposito del documento contrattuale la stipula delle dette limitazioni. Questi, infatti, ha allegato sin dalla tempestiva costituzione in primo grado la polizza n. 2012RCG00017-563765 con l'allegato prospetto, e, sebbene manchi la sottoscrizione dell'assicurato, la mancata contestazione da parte di quest'ultimo del testo della polizza, polizza invocata nel numero e data proprio a fondamento della domanda di garanzia, lascia intendere la conformità tra il documento prodotto e la pattuizione effettivamente intervenuta tra le parti.
In essa si richiama la franchigia come indicata nei punti 15 e 16 del prospetto, ovvero per il 20% del sinistro individuale, nell'importo minimo di € 50.000,00, e la franchigia annuale aggregata
“operante sull'importo dei sinistri al netto della franchigia per ogni e ciascuna richiesta di risarcimento di cui al precedente punto 15, di € 500.000,00”. D'altra parte l'assicurato, proprio su tale punto specifico, non solo non si è limitato alla non contestazione, ma ha riconosciuto l'esistenza della franchigia aggregata, ritenendola inapplicabile al sinistro in oggetto, perché afferente ad annualità anteriori alla stipula della polizza. Infatti eccepiva l'inoperatività di quella aggregata poichè la garanzia era stata concessa retroattiva (risultando la polizza stipulata nel novembre 2012).
In realtà ritiene questo Collegio che mentre la clausola di franchigia individuale, relativa al singolo sinistro, è di rapida e diretta applicazione , la franchigia aggregata annuale (ovvero il valore complessivo annuale di pagamento di sinistri, oltre il quale diventa operativa la copertura assicurativa) richiede l'allegazione dei sinistri avvenuti durante l'anno, risarciti dall'assicurato, elemento che, in accordo a recenti pronunce di legittimità, risulta gravante, come onere probatorio sull'assicurato, trattandosi di un elemento controfattuale positivamente estintivo del limite alla operatività della polizza, limite la cui esistenza è stata dedotta e provata dall'assicuratore con la produzione del regolamento contrattuale (cfr. Cass. 2635/2025). E ciò anche in armonia con il principio di vicinanza della prova per il quale l'assicurato può facilmente dimostrare i sinistri risarciti nell'arco temporale indicato.
20 Nel caso di specie, invece, l'ospedale assicurato nulla ha dedotto sul superamento dell'importo di risarcimenti pagati della soglia di € 500.000,00 ritenendo invece che la franchigia aggregata non operasse per i sinistri accaduti nelle annualità precedenti rispetto alla retroattività della garanzia. In realtà, tuttavia, la non operatività per le annualità precedenti non risulta dimostrata: non solo non risponde ad una incompatibilità logica (risultando, anzi, ancora più semplice accertare a distanza di tempo quanto già pagato nell'anno), ma non risulta pattuito tra le parti sulla base della formulazione letterale della clausola invocata.
Pertanto, la domanda di manleva non può trovare accoglimento.
In ordine alle spese di lite, l' , sarà tenuta al pagamento delle spese Controparte_16 di lite in favore di , comprensive delle spese del primo e del presente grado di Parte_1 giudizio, secondo lo scaglione individuato dal risarcimento qui liquidato (da € 52.001,00 fino ad
€ 260.000,00) per tutte le fasi previste, in un ammontare intermedio tra i minimi ed i medi. La stessa struttura va condannata alle spese di lite anche in favore dell'assicuratrice.
Le spese di C.T.U. del primo e secondo grado (qui liquidate nel decreto del 3.3.2023 in atti) restano a carico esclusivo dell' . Controparte_16
L'oggettiva incertezza connessa agli ondivaghi accertamenti tecnici induce a compensare le spese di lite dei due gradi di giudizio tra il e il Dott. mentre Pt_1 Controparte_7
l'assorbimento delle domande di garanzia da quest'ultimo proposte determinano la compensazione delle spese tra il predetto e l' nonché l'Ospedale San LO CP_3
OR.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da , avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Napoli Nord, n. 864/2020 del 2.4.2020, nei confronti della
[...]
Controparte_21
, del dott. della
[...] Controparte_7 Controparte_6
, della e dell' ogni ulteriore istanza rigetta
[...] Controparte_3 Controparte_22
e disattesa, così decide:
- accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto condanna la
[...]
, al Controparte_21 risarcimento del danno prodotto a in esito al sinistro per cui è causa che si Parte_1 liquida in complessivi € 157.371,00 (di cui € 154.209 per IP e 3.162,00 per IT), somma da
21 devalutare al momento del sinistro (coincidente con l'intervento in data 17.10.2012) e rivalutare anno per anno secondo gli indici ISTAT applicando sulla somma progressivamente rivalutata gli interessi legali, fino alla presente pronuncia, e dopo solo interessi legali fino al soddisfo, nonché al pagamento, in favore del delle Parte_1 spese del primo grado che liquida in € 12.000,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario del
15%, e ponendo definitivamente a carico di tale parte soccombente le spese di CTU;
- condanna la dell' Controparte_21 Controparte_21
, al pagamento in favore di
[...] Parte_1 delle spese di lite anche del presente grado, che liquida in € 13.000,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario del 15% e pone definitivamente a carico di tale parte soccombente le spese della CTU rinnovata in tale grado come da decreto di liquidazione in atti del 3.3.2023;
- rigetta la domanda di manleva proposta dalla
[...]
, nei confronti Controparte_21 della;
Controparte_6
- condanna la Controparte_21
nei confronti della
[...] [...]
nell'ammontare di € 12.000,00 per compensi oltre Controparte_6
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
- rigetta l'appello nei confronti di , con assorbimento delle domande di Controparte_7 garanzia proposte dal predetto;
- compensa le spese di lite tra e la nonché l' Controparte_7 Controparte_3 [...]
Controparte_22
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio Forgillo
22 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al n. 1852/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n. 864/2020 del 2.4.2020, avente ad oggetto responsabilità professionale sanitaria e vertente:
TRA
(c.f. n. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Parte_1 C.F._1
UN (c.f. n. ), per mandato in calce all'atto di appello, ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in S. Antimo, alla via Giorgio La
Pira 10, indirizzo PEC;
Email_1
APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t. (c.f. n. Controparte_1
, rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, per mandato in calce alla P.IVA_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in questo grado di giudizio, dagli avv.ti Vincenzo
EL (c.f. n. , GI ON (c.f. n. C.F._3 C.F._4
e SE TO (c.f. n. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._5
1 dell'avv. Vincenzo Pennarola, in Napoli, alla via Santacroce 31, indirizzo PEC
; Email_2
APPELLATO
E
in persona del l.r.p.t. (p. IVA n. , quale Controparte_2 P.IVA_2 cessionario del portafoglio assicurativo (cessione segnalata IVASS), Controparte_3 rappresentata e difesa per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in questo grado di giudizio, dall'avv. Gaetano Scuotto (c.f. n. ), ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto procuratore, in Napoli, alla via Piccinni 6, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge e notifiche al numero fax
0812207482 o all'indirizzo pec Email_3
APPELLATO
E
Controparte_4
NELLA QUALITA' DI ENTE PROPRIETARIO
[...] [...] in persona del l.r.p.t. (p. IVA. n. Controparte_5
, rappresentata e difesa per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta P.IVA_3 depositata in questo grado di giudizio, in data 15.10.2020, dagli avv.ti Giovanni Puca (c.f. n.
) e AN IO (c.f. n. ), ed elettivamente C.F._7 C.F._8 domiciliato presso lo studio dei predetti procuratori, in S. Antimo, in via M. Serao, i quali procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di legge e notifiche al numero fax
0818335314, o all'indirizzo pec;
Email_4
APPELLATO
E
Controparte_6
, in persona del l.r.p.t. (c.f. n.
[...]
, rappresentato e difeso per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta P.IVA_4 depositata in questo grado di giudizio in data 14.10.2020 dall'avv. Renato Magaldi (c.f. n.
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto procuratore, in C.F._9
Napoli, alla Piazza Carità 32, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di
2 legge e notifiche al numero fax 0814971069 o all'indirizzo pec
Email_5
APPELLATO
E
(c.f. n. ), rappresentato e difeso per mandato in Controparte_7 C.F._10 calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in questo grado di giudizio in data
31.10.2020, dagli avv.ti Mario Mascolo (c.f. n. ) ed Ettore Mascolo (c.f. n. C.F._11
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti procuratori, in C.F._12
Napoli, alla via San Giacomo dei Capri 132, i quali procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di legge e notifiche al numero fax 0810133971, o all'indirizzo pec E egalmail. o;
Email_6 Email_8
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione, notificato il 28.5.2014, conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli Parte_1
Nord, il dott. e il presidio ospedaliero , rappresentando Controparte_7 Controparte_8 quanto segue:
- in data 17.10.2012, il , ricoverato da qualche giorno nella struttura citata per una Pt_1 patologia oculistica all'occhio destro, di “cataratta”, veniva sottoposto, dopo le regolari terapie preoperatorie, ad intervento di “facoemulsificazione con impianto di lente intraoculare (IOL)”, eseguito dal dott. in day surgery, e dimesso lo stesso Controparte_7 giorno;
- il giorno successivo, 18.10.2012, ritornava alla struttura ospedaliera per forti dolori all'occhio destro, e veniva rapidamente visitato dal dott. che lo invitava a Parte_2 tornare il giorno dopo, non potendo eseguire un controllo approfondito, essendo in corso dei controlli nel nosocomio;
- il giorno successivo, 19.10.2012, i medici ripetevano il controllo sotto la benda e lo invitavano per il giorno successivo, in cui veniva sottoposto a nuovo controllo dal dott.
il quale, rilevato un cambiamento nella struttura del vitreo, lo sottoponeva a nuovo CP_7 intervento di vitrectomia;
- il successivo 22.10.2012, avendo riscontrato ad un ulteriore controllo che: “la camera anteriore dell'occhio destro è impegnata completamente da materiali purulenti – visus
3 ridotto”, il medico convenuto lo sottoponeva a nuova vitrectomia totale, necessitata da endoftalmite purulenta, successivamente alla quale, il paziente restava ricoverato, in osservazione, e dimesso il 27.10.2012;
- dopo le dimissioni, il decideva di recarsi all'Ospedale San LO OR, in Pt_1
Roma, per un ulteriore controllo della patologia con altri medici, i quali lo ricoveravano con urgenza, constatata la perdita di visus all'occhio destro, ed eseguivano, il successivo
31.10.2012, altra vitrectomia al solo fine di evitare la degenerazione dell'infezione con pericolo di cecità del paziente, per totale compromissione del visus dell'occhio destro;
- dimesso il 2.11.2012, il successivo 11.4.2013, i medici romani procedevano alla asportazione dell'occhio destro ed applicazione di “occhio finto”.
Da quanto esposto, , ritenendo la responsabilità del personale medico Parte_1 dell in Casoria, per imprudenza ed imperizia nella Parte_3 esecuzione dell'intervento di riduzione della cataratta, proponeva la presente azione. In particolare, riteneva che in conseguenza dei fatti di causa, aveva subito lesioni personali consistenti in perdita totale del visus dell'occhio destro, pari al 30% di danno biologico, oltre danno morale, da personalizzare per l'incidenza sulle abitudini di vita, con aggravio negli spostamenti e nelle attività vitali, con necessità di assistenza specializzata per le cure alla moglie malata di Alzheimer, non potendosene occupare personalmente. Chiedeva, quindi, il risarcimento del danno, previo accertamento delle responsabilità del medico (con conseguente responsabilità extracontrattuale o contrattuale con sorgere del vincolo sulla base del contratto sociale), e della struttura, la cui responsabilità doveva intendersi sicuramente contrattuale.
Sul piano probatorio, rilevava la contrazione della medesima infezione da altri due pazienti, operati nella stessa sala operatoria, lo stesso giorno, dalla medesima equipe. Rappresentava di aver sporto denuncia – querela per i fatti dedotti anche alla competente Procura della
Repubblica, allegando la Consulenza tecnica d'ufficio eseguita in tale sede, a sostegno della sua ricostruzione.
Pertanto chiedeva al Tribunale di Napoli Nord, nei confronti della struttura ospedaliera e del dott. “accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e diritto indicate in narrativa, la CP_7 concorrente e solidale responsabilità di tutti i convenuti, nelle rispettive qualità, nella causazione dell'evento, in relazioni alle lesioni subite dal sig. in diretta conseguenza del Parte_1 loro operato, anche omissivo dettato da colpa grave, per imprudenza, negligenza o imperizia;
per l'effetto, condannare i convenuti, in soldo tra loro, o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni conseguenti alle irreversibili lesioni subite dal sig. in Parte_1
4 favore di quest'ultimo, comprensivi del danno biologico (lesione all'integrità psico – fisica, temporanea e permanente, e conseguente danno alla vita di relazione presente e futura ed alla capacità lavorativa generica), del danno morale, del danno patrimoniale, del danno emergente e di ogni altra voce – nessuna esclusa – quivi non elencata, il tutto nella misura che sarà quantificata in corso di causa, anche all'esito della specifica CTU medico legale che fin d'ora si chiede disporsi, ovvero secondo l'equo e prudente apprezzamento del giudice”, con vittoria di spese del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva tempestivamente il dott. contestando l'avversa domanda, Controparte_7 ritenuta inammissibile ed infondata. Preliminarmente, contestava alcuni fatti descritti da controparte: a seguito della notizia degli altri due contagi per endoftalmite, il 22.20.2012, proprio il dott. notiziava la direzione sanitaria che chiudeva la day surgery e faceva CP_7 eseguire delle analisi esterne, con risultati negativi;
era stato eseguito sul paziente, un unico intervento di vitrectomia, in data 22.10.2012, con successivo protrarsi del ricovero in osservazione fino al 27.10.2012, quando, constatato il mancato acutizzarsi della patologia, veniva dimesso, con prescrizione di visita due giorni dopo. Osservava, ancora che l'ospedale di Roma lo aveva ricoverato con una diagnosi non specificata ed ivi avevano CP_1 praticato ben due interventi: il 27.10.2012 e il 31.10.2012, probabilmente essendo questi stessi trattamenti, causa del riaccendersi dell'infezione. Rappresentava, infine, il positivo decorso degli altri due casi di endoftalmite verificatisi contestualmente all'attore: l'uno, completamente guarito e l'altro, residuando solo una patologia secondaria.
Ciò detto chiedeva di chiamare in causa l' in quanto effettivo Controparte_9 responsabile del danno qui in oggetto. Specificava, peraltro, che gravava sull'attore la prova del nesso eziologico.
Inoltre, chiedeva di essere manlevato dalla , con cui aveva stipulato la Controparte_3 polizza per rischio professionale n. ITOMM11B10080260000 (con scadenza 31.12.2015), con conseguente richiesta di chiamata in causa e differimento dell'udienza.
Si costituiva in giudizio la Controparte_10
, la quale contestava le richieste attoree:
[...] riteneva generico il riferimento all'inadempimento contrattuale della struttura, tanto da non consentire specifiche difese, seppure contestava ogni fondamento;
negava la veridicità degli altri due contagi nella day surgery nella medesima giornata, e gli asseriti conseguenti controlli.
Inoltre, eccepiva l'imputabilità dei danni all'ospedale di cui era divenuto paziente CP_1
5 dal 27.10.2012, esiti evolutisi fino all'asportazione dell'occhio destro, nel mese di aprile 2013, e ciò anche per maggiore prossimità cronologica con le cure impartite da tale seconda struttura.
Rappresentava, comunque, di essere assicurato con la Controparte_11
chiedendone la chiamata in garanzia per ottenere manleva da eventuale condanna.
[...]
Il giudice predisponeva il differimento delle udienze per le diverse chiamate in causa dei garanti e del terzo convenuto, e le parti istanti procedevano ad integrare il contraddittorio.
Si costituiva la , Controparte_6 chiamata a garantire la struttura ospedaliera convenuta, la quale deduceva che la polizza invocata conteneva la clausola “claims made” e dunque copriva solo le richieste di risarcimento avanzate nel periodo di validità del contatto, circostanza che il garantito era chiamato a provare,
e peraltro la copertura, come previsto dal certificato di applicazione prodotto era ridotta dalla franchigia del 20% - ovvero minimo € 50.000,00 e una cd. franchigia aggravata annuale di €
500.000,00, nei cui oltre i cui limiti, la garante sarebbe stata eventualmente tenuta alla garanzia.
Deduceva, ancora, la prevista surroga nei diritti dell'assicurato verso terzi responsabili, tra cui anche i sanitari verso cui si opera la rivalsa e pertanto, richiedendo in caso di condanna,
l'eventuale precisazione delle corresponsabilità e della percentuale delle stesse, (escludendo inoltre il punto 1.7 la copertura di spese per legali o tecnici non concordati con l'assicurazione).
Aderiva alle difese della struttura sulla completa assenza di responsabilità diretta, nonché dei sanitari, contrattuale e/o extracontrattuale.
Si costituiva la , la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva Controparte_3 per inoperatività della polizza siglata con la in cui all'art. 10 il Parte_4 rischio assicurato è così descritto: “nel caso in cui la richiesta di risarcimento sia connessa all'attività professionale svolta dall'assicurato in qualità di dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo al SSN, la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di ogni somma che questo sia tenuto a rimborsare all'Erario, alla struttura, clinica o istituto a cui l' presta la propria opera o al suo assicuratore, nel caso in cui egli sia Parte_5 dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato o comune da parte della autorità giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alla sopera indicata richiesta di risarcimento” e chiedeva perciò l'estromissione. In ogni caso, eccepiva la nullità della domanda attorea per genericità, contraddittorietà e difetto di allegazione, ritenendo, comunque, la non salubrità della sala operatorie direttamente imputabile esclusivamente alla struttura ospedaliera, perché rientrante negli obblighi da questa assunta con
6 il contratto di spedalità; eccepiva l'infondatezza della domanda attorea, anche alla luce dell'applicabilità della Legge Balduzzi, n. 189/2012, riconducente la responsabilità del medico nell'alveo di quella extracontrattuale e la mancanza di prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva l' eccependo che l'atto di chiamata in Controparte_1 causa non conteneva alcuna deduzione di condotta inadempiente della struttura chiamata.
Inoltre, deduceva che all'arrivo del paziente nella struttura romana questi già aveva perso Pt_1 irreversibilimente la funzionalità visiva dell'occhio destro, non percependo luminosità, pur soffrendo ancora della patologia di endoftalmite per cui veniva ricoverato già con tale diagnosi, precisamente “endoftamite acuta in recente intervento di cataratta, nega luce”. Chiedeva, quindi, di accertare l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti.
Nel corso del giudizio seguiva l'espletamento dell'istruttoria con: interrogatorio formale del
, sui capi proposti dal (cfr. udienza del 18.2.2016), e del dott. , Pt_1 CP_7 Controparte_7 come proposta dall'attore (cfr. udienza 18.2.2016), nonché del legale rappresentante della struttura ospedaliera di Casoria, come richiesta dal dott. (cfr. udienza del 20.5.2016). Si CP_7 procedeva con i testi: , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
(cfr. udienza 20.5.2016), (cfr. udienza
[...] Testimone_5 Testimone_6
3.11.2016). seguiva il conferimento dell'incarico peritale ai dott. Banca e Persona_1
, all'udienza del 2.4.2017, con deposito dell'elaborato in esito ad alcune Controparte_12 proroghe e con successiva richiesta di chiarimenti.
Precisate le conclusioni, il giudice assegnava la causa in decisione e pronunciava la sentenza n.
864/2020 pubblicata in data 2.4.2020, con cui così decideva: “rigetta la domanda attrice con assorbimento delle domande di manleva;
dichiara interamente compensate tra tutte le parti, le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU che restano definitivamente a carico della parte istante”.
Il giudice rigettava la domanda ritenendola infondata. Sosteneva in diritto la necessità dell'attore proponente un'azione risarcitoria, fondata sulla responsabilità medica, di dover provare il nesso causale tra la prestazione medica e l'evento dannoso, spettando eventualmente al sanitario convenuto dover dimostrare l'impossibilità di adempiere per evitare la condanna.
In merito al primo elemento probatorio, gravante sull'attore, il giudice invocava il consolidato criterio del “più probabile che non”, da valutare anche con riferimento alla consulenza tecnica
7 percipiente eseguita nel giudizio al fine di comprendere gli aspetti tecnico specialistici della questione.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, riteneva il Tribunale che l'attore non avesse assolto il suo onere probatorio con riferimento al nesso causale, come individuato in citazione, sia con riferimento alla prestazione sanitaria resa dal dott. sia con riferimento alle CP_7 asserite carenze igieniche della struttura sanitaria - in particolare della sala operatoria - e ciò aderendo alle conclusioni della CTU espletata nel giudizio.
In particolare, il giudice riteneva il lavoro peritale pienamente utilizzabile poiché il dott.
, pur essendo direttore della U.O. di medicina pubblica e valutativa e necroscopica CP_12 dell' , non era stato formalmente ricusato, né aveva un conflitto di interessi, Parte_6 avendo dichiarato di non aver mai svolto attività di difesa e/o di controllo della struttura sanitaria convenuta. Nel merito, il giudice riteneva le conclusioni dei periti condivisibili, in quanto esaurienti e non contraddittorie anche in esito ai chiarimenti con cui erano stati fugati i dubbi sulla correttezza delle stesse.
Aderendo alle conclusioni dei consulenti d'ufficio, pertanto, l'attività professionale del dott. non presentava censure né con riferimento alla scelta del trattamento chirurgico, né alla CP_7 sua esecuzione con pieno rispetto delle linee guida nazionali ed internazionali della società di oculistica, a cui peraltro il aveva prestato pieno consenso informato. La complicanza Pt_1 costituita dalla endoftalmite, pertanto non era riconducibile alla prestazione sanitaria del dott. che non presentava alcuna negligenza ed imperizia, né tanto meno, era riferibile alle CP_7 carenze igienico sanitarie della sala operatoria, fatto di cui non era emerso alcun dato sintomatico nell'istruttoria.
Detta complicanza era allora riferibile alla inosservanza delle norme igieniche da parte del paziente nella medicazione domiciliare, come emergeva dal referto della visita del 19.10.2012 in cui il medico dava conto della medicazione eseguita a casa del paziente con una benda di fortuna poco pulita, oppure la patologia indicata poteva essere stata di natura asettica, quale reazione abnorme dell'occhio al materiale della IOL o del lenticolare o al talco dei guanti chirurgici. Con la medesima motivazione, i periti valutavano gli altri due casi verificatisi di endoftalmite, di cui si era fatto riferimento nel giudizio, avendo potuto verificare solo documentazione relativa ad uno dei due. L'assenza di contaminazione batterica dalla sala operatoria era suffragata dall'esito negativo dei controlli eseguiti dal dipartimento di scienze mediche preventive della Federico II nel corso della chiusura prudenziale della day surgery.
8 Tale decisione assorbiva le domande di manleva proposte dai convenuti.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello con citazione notificata il Parte_1
2.6.2020 (tempestivamente, considerando il termine lungo ex art. 327 cpc) e chiedendo a questa
Corte: “nel merito, previo annullamento della consulenza medico – legale redatta nel corso del giudizio di primo grado e contestuale ripetizione della stessa, riformarsi la sentenza n. 864/2020 del Tribunale di Napoli Nord impugnata per i suesposti motivi e, per l'effetto, condannare, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto, indicate in narrativa, la concorrente e solidale responsabilità di tutti i convenuti, nelle rispettive qualità nella causazione dell'evento ed in relazione alle lesioni subite dal sig. in diretta conseguenza del loro operato, anche omissivo, Parte_1 dettato da colpa grave per imprudenza, negligenza o imperizia;
per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni conseguenti alle irreversibili lesioni subite dal sig. in favore di quest'ultimo, Parte_1 comprensivi di danno biologico (lesione all'integrità psico fisica, temporanea e permanente, e conseguente danno alla vita di relazione presente e futura ed alla capacità lavorativa generica), del danno morale, del danno patrimoniale, del danno emergente e di ogni altra voce – nessuna esclusa – quivi non elencata, mediante il pagamento in favore dell'istante della somma di €
200.000,00 o in subordine di quella maggiore o minore ritenuta equa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì all'evento dannoso”, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio, incluse le spese di CTU, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con un unico ed articolato motivo, l'appellante insisteva nella incompatibilità e parzialità del dott. , in quanto direttore di U.O. di medicina pubblica valutativa e necroscopica CP_12 dell' azienda nel cui distretti rientrava anche il presidio ospedaliero di Parte_6
Casoria, ciriticità ritenuta non superata dalla giustificazione resa dal consulente sulla cui base, invece, il giudice aveva invece ritenuto corretto e condivisibile il suo operato. Pertanto pur consapevole della tardività di una richiesta di ricusazione, comunque chiedeva una ripetizione degli accertamenti tecnici in quanto affetti da errori rilevanti: i consulenti non avevano tenuto conto della contestuale verificazione di due contagi nella medesima giornata, nella sala operatoria della day surgery;
avevano scaricato la colpa sullo stesso paziente per l'uso in una medicazione domiciliare di una benda di fortuna e poco pulita, circostanza a ben vedere neanche utilizzata dai convenuti negli atti difensivi e comunque poco verosimile (anche perché a causa dei forti dolori localizzati, il paziente si era recato quotidianamente in ospedale); non avevano considerato che nell'ipotesi di endoftalminte appariva necessario procedere alla vitrectomia in
12 – 24 ore ed erano invece passati 2 o 3 giorni;
non avevano considerato che la presenza di
9 sostanza purulenta escludeva la genesi non infettiva della endoftalmite, la cui presenza era certa
(mentre le cause asettiche indicate assolutamente improbabili, come il talco nei guanti operatori, non più in uso), nonostante l'esito negativo degli esami colturali – dovuta alla terapia antibiotica in atto. Tutto ciò detto, le risposte ai chiesti chiarimenti sia in tema di conflitto di interessi che di nesso causale non avevano consentito di superare i dubbi. Concludeva ritenendo non condivisibile la motivazione del giudice il quale negava che l'attore non avesse provato il nesso eziologico, aderendo alla diversa opinione dei CTU, di autolesione (per inappropriata medicazione domiciliare) o della origine asettica della endoftalmite, rappresentando di aver prodotto la relazione tecnica in sede penale, la quale concludeva per la riconducibilità all'atto chirurgico per la contaminazione della sala operatoria, avvalorata dagli altri contagi avvenuti nel medesimo contesto di luogo e tempo.
Si costituiva in data 12.10.2022, l' Controparte_13 chiedendo al giudice del gravame di: “accertare e dichiarare l'irrevocabilità ex art. 2909 cc del capo della sentenza laddove, respingendo la domanda giudiziale risarcitoria, riteneva assorbita anche la richiesta di manleva” avanzata dal dott. nei confronti del nosocomio Controparte_7 romano, con vittoria del doppio grado di giudizio.
In data 14.10.2022, si costituiva l' , assicuratore del dott. in Controparte_3 CP_7 persona della cessionaria, deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità delle doglianze, nonché infondatezza per mancanza di fondamento tecnico scientifico delle doglianze, tali da rendere la domanda di rinnovo peritale temeraria;
considerato, inoltre, l'avvenuta decadenza ex art. 192 c.p.c. delle doglianze sulla incompatibilità dei periti, peraltro tenendo conto che l'elaborato dei consulenti in primo grado risultava esaustivo, anche in esito alle risposte alle critiche e richieste e di chiarimento, mentre la dedotta CTU in sede penale non risultava ritualmente allegata in atti. In subordine, riproponeva le eccezioni di inoperatività della clausola, difetto di legittimazione passiva per essere responsabile l'azienda ospedaliera di Casoria, e non direttamente il medico garantito, o, in subordine, di essere legittimato passivo solo della quota riferibile a quest'ultimo, ed infine sulla mancata prova dei danni patiti.
In data 14.10.2022, si costituiva la , Controparte_6 deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità delle doglianze, nonché infondatezza per l'assoluta erroneità della dedotta incompatibilità dei consulenti, ricadendo l'azienda ospedaliera assicurata nell' e non , Parte_7 Pt_6
10 azienda dove il consulente esercitava la sua attività dipendente, come indicata e, comunque , per l'assoluta correttezza della consulenza anche considerata le esaustive risposte ai chiarimenti.
Si costituiva il 15.10.2020, la Controparte_14
deducendo preliminarmente
[...]
l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità delle doglianze, nonché infondatezza per l'assoluta erroneità della dedotta incompatibilità dei consulenti, ricadendo l'azienda ospedaliera assicurata nell' e non , azienda dove il consulente esercitava la sua Parte_7 Pt_6 attività dipendente come dedotto, e, comunque , per l'assoluta correttezza della consulenza anche considerata le risposte esaustive alle richieste di chiarimento. Riproponeva comunque la domanda di manleva già proposta in primo grado nei confronti della , evidenziando la CP_6 regolare denuncia del sinistro, la copertura assicurata dalla polizza allegata tempestivamente e la non applicabilità della franchigia aggregata, trattandosi di infortunio retrodatato rispetto alla stipula della polizza, in quanto eventualmente avvenuto nel 2012.
Infine, il 31.10.2020 si costituiva il dott. chiedendo la conferma della Controparte_7 sentenza ed il rigetto del gravame, mancando comunque prova del nesso causale e della sua responsabilità per negligenza, imprudenza o imperizia. In subordine, riproponeva la domanda di manleva nei confronti sia dell' chiedendo di Controparte_15 dichiararne la responsabilità esclusiva o solidale, con conseguente condanna in tutto o in parte al pagamento del risarcimento, nonché della assicurazione, ritenendo esservi la copertura assicurativa del sinistro in oggetto.
Inizialmente assegnato alla ottava sezione di questa Corte di Appello, con ordinanza del
22.4.2022 quel Collegio disponeva la rinnovazione della CTU al fine di approfondire i fatti di causa sui quesiti espressi in detto provvedimento, conferendo incarico al dott. , medico Per_2 legale e dott. oftalmologo. Depositato l'elaborato in data 16.2.2023, la cause veniva Per_3 rinviata per la precisazione delle conclusioni, ma nelle more del rinvio, a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal
Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, in data 24.1.2025, il presente procedimento perveniva alla presente sezione, con assegnazione alla relatrice dott.ssa
Celentano.
Alla udienza del 8.7.2025, tenuta in presenza, le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva assegnata in decisione dal Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni
11 sessanta per le memorie conclusionali (depositate da tutte le parti, tranne il Controparte_14
) e di successivi giorni 20 per repliche ().
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto con totale riforma della sentenza impugnata.
Questa Corte senz'altro riconosce piena ammissibilità del gravame, rigettando le avverse eccezioni di genericità e carenza dei presupposti alla luce del dettato dell'art. 342 c.p.c. avanzate da più di un appellato. Invero, l'atto di impugnazione contiene sia la richiesta di riforma ella pronuncia, sia la parte argomentativa diretta a confutare le specifiche ragioni del primo giudice e il fondamento logico giuridico della pronuncia, soffermandosi sul capo decisorio impugnato e sulle censure e violazioni di legge in cui era incorso il giudicante (cfr. SSUU 27199/2017 e
SSUU 36481/2022).
Va premesso che risulta opportuna la scelta del precedente Collego giudicante di ripetizione degli accertamenti tecnici per la persistenza – anche in esito ai chiarimenti – di dubbi tecnico scientifici specificamente individuati nell'atto di gravame.
L'appellante, infatti, reiterava le precedenti critiche, rimaste senza soddisfacente risposta sulla contestuale verificazione di due contagi nella medesima giornata, nella sala operatoria della day surgery, sulla non probabile individuazione di una autoresponsabilità del paziente nella scarsa igiene della medicazione domiciliare, senza valutare le altre cause di contagio possibili, tra cui l'ambiente operatorio, (anche alla luce dei forti dolori accusati dal paziente, appena dimesso dal primo intervento, e dal quotidiano accesso in ospedale per la risoluzione del sintomo algico e senza tenere conto che la presenza di sostanza purulenta escludeva la genesi asettica della endoftalmite). Così come anche residuavano dubbi sulla tempestività della vitrectomia a fornte della diagnosi di endoftalminte.
A fronte di ciò, opportunamente è stata ripetuta la consulenza con i dott. e , Per_3 Per_2 con risultati condivisi da questo Collegio, e maggiormente preferibili, per coerenza con tutti gli elementi probatori rilevati e ragionamento scientifico esaustivo e logico rispetto alla soluzione tecnica a cui si mera pervenuti nel primo grado.
Va premesso che nell'ambito del compendio probatorio offerto ai giudicanti in ordine all'accertamento della responsabilità, in primo grado e poi, successivamente, nella presente impugnazione, possono rientrare le risposte rese in sede di interrogatorio formale ed esame testimoniali, e le dichiarazioni contenute negli atti difensivi (ai fini della non contestazione ex
12 art. 115 cpc) ed anche, a differenza di quanto dedotto dall'Ospedale di Casoria, la relazione tecnica espletata nel corso delle indagini nel procedimento penale RG 3440/13/21 RGNR dai dott.ri e ed allegata alla tempestiva produzione cartacea dell'attore, in sede di Tes_7 Tes_8 costituzione (doc. 12, indicato nel foliario timbrato dalla cancellaria) in primo grado, relazione avente valore di documento, valutabile, in modo critico, in quanto legittimamente prodotto dalla parte, (ex plurimis Cass. 15714/2010 e Cass. 9843/2014). Va poi tenuto conto della CTU espletata in primo grado e di quella ripetuta in questo grado di giudizio.
Risulta, invece, inammissibile la consulenza tecnica espletata nel diverso giudizio civile intrapreso da (uno degli altri pazienti operati nella medesima sala operatoria il Per_4
17.10.2012), allegate dall' , per la prima volta in questo grado di Controparte_16 giudizio, alle note di udienza depositate il 20.4.2023, ostandovi il dettato dell'art. 345 comma 3
c.p.c. a mente del quale non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo rado. A ben vedere, se è vero che tale perizia veniva depositata agli atti nel diverso procedimento intentato dall'altro danneggiato
(cfr. data elaborata dal deposito telematico e stampigliata sul documento) solo il 6.10.2021, dunque dopo la chiusura del primo grado del presente giudizio, questo non può essere ammesso neanche come documento di formazione successiva al grado di giudizio, in quanto nella presente fase, esso risulta depositato per la prima volta solo con le note del 20.4.2023, dopo lo svolgimento di diverse udienze, tra cui quella di conferimento di incarico peritale e deposito della consulenza e dunque in modo intempestivo.
Per tale via, invece, quale documento di formazione successiva alla chiusura del grado può ritenersi ammissibile la consulenza, prodotta dalla medesima parte nel giudizio intrapreso dall'altro paziente affetto da endoftalmite nella medesima seduta operatoria, in quanto Pt_8 depositata in quel giudizio il 4.11.2019, ed allegata nel presente, con il primo atto utile, ovvero con la comparsa conclusionale del 18.11.2019, sebbene in una fase non deputata alle allegazioni probatorie, nonché immediatamente allegata alla comparsa di costituzione in appello.
Detto materiale probatorio va valutato per la verifica di profili di responsabilità del medico, ed indirettamente della struttura ex art. 1228 cc, o della struttura ospedaliera direttamente per le prestazioni di carattere assistenziale a questa immediatamente riferibili oggetto del cd contratto di spedalità, quali l'igiene e la sicurezza della struttura e, in particolare, della camera operatoria.
Dall'esame complessivo, non può che emergere la responsabilità della struttura ospedaliera per i danni riportati dal , in conseguenza dell'inadempimento alle obbligazioni proprie della Pt_1
13 struttura di igiene e sicurezza dei locali operatori, ritenendo da qualificare la patologia di endoftalmite, degenerata nella perdita dell'occhio destro, come infezione nosocomiale contratta nella sala operatoria di day surgery della struttura di Casoria.
Va pertanto del tutto ribaltato il giudizio del giudice di primo grado, in termini di derivazione della patologia di endoftalmite, come di origine asettica o autoprodotta, accogliendo invece un giudizio di responsabilità della dove era stato eseguito il primo intervento, Controparte_17 ovvero . Controparte_18
Va premesso, in diritto, che questo Collegio condivide la ricostruzione in astratto della fattispecie in oggetto come responsabilità contrattuale del sanitario e della struttura (cfr. pag. 4), in conseguenza della quale sarebbe spetta al danneggiato dimostrare l'evento dannoso – insorgenza od aggravamento della patologia, ed il nesso causale con l'allegato inadempimento del medico e/o della struttura sanitaria, spettando a questi ultimi dimostrare l'impossibilità di adempiere per imprevedibilità o l'inevitabilità del decorso causale, a fronte della corretta pratica medica (cfr. Cass. 18392/2017), valutando la riferibilità eziologica alla luce del criterio del “più probabile che non” (cfr. Cass. 21939/2019).
Vi è da aggiungere, in ordine all'allegazione probatoria del nesso causale tra comportamento dei sanitari e della struttura, ed evento dannoso subito dal paziente, la necessità di fermarsi ad una relazione eziologica, in termini probabilistici e non di assoluta certezza, anche con l'aiuto di presunzioni. I medici e la struttura sanitaria eventualmente potranno liberarsi dalla responsabilità per infezioni nosocomiali, dimostrando, con riferimento a parametri probabilistici, di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle norme e dalle leges artis, nonchè protocolli di prevenzione. Le deduzioni del danneggiato e dei medici e struttura, potranno essere esaminate alla luce del criterio cronologico (tempo trascorso dalla permanenza ospedaliera e l'insorgere della infezione), criterio topografico (insorgenza della malattia nel sito chirurgico, in assenza di patologie preesistenti o di sopravvenienze eziologicamente rilevanti – da valutare secondo la “probabilità prevalente”) ed il criterio clinico, in ragione della specificità della infezione, soprattutto al fine di valutare le cautele necessitate (cfr Cass. 6386/2023, Cass.
16900/2023, Cass,. 5490/2023).
Alla luce dei parametri condivisi e, peraltro, neanche contestati dall'appellante, il ragionamento del primo giudice come esposto in motivazione non può ritenersi congruo.
Come detto, il Tribunale riteneva non provata dal la riconducibilità eziologica della Pt_1 endoftalmite alla condotta del dott. o alla inadeguatezza igienico sanitaria della sala CP_7
14 operatoria, ritenendo più probabile l'incidenza di due diversi fattori estranei (ed alternativi): ovvero l'inosservanza delle norme igieniche da parte del paziente nelle medicazioni domiciliari, emergenti dalla annotazione nella cartella clinica in data 19.10.2012 di medicazione eseguita con “benda di fortuna e poco pulita”; oppure la derivazione asettica della endoftalmite, come
“reazione abnorme dell'occhio al materiale delle IOL, lenticolare o talco dei guanti chirurgici”.
Il giudice aderiva alla suddetta ricostruzione, avendo i consulenti esaminato la cartella sanitaria solo di un altro dei due contagiati, non riuscendo neanche in tale caso a rilevare l'agente infettivo (funghi, batteri, miceti) e propendendo per la endoftalmite asettica anche nell'altro caso.
Il giudice del primo grado aveva recepito in pieno le valutazioni dei consulenti dott.ri CP_12
e CP_19
Tale ricostruzione non appare condivisibile.
Va premesso che dalla verifica della documentazione in atti, ed in particolare della cartella clinica dell'ospedale di Casoria, allegata in atti, relativa all'intervento del Controparte_14
, si legge l'appartenenza della struttura al distretto dell' dato Pt_1 Parte_6 facilmente confermato all'attualità da una verifica on line delle strutture appartenenti alla predetta azienda, in particolare il Distretto 43, relativo al Comune di Casoria, struttura nella quale all'atto della redazione della perizia, il dott. , svolgeva l'incarico Direttore di CP_12
UO di medicina pubblica valutativa e necroscopica, come dallo stesso indicato nella intestazione dei suoi atti e documenti. Sebbene il rilievo, come più volte detto, è avvenuto successivamente alla redazione della perizia, non potendo, quindi, essere avanzata una richiesta di ricusazione, né una nullità dell'atto, ciò senz'altro richiede la valutazione particolarmente scrupolosa delle risultanze peritali e la necessaria ricerca di coerenza con tutti gli altri elementi allegati in giudizio.
Proprio alla luce di tale esigenza, non si può non sottolineare la mancata rilevazione di condotte inadempienti, imprudenti o imperite del dott. non solo nella relazione del primo grado, CP_7 ma anche nella relazione peritale dei dott.ri e eseguita su incarico conferito Tes_7 Tes_8 dalla Procura di Napoli, a seguito della denuncia del depositata in atti in data 7.3.2014, Pt_1 nella quale i consulenti dopo esame particolareggiato delle vicende cliniche dalla profilassi pre
– operatoria, alla gestione delle complicanze operatorie e post operatorie, escludevano in modo netto erronee condotte tecniche del medico. Questa soluzione appare poi confermata dalla relazione svolta nel presente grado di giudizio, dove in esito al dettagliato esame di tutti gli atti
15 compiuti dal dott. dalla fase pre operatoria fino alle dimissioni del 27.10.2012, anche i CP_7 presenti consulenti escludevano “un comportamento colposo del dott. sia nel corso che CP_7 successivamente all'intervento”, (cfr. risposta allo specifico quesito n. 2).
Diversamente questo Collegio non può non rilevare il netto contrasto tra la soluzione dei consulenti – i quali escludevano anche la responsabilità della struttura CP_12 Per_5 ospedaliera, indentificando la genesi della endoftalmite – patologia, poi degenerata nella completa perdita del bulbo oculare, alternativamente o in un contagio autoprodotto per una medicazione sporca nel domicilio, o per una genesi asettica, e le conclusioni sia dei consulenti nominati in sede penale, che quelli del presente grado, entrambi concordi nel riconoscere la genesi batterica della endoftalmite, più probabilmente contratta nella sala operatoria di day surgery.
Per i consulenti – nominati dalla Procura di Napoli, il contraeva una Tes_7 Tes_8 Pt_1 endoftalmite batterica nella sala operatoria, complicanza compatibile con l'intervento ma con bassa frequenza (in genere tra 0,025% a 0,215%) nella forma acuta - ovvero quella qui riscontrata, grave e fulminante in 2 – 4 giorni dall'intervento. Ed infatti, già il giorno successivo all'operazione, il paziente riferiva una sintomatologia dolorosa ed edema corneale, sebbene il tampone colturale sul campione di vitreo fosse negativo. I consulenti citati ritenevano la forma batterica derivante dalla contaminazione della sala operatoria, giudicando meno accreditata la contrazione autoprodotta e ciò anche perché durante l'intervento del OL, una complicanza operatoria, ovvero la rottura della capsula, aveva maggiormente esposto l'occhio all'ambiente operatorio. Concludevano in tal senso: “seppure l'atto chirurgico era indicato, e fu correttamente eseguito così come adeguatamente affrontata un'imprevista evenienza tecnica intraoperatoria, è ragionevole affermare che il descritto evento avverso introperatorio può aver favorito l'invasione oculare da parte di agenti patogeni”, e ciò si verificava nonostante la prescritta terapia antibiotica sia pre - operatoria che post - operatoria. Dunque l'evoluzione della endoftalmite in perdita del visus era riconducibile alla sequela dell'atto chirurgico con verosimiglianza determinata da “contaminazione del campo operatorio”.
Molto simili le conclusioni raggiunte dai consulenti nominati dalla Corte di Appello, dott.ri
– , secondo cui: “la più probabile causa delle lesioni subite dal periziato Per_3 Per_2
(perdita del visus dell'occhio destro e successiva asportazione del medesimo), grave infezione endoculare (endoftalmite) contratta a nostro parere in corso di intervento di cataratta –
(infezione nosocomiale) in quanto molto precoce nel manifestarsi a distanza di 24 – 48 ore dall'intervento e di notevole violenza, tanto da non risolversi con la vitrectomia effettuata il
16 20.10.2012, ma solo il 27.10.2012 con la seconda vitrectomia eseguita presso la U.O. S.
LO OR di Roma. Gli esami microbiologici negativi effettuati su campione di tessuto oculare ampiamente trattati con farmaci antibiotici non portano ad escludere la causa batterica dell'evento, mentre il controllo ambientale effettuato una settimana dopo l'evento, pur essendo negativo non esclude che al momento dell'intervento potesse esserci un inquinamento dei locali operatori. Inoltre il dato che altri pazienti abbiano nel corso della stessa seduta operatoria contratto analoghe infezioni, avvalora tale ipotesi”.
Ritiene questo Collegio che la soluzione a cui pervengono i consulenti della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli e quelli della Corte di Appello, appare di gran lunga preferibile poiché logica e coerente con tutti gli elementi raccolti.
Peraltro i CTU nominati dal tribunale, nella relazione iniziale escludevano la genesi nosocomiale della infezione, in modo apodittico, (riferivano delle bende non pulite e di fortuna, usate dal paziente nel proprio domicilio e dell'ipotizzabile reazione a materiale sanitario usato nell'intervento: IOL, lenticolare o talco dei guanti), e solo in risposta ai successivi chiarimenti motivavano l'opzione per la negatività dell'esame colturale del tessuto oculare e dalla mancata dimostrazione della contaminazione della sala operatoria.
I due collegi peritali a cui questo Giudice aderisce, invece, hanno fornito motivazioni approfondite sulla opzione di infezione nosocomiale.
Ed infatti, entrambi i pareri superano le incongruenze legate all'esito negativo del prelievo oculare effettuato presso l'ospedale di Casoria sul paziente, in quanto dovuto alla somministrazione in corso di terapia antibiotica, e superano altresì, con argomento logico intuitivo, l'esito negativo del controllo della sala operatoria, avvenuto verosimilmente in data
22.10.2012 (dopo la chiusura prudenzialmente richiesta dal dott, , in quanto avvenuta CP_7 cinque giorni dopo il presunto e contagio operatorio, e pertanto elemento neutro, privo di valenza probatoria sia della mancanza precedente dei batteri, sia della loro presenza, ed eliminazione attraverso successive igienizzazioni (la sala operatoria non era stata sequestrata, ma solo chiusa prudenzialmente).
Gli stessi collegi peritali, al contempo, valorizzavano l'elemento del triplice contagio nella medesima giornata. Osserva questa Corte come il suddetto elemento è logicamente molto forte, se si focalizzano i dati correlati a detta giornata in cui, come dice il teste – Tes_2 dipendente del nosocomio di Casoria, venivano eseguite in quella sala operatoria 5 operazioni, in 3 delle quali si manifestava la medesima patologia, quindi oltre il 50%, con il riferimento
17 fatto dai tecnici della endoftalmite come una complicanza normalmente avente incidenza statistica molto più bassa negli interventi di cataratta (dallo 0.0250 % al 0.215 %).
Peraltro è la stessa difesa dell'ospedale di Casoria ad allegare la perizia eseguita su altro paziente, il sig. perizia in cui veniva individuata con forte probabilità l'origine batterica Per_6 dell'endoftalmite di cui restava affetto detto paziente in seguito all'intervento, e in particolare, a pag 4, dove si riferisce di un'analisi del tessuto oculare con esito positivo allo Streptococcus viridens, ed a pag. 6 dove si ribadisce la natura batterica della patologia, come confermato dalle caratteristiche cliniche, dall'epoca dell'insorgenza (nelle 48 ore successive all'operazione) e dalla assenza di altri fattori di rischio.
Alla luce del criterio del più probabile che non, non può non preferirsi la tesi del contagio nell'ambiente operatorio, alla luce della contaminazione di oltre il 50% dei pazienti operati nella giornata nella medesima sala operatoria, con patologia, avente caratteristiche simili per essere acuta e immediata.
A ciò si aggiunga la meno probabile derivazione da autoproduzione batterica, vista la sintomatologia dolorosa, riferibile alla endoftalmite, già successiva all'intervento, a cui seguiva la medicazione domiciliare. Appare logico ritenere che se almeno di altro paziente vi è probabilità di natura batterica in ambiente operatorio, ciò rende ulteriormente probabile la medesima natura del paziente operato nel medesimo luogo, giorno, applicando i criteri presuntivi clinici, cronologici, e topogarfico. Ancora la complicanza dell'intervento del OL può giustificare anche la maggiore e virulenta carica batterica rispetto agli altri due pazienti.
Pertanto in riforma della sentenza di primo grado va riconosciuta la responsabilità diretta del presidio ospedaliero per l'infezione nosocomiale con forte probabilità Controparte_14 contratta nell'ambiente operatorio e dunque per l'inadempimento delle sue proprie obbligazioni legate al rapporto negoziale di spedalità.
Va, invece confermata il rigetto della domanda nei confronti del medico dott. Controparte_7
(e conseguentemente solidale della struttura ex art. 1228 c.c.) in quanto non è emersa dagli accertamenti tecnici e dalla documentazione alcuna condotta dello stesso causante la contrazione dell'infezione, né d'altra parte risultano evidenti mancanze successive nella gestione della patologia, aggravanti la medesima, avendo prescritto cure antibiotiche ed eseguito la vitrectomia.
18 Come conseguenza del rigetto della domanda nei confronti del predetto medico, restano assorbite anche in questo grado di giudizio le domande nei confronti dell'Ospedale San LO
OR, nonché della , assicuratrice dello stesso. Detto assorbimento, Controparte_3 rendendo irrilevante l'esame della domanda, non essendosi verificata la condizione a monte dell'accoglimento della domanda nei confronti del dott. non ha attitudine al giudicato. CP_7
La struttura ospedaliera di Casoria, va dunque condannata, per proprio Controparte_14 inadempimento, al risarcimento del danno conseguente come provato.
Si aderisce alla stima eseguita dai CTU nominati in questo grado, di 31% di danno biologico (e non nella minore percentuale, ritenendo che in esito alla operazione vi sarebbe stata comunque una riduzione del visus, effetto non verificatosi al primo occhio sottoposto all'operazione), oltre a giorni 20 di ITT e giorni 15 di ITP al 50%.
La liquidazione del danno indicato va effettuata con l'applicazione delle Tabelle Milanesi, nella ultima versione elaborata del 2024.
Per mera completezza il Collegio evidenzia l'emissione con il D.P.R. n. 15/2025 della Tabella
Unica del danno non patrimoniale, elaborata secondo i dettami del D.lgs 205/2009, e dunque con riferimento al risarcimento dei danni conseguenti alla circolazione stradale, ed applicabile, per espresso richiamo della e poi della Legge Gelli Bianco, alla responsabilità CP_20 sanitaria. Tuttavia, è proprio il decreto determinativo della Tabella Unica, nella norma transitoria dell'art. 5, a specificare: “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” (ovvero il 5.3.2025).
Pertanto questo collegio ricorre alla Tabella Milanese avente applicazione generale in mancanza di criteri specifici.
Applicando il valore tabellare meneghino, si ottiene: danno permanente del 31 % in un soggetto avente età di anni 69 compiuti, determina un risarcimento per danno biologico dinamico relazionale e sofferenza psichica di € 154.209,00, senza necessità di ulteriore personalizzazione per mancanza di deduzioni ed allegazioni di parte sul punto (sarebbe comunque risultato necessario provvedere anche con personale specializzato all'assistenza per la moglie afflitta dall'Alzheimer). Per la invalidità temporanea: 20 giorni di ITT: 115,00 x 20 = € 2.300,00, per
ITP al 50% per 15 giorni = € 862,00.
19 Gli importi ottenuti, vanno devalutati al momento del sinistro, e rivalutati anno per anno con applicazione degli interessi legali sulle somme via via rivalutate, come uniformemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Cass. 1712/1995.
In conseguenza, invece, della riforma della pronuncia nei confronti dell' Controparte_16
, va esaminata la domanda di manleva nei confronti della .
[...] Controparte_6
Esaminando gli atti, va rilevato che l'assicuratore sollevava tempestivamente le eccezioni di franchigia individuale e la franchigia aggregata annuale, provando con il deposito del documento contrattuale la stipula delle dette limitazioni. Questi, infatti, ha allegato sin dalla tempestiva costituzione in primo grado la polizza n. 2012RCG00017-563765 con l'allegato prospetto, e, sebbene manchi la sottoscrizione dell'assicurato, la mancata contestazione da parte di quest'ultimo del testo della polizza, polizza invocata nel numero e data proprio a fondamento della domanda di garanzia, lascia intendere la conformità tra il documento prodotto e la pattuizione effettivamente intervenuta tra le parti.
In essa si richiama la franchigia come indicata nei punti 15 e 16 del prospetto, ovvero per il 20% del sinistro individuale, nell'importo minimo di € 50.000,00, e la franchigia annuale aggregata
“operante sull'importo dei sinistri al netto della franchigia per ogni e ciascuna richiesta di risarcimento di cui al precedente punto 15, di € 500.000,00”. D'altra parte l'assicurato, proprio su tale punto specifico, non solo non si è limitato alla non contestazione, ma ha riconosciuto l'esistenza della franchigia aggregata, ritenendola inapplicabile al sinistro in oggetto, perché afferente ad annualità anteriori alla stipula della polizza. Infatti eccepiva l'inoperatività di quella aggregata poichè la garanzia era stata concessa retroattiva (risultando la polizza stipulata nel novembre 2012).
In realtà ritiene questo Collegio che mentre la clausola di franchigia individuale, relativa al singolo sinistro, è di rapida e diretta applicazione , la franchigia aggregata annuale (ovvero il valore complessivo annuale di pagamento di sinistri, oltre il quale diventa operativa la copertura assicurativa) richiede l'allegazione dei sinistri avvenuti durante l'anno, risarciti dall'assicurato, elemento che, in accordo a recenti pronunce di legittimità, risulta gravante, come onere probatorio sull'assicurato, trattandosi di un elemento controfattuale positivamente estintivo del limite alla operatività della polizza, limite la cui esistenza è stata dedotta e provata dall'assicuratore con la produzione del regolamento contrattuale (cfr. Cass. 2635/2025). E ciò anche in armonia con il principio di vicinanza della prova per il quale l'assicurato può facilmente dimostrare i sinistri risarciti nell'arco temporale indicato.
20 Nel caso di specie, invece, l'ospedale assicurato nulla ha dedotto sul superamento dell'importo di risarcimenti pagati della soglia di € 500.000,00 ritenendo invece che la franchigia aggregata non operasse per i sinistri accaduti nelle annualità precedenti rispetto alla retroattività della garanzia. In realtà, tuttavia, la non operatività per le annualità precedenti non risulta dimostrata: non solo non risponde ad una incompatibilità logica (risultando, anzi, ancora più semplice accertare a distanza di tempo quanto già pagato nell'anno), ma non risulta pattuito tra le parti sulla base della formulazione letterale della clausola invocata.
Pertanto, la domanda di manleva non può trovare accoglimento.
In ordine alle spese di lite, l' , sarà tenuta al pagamento delle spese Controparte_16 di lite in favore di , comprensive delle spese del primo e del presente grado di Parte_1 giudizio, secondo lo scaglione individuato dal risarcimento qui liquidato (da € 52.001,00 fino ad
€ 260.000,00) per tutte le fasi previste, in un ammontare intermedio tra i minimi ed i medi. La stessa struttura va condannata alle spese di lite anche in favore dell'assicuratrice.
Le spese di C.T.U. del primo e secondo grado (qui liquidate nel decreto del 3.3.2023 in atti) restano a carico esclusivo dell' . Controparte_16
L'oggettiva incertezza connessa agli ondivaghi accertamenti tecnici induce a compensare le spese di lite dei due gradi di giudizio tra il e il Dott. mentre Pt_1 Controparte_7
l'assorbimento delle domande di garanzia da quest'ultimo proposte determinano la compensazione delle spese tra il predetto e l' nonché l'Ospedale San LO CP_3
OR.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da , avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Napoli Nord, n. 864/2020 del 2.4.2020, nei confronti della
[...]
Controparte_21
, del dott. della
[...] Controparte_7 Controparte_6
, della e dell' ogni ulteriore istanza rigetta
[...] Controparte_3 Controparte_22
e disattesa, così decide:
- accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto condanna la
[...]
, al Controparte_21 risarcimento del danno prodotto a in esito al sinistro per cui è causa che si Parte_1 liquida in complessivi € 157.371,00 (di cui € 154.209 per IP e 3.162,00 per IT), somma da
21 devalutare al momento del sinistro (coincidente con l'intervento in data 17.10.2012) e rivalutare anno per anno secondo gli indici ISTAT applicando sulla somma progressivamente rivalutata gli interessi legali, fino alla presente pronuncia, e dopo solo interessi legali fino al soddisfo, nonché al pagamento, in favore del delle Parte_1 spese del primo grado che liquida in € 12.000,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario del
15%, e ponendo definitivamente a carico di tale parte soccombente le spese di CTU;
- condanna la dell' Controparte_21 Controparte_21
, al pagamento in favore di
[...] Parte_1 delle spese di lite anche del presente grado, che liquida in € 13.000,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario del 15% e pone definitivamente a carico di tale parte soccombente le spese della CTU rinnovata in tale grado come da decreto di liquidazione in atti del 3.3.2023;
- rigetta la domanda di manleva proposta dalla
[...]
, nei confronti Controparte_21 della;
Controparte_6
- condanna la Controparte_21
nei confronti della
[...] [...]
nell'ammontare di € 12.000,00 per compensi oltre Controparte_6
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
- rigetta l'appello nei confronti di , con assorbimento delle domande di Controparte_7 garanzia proposte dal predetto;
- compensa le spese di lite tra e la nonché l' Controparte_7 Controparte_3 [...]
Controparte_22
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio Forgillo
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