Ordinanza collegiale 26 gennaio 2022
Sentenza 24 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 24/08/2022, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/08/2022
N. 01366/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
LE - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Saponara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Monopoli, via Roma n. 199;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del 3 ottobre 2017, notificato a mezzo della Stazione dei Carabinieri di Fasano in data 10 ottobre 2017, con il quale il Dirigente dell’Area I bis dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente tesa ad ottenere la revoca del precedente provvedimento -OMISSIS- del 20 agosto 2013, emesso ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. - R.D. n. 733 del 1931, di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale della Sezione -OMISSIS- del 26 gennaio 2022;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2022 il dott. Giovanni Gallone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 14 dicembre 2017 e depositato il 9 gennaio 2018 il ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, il provvedimento del 3 ottobre 2017, notificato a mezzo della Stazione dei Carabinieri di Fasano in data 10 ottobre 2017, con il quale il Dirigente dell’Area I bis dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi ha respinto l’istanza presentata dallo stesso tesa ad ottenere la revoca del provvedimento -OMISSIS- del 20 agosto 2013, emesso ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. - R.D. n. 733 del 1931, di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) illegittimità del provvedimento adottato per carenza di motivazione in fatto;
2) eccesso di potere per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria, violazione degli artt. 3 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione del principio del legittimo affidamento.
2. Non si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi.
3. Ad esito dell’udienza pubblica dell’11 gennaio 2022 questa Sezione, con ordinanza collegiale -OMISSIS- del 26 gennaio 2022, ha rilevato la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio in quanto effettuata direttamente all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi presso la sua sede reale, anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di LE e, preso atto che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato non si è costituita in giudizio, ha fissato, in applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 148 del 2021, per il ricorrente ex art. 44 comma 4 c.p.a. un termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della medesima ordinanza, per procedere al rinnovo della notifica del ricorso introduttivo presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di LE.
4. All’udienza pubblica del 27 luglio 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in conseguenza della nullità della sua notifica in quanto effettuata, in violazione dell’art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933, direttamente all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi presso la sua sede reale, anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di LE (che non si è, peraltro, costituita in giudizio).
1.1 Al Collegio non resta, infatti, che prendere atto che il ricorrente ha mancato di procedere alla rinnovazione della suddetta notifica entro il termine perentorio di sessanta giorni all’uopo assegnato da questa Sezione con ordinanza collegiale -OMISSIS- del 26 gennaio 2022, non ponendo così rimedio alla rilevata nullità (non sanata con la costituzione in giudizio dell’Avvocatura erariale).
2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
3. Nulla per le spese processuali, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia LE - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in LE nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.