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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/07/2025, n. 3241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3241 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17718/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17718/2023 promossa da:
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
CARRONI LE e dell'avv. VILLAVECCHIA ENRICA CA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_1
NAGGAR CIVALLERO MAGDA NICOLETTA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da ricorso)
pagina 1 di 11 “Contrariis reiectis, IN VIA ISTRUTTORIA: si ritiene che le circostanze in fatto indicate non siano oggetto di contestazione da parte della controparte, tenuto conto anche delle prove documentali allegate, e comunque ci si riserva, in caso di contestazione avversaria e di capitolazione, di indicare testi e capi di prova in replica e si chiede sin da ora l'ammissione alla prova contraria con i testi che verranno indicati.
NEL MERITO: dichiararsi la separazione personale dei coniugi e autorizzare i coniugi a vivere separati;
disporsi un regime di affido condiviso per le figlie minori SC e , con Persona_1
collocamento e residenza abituale presso la madre, IG.ra in GL (TO), Via Severino CP_1
Doppi n. 24/5 cui deve essere assegnata la casa coniugale con i relativi arredi;
darsi atto che il IG.
si è già allontanato dalla casa coniugale con decorrenza dal 07/03/2023; disporsi che le figlie Parte_1
possano vedere e rimanere con il padre, IG. , a fine settimana alternati dal venerdì sera Parte_1
alle ore 18.30 sino alla domenica sera alle ore 19.00 ed ogni mercoledì dall'uscita da scuola alle ore
16:30 sino al mattino seguente con riaccompagnamento a scuola, salvo diversi accordi tra i genitori;
disporsi che per le vacanze estive il IG. possa tenere con sé le figlie per 15 giorni, anche non Parte_1
consecutivi, da comunicare alla IG.ra SC entro il 31 maggio di ogni anno;
per le vacanze natalizie disporsi che le minori trascorrano ad anni alterni il periodo dal 25 al 31 dicembre con un genitore e dal
31 dicembre sino al 06 gennaio con l'altro genitore;
per le vacanze pasquali ad anni alterni e tutte le altre festività alternate, anche per il compleanno delle minori, come da piano genitoriale allegato;
stabilirsi che il IG. possa trascorrere con le minori il giorno del compleanno paterno e il giorno Parte_1
della festa del papà; dichiarare tenuto il IG. a contribuire al mantenimento delle figlie Parte_1
con il versamento della somma mensile di €400,00 oltre rivalutazione annuale istat, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa;
darsi atto che i coniugi sono economicamente indipendenti;
respingersi tutte le domande ex adverso formulate;
Con vittoria di spese, oltre rimborso forfettario, CPA
e IVA.”
Per parte resistente (come da comparsa di costituzione)
““Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, Pronunciare la separazione personale giudiziale tra i SInori e ai sensi dell'articolo 151, 2 co. c.c. dichiarandola CP_1 Parte_1
addebitabile al marito;
disporre che le figlie minori siano affidate a entrambi i genitori, con esercizio separato dalla responsabilità genitoriale;
assegnare alla madre la casa familiare di GL (TO, via
Severino Doppi 24, con tutti i relativi arredi;
determinare, salvo diverso accordo direttamente intercorso
pagina 2 di 11 tra i genitori, i tempi di permanenza delle il padre dichiara figlie minori presso il padre, secondo i seguenti tempi e modalità, che dovranno tenere conto delle loro richieste e dei loro impegni scolastici e sportivi, e precisamente: - disporsi che le figlie possano vedere e rimanere con il padre a fine settimana alternati il venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 19.00 e ogni mercoledì dall'uscita da scuola sino al mattino seguente con riaccompagnamento a scuola;
- disporsi che per le vacanze estive il padre possa tenere con sé le figlie per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. In difetto di diverso accordo, durante gli anni pari la madre trascorrerà con le figlie la seconda quindicina di agosto e il padre i primi quindici giorni di agosto;
durante gli anni dispari, la madre trascorrerà con le figlie la prima quindicina di agosto, mentre il padre trascorrerà con le figlie la seconda quindicina di agosto;
- disporsi che per le vacanze natalizie le minori trascorrano con un genitore il periodo dalle ore 11 del primo giorno di vacanza scolastica e con l'altro genitore il secondo periodo dal 30 dicembre alle ore 18.00 sino alle ore 19 del giorno precedente la ripresa della scuola e così via ad anni alterni;
- per le vacanze pasquali ad anni alterni e tutte le altre festività alternate;
- stabilirsi che i genitori possano trascorrere con le minori il giorno del loro compleanno, nonché la festa del papà e della mamma con ciascun interessato;
- disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto delle figlie nei tempi in cui li avranno con sé e che il padre contribuisca al mantenimento di SC e ES il versamento della somma mensile di € 800,00
(400,00 € per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Intesa;
- disporre che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla madre. Spese come per legge.”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in GRUGLIASCO (TO) il Parte_1 CP_1
13/10/2013.
Dal matrimonio sono nate le figlie: CA il 04/06/2015 e LE il 24/12/2017.
pagina 3 di 11 Con ricorso depositato il 12/10/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis.
Chiedeva quindi disporsi l'affidamento condiviso delle minori, con collocazione prevalente presso la madre, cui assegnarsi la casa coniugale, di regolamentare il suo diritto di visita come da ricorso, nonché un contributo al mantenimento delle minori, a suo carico, nella misura di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, all'affidamento CP_1
condiviso delle minori e alla loro collocazione presso di sé, con assegnazione della casa coniugale, ma instando per l'addebito della separazione al marito e chiedeva porsi a carico dello stesso un assegno di mantenimento per le minori nella misura di € 800,00 mensili.
All'udienza del 13.06.2024 le parti venivano sentite ed all'esito, il Giudice si riservava di assumere i provvedimenti provvisori.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 3.07.2024, il Giudice disponeva l'affidamento congiunto delle minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, regolamentava il diritto di visita con l'altro genitore e poneva a carico del padre un assegno di mantenimento per le figlie di € 500, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigettava le prove richieste dalle parti e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
La resistente, con istanza ex art. 473bis.24 c.p.c, reclamava l'ordinanza emessa dal Giudice in punto contributo al mantenimento delle minori.
La Corte d'Appello, con provvedimento del 30.10.2024, accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla SI.ra e rideterminava il contributo al mantenimento delle figlie in € 600,00, a carico del CP_1
SI. , oltre al 100% dell'assegno unico. Parte_1
All'udienza dell'11.03.2025 le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
pagina 4 di 11 È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Il Collegio ritiene che la causa sia sufficientemente istruita e matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, dovendosi peraltro ribadire la valutazione, effettuata dal giudice delegato, di inammissibilità delle prove orali formulate dalle parti, in quanto complessivamente vertenti su circostanze valutative, in parte incontestate e documentali e in ogni caso irrilevanti ai fini della decisione;
ha chiesto addebitarsi la separazione al marito, avendo egli, in costanza di matrimonio, CP_1
intrattenuto una relazione extraconiugale con un'altra donna, relazione scoperta dalla moglie nel marzo
2022.
non ha negato l'esistenza della relazione extraconiugale con la SI.ra (cfr. Parte_1 Pt_2
memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 del 24.01.2024 pag. 2), limitandosi a riferire come il matrimonio fosse già in crisi in epoca antecedente all'instaurarsi della relazione e che la moglie ne fosse a conoscenza.
Osserva preliminarmente il Collegio come presupposto essenziale dell'addebito sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e come il giudice sia chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento e il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 cc sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa (si veda, in merito alla violazione dell'obbligo di fedeltà, Cass.
23.5.2008, n. 13431, conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006, Cass. Sez. 1, Sentenza n.
13747 del 18/09/2003).
In tal senso, dunque, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa, o concausa, della frattura del pagina 5 di 11 rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
Ne consegue che grava sulla parte che richiede, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nel caso di specie, la circostanza che il SI. ha intrattenuto una relazione amorosa con Parte_1
un'altra donna in costanza di matrimonio e, in ogni caso, prima del suo allontanamento dalla casa coniugale avvenuto nel marzo 2023, dedotta dalla SI.ra nella comparsa di costituzione, non è CP_1
stata espressamente e specificatamente contestata dall'odierno ricorrente nei propri scritti successivi, il quale ha invero ammesso tale relazione. Egli ha altresì riferito di avere interrotto la relazione extraconiugale una prima volta nel luglio 2022, quindi, in via definitiva, nel settembre del 2022, tentando di ricostruire la relazione con la moglie. Gli svariati tentativi non hanno, tuttavia, sortito esito positivo (“Anche quando eventuali soggetti terzi erano ormai stati esclusi dalla scena, le parti nel tempo si sono rese conto che non andavano più d'accordo, nel tempo si erano modificati gli interessi che prima li univano e li accomunavano, si erano modificati il modo in cui entrambi intendevano il loro rapporto, cosa si aspettavano dal partner e ciò che era importante per proseguire nel cammino di coppia serenamente. Tale tentativo è durato dal mese di settembre 2022 sino al mese di gennaio 2023, quando entrambi si sono resi conto che non aveva senso proseguire senza amore, seppur con affetto e rispetto”,
v. memoria depositata il 24.01.2024).
Il SI. , in capo al quale incombeva l'onere di provare che la crisi coniugale fosse insorta in Parte_1
epoca antecedente alla relazione affettiva con un'altra donna ovvero che, successivamente a tale relazione, le parti avessero superato la crisi e ripreso l'affectio coniugalis, nulla ha dimostrato.
Dall'interpretazione e dalla valutazione degli elementi acquisiti, deve pertanto ritenersi la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del SI. quale causa determinante l'intollerabilità della Parte_1
pagina 6 di 11 prosecuzione della convivenza e la frattura, insanabile nonostante i reciproci tentativi, dell'affectio coniugalis.
Per i motivi che precedono la domanda di addebito della separazione al SI. risulta fondata e Parte_1
va accolta.
Sull'affidamento delle minori, sul collocamento, sull'assegnazione della casa coniugale e sulle modalità di visita dell'altro genitore
Deve essere confermato l'affidamento delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, cui, conseguentemente, resta assegnata la casa coniugale.
Sul punto le domande dei coniugi coincidono e pertanto non vi è contrasto da dirimere.
Parimenti, va confermato il regime di visita padre-minori, come stabilito in via provvisoria dal Giudice delegato, non essendovi, anche in merito, un SInificativo contrasto tra le parti le cui conclusioni risultano sostanzialmente conformi.
Non vi è ragione, infatti, per derogare al regime di vista ordinario oggi in vigore posto che l'attuale assetto appare essere quello più idoneo a contemperare l'eSIenza di stabilità delle figlie e la continuità del rapporto con il genitore non collocatario.
Sul contributo al mantenimento delle minori
Venendo alla determinazione del contributo al mantenimento delle figlie, in relazione al quale le domande delle parti divergono, occorre raffrontare le rispettive condizioni economico reddituali delle stesse.
Preliminarmente occorre rilevare che, nel corso del giudizio, le condizioni reddituali delle parti non sono mutate e che, tuttavia, risultano essere parzialmente difformi rispetto alla ricostruzione fornita sia dal
Giudice Delegato in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, sia dalla Corte d'Appello in sede di reclamo proposto dalla resistente.
Il SI. presta attività lavorativa per la società di Collegno;
corrisponde un Parte_1 Controparte_2
canone di locazione per la casa di abitazione pari a € 800,00, oltre a utenze e spese (trattasi, complessivamente, di € 1.090,00 mensili fra affitto, utenze e riscaldamento); percepisce introiti pari a circa € 3.000,00/3.500,00 all'anno per l'attività di maestro di sci;
ha stipulato cinque polizze (due in favore delle figlie, di importi pari a € 9.529 e € 13.355 cadauna;
due polizze vita di importi pari a €
25.000,00 circa cadauna;
un'ulteriore polizza per € 1.373,00, v. doc. 21); è intestatario di una seconda abitazione a PR (valore di acquisto pari a € 78.000,00), non locata e utilizzata unitamente alle minori pagina 7 di 11 per le vacanze (gravata da un mutuo di € 585,00 mensili). Dalla propria attività lavorativa, egli percepisce introiti complessivi pari a € 2.400,00 circa, calcolati su dodici mensilità (introiti compresivi dell'attività di maestro di sci, come desumibile dalla disamina delle dichiarazioni reddituali prodotte;
v.
PF2023 e PF2024, posto che nel quadro RC1 vengono identificati i redditi da lavoro dipendente per la mentre al quadro RH1 viene indicata la partita IVA della scuola di sci, nonché dichiarato CP_2
l'importo percepito per tale attività).
La SI.ra svolge attività di lavoro dipendente presso il Comune di GL, con stipendio CP_1
medio mensile – calcolato su dodici mensilità- di € 2.300,00 circa;
è proprietaria della casa di abitazione, oggetto di donazione da parte del padre, in relazione alla quale sostiene spese condominiali e di riscaldamento pari a circa € 530,00 mensili (€ 2.900 annui di spese condominiali + € 3.400 di riscaldamento).
La sperequazione reddituale che la Corte d'Appello ha posto a fondamento dell'aumento del contributo previsto in primo grado è invero meno SInificativa, in quanto i redditi da lavoro della SI.ra CP_1
sono sostanzialmente coincidenti con quelli del ricorrente. È pur vero che il SInor , oltre a Parte_1
condurre in locazione un appartamento ad un canone alquanto elevato, ha acquistato in via esclusiva un alloggio a PR nel 2016 accollandosi anche le rate di un mutuo per circa 585,00 (in relazione alle quali non è compiutamente provato che al pagamento provvedano i parenti del SI. ): trattasi Parte_1
certamente di circostanze sintomatiche di disponibilità economica.
In tale situazione economico patrimoniale, deve essere posto a carico del SI. un assegno, a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento delle figlie, che pare congruo stabilire in € 500,00 mensili (€ 250 per ciascuna minore), oltre al pagamento del 50% delle spese extra come da dispositivo, con effetto decorrente dalla data di deposito della presente sentenza, valendo per il pregresso l'importo come rideterminato dalla Corte d'Appello, in considerazione del diverso accertamento condotto in questa sede.
Da ultimo, tenuto conto della disamina reddituale di cui sopra, ritiene il Collegio che l'assegno unico vada percepito per l'intero ammontare dalla madre, prevalente collocataria delle minori (Cass. Civ., Sez.
I, Ord. n. 4672/2025), avendo peraltro il SI. espresso accordo in tal senso (v. verbale di Parte_1
udienza del 13.06.2024).
Spese di lite
Le spese possono essere parzialmente compensate nella misura di 3/4 avendo le parti rassegnato pagina 8 di 11 conclusioni conformi in punto affido, collocamento, assegnazione della casa coniugale e modalità di visita padre-minori ed essendo reciprocamente soccombenti sulla misura dell'assegno, dovendosi porre la restante parte (1/4) a carico del ricorrente, soccombente sulla domanda di addebito.
Esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez.
Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-
2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo.
Fase studio € 1.000,00
Fase introduttiva € 602,00
Fase istruttoria € 903,00
Fase decisoria € 1.500,00
TOTALE € 4.005,00
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e , ai sensi dell'art. 151 co. 1 Parte_1 CP_1
c.c., con addebito nei confronti di;
Parte_1
Affida le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Assegna la casa familiare, con gli arredi che la compongono, a;
CP_1
Dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità:
(i) a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 17 in periodi non scolastici) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (ovvero, in periodo non scolastico, con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 10);
pagina 9 di 11 (ii) durante la settimana, il mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici) sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, con accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 10;
(iii) due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore e, in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
(iv) metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 15:00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 15:00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di
Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
(v) ad anni alterni, le vacanze pasquali, le ulteriori festività, gli eventuali ponti e il compleanno delle figlie;
(vi) il compleanno del papà e la festa del papà (le minori trascorreranno con la SI.ra il CP_1
compleanno della mamma e la festa della mamma);
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento delle Parte_1 CP_1
figlie, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
Dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente (100%) dalla SInora;
CP_1
Compensa nella misura di 3/4 le spese di lite e, per l'effetto:
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a la restante parte delle Parte_1 CP_1
spese di lite (1/4), che liquida nella quota di € 1.001,25, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott.ssa Serafina Aceto
pagina 10 di 11 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17718/2023 promossa da:
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
CARRONI LE e dell'avv. VILLAVECCHIA ENRICA CA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_1
NAGGAR CIVALLERO MAGDA NICOLETTA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da ricorso)
pagina 1 di 11 “Contrariis reiectis, IN VIA ISTRUTTORIA: si ritiene che le circostanze in fatto indicate non siano oggetto di contestazione da parte della controparte, tenuto conto anche delle prove documentali allegate, e comunque ci si riserva, in caso di contestazione avversaria e di capitolazione, di indicare testi e capi di prova in replica e si chiede sin da ora l'ammissione alla prova contraria con i testi che verranno indicati.
NEL MERITO: dichiararsi la separazione personale dei coniugi e autorizzare i coniugi a vivere separati;
disporsi un regime di affido condiviso per le figlie minori SC e , con Persona_1
collocamento e residenza abituale presso la madre, IG.ra in GL (TO), Via Severino CP_1
Doppi n. 24/5 cui deve essere assegnata la casa coniugale con i relativi arredi;
darsi atto che il IG.
si è già allontanato dalla casa coniugale con decorrenza dal 07/03/2023; disporsi che le figlie Parte_1
possano vedere e rimanere con il padre, IG. , a fine settimana alternati dal venerdì sera Parte_1
alle ore 18.30 sino alla domenica sera alle ore 19.00 ed ogni mercoledì dall'uscita da scuola alle ore
16:30 sino al mattino seguente con riaccompagnamento a scuola, salvo diversi accordi tra i genitori;
disporsi che per le vacanze estive il IG. possa tenere con sé le figlie per 15 giorni, anche non Parte_1
consecutivi, da comunicare alla IG.ra SC entro il 31 maggio di ogni anno;
per le vacanze natalizie disporsi che le minori trascorrano ad anni alterni il periodo dal 25 al 31 dicembre con un genitore e dal
31 dicembre sino al 06 gennaio con l'altro genitore;
per le vacanze pasquali ad anni alterni e tutte le altre festività alternate, anche per il compleanno delle minori, come da piano genitoriale allegato;
stabilirsi che il IG. possa trascorrere con le minori il giorno del compleanno paterno e il giorno Parte_1
della festa del papà; dichiarare tenuto il IG. a contribuire al mantenimento delle figlie Parte_1
con il versamento della somma mensile di €400,00 oltre rivalutazione annuale istat, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa;
darsi atto che i coniugi sono economicamente indipendenti;
respingersi tutte le domande ex adverso formulate;
Con vittoria di spese, oltre rimborso forfettario, CPA
e IVA.”
Per parte resistente (come da comparsa di costituzione)
““Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, Pronunciare la separazione personale giudiziale tra i SInori e ai sensi dell'articolo 151, 2 co. c.c. dichiarandola CP_1 Parte_1
addebitabile al marito;
disporre che le figlie minori siano affidate a entrambi i genitori, con esercizio separato dalla responsabilità genitoriale;
assegnare alla madre la casa familiare di GL (TO, via
Severino Doppi 24, con tutti i relativi arredi;
determinare, salvo diverso accordo direttamente intercorso
pagina 2 di 11 tra i genitori, i tempi di permanenza delle il padre dichiara figlie minori presso il padre, secondo i seguenti tempi e modalità, che dovranno tenere conto delle loro richieste e dei loro impegni scolastici e sportivi, e precisamente: - disporsi che le figlie possano vedere e rimanere con il padre a fine settimana alternati il venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 19.00 e ogni mercoledì dall'uscita da scuola sino al mattino seguente con riaccompagnamento a scuola;
- disporsi che per le vacanze estive il padre possa tenere con sé le figlie per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. In difetto di diverso accordo, durante gli anni pari la madre trascorrerà con le figlie la seconda quindicina di agosto e il padre i primi quindici giorni di agosto;
durante gli anni dispari, la madre trascorrerà con le figlie la prima quindicina di agosto, mentre il padre trascorrerà con le figlie la seconda quindicina di agosto;
- disporsi che per le vacanze natalizie le minori trascorrano con un genitore il periodo dalle ore 11 del primo giorno di vacanza scolastica e con l'altro genitore il secondo periodo dal 30 dicembre alle ore 18.00 sino alle ore 19 del giorno precedente la ripresa della scuola e così via ad anni alterni;
- per le vacanze pasquali ad anni alterni e tutte le altre festività alternate;
- stabilirsi che i genitori possano trascorrere con le minori il giorno del loro compleanno, nonché la festa del papà e della mamma con ciascun interessato;
- disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto delle figlie nei tempi in cui li avranno con sé e che il padre contribuisca al mantenimento di SC e ES il versamento della somma mensile di € 800,00
(400,00 € per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Intesa;
- disporre che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla madre. Spese come per legge.”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in GRUGLIASCO (TO) il Parte_1 CP_1
13/10/2013.
Dal matrimonio sono nate le figlie: CA il 04/06/2015 e LE il 24/12/2017.
pagina 3 di 11 Con ricorso depositato il 12/10/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis.
Chiedeva quindi disporsi l'affidamento condiviso delle minori, con collocazione prevalente presso la madre, cui assegnarsi la casa coniugale, di regolamentare il suo diritto di visita come da ricorso, nonché un contributo al mantenimento delle minori, a suo carico, nella misura di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, all'affidamento CP_1
condiviso delle minori e alla loro collocazione presso di sé, con assegnazione della casa coniugale, ma instando per l'addebito della separazione al marito e chiedeva porsi a carico dello stesso un assegno di mantenimento per le minori nella misura di € 800,00 mensili.
All'udienza del 13.06.2024 le parti venivano sentite ed all'esito, il Giudice si riservava di assumere i provvedimenti provvisori.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 3.07.2024, il Giudice disponeva l'affidamento congiunto delle minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, regolamentava il diritto di visita con l'altro genitore e poneva a carico del padre un assegno di mantenimento per le figlie di € 500, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigettava le prove richieste dalle parti e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
La resistente, con istanza ex art. 473bis.24 c.p.c, reclamava l'ordinanza emessa dal Giudice in punto contributo al mantenimento delle minori.
La Corte d'Appello, con provvedimento del 30.10.2024, accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla SI.ra e rideterminava il contributo al mantenimento delle figlie in € 600,00, a carico del CP_1
SI. , oltre al 100% dell'assegno unico. Parte_1
All'udienza dell'11.03.2025 le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
pagina 4 di 11 È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Il Collegio ritiene che la causa sia sufficientemente istruita e matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, dovendosi peraltro ribadire la valutazione, effettuata dal giudice delegato, di inammissibilità delle prove orali formulate dalle parti, in quanto complessivamente vertenti su circostanze valutative, in parte incontestate e documentali e in ogni caso irrilevanti ai fini della decisione;
ha chiesto addebitarsi la separazione al marito, avendo egli, in costanza di matrimonio, CP_1
intrattenuto una relazione extraconiugale con un'altra donna, relazione scoperta dalla moglie nel marzo
2022.
non ha negato l'esistenza della relazione extraconiugale con la SI.ra (cfr. Parte_1 Pt_2
memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 del 24.01.2024 pag. 2), limitandosi a riferire come il matrimonio fosse già in crisi in epoca antecedente all'instaurarsi della relazione e che la moglie ne fosse a conoscenza.
Osserva preliminarmente il Collegio come presupposto essenziale dell'addebito sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e come il giudice sia chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento e il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 cc sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa (si veda, in merito alla violazione dell'obbligo di fedeltà, Cass.
23.5.2008, n. 13431, conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006, Cass. Sez. 1, Sentenza n.
13747 del 18/09/2003).
In tal senso, dunque, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa, o concausa, della frattura del pagina 5 di 11 rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
Ne consegue che grava sulla parte che richiede, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nel caso di specie, la circostanza che il SI. ha intrattenuto una relazione amorosa con Parte_1
un'altra donna in costanza di matrimonio e, in ogni caso, prima del suo allontanamento dalla casa coniugale avvenuto nel marzo 2023, dedotta dalla SI.ra nella comparsa di costituzione, non è CP_1
stata espressamente e specificatamente contestata dall'odierno ricorrente nei propri scritti successivi, il quale ha invero ammesso tale relazione. Egli ha altresì riferito di avere interrotto la relazione extraconiugale una prima volta nel luglio 2022, quindi, in via definitiva, nel settembre del 2022, tentando di ricostruire la relazione con la moglie. Gli svariati tentativi non hanno, tuttavia, sortito esito positivo (“Anche quando eventuali soggetti terzi erano ormai stati esclusi dalla scena, le parti nel tempo si sono rese conto che non andavano più d'accordo, nel tempo si erano modificati gli interessi che prima li univano e li accomunavano, si erano modificati il modo in cui entrambi intendevano il loro rapporto, cosa si aspettavano dal partner e ciò che era importante per proseguire nel cammino di coppia serenamente. Tale tentativo è durato dal mese di settembre 2022 sino al mese di gennaio 2023, quando entrambi si sono resi conto che non aveva senso proseguire senza amore, seppur con affetto e rispetto”,
v. memoria depositata il 24.01.2024).
Il SI. , in capo al quale incombeva l'onere di provare che la crisi coniugale fosse insorta in Parte_1
epoca antecedente alla relazione affettiva con un'altra donna ovvero che, successivamente a tale relazione, le parti avessero superato la crisi e ripreso l'affectio coniugalis, nulla ha dimostrato.
Dall'interpretazione e dalla valutazione degli elementi acquisiti, deve pertanto ritenersi la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del SI. quale causa determinante l'intollerabilità della Parte_1
pagina 6 di 11 prosecuzione della convivenza e la frattura, insanabile nonostante i reciproci tentativi, dell'affectio coniugalis.
Per i motivi che precedono la domanda di addebito della separazione al SI. risulta fondata e Parte_1
va accolta.
Sull'affidamento delle minori, sul collocamento, sull'assegnazione della casa coniugale e sulle modalità di visita dell'altro genitore
Deve essere confermato l'affidamento delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, cui, conseguentemente, resta assegnata la casa coniugale.
Sul punto le domande dei coniugi coincidono e pertanto non vi è contrasto da dirimere.
Parimenti, va confermato il regime di visita padre-minori, come stabilito in via provvisoria dal Giudice delegato, non essendovi, anche in merito, un SInificativo contrasto tra le parti le cui conclusioni risultano sostanzialmente conformi.
Non vi è ragione, infatti, per derogare al regime di vista ordinario oggi in vigore posto che l'attuale assetto appare essere quello più idoneo a contemperare l'eSIenza di stabilità delle figlie e la continuità del rapporto con il genitore non collocatario.
Sul contributo al mantenimento delle minori
Venendo alla determinazione del contributo al mantenimento delle figlie, in relazione al quale le domande delle parti divergono, occorre raffrontare le rispettive condizioni economico reddituali delle stesse.
Preliminarmente occorre rilevare che, nel corso del giudizio, le condizioni reddituali delle parti non sono mutate e che, tuttavia, risultano essere parzialmente difformi rispetto alla ricostruzione fornita sia dal
Giudice Delegato in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, sia dalla Corte d'Appello in sede di reclamo proposto dalla resistente.
Il SI. presta attività lavorativa per la società di Collegno;
corrisponde un Parte_1 Controparte_2
canone di locazione per la casa di abitazione pari a € 800,00, oltre a utenze e spese (trattasi, complessivamente, di € 1.090,00 mensili fra affitto, utenze e riscaldamento); percepisce introiti pari a circa € 3.000,00/3.500,00 all'anno per l'attività di maestro di sci;
ha stipulato cinque polizze (due in favore delle figlie, di importi pari a € 9.529 e € 13.355 cadauna;
due polizze vita di importi pari a €
25.000,00 circa cadauna;
un'ulteriore polizza per € 1.373,00, v. doc. 21); è intestatario di una seconda abitazione a PR (valore di acquisto pari a € 78.000,00), non locata e utilizzata unitamente alle minori pagina 7 di 11 per le vacanze (gravata da un mutuo di € 585,00 mensili). Dalla propria attività lavorativa, egli percepisce introiti complessivi pari a € 2.400,00 circa, calcolati su dodici mensilità (introiti compresivi dell'attività di maestro di sci, come desumibile dalla disamina delle dichiarazioni reddituali prodotte;
v.
PF2023 e PF2024, posto che nel quadro RC1 vengono identificati i redditi da lavoro dipendente per la mentre al quadro RH1 viene indicata la partita IVA della scuola di sci, nonché dichiarato CP_2
l'importo percepito per tale attività).
La SI.ra svolge attività di lavoro dipendente presso il Comune di GL, con stipendio CP_1
medio mensile – calcolato su dodici mensilità- di € 2.300,00 circa;
è proprietaria della casa di abitazione, oggetto di donazione da parte del padre, in relazione alla quale sostiene spese condominiali e di riscaldamento pari a circa € 530,00 mensili (€ 2.900 annui di spese condominiali + € 3.400 di riscaldamento).
La sperequazione reddituale che la Corte d'Appello ha posto a fondamento dell'aumento del contributo previsto in primo grado è invero meno SInificativa, in quanto i redditi da lavoro della SI.ra CP_1
sono sostanzialmente coincidenti con quelli del ricorrente. È pur vero che il SInor , oltre a Parte_1
condurre in locazione un appartamento ad un canone alquanto elevato, ha acquistato in via esclusiva un alloggio a PR nel 2016 accollandosi anche le rate di un mutuo per circa 585,00 (in relazione alle quali non è compiutamente provato che al pagamento provvedano i parenti del SI. ): trattasi Parte_1
certamente di circostanze sintomatiche di disponibilità economica.
In tale situazione economico patrimoniale, deve essere posto a carico del SI. un assegno, a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento delle figlie, che pare congruo stabilire in € 500,00 mensili (€ 250 per ciascuna minore), oltre al pagamento del 50% delle spese extra come da dispositivo, con effetto decorrente dalla data di deposito della presente sentenza, valendo per il pregresso l'importo come rideterminato dalla Corte d'Appello, in considerazione del diverso accertamento condotto in questa sede.
Da ultimo, tenuto conto della disamina reddituale di cui sopra, ritiene il Collegio che l'assegno unico vada percepito per l'intero ammontare dalla madre, prevalente collocataria delle minori (Cass. Civ., Sez.
I, Ord. n. 4672/2025), avendo peraltro il SI. espresso accordo in tal senso (v. verbale di Parte_1
udienza del 13.06.2024).
Spese di lite
Le spese possono essere parzialmente compensate nella misura di 3/4 avendo le parti rassegnato pagina 8 di 11 conclusioni conformi in punto affido, collocamento, assegnazione della casa coniugale e modalità di visita padre-minori ed essendo reciprocamente soccombenti sulla misura dell'assegno, dovendosi porre la restante parte (1/4) a carico del ricorrente, soccombente sulla domanda di addebito.
Esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez.
Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-
2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo.
Fase studio € 1.000,00
Fase introduttiva € 602,00
Fase istruttoria € 903,00
Fase decisoria € 1.500,00
TOTALE € 4.005,00
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e , ai sensi dell'art. 151 co. 1 Parte_1 CP_1
c.c., con addebito nei confronti di;
Parte_1
Affida le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Assegna la casa familiare, con gli arredi che la compongono, a;
CP_1
Dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità:
(i) a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 17 in periodi non scolastici) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (ovvero, in periodo non scolastico, con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 10);
pagina 9 di 11 (ii) durante la settimana, il mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici) sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, con accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 10;
(iii) due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore e, in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
(iv) metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 15:00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 15:00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di
Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
(v) ad anni alterni, le vacanze pasquali, le ulteriori festività, gli eventuali ponti e il compleanno delle figlie;
(vi) il compleanno del papà e la festa del papà (le minori trascorreranno con la SI.ra il CP_1
compleanno della mamma e la festa della mamma);
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento delle Parte_1 CP_1
figlie, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
Dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente (100%) dalla SInora;
CP_1
Compensa nella misura di 3/4 le spese di lite e, per l'effetto:
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a la restante parte delle Parte_1 CP_1
spese di lite (1/4), che liquida nella quota di € 1.001,25, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott.ssa Serafina Aceto
pagina 10 di 11 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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